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sabato 6 luglio 2024

I.N.L. (Ispettorato nazionale del lavoro) Nota 26/06/2024, n. 1156 Maxisanzione per lavoro "nero" - compendio - aggiornamento.

 


I.N.L. (Ispettorato nazionale del lavoro)

Nota 26/06/2024, n. 1156

Maxisanzione per lavoro "nero" - compendio - aggiornamento.

Emanata dall'I.N.L. (Ispettorato nazionale del lavoro).


Epigrafe


Testo della nota


Nota 26 giugno 2024, n. 1156 (1)


Maxisanzione per lavoro "nero" - compendio - aggiornamento.


(1) Emanata dall'I.N.L. (Ispettorato nazionale del lavoro).




Facendo seguito alla nota prot. 1552 del 22 luglio 2022, si trasmette l'aggiornamento dell'allegato compendio, da considerarsi parte integrante della presente nota.


In particolare, si richiama l'attenzione del personale ispettivo sulle seguenti novità.


Con riferimento alla natura dell'illecito - acquisito sul punto il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si è espresso con nota prot. n. 6035 del 20 giugno 2024 - si è inteso superare i precedenti orientamenti, aderendo al più recente avviso della Cassazione, secondo cui la condotta di impiego irregolare di lavoratori subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del relativo rapporto di lavoro, integra un illecito di tipo omissivo istantaneo con effetti permanenti, che pertanto si consuma nel momento in cui, decorso il termine normativamente stabilito per la comunicazione di assunzione agli uffici competenti, la stessa non viene effettuata.


Ciò comporta, nelle ipotesi di modifiche normative, come quelle introdotte dal recente D.L. n. 19/2024 in riferimento agli importi sanzionatori, l'applicazione della normativa vigente al momento dell'instaurazione del rapporto sommerso e non della sua cessazione.


Tale nuovo orientamento determina importanti effetti anche per quanto concerne la competenza territoriale ad adottare l'ordinanza ingiunzione. In particolare, nei casi di dissociazione tra sede legale (luogo di consumazione dell'illecito) e unità produttiva (luogo di accertamento dell'illecito), il personale ispettivo dovrà trasmettere il rapporto ex art. 17 L . n. 689/1981 all'Ispettorato territoriale nel cui ambito di competenza è ubicata la sede legale, per la successiva adozione dell'ordinanza-ingiunzione.


Con riguardo, invece, al lavoro occasionale agricolo a tempo determinato (LOAgri), l'art. 29, comma 6, del D.L. n. 19/2024 ha modificato l'art. 1, comma 354, della L. n. 197/2022 chiarendo che, nelle ipotesi in cui sia omessa la comunicazione di instaurazione del rapporto, prevista dal comma 346, sarà applicabile la maxisanzione per lavoro sommerso, non essendo più prevista la specifica sanzione contenuta nel citato comma 354.


Infine, sono stati altresì aggiornati, alla luce delle ulteriori novelle normative e dei quesiti territoriali pervenuti, i paragrafi concernenti la regolarizzazione dei lavoratori ancora in forza all'atto dell'accesso ispettivo, l'assorbimento di altre sanzioni contestuali alla maxisanzione, il settore marittimo, il contratto di prestazione occasionale ex art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 e il tirocinio. 

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