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sabato 13 novembre 2010

DECRETO-LEGGE 12 novembre 2010, n. 187 Misure urgenti in materia di sicurezza. (10G0211) (GU n. 265 del 12-11-2010 )

Gazzetta Ufficiale N. 265 del 12 Novembre 2010

DECRETO-LEGGE 12 novembre 2010 , n. 187
Misure urgenti in materia di sicurezza. (10G0211)

Capo I MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire la
sicurezza dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive,
prevedendo misure idonee a prevenire e reprimere i comportamenti
particolarmente pericolosi;
Considerata altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di
adottare mirati interventi per rafforzare l'azione di contrasto alla
criminalita' organizzata e alla cooperazione internazionale di
polizia;
Ritenuta inoltre, la straordinaria necessita' ed urgenza di
adottare ulteriori misure in materia di tracciabilita' dei flussi
finanziari, di sicurezza urbana e per la funzionalita' del Ministero
dell'interno;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 novembre 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia,
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti,
dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e
l'innovazione; Emana
il seguente decreto-legge: Art. 1
Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza dei luoghi ove si
svolgono manifestazioni sportive 1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8
della legge 13 dicembre 1989, n. 401, hanno efficacia a decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30
giugno 2013.
2. All'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo
il comma 3-quinquies, e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-sexies. A
garanzia della sicurezza, fruibilita' ed accessibilita' degli
impianti sportivi la sanzione di cui al comma 3-quinquies si applica
anche alle societa' sportive che impiegano personale di cui
all'articolo 2-ter, in numero inferiore a quello previsto nel piano
approvato dal Gruppo operativo sicurezza di cui al decreto attuativo
del medesimo articolo 2-ter.».
Capo I MISURE PER GLI IMPIANTI SPORTIVI
Art. 2
Disposizioni urgenti per il personale addetto agli impianti sportivi 1. All'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Ferme restando le
attribuzioni e i compiti dell'autorita' di pubblica sicurezza, al
personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai
compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi,
ausiliari dell'attivita' di polizia, relativi ai controlli
nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non e'
richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di
appartenenti alle Forze di polizia.».
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le condizioni e le modalita' per
l'affidamento dei compiti di cui al comma 1, attraverso
l'integrazione del decreto del Ministro dell'interno in data 8 agosto
2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007,
adottato in attuazione dell'articolo 2-ter, comma 1, del
decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Il decreto e' sottoposto al parere
delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro
trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto puo' essere
egualmente adottato.
3. All'articolo 6-quater, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n.
401, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice
penale.».
4. Dopo l'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401,
e' inserito il seguente: «Art. 6-quinquies. - (Lesioni personali
gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei
luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive). 1. Chiunque commette
uno dei fatti previsti dall'art. 583-quater del codice penale nei
confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge
8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2007, n. 41, purche' riconoscibili e in relazione alle
mansioni svolte, e' punito con le stesse pene previste dal medesimo
articolo 583-quater.».
Capo II POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA
Art. 3
Interventi urgenti a sostegno dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata 1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2-undecies:
1) al comma 2, dopo la lettera a), e' inserita la seguente:
«a-bis) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione
del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalita'
economiche, i cui proventi, nei limiti previsti dal comma 2.1, sono
destinati ad assicurare il potenziamento della medesima Agenzia;»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2.1. I proventi
derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera a-bis),
affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed
amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati
all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e
riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al
fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.»;
b) all'articolo 2-sexies, comma 15, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».
2. Al decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 4, dopo la lettera c), e' inserita la
seguente: «c-bis) richiede all'autorita' di vigilanza di cui
all'articolo 1, comma 2, l'autorizzazione ad utilizzare i beni
immobili di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera a-bis),
della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finalita' ivi indicate;»;
b) all'articolo 7, dopo il comma 3-ter e' aggiunto, in fine, il
seguente: «3-quater. L'Agenzia puo', altresi', disporre, con delibera
del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili
dall'azienda non in liquidazione e il loro trasferimento al
patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora
si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi gia' utilizzano
a qualsiasi titolo per finalita' istituzionali. La delibera del
Consiglio direttivo e' adottata fatti salvi i diritti dei creditori
dell'azienda confiscata.».
3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attivita'
istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, previa
autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
per l'economia e le finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, stipula, in deroga all'articolo 7,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e
nei limiti stabiliti dall'autorizzazione, contratti di lavoro a tempo
determinato, anche avvalendosi delle modalita' di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. I rapporti di lavoro
instaurati non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. A
tali fini all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno
2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo II POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA
Art. 4
Integrazione della Commissione centrale consultiva per l'adozione
delle misure di sicurezza personale 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le questioni di
sicurezza relative a magistrati la Commissione e' integrata da un
magistrato designato dal Ministro della giustizia.».
Capo II POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA
Art. 5
Potenziamento della cooperazione internazionale di polizia 1. Al fine di potenziare l'azione di contrasto della criminalita'
organizzata e di tutte le condotte illecite, anche transnazionali ad
essa riconducibili, nonche' al fine di incrementare la cooperazione
internazionale di polizia, anche in attuazione degli impegni
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea o in
esecuzione degli accordi di collaborazione con i Paesi interessati,
sono predisposte urgenti linee di indirizzo strategico per rafforzare
l'attivita' del personale delle Forze di polizia dislocato all'estero
attraverso la massima valorizzazione del patrimonio informativo
disponibile e dello scambio info-operativo. A tale scopo, nell'ambito
del Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale della
polizia criminale, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, il Comitato per la programmazione
strategica per la cooperazione internazionale di polizia (COPSCIP),
presieduto dal vice direttore generale della pubblica
sicurezza-direttore centrale della polizia criminale. Per la
partecipazione al Comitato non e' prevista la corresponsione di
compensi o rimborsi spese di alcun genere.
Capo III DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 6
Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilita' dei
flussi finanziari 1. L'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta
nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano ai contratti
indicati nello stesso articolo 3 sottoscritti successivamente alla
data di entrata in vigore della legge e ai contratti di subappalto e
ai subcontratti da essi derivanti.
2. I contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in
vigore della legge n. 136 del 2010 ed i contratti di subappalto e i
subcontratti da essi derivanti sono adeguati alle disposizioni di cui
all'articolo 3 della legge 136 del 2010 entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della stessa legge.
3. L'espressione: «filiera delle imprese» di cui ai commi 1 e 9
dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si intende
riferita ai subappalti come definiti dall'articolo 118, comma 11, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' ai subcontratti
stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.
4. L'espressione: «anche in via non esclusiva» di cui al comma 1
dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, si interpreta nel
senso che ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche
deve essere realizzata tramite uno o piu' conti correnti bancari o
postali, utilizzati anche promiscuamente per piu' commesse, purche'
per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma
7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel
senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti
finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.
5. L'espressione: «eseguiti anche con strumenti diversi» di cui al
comma 3, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136, e l'espressione: «possono essere utilizzati anche strumenti
diversi» di cui al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 3,
si interpretano nel senso che e' consentita l'adozione di strumenti
di pagamento differenti dal bonifico bancario o postale, purche'
siano idonei ad assicurare la piena tracciabilita' della transazione
finanziaria.
Capo III DISPOSIZIONI SULLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 7
Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di
tracciabilita' dei flussi finanziari 1. Alla legge 13 agosto 2010, n. 136, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3,
1) al comma 1 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono
sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita' delle operazioni.»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonche'
quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono
eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei a
garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per l'intero
importo dovuto, anche se questo non e' riferibile in via esclusiva
alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.»;
3) al comma 4 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono
sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita' delle operazioni.»;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, gli
strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna
transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri
soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG),
attribuito dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e,
ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).»;
5) il comma 6 e' abrogato;
6) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla stazione
appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1
entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti
correnti gia' esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonche', nello stesso
termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresi', a
comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.»;
7) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con
gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di
cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita' assoluta, un'apposita
clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita'
dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il
subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria
di cui al presente articolo ne da' immediata comunicazione alla
stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o
l'amministrazione concedente.»;
8) dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita' delle operazioni determina la risoluzione di diritto
del contratto.».
b) all'articolo 6,
1) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, quinto comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative
pecuniarie per le violazioni di cui ai precedenti commi sono
applicate dal prefetto della provincia ove ha sede la stazione
appaltante o l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 22, primo comma, della citata legge n. 689 del
1981, l'opposizione e' proposta davanti al giudice del luogo ove ha
sede l'autorita' che ha applicato la sanzione.»
2) dopo il comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-bis. L'autorita' giudiziaria, fatte salve le esigenze
investigative, comunica al prefetto territorialmente competente i
fatti di cui e' venuta a conoscenza che determinano violazione degli
obblighi di tracciabilita' previsti dall'articolo 3.».
Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA
Art. 8
Attuazione delle ordinanze dei sindaci 1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati
dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto dispone le
misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di polizia.
Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto
puo' altresi' disporre ispezioni per accertare il regolare
svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati
e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.».
Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA
Art. 9
Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca 1. All'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il
terzo comma e' inserito il seguente: «In presenza di violazioni gravi
o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di
lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e' sempre
disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono
destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il
prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di
pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a
persona estranea alla violazione amministrativa.».
Capo V DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Art. 10
Disposizioni per assicurare le gestioni commissariali straordinarie
nei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa e altri incarichi
speciali 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per l'espletamento degli incarichi di gestione
commissariale straordinaria, nonche' per specifici incarichi connessi
a particolari esigenze di servizio o a situazioni di emergenza, i
viceprefetti ed i viceprefetti aggiunti, entro l'aliquota del 3 per
cento nella dotazione organica, sono collocati in posizione di
disponibilita' per un periodo non superiore al triennio, prorogabile
con provvedimento motivato per un periodo non superiore ad un anno. I
viceprefetti e i viceprefetti aggiunti sono collocati in posizione di
disponibilita' con decreto del Ministro dell'interno su proposta del
Capo del Dipartimento delle Politiche del Personale
dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e
Finanziarie del Ministero dell'interno. I funzionari collocati in
posizione di disponibilita' non occupano posto nella qualifica cui
appartengono. Nella qualifica iniziale della carriera prefettizia
sono resi indisponibili un numero di posti per ciascun funzionario
collocato in disponibilita' equivalenti dal punto di vista
finanziario. Con il procedimento negoziale di cui al Capo II puo'
essere stabilito il trattamento economico accessorio spettante ai
funzionari in disponibilita', in relazione alle funzioni
esercitate.».
Capo V DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO
Art. 11
Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 12 novembre 2010 NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Maroni, Ministro dell'interno Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti Romani, Ministro dello sviluppo
economico Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione Visto, il Guardasigilli: Alfano

Farmaci: 47 ospedalieri passano in farmacia, Aifa pubblica lista in gazzetta

Roma, 9 nov. (Adnkronos Salute) 17:15
Pubblicata nella Gazzetta ufficiale di ieri la lista stilata dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) con 47 medicinali di uso ospedaliero che passano in fascia A e che saranno dunque dispensati attraverso le farmacie territoriali, così come previsto dalla manovra finanziaria della scorsa estate. Il provvedimento mira a generare un risparmio pari a circa 600 milioni di euro. Fra i 47 prodotti figurano anticoagulanti, chemioterapici e anticancro, antivirali, antibiotici, farmaci contro l'ipertensione polmonare, l'accumulo di ferro nel sangue e il rigetto post-trapianto d'organo. L'obiettivo del loro passaggio in farmacia è contenere la crescita della spesa farmaceutica ospedaliera, in costante aumento negli ultimi anni. Il testo della manovra prevedeva che l'Aifa dovesse "provvedere a individuare tra i medicinali attualmente in carico della spesa farmaceutica ospedaliera quelli che, in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono essere erogati attraverso l'assistenza farmaceutica territoriale", ricorda la Gazzetta ufficiale. Dunque, "visto il parere della commissione tecnico scientifica dell'Aifa nella seduta del primo luglio 2010 sui criteri adottati per l'individuazione dei farmaci da riclassificare e visto il parere espresso dal Cda del 30 agosto 2010, con il quale si approva la relazione presentata dal direttore generale sulla riclassificazione dei farmaci attualmente in carico alla spesa ospedaliera", i medicinali inclusi nella lista "sono classificati in fascia A". "I medicinali - si legge ancora nella Gazzetta - sono inseriti nell'elenco dei prodotti Pht - Prontuario della distribuzione diretta indicati nella determinazione Aifa 29 ottobre 2004. Ai fini del monitoraggio della spesa territoriale sottoposta al rispetto del tetto di spesa annuo e in accordo con le disposizioni contenute nella legge 222/2007 concernenti le modalità di calcolo dei budget aziendali, la spesa per i medicinali di cui all'allegato elenco è imputata alle singole aziende titolari di Aic a partire dal primo novembre 2010". I farmaci compresi nella lista "vanno dispensati attraverso le strutture individuate dalle Regioni per una continuità assistenziale tra soggetto prescrittore e unità dispensatrice del farmaco, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative. La modalità operativa della distribuzione scelta dalla Regione", per questi prodotti, "non deve costituire aggravio di spesa per il Ssn rispetto ai costi attualmente sostenuti dalla Regione. Gli stampati e il confezionamento - si precisa in conclusione - devono essere aggiornati entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente determinazione". 




Riclassificazione del regime di rimborsabilita' - PHT. (10A13422) (GU n. 261 del 8-11-2010 )  
DETERMINAZIONE 2 novembre 2010 
IL DIRETTORE GENERALE Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8; Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007, in particolare l'art. 5, comma 1, che stabilisce come la spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva della spesa per farmaci erogati in regime di convenzione e della spesa in distribuzione diretta dei medicinali classificati in fascia A ai fini della rimborsabilita' non debba superare un tetto prefissato del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato; Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, con legge 30 luglio 2010, n. 122, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 che all'art. 11, comma 7, lettera a), prevede che l'Agenzia italiana del farmaco debba provvedere ad individuare tra i medicinali attualmente in carico della spesa farmaceutica ospedaliera quelli che, in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono essere erogati attraverso l'assistenza farmaceutica territoriale; Vista la determinazione AIFA 29 ottobre 2004 pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 ed in particolare l'allegato 2 - PHT Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuita' assistenziale; Visto il parere della commissione tecnico scientifica nella seduta del 1° luglio 2010 circa i criteri adottati per l'individuazione dei farmaci da riclassificare; Visto il parere espresso dal CdA del 30 agosto 2010, con il quale si approva la relazione presentata dal direttore generale sulla riclassificazione dei farmaci attualmente in carico alla spesa ospedaliera; Determina: Art. 1 Classificazione ai fini della rimborsabilita' I medicinali di cui all'allegato elenco sono classificati in fascia A, con l'indicazione del regime di fornitura, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 8. Le prescrizioni dei centri ospedalieri dei medicinali in elenco non necessitano di ulteriori specifiche se non quelle stabilite da ciascuna regione nell'ambito della propria competenza.

Art. 2 Modalita' di impiego I medicinali di cui all'art. 1 sono inseriti nell'elenco dei prodotti PHT - Prontuario della distribuzione diretta indicati nella determinazione AIFA 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004. Ai fini del monitoraggio della spesa territoriale sottoposta al rispetto del tetto di spesa annuo e in accordo con le disposizioni contenute nella legge n. 222/2007 concernenti le modalita' di calcolo dei budget aziendali, la spesa per i medicinali di cui all'allegato elenco e' imputata alle singole aziende titolari di AIC a partire dal 1° novembre 2010.

Art. 3 Assistenza sul territorio I farmaci di cui all'allegato elenco vanno dispensati attraverso le strutture individuate dalle regioni per una continuita' assistenziale tra soggetto prescrittore ed unita' dispensatrice del farmaco, tenuto conto delle proprie esigenze organizzative. La modalita' operativa della distribuzione scelta dalla regione, per i farmaci di cui in allegato elenco, non deve costituire aggravio di spesa per il SSN rispetto ai costi attualmente sostenuti dalla regione.

Art. 4 Aggiornamento stampati Gli stampati e il confezionamento devono essere aggiornati entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente determinazione.

Art. 5 Disposizioni finali La presente determinazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione. Roma, 2 novembre 2010










 

VIGILI DEL FUOCO........UN ESPERIENZA PARTICOLARE: VIGILI DEL FUOCO........UN ESPERIENZA PARTICOLARE

VIGILI DEL FUOCO........UN ESPERIENZA PARTICOLARE: VIGILI DEL FUOCO........UN ESPERIENZA PARTICOLARE: "Ciao a tutti mi chiamo Stefano sono un vigile del fuoco discontinuo del comando dei vigili del fuoco di Perugia dal lontano 2002 dopo tante ..."

venerdì 12 novembre 2010

Giovani: CGIL, 'NON +' disposti a tutto

G.Epifani   Giovani: CGIL, 'NON +' disposti a tutto
Prosegue la campagna di comunicazione promossa dai giovani della Confederazione, una protesta per sottolineare come le nuove generazioni non sono più disposte a sottostare alle continue ed incessanti richieste ricattatorie del mondo del lavoro
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SICUREZZA:A3;FILLEA,VIGILANZA ESERCITO E' RISPOSTA SBAGLIATA




SICUREZZA:A3;FILLEA,VIGILANZA ESERCITO E' RISPOSTA SBAGLIATA

(ANSA) - CASTROVILLARI (COSENZA), 12 NOV - ''I problemi
denunciati in merito alle infiltrazioni mafiose nei cantieri
dell'A3 sono problemi reali, sappiamo che ci sono cantieri a
rischio, lo dimostrano gli attentati che si sono verificati
all'interno di alcuni cantieri, ma riteniamo che l'impiego
dell'esercito sia una risposta sbagliata''. E' quanto ha
sostenuto il segretario nazionale della Fillea Cgil, Mauro Livi,
a margine di una riunione a Castrovillari.
''Questi fenomeni - ha aggiunto - della malavita organizzata,
delle infiltrazioni nei posti di lavoro sono fenomeni che si
combattono con strumenti ordinari, a cominciare dalle procedure
di legalita', dalla sinergia fra tutti i soggetti che hanno
compiti specifici di controllo e sorveglianza e attraverso la
responsabilizzazione delle imprese. Noi, come Fillea, abbiamo
gia' realizzato e sottoscritto, con un gruppo importante che e'
Italcementi, un 'protocollo legalita''. Lo abbiamo sottoscritto
in Prefettura a Reggio Calabria e crediamo che questo sia il
percorso, la via maestra, per affrontare e risolvere i problemi
di legalita' all'interno dei cantieri''.
''L'esercito - ha concluso Livi - va utilizzato per le
funzioni specifiche. Dobbiamo, invece, riuscire ad avere
un'ordinarieta' di funzioni di controllo da parte degli organi
competenti, ispettorati del lavoro, Asl e Prefetture. Bisogna
contrastare l'illegalita' con strumenti ordinari e l'esercito
sarebbe veramente una cosa fuori luogo''. (ANSA).

YF4-LE/MED
12-NOV-10 19:46 NNNN

SANITA': ORDINE PSICOLOGI PIEMONTE, FARE SQUADRA CONTRO STRESS DA LAVORO


SANITA': ORDINE PSICOLOGI PIEMONTE, FARE SQUADRA CONTRO STRESS DA LAVORO =

Roma, 12 nov. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Fare squadra per la
prevenzione dello stress da lavoro e i pericoli legati alle sostanze
da abuso. E' l'obiettivo del convegno organizzato, oggi a Torino,
dall'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte che ha voluto
riunire le figure principali coinvolte nella sicurezza e prevenzione
dei rischi 'da lavoro' per delineare insieme gli scopi, i metodi e le
sinergie, in modo da orientare un intervento multidisciplinare.

Un contesto quello della prevenzione sul lavoro in cui lo
psicologo ha un ruolo fondamentale, come emerge in modo chiaro dal
confronto con le altre professioni coinvolte nella valutazione e nella
prevenzione. Lo psicologo, infatti, "mette a disposizione del gruppo
di lavoro- si legga in una nota - le proprie competenze nella
conoscenza del comportamento umano, fattore determinante nella genesi
dell'infortunio, come dell'incidente, ma anche fattore soggettivo
importante e non prescindibile nella prevenzione della malattia fisica
e psichica derivante dallo stress (distress)". (segue)

(Com-Ram/Ct/Adnkronos)
12-NOV-10 19:24

NNNN
SANITA': ORDINE PSICOLOGI PIEMONTE, FARE SQUADRA CONTRO STRESS DA LAVORO (2) =

(Adnkronos) - In una societa' dove, come si evince dai dati
europei, lo stress da lavoro e i suoi effetti sulla salute sono in
crescita, e dove e' necessario"mantenere e migliorare il benessere
lavorativo cosi' come di benessere psico-fisico", lo psicologo
"diventa un componente essenziale dell'e'quipe gia' attiva, al fianco
del medico competente, del responsabile sicurezza prevenzione e
protezione (Rspp) e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(Rls). Il fatto poi che nelle rilevazioni di rischio stress
lavoro-correlato si utilizzino vari test e strumenti di indagine
psicologica che devono essere gestiti (per legge) esclusivamente da
psicologi o medici con specifica specializzazione, rende ancor piu'
importante che nell'e'quipe sia riconosciuto il ruolo strategico dello
psicologo".

(Com-Ram/Ct/Adnkronos)
12-NOV-10 19:27

NNNN

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-09292 presentata da MASSIMO DONADI lunedì 8 novembre 2010, seduta n.391 DONADI e PALADINI. - Al Ministro dell'interno.- Per sapere - premesso che: gli operatori della polizia di Stato, durante la loro attività al servizio per la collettività, possono essere esposti a rischi per i quali devono assumere specifiche responsabilità; alcune disposizioni dettate da provvedimenti legislativi e accordi sindacali, consentono ai dipendenti, in forza del vincolo che li lega all'Amministrazione d'appartenenza, di esercitare il diritto alla difesa sollevandoli dall'onere economico;

Atto Camera Interpellanza urgente 2-00881 presentata da MICHELE VENTURA lunedì 8 novembre 2010, seduta n.391 I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio di ministri, il Ministro dell'interno, per sapere - premesso che:negli ultimi giorni i quotidiani hanno riportato la notizia di festeggiamenti che si sarebbero svolti nella villa di Arcore, di proprietà del Presidente del Consiglio dei ministri, con la partecipazione di una ragazza minorenne non italiana alla quale sarebbe stato suggerito di spacciarsi per la nipote di Hosni Mubarak;

Cassazione : Attività lavorativa oltre il sesto giorno

Consiglio di Stato "...Il Giudice di primo grado non ha poi ritenuto ravvisabile alcuna contraddittorietà nel comportamento dell'Amministrazione, né quanto alla concessione di buoni pasto od alla fruizione del servizio mensa assicurati ad altri dipendenti, né quanto alla intervenuta provvisoria erogazione dei buoni pasto stessi in favore dei ricorrenti per un limitato periodo di tempo...."

Trattamento previdenziale del personale dipendente delle Autorità amministrative indipendenti. Obbligo assicurativo presso l'INPDAP.

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 9-11-2010 n. 143
Trattamento previdenziale del personale dipendente delle Autorità amministrative indipendenti. Obbligo assicurativo presso l'INPDAP.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale pensioni.

Circ. 9 novembre 2010, n. 143 (1).

Trattamento previdenziale del personale dipendente delle Autorità amministrative indipendenti. Obbligo assicurativo presso l'INPDAP.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale entrate, Direzione centrale pensioni.



 

Ai


Dirigenti centrali e periferici
 

Ai


Direttori delle Agenzie
 

Ai


Coordinatori generali, centrali e periferici dei rami professionali
 

Al


Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:


Al


Presidente
 

Al


Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
 

Al


Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
 

Al


Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 

Ai


Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
 

Al


Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
 

Ai


Presidenti dei comitati regionali
 

Ai


Presidenti dei comitati provinciali




1. Definizione di Autorità amministrative indipendenti

Le Amministrazioni indipendenti sono organismi istituiti dalla legge con finalità di tutela di interessi pubblici di particolare rilevanza e ritenuti meritevoli di riconoscimento costituzionale.

Esse non svolgono attività di amministrazione attiva diretta, né attività di controllo, ma, sostanzialmente, funzioni di indirizzo, regolamentazione e tutela di interessi pubblici caratterizzati da particolare rilevanza e delicatezza.

Ogni Amministrazione indipendente è pertanto dotata di diverse caratteristiche, definite con disposizioni normative apposite in rispondenza alle esigenze di buon andamento ed imparzialità proprie dello specifico settore di interesse. La funzione tutoria assegnata è svolta in situazione di sostanziale assenza di legami strutturali e funzionali con l'autorità di governo.

In linea generale, le diverse leggi istitutive delle Amministrazioni indipendenti prevedono, in aggiunta ai poteri attribuiti per l'esercizio della funzione tutoria (poteri ispettivi e d'indagine, di sollecitazione, sanzionatori, ecc.), le seguenti caratteristiche comuni:

- autonomia organizzativa e di organico, al fine della predisposizione in modo autonomo di regole per il proprio funzionamento e della articolazione e modifica della dotazione di personale dipendente;

- autonomia contabile;

- predeterminazione legislativa dei criteri di scelta dei titolari degli organi, i quali devono, comunque, essere scelti tra soggetti appartenenti a determinate categorie;

- previsione di specifiche cause di ineleggibilità ed incompatibilità per gli stessi;

- limitata revocabilità e rinnovabilità delle cariche.



2. Obblighi assicurativi per il personale delle autorità indipendenti


a) Disposizioni di riferimento

L'art. 38 del R.D.L. n. 1827/1935, dispone come noto che, tra i dipendenti pubblici, non sono soggetti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e per la vecchiaia (per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria) gli operai, agenti e impiegati delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, delle Province, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, purché ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza.

Occorre peraltro tenere conto anche di quanto disposto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nel testo vigente, che contiene l'elenco dei soggetti pubblici destinatari delle disposizioni normative in materia di pubblico impiego.

La norma dispone che: «Per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

In tale quadro normativo si è posto il problema di determinare quale sia l'ente assicuratore per il personale delle autorità indipendenti, pur non essendone in dubbio l'inserimento nel settore pubblico. Ciò in quanto, nelle more dei necessari chiarimenti, alcune Amministrazioni hanno iscritto il proprio personale presso questo Istituto.

Sulla questione si è espresso il Consiglio di Stato, affermando con proprio parere n. 260/1999 che nella formulazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993 sono ricomprese, tra le Amministrazioni pubbliche, anche le Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, tra le quali non sembra esservi ragione per escludere le Autorità indipendenti. In tal modo la nuova figura organizzativa è stata attratta tra le Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, con conseguente assimilazione, dato il tenore delle norme sopra richiamate, anche ai fini del trattamento previdenziale del relativo personale.

Con parere ulteriore, n. 4489/2005, il Consiglio di Stato ha chiarito che le autorità indipendenti, in qualità di Amministrazioni pubbliche, sono tenute in ogni caso ad assicurare i propri dipendenti all'INPDAP. Si ritiene utile riportare le argomentazioni con le quali il Consiglio di Stato, su richiesta dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ha espresso il proprio avviso. Le argomentazioni sono riferibili anche alle altre autorità indipendenti, in quanto Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ex art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Consiglio di Stato ha affermato che, in base alle disposizioni recate dall'art. 1 del D.Lgs. n. 479/1994 ("Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge n. 537/1993 per il riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza"), l'INPDAP è competente «per quanto attiene alla previdenza dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche», mentre l'INPS è competente «per quanto attiene alla previdenza dei lavoratori dipendenti del settore privato e dei lavoratori autonomi». Pertanto, il criterio di ripartizione delle competenze tra i predetti enti fissato da norma primaria «è tale per cui è la natura (pubblica o privata) del soggetto verso cui si esplica il rapporto di lavoro a qualificare il rapporto previdenziale e per conseguenza a stabilire se i rapporti rientrino nella competenza dell'uno o dell'altro ente». In altri termini, la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 479/1994 ha definitivamente chiarito che il criterio discretivo per
stabilire il riparto di competenza tra INPS ed INPDAP è dato dalla natura giuridica del datore di lavoro.

Proprio perché il criterio di ripartizione delle competenze tra i due enti strumentali è stabilito a livello di norma primaria, è indisponibile ai suoi destinatari la scelta del soggetto con cui allacciare il rapporto previdenziale (nonché il connesso rapporto contributivo), e dunque la scelta del soggetto erogatore delle prestazioni previdenziali. Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che la normativa regolatrice del riparto di competenza tra gli enti previdenziali non può neppure essere derogata dai regolamenti di organizzazione delle autorità indipendenti che le predette Amministrazioni sono autorizzate ad adottare sulla scorta di specifiche norme contenute nelle rispettive leggi istitutive.

I regolamenti adottati dalle Autorità, sulla base delle previsioni delle rispettive leggi istitutive, in materia di trattamento economico e giuridico del proprio personale riguardano «... la configurazione e lo sviluppo del rapporto lavorativo per ciò che attiene ai suoi rapporti interni all'ordinamento dell'Autorità, non già per quanto riguarda l'ordinamento generale: e per quanto riguarda altri rapporti che in quello hanno titolo, ma che con quello non si identificano (come è per il rapporto contributivo e dunque per quello previdenziale). Del resto, in virtù del principio della prevalenza della legge, ove la legge stessa - in considerazione degli interessi generali coinvolti - provveda, non v'è spazio per una diversa riserva di competenza».

Conclusivamente, il Consiglio di Stato ribadisce che l'ente di riferimento per i rapporti contributivi e previdenziali dei dipendenti dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni si identifica con l'INPDAP.


b) Tipologia di personale

Ai fini della individuazione del trattamento previdenziale del personale dipendente delle Autorità devono essere tenute in considerazione, oltre la natura degli organismi interessati, le diverse modalità di passaggio del personale alle dipendenze degli stessi.

Ne consegue che:

- il personale transitato (ad esempio a seguito di passaggio diretto) nei ruoli delle Amministrazioni indipendenti, proveniente da altre pubbliche Amministrazioni e già iscritto all'INPDAP, continua ad essere assicurato presso lo stesso INPDAP;

- il personale assunto direttamente dalle Amministrazioni indipendenti, secondo le previsioni delle rispettive leggi istitutive, deve essere assicurato presso l'INPDAP;

- il personale in posizione di comando, collocato fuori ruolo, in aspettativa senza assegni continua ad essere assicurato secondo le norme dell'Amministrazione di provenienza. In tale ultima fattispecie, infatti, il rapporto di lavoro intrattenuto con l'Amministrazione di provenienza non è venuto meno, ma si trova in uno stato di quiescenza; pertanto il regime previdenziale applicabile rimane quello dell'Amministrazione (pubblica o privata) di provenienza, fatte salve eventuali previsioni di rimborso contenute in norme speciali.



3. Obblighi contributivi INPS

Consegue a quanto fin qui illustrato che le competenti strutture territoriali non dovranno più ricevere i versamenti contributivi da parte delle autorità indipendenti per il proprio personale dipendente, fatta eccezione per la sola contribuzione contro la DS, laddove ne ricorrano i presupposti alla luce delle disposizioni di cui alla circolare 600/RCV n. 178 del 28 luglio 1982 e alla circolare 12 febbraio 2009, n. 18.

La contribuzione IVS versata presso quest'istituto per il personale dipendente sopra indicato deve essere trasferita all'INPDAP, fatta eccezione per il caso di personale comandato, collocato fuori ruolo, in aspettativa senza assegni, che fosse iscritto precedentemente presso l'INPS, il quale rimane iscritto secondo le regole dell'Amministrazione di provenienza.

Il trasferimento dei contributi avverrà secondo le indicazione fornite al successivo punto 4.



4. Trasferimento dall'INPS all'INPDAP dei contributi in applicazione dell'art. 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità operative

L'art. 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 stabilisce che il pagamento della contribuzione previdenziale effettuato in buona fede a un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Di conseguenza l'ente previdenziale, che ha ricevuto il pagamento, deve provvedere a trasferire le somme indebitamente introitate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione.

È opportuno evidenziare che, di recente, l'art. 1, comma 23-quater della legge 26 febbraio 2010, n. 25, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative", ha disposto che il termine per il versamento all'INPDAP delle differenze contributive a qualunque titolo dovute dalle Amministrazioni di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287 (l'Autorità garante della concorrenza e del mercato), alla legge 14 novembre 1995, n. 481 (le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) e alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), rispetto a quanto precedentemente versato all'INPS, è stato fissato al 1° luglio 2010, senza applicazione di interessi o sanzioni per il periodo pregresso.

Le Direzioni che hanno in carico posizioni contributive riferibili ad Autorità amministrative indipendenti provvederanno, su apposita istanza e previa verifica dell'esatto inquadramento con obbligo contributivo all'INPDAP, a determinare l'ammontare dei contributi non dovuti, senza ovviamente tener conto di alcun termine di prescrizione, e trasferirli all'INPDAP.

A tal fine le Autorità amministrative indipendenti provvederanno a produrre istanza, alle competenti strutture territoriali dell'Istituto, di trasferimento dei contributi all'INPDAP.

L'istanza dovrà contenere:

- i dati anagrafici ed il codice fiscale dei dipendenti per i quali è stato effettuato il versamento all'Istituto;

- l'ammontare delle retribuzioni riferite a ciascun dipendente e suddivise per anno;

- l'importo dei contributi versati per ciascun anno e gli estremi del versamento.

L'istanza così redatta dovrà essere inviata, per conoscenza, anche all'INPDAP che dovrà ricevere la somma in questione.

Le competenti strutture territoriali, ricevuta l'istanza di trasferimento e verificata la legittimità della richiesta, provvederanno alla contabilizzazione ed al trasferimento degli importi.

Si fa riserva di successive istruzioni per la sistemazione delle posizioni contributive individuali e per il trasferimento all'INPDAP delle contribuzioni oggetto di riscatti e ricongiunzioni.


Il Direttore generale

Nori



D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 1
D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1
D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, art. 1
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1
L. 10 ottobre 1990, n. 287
L. 14 novembre 1995, n. 481
L. 31 luglio 1997, n. 249
L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116
R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 38

Sisma Abruzzo 2009: proroga della sospensione del versamento dei contributi e modalità di recupero. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, Servizio contributi e vigilanza, Area contributi.

I.N.P.G.I. (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani)
Circ. 11-11-2010 n. PC/09/CV
Sisma Abruzzo 2009: proroga della sospensione del versamento dei contributi e modalità di recupero.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, Servizio contributi e vigilanza, Area contributi.

Circ. 11 novembre 2010, n. PC/09/CV (1).

Sisma Abruzzo 2009: proroga della sospensione del versamento dei contributi e modalità di recupero.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, Servizio contributi e vigilanza, Area contributi.



Alle


Aziende e committenti interessati
 

Loro sedi

Alla


F.N.S.I.
 

Roma

Alla


F.I.E.G.
 

Roma e Milano

Alla


Aeranti Corallo
 

Ancona

All’


Unione stampa periodica italiana
 

Roma

Agli


Uffici di corrispondenza
 

Loro sedi

Alla


Casagit
 

Roma




A seguito del sisma che in data 6 aprile 2009 ha colpito la provincia di L’Aquila e alcuni comuni delle province di Teramo e di Pescara, con il D.P.C.M. 6 aprile 2009 è stato dichiarato lo stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2010. Per tale evento calamitoso è stata disposta - in più riprese - la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; in particolare:

- il periodo dal 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009 (art. 2, c. 1, O.P.C.M. n. 3754/2009);

- il periodo dal 1 dicembre 2009 al 30 giugno 2010, (art. 1, c. 1, O.P.C.M. n. 3837/2009, così come modificato e integrato dall’art. 9 della O.P.C.M. n. 3843/2010).

L’art. 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122 ha previsto un’ulteriore proroga della sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo. Tale norma, oltre ad individuare i soggetti ammessi all’ulteriore proroga ha definito anche le modalità di recupero della contribuzione oggetto di sospensione (aprile 2009 - dicembre 2010).

I contributi previdenziali ed assistenziali, il cui pagamento viene ulteriormente sospeso, sono quelli la cui scadenza di versamento ricade nel periodo 1° luglio 2010 - 15 dicembre 2010.

I soggetti interessati alla proroga, in base alla normativa sopra citata, sono:

- le persone fisiche, titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo;

- i soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro.

Il predetto limite di 200.000 euro, come precisato dall’Agenzia delle Entrate con Circ. 13 agosto 2010, n. 44/E deve risultare dalla dichiarazione IVA relativa all’anno 2009.

Si precisa che la proroga può riguardare solo coloro che già sono stati ammessi alla sospensione dei versamenti contributivi. Quindi, la stessa è riferita ai datori di lavoro privati (escluse Pubbliche Amministrazioni, banche ed imprese di assicurazioni), ai giornalisti autonomi iscritti alla Gestione separata, nonché ai committenti di collaboratori (co.co.co. - co.co.pro).

Al fine di usufruire della proroga della sospensione, i soggetti diversi dalle persone fisiche, dovranno trasmettere una dichiarazione di responsabilità ex D.P.R. n. 445/2000 in cui sia attestato, per l’anno di imposta 2009, il conseguimento di un volume d’affari non superiore a 200.000 euro.

La norma prevede espressamente che non si dia luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

Si ricorda che la norma non dispone la sospensione degli adempimenti - quali denunce contributive e comunicazioni reddituali - che dovranno, quindi, essere effettuati nei termini previsti.

Si riportano, di seguito, gli effetti della proroga:

1. per i datori di lavoro tenuti alla denuncia mensile dei contributi a mezzo della procedura DASM, la sospensione riguarderà i periodi di paga di competenza da "giugno 2010" a "ottobre 2010". Infatti, per il periodo di paga di novembre 2010 la scadenza è fissata al 16 dicembre, oltre il periodo oggetto di sospensione;

2. per i committenti tenuti alla denuncia mensile dei contributi a mezzo della procedura DASM ed al versamento alla Gestione separata dell’INPGI, la sospensione riguarderà i versamenti dovuti da " giugno 2010" a " ottobre 2010". Infatti, per i compensi pagati nel mese di novembre 2010 la scadenza per gli adempimenti contributivi è fissata al 16 dicembre, oltre il periodo oggetto di sospensione;

3. per i liberi professionisti (compresi collaboratori occasionali e cessioni diritto d’autore) iscritti alla Gestione separata dell’INPGI è sospeso il versamento dell’acconto annuale per l’anno 2010, con scadenza il 30 settembre 2010 ed il versamento di contributi a saldo per l’anno 2009, la cui scadenza è prevista il 31 ottobre 2010.


Modalità di recupero dei contributi sospesi


L’art. 39, commi 3-bis e 3-quater, del citato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla legge di conversione, L. n. 122/2010, ha disciplinato le modalità di recupero della contribuzione oggetto di sospensione.

La ripresa dei versamenti dovrà avvenire in 120 rate mensili costanti e di pari importo dal mese di gennaio 2011, senza applicazione di sanzioni, interessi ed oneri accessori. Qualora la rata mensile, così determinata, risultasse di importo inferiore a 50,00 euro, si procederà alla riduzione del numero delle rate mensili fino al raggiungimento di tale importo minimo.

Gli Uffici INPGI provvederanno ad inoltrare un piano di ammortamento contenente anche i nuovi periodi sospesi ai soggetti che avranno comunicato all’INPGI di avvalersi della sospensione contributiva, sia per il periodo 6 aprile 2009 - 30 giugno 2010 che per il più ampio periodo 6 aprile 2009 - 15 dicembre 2010, con indicate le modalità di versamento.

Per il versamento delle rate mensili mediante F24-accise dovrà essere utilizzata il codice causale CR04, indicando come periodo di riferimento (su tutte le rate) 04/2009.

Si ricorda che il mancato o ritardato pagamento nei termini delle rate del piano di ammortamento comporterà applicazione del vigente regime sanzionatorio.

Gli Uffici INPGI resteranno, in ogni caso, a disposizione per ogni eventuale chiarimento dovesse rendersi necessario.


Il Vice Direttore generale

Dott.ssa Maria I. Iorio



Allegato n. 1


Art. 39

Ulteriore sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 [1]


1. Nei confronti delle persone fisiche di cui all’articolo 1, comma 1, dell’O.P.C.M. 30 dicembre 2009, n. 3837, titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, nonché nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro, il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, ivi previsto, è prorogato al 20 dicembre 2010. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, comunque, alle banche ed alle imprese di assicurazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano con riferimento alle ritenute da operare sui redditi diversi da quelli di impresa e di lavoro autonomo e ai relativi versamenti.

3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e con riferimento ai redditi indicati al medesimo comma 1, il termine di scadenza della sospensione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all’articolo 2, comma 1, dell’O.P.C.M. 9 aprile 2009, n. 3754 e di cui all’articolo 1, comma 1, dell’O.P.C.M. 30 dicembre 2009, n. 3837, è prorogato al 15 dicembre 2010. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

3-bis. La ripresa della riscossione dei tributi di cui al comma 1 e dei contributi e dei premi di cui al comma 3 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

3-ter. La ripresa della riscossione dei tributi non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010, per effetto della sospensione disposta dall’articolo 1 dell’O.P.C.M. 6 giugno 2009, n. 3780, e dall’articolo 1 dell’O.P.C.M. 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro lo stesso mese di gennaio 2011 con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

3-quater. La ripresa della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati dal 6 aprile 2009 al 30 giugno 2010 per effetto della sospensione prevista dall’articolo 2, comma 1, dell’O.P.C.M. 9 aprile 2009, n. 3754, e dall’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3837, avviene senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011.

3-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, valutati in 617 milioni di euro per l’anno 2010, si provvede con le maggiori entrate derivanti dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, affluite alla contabilità speciale prevista dall’articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

4. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro quale contributo al comune de L’Aquila per far fronte al disavanzo pregresso sul bilancio 2009 in relazione alle minori entrate verificatesi nello stesso anno a causa della situazione emergenziale connessa al sisma in Abruzzo.

Al predetto Comune non si applicano le disposizioni recate dall’articolo 11, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010."

4-bis. All’articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, le parole da: "con una dotazione di 45 milioni di euro" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con una dotazione di 90 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa".

4-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 giugno 2009, n. 77, come modificato ai sensi del comma 4-bis del presente articolo, si provvede, per 45 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all’articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, compatibilmente con gli utilizzi del citato decreto e, per 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, per gli anni 2011 e 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307, e per l’anno 2013 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell’articolo 38 del presente decreto.

4-quater. All’articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma non risulti completato, anche in ragione del protrarsi delle conseguenze negative di ordine economico e produttivo generate dagli eventi sismici del 2009 nella regione Abruzzo, nonché delle conseguenti difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del Commissario straordinario, sentito il Comitato di sorveglianza, può disporre nel limite massimo di 1 milione di euro per il 2010 la proroga del termine di esecuzione del programma per i gruppi industriali con imprese ed unità locali nella regione Abruzzo, fino al 31 dicembre 2010, compatibilmente con il predetto limite di spesa". Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede, per l’anno 2010, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell’articolo 38.


[1] Testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122.



Allegato n. 2


Decr. 16 aprile 2009, n. 3 integrato dal Decr. 17 luglio 2009, n. 11


Provincia di L'Aquila:

Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequeo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L’Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata D’Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio nè Vestini, San Pio delle Camere, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant’Angelo, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio e Montereale.


Provincia di Teramo:

Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pitracamela, Tossicia, Colledara, Fano Adriano e Penna Sant’Andrea.


Provincia di Pescara:

Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre dè Passeri.



Decr. 16 aprile 2009, n. 3
Decr. 17 luglio 2009, n. 11
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 39
O.P.C.M. 30 dicembre 2009, n. 3837, art. 1
O.P.C.M. 9 aprile 2009, n. 3754, art. 2
O.P.C.M. 19 gennaio 2010, n. 3843, art. 9
D.P.C.M. 6 aprile 2009

BIRMANIA: PRONTO L'ORDINE DI SCARCERAZIONE PER SAN SUU KYI





BIRMANIA: PRONTO L'ORDINE DI SCARCERAZIONE PER SAN SUU KYI =
(AGI) - Rangoon, 11 nov. - Aung
San Suu Kyi, l'icona
dell'opposizione democratica in Birmania, e' in procinto di
essere liberata dagli arresti domiciliari in cui ha trascorso
gran parte degli ultimi 21 anni. Ad annunciarlo sono stati
alcuni ufficiali della giunta militare che governa l'ex colonia
britannica. Secondo i media locali i generali avrebbe

 

ro gia'
firmato i documenti per il rilascio della "Signora di Rangoon".
In attesa dell'imminente liberazione, i seguaci di San Suu
Kyi si sono raccolti nel quartier generale della Lega Nazionale
per la Democrazia, il partito della leader birmana. "Non
esistono i presupposti giuridici per trattenerla un altro
giorno", ha spiegato il legale della donna, Nyan Win,
ricordando la sua detenzione scade domani. Ma alcune incognite
pesano ancora sul rilascio del Premio Nobel per la Pace. San
Suu Kyi, infatti, ha gia' fatto sapere tramite il suo avvocato
che non accettera' una liberazione sottoposta a condizioni. Il
timore e' che la giunta voglia negoziare la sua liberta' con
l'impegno da parte della donna a non partecipare alla vita
politica. Un patto che la leader non ha intenzione di prendere
nemmeno in considerazione. "Come gia' sappiamo - aveva
annunciato Win alcuni giorni fa - Suu Kyi non ha mai accettato
limitazioni alla sua liberta'". In queste ore anche l'Ue e la
Gran Bretagna sono scese in campo per chiedere il suo rilascio
incondizionato. L'ambasciatore britannico in Birmania, Andrew
Heyn, ha fatto riferito che e' in corso un pressing sulla
giunta militare da parte della comunita' internazionale.
Domenica scorsa in Myanmar, come la giunta ha ribattezzato
la Birmania, si sono svolte le prime elezioni dal 1990, quando
San Suu Kyi ottenne una schiacciante vittoria elettorale
annullata dai militari. L'appuntamento elettorale e' stato
boicottato dai seguaci della leader, esclusa manu militari
dalla competizione. I risultati del voto, duramente contestato
dalle opposizioni, hanno visto l'en plein dei candidati
dell'Unione per lo Sviluppo e la Solidarieta', il partito
legato ai generali. (AGI)

Cli/Sar
121251 NOV 10

NNNN

Apc-* Birmania/ Folla in attesa di Suu Kyi invitata a tornare a casa
Rilascio probabilmente sabato mattina

Roma, 12 nov. (Apcom) - Esponenti del partito d'opposizione
democratica birmana hanno invitato la folla dei sostenitori di
Aung
San Suu Kyi, riuniti davanti alla sede dell'Lnd, a rientrare
a casa e a tornare l'indomani mattina. Lo scrive il sito online
di informazione vicino alla Lega Nazionale per la Democrazia.
Questo potrebbe significare che il rilascio del Premio Nobel per
la Pace, attualmente agli arresti domiciliari, avverrà sabato
mattina.

Fcs
MYANMAR: ATTESA PER SUU KYI, ORDINE RILASCIO SAREBBE STATO FIRMATO =

Yangon, 12 nov. - (Adnkronos) - L'ordine di rilascio per Aung
San Suu Kyi, la leader dell'opposizione birmana agli arresti
domiciliari, sarebbe stato firmato dalle autorita' militari. E' quanto
riferiscono notizie giunte dal Myanmar, citate dalle Bbc.

E' stata segnalata un'accresciuta attivita' della polizia
davanti alla casa di Yangon (ex Rangoon) dove la premio Nobel per la
pace ha trascorso 15 degli ultimi 21 anni agli arresti domiciliari, ma
al momento non vi e' conferma ufficiale dell'imminente rilascio.

Molti sostenitori di Suu Kyi si stanno radunando davanti alla
sede della sua Lega Nazionale per la Democrazia, in attesa di poter
festeggiare la liberazione. L'ultima condanna inflitta alla Signora,
come viene affettuosamente e rispettosamente chiamata dai birmani,
scade domani. Tuttavia si ritiene che Suu Kiy non accettera' il
rilascio se sara' condizionato alla riununcia all'attivita' politica.
(segue)

(Cif/Pn/Adnkronos)
12-NOV-10 10:07

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"Rugby - Fiamme Oro in campo per Giorgia"


giovedì 11 novembre 2010

Autorizzazione ad assumere unita' di personale per le esigenze dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato. (10A13184) (GU n. 264 del 11-11-2010 ) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2010


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010); Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitivita' economica; Visto l'art. 66, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, aggiunto dall'art. 2, comma 208, della predetta legge n. 191 del 2009 e successivamente modificato dall'art. 9, comma 7, del richiamato decreto- legge n. 78 del 2010, secondo cui a decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, con le modalita' di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unita' non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente; Visto il comma 12 dell'art. 9 del decreto-legge n. 78 del 2010 secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8 e 9 trova applicazione quanto previsto dal comma 10 dell'art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale richiama la procedura autorizzatoria secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come modalita' di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visti i commi 1, 5 e 6 dell'art. 74, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo; Visto il comma 6-bis del citato art. 74 del decreto-legge n. 112 del 2008 che esclude dall'applicazione dell'art. 74 medesimo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obbiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione; Visto l'art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009 in cui e' previsto che le amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto art. 74, provvedono, anche con le modalita' indicate nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 devono apportare, entro il 30 giugno 2010, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, nonche' delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, con esclusione di quelle degli enti di ricerca; Visto il comma 8-quater del citato art. 2 del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, in legge n. 25 del 2010, che prevede, per le Amministrazioni che non abbiano adempiuto nei tempi previsti a quanto disposto dal comma 8-bis dello stesso art. 2, il divieto, a decorrere dal 30 giugno 2010, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto, prevedendo che fino all'emanazione dei relativi provvedimenti, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 28 febbraio 2010, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilita' avviate alla predetta data; Visto il comma 8-quinquies del ripetuto articolo art. 2, del decreto legge n. 194 del 2009 che prevede l'esclusione dall'applicazione dei commi da 8-bis a 8-quater dello stesso articolo per le amministrazioni che abbiano subito una riduzione delle risorse ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e del comma 6 del medesimo art. 17, per il personale amministrativo operante presso gli Uffici giudiziari, il Dipartimento della protezione civile, le Autorita' di bacino di rilievo nazionale, il Corpo della polizia penitenziaria, per i magistrati, per l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nonche' per le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per quelle del personale indicato nell'art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001; Viste le note del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza in data 7 luglio 2010, n. 5019 e del Ministero della Difesa - Ufficio legislativo in data 6 settembre 2010, n. 8/39864, in merito alle assunzioni rispettivamente del personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri, con le quali ciascuna amministrazione specifica per le relative assunzioni gli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2009 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto l'art. 2, comma 209, della legge n. 191 del 2009 secondo cui le assunzioni nelle carriere iniziali dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in servizio o in congedo, nelle percentuali previste dall'art. 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, per i Corpi di polizia, e dall' art. 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Considerato che l'onere previsto per le assunzioni richieste non supera le risorse finanziarie utilizzabili secondo la normativa citata, tenuto anche conto dell'asseverazione da parte dei competenti organi di controllo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta»; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 1. Le amministrazioni di cui alla tabella allegata possono procedere per l'anno 2010, ai sensi dell'art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, all'assunzione a tempo indeterminato delle unita' di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Per ciascuna amministrazione e', altresi', indicato il limite massimo delle unita' di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2010. 2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 31 marzo 2011, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi' fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto. 3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilita' dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 settembre 2010 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2010 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,registro n. 16, foglio n. 329

Sicurezza stradale/ Da sabato in vigore ultima fase nuovo codice

Apc-Sicurezza stradale/ Da sabato in vigore ultima fase nuovo codice
Che prevede obbligo precursori in locali che somministrano alcol

Roma, 11 nov. (Apcom) - Da dopodomani gli avventori di bar,
ristoranti trattorie, osterie e simili troveranno un 'servizio'
in pi: da sabato, infatti, con l'entrata in vigore dell'ultima
fase del codice della strada nella parte di contrasto alla guida
in stato di ebbrezza, tutti i locali che somministrano alcolici
e la cui attivit si protrae oltre la mezzanotte dovranno mettere
a disposizione dei clienti i precursori per la rilevazione del
tasso alcolemico e affiggere le tabelle alcolemiche previste
dalla nuova normativa.

Le tabelle, da esporre in un posto visibile ai clienti, spiega
la Fipe, sono corredate di ogni informazione anche sui sintomi
correlati ai vari livelli di assunzione di bevande alcoliche. Le
locandine sono fornite dalla Fipe e possono essere scaricate
elettronicamente o distribuite in formato cartaceo dalle
associazioni territoriali Fipe-Confcommercio a tutti gli
associati. Le 103 associazioni territoriali di Fipe-Confcommercio
hanno gi messo a disposizione tabelle e precursori.

Il limite di legge da non superare per potersi mettere al
volante della propria auto per non incorrere in forti ammende in
caso di fermi da parte delle forze dell'ordine quello di 0,5
grammi di tasso alcolemico. Per esempio il valore 0,5 corrisponde
a 3/4 bicchieri di vino per una donna di 60 chili a stomaco pieno
o a poco meno di mezzo litro per un uomo di 80 chili sempre a
stomaco pieno. Per alcune categorie di conducenti resta per
l'obbligo del tasso zero di alcol nel sangue per poter guidare.
Le sanzioni prevedono la confisca dell'auto per il consumatore
che supera il livello 1,5 di alcolemia.

Red/Cro

111241 nov 10

BERLUSCONI. MASSONE MAGALDI (GOD): "È CAPO SUPER LOGGIA ARCORE"

BERLUSCONI. MAGALDI (GOD):"MAI CESSATI SUOI RAPPORTI CON MASSONI"
IN UN LIBRO,PARLA CAPO DISSIDENTI INTERNI A GRANDE ORIENTE ITALIA

(DIRE) Roma, 11 nov. - "I rapporti di Berlusconi con la
Massoneria non sono mai cessati". La pensa cosi' Gioele Magaldi,
capo massone di Grande Oriente Democratico, la folta corrente di
dissidenti interna al Grande Oriente d'Italia. Autore, tra
l'altro, della lettera comparsa in internet il 26 luglio scorso
in cui invita il "fratello Berlusconi" a ritirare alcuni
provvedimenti, in particolare il Lodo Alfano e il disegno di
legge sulle intercettazioni, minacciando la chiamata in armi di
"fratelli" del Pdl, ex Forza Italia. Massoni che al momento
opportuno potrebbero disertare le scelte del leader politico.
Nell'intervista raccolta in "P3 Tutta la verita'. Analisi,
documenti e biografie della nuova piovra che pretende di
governare l'Italia", libro di Giusy Arena e Filippo Barone,
(Editori Riuniti), Magaldi fa una premessa storica: l'elenco di
962 nomi scoperto nel marzo 1981 a casa di Licio Gelli a
Castiglion Fibocchi e' solo una parte del materiale disponibile
sulla P2. La parte piu' scottante dei documenti, in realta', non
e' stata divulgata ma custodita in quattro luoghi diversi perche'
potrebbe avere "conseguenza traumatiche per tanta gente".
"La massoneria oggi ha solo assunto nuove maschere- spiega
Magaldi- senza nessuna effettiva soluzione di continuita'
rispetto all'opera di Licio Gelli che anche in passato non era
affatto deviante, ma al contrario perfettamente organico ai
vertici del Grande Oriente d'Italia".
Oggi questa P3 in che rapporti sta con quella P2?
"Formalmente la P3 e' un'invenzione della stampa che le ha dato
il nome, non e' una loggia regolarmente costituita all'interno
del Grande Oriente d'Italia a differenza di quanto era avvenuto
per la P2. Ma sostanzialmente esiste, eccome".
Chi sta in cima a questa struttura?
"Si dice ci sia Berlusconi, piu' giu' Dell'Utri e ancora Verdini,
Carboni e poi gli altri, i Martino, i Lombardi. La
manovalanza...".
Berlusconi e la massoneria...
"Non fu un fatto superficiale l'adesione di Berlusconi alla P2 di
Gelli. Non fini' li'. Il suo interesse alla massoneria, al mondo
dell'esoterismo e dell'iniziazione lo coinvolge da sempre in modo
significativo. Tramite Flavio Carboni e Giuseppe Pisanu e' stato
in grandi e costanti rapporti con Armando Corona, Gran Maestro
del Grande Oriente del 1982 al 1990 e poi in rapporti stretti con
Francesco Cossiga".
Questo in gioventu' e poi?
"Berlusconi e' una sorta di maestro illuminato che per conto suo
ha conquistato i gradi della sua successiva iniziazione. Poi non
ha fatto vita di loggia. Cessata la vicenda della P2 non si e'
iscritto altrove. Ne ha fatta direttamente una sua...".
Berlusconi a capo di un gruppo autonomo. E chi ne fa parte?
"E' una loggia di cui farebbero parte alcuni suoi collaboratori.
Gustavo Raffi mi racconto' dell'affiliazione di Cesare Previti,
tramite una loggia romana. C'e' chi racconta che Marcello
Dell'Utri e suo fratello siano molto affascinati dal milieu
massonico e farebbero parte di questo ambito cosi' riservato
costituito da Berlusconi".(SEGUE)

(Pol/ Dire)
11:28 11-11-10

BERLUSCONI. MAGALDI (GOD):"MAI CESSATI SUOI RAPPORTI CON MASSONI" -2-


(DIRE) Roma, 11 nov. - Berlusconi, Verdini, Dell'Utri... sembra
un normale vertice di partito, con l'anomalia d'esser fatto in
casa. Perche' scandalizzarsi?
"Non proprio un vertice di partito- risponde Gioele Magaldi, capo
massone di Grande Oriente Democratico, la corrente di dissidenti
interna al Grande Oriente d'Italia- se si usano i parametri e i
rituali della massoneria: non se partecipano fratelli non
appartenenti alle forze politiche ufficiali o provenienti da
paesi stranieri. E, soprattutto se ne sono esclusi altri
protagonisti del Pdl".
Quindi il problema sta nella cabina di regia...
"Il problema e' se le decisioni vengono prese in organi ufficiali
del Pdl o vengono prese altrove. Vi sarebbe un luogo, una loggia
massonica fatta in casa da Berlusconi che pianifica le strategie
piu' importanti, in ambito politico, aziendale. In questo modo le
riunioni del PdL sono svuotate di vero significato, perche' non
c'e' una discussione ma solo distribuzione di compiti e ordini
imposti".
Ci sono persone all'interno della loggia che non fanno parte
dell'entourage politico?
"Direi di si', ci sono personaggi diversi da quelli che siamo
abituati a considerare i vertici del Pdl. Cosi' come ci sono
personaggi che ne sono tenuti fuori, tipo Tremonti, Bossi,
Bondi...".
Massoni e partiti politici. Quanti e dove?
"Ci sono massoni nel Pdl ma in tutta la politica, anche nel Pd".
E nella Lega Nord?
"Molti leghisti hanno il dente avvelenato con noi perche' sono
stati rifiutati. La massoneria ha caro il processo risorgimentale
che ha portato all'Unita' d'Italia. Molti leghisti di giorno
tuonano contro la massoneria e l'Unita' e di notte ci chiedono di
poter aderire".
Parlava di alcuni massoni dell'ex Forza Italia che sarebbero in
dissenso con Berlusconi...
"Quelli che ci hanno contattato finora sono un gruppetto, ma il
numero e' significativo, quanto basta in questo periodo per far
ballare la maggioranza".

(Pol/ Dire)
11:28 11-11-10

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BERLUSCONI. MASSONE MAGALDI (GOD): "È CAPO SUPER LOGGIA ARCORE"
NUOVA LETTERA AL 'FRATELLO SILVIO'. MASSONI GUARDANO A SINISTRA

(DIRE) Roma, 11 nov. - "La P3 non esiste come Loggia regolare,
all'interno del Grande Oriente d'Italia. E' pero' reale il fatto
che indagando su personaggi come Denis Verdini, Flavio Carboni,
Arcangelo Martino e Pasquale Lombardi sia stato individuato un
'braccio', una filiera che porta alla 'Loggia di Arcore', il cui
capo e' Silvio Berlusconi". Cosi' Gioele Magaldi, Maestro
Venerabile a capo di Grande Oriente Democratico, la prima
corrente di dissidenti (circa 7 mila componenti) interna alla
piu' grande famiglia massonica italiana, il Grande Oriente
d'Italia. "La 'Loggia di Arcore' e' una realta' in piedi dal
1991- continua Magaldi- caratterizzata dai tradizionali rituali
massonici, che ha cominciato a rafforzarsi e potenziarsi tra il
1992 e il 1993, completamente sotto il controllo di Berlusconi,
grazie alla quale il premier e' riuscito a tessere rapporti e
relazioni importanti con personaggi del milieu massonico
internazionale. E' una Loggia molto piu' potente della P2 ed e'
cresciuta a dismisura in questi ultimi 19 anni".
"Il tempo della P2 non e' finito- prosegue Magaldi- ll nuovo
corso del piduismo e' gestito dallo stesso Raffi, Gran Maestro
del GOI, il quale non ha affatto smantellato i rapporti impropri
con Silvio Berlusconi mirando alla trasparenza promessa. Raffi ha
avuto una deriva dispotica e filo berlusconiana che ha costretto
me ed altri fratelli a dar vita al Grande Oriente Democratico. E
riusciremo a rinnovarci. Dall'America arriva un'aria di
rigenerazione che investira' tutto, politica e massoneria".
Ed e' sempre Magaldi, ad annunciare come imminente l'arrivo
della "lettera aperta numero due" indirizzata al "Fratello
Silvio". La prima, comparsa il 26 luglio scorso sul web faceva
riferimento alla vita massonica di Berlusconi, sfidando
apertamente il premier a ritirare il Lodo Alfano e il disegno di
legge sulle intercettazioni: "Ti diffido dal reiterare,con la
nuova stagione, tentativi di approvazione e/o promulgazione di
liberticidi e incostituzionali atti legislativi". (SEGUE)

(Pol/ Dire)
11:28 11-11-10




BERLUSCONI. MASSONE MAGALDI (GOD): "È CAPO SUPER LOGGIA ARCORE" -2-


(DIRE) Roma, 11 nov. - Il Venerabile Magaldi annuncia anche a
breve la nascita del movimento Democrazia Radical Popolare per
aiutare i partiti di centro-sinistra "a legare fra loro e ad
unirsi su fondamenti solidi e lungimiranti, non dell'ennesimo
nuovo partito, di cui il paese non sente proprio il bisogno". Vi
potranno aderire massoni e non, impegnati "per favorire la
formazione di una grande coalizione di centro-sinistra che
raggiunga una forte connotazione identitaria insieme ad un
progetto di vasto respiro non solo per vincere le elezioni, ma
soprattutto per ben governare l'Italia nei prossimi anni". E
conclude: "Vorrei illuminare in modo netto i cari compagni
dell'opposizione (Pd in testa) che e' illusoria qualsiasi ipotesi
di sconfiggere Berlusconi tramite inchieste giudiziarie o menate
moralistiche sui suoi festini privati. Queste cose possono al
massimo costituire un 'contorno contestuale', nel quale diventa
dirimente e decisivo un programma politico forte, riconoscibile e
convincente".

(Pol/ Dire)
11:28 11-11-10

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"Scorte alle ragazze e festini, basta silenzi"


"Punti di vista - Polizia e cittadini - La Riforma tradita"




"Tra le macerie, il Viminale abbandona la sua polizia" .." Sicurezza. Rabbia degli agenti senza più sede"

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (biennio economico 2008-2009). (10G0205) (GU n. 263 del 10-11-2010 - Suppl. Ordinario n.246)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 ottobre 2010, n. 184 


 

mercoledì 10 novembre 2010

valdannini, sentenze, Roma, cgil,silp cgil,  ruolo dei sindacati, sindacato autonomo polizia, siulp, sindacato polizia, politica, newsletter, creare newsletter, newsletter manager, newsletter software, news, varese news, news server, news calciomercato, n

valdannini, sentenze, Roma, cgil,silp cgil, ruolo dei sindacati, sindacato autonomo polizia, siulp, sindacato polizia, politica, newsletter, creare newsletter, newsletter manager, newsletter software, news, varese news, news server, news calciomercato, n: "Consiglio di Stato '...Concorso vicesovrintendente ...L'odierno ricorrente aveva indicato come esatta la risposta: D) Al Capo della Polizia - direttore generale della Pubblica Sicurezza, mentre la Commissione esaminatrice ha, invece, ritenuto corretta solo la risposta A) 'All'organo gerarchicamente superiore a quello che ha irrogato la sanzione'. Secondo l'assunto del ricorrente, entrambe le risposte potrebbero considerarsi corrette, in quanto l'organo gerarchicamente superiore a quello che irroga la detta sanzione disciplinare coincide con il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza....'

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