Presidenza del Consiglio dei Ministri
Nota 22-2-2011 n. DFP/11786
Aggiornamenti alla nota 18 ottobre 2010, n. DFP/46078. Programmazione
del fabbisogno di personale triennio 2011-2013. Autorizzazioni a
bandire per il triennio 2011-2013 e ad assumere per l'anno 2011.
Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
funzione pubblica, U.P.P.A., Servizio programmazione assunzioni e
reclutamento.
Nota 22 febbraio 2011, n. DFP/11786 (1).
Aggiornamenti alla nota 18 ottobre 2010, n. DFP/46078. Programmazione
del fabbisogno di personale triennio 2011-2013. Autorizzazioni a
bandire per il triennio 2011-2013 e ad assumere per l'anno 2011.
(1) Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della funzione pubblica, U.P.P.A., Servizio programmazione assunzioni
e reclutamento.
Alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale
Roma
Alle
Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo
Loro sedi
Al
Consiglio di Stato
Ufficio del Segretario generale
Roma
Alla
Corte dei conti
Ufficio del Segretario generale
Roma
All'
Avvocatura generale dello Stato
Ufficio del Segretario generale
Roma
A
Tutte le Agenzie
Loro sedi
Agli
Enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)
Loro sedi
Agli
Enti pubblici (ex art. 70 del D.Lgs. n. 165/2001)
Loro sedi
Agli
Enti di ricerca
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Igop
Roma
1. Premessa
Con la presente nota, condivisa con il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, si
forniscono istruzioni per avviare le procedure di autorizzazione ad
assumere per l'anno 2011 ed a bandire per il triennio 2011-2013,
tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno che codeste
Amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'articolo 39,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
La disciplina in materia, come già anticipato nell'ambito della
nota 18 ottobre 2010, n. DFP/46078 di questo Dipartimento, è resa
ancora più complessa dalle recenti novità introdotte dal D.L. 31
maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio
2010, n. 122, che determinano riflessi importanti per il calcolo delle
risorse da prendere a riferimento per definire il budget assunzionale,
nonché per calcolare l'onere per le assunzioni. Da ciò la
necessità di una nuova nota sull'argomento.
Al fine di facilitare i numerosi compiti istruttori da parte dello
Scrivente e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le
Amministrazioni in indirizzo sono invitate a rispettare con puntualità
le istruzioni contenute nella presente nota circolare, evitando la
presentazione di documenti carenti che ritardano e appesantiscono le
procedure di autorizzazione.
2. Principi generali in materia di programmazione triennale del
fabbisogno
L'obbligo di adozione della programmazione triennale del
fabbisogno, da parte degli organi di vertice delle Amministrazioni
pubbliche, è sancito dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 che
all'art. 39, comma 1, lo finalizza alle esigenze di funzionalità e
di ottimizzazione delle risorse «per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di
bilancio».
La programmazione triennale dei fabbisogni è altresì richiamata
dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 quale presupposto
per le determinazioni relative all'avvio di procedure di
reclutamento, nonché dall'art. 6 del predetto decreto secondo cui
le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate
dall'organo di vertice delle Amministrazioni in coerenza con la
programmazione triennale del fabbisogno. In un'ottica di maggiore
responsabilizzazione del dirigente pubblico, il comma 4-bis del citato
art. 6, prevede che il documento di programmazione triennale del
fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti «sono elaborati su
proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili
professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali
delle strutture cui sono preposti».
È utile, altresì, richiamare: 1) l'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n.
165/2001, lett. a-bis) che, tra i compiti ed i poteri dei dirigenti di
uffici dirigenziali generali, prevede la predisposizione delle risorse
e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti
dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione
del documento di programmazione triennale del fabbisogno; 2)
l'art. 17, comma 1, dello stesso decreto che, tra i poteri ed i
compiti dei dirigenti, contempla quello di concorrere
all'individuazione delle risorse e dei profili professionali
necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono
preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di
programmazione triennale del fabbisogno di personale.
La pianificazione dell'approvvigionamento di risorse umane deve
necessariamente conciliare le esigenze segnalate dai diversi uffici
con il rispetto della sostenibilità finanziaria delle scelte
organizzative adottate e dei vincoli posti dalla legge in materia di
assunzioni. In quanto atto organizzativo non richiede motivazione, ma
deve ispirarsi a criteri razionali, di efficienza, economicità,
trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta
pianificazione delle politiche di personale e di reclutamento di nuove
risorse.
Ferma restando la possibilità di rivedere, in sede di programmazione
del fabbisogno del personale, le scelte programmatiche effettuate
negli anni precedenti, qualora ciò sia richiesto da mutate esigenze
organizzative, una programmazione frammentaria, carente e mutevole è
sintomo di una gestione improntata alle necessità contingenti e,
pertanto, non conforme ai principi di buona amministrazione.
Tenuto conto dei principi generali sopra illustrati e delle finalità
connesse con la presente nota circolare, si raccomanda di presentare
un'unica richiesta di autorizzazione a bandire e ad assumere che
consenta il pieno utilizzo delle risorse disponibili. La rimodulazione
delle autorizzazioni concesse deve essere considerata un'eccezione
a cui ricorrere solo per favorire un corretto e pieno utilizzo delle
risorse e non per revisionare, senza adeguate motivazioni, la
programmazione già adottata.
Infine si ricorda che l'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001
stabilisce il divieto di situazioni di soprannumerarietà di personale,
anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle
singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello
dirigenziale, fatte salve le disposizioni speciali previste dalla
legge. L'art. 33, comma 1-bis, dello stesso decreto prevede che
«La mancata individuazione da parte del dirigente responsabile delle
eccedenze delle unità di personale, ai sensi del comma 1, è valutabile
ai fini della responsabilità per danno erariale».
3. Obbligo di trasparenza sui siti istituzionali di ogni aspetto
dell'organizzazione
In applicazione dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 27 ottobre
2009, n. 150, codeste Amministrazioni sono tenute a pubblicare sul
proprio sito istituzionale le dotazioni organiche, i presenti in
servizio e la programmazione triennale del fabbisogno.
Si ricorda, infatti, che "la trasparenza è intesa come
accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della
pubblicazione sui siti istituzionali delle Amministrazioni pubbliche,
delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione,
degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo
delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali … allo
scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi
di buon andamento e imparzialità".
Il rispetto degli obblighi di trasparenza è di grande rilevanza in
materia di assunzioni a garanzia di un utilizzo imparziale e corretto
delle risorse disponibili.
Le richieste di autorizzazione a bandire, quelle assunzionali e le
eventuali domande di rimodulazione dovranno essere pubblicate sui
propri siti istituzionali. A tal fine potranno essere utilizzati i
prospetti allegati alla presente circolare.
4. Destinatari
Sono destinatari della presente nota le Amministrazioni individuate
dall'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni ed integrazioni, ovvero:
- le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;
- le Agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e
64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni;
- gli Enti pubblici non economici e gli Enti pubblici di cui
all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Per
l'ENEA e l'ASI si applica la disciplina delle assunzioni
prevista per gli enti di ricerca.
Per gli Enti pubblici non economici a rilevanza nazionale, che non sono
inseriti nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica
(Istat), ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, si fa presente che gli stessi adeguano le
proprie politiche di reclutamento di personale al principio del
contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai
documenti di finanza pubblica. Si veda a tal fine quanto disposto
dall'art. 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
I predetti enti, laddove abbiano una dotazione organica superiore alle
duecento unità, devono richiedere l'autorizzazione a bandire, ai
sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
È utile, altresì, richiamare la nota disposizione dell'art. 39,
comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo cui «A
decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al
comma 3 si applica alla generalità delle Amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale».
La procedura del predetto comma 3-bis, si fonda su una deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e dell'economia e finanze, e
si conclude con l'adozione di apposito decreto del Presidente
della Repubblica contenente le autorizzazioni ad assumere. A monte
della procedura vi è la richiesta da parte dell'amministrazione
competente e l'attività istruttoria svolta dai competenti
Dicasteri facenti capo ai Ministri proponenti.
Con le modalità prescritte dal sopracitato art. 39, comma 3-bis, della
legge n. 449/1997, si procede alle autorizzazioni ad assumere per il
personale del comparto Scuola e delle istituzioni di Alta formazione e
specializzazione artistica e musicale (AFAM), nel rispetto delle
specifiche disposizioni di settore, nonché per i segretari comunali e
provinciali. Le relative richieste, fermo restando la normativa
vigente, potranno essere presentate in relazione al momento
dell'effettivo fabbisogno.
Anche per il predetto personale, compresi i segretari comunali e
provinciali, si applicano le disposizioni sulle autorizzazioni a
bandire procedure concorsuali, come previste dall'art. 35, commi 4
e 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, salvo le specifiche disposizioni
derogatorie.
La richiesta di autorizzazione a bandire, ai sensi dell'art. 35,
commi 4 e 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 dovrà essere presentata da
tutte le Amministrazioni in indirizzo che abbiano una dotazione
organica superiore alle 200 unità. La richiesta di autorizzazione a
bandire va presentata per le procedure concorsuali relative ad
assunzioni a tempo indeterminato e per le assunzioni a tempo
determinato laddove il numero di posti superi le cinque unità,
rispettando in ogni caso i vincoli finanziari nonché la disciplina
prevista dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001.
Per quanto riguarda le procedure concorsuali a tempo determinato si
ricordano le misure restrittive dettate dall'articolo 9, comma 28,
del D.L. n. 78/2010 che riducono significativamente le risorse
finanziarie da poter destinare a tale tipologia di rapporti di lavoro.
Tanto le richieste di autorizzazione a bandire, quanto quelle di
autorizzazione ad assumere dovranno essere presentate utilizzando gli
appositi moduli allegati alla presente nota.
Non sono interessati dai provvedimenti di autorizzazione a bandire e ad
assumere, di cui si sta trattando nella presente nota circolare, le
Regioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, le autonomie
locali e le Università che operano nel rispetto del regime
assunzionale prescritto dalla corrispondente normativa di settore. I
principi contenuti nella presente circolare possono, tuttavia, essere
considerati utili criteri applicativi ove compatibili.
5. Enti di ricerca
Per quanto riguarda gli enti di ricerca, si constata che il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca non ha ancora
provveduto all'adempimento di cui all'art. 35, comma 3, del
D.L. n. 207/2008 convertito in legge n. 14/2009. Si ricorda che detta
disposizione prevede che «Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le modalità
applicative delle disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 66
del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 2 del presente
articolo, intese a chiarire che, al fine di garantire omogeneità di
computo delle retribuzioni del personale cessato e di quello neo
assunto, nella definizione
delle economie delle cessazioni non si tiene conto del maturato
economico».
Non appena sarà adottato il predetto provvedimento, si daranno le
istruzioni volte ad avviare le procedure di autorizzazione ad assumere
anche per gli enti di ricerca.
Si ricorda che il regime delle assunzioni degli enti di ricerca è stato
rivisitato in termini restrittivi dalla manovra estiva varata con il
D.L. n. 78/2010 già citato (vedi art. 9, comma 9). La disciplina è
contenuta nell'art. 66, comma 14, del D.L. n. 112/2008 e prevede
che «Per l'anno 2010 gli enti di ricerca possono procedere, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1,
comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per il triennio
2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad
assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno
precedente, purchè entro il limite del 20 per cento delle risorse
relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato intervenute nell'anno precedente. La predetta facoltà
assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento per l'anno
2014 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015».
Nel frattempo, gli enti di ricerca potranno, ove lo riterranno utile,
presentare richieste di autorizzazioni a bandire tenendo conto delle
risorse assunzionali degli anni 2010 (100% del turn over) e 2011 (20%
del turn over). Nelle more dell'adozione del decreto
interministeriale di cui sopra, in via cautelativa si suggerisce di
non conteggiare le risorse assunzionali relative al 2012. Le stime
relative agli anni 2010 e 2011 potranno essere effettuate secondo i
criteri indicati nella circolare 27 gennaio 2009, n. DFP/3851 per
quanto riguarda l'anno 2010 e quelli di cui alla presente nota per
quanto concerne il 2011, adeguandoli alle specificità di settore.
Nelle richieste di autorizzazione a bandire dovranno essere comprese
anche quelle riguardanti il tempo determinato, superiori a 5 unità, i
cui contratti siano finanziati con i fondi ordinari dell'ente,
fermi restando i vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente
(art. 1, comma 187, della legge n. 266/2005).
Per i contratti a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi
comunitari, ferma restando la disciplina ordinamentale prevista per i
contratti di lavoro flessibile, le autorizzazioni a bandire risultano
assorbite dalla speciale normativa in materia confermata più volte dal
legislatore.
Si richiamano al riguardo le disposizioni contenute nell'art. 118,
comma 14, della legge n. 388/2000, nell'articolo 1, comma 188,
della legge n. 266/2005, come confermato da ultimo dall'articolo
9, comma 28, del D.L. n. 78/2010.
Tuttavia anche per tali tipologie di contratti è necessaria una
rigorosa e puntuale programmazione del fabbisogno, nel rispetto dei
principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità.
Si richiamano poi le sanzioni prescritte per i dirigenti laddove vi sia
un uso improprio delle tipologie di lavoro flessibile (art. 36, commi
3 e 5, del D.Lgs. n. 165/2001).
Per concedere le autorizzazioni a bandire si richiede, comunque,
un'asseverazione provvisoria dei dati da parte del competente
collegio dei revisori, come previsto nella presente circolare per le
restanti Amministrazioni.
Ai fini di una corretta programmazione triennale dei fabbisogni si
forniscono, inoltre, alcune precisazioni condivise anche con
l'Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche
Amministrazioni.
In materia di finanziamento delle procedure di cui all'articolo 54
(progressioni di livello nei profili) del CCNL del personale del
comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione,
per il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico
1998-1999, si rappresenta che la formulazione ambigua del CCNL ha
indotto ad interpretazioni differenziate. Nel considerare inopportuno
intervenire sulle situazioni pregresse, per omogeneizzare i
comportamenti a decorrere dal 2011, si sottolinea che le procedure in
argomento, pur tenuto conto delle differenze che scaturiscono dalla
peculiarità e specificità dell'ordinamento professionale degli
enti di ricerca, sono da assimilare a "passaggi interni
all'area", da finanziare quindi con le risorse previste per
la contrattazione integrativa. Detti passaggi devono, comunque,
adeguarsi ai vincoli in materia di contenimento del trattamento
economico fondamentale ed accessorio dei singoli dipendenti, previsto
dalle disposizioni
di cui all'articolo 9 del D.L. n. 78/2010. Nel contesto di blocco
delle retribuzioni dei dipendEnti pubblici e di congelamento del
rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro, infatti,
qualunque incremento retributivo, che non sia conseguenza di
attribuzione di nuove funzioni o di inquadramento in qualifiche a
seguito di superamento di pubblico concorso, non può che essere
ricondotto nell'alveo delle limitazioni poste dai commi 1, 2-bis e
21 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010. In particolare si rammenta il
citato comma 21 secondo cui le progressioni di carriera comunque
denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013, hanno
effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.
Per le progressioni di livello all'interno dei profili di
ricercatore e tecnologo, di cui all'articolo 15, commi 5 e 6, del
CCNL, del personale dello stesso comparto delle Istituzioni e degli
Enti di Ricerca e Sperimentazione, relativo al quadriennio normativo
2002-2005 e al biennio economico 2002-2003, i vincoli finanziari volti
al contenimento della spesa di personale, anche in termini di
trattamenti retributivi, come introdotti da ultimo con il D.L. n.
78/2010, non consentono di far ricadere genericamente i relativi oneri
nel bilancio dell'ente, secondo quanto recita il comma 7 del
predetto articolo 15. Nella fattispecie, tenuto conto della
specificità della disposizione e di un'interpretazione sistematica
anche con la normativa di legge, si ritiene necessario considerare che
i predetti passaggi interni di livello debbano essere finanziati a
valere sulle risorse assunzionali, nel rispetto dei vincoli di cui
all'articolo 66, comma 14, del D.L. n. 112/2008, previa adozione di
provvedimento autorizzatorio prima dell'inquadramento. Resta inteso
che il finanziamento attraverso quota parte delle risorse assunzionali
è da ritenere temporaneo, nelle more del rinnovo dei contratti
collettivi che dovranno prevedere l'appostamento di apposite
risorse per la predetta finalità.
In attesa di un riordino della disciplina, la vigenza delle
disposizioni normative che regolano le modalità di accesso tramite
concorso pubblico nazionale ai livelli I e II, obbliga gli enti di
ricerca, in sede di programmazione del fabbisogno e dei posti da
coprire, a garantire l'adeguato accesso dall'esterno secondo i
principi della giurisprudenza costituzionale in materia di
reclutamento da parte delle Amministrazioni pubbliche.
Anche per queste progressioni, nel confermare l'applicazione della
già citata disposizione contenuta nell'art. 9, comma 21, del D.L.
n. 78/2010, si rimarca che, qualora si intenda, per il triennio in
corso, attivare la progressione di livello per i ricercatori ed i
tecnologi ai soli effetti giuridici, deve essere accantonata la
corrispondente quota retributiva a carico delle risorse assunzionali.
Resta ferma la normativa generale in tema di accesso mediante concorsi
pubblici le cui assunzioni sono autorizzate secondo le procedure e nel
rispetto dei vincoli di cui al citato articolo 66 del D.L. n. 112/2008.
Si rammenta, infine, che l'art. 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.
165, come modificato dall'art. 54 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150, secondo cui sono escluse dalla contrattazione collettiva, tra le
altre materie, quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421 che comprende al n. 4)
procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento
al lavoro. L'art. 2, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001
prevede che le disposizioni contenute nel medesimo decreto,
costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Il successivo comma
3-bis dello stesso art. 2 sancisce la nullità delle disposizioni
contrattuali che violano norme imperative oppure i limiti fissati alla
contrattazione, con conseguente applicazione degli articoli 1339 e
1419, secondo comma, del codice civile.
6. Autorizzazioni ad assumere Corpi di Polizia e Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco
Per quanto riguarda i Corpi di Polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco, queste categorie, in relazione alle esigenze prioritarie di
sicurezza del Paese, hanno un regime assunzionale speciale. Il comma
9-bis all'articolo 66, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, poi
modificato dall'art. 9, comma 6, del D.L. n. 78/2010, prevede che,
a decorrere dall'anno 2010 i Corpi di Polizia e il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a
tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al
personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e
per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel
corso dell'anno precedente.
Per questa categoria di personale non è prevista la preventiva
procedura di mobilità. Il limite del 100% del turn over si applica sia
per il calcolo dell'ammontare massimo di risorse da destinare alle
assunzioni, computato sui risparmi per cessazione, sia per definire il
limite massimo delle unità che possono essere assunte rispetto al
personale cessato.
Queste assunzioni sono autorizzate secondo le modalità di cui
all'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, previa richiesta
delle Amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e
delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da
assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di
controllo (art. 9, comma 12, del D.L. n. 78/2010).
Particolare rilevanza assume il comma 209 dell'art. 2, della legge
n. 191/2009 ove viene previsto che le assunzioni nelle carriere
iniziali dei Corpi di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco negli anni 2010, 2011 e 2012 sono destinate ai volontari in
ferma breve, in ferma prefissata e in rafferma delle Forze armate, in
servizio o in congedo, nelle percentuali previste dalla normativa di
riferimento.
Si tratta di disposizioni di favore dettate per queste categorie di
personale che, dopo la riforma dell'ordinamento militare ed il
venir meno degli obblighi di leva, sono quelle che garantiscono la
consistenza numerica della truppa nell'ambito delle Forze armate,
per il tempo di ferma previsto. Le norme di favore previste per una
loro assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito del comparto
sicurezza, nascono dall'esigenza di incentivare l'arruolamento
dei volontari nelle Forze armate.
Ai fini della presentazione delle richieste assunzionali si rinvia alle
istruzioni che seguono, ove compatibili con il settore.
7. Autorizzazioni a bandire triennio 2010-2012 e ad assumere anno 2010.
Richieste di trattenimento in servizio. Proroga dei termini utili per
effettuare le assunzioni
Molte delle richieste pervenute a seguito della nota 18 ottobre 2010,
n. DFP/46078 sono state già evase. In particolare è già stato adottato
il D.P.C.M. 30 novembre 2010 di autorizzazione a bandire, registrato
alla Corte dei conti il 10 gennaio 2011 (registro 1 foglio 38),
rinvenibile sul sito istituzionale di questo Dipartimento
all'indirizzo: /i-dipartimenti/funzione-pubblica/attivita/politiche
-del-personale/assunzioni-e-reclutamento/ultimi-documenti.aspx
Sono stati già adottati, in conto assunzioni 2010, diversi
provvedimenti rinvenibili sul sito istituzionale di questo
Dipartimento nell'area:
Attività: Politiche del personale: Assunzioni e reclutamento:
Autorizzazione ad assumere
È stato, inoltre, predisposto uno schema di D.P.C.M. di autorizzazione
ad assumere per l'anno 2010 in attesa di definizione. Non appena
risulterà completata questa fase il provvedimento sarà pubblicato sul
sito istituzionale di questo Dipartimento nell'area di cui sopra.
Si ricorda che l'art. 1 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, ancora
non convertito in legge, proroga al 31 marzo 2011 la possibilità per
le Amministrazioni interessate di effettuare le assunzioni di cui
all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e
successive modificazioni, ovvero quelle relative all'anno 2010,
fatta salva l'adozione di uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con cui può essere disposta
l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del predetto termine
del 31 marzo 2011.
Analoga proroga è prevista per le assunzioni relative al 2010 per i
Corpi di Polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché
per gli enti di ricerca.
8. Proroga della vigenza delle graduatorie e loro utilizzo.
Amministrazioni soggette a limitazioni delle assunzioni
In considerazione delle numerose richieste di approfondimento in tema
di utilizzo delle graduatorie, si ritiene utile rappresentare quanto
segue. Il D.L. n. 225/2010, in corso di conversione, ha spostato dal
31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011 la proroga delle graduatorie come
disciplinata dall'articolo 17, comma 19, del D.L. 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102. Il predetto comma 19, dell'art. 17, del D.L. n. 78/2009,
stabilisce che «L'efficacia delle graduatorie dei concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle
Amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni,
approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31
dicembre 2010 (ora 31 marzo 2011)».
Come si evince dalla norma, la proroga della vigenza si riferisce solo
alle graduatorie relative a concorsi pubblici. Non sono interessate
dalla norma le graduatorie relative a concorsi riservati o a procedure
verticali. Rimane fermo, tra l'altro, per quanto attiene alle
procedure verticali, il disposto di cui all'articolo 24 del D.Lgs.
27 ottobre 2009, n. 150 che al comma 1, prevede che: «Ai sensi
dell'articolo 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001, come
introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, le
Amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i
posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi
pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore
del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di assunzioni». La norma non consente di ricorrere allo
scorrimento di graduatorie relative ad idonei delle progressioni
verticali già a decorrere dal 1° gennaio 2010.
Le graduatorie interessano le procedure concorsuali a tempo
indeterminato. Rimangono vigenti le scadenze ordinarie previste dalla
normativa vigente per quanto riguarda il tempo determinato.
Individuate le tipologie di graduatorie interessate dalla proroga,
occorre ora definire le Amministrazioni che possono avvalersi della
proroga medesima.
Al riguardo occorre puntualizzare che il legislatore prevede un regime
di vigenza puntuale per le graduatorie. Si ricorda, l'articolo 35,
comma 5-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, per cui «Le graduatorie dei
concorsi per il reclutamento del personale presso le Amministrazioni
pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di
pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori
previsti da leggi regionali», nonché lo stesso termine di tre anni
fissato dall'art. 91, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
La previsione di una vigenza temporale limitata delle graduatorie
risponde a molteplici finalità: certezza del diritto, imparzialità,
trasparenza, utilizzo delle graduatorie per un arco temporale coerente
con il contesto dell'ordinamento giuridico su cui si è fondata la
selezione.
La previsione di una proroga della vigenza delle graduatorie è da
intendere, perciò, come norma di deroga ed in quanto tale circoscritta
nell'ambito ristretto ed in ragione della causale specifica voluti
dal legislatore.
Questa precisazione è necessaria per sottolineare che la disposizione
che si commenta è rivolta esclusivamente «alle Amministrazioni
pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni» trovando proprio
nella predetta limitazione, che di fatto rende non utilizzabile le
graduatorie, la giustificazione di una deroga al regime ordinario. La
limitazione alle assunzioni può nascere tanto da una disciplina
assunzionale ordinaria che limita il turn over, quanto da una
disciplina sanzionatoria legata a mancati adempimenti da parte delle
Amministrazioni. In entrambi i casi si applica la deroga.
Per l'anno 2011 le Amministrazioni soggette a limitazioni delle
assunzioni sono pressoché tutte: le Amministrazioni dello Stato, le
aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, tutte
le Agenzie, le Regioni, le Province, i Comuni, le Università, le
Camere di commercio, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali,
compresi gli enti di ricerca, inseriti nell'elenco ISTAT, fermo
restando per questi ultimi quanto detto nel paragrafo 4.
Non sono sottoposti a vincoli assunzionali il Comparto Scuola e le
istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e
musicale, i segretari provinciali e comunali.
Per quanto riguarda gli Enti pubblici regionali e locali il regime è
fissato dai rispettivi ordinamenti. Analogamente avviene per le
Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, tenuto conto che il regime ordinario non prevede vincoli,
salvo eventuali indicazioni prescritte dalla Regione o i vincoli che
derivano dai piani di rientro.
Le Amministrazioni che non hanno vincoli non possono avvalersi della
proroga della vigenza delle graduatorie.
In ogni caso i suddetti principi valgono soltanto per le graduatorie
«approvate successivamente al 30 settembre 2003».
Tutte le graduatorie precedenti hanno ormai cessato la loro efficacia e
non possono essere più utilizzate.
In merito all'utilizzo delle graduatorie di idonei, mediante
scorrimento, la giurisprudenza costante ritiene che, pur in presenza
di proroghe delle stesse, la posizione vantata dal soggetto risultato
idoneo, a seguito dell'espletamento di un pubblico concorso, non
ha natura e consistenza di un diritto soggettivo laddove
l'amministrazione intenda coprire il posto in pianta organica, ma
di mera aspettativa (Cons. Stato, Sez. V - 1° ottobre 2010, Cons.
Stato, Sez. IV - 27 luglio 2010, n. 4910), essendo il cosiddetto
scorrimento una facoltà, espressione del potere discrezionale, e non
un obbligo dell'amministrazione, che può anche decidere di bandire
un nuovo concorso.
In merito all'utilizzazione di graduatorie si ricorda l'art. 9
della legge 16 gennaio 2003, n. 3 che rinviava ad un regolamento, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la
definizione di modalità e i criteri con i quali le Amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici non
economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della
propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie
di pubblici concorsi approvate da altre Amministrazioni del medesimo
comparto di contrattazione. Tuttavia con l'articolo 3, comma 61,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è stato previsto che, in attesa
dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della
predetta legge n. 3/2003, le medesime Amministrazioni pubbliche ivi
contemplate, nel rispetto delle limitazioni prescritte in materia di
assunzioni, possono utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi
approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le
Amministrazioni interessate.
9. Regime generale delle assunzioni, trattenimento in servizio e regime
speciale per gli enti di nuova istituzione
Si richiama la tabella sintetica che descrive il regime assunzionale
utilizzata nella nota 18 ottobre 2010, n. DFP/46078.
Tabella di sintesi del regime delle assunzioni per le Amministrazioni
dello Stato (con esclusione della scuola delle AFAM, dei Corpi di
Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco), gli Enti pubblici
non economici, le Agenzie e gli enti di cui all'art. 70 comma 4
del D.Lgs. n. 165/2001 (con esclusione dell'A.S.I. e
dell'E.N.E.A.).
Anno
Doppio vincolo
Riferimento normativo
Obbligo
Adempimenti indispensabil
Procedura
% economie da turn over e % unità cessate
2011
20% economie da cessazioni 2010
- richiesta da parte delle,
20% unità cessate nel 2010
Amministrazioni
20% economie da cessazioni 2011
Articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
- analitica dimostrazione delle cessazioni e conseguenti economie,
Autorizzazione mediante DPCM secondo la procedura di cui all'art.
35, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001
2012
20% unità cessate nel 2011
svolgimento procedure di mobilità
- individuazione unità da assumere e correlati oneri,
2013
20% economie da cessazioni 2012
20% unità cessate nel 2012
asseverazione da parte degli
50% economie da cessazioni 2013
Articolo 66 comma 9, del D.L. n. 112/ 2008
organi di controllo
2014
50% unità cessate nel 2013
100% economie da cessazioni 2014
Articolo 9, comma 8, del D.L. n. 78/2010
2015
100% unità cessate nel 2014
Si ribadisce che il nuovo regime, nel definire i criteri per calcolare
l'ammontare delle risorse finanziarie che ciascuna amministrazione
può utilizzare per nuove assunzioni, presenta il vantaggio di
consentire alle stesse di programmare il reclutamento di nuovo
personale, in coerenza con le scelte di razionalizzazione degli
assetti organizzativi e con le politiche di gestione del personale
ispirate a criteri di ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse
umane.
Si ricordano le previsioni di riduzione degli assetti organizzativi di
cui all'art. 2, commi 8-bis e seguenti, della legge 26 febbraio
2010, n. 25, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n.
194, le cui indicazioni interpretative sono contenute nella circolare
28 luglio 2010, n. 9/2010 del Ministro per la pubblica amministrazione
e l'innovazione, ricordando, per le Amministrazioni interessate,
la sanzione del divieto di assunzione che perdura fintanto che le
stesse non provvedono a dare corso agli adempimenti prescritti. Il
divieto si estende anche ai trattenimenti in servizio.
Sono, inoltre, in corso, per diverse Amministrazioni, gli adempimenti
previsti dall'art. 7 del D.L. n. 78/2010, in tema di soppressione
e incorporazione di Enti pubblici. Le Amministrazioni che acquisiscono
i nuovi enti dovranno preoccuparsi di effettuare una programmazione
del fabbisogno che tenga conto dei nuovi assetti seppur non ancora
definiti.
10. Indicazioni per la pianificazione del fabbisogno e in materia di
mobilità
In tema di programmazione del fabbisogno si richiamano le norme vigenti
in tema di esonero dal servizio, di trattenimento in servizio, di
risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, richiamati
dall'art. 72 del D.L. n. 112 del 2008, sulla cui applicazione si
fa rinvio alle circolari adottate in materia dal Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione.
In sede di programmazione occorrerà considerare che i passaggi di area
non sono più consentiti, se non attraverso le modalità del concorso
pubblico, con riserva dei posti non superiore al cinquanta per cento a
favore del personale interno, e che tanto le richieste di
autorizzazione a bandire, quanto quelle di autorizzazione ad assumere
dovranno tenere conto delle percentuali di turn over fissate dal
legislatore.
Mentre i passaggi d'area riservati al personale interno non
incidevano sul numero dei soggetti assumibili (vincolo del 20% delle
unità cessate nel 2010), per i concorsi pubblici con riserva di posti
al personale interno, l'eventuale assunzione di un proprio
dipendente va computata nel numero delle unità che concorrono al
raggiungimento del predetto limite. Si calcola sempre il differenziale
retributivo laddove il soggetto assunto dipenda dalla medesima
amministrazione, fermo restando che in tal caso il soggetto non potrà
essere computato tra i cessati dal servizio ai fini della
determinazione del budget assunzionale utile per l'anno successivo.
Si sottolinea l'obbligo delle Amministrazioni di attivare le
procedure di mobilità (obbligatoria e volontaria), prima di procedere
alla copertura dei posti vacanti.
Ai sensi dell'articolo 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 le procedure
di assunzione di personale devono essere precedute dalle comunicazioni
previste dal medesimo articolo al fine dell'esperimento delle
procedure di mobilità.
Le richieste di mobilità, in applicazione dell'art. 34-bis sopra
citato, disposizione che dovrà essere specificamente indicata
nell'oggetto della lettera, dovranno essere presentate
esclusivamente con nota distinta rispetto a quella di autorizzazione a
bandire e ad assumere, e saranno trattate dal competente Ufficio del
Dipartimento della funzione pubblica.
Come previsto dalla circolare del Dipartimento della funzione pubblica
n. 4 del 2008, in caso di scorrimento di graduatorie ancora efficaci,
riguardanti concorsi già espletati, la richiesta di assegnazione di
personale in disponibilità agli uffici competenti va ogni volta
ripresentata.
A tutela dell'interesse generale a rendere effettivo il diritto al
lavoro di cui all'art. 4 Cost., in qualunque parte del territorio
nazionale (art. 120 Cost.), il legislatore ha previsto la nullità
degli atti posti in essere in violazione delle norme imperative di cui
al predetto articolo 34-bis.
Per quanto attiene all'obbligo di esperire preventivamente le
procedure di mobilità volontaria, lo stesso risponde ad
un'esigenza di razionalizzazione dell'organizzazione pubblica
e di riduzione della spesa di personale, senza trascurare
l'aspirazione dei pubblici dipendenti di conciliare meglio vita
personale e lavorativa attraverso una maggiore vicinanza alla propria
abitazione. La nuova formulazione dell'art. 30, comma 1, del
D.Lgs. n. 165/2001, come voluta dalla D.Lgs. n. 150/2009, introduce
poi l'obbligo di «rendere pubbliche le disponibilità dei posti in
organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da
altre Amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta».
Le procedure di mobilità volontaria, pertanto, vanno avviate mediante
indizione di appositi bandi. Non si ritiene, infatti, rispettato il
precetto normativo con un mero esame delle domande di trasferimento
presentate spontaneamente da alcuni dipendenti, salvo disposizioni
derogatorie
previste dalla legge. Non sarebbe garantita l'imparzialità e la
trasparenza della selezione.
Si richiama, infine, la giurisprudenza consolidata secondo cui
l'obbligo delle Amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, di attivare le
procedure di mobilità evidenzia un obiettivo chiaro del legislatore di
accordare all'istituto della mobilità priorità assoluta rispetto
all'assunzione di nuovo personale pubblico. Secondo un
orientamento univoco l'obiettivo va perseguito anche se alla nuova
assunzione si procede mediante lo scorrimento di graduatorie ancora
efficaci, «nell'evidente scopo di contenimento della spesa
pubblica inerente il personale di tutte le pubbliche Amministrazioni».
È necessario, altresì, rispettare quanto prescritto dal citato articolo
30, comma 2-bis, circa l'immissione prioritaria in ruolo dei
dipendenti, provenienti da altre Amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, subordinatamente alla verifica
dell'esistenza dei necessari presupposti normativi e, in ogni
caso, nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni.
L'immissione in ruolo del personale comandato può essere decisa
dall'amministrazione a prescindere dall'avvio di procedure
concorsuali. In tal caso il bando dei posti che l'amministrazione
intende occupare può avere rilevanza interna rivolta solo a coloro che
sono in posizione di comando. Questa procedura non libera
l'amministrazione dall'obbligo di cui al comma 1 dell'art.
30 del D.Lgs. n. 165/2001 (bando di mobilità) laddove si intenda
procedere con assunzioni dall'esterno.
Le procedure di mobilità che l'amministrazione ritiene di attuare
vanno indicate nella programmazione triennale del fabbisogno,
specificando le autorizzazioni necessarie per acquisire personale in
mobilità da Amministrazioni pubbliche che non sono soggette a vincoli
assunzionali specifici, considerando che la mobilità, anche
intercompartimentale, ai sensi dell'art. 1, comma 47, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, «In vigenza di disposizioni che stabiliscono
un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato», è consentita «tra Amministrazioni sottoposte al regime
di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni
organiche».
Si rinvia al paragrafo 8 per individuare le Amministrazioni che hanno
limitazioni in tema di assunzioni per le quali la mobilità che si
svolge tra le stesse è neutrale finanziariamente.
La mobilità dei segretari comunali e provinciali è considerata
assunzione, ad eccezione dei segretari collocati in disponibilità
nell'elenco di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001. Ciò in
quanto l'assunzione degli stessi è autorizzata in relazione ad un
fabbisogno che non trova copertura finanziaria in un budget
appositamente dedicato dalla legge. La relativa assunzione è quindi
priva di vincoli normativi specifici. In caso contrario si avrebbe
un'alterazione dei livelli occupazionali, rigidamente controllati
finanziariamente, in quanto l'assunzione di segretari comunali
potrebbe fungere da serbatoio che alimenta le Amministrazioni
sottoposte a vincoli.
Per quanto riguarda l'istituto del trattenimento in servizio si
richiamano ancora le nuove disposizioni dettate dalla manovra
finanziaria del 2010. L'art. 9, comma 31, del D.L. n. 78/2010
stabilisce che «Al fine di agevolare il processo di riduzione degli
assetti organizzativi delle pubbliche Amministrazioni» a decorrere dal
31 maggio 2010, «fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure
previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle
predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente
nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla
legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il
rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse
destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono
ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo
derivante dai
trattenimenti in servizio».
Si ricorda che:
- il trattenimento in servizio dal 65° al 67° anno di età viene
equiparato, in termini finanziari, ad una nuova assunzione e va,
pertanto, gestito nei limiti del turn over, intesi sia sotto
l'aspetto della percentuale di assunzioni possibili in relazione
alle unità cessate, sia rispetto alla percentuale di utilizzo delle
economie derivanti dalle cessazioni stesse che va a costituire
l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili;
- è fatta salva la disciplina ordinamentale che dà facoltà
all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e
funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare
esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o
specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei
servizi;
- sono confermati i vincoli temporali di presentazione della domanda di
trattenimento. Essa va presentata all'amministrazione di
appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento
del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio
ordinamento. Il rispetto dei tempi prescritti assume, oggi,
particolare rilevanza in quanto può consentire all'amministrazione
procedente di operare una programmazione più puntuale del fabbisogno e
di attivare le procedure autorizzatorie necessarie;
- il trattenimento in servizio è sottoposto ad autorizzazione ad
assumere come ordinariamente previsto dal regime vigente (art. 35,
comma 4, D.Lgs. 165/2001). Non si rinvengono nella disposizione
margini che possano consentire deroghe. Ne scaturisce che le
Amministrazioni dovranno, come detto, favorire un puntuale rispetto
della tempistica prescritta dalla disciplina dettata per
l'istituto giuridico trattato. Per questa fattispecie potranno
essere adottati appositi provvedimenti;
- ai fini del calcolo della spesa, il costo relativo ad un dipendente
trattenuto andrà computato in misura pari all'importo del
trattamento retributivo derivante dal trattenimento (trattamento
economico fondamentale ed accessorio) con i parametri che verrano
meglio spiegati nel paragrafo che segue. Il dipendente trattenuto
potrà essere considerato cessato dal servizio solo una volta e
precisamente all'atto dell'estinzione del rapporto di lavoro;
- la normativa illustrata sul trattenimento in servizio si applica al
personale dirigenziale ed al personale non dirigenziale. Non vi sono
distinzioni tra personale in regime pubblicistico e personale
contrattualizzato in regime privatistico.
Il nuovo regime esclude dall'ambito di applicazione i trattenimenti
in servizio previsti dall'art. 16, comma 1-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e, in via transitoria,
limitatamente agli anni 2011 e 2012, i capi di rappresentanza
diplomatica nominati anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del richiamato decreto.
Una speciale disciplina in tema di assunzioni è poi prevista
dall'art. 9, comma 36, del D.L. n. 78/2010 per gli enti di nuova
istituzione, in considerazione del fatto che gli stessi non possono
contare sul turn over del personale in servizio. La nuova istituzione
va intesa in senso assoluto come nuovo ingresso dell'ente
nell'ordinamento giuridico non rilevando, ai fini
dell'applicazione del regime speciale, il nuovo ente che deriva da
processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi. In
quest'ultimo caso avremmo, infatti, per l'ente derivato una
disciplina delle assunzioni rientrante in quella ordinaria.
La peculiarità della fattispecie è considerata dal legislatore con una
certa attenzione limitatamente al quinquennio decorrente
dall'istituzione del nuovo ente. Pertanto, per gli enti la cui
istituzione è risalente in epoca anteriore al quinquennio, il regime
delle assunzioni è riconducibile alla disciplina ordinaria.
Come per tutte le assunzioni, anche in questo caso le stesse possono
avvenire solo previo esperimento delle procedure di mobilità.
Fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste
dalla legge istitutiva, gli enti di nuova istituzione possono
effettuare assunzioni nel limite del 50% delle entrate correnti
ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque, nel
limite complessivo del 60% della dotazione organica.
A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da
sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione
vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed
il Ministero dell'economia e delle finanze.
I piani annuali approvati sostituiscono le procedure autorizzatorie di
cui alla presente nota circolare.
Anche le riammissioni in servizio, nel rispetto della normativa
vigente, sono equiparate a nuova assunzione.
Il limite del turn over indicato nella Tabella di sintesi del regime
delle assunzioni va inteso nel senso che sono ricomprese nel regime
delle assunzioni a tempo indeterminato anche le assunzioni del
personale in regime di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per le Amministrazioni destinatarie della presente nota
circolare, fermo restando quanto già detto per i Corpi di Polizia ed
il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Non rientrano nelle predette limitazioni le assunzioni di personale
appartenente alle categorie protette, nel solo limite della copertura
della quota d'obbligo, e quelle connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre
2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla
legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004. Va da sé
che le cessazioni di personale appartenente alle categorie protette
non vanno computate ai fini della determinazione delle risorse utili
per le nuove assunzioni. In sostanza le dinamiche inerenti a questa
categoria di soggetti vanno neutralizzate tanto in uscita quanto in
entrata.
Sono subordinate ad autorizzazione ad assumere anche gli incrementi di
part-time concernenti il personale che è stato assunto con tale
tipologia di contratto. Si ricorda, infatti, che l'art. 3, comma
101, della legge n. 244/2007 prescrive che «Per il personale assunto
con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del
rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei
limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza
alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a
tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta».
Le leggi finanziarie 2007 e 2008 avevano introdotto una procedura
speciale volta a stabilizzare i rapporti di lavoro subordinato di
personale a tempo determinato che avevano maturato il requisito dei
tre anni, secondo le specifiche indicate nella legge e trattate nel
dettaglio dalla circolare n. 5 del 18 aprile 2008 del Dipartimento
della funzione pubblica.
Per ripristinare le procedure di reclutamento tramite concorso pubblico
il decreto legge n. 78/2009 (articolo 17, commi da 10 a 13) ha
previsto procedure speciali per il triennio 2010-2012.
Si tratta di disposizioni che prevedono, per quella platea di
lavoratori subordinati a tempo determinato individuata dalle leggi
finanziarie 2007 e 2008 come possibili destinatari di stabilizzazione,
la possibilità di indire procedure concorsuali pubbliche con una
riserva di posti non superiore al 40% di quelli messi a concorso (art.
17, comma 10, D.L. n. 78/2009).
Inoltre, per le suddette categorie di personale, unitamente ai titolari
di contratto di collaborazione coordinata e continuativa in possesso
dei requisiti richiesti dalle leggi finanziarie 2007 e 2008, sono
contemplate procedure speciali per titoli ed esami volti a valorizzare
con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata (art.
17, comma 11, D.L. n. 78/2009).
Altra procedura è quella che riguarda il personale che, avendo maturato
i requisiti previsti per la stabilizzazione in qualifiche per le quali
non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola
dell'obbligo, che abbia la professionalità richiesta e i requisiti
previsti per l'accesso al pubblico impiego, può accedere ad
assunzioni a tempo indeterminato nelle stesse qualifiche previa
adozione di apposite graduatorie da parte della relativa
amministrazione (art. 17, comma 12, D.L. n. 112/2008).
Le Amministrazioni devono, alla luce delle suddette disposizioni,
valutare nella loro programmazione del fabbisogno, la possibilità di
destinare il 40% delle risorse finanziarie per l'indizione dei
suddetti concorsi (art. 17, comma 13, D.L. n. 78/2009).
Una novità introdotta dall'articolo 9, comma 11, del D.L. n.
78/2010, riguarda gli enti per i quali, generalmente a causa della
loro piccola dimensione, le assunzioni effettuabili in riferimento
alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a
ciascun anno, siano inferiori all'unità. Per questi enti le quote
non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle
cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento
dell'unità.
Alla luce di quanto sopra, per una corretta programmazione del
fabbisogno per il triennio 2011/2013 occorre tenere conto:
- di una corretta sintesi a consuntivo delle informazioni principali in
materia di personale per eventi relativi all'anno precedente;
- degli adempimenti di cui all'art. 2, comma 8-bis e seguenti,
della legge n. 25/2010;
- del regime assunzionale delineato dal legislatore per il prossimo
triennio;
- delle singole procedure concorsuali e di avviamento degli iscritti
nelle liste di collocamento, per i livelli ed i profili per i quali è
richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, che si
intendono realizzare con indicazione dei tempi di inizio e conclusione
previsti;
- dell'obbligo di esperire le procedure di mobilità (articoli 30 e
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- dei criteri in merito all'istituto dell'esonero volontario e
alla facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro con un preavviso di
sei mesi nel caso di compimento dell'età massima contributiva di
40 anni del personale dipendente (art. 72 del D.L. n. 112 del 2008).
Andrà altresì considerato il nuovo regime del trattenimento in
servizio oltre il 65° anno di età;
- del corretto ricorso alle tipologie di lavoro flessibile nel rispetto
rigoroso ed attento delle condizioni di ammissibilità connesse con le
esigenze temporanee o eccezionali, escludendone, pertanto,
l'utilizzo per far fronte ad esigenze ordinarie e continuative (si
vedano al riguardo l'articolo 7, comma 6, per il lavoro flessibile
di tipo autonomo, e l'art. 36, per il lavoro flessibile
subordinato, del D.Lgs. n. 165 del 2001). A tal fine si ricordano
anche i vincoli finanziari previsti, a decorrere dall'anno 2011,
di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 che riducono le
disponibilità nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le
stesse finalità nell'anno 2009. Si ricorda poi che «Per le
medesime Amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti
di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla
somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui
all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276,
e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al
50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità
nell'anno 2009. Per il comparto scuola e per quello delle
istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì,
quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge
n. 266 del 2005, e successive modificazioni». Per le Amministrazioni
che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità
previste dal citato comma 28, il limite di cui al primo periodo è
computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità
nel triennio 2007-2009. Il mancato rispetto dei predetti limiti
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
Si rammenta, inoltre, che un utilizzo improprio delle
tipologie di lavoro flessibile determina nuovo precariato e le
Amministrazioni pubbliche, nonché i competenti organi di controllo,
dovranno evitare l'insorgere di tali fenomeni, che si pongono in
antitesi con i principi che riguardano il corretto funzionamento delle
stesse;
- dei criteri seguiti ai fini della concessione del part-time al
personale dipendente tenuto conto della previsione di cui all'art.
73, del D.L. n. 112 del 2008 che qualifica come facoltà e non più come
obbligo l'accoglimento della richiesta di trasformazione del
rapporto a tempo parziale da parte dell'amministrazione.
Per i contratti di formazione e lavoro, al fine di una corretta
applicazione della normativa specifica, che vede un'evoluzione
naturale degli stessi verso rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
la loro costituzione deve essere sottoposta a preventiva
autorizzazione alla stessa stregua di un'assunzione a tempo
indeterminato. Ciò per garantire che i relativi contratti vengano, ove
ricorrano le condizioni, convertiti al momento della loro conclusione,
tenuto conto che agli stessi non è applicabile l'istituto della
proroga. Si invitano, pertanto, le Amministrazioni a tenere in
considerazione quanto detto e di strutturare la richiesta di avvio di
procedure di reclutamento mediante contratti di formazione e lavoro
nella forma di una richiesta di autorizzazione ad assumere al fine di
vincolare la destinazione delle risorse finanziarie relative alle
assunzioni per le necessità di conversione a tempo indeterminato dei
relativi rapporti.
Al riguardo è utile rappresentare che eventuali dimissioni o cessazioni
dal servizio del neo assunto, che intervengano prima della conclusione
del suo periodo di prova previsto dal CCNL di riferimento e nei limiti
temporali entro cui possono essere effettuate le assunzioni
autorizzate, consentono il riutilizzo delle risorse che hanno
finanziato la relativa assunzione mediante scorrimento della stessa
graduatoria, se vi sono idonei, oppure ricorrendo ad altra graduatoria
in assenza di idonei.
È evidente che in questo caso la fattispecie sopradescritta non potrà
essere annoverata tra le cessazioni che contribuiranno a determinare
il budget assunzionale per l'anno successivo.
Rimane fermo, altresì, il principio che la mobilità non si configura
come cessazione neppure se interessa un soggetto che è posto in
mobilità durante il periodo di prova. Per le ipotesi sopradescritte le
Amministrazioni dovranno comunicare allo Scrivente e al Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato le determinazioni adottate.
11. Provvedimenti di autorizzazione
Le autorizzazioni ad assumere di cui alle disposizioni richiamate nella
Tabella di sintesi del regime delle assunzioni sono concesse con le
modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni (quindi adozione di
D.P.C.M.), previa richiesta delle Amministrazioni interessate,
corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute
nell'anno precedente e dei relativi oneri.
Il rinvio all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 va inteso
nel senso di individuare il tipo di procedimento e di provvedimento da
utilizzare. La specificazione ivi contenuta relativa alle
Amministrazioni con organico superiore alle 200 unità rileva solo per
l'avvio delle procedure concorsuali (richieste di autorizzazione a
bandire). Il procedimento autorizzatorio delle assunzioni si applica
invece indistintamente anche agli Enti pubblici in indirizzo con
dotazione organica inferiore alle 200 unità.
Si ricorda che il regime delle assunzioni prevede un doppio limite:
- uno fondato sui risparmi realizzati;
- l'altro relativo alle unità cessate (fatta eccezione per gli enti
di ricerca, per i quali rimane ferma l'adozione di altra nota
circolare, come evidenziato sopra).
Inoltre, la richiesta delle Amministrazioni interessate deve essere
corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute
nell'anno precedente e delle conseguenti economie e
dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo.
Con la presente nota circolare si intende dare corso alle procedure di
autorizzazione ad assumere per l'anno 2011 e a bandire per il
triennio 2011-2013.
12. Ex dipendenti Basi NATO
L'articolo 1 del citato decreto-legge n. 225/2010 ha prorogato, tra
l'altro, anche il termine di scadenza previsto dall'articolo
2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Tale norma estendeva il beneficio - previsto dalla legge 9 marzo 1971,
n. 98 - dell'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, con
inquadramento anche in soprannumero in quanto occorresse, nei ruoli
organici del personale delle Amministrazioni dello Stato al personale
civile che, prestando servizio continuativo per almeno un anno alla
data del 31 dicembre 2006, fosse stato licenziato in conseguenza di
provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari
degli organismi operanti nel territorio nazionale nell'ambito
della Comunità atlantica ed adottati entro tale data. Ai fini delle
assunzioni, la norma istituiva, presso il Ministero dell'economia
e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7,250
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
L'intervento di aggiornamento operato, pur lasciando inalterati il
regime giuridico del beneficio, i requisiti di ammissibilità ed i
limiti di spesa previsti, al netto degli importi già utilizzati per le
assunzioni degli ex dipendenti della Base militare di La Maddalena,
sposta al 31 marzo 2011 il termine ultimo entro il quale possa essere
avvenuto il licenziamento da una base NATO, sempre in conseguenza di
un provvedimento di soppressione o riorganizzazione della stessa,
affinché il personale interessato possa chiedere di essere inquadrato
nei ruoli di una amministrazione dello Stato in applicazione della
citata legge n. 98/1971.
In relazione a quanto sopra, le Amministrazioni statali sono chiamate a
valutare una disponibilità di massima all'assunzione di dette
unità di personale, in relazione ai rispettivi fabbisogni, tenuto
conto di sedi periferiche viciniore alle località ove hanno sede le
basi NATO interessate dai processi di riorganizzazione sopra indicati,
in particolare Catania (Sigonella) e Napoli.
Ciò anche in considerazione del fatto che dette assunzioni non devono
essere computate nell'ambito del budget assunzionale ordinario, ma
sono finanziate dal fondo previsto dall'articolo 2, comma 100,
della legge n. 244/2007.
Dai dati fin qui disponibili, suscettibili ancora di aggiornamenti, la
platea dei soggetti potenzialmente beneficiari riguarda:
- n. 24 unità di personale proveniente dalla base della marina militare
USA di Sigonella;
- n. 3 unità licenziate dalla base della marina militare USA di Napoli.
Non appena il suddetto personale sarà inquadrato nelle posizioni
economiche previste dal CCNL del comparto Ministeri, si procederà ad
una ricognizione puntuale dei posti che le Amministrazioni statali
vorranno rendere disponibili.
13. Adempimenti procedurali
È necessario presentare una richiesta di autorizzazione ad assumere per
il 2011 e di autorizzazione a bandire per il triennio 2011-2013.
Accanto agli adempimenti che seguono è opportuno specificare che la
richiesta dovrà essere accompagnata dai modelli allegati debitamente
compilati (modello 1 autorizzazione a bandire triennio 2011-2013,
modello 2 - art. 3, comma 102, legge n. 244/2007, modello 3 - art. 66,
comma 9-bis, D.L. n. 112/2008).
Si rimarca la necessità di compilare debitamente, per singola posizione
economica, tutte le parti ed in particolare quelle relative a:
- le unità richieste, con separata indicazione di quelle da trattenere,
specificando se a tempo pieno o part-time, con relativa qualifica.
Qualora per una stessa qualifica si verificassero più casistiche,
occorrerà utilizzare più righe nella tabella;
- il numero dei posti in organico per ciascuna posizione, i presenti in
servizio, le relative vacanze;
- la retribuzione complessiva annua lorda da riconoscere al personale
richiesto o il differenziale in caso di assunzione di personale
risultato vincitore o idoneo di concorso di cui si richiede
l'assunzione, già dipendente di ruolo dalla stessa amministrazione;
- la data di approvazione della graduatoria di merito relativa al
concorso interessato dalla richiesta, ovvero la data di decorrenza del
provvedimento nel caso di trattenimento in servizio.
Elemento necessario è l'importo del risparmio realizzato per le
cessazioni verificatesi nell'anno precedente, dando una
dimostrazione analitica di come si è giunti al calcolo del medesimo,
indicando le cessazioni avvenute con relativa causale, ferma restando
la certificazione da parte del relativo organo.
Le richieste di autorizzazione dovranno essere corredate anche di:
- delibera di approvazione delle dotazioni organiche vigenti e
dell'atto di programmazione triennale dei fabbisogni di personale.
Detta programmazione dovrà dare evidenza dei piani di reclutamento che
l'Amministrazione intende porre in essere in relazione al
fabbisogno, tenuto conto delle disposizioni in materia di assunzioni;
- relazione concernente l'effettivo svolgimento delle procedure
preventive di mobilità;
- relazione tecnico-finanziaria concernente i programmi di attuazione
delle assunzioni richieste ed i costi unitari e complessivi per
ciascun anno e a regime.
Per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione a bandire, da
presentare nel rispetto delle risorse disponibili per le assunzioni,
si ricorda che è necessaria solo per le Amministrazioni che hanno una
dotazione organica superiore alle 200 unità. La richiesta va
presentata per le procedure concorsuali relative ad assunzioni a tempo
indeterminato a prescindere dal numero dei posti ma anche per quelle a
tempo determinato laddove i posti da bandire superino le 5 unità
(inclusi i contratti di formazione e lavoro per i quali è fatto salvo
anche l'aspetto relativo all'autorizzazione ad assumere sopra
rappresentato).
Le Amministrazioni interessate, ai fini della relativa autorizzazione
dovranno, pertanto, indirizzare contestualmente apposita richiesta
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica - U.P.P.A. - Servizio per la programmazione delle
assunzioni e reclutamento - Corso Vittorio Emanuele II, n. 116 - 00186
Roma (anche mediante posta elettronica al seguente indirizzo:
servizioreclutamento@funzionepubblica.it) ed al Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - I.G.O.P. - Ufficio II, Via XX Settembre n. 97 -
00187 Roma (rgs.igop.ufficio2@tesoro.it) entro il 15 marzo 2011.
14. Criteri di calcolo
Ai fini del calcolo dei risparmi realizzati per cessazioni, da
computare sempre sui 12 mesi, a prescindere dalla data di cessazione
dal servizio e dei relativi costi, si segnala la necessità di
utilizzare criteri omogenei a quelli seguiti per il calcolo degli
oneri assunzionali.
A decorrere dall'anno 2011, per il calcolo delle assunzioni in
relazione alle cessazioni avvenute nell'anno 2010, andrà tenuto
conto del disposto dell'articolo 9, comma 2-bis del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010,
n. 122, ove viene previsto che l'ammontare complessivo delle
risorse destinato annualmente al trattamento accessorio del personale
viene automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione
del personale in servizio.
Ciò implica che la cessazione di un soggetto genera per
l'amministrazione economie sia in riferimento al trattamento
fondamentale sia relativamente al trattamento accessorio. Pertanto,
rispetto all'impostazione seguita in precedenza, cambiano i
criteri di calcolo sia ai fini del computo delle economie derivanti
dalle cessazioni avvenute nell'anno 2010 sia per il computo degli
oneri relativi alle assunzioni per l'anno 2011.
In particolare, per ciascuna categoria di personale (dirigenti,
professionisti, personale delle aree, etc...) il calcolo dovrà tenere
conto della retribuzione fondamentale, cui deve essere sommato, con
separata evidenziazione, un valore medio di trattamento economico
accessorio calcolato dividendo la quota complessiva del fondo relativo
all'anno 2010 per il valore medio dei presenti nel medesimo anno,
intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei
presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre.
Si rammenta, inoltre, che il trattamento economico fondamentale del
personale inquadrato nelle aree deve tenere conto della posizione
economica di ingresso del cessato. Per quanto riguarda la cessazione
di dirigenti di prima fascia va considerato risparmio solamente la
parte relativa al trattamento economico complessivo della seconda
fascia, in quanto il conferimento di incarico di prima fascia non è
soggetto ad autorizzazione ad assumere. Per il dipendente cessato che
era titolare di incarico dirigenziale conferito ai sensi dell'art.
19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 si considera risparmio solo il
trattamento retributivo corrispondente alla qualifica posseduta.
Nell'ambito delle cessazioni non vanno conteggiate le mobilità
verso enti o Amministrazioni sottoposte ad un regime assunzionale
vincolato, mentre possono essere considerate quelle verso
Amministrazioni che non hanno vincoli assunzionali. Si rammenta,
infine, quanto già precisato in relazione alle categorie protette ed
all'eventuale scorrimento delle graduatorie in seguito a
dimissioni avvenute nel periodo di prova.
Una volta individuati gli importi complessivi dei risparmi da
cessazione, definiti nei termini di cui sopra, il budget assunzionale
viene calcolato applicando la percentuale di turn over prevista dalla
normativa vigente.
Tanto sui risparmi quanto sui costi gli importi vanno calcolati al
lordo degli oneri riflessi.
Si specifica che l'onere relativo al personale per cui viene
disposto il trattenimento in servizio va determinato con le medesime
modalità utilizzate per il computo di personale proveniente
dall'esterno dell'amministrazione precisando, comunque, che il
costo relativo al trattenimento di un dirigente titolare di incarico
dirigenziale generale va calcolato sulla base del trattamento
economico complessivo di prima fascia effettivamente percepito dal
medesimo.
Si precisa, infine, che le modalità di computo illustrate rilevano
unicamente ai fini della determinazione delle facoltà assunzionali
consentite dalla normativa vigente, mentre l'effettiva
determinazione dei fondi avverrà sulla base dei criteri che saranno
fissati con apposita circolare sulla materia.
L'Ispettore generale capo dell'IGOP - RGS
Ines Russo
Il Capo Dipartimento della funzione pubblica
Antonio Naddeo
Allegati
Prospetto risorse finanziarie che possono rendersi disponibili nel
triennio 2011-2013
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Assunzioni anno 2011
(articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e
successive modificazioni ed integrazioni)
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Corpi di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Assunzioni anno 2011
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D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 17
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 9
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 11
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 24
D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 54
L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 39
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, c. 100
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, c. 101
L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 3, c. 102