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martedì 5 ottobre 2010

Modalità di comunicazione delle situazioni reddituali rilevanti ai fini delle prestazioni pensionistiche: dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo - Ripartizione del reddito agrario tra i componenti del nucleo familiare.

 I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)

 Msg. 1-10-2010 n. 24587



 Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Msg. 1 ottobre 2010, n. 24587 (1).

Modalità di comunicazione delle situazioni reddituali rilevanti ai
fini delle prestazioni pensionistiche: dichiarazione dei redditi da
lavoro autonomo - Ripartizione del reddito agrario tra i componenti
del nucleo familiare.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Premessa

Con messaggio n. 8594 del 26 marzo 2010 sono state fornite le
istruzioni relative alle modalità di invio delle comunicazioni
annuali dei pensionati da effettuarsi nell'ambito della verifica
generalizzata dei redditi relativi all'anno 2009.

Al punto 3 del citato messaggio è stato precisato che «se la
situazione reddituale del pensionato (o quella degli eventuali
componenti il suo nucleo familiare) è integralmente dichiarata al
Fisco (attraverso il modello 730 o il modello UNICO), questi non
dovrà inviare nessuna ulteriore dichiarazione all'INPS in quanto
l'Istituto acquisirà i dati utili direttamente dall'Agenzia delle
entrate».

A tal proposito sono pervenute richieste di chiarimenti in merito
alle seguenti questioni:

1. se il modello RED possa essere presentato per dichiarare redditi
da lavoro autonomo per soggetti che hanno versato contributi
previdenziali e assistenziali;

2. quali debbano essere le dichiarazioni rese dai componenti del
nucleo familiare in merito alla ripartizione del reddito agrario per
le prestazioni collegate al reddito.

1. Dichiarazione del reddito da lavoro autonomo.

Con circolare n. 61 del 2 maggio 2005 sono state illustrate le linee
definite dagli Organi dell'Istituto in ordine all'emissione della
modulistica reddituale per l'anno 2004. All'Allegato 3 della medesima
circolare, relativo alla "Tipologia di redditi: codici e descrizioni",
in riferimento al reddito da lavoro autonomo (compreso quello prodotto
da coltivatori diretti, mezzadri, coloni) viene precisato che «i
redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei
contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute
erariali».

Con messaggio n. 59 del 12 marzo 1997 in merito al cumulo della
pensione con i redditi da lavoro autonomo è stato chiarito che il
reddito da lavoro autonomo dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni
deve essere individuato nel reddito agrario, indipendentemente dalle
modalità con cui tale reddito viene dichiarato ai fini fiscali.

Con successivo messaggio n. 14211 del 24 giugno 1997 avente analogo
oggetto è stato precisato che «i redditi da lavoro autonomo devono
essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e a lordo dei
contributi erariali» e, inoltre che «Dal reddito agrario può essere
dedotta la contribuzione versata all'Istituto per costituire la
propria posizione previdenziale ed assistenziale, ferma restando, in
ogni caso, l'indeducibilità della parte di contributi che si
riferisce ai lavoratori dipendenti».

I modelli di dichiarazione dei redditi predisposti
dall'Amministrazione finanziaria prevedono che sia oggetto di
dichiarazione il "reddito complessivo", al lordo quindi dei contributi
previdenziali e assistenziali versati all'Istituto. Ulteriore voce dei
medesimi modelli ha ad oggetto "Contributi assistenziali e
previdenziali" che però comprende, oltre ai contributi previdenziali
contributi versati a diverso titolo.

Pertanto, ad integrazione del citato messaggio n. 8594 del 26 marzo
2010, si fa presente che possono presentare il modello reddituale
coloro che percepiscano un reddito da lavoro autonomo da dichiarare al
netto dei contributi previdenziali.

In tale ipotesi, attraverso il modello RED, dovranno essere
dichiarati tutti i redditi del soggetto.

Comunque, in caso di mancata presentazione del modello RED, il valore
di riferimento, per il reddito da lavoro autonomo, ai fini delle
prestazione collegata al reddito, è quello relativo al dato
comunicato dall'Amministrazione finanziaria corrispondente alla voce
"Reddito complessivo."

2. Dichiarazioni rese dai componenti del nucleo familiare in merito
alla ripartizione del reddito agrario.

Con la circolare n. 197 del 2003, nel riepilogare le istruzioni
relative al cumulo tra pensioni e redditi da lavoro sono state
precisate le modalità di dichiarazione del reddito da lavoro
autonomo.

In particolare è stato precisato che:

«Il reddito da lavoro autonomo dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni deve essere individuato nel reddito agrario, indipendentemente
dalle modalità con cui tale reddito viene dichiarato ai fini fiscali
(messaggio n. 59 del 12 marzo 1997). Dal reddito agrario può essere
dedotta la contribuzione versata all'Istituto per costituire la
propria posizione previdenziale ed assistenziale, ferma restando, in
ogni caso, l'indeducibilità della parte di contributi che si
riferisce ai lavoratori dipendenti (messaggio n. 14211 del 24 giugno
1997). Il reddito così individuato deve essere ripartito dal capo
famiglia, con apposita dichiarazione di responsabilità, tra i
componenti il nucleo familiare in relazione alla quantità e qualità
del lavoro svolto da ciascuno. Le quote complessivamente attribuite ai
componenti il nucleo familiare non possono comunque superare il 49%
del reddito, restando in tal modo attribuito al titolare dell'azienda
almeno il 51% del reddito. Tali indicazioni recepiscono il criterio
stabilito dall'art. 5, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la
ripartizione, ai fini fiscali, del reddito dell'impresa familiare
costituita a norma dell'art. 230-bis del codice civile. Nei casi di
mancata costituzione dell'impresa familiare, la ripartizione del
reddito tra le unità attive del nucleo familiare iscritte alla
gestione previdenziale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni,
può essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità del
lavoro prestato, senza alcun vincolo in ordine all'ammontare della
quota di reddito da riservare al capo famiglia titolare dell'azienda.
La dichiarazione di ripartizione del reddito da parte del titolare
dell'azienda, richiesta ai fini fiscali per le imprese familiari, deve
ritenersi non necessaria a corredo della dichiarazione individuale, in
quanto la dichiarazione rilasciata dal singolo componente del nucleo
è sufficiente ad attestare l'ammontare dei redditi conseguiti negli
anni di interesse (messaggio n. 9333 del 15 maggio 1997)».

Il criterio sopra illustrato deve essere esteso a tutte le situazioni
in cui il diritto o la misura della prestazione pensionistica sono
collegati al reddito da lavoro (da valutarsi da solo o eventualmente
insieme ai redditi di altra natura). L'Amministrazione finanziaria, in
assenza di costituzione di impresa familiare (art. 230-bis c.c.), non
acquisisce il dato relativo alla ripartizione del reddito agrario tra
i componenti del nucleo familiare.

Pertanto, in caso di mancata costituzione dell'impresa familiare ai
sensi dell'articolo 230-bis c.c., il titolare dell'azienda e i
componenti del nucleo familiare che siano titolari di prestazioni
collegate al reddito, devono presentare distinti modelli reddituali al
fine di dichiarare il reddito da lavoro come risultante dalla
dichiarazione di responsabilità di ripartizione del reddito agrario
resa da parte del titolare dell'azienda.

In tale ipotesi, attraverso il modello RED, dovranno essere
dichiarati tutti i redditi del soggetto.

c.c. art. 230-bis

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

Msg. 26 marzo 2010, n. 8594



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