I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 4-10-2010 n. 130
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione
centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale
pensioni.
Circ. 4 ottobre 2010, n. 130 (1).
Integrazioni salariali. Compatibilità con l'attività di lavoro
autonomo o subordinato e cumulabilità del relativo reddito. Regime
dell'accredito dei contributi figurativi. Disposizioni particolari per
il personale del settore trasporto aereo. Chiarimenti in materia di
utilizzo della quota di contribuzione IVS contenuta nel valore
nominale dei "buoni lavoro" nei casi di compatibilità e cumulabilità
delle integrazioni salariali e delle altre prestazioni a sostegno del
reddito con le prestazioni di lavoro accessorio per gli anni 2009 e
2010.
(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale,
Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione
centrale pensioni.
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici
e, p.c.:
Al
Presidente
Al
Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
Al
Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la
riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei comitati regionali
Ai
Presidenti dei comitati provinciali
La presente circolare sostituisce la Circ. 5 agosto 2010, n. 107
riproponendone integralmente il contenuto integrato con la
precisazione, riportata nel paragrafo 6, punto6.1, circa l’utilizzo
della quota di contribuzione IVS contenuta nel valore nominale dei
“buoni lavoro” nelle ipotesi in cui, per gli anni 2009 e 2010, la
prestazione di lavoro accessorio sia compatibile e cumulabile con
integrazioni salariali ed altre prestazioni a sostegno del reddito.
1. Premesse e quadro normativo
Il caso in cui il lavoratore in cassa integrazione svolga altra
attività di lavoro (subordinato o autonomo) remunerata, è regolato
dal combinato disposto dell'articolo 3 del D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945,
n. 788 e dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86 (convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160).
La prima norma stabilisce che l'integrazione salariale «non sarà
(...) corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di
riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate»;
l'articolo 8, comma 4, del D.L. n. 86/1988 precisa che «il lavoratore
che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il
periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le
giornate di lavoro effettuate».
Come già chiarito con Circ. 12 dicembre 2002, n. 179 (le cui
disposizioni devono ritenersi superate dalla presente circolare), il
combinato disposto delle norme citate non sancisce tuttavia una
incompatibilità assoluta delle prestazioni integrative del salario
con il reddito derivante dallo svolgimento di una attività lavorativa
sia essa autonoma oppure subordinata.
Per un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'articolo
3 del D.Lgs.Lgt. n. 788/1945 si interpreta «nel senso che lo
svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata
od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto
all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto
all'integrazione per l'intero periodo predetto ma solo una riduzione
dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell'altra
attività lavorativa. Ai fini dell'applicazione di tale principio -
mentre in caso di attività lavorativa subordinata può presumersi
l'equivalenza della retribuzione alla corrispondente quota
d'integrazione salariale - in ipotesi, invece, di attività lavorativa
autonoma grava sul lavoratore (al fine del riconoscimento del suo
diritto a mantenere l'integrazione salariale per la differenza)
l'onere di dimostrare che il compenso percepito per la detta attività
è inferiore all'integrazione salariale stessa» (Cass. n. 12487 del
23 novembre 1992).
Resta comunque necessaria la comunicazione preventiva resa dal
lavoratore alla sede provinciale dell'Istituto circa lo svolgimento
dell'attività secondaria, come previsto al comma 5°, dell'art. 8
della L. n. 160/1988, al fine di evitare la decadenza dal diritto alle
prestazioni per tutto il periodo della concessione.
Allo scopo di chiarire ulteriormente il quadro, si riepilogano di
seguito le circostanze in cui si può dar luogo:
- all'incompatibilità tra la nuova attività lavorativa e
l'integrazione salariale e alla conseguente cessazione del rapporto di
lavoro su cui è fondata;
- alla totale cumulabilità della remunerazione collegata alla nuova
attività con l'integrazione salariale;
- ad una parziale cumulabilità dei redditi da lavoro con
l'integrazione salariale.
2. Incompatibilità del nuovo rapporto di lavoro: cessazione del
rapporto di lavoro che dava luogo all'integrazione salariale
Si ha incompatibilità nel caso in cui il lavoratore beneficiario
dell'integrazione salariale abbia iniziato un nuovo rapporto di lavoro
subordinato a tempo pieno ed indeterminato. In questo caso, come
affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 195 del 1995), «il
nuovo impiego a tempo pieno e senza prefissione di termine, alle
dipendenze di un diverso datore di lavoro, comporta la risoluzione del
rapporto precedente e, quindi, (...) la perdita del diritto al
trattamento di integrazione salariale per cessazione del rapporto di
lavoro che ne costituiva il fondamento».
2.1 Disposizioni particolari per i lavoratori dei vettori aerei
(articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134)
Rispetto alla regola generale del venir meno del precedente rapporto
di lavoro (e quindi del diritto all'integrazione salariale) in caso di
stipula di un nuovo rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato,
la norma contenuta nell'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge
28 agosto 2008, n. 134 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2008, n. 166) pone una parziale deroga, con esclusivo riguardo
alle ipotesi di cassa integrazione guadagni straordinaria concessa al
personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società da
questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o
trasformazioni societarie (ai sensi dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291). In questi casi la norma prevede
eccezionalmente che «i lavoratori in cassa integrazione guadagni
straordinaria assunti a tempo indeterminato, licenziati per
giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di cui agli
articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, hanno diritto a
rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni straordinaria e
ad usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del
quadriennio». Va rilevato che, anche in questo caso il rapporto di
lavoro da cui trae origine l'integrazione salariale cessa, anche se,
in via eccezionale e nelle sole ipotesi previste dalla normativa,
viene ripristinato al fine di consentire la fruizione
dell'integrazione salariale nel residuo periodo inizialmente previsto.
Di conseguenza, nel corso del nuovo rapporto di lavoro non potrà
darsi luogo a cumulabilità, neppure parziale, dell'integrazione
salariale con relativo reddito. A questa conclusione conducono due
ordini di motivi: da una parte l'osservazione che la reviviscenza del
vecchio rapporto di lavoro avvenga solo in alcuni casi di cessazione
dal nuovo contratto (licenziamento per giustificato motivo oggettivo e
procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.
223); dall'altra il dato letterale riguardante l'effetto, che è
quello di «rientrare nel programma di cassa integrazione guadagni
straordinaria ed usufruire della relativa indennità» e non già
quello di rientrare nel rapporto di lavoro precedente.
3. Compatibilità tra nuova attività di lavoro e integrazione
salariale: cumulabilità totale dell'indennità con la remunerazione
Si ha piena compatibilità tra attività di lavoro ed integrazione
salariale, laddove la nuova attività di lavoro dipendente intrapresa,
per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi
diversi dell'anno, sarebbe stata comunque compatibile con l'attività
lavorativa sospesa che ha dato luogo all'integrazione salariale.
In tali casi l'integrazione salariale è pienamente cumulabile con la
remunerazione derivante dalla nuova attività lavorativa.
Quest’ipotesi ricorre nel caso in cui i due rapporti di lavoro
siano part-time, sia orizzontale (con riduzione dell'orario ordinario
giornaliero) e sia verticale (con prestazione del lavoro per intere
giornate in periodi predeterminati). Del resto nell'ipotesi di
part-time verticale l'integrazione salariale è dovuta soltanto nei
periodi in cui sarebbe stata espletata l'attività lavorativa.
Da ultimo si segnala che si può avere compatibilità anche tra un
rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e uno part-time, purché
le due attività siano tra loro comunque compatibili nel limite
dell'orario massimo settimanale di lavoro.
4. Compatibilità e cumulabilità delle integrazioni salariali con le
prestazioni di lavoro accessorio
Come già illustrato dalla Circ. 26 maggio 2009, n. 75, l'art. 7-ter,
comma 12, lettera b) del decreto legge n. 5/2009 (convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 33/2009), nel modificare l'art. 70 del
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 sul lavoro accessorio, aggiunge il
comma 1-bis, che recita: «in via sperimentale per il 2009,
prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i
settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare,
da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al
reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma
10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a
sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».
L'art. 2, comma 148, lett. g), L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha esteso
la portata di tale disposizione anche all'anno 2010.
La suddetta norma - con efficacia quindi limitata agli anni 2009 e
2010 - consente ai lavoratori beneficiari di integrazioni salariali
per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di effettuare
lavoro accessorio in tutti i settori produttivi e per tutte le
attività con il limite massimo di 3.000 euro per anno solare. Il
limite dei 3.000 euro (da intendersi al netto dei contributi
previdenziali) è riferito al singolo lavoratore; pertanto va
computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo
stesso percepisce nel corso dell'anno solare, sebbene legate a
prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro.
Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio
che rientrano nel limite dei 3.000 euro annui, l'interessato non sarà
obbligato a dare alcuna comunicazione all'Istituto.
Le remunerazioni da lavoro accessorio che superino il limite dei
3.000 euro non sono integralmente cumulabili; ad esse dovrà essere
applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale
cumulabilità parziale della retribuzione Il lavoratore ha inoltre
l'obbligo di presentare preventiva comunicazione all'Istituto. Nel
caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso
dell'anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno
solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini
il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli
altri redditi per lavoro accessorio.
5. Cumulabilità parziale tra integrazione salariale e reddito
derivante da una nuova attività lavorativa
Al di fuori dai casi descritti ai punti da 2 a 4 potrà darsi luogo a
cumulabilità parziale tra la remunerazione derivante da attività
lavorativa e le integrazioni salariali.
In via generale l'integrazione salariale non è dovuta per le
giornate nelle quali il lavoratore beneficiario si dedichi ad altre
attività remunerate, di conseguenza il reddito derivante dalla nuova
attività di lavoro non è normalmente cumulabile con l'integrazione
salariale. In tali casi il trattamento di integrazione salariale
verrà sospeso per le giornate nella quali è stata effettuata la
nuova attività lavorativa.
Tuttavia, per consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora il
lavoratore dimostri che il compenso (o provento) per tale attività è
inferiore all'integrazione stessa, avrà diritto ad una quota pari
alla differenza tra l'intero importo dell' integrazione salariale
spettante e il reddito percepito.
5.1 Cumulabilità parziale tra le integrazioni salariali ed il
reddito da lavoro subordinato: rapporto di lavoro a tempo determinato
e contratto di lavoro part-time
Nel caso in cui il beneficiario della integrazione salariale stipuli
un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, tale contratto
risulta compatibile con il diritto all'integrazione salariale. Se il
reddito derivante dalla nuova attività lavorativa è inferiore
all'integrazione, sarà possibile il cumulo parziale della stessa con
il reddito, a concorrenza dell'importo totale della integrazione
spettante. Analogamente nel caso in cui il lavoratore - beneficiario
di integrazione salariale rispetto ad un rapporto di lavoro a tempo
pieno - stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo
parziale (sia esso a tempo determinato o indeterminato), sarà
possibile il cumulo parziale dell'integrazione salariale con il
reddito derivante da tale attività anche se, tale attività - a
differenza del caso contemplato al punto 3 - non sarebbe compatibile
con il contratto di lavoro che ha dato luogo all'integrazione
salariale, in quanto parzialmente sovrapponibile.
5.2 Cumulabilità parziale tra le integrazioni salariali ed il
reddito da lavoro autonomo o simili
Se il lavoratore beneficiario del trattamento di integrazione
salariale intraprende una nuova attività di lavoro autonomo, non
rileva il fatto che il lavoro sospeso sia a tempo parziale o a tempo
pieno, né il tempo dedicato alla prestazione di lavoro autonomo e
neanche il fatto che tale nuova attività non comporti una contestuale
tutela previdenziale di natura obbligatoria: non sussiste alcuna
presunzione circa la possibile equivalenza tra il provento di tale
attività e la misura dell'integrazione salariale cui il lavoratore
avrebbe avuto diritto.
Spetterà pertanto al lavoratore interessato dimostrare e documentare
l'effettivo ammontare dei guadagni e la loro collocazione temporale al
fine di consentire all'Istituto l'erogazione dell'eventuale quota
differenziale di integrazione salariale. Nel caso in cui l'ammontare
dei redditi non sia agevolmente quantificabile o collocabile
temporalmente, l'Istituto deve comunque sospendere l'erogazione delle
integrazioni salariali al momento della comunicazione preventiva.
Si segnala che rientrano in tale ipotesi anche le somme percepite per
incarichi pubblici elettivi o in virtù di un rapporto di servizio
onorario con la Pubblica Amministrazione.
6. Regime dell'accredito della contribuzione figurativa nelle ipotesi
di compatibilità/cumulabilità totale e parziale
Si illustra il regime dell'accredito della contribuzione figurativa
con riferimento alle diverse ipotesi di compatibilità e cumulabilità
illustrate nella presente circolare.
Si osserva in premessa che nelle ipotesi di compatibilità tra la
nuova attività di lavoro e l'integrazione salariale (di cui al
precedente punto 3), la contribuzione per cassa integrazione guadagni
e quella obbligatoria per l'attività effettivamente prestata si
riferiscono a periodi temporalmente non coincidenti o comunque non
sovrapposti, pertanto non si pongono particolari questioni e
l'accredito della contribuzione figurativa collegato al godimento
della prestazione di cassa integrazione sarà effettuato in base ai
criteri generali.
Diversamente, qualora l'importo della prestazione di integrazione
salariale stabilito debba essere proporzionalmente ridotto in
conseguenza dello svolgimento di un'attività di lavoro, subordinato o
autonomo (casi di incumulabilità relativa) l'accreditamento dei
contributi figurativi dovrà essere effettuato in quota integrativa,
in misura corrispondente alla quota retributiva pari alla differenza
tra l'intera retribuzione presa a base per il calcolo
dell'integrazione salariale e la retribuzione percepita in relazione
all'attività svolta. In tale ipotesi la contribuzione obbligatoria
relativa all'attività effettivamente svolta verrà accreditata nella
gestione di competenza e darà luogo, laddove ne ricorrano le
condizioni, alle prestazioni previste dall'ordinamento delle medesime
gestioni.
6.1 Regime dell'accredito della contribuzione figurativa in caso di
svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio negli anni 2009 e
2010. Chiarimenti
Per quanto riguarda, infine, le fattispecie di compatibilità e
cumulabilità delle integrazioni salariali con le prestazioni di
lavoro accessorio (di cui al precedente punto 4) e, in genere, di
compatibilità e cumulabilità delle altre prestazioni a sostegno del
reddito con le prestazioni di lavoro accessorio per gli anni 2009 e
2010, trova applicazione un diverso meccanismo. In tali casi, ai fini
della corretta applicazione della norma di cui al comma 1-bis
dell'articolo 70 del D.Lgs. n. 276/2003, si rende necessario che la
quota di contribuzione IVS (pari a 1,3 Euro per ogni buono lavoro del
valore di 10 Euro) affluisca alla gestione a carico della quale è
posto l'onere dell'accredito figurativo correlato alle prestazioni
integrative o di sostegno al reddito, a parziale ristoro del relativo
onere. Ne consegue che in tali casi la quota IVS predetta non dovrà
essere accreditata sulla posizione contributiva del singolo
lavoratore, a conferma ulteriore di quanto illustrato nel Msg. 4
maggio 2010, n. 12082 e a scioglimento definitivo della riserva
formulata nella Circ. 9 luglio 2009, n. 88, punto 4.
7. Prestazioni integrative a carico del Fondo speciale per il
sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto
aereo
Il Fondo Speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e
per la riqualificazione del personale del trasporto aereo, di cui
all'articolo 1-ter del decreto legge n. 249/2004 (convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 291/2004) provvede all'erogazione di
un'integrazione delle prestazioni corrisposte per effetto degli
ammortizzatori sociali (CIGS, solidarietà, mobilità), tale da
garantire che il trattamento complessivo sia pari all'80% della
retribuzione lorda di riferimento.
Il Comitato Amministratore del Fondo, con delibera n. 22 del 16 marzo
2009, ha disciplinato i casi di prestazione di attività lavorativa da
parte di lavoratori beneficiari delle prestazioni integrative del
Fondo. In particolare ha previsto che:
a. la prestazione a carico del Fondo resti immutata nel caso in cui i
proventi derivanti da una nuova attività lavorativa di tipo autonomo
o la retribuzione derivante da un nuovo rapporto di lavoro dipendente,
purché a tempo determinato, sia inferiore o pari al trattamento di
integrazione salariale;
b. la prestazione a carico del Fondo venga ridotta in misura pari
alla differenza tra i proventi/retribuzioni relativi alla nuova
attività e l'integrazione salariale, nel caso in cui essi siano
superiori al trattamento di integrazione salariale, purché inferiori
all'80% della retribuzione di riferimento.
Da ultimo si precisa che la contribuzione figurativa spetta
esclusivamente nel caso in cui residui almeno una parte del
trattamento di integrazione salariale. Pertanto le disposizioni di cui
al punto 6 si applicano soltanto ai casi in cui la retribuzione/il
provento relativo ad una nuova attività da lavoro dipendente o
autonomo sia inferiore alla misura dell'integrazione salariale, a
nulla rilevando che il beneficiario percepisca una prestazione residua
a carico del Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione e
per la riqualificazione del personale del trasporto aereo.
Il Direttore generale
Nori
Allegato 1
Art. 3 - D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788
L'integrazione non è dovuta agli operai lavoranti ad orario ridotto
per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino
retribuzione.
Essa non sarà pure corrisposta a quei lavoratori che durante le
giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività
remunerate.
Allegato 2
Art. 8, commi 4 e 5, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86 convertito con
legge 20 maggio 1988, n. 160
(...) omissis
4. Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o
subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha
diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
5. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione
salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva
comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività.
(…) omissis
Allegato 3
Art. 2, comma 5-quater, del D.L. 28 agosto 2008, n. 134, convertito,
con modificazioni dalla L. 27 ottobre 2008, n. 166
(...) omissis
5-quater Nell'ambito temporale del quadriennio della cassa
integrazione guadagni straordinaria concessa ai sensi dell' articolo
1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, i lavoratori in
cassa integrazione guadagni straordinaria assunti a tempo
indeterminato, licenziati per giustificato motivo oggettivo o a
seguito delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, hanno diritto a rientrare nel programma di cassa
integrazione guadagni straordinaria e ad usufruire della relativa
indennità per il periodo residuo del quadriennio.
Allegato 4
Art. 70, comma 1-bis, del D.Lgs. 19 settembre 2003, n. 276,
modificato dall'art. 7-ter, comma 12, lett. b) del D.L. n. 5/2009,
convertito con modificazioni dalla L. n. 33/2009 e dall'art. 2, comma
148, lett. g), L. 23 dicembre 2009, n. 191
(…) omissis
In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, prestazioni di lavoro
accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi,
compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro per anno
solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di
sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo
19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede
a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
(…) omissis
D.L. 21 marzo 1988, n. 86, art. 8
D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 788, art. 3
D.L. 28 agosto 2008, n. 134, art. 2
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 70
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 7-ter
L. 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2
Circ. 5 agosto 2010, n. 107
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