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giovedì 14 ottobre 2010

Concorsi pubblici: discrezionalità della P.A. nella valutazione complessiva

N. 07369/2010  REG.SEN.
N. 00431/2010  REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 431 del 2010, proposto da: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

......
per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO  – ROMA: SEZIONE II TER n. 10484/2009, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II TER n. 10484/2009, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE II TER n. 10484/2009, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE GRADUATORIA DEL PERSONALE AMMESSO A FREQUENTARE IL CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE PER L’ACCESSO ALLA QUALIFICA DI PRIMO DIRIGENTE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Luciano G. ;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2010 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti l’avvocato  dello stato Ventrella e l’ avvocato Zhara Buda Claudia;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Viene in decisione l’appello proposto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali avverso la sentenza del T.a.r. Lazio , di estremi indicati in epigrafe, che ha annullato il decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato 17.11.2008, con il quale è stata approvata la graduatoria del personale ammesso a frequentare il corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica di primo dirigente.

Il T.a.r. Ha accolto il ricorso di primo grado riscontrando vizi di difetto di motivazione e di istruttoria. La sentenza rileva, infatti, come l’Amministrazione non abbia dato conto nell’assegnazione del punteggio del percorso valutativo seguito, “giacché i coefficienti riconosciuti – nella sostanza soltanto due: punti 20, il massimo, per sessantanove candidati e punti 177 per gli altri – sono accompagnati soltanto da espressioni di mero richiamo ai parametri di giudizio, che si traducono in circonlocuzioni tautologiche dalle quali impossibile evincere i presupposti razionali della valutazione finale e della sua insolita massificazione”.

Il ricorso in appello è infondato e merita la reiezione.

Sostiene l’appellante amministrazione che il criterio valutativo di cui alla categoria VIII postulava il riconoscimento in capo all’amministrazione di una amplissima latitudine di discrezionalità, e che, in concreto, la comparazione fu in realtà effettuata, sia pur esposta in termini sintetici.

L’errore del Tar sarebbe stato quello di considerare il parametro valutativo esposto nella categoria VIII alla stregua applicando al medesimo canoni ermeneutici impraticabili in considerazione del fatto che la valutazione dell’attitudine sfuggiva ad un rigido e prestabilito schema motivazionale.

La censura non persuade.

Invero è noto il consolidato (e restrittivo) orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo il quale “il difetto di motivazione dell’atto amministrativo impedisce di comprendere in base a quali dati specifici sia stata operata la scelta della pubblica amministrazione, nonché di verificarne il percorso logico seguito nell’applicare i criteri generali nel caso concreto, così contestando di fatto una determinazione assolutamente discrezionale e non controllabile e violando non solo l’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi, indicando, ai sensi dell’art. 3 l. 7 agosto 1990 n. 241, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati in relazione alle risultanze dell’istruttoria, ma anche i principi di imparzialità e buon andamento, di cui all’art. 97 cost. “- tra le tante: Consiglio Stato , sez. IV, 04 settembre 1996, n. 1009-).

I parametri enucleati dalla giurisprudenza perché possa essere ritenuto sussistente sì grave vizio dell’azione amministrativa, devono applicarsi anche alla motivazione che deve necessariamente assistere le valutazioni dell’amministrazione in tema di selezione concorsuale.

Inoltre, e contrariamente a quanto affermato dall’amministrazione appellante, se è vero che il parametro dell’”attitudine” in se è idoneo a concretarsi in valutazioni attinenti all’intrinseco convincimento relativo alla migliore capacità di taluno o talaltro dei candidati a meglio svolgere gli alti compiti d’istituto in futuro al medesimo affidati, ciò non può essere disgiunto dalla preventiva definizione dei parametri cui ancorare tale convincimento;dalla necessità che si dia atto analiticamente delle ragioni supportanti il convincimento espresso; dalla doverosa correlazione di tale motivazione ai parametri previamente indicati e costituenti per l’Amministrazione autovincolo; ed, infine, dalla – anche sintetica, purchè non criptica- esposizione dell’iter motivazionale che ha condotto alla formazione del convincimento.

Tale attività, si badi, è vieppiù necessaria allorchè si tratti di delibare comparativamente tra una pluralità di candidati aventi un percorso professionale in qualche misura assimilabile, esperienze simili, e (come non negato dall’amministrazione) profili professionali d’alto livello.

Ciò costituisce unico presidio per scongiurare il rischio –a monte- che la valutazione dell’amministrazione possa all’esterno fondarsi su imperscrutabili valutazioni in quanto tali sospettabili di parzialità e –a valle- per consentire il controllo giurisdizionale su tale operato, prescritto dalla Carta Fondamentale.

Sia pure consapevole della difficoltà di comparare una procedura concorsuale ad altra di diverso genere, e con tutte le cautele derivanti dalla endemica specificità dell’una rispetto all’altra, a simili principi si è ancorata la valutazione della Sezione nella rigorosa decisione resa il 11 ottobre 2005, n. 5627, laddove si è condivisibilmente affermato (si riporta un breve stralcio dell’iter motivazionale) innanzitutto che l’orientamento per cui “in sede di valutazione di più candidati alla promozione alla qualifica superiore, l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità nell’attribuire il punteggio sull’attitudine, essendo questo collegato ad una valutazione complessiva ed integrale della personalità dei candidati e alla idoneità prospettica a svolgere in modo ottimale le funzioni della qualifica superiore – è confermato da ormai consolidata giurisprudenza, come anche deve ritenersi acquisito il principio giurisprudenziale secondo cui le valutazione di merito, salvo i casi di illogicità manifesta e di ingiustizia manifesta, non possono essere oggetto di cognizione da parte del giudice amministrativo in sede di giudizio di legittimità.”

Muovendo da tale condivisibile punto di partenza, poi, la Sezione ha rilevato la “necessità che la discrezionalità dell’Amministrazione abbia sempre il supporto della sua manifestazione in specifici concreti elementi e si esprima, in ogni caso, attraverso una motivazione che renda possibile comprendere le ragioni per cui, in relazione alla valutazione di più candidati, una complessità di valutazione sia da ritenersi superiore ad un’altra complessità di valutazione, altrimenti la discrezionalità amministrativa verrebbe a confondersi con un giudizio di carattere assoluto, privo di pur minimi, necessari riscontri obiettivi”

Orbene, in quella occasione, la Sezione, valutando la posizione di un candidato che “vantava precedenti professionali nonché incarichi e titoli di assoluto rilevo quanto meno equivalenti a quelli di altri colleghi che si sono visti attribuire, invece, la promozione alla qualifica superiore, la maggiore idoneità di questi ultimi, rispetto all’interessato” affermò che il convincimento dell’amministrazione si sarebbe dovuto dimostrare anche se non attraverso una accurata comparazione analitica, almeno ( pur tenendo conto della complessità delle rispettive valutazioni) attraverso una sia pur minima motivazione che rendesse esplicito il detto miglior grado di complessità dei giudizi ritenuto dalla Commissione.”

La traslazione di tali condivisibili principi al caso in esame induce il Collegio a ritenere esatta la statuizione dei primi Giudici ed infondato l’appello.

Nel caso di specie, alla specificazione dei parametri a monte, (“Funzioni svolte; Sedi;Organizzazione e gestione del personale;Capacità relazionali; Personalità;) si accompagnava, come esattamente posto in luce dal Tar, anche, la indicazione delle linee di esame dei precisi e definiti parametri di valutazione dianzi indicati.
Senonchè a tale autovincolo non ha fatto seguito – come esposto con accuratezza dal Tar nella parte motiva dell’appellata decisione laddove ha indicato la standardizzata esposizione sottesa al giudizio reso dall’amministrazione- un approccio esplicativo del convincimento cui l’amministrazione appellante era pervenuta, né una esposizione compiuta del medesimo (e ciò collidendo con il consolidato orientamento per cui “nell’ambito della procedura di scrutinio per merito comparativo, l’organo di vertice dell’amministrazione pur godendo di un’ampia discrezionalità, per la mancanza di precisi e predeterminati elementi di valutazione, ha comunque l’obbligo di fornire idonea motivazione, onde dar conto degli elementi effettivamente considerati ed idonei a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito, soprattutto in considerazione della necessaria correlazione logica che deve intercorrere tra la valutazione complessiva e le singole categorie di titoli, ivi compresa quella relativa all’attitudine allo svolgimento delle funzioni superiori.” Consiglio Stato , sez. IV, 17 giugno 2003, n. 3400).

In sintesi: dall’esame degli atti di causa deve concordarsi con la valutazione del Tar secondo cui non è possibile ricavare dai giudizi espressi, le ragioni per cui a taluno dei candidati siano stati attribuiti 17 punti ed a talaltro 20, né le valutazioni differenziali poste a monte di tale attribuzione dei punteggi.

In siffatta situazione, la statuizione demolitoria resa dal Tar si appalesa qual necessitata, e, avuto riguardo alla complessiva inattendibilità delle operazioni selettive concernenti tale parametro, neppure è possibile concordare con le affermazioni (integranti vere e proprie richieste subordinate) contenute sia nella memoria difensiva in ultimo depositata dall’amministrazione che nell’atto di intervento ad adiuvandum secondo cui la portata della statuizione demolitoria avrebbe dovuto essere limitata in relazione alla posizione attiva vantata dall’appellato.

Ciò perché la inattendibilità dell’operazione relativa al parametro della “ valutazione attitudinale” (si vedano sul punto il terz’ultimo ed il penultimo capoverso della motivazione dell’ appellata decisione) è complessiva, non consentendo di accertare non soltanto le ragioni sottese all’attribuzione del punteggio minimo (tra i soli due consentiti) di 17 a taluno dei candidati, ma, anche, quelle sottese all’attribuzione del punteggio di 20 partecipanti poi risultati vincitori.

La ipotizzata “prova di resistenza” nel caso di specie non appare in alcun modo praticabile, ed anche sotto tale angolo prospettico il ricorso in appello principale deve essere disatteso.

Devono essere compensate le spese del giudizio a cagione della particolarità, complessità e parziale novità delle questioni devolute all’esame del Collegio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2010 con l’intervento dei Signori:


Giovanni Ruoppolo, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere


L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Il Segretario


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/10/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

Il salvataggio dei minatori cileni

Operazioni di salvataggio dei 33 minatori cileni intrappolati a 700 metri di profondità da oltre due mesi (fonte: Cnn)

I minatori di Gillo Pontecorvo




La realtà della miniera non solo in Cile, ma anche in Italia: riproponiamo "Pane e zolfo" (1956), un cortometraggio semisconosciuto del regista che racconta la lotta dei lavoratori della miniera di zolfo Cabernardi di Sassoferrato

Personale supplente di scuola pubblica ed indennità di buonuscita

ORDINANZA

23.9.2010 n. 265


Ordinanza del 25 maggio 2010 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria sul ricorso proposto da Renga Gabriella contro I.N.P.D.A.P. Ed altri.

Previdenza – Indennità di buonuscita prevista per i dipendenti civili e militari dello Stato - Non spettanza al personale supplente delle scuole di istruzione  primaria e secondaria e degli istituti professionali di istruzione artistica - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell’irragionevolezza - Lesione del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Violazione della garanzia previdenziale.
• Decreto del Presidente della Repubblica  29 dicembre 1973, n. 1032, art. 2, primo comma.
• Costituzione, artt. 3, 36 e 38.
Previdenza – Indennità di buonuscita prevista per i dipendenti civili e militari dello Stato – Spettanza al personale iscritto da almeno un anno al Fondo di previdenza gestito dall’INPDAP - Conseguente esclusione del diritto per il personale supplente delle scuole di istruzione  primaria e secondaria e degli istituti professionali di istruzione artistica – Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell’irragionevolezza - Lesione del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata – Violazione della garanzia previdenziale.
• Decreto del Presidente della Repubblica  29 dicembre 1973, n. 1032, art. 3, primo comma.
• Costituzione, artt. 3, 36 e 38.
Previdenza – Indennità di buonuscita prevista per i dipendenti civili e militari dello Stato - Spettanza al personale avente almeno un anno di servizio continuativo - Conseguente esclusione del diritto per il personale supplente delle scuole di istruzione  primaria e secondaria e degli istituti professionali di istruzione artistica - Violazione del principio di uguaglianza sotto il profilo dell’irragionevolezza - Lesione del principio della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata - Violazione della garanzia previdenziale.
• Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, art. 9, primo comma.
• Costituzione, artt. 3, 36 e 38.


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la presente ordinanza, sul ricorso numero di registro generale 485 del 1999, proposto da: Renga Gabriella, rappresentata e difesa dall’avv. Siro Centofanti, con domicilio eletto presso l’avv. Siro Centofanti in Perugia, via Fani, 14;
Contro:
I.N.P.D.A.P., rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Regni, con domicilio eletto presso Massimo Regni in Perugia, via M.
Angeloni, 43/A;
Provveditorato Studi di Perugia, Ministero della pubblica istruzione , rappresentati e difesi dall’Avvocatura, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14;
Istituto Magistrale Statale «Pieralli» di Perugia, per l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di buonuscita (ex d.P.R. n. 1032/1973) e dell’indennità di fine rapporto (ex d.lgs. c.p.s. n. 207/1947);
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di I.N.P.D.A.P.; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Provveditorato Studi
di Perugia e del Ministero della pubblica istruzione ; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 settembre 2009 il
dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi per le parti i difensori prof. Avv.
S. Centofanti per la ricorrente, avv. M. Regni per l’I.N.P.D.A.P. E l’avv. G. Polizzi per le amministrazioni statali intimate;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue;

F a t t o e d i r i t t o

1. La ricorrente, nata nel 1938, ha insegnato musica presso le scuole statali per 34 anni: precisamente dal 1° gennaio 1960 al 30 marzo 1973 e (dopo un’interruzione correlata alla gravidanza) dal 20 settembre 1977 fino all’anno scolastico 1997/1998.
é stata collocata in quiescenza il 1° settembre 1998.
La ricorrente stessa non é mai stata inserita nei ruoli del personale statale, ma avuto sempre una serie di incarichi continuativi.
2. Chiede oggi:
all’I.N.P.D.A.P.: l’indennità di buonuscita per i periodi in cui é stata iscritta all’inerente Fondo Opera di Previdenza (nove anni, 3 mesi, 3 giorni);
allo Stato: l’indennità di fine rapporto ai sensi dell’art.
9, d.lgs. 4 aprile 1947, n. 207, per i restanti periodi.
3. I fatti ora riassunti, non sono controversi.
4. In diritto, la domanda é sorretta da approfondite argomentazioni con le quali si sostiene, in estrema sintesi, che:
alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale dovrebbero ritenersi superati, almeno nella loro interpretazione letterale, i precetti recati dall’art. 3, primo comma d.P.R. n. 1032/1973 e dall’art. 9, primo comma, d.lgs. c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui subordinano la corresponsione delle indennità in contesa rispettivamente all’iscrizione al Fondo suddetto per almeno un anno e alla prestazione del servizio per un identico periodo;
in subordine, detti precetti sarebbero incostituzionali per violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione.
5. Le amministrazioni intimate si sono costituite eccependo:
l’estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dopo la sua interruzione (dichiarata con decreto del Presidente di questo Tribunale n. 471/2006, ex art. 24 legge n. 1034/1971);
l’inammissibilità della traslazione (tempestiva) in questa sede dell’identico giudizio promosso presso l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, dopo la risoluzione dell’inerente regolamento preventivo di giurisdizione (Cass. Sez. Un. Civ. Ord. 6 marzo 2007 RGN 16787/04), giacché la traslazione stessa sarebbe possibile solo nell’ipotesi di conflitto di competenza e non di giurisdizione;
la prescrizione delle pretese;
l’infondatezza delle stesse.
6. Il Collegio, in primo luogo, ritiene ammissibile la translatio iudicii, in virtu’ della riassunzione (pacificamente tempestiva) successiva alla pronuncia sul regolamento di giurisdizione.
Cio’ in conformità alle note pronunce sul tema della Corte costituzionale (Sent. 12 marzo 2007, n. 77) e della Corte di cassazione (Sez. Un. Civ. Sent. 22 febbraio 2007, n. 4109).
In tal senso si rammentano: Tar Campania Napoli, sez. III 6 ottobre del 1008 13000; id. 1° ottobre 2008, n. 12320; 24 luglio 2008, n. 9342; 2 luglio 2008, n. 6782; Tar Piemonte, sez. II, 14 dicembre 2007, n. 3686.
Tanto esime il Collegio dall’affrontare le questioni inerenti la tardività della riassunzione del giudizio amministrativo interrotto.
Per completezza si osserva come la riconduzione del processo traslato nell’ambito di quello interrotto, si connoti non come prosecuzione di quest’ultimo, ma come mera misura organizzativa di economia processuale, in ossequio alla ratio ispiratrice dell’istituto dei motivi aggiunti (art. 21, primo comma, legge n.
1034/1971).
7. In secondo luogo, non si condivide l’eccezione di prescrizione.
Difatti, puo’ ormai considerarsi pacifico che la prescrizione delle pretese qui azionate sia quinquennale e che il dies a quo per il computo dell’inerente termine decorra dalla cessazione definitiva del rapporto di lavoro (per l’indennità di buonuscita: Cons. Stato sez. VI, 9 dicembre 2008, n. 6099; id. 29 ottobre 2002, n. 5908; 26 giugno 2002, n. 3519; 18 giugno 2002, n. 3325; per l’indennità di fine rapporto Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 2008, n. 355; id. 8 ottobre 1992, n. 972; sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 50908).
Orbene, il Collegio ritiene che nel peculiare caso di specie il rapporto di lavoro possa considerarsi unico, come meglio si vedrà, per cui non é maturata alcuna prescrizione giacché la cessazione del rapporto é avvenuta nel 1998 ed il ricorso é stato presentato nel 1999.
8. La rilevata unicità, ai fini che qui interessano, discende dalla particolare struttura del rapporto di lavoro fra gli insegnanti «precari» e lo Stato.
Infatti, il nesso fra l’un contratto a termine ed il successivo non é soltanto accidentale, ma istituzionale.
Questo perché, com’é notorio, il punteggio acquisito nell’anno precedente costituisce una condizione indispensabile per la costituzione e la connotazione del rapporto di lavoro dell’anno successivo e cosi’ via.
Dal punteggio dipende, invero, la collocazione in graduatoria ed a questa sua volta consegue la stipula del nuovo contratto, l’assegnazione della sede di servizio ed ogni altro profilo caratteristico del rapporto stesso.
Ne deriva che il nesso di continuità fra i singoli contratti, formalmente a termine, sia previsto istituzionalmente il che, appunto, fa concludere, quantomeno ai fini della prescrizione, per l’unicità del rapporto di lavoro.
9. Tuttavia, se cio’ é possibile ai cennati fini, in considerazione dei penetranti poteri di indagine spettanti al Giudice per individuare in concreto il momento in cui il diritto puo’ essere fatto valere (art. 2935 cod. civ.), altrettanto non puo’ dirsi per quanto attiene all’interpretazione delle norme che subordinano la spettanza delle richieste indennità alla prestazione di almeno un anno di servizio continuativo (art. 3, primo comma d.P.R. n.
1032/1973 per la buonuscita e art. 9, primo comma, d.lgs. c.p.s. n.
207/1947 per l’indennità di fine rapporto).
Difatti, si é dell’avviso che le ricordate disposizioni, diversamente da quella sul computo del termine di prescrizione, siano di stretta interpretazione perché comportano oneri per la finanza pubblica. Orbene, il loro testo, per quel che qui rileva, é di assoluta chiarezza:
l’art. 3, primo comma, d.P.R. n. 1032/1973 prevede che si consegue «... il diritto alla indennità buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo»;
l’art. 9, primo comma, d.lgs. c.p.s. n. 207/1947 dispone che l’indennità di buonuscita competa al personale «... avente almeno un anno di servizio continuativo».
Il Collegio é dunque dell’avviso che sia del tutto evidente l’assenza di qualsiasi spazio per un’interpretazione di dette norme diversa da quella logico-letterale e, conseguentemente, che non vi sia alcun modo per ritenerle non ostative all’accoglimento delle pretese in esame.
10. Inoltre, per cio’ che in particolare concerne la buonuscita, appare ostativo all’accoglimento della pretesa anche l’art. 2, primo comma d.P.R. n. 1032/1973 (parimenti di stretta interpretazione per le esposte ragioni) perché esclude espressamente dal diritto il «personale supplente delle scuole di istruzioni primarie e secondarie e degli istituti professionali di istruzione  artistica».
Per vero, il servizio svolto dalla ricorrente appare riconducibile a quello di «supplenza», visto che, ovviamente, é stato effettuato su posti non coperti dal personale di ruolo, vuoi per impedimenti temporanei, vuoi per mancata assegnazione.
11. Tanto considerato, si ritiene peraltro che le citate disposizioni contrastino all’evidenza con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, rispettivamente per la violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità della retribuzione e di disponibilità di mezzi adeguati alle esigenze della vecchiaia.
Pertanto si giudicano non manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità degli artt. 3, primo comma d.P.R. n. 1032/1973 e 9, primo comma, d.lgs. c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207, prospettati dall’attenta difesa della ricorrente con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.
Si solleva inoltre d’ufficio la questione di costituzionalità dell’art. 2, primo comma, d.P.R. n. 1032/1973, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost., rammentando come sia già stata giudicata fondata l’analoga questione attinente all’art. 18 d.lgs. c.p.s. n.
207/1947 (Corte cost. Sent. 17 dicembre 1987, n. 518).
12. Dette questioni si ritengono rilevanti poiché, come sopra illustrato, le norme in parola appaiono ostative all’accoglimento delle pretese in esame.
Infine, é proficuo osservare come, anche ove non si condividesse la tesi del Collegio sull’unicità del rapporto di lavoro ai fini del computo del termine di prescrizione (supra sub 6), residuerebbe comunque la rilevanza della questione concernente l’art. 9, primo comma, d.lgs. c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207.
Difatti, non é certamente prescritta la domanda di corresponsione delle indennità di fine rapporto, (da calcolarsi in proporzione alla durata dei singoli rapporti lavorativi infrannuali) concernenti il servizio prestato in ciascuno degli anni scolastici terminati nel quinquennio antecedente alla inerente richiesta, ricevuta dal Provveditorato agli Studi di Perugia il 4 agosto 1999.




P. Q. M.

Il Tribunale:
a) solleva la questione di legittimità costituzionale: dell’art. 2, primo comma, d.P.R. n. 1032/1973, nella parte in cui nega il diritto alla buonuscita al «personale supplente delle scuole di istruzioni primarie e secondarie e degli istituti professionali di istruzione  artistica»; dell’art. 3, primo comma, d.P.R. n. 1032/1973, nella parte in cui richiede per la maturazione della buonuscita «almeno un anno di iscrizione al Fondo»; dell’art. 9, primo comma, d.lgs. c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui subordina il diritto all’indennità di fine rapporto ad «almeno un anno di servizio continuativo».
Il tutto per le ragioni esposte in motivazione:
b) sospende il giudizio in corso;
c) dispone la notificazione della presente ordinanza ai
procuratori delle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri nonché la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato;
d) ordina la trasmissione dell’ordinanza alla Corte
costituzionale insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni prescritte.
Cosi’ deciso in Perugia nella camera di consiglio del 23 settembre 2009.

Il Presidente: Lignani


L’estensore: Cardoni

Corte dei Conti "... Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 59 del. d.P.R. n. 1092 del 1973, così come sostituito dall’art. 19 della l. n. 78 del 1983, in quanto l’indennità di aeronavigazione è pensionabile nella misura tabellare e non nell’ammontare effettivamente percepito in costanza di servizio dai dipendenti della Polizia di Stato per effetto del divieto di cumulo totale fra detta indennità..."

 
 

Passaporti filippini. Corretta interpretazione del cognome e del nome.

Ministero dell'interno Circ. 5-10-2010 n. 6563 Passaporti filippini. Corretta interpretazione del cognome e del nome. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale dell’immigrazione e della Polizia delle frontiere.


Istanze di nulla osta ex art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 286/1998 concernenti gli infermieri professionali.

Ministero dell'interno Nota 30-9-2010 Istanze di nulla osta ex art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 286/1998 concernenti gli infermieri professionali. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo.

"Fuori Berlusconi - W la Costituzione - No al modello Pomigliano"

Fuori Berlusconi - W la Costituzione - No al modello Pomigliano Sabato 16 ottobre tutti a Roma con la Fiom Cgil insieme a Andrea Camilleri, Paolo Flores d’Arcais, don Andrea Gallo, Margherita Hack, Sabina Guzzanti, Antonio Tabucchi, Gino Strada, Luigi De Magistris, Altan, Sergio Staino, Ascanio Celestini, Moni Ovadia, Piergiorgio Odifreddi, Sonia Alfano, Gianni Vattimo, Lidia Ravera, Furio Colombo, Pancho Pardi, don Enzo Mazzi, don Paolo Farinella, Domenico Starnone, Carlo Lizzani, Giuliano Montaldo, Angelo d'Orsi, Valerio Magrelli e molti altri per difendere la democrazia e il lavoro, contro le politiche di Berlusconi e Marchionne.

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“Mi appello a tutti gli italiani di buona volontà, perché ce ne sono tanti: che si sveglino, che scendano in piazza con noi il 16 ottobre. La Fiom sta difendendo i diritti dei lavoratori e la dignità del lavoro. Con i diktat del modello Pomigliano Marchionne dà un cospicuo contributo al mutamento della democrazia italiana in una dittatura strisciante. Oggi, chi non osa minimamente dire il proprio pensiero insieme agli altri, finisce per dare una mano a questo governo” – Andrea Camilleri

www.micromega.net

mercoledì 13 ottobre 2010

Art 12 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, in legge n. 122/2010 - Interventi in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto.




SANZIONI AMMINISTRATIVE – PENDENZA DI RICORSO AL PREFETTO EX ART. 203 COD. STRADA – EMISSIONE DI CARTELLA ESATTORIALE – ILLEGITTIMITA’

L’emissione di cartella esattoriale in pendenza di ricorso al prefetto avverso il verbale di accertamento di violazione al codice stradale (art. 203 cod. strada) è illegittima per mancanza di esecutività di detto verbale nelle more della decisione prefettizia.
 
Testo Completo: Sentenza n. 26173 del 14 dicembre 2009
(Sezione Seconda Civile, Presidente L. A. Rovelli, Relatore V. Mazzacane)


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Area tematica dedicata alla previdenza

Cassazione "...Sbarchi di clandestini: può evitare la condanna lo scafista bloccato dalla Finanza nelle acque «contigue» all'Italia.

la sentenza

Ministero dell'interno Circ. 7-10-2010 n. 29/2010 Registrazione del nome dei cittadini della Repubblica delle Filippine. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.

Ministero dell'interno
Circ. 7-10-2010 n. 29/2010
Registrazione del nome dei cittadini della Repubblica delle Filippine.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.



Ministero dell'interno
Circ. 8-10-2010 n. 30/2010
D.M. 6 luglio 2010 del Ministro dell'Interno relativo alle modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora, a norma dell'art. 2 della L. 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall’art. 3, comma 39 della L. 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.


Sindacati di polizia spaccati sugli arresti. La Cgil: "La repressione era fuori luogo"



Polizia in moto d'acqua alla Barcolana

I poliziotti Cgil: frutto del clima di intolleranza

martedì 12 ottobre 2010

Concorso pubblico per titoli ed esami per l'ammissione al 17° corso biennale (2011−2013) di 490 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. (GU n. 81 del 12-10-2010 )

AAA interpreti cercasi

 
 

Tribunale "...Maresciallo dei Carabinieri “mobbizzato” si ammala ..."



Tribunale "...Maresciallo dei Carabinieri “mobbizzato” si ammala ..."

Resistenza a un pubblico ufficiale - E’ responsabile di tale reato chi viaggia su un mezzo pubblico

Legionella negli ambienti di lavoro, rischi e valutazione

""PEDAGGI: FRONTE COMUNE SALERNO-AVELLINO CONTRO PAGAMENTO"" La protesta a quanto pare si allarga oltre il GRA di Roma

(ANSA) - NAPOLI, 12 OTT - I comuni di Salerno, Avellino,
Fisciano e Solofra hanno costituito un gruppo di lavoro
istituzionale ''per contrastare, in ogni sede politica,
amministrativa e giuridica, la decisione dell'ANAS d'introdurre
il pagamento del pedaggio unico pari a due euro sul raccordo
autostradale Salerno-Avellino''.
Di tale gruppo di lavoro, insieme al sindaco Vincenzo De Luca
con gli altri colleghi sindaci, fa parte per il Comune di
Salerno l'assessore alla Mobilita' Luca Cascone. Diversi i
motivi adotti dalle civiche amministrazione contro questa
decisione ''che penalizza in modo particolare gli studenti che
frequentano l'Universita' degli Studi di Salerno, i lavoratori
pendolari che si spostano tra i due capoluoghi o prestano la
propria opere nelle aree industriali di Fisciano e Solfora''.
Il collegamento tra Salerno ed Avellino ''non e' - si
sottolinea - un'autostrada ma piuttosto un raccordo che presenta
numerose problematiche di sicurezza e funzionalita' tutte da
risolvere per migliorare la mobilita' pubblica e privata
sull'arteria''.
''L'installazione di un casello autostradale a Fratte
vanificherebbe le grandi battaglie condotte per delocalizzare
dal capoluogo i vecchi caselli che rappresentavano un imbuto
tremendo per la circolazione sull'intera rete nazionale. Si
penalizzano con tale decisione ancora una volta le fasce piu'
deboli della popolazione secondo una logica che e' stata gia'
confutata, dai tribunali, in occasione della tentata
introduzione del pedaggio sul Grande Raccordo Anulare di Roma e
dell'aumento ulteriore - dal casello di Nocera - del pedaggio
sulla Napoli-Salerno'', conclude la nota. (ANSA).

COM-TOR/BOM
12-OTT-10 13:16 NNNN

VIABILITA': COMUNI SALERNITANI E IRPINI CONTRO PEDAGGIO RACCORDO =
(AGI) - Napoli, 12 ott. - I comuni di Salerno, Avellino,
Fisciano e Solofra hanno costituito un gruppo di lavoro
istituzionale per contrastrare, "in ogni sede politica,
amministrativa e giuridica", recita una nota, la decisione
dell'Anas d'introdurre il pagamento del pedaggio unico pari a
due euro sul raccordo autostradale Salerno-Avellino. Per gli
amministratori, "questa decisione che penalizza in modo
particolare gli studenti che frequentano l'Universita' degli
Studi di Salerno, i lavoratori pendolari che si spostano tra i
due capoluoghi o prestano la propria opere nelle aree
industriali di Fisciano e Solfora. Il collegamento tra Salerno
ed Avellino non e' un'autostrada ma piuttosto un raccordo che
presenta numerose problematiche di sicurezza e funzionalita'".
(AGI)
Com-Lil
121354 OTT 10

NNNN


(((( IL PDL PARTE SPEDITO PER FAR PAGARE ALTRI BALZELLI))))))))

** NOTIZIARIO SERVIZI PUBBLICI ** (29) =

(Adnkronos/Ign) -

Trasporti: Milano- Palmeri (Pdl), si' a pedaggi su tangenziali
ma servono nuove tariffe

Pedaggi si', ma se accompagnati da nuove tariffe per sosta,
trasporto e circolazione. E' la risposta di Manfredi Palmeri,
presidente del Consiglio comunale di Milano, alla proposta avanzata
dal presidente della Provincia Guido Podesta' in merito alla
necessita' di introdurre pedaggi su tutte le tangenziali milanesi, per
finanziare il prolungamento delle metropolitane fuori citta'.

"Il tema dei pedaggi delle tangenziali - spiega Palmeri - non
potra' e non dovra' essere slegato da quello delle diverse
tariffazioni di sosta, trasporto e circolazione, a partire da Ecopass
e dai biglietti Atm, altrimenti i milanesi in senso stretto e lato
sarebbero oltremodo penalizzati".

Per quanto riguarda le linee M4 e M5, Palmeri considera
necessario verificarne subito i corretti tempi di realizzazione, "per
poterne definire anche i relativi prolungamenti in territorio
extraurbano e assumere cosi' decisioni di sistema. Sulla M4 in
particolare ricordiamo le ingenti risorse accantonate da Milano per
raggiungere questo obiettivo, che non puo' essere ulteriormente
spostato in avanti nel tempo".

La soluzione migliore, per il presidente del consiglio comunale,
sarebbe creare "uno strumento normativo per l'area metropolitana",
mentre "il minimo e' avere la collaborazione istituzionale tra enti
per programmare e attuare meccanismi coerenti tra loro e con gli
obiettivi ambientali". (segue)

(Ign/Gs/Adnkronos)
12-OTT-10 08:23

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Trasferimenti dannosi - Sul tetto senza stipendio - Tagli alla sicurezza, tagli di legalità Intervengono: M. Nava, Fisac Bergamo. In diretta dalla protesta delle lavoratrici Herla di Pomezia; R. Traverso, Silp Genova, e L. Cirri, Silp Palermo Lavoradio


    Audio

Trasferimenti dannosi - Sul tetto senza stipendio - Tagli alla sicurezza, tagli di legalità

Intervengono: M. Nava, Fisac Bergamo. In diretta dalla protesta delle lavoratrici Herla di Pomezia; R. Traverso, Silp Genova, e L. Cirri, Silp Palermo
Lavoradio 12/10/2010 - ( 12,16 MB)

FRANCIA:PENSIONI;PAESE IN PIAZZA,SI PUNTA A RECORD ADESIONI ULTIMA CHANCE PER FERMARE SARKOZY;ADERISCONO ANCHE STUDENTI



































(ANSA) - PARIGI, 12 OTT - La Francia torna a fermarsi contro
la riforma delle pensioni,uno dei progetti-chiave del presidente
Nicolas Sarkozy, che prevede l'innalzamento dell'eta'
pensionabile da 60 a 62 anni per la pensione minima e da 65 a 67
quella per la massima.
E' il momento cruciale del braccio di ferro fra il sindacato,
che minaccia di prorogare a oltranza da questa sera gli scioperi
nei trasporti e nelle raffinerie, e il governo, per ora
irremovibile, mentre anche gli studenti aderiscono per la prima
volta alla protesta. Questa mobilitazione, la quarta da inizio
settembre, e' considerata cruciale dai sindacati. ''E' una delle
ultime occasioni per far indietreggiare il governo, il
calendario parlamentare sta volgendo a termine'', ha detto
Francois Chereque il leader della CFDT. In questi giorni, il
testo e' all'esame in Senato, dopo l'ok dell'Assemblea
nazionale.
Per il suo omologo della CGT, Bernard Thibault. la protesta
odierna dovrebbe essere ''piu' potente di tutte le precedenti'',
che avevano visto scendere in piazza tra i 900.000 e 1 milione
di persone secondo la polizia, 3 milioni secondo i sindacati.
Dall'Eliseo, un consigliere di Sarkozy ha riconosciuto che lo
sciopero di oggi rischia di essere un successo. Entro fine mese,
il governo punta ad approvare la riforma, ma dovra' fare i conti
con un'opinione contraria (7 francesi contro 3) e con i
sindacati che oggi hanno dissotterrato l'ascia di guerra come
nel 1995. Disagi, ritardi e annullamenti si registrano in tutta
la rete di trasporti (nel settore ferroviario l'adesione allo
sciopero e' aumentata rispetto alla precedente giornata di
protesta), se si eccettuano gli Eurostar per Londra e la rete di
autobus di Parigi, alle prese pero' con ingorghi mostruosi. Il
traffico aereo registra un annullamento del 50% dei voli
all'aeroporto di Orly e del 30% a Roissy, i due aeroporti della
capitale.
Lo sciopero, con minaccia di proroga ad oltranza, nelle
raffinerie e nei porti agita inoltre la minaccia di una penuria
di carburante a breve termine. A Marsiglia, 85 navi ferme in
mare bloccano ogni attivita'. Nell'istruzione, l'adesione e' al
22% secondo il ministero, 45-48% secondo i sindacati. Ma la
novita' e' la mobilitazione degli studenti. ''Sarko sei
spacciato, la gioventu' e' in piazza'', si sentiva questa
mattina nelle strade di Tolosa (dove questa mattina hanno
sfilato in 145.000 persone, un record per i sindacati, mentre
per la questura erano solo 30.000).
Nel pomeriggio, 244 cortei sfileranno in altrettante citta',
dove si punta a superare il record delle precedenti giornate.
(ANSA).

Z04/Z04
12-OTT-10 13:14 NNNN
 FRANCIA: 40% DI ADESIONE A SCIOPERO FERROVIERI CONTRO RIFORMA PENSIONI =
DISAGI NELLA CIRCOLAZIONE DEI TRENI

Parigi, 12 ott. -(Adnkronos) - Allo sciopero dei ferrovieri
contro la riforma delle pensioni ha aderito al momento il 40,4% del
personale (contro il 37,1% dell'agitazione del 23 settembre). Lo ha
reso noto la Sncf, le Ferrovie francesi. Diverse le stime del Cgt, una
sigla sindacale, che parla invece di un'adesione al 53,75% contro il
48,8% del mese scorso.

In un comunicato, la Sncf ha annunciato di aver "garantito il
traffico conforme alle sue previsioni". I disagi non sono comunque
mancati. In media circolano un Tgv (treni ad alta velocita') su tre, e
4 treni regionali su 10. Non e' toccato invece il traffico Eurostar.

Scioperi anche dei dipendenti dell'Air France, con
l'annullamento tra il 30 al 50% dei voli agli aeroporti parigini di
Charles de Gaulle e Orly. Particolarmente colpite le tratte brevi e
medie, mentre la compagnia ha assicurato che saranno garantiti i voli
di lunga durata.

(Ses/Gs/Adnkronos)
12-OTT-10 12:39

NNNN
FRANCIA: MEZZO MILIONE IN PIAZZA; GOVERNO, "NO CONCESSIONI" =
(AGI/AFP) - Parigi, 12 ott. - Il premier francese, Francois
Fillon ha escluso ulteriori concessione da parte del governo
sul fronte delle pensioni. "Siamo arrivati al limite di quanto
era possibile" ha detto Fillon nel corso di un dibattito al
Senato e mentre tutta la Francia si e' mobilitata oggi per la
quarta volta dal rientro dall'estate contro il provvedimento
del presidente Sarkozy che alza l'eta' pensionistica minima da
60 a 62 anni e da 65 a 67 anni quella massima adottato ieri
sera dal senato. La scorsa settimana il governo aveva emendato
il testo per aggiungere alcune esenzioni per le madri
lavoratici ma i sindacati aveva respinto la nuova proposta
giudicandola inadeguata.
Intanto secondo gli ultimi dati del ministero degli Interni
la mobilitazione di oggi avrebbe chiamato in piazza a meta'
giornata circa 500mila persone, "una presenza - ha detto il
leader della Cgt Bernard Thibault - leggermente superiore a
quella del 2 ottobre per via della forte presenza degli
studenti". Intanto i sindacati dei trasporti pubblici hanno
deciso di prolungar elo sciopero che oggi sta paralizzando
Parigi e altre citta' in Francia anche domani.
La protesta dei sindacati ha colpito i voli aerei e il
sistema dell'Alta velocita', dove si prevede l'annullamento di
una corsa ogni tre. A Parigi la metropolitana si e' fermata
ieri sera. Massiccia adesione anche tra lavoratori delle poste
e camionisti. (AGI)
Tig
121450 OTT 10

NNNNFRANCIA: PENSIONI; PARIGI, SCIOPERO TRASPORTI ANCHE DOMANI

(ANSA) - PARIGI, 12 OTT - Le assemblee generali delle reti
di autobus, metropolitana, e treni della regione parigina hanno
deciso di prolungare lo sciopero contro la riforma delle
pensioni anche per la giornata di domani.
E' quanto ha annunciato un sindacalista della Cgt, il primo
sindacato di Francia, presso la RATP, la societa' che gestisce
il trasporto pubblico di Parigi.
''Le assemblee generali hanno deciso a maggioranza di
prolungare il movimento per domani: nuove assemblee generali si
terranno domani mattina con una visione globale della situazione
nazionale, che analizzeremo questo pomeriggio'', ha detto Eric
Nabet, responsabile della CGT alla RATP. (ANSA).

Z04/Z04
12-OTT-10 14:01 NNNN
FRANCIA: PENSIONI; 85 NAVI BLOCCANO PORTO MARSIGLIA

(ANSA) - PARIGI, 12 OTT - Il porto di Marsiglia e'
paralizzato per la protesta contro la riforma delle pensioni,
con 85 navi ferme in mare, che bloccano ogni attivita'.
Secondo quanto riferito dalla direzione, sono 56 le petroliere
presenti nella zona del porto, di cui 40 nella rada di
Fos-sur-Mer. Altre 29 sono navi mercantili.
Il blocco dei porti francesi, che ormai va avanti da giorni e
che ormai rischia di causare in Francia una penuria di
carburante, si allinea allo sciopero di contro la riforma
previdenziale che oggi blocca i trasporti in tutta la Francia,
ma in questo modo i sindacati intendono protestare anche contro
la riforma portuaria.
Il traffico passeggeri e' mantenuto, anche se con alcuni
disagi, ha fatto sapere la direzione del porto. (ANSA).

Y3K/Z04
12-OTT-10 12:22 NNNN



FRANCIA: TERZO SCIOPERO IN UN MESE CONTRO RIFORMA PENSIONI =
(AGI/AFP) - Parigi, 12 ott. - In Francia comincia la terza
giornata di sciopero in un mese contro la riforma delle
pensioni. L'autorita' dell'aviazione civile ha agia' avvertito
che sara' cancellata la meta' dei voli da e per il Paese. La
protesta colpira' anche il sistema dell'Alta velocita', dove si
prevede l'annullamento di una corsa ogni tre. A Parigi la
metropolitana e' gia' ferma: lo sciopero e' cominciato ieri
sera. Si prevede una massiccia adesione anche tra lavoratori
delle poste e camionisti. Intanto i lavoratori dei trasporti
pubblici e dell'energia voteranno l'ipotesi di cominciare
un'agitazione a tempo indeterminato contro la decisione del
governo di innalzare l'eta' minima per il pensionamento da 60 a
62 anni. (AGI)
Zec
120720 OTT 10

NNNN

lunedì 11 ottobre 2010

Se siete precari sappiate che non riceverete la pensione. I contributi che state versando servono soltanto a pagare chi la pensione ce l'ha garantita. Inps, è ufficiale: i precari saranno senza pensione. Silenzio dei media o scatta la rivolta

 

Inps, è ufficiale: i precari saranno senza pensione. Silenzio dei media o scatta la rivolta

pubblicata da PUGLIAmo l'Italia: NICHI VENDOLA candidato premier 2013 il giorno lunedì 11 ottobre 2010 alle ore 17.27
La notizia è arrivata e conferma la peggiore delle ipotesi. Rimarrà sotto traccia per ovvi motivi, anche se in Rete possiamo farla circolare. Se siete precari sappiate che non riceverete la pensione. I contributi che state versando servono soltanto a pagare chi la pensione ce l'ha garantita. Perché l'Inps debba nascondere questa verità è evidente: per evitare la rivolta. Ad affermarlo non sono degli analisti rivoluzionari e di sinistra ma lo stesso presidente dell'istituto di previdenza, Antonio Mastropasqua che, come scrive Agoravox, ha finalmente risposto a chi gli chiedeva perché l'INPS non fornisce ai precari la simulazione della loro pensione futura come fa con gli altri lavoratori: "Se dovessimo dare la simulazione della pensione ai parasubordinati rischieremmo un sommovimento sociale".

Intrage  scrive che l'annuncio è stato dato nel corso di un convegno: la notizia principale sarebbe dovuta essere quella che l'Inps invierà, la prossima settimana, circa 4 milioni di lettere ai parasubordinati, dopo quelle spedite a luglio ai lavoratori dipendenti, per spiegare come consultare on line la posizione previdenziale personale. Per verificare, cioè, i contributi che risultano versati.

La seconda notizia è che non sarà possibile, per il lavoratore parasubordinato, simulare sullo stesso sito quella che dovrebbe essere la sua pensione, come invece possono già fare i lavoratori dipendenti. Il motivo di questa differenza pare sia stato spiegato da Mastrapasqua proprio con quella battuta. Per dire, in altre parole, che se i vari collaboratori, consulenti, lavoratori a progetto, co.co.co., iscritti alla gestione separata Inps, cioè i parasubordinati, venissero a conoscenza della verità, potrebbero arrabbiarsi sul serio. E la verità è che col sistema contributivo, i trattamenti maturati da collaboratori e consulenti spesso non arrivano alla pensione minima.
precari, i lavoratori parasubordinati come si chiamano per l'INPS gli "imprenditori di loro stessi" creati dalle politiche neoliberiste, non avranno la pensione. Pagano contributi inutilmente o meglio: li pagano perché l'INPS possa pagare la pensione a chi la maturerà. Per i parasubordinati la pensione non arriverà alla minima, nemmeno se il parasubordinato riuscirà, nella sua carriera lavorativa, a non perdere neppure un anno di contribuzione.

L'unico sistema che l'INPS ha trovato per affrontare l'amara verità, è stato quello di nascondere ai lavoratori che nel loro futuro la pensione non ci sarà, sperando che se ne accorgano il più tardi possibile e che facciano meno casino possibile.
Quindi paghiamo i nostri contributi che non rivedremo sotto forma di pensione. Se reagiamo adesso, forse, abbiamo ancora la speranza di una pensione minima.

http://contintasca.blogosfere.it/2010/10/inps-e-ufficiale-i-precari-saranno-senza-pensione-silenzio-dei-media-o-scatta-la-rivolta.html


SICUREZZA STRADALE: DA DOMANI NOVITA' PER 'DUE RUOTE' / FOGLIO ROSA A 17 ANNI / TARGHE PERSONALIZZATE




'/ANSA
STOP CASCO 'PADELLA' IN MOTO E IN BICI GIUBBOTTI RIFRANGENTI
(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Novita' in arrivo per ciclisti e
motociclisti. Da domani scattano infatti due nuove nuove norme
previste dalla riforma del Codice della strada varate a fine
luglio.
La prima riguarda i caschi 'Dgm', quelli comunemente detti 'a
scodella' o 'a padella', che ormai andranno definitivamente in
pensione. Sin dal 2001 ne e' stata vietava la vendita, ma l'uso
era ancora consentito sui cinquantini. Ora dopo 9 anni questa
tipologia di caschi sara' completamente bandita, perche'
considerato non sicuro. Chi verra' pizzicato alla guida di un
ciclomotore o motociclo con in testa il casco fuori norma
rischia di vedersi sottoporre a fermo amministrativo del mezzo
per 90 giorni e una sanzione di 74 euro.
Sempre domani scatta l'obbligo per coloro che si muovono in
bicicletta di indossare il giubbotto o le bretelle retro
riflettenti ad alta visibilita' quando circolano fuori dai
centri abitati in ore serali e notturne o in galleria, in modo
da essere ben visibili agli altri utenti della strada.
Sono molte le novita' introdotte dal 'nuovo' Codice della
strada, e gia' in vigore da quest'estate. Le piu' importanti
hanno riguardato il giro di vite per chi guida in stato di
ebbrezza, con multe piu' pesanti e l'introduzione della
'tolleranza zero' per i neopatentati e i conducenti
professionali. I test antidroga sono diventati piu' severi,
cosi' come sono state previste norme piu' stringenti per chi
produce, commercializza e soprattutto trucca le minicar. Per gli
over 80 le nuove regole prevedono che potranno ottenere il
rinnovo della patente solo dopo una visita medica specialistica
biennale. Introdotta inoltre la possibilita' di ottenere il
foglio rosa a 17 anni, di personalizzare le targhe.
(ANSA).

BOS
11-OTT-10 19:08 NNNN

SICUREZZA STRADALE: AL VIA CAMPAGNA SU PREVENZIONE VISTA





 =
'NON GUIDARE A FARI SPENTI'- VALDUCCI, PROBLEMA TROPPO
TRASCURATO

Roma, 11 ott. (Adnkronos)- La sicurezza stradale passa anche
attraverso la prevenzione della vista. Quasi 6 incidenti su 10, il
59,13%, sono attribuibili direttamente o indirettamente alla
condizioni visive ed e' a fronte di questi dati che e' stata avviata
una nuova campagna di sensibilizzazione all'insegna dello slogan 'Non
guidare a fari spenti. Se vedi guidi meglio', promossa da Ottica
Avanzi, leader nelle catene di ottica italiana, e sostenuta dal
presidente della Commissione Trasporti della Camera, Mario Valducci .

''La problematica della visibilita' ottimale alla guida- ha
detto Valducci nel corso della presentazione della campagna oggi a
Roma- coinvolge tutti gli automobilisti, non solo chi ritiene di avere
deficit di diottrie -ha detto Valducci- e' per questo che sosteniamo
l'impegno concreto di Ottica Avanzi per sensibilizzare gli italiani
verso un aspetto spesso troppo trascurato o ritenuto di secondaria
importanza: ovvero le performance della propria vista''.

Come ha spiegato l'amministratore delegato di Ottica Avanzi,
Danile Voltini, ''abbiamo deciso di garnatire in ogni nostro punto
vendita un test gratuito dettagliato e focalizzato sulla guida,
effettuato da personale specializzato e formato ad hoc. Un impegno
concreto che vede la nostra azienda in prima linea per rendere sempre
piu' sicure le strade del Paese, partendo dagli occhi degli
automobilisti''.

(Sec-Mcc/Gs/Adnkronos)
11-OTT-10 15:48

NNNN

Dopo pagata la multa si può ricorrere immediatamente al Giudice di Pace per la restituzione della patente

Cassazione "...Non risponde di ingiuria chi dà del "razzista" ai poliziotti che trattengono gli immigrati solo perché stranieri. L'espressione offensiva deve infatti considerarsi una reazione legittima e comprensibile di fronte all'atteggiamento discriminatorio messo in atto dalle forze dell'ordine...."

SICUREZZA: STAZIONE DI MILANO E TORINO SI TRASFORMANO IN UN 'GRANDE FRATELLO




' =
OLTRE 300 TELECAMERE A CIRCUITO CHIUSO PER UN INVESTIMENTO DI 16
MLN

Milano, 11 ott. (Adnkronos) - Sono oltre 300 le telecamere in
funzione da oggi, nelle stazioni di Milano e Torino, pronte a
'immortalare' il via vai dei passeggeri o 'inquadrare' gli angoli piu'
bui. Un ultimo tassello nel campo della sicurezza, che prende il via
oggi nelle citta' meneghina e in quella della Mole, inaugurato alla
presenza del ministro dell'Interno Roberto Maroni, dell'ad del gruppo
Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, dal sottosegretario alle
Infrastrutture e Trasporti, Bartolomeo Giachino e dal sindaco di
Milano, Letizia Moratti. Un settore, quello dei trasporti "molto
importante e delicato che spesso -sottolinea il ministro Maroni- e'
stato oggetto di attentati".

Nella stazione di Milano sono 180 le telecamere attive, 125 a
Torino, per una sorta di 'grande fratello' con presa diretta sui
passeggeri, sui binari e sull'area dei due terminal ferroviari. Due
sale operative attrezzate con video, impianti per la registrazione
digitale gestite dalla polizia ferroviaria.

"Un modello di eccellenza -sottolinea Maroni- con pochi pari in
Europa" sviluppato con la collaborazione tra il ministero
dell'Interno, Grandi Stazioni e Rete Ferroviaria Italiana del gruppo
Ferrovie dello Stato. Per la realizzazione dei lavori nelle due
stazioni, durati circa 40mesi, sono stati investiti oltre 16 milioni
di euro (4,7 a Torino, 11,4 milioni per Milano). L'ambizione e' di
"rendere le stazioni tra i posti piu' sicuri che si possono avere",
sottolinea l'ad del gruppo Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti.
(segue)

(Afe/Col/Adnkronos)
11-OTT-10

Pensioni: l'Inps spiega le novità della manovra d'estate








PREMI di PRODUTTIVITÀ TASSAZIONE RIDOTTA su RETRIBUZIONI EROGATE ai DIPENDENTI




Tachigrafo digitale. Problematiche concernenti l'assenza di sigilli nella parte posteriore dell'apparecchiatura





MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale
Circolare prot. n. 300/A/11949/10/111/20/3
Roma, 2 settembre 2010
OGGETTO: Tachigrafo digitale. Problematiche concernenti l'assenza di sigilli nella parte posteriore dell'apparecchiatura.
Le Autorità diplomatiche francesi hanno segnalato l'irregolarità di sanzioni amministrative irrogate a autotrasportatori francesi, trovati alla frontiera italiana senza la presenza di un sigillo sul tachigrafo digitale.
In particolare è stata loro contestata, come peraltro anche ad autotrasportatori provenienti da altri Paesi UE, la mancanza della gabbia di contenimento della cavetteria ed il relativo sigillo nella parte posteriore del sistema di controllo dei tempi di guida del conducente. Il tachigrafo digitale recava, invece, il sigillo nella parte anteriore dello strumento.
A seguito delle segnalazioni pervenute dalle autorità francesi, sono stati disposti approfondimenti della disciplina normativa, riscontrando che la presenza del sigillo nella parte posteriore del tachigrafo digitale, apposto in Italia dalle officine autorizzate al montaggio e alla riparazione/revisione del tachigrafo digitale e controllato ordinariamente dalle pattuglie su strada, non risulta tra i sigilli di cui il Regolamento CE 1360/2002 impone l'apposizione.
Infatti, la prescrizione tecnica del requisito 251 del citato Regolamento, richiede la presenza del sigillo su qualsiasi raccordo che, se fosse disinserito, causerebbe modifiche o perdite di dati non rilevabili.
Tuttavia, il tachigrafo digitale, per sue specifiche tecniche, è in grado di rilevare qualsiasi disconnessione dei connettori presenti nella parte posteriore e di queste disconnessioni ne tiene traccia evidenziando data e ora dell'evento e durata della disconnessione. Pertanto non è necessaria la presenza di un sigillo che garantisca dalla disconnessione fraudolenta della cavetteria e, dunque, della gabbia predetta.
Secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito al riguardo, l'apposizione di sigilli nella parte posteriore, effettivamente, è richiesta in Italia sulla base delle disposizioni dell'art. 10 del decreto-legge 6.2.1987, n. 16, convertito in legge 30.3.1987, n. 132, che, seppure emanato in relazione a disposizioni sul tachigrafo ora modificate dai più recenti regolamenti comunitari, e riferite all'epoca al tachigrafo analogico, è tuttora per tale parte ancora vigente.
Alla luce di quanto sopra si evince che tale obbligo è attualmente vigente in Italia solo per i veicoli italiani che in sede di revisione periodica debbono esibire l'attestazione di avvenuta revisione annuale del tachigrafo da parte delle officine autorizzate che, a garanzia che non siano state effettuate manomissioni successive, appongono sigilli sui tachigrafi anche nella parte posteriore.
Invece, per le ragioni sopra illustrate, la disciplina più rigorosa, prevista dalle disposizioni nazionali ai fini della revisione annuale dei veicoli industriali, non può essere applicata ai trasportatori di altri paesi comunitari.
Si precisa, infine, che resta obbligatorio, sia per i veicoli italiani che per quelli comunitari, il sigillo posizionato nella parte frontale del tachigrafo digitale.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(Sgalla)

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