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mercoledì 27 aprile 2011

Corte dei Conti "..appartenente alla Polizia di Stato fino al 28.09.2005 – impugnava la predetta nota con cui gli veniva negato il beneficio di cui alla legge n. 539/1950...espinta ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie il ricorso stesso e, per l’effetto dispone, a suo favore, l’attribuzione del beneficio di cui alla legge n. 539/1950, a decorrere dalla data di cessazione dal servizio. Accessori nei limiti di legge, come meglio precisato in parte motiva...."

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Francesco D’ISANTO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso, iscritto al n. 57540 P.C. del registro di Segreteria, promosso da ################# – nato a OMISSIS , rappresentato e difeso dall’avv. ----è elettivamente domiciliato – avverso la nota, datata 28.04.2008, della Questura di Prato.
            Nella pubblica udienza del 02.03.2011, uditi l’avv. Ceni, il dott. Nicola Falbo, della Prefettura di Prato, e la dott.ssa Rosa Caira, per l’INPDAP.
            Visti gli atti ed i documenti della causa;
            Visto il D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito in Legge 14.1.1994, n. 19;
            Visto il D.L. 23.10.1996 n. 543, convertito in Legge 20.12.1996, n. 639;
            Vista la Legge 27.7.2000, n. 205
FATTO
1.         Con ricorso qui pervenuto il 17.07.2008, il sig. ---- – appartenente alla Polizia di Stato fino al 28.09.2005 – impugnava la predetta nota con cui gli veniva negato il beneficio di cui alla legge n. 539/1950 in quanto il parere espresso dal Comitato di verifica delle cause di servizio (recettivo dell’orientamento della CMO3 di Firenze in merito all’attribuibilità a causa di servizio dell’infermità da cui era conseguito il suo collocamento a riposo) era successivo al suo congedamento.
            A sostegno del suo buon diritto, il ricorrente evidenziava che:
-         la pronuncia della CMO3 di Firenze (verbale n. 5055 del 03.03.2005) era avvenuta in costanza di servizio;
-         la norma concessiva del beneficio e la relativa giurisprudenza prevedono che, prima del collocamento a riposo, debba essere deliberata l’ascrivibilità dell’infermità (demandata alla CMO) e non l’ascrizione (di competenza del Comitato);
-         il lasso di tempo – che è intercorso tra i predetti momenti e che ha fatto si che il riconoscimento avvenisse dopo il congedamento – è attribuibile all’inosservanza, da parte dell’Amministrazione, dei tempi per la conclusione del relativo provvedimento amministrativo.
2.         La Prefettura di Prato, costituitasi con note dell’11.05.2009 e del 21.02.2011, chiede il rigetto del ricorso in quanto ritiene che la sua decisione sia stata aderente alla prassi amministrativa.
3.         L’INPDAP, costituitosi con nota del 21.02.2011, chiede di essere estromesso dal giudizio in quanto ordinatore secondario di spesa.
4.         In data 21.02.2011, è pervenuta ulteriore memoria difensiva con cui si insiste per l’accoglimento del ricorso.
5.         A conclusione dell’odierna udienza di discussione- nel corso della quale le parti intervenute ripercorrono le argomentazioni già esposte nelle rispettive memorie - questo Giudice, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., ha dato lettura del dispositivo della presente decisione riservandosi il deposito entro il termine prefissato.
DIRITTO
1.         Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento, in capo al ricorrente, del beneficio di cui all’art. 3 della legge n. 539/1950 con specifico riferimento al momento in cui tale diritto si perfeziona: se all’atto del formale riconoscimento (con l’emissione del relativo provvedimento) della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta ovvero se possa ritenersi sufficientemente la sola pronuncia in proposito, della Commissione medica ospedaliera.
            In merito, questo Giudice Unico ritiene che la norma richiamata, di cui è doverosa l’interpretazione letterale, contenga un chiaro riferimento all’ “ascrivibilità” dell’infermità sofferta.
            La suddetta dizione – che, non a caso, è la stessa contenuta nei verbali in uso alla CMO – ha un chiaro significato: la possibilità che l’infermità, oggetto della valutazione medico-legale, possa, poi, al termine del relativo procedimento amministrativo, essere ascritta ad una determinata tabella ed alla correlata categoria.
            E’ questo, dunque (anche secondo condivisa giurisprudenza: TAR Toscana, n. 5923/2033; TAR Lazio, n. 1995/2006; sez. giur. Liguria, n. 541/2008), il momento in cui si verifica, ferma restando la permanenza in servizio, la condizione costituiva dello specifico beneficio, anche in relazione alla circostanza che, argomentando al contrario e con riferimento alle circostanze rappresentate dal S., il dipendente pubblico che, nelle more dell’adozione del provvedimento formale, avesse lasciato il servizio, a seguito di riforma, verrebbe ad essere danneggiato dall’inosservanza, da parte dell’Amministrazione, dei termini per il perfezionamento del provvedimento stesso.
2.         Conclusivamente, il ricorso va accolto con riconoscimento, al sig. #################, del diritto ai benefici di cui alla legge n. 539/1950, dal momento del suo collocamento a riposo.
Su quanto dovuto spettano, inoltre, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex. artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. Q.M. n. 10/2002).
3.         La richiesta di estromissione dal giudizio, proposta dall’INPDAP, non è accolta in quanto la presente decisione riverbera, comunque, i suoi effetti sull’Istituto che, quale ordinatore secondario di spesa, dovrà provvedere alla corresponsione degli emolumenti ora riconosciuti.
4.         Attesa la novità della questione ed il diverso orientamento, in merito, dell’organo sovraordinato all’ente convenuto, sussistono eccezionali e circostanziati motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana – in composizione monocratica – definitivamente pronunciando sul ricorso (n. 57540/PC), proposto dal sig. ################# nei confronti della Questura di Prato, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie il ricorso stesso e, per l’effetto dispone, a suo favore, l’attribuzione del beneficio di cui alla legge n. 539/1950, a decorrere dalla data di cessazione dal servizio. Accessori nei limiti di legge, come meglio precisato in parte motiva.
Dispone la trasmissione degli atti all’Amministrazione, per gli ulteriori adempimenti di competenza.
            Spese compensate.
Così deciso, in Firenze, previa lettura del dispositivo, nella Camera di Consiglio del 02.03.2011.
In esito alla riserva ivi contenuta, la presente sentenza, emessa nella Camera di Consiglio del 30/03/2011, in pari data viene comunicata alla Segreteria, per il seguito di competenza
                                                                               IL GIUDICE UNICO
                                                            F.TO  Cons. Francesco D’ISANTO
Depositata in Segreteria il  12/04/2011
                                                              IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
                                                              F.TO D.SSA PAOLA ALTINI
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA Sentenza 118 2011 Pensioni 12-04-2011

 

Corte dei Conti “Al personale del ruolo del Corpo regionale delle foreste che espleta le funzioni di polizia compete, in sostituzione della soppressa indennità per servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, l'indennità prevista dall'art. 2 della legge 20 marzo 1984, n. 34  e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità e decorrenza previste dalle predette norme, sulla base delle corrispondenti qualifiche del Corpo forestale dello Stato, in relazione all'anzianità posseduta nella qualifica rivestita”.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Dott.ssa Maria Rita Micci ha pronunciato la seguente
SENTENZA  N. 1356/2011
nel giudizio di pensione, iscritto al n. 39382 del registro di segreteria, promosso
ad istanza di
-
rappresentati e difesai dall’avv. -
nei confronti
-                 -                     dell’Assessorato alla Presidenza della rEGIONE SICILIANA, in persona dell’Assessore pro tempore;
-                 -                     del DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE, SERV.GEN., QUIESC.,PREV. E ASS. PERSONALE  in persona del legale rappresente pro tempore
VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;
VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 6 aprile 2011 l’Avv. -
FATTO
I ricorrenti tutti pensionati regionali collocati in quiescenza con qualifica che dava diritto alla attribuzione della indennità mensile pensionabile prevista dall'art. 42 della LR 41/1985 come modificato ed integrato dall'art.7 della l.r. 11/1988, con ricorso notificato in data depositato in data 18/04/2005, si dolevano del mancato adeguamento dell'indennità in parola alle misure migliorative introdotte dal DPR  n. 395 del 31 luglio 1995 con effetto dall'1° novembre 1995.
Con memoria depositata in data 23 marzo 2011, l’Amministrazione chiedeva il rigetto del ricorso. In via subordinata eccepiva la prescrizione.
Alla pubblica udienza del 6 aprile 2011 le parti , insistevano nelle conclusioni rispettivamente rassegnate in atti.
La causa veniva, quindi, posta in decisione.
DIRITTO
La presente controversia verte sulla asserita spettanza, a pensionato regionale proveniente dal Corpo Forestale regionale e collocato in quiescenza con qualifica che dava diritto alla attribuzione della indennità mensile pensionabile prevista dall'art. 42 della LR 41/1985 come modificato ed integrato dall'art.7 della l.r. 11/1988, dell’adeguamento dell'indennità in parola alle misure migliorative introdotte dal DPR  n. 395 del 31 luglio 1995 per il personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato con effetto dall'1° novembre 1995.
All’uopo, il decidente reputa necessario iniziare da una ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
La legge regionale n. 24/1972, istitutiva del Corpo Forestale della Regione, ha previsto che i sottufficiali e alle guardie venisse corrisposta un’indennità mensile per servizio di istituto nella misura prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054.
La legge regionale 20.10.1985 n. 41 recante “Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale”, all'art. 42 ha statuito che “Al personale del ruolo del Corpo regionale delle foreste che espleta le funzioni di polizia compete, in sostituzione della soppressa indennità per servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, l'indennità prevista dall'art. 2 della legge 20 marzo 1984, n. 34  e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità e decorrenza previste dalle predette norme, sulla base delle corrispondenti qualifiche del Corpo forestale dello Stato, in relazione all'anzianità posseduta nella qualifica rivestita”.
La citata indennità è stata estesa dall'art. 7, comma 2°, della legge regionale n. 11/1988 anche al personale del ruolo del Corpo regionale delle foreste con qualifica di assistente tecnico forestale e di agente tecnico forestale, sempre con le modalità e le decorrenze previste per le corrispondenti qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato.
Il d.p.r. n. 335 del 31.07.1995, di recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), all'art. 4 ha disposto un incremento dell' indennità di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984 n. 69, a decorrere dal 1° novembre 1995.
La legge regionale n. 16 del 06.04.1996, tesa al riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione, ha stabilito, all'art. 77 comma 3, che fino al riordino della legislazione delle carriere del personale del Corpo forestale della Regione, la cui attuazione era prevista entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore, l'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 42 della legge regionale 29 ottobre 1985 n. 41 continuasse ad essere erogata nella misura prevista dalle tabelle allegate al D.D.R. n.  1234 del 31 ottobre 1990 e al D.D.R n. 1867 del 12 luglio 1994, come modificate dalla tabella prevista al comma 1.
In ultimo, la legge regionale n. 7 dell'08.05.2001 ha disposto, all'art. 22, che "le maggiorazioni intervenute nell'indennità dal 1° settembre 1995 hanno effetto economico dal 1° gennaio 1997".
Le disposizioni legislative regionali, che hanno disposto retroattivamente, appaiono aver rispettato i principi di affidamento e ragionevolezza, atteso anche che la citata indennità di cui all’art. 42 della LR 41/1985 non era ancora stata liquidata nei trattamenti di quiescenza.
Alla luce dell'articolato quadro normativo sopra delineato, l' indennità forestale, nella misura prevista dal d.p.r. n. 395/1995, può essere attribuita solo ai dipendenti regionali che fossero ancora in servizio alla data dell'01.01.1997 e solo da detta decorrenza, con conseguente riliquidazione del trattamento di quiescenza in godimento; infatti, per il complicato intreccio normativo tra la legislazione statale e quella regionale, i benefici contrattuali di cui al d.p.r. n. 395/1995 sono stati “caducati” per il personale del Corpo Forestale Regionale fino all'1.1.1997, con impossibilità di una loro fruizione; in altri termini, contrariamente a quanto sostenuto da parte istante, il diritto alla maggiore riliquidazione è sorto solo dall’01.01.1997.
Aggiungasi che coloro che sono stati collocati in quiescenza prima dell'01.01.1997 non possono beneficiare della maggiorazione della citata indennità neanche per l’effetto del meccanismo della perequazione automatica di aggancio delle pensioni alle retribuzioni giacché l'art. 36, ultimo comma, della legge regionale n. 6/1997 ha abrogato tale meccanismo perequativo proprio con decorrenza 01.01.1997.
Nel caso in esame tutti i ricorrenti sono andati in pensione in data antecedente al 1 gennaio 1997, pertanto, per le ragioni sinora esposte, il ricorso non e’ meritevole di accoglimento.
Con riguardo alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana – in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, rigetta il ricorso
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 aprile 2011
            IL GIUDICE
 F.to Dott.ssa Maria Rita Micci
 
 
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 08 Aprile 2011.
                                                             Il Funzionario Amministrativo
                                                          F.to Piera Maria Tiziana Ficalora
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA Sentenza 1356 2011 Pensioni 08-04-2011

Salute: infarti più gravi se avvengono al mattino

SALUTE: INFARTI PIU' GRAVI SE AVVENGONO AL MATTINO

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Gli attacchi di cuore sono piu' gravi
se avvengono al mattino presto. Lo ha scoperto uno studio
spagnolo pubblicato dalla rivista Heart, secondo cui il ritmo
circadiano, cioe' l''orologio biologico' che regola il corpo
umano, influisce su diversi parametri che aumentano la
pericolosita' degli eventi cardiovascolari.
Lo studio ha esaminato i dati di 811 pazienti ricoverati in
una clinica di Madrid, monitorando il tasso di alcuni enzimi che
misurano l'estensione del danno cardiaco. Il risultato e' stato
che per i pazienti entrati in ospedale dalle 6 del mattino a
mezzogiorno, che in totale sono stati 269 per la maggior parte
maschi, l'infarto e' piu' grave del 21% rispetto a quelli
ricoverati tra le 6 del pomeriggio e la mezzanotte.
"Il ritmo circadiano - spiegano gli autori, dell'universita'
di Madrid - influenza in molti modi la circolazione, dalla
pressione sanguigna alla frequenza cardiaca alla funzionalita'
delle cellule che regolano l'apertura e la chiusura dei vasi
sanguigni. Questo studio puo' aiutare anche ad assegnare
l'effettiva efficacia dei farmaci che si usano in caso di
attacco cardiaco". (ANSA).

Y91-NAN
27-APR-11 13:10 NNNN

Salute: psoriasi, obeso 1 malato su 3, dimagrire migliora efficacia cure

SALUTE: PSORIASI, OBESO 1 MALATO SU 3, DIMAGRIRE MIGLIORA EFFICACIA CURE =

Roma, 27 apr. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - La psoriasi non e'
solo una malattia della pelle: un terzo dei pazienti deve infatti fare
i conti anche con problemi di peso. E, considerando che l'obesita' e'
un fattore di rischio per la comparsa della malattia, la migliora cura
e' dimagrire. La conferma arriva da un recente studio della Clinica
Dermatologica dell'Universita' di Verona, pubblicato su 'American
Journal of Clinical Nutrition'. Se i pazienti riescono a perdere
almeno il 10% del peso, diventano infatti piu' sensibili alla terapia
con farmaci immunosoppressori.

Del legame tra psoriasi e obesita' si parlera' nel corso
dell'86° Congresso nazionale della Societa' italiana di dermatologia
medica, chirurgica, estetica e delle malattie sessualmente trasmesse
(Sidemast), in programma dal 18 al 21 maggio a Verona. "L'obesita' -
spiega Giampiero Girolomoni, direttore della Clinica Dermatologica
dell'Universita' di Verona e presidente del Congresso - e' un fattore
di rischio per la comparsa della psoriasi e rende la malattia meno
sensibile alle cure. Pertanto nell'approccio al paziente e'
fondamentale una gestione globale, che tenga conto non solo degli
aspetti cutanei ma anche della presenza di artrite e del profilo di
rischio cardiovascolare".

La psoriasi e' infatti associata anche alla sindrome metabolica
e all'aumento del rischio cardiovascolare. Secondi diversi studi la
psoriasi e' un fattore di rischio per infarto del miocardio
specialmente nei giovani pazienti. Circa un terzo dei pazienti soffre
di artrite psoriasica, una patologia che se non riconosciuta e
trattata puo' diventare invalidante. Studi recenti hanno inoltre
dimostrato che i pazienti con psoriasi hanno piu' frequentemente
fattori di rischio cardiovascolare, quali obesita', ipertensione,
aumento dei grassi nel sangue, diabete e steatosi epatica. (segue)

(Fed/Col/Adnkronos)
27-APR-11 11:30
SALUTE: PSORIASI, OBESO 1 MALATO SU 3, DIMAGRIRE MIGLIORA EFFICACIA CURE (2) =

(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Per quanto riguarda il fattore
peso - spiega Girolomoni - sono in corso ricerche, per verificare se
il dimagrimento mantiene la remissione della malattia anche in assenza
di farmaci. Nella gestione del paziente e' fondamentale quindi che ci
sia un buon dialogo con il medico per rafforzare il rapporto di
fiducia e costruire assieme il percorso terapeutico".

Al Congresso nazionale Sidemast, che vedra' la partecipazione di
oltre mille dermatologi, verra' dato ampio spazio alla psoriasi, in
particolare a come ottimizzare la cura dei pazienti. Esistono ad oggi
molte terapie disponibili che consentono un controllo molto efficace
della malattia a lungo termine.

"La psoriasi - spiega Gino Andrea Peserico, presidente Sidemast
- e' una malattia infiammatoria cronica della pelle che interessa il
2-3% della popolazione ovvero quasi due milioni di persone in Italia.
Colpisce tutte le eta' ma spesso esordisce entro i primi trent'anni di
vita, con ovvie notevoli ripercussioni sociali e relazionali. La forma
piu' comune e' la psoriasi cronica in placche, che si presenta con
lesioni arrossate, coperte di squame biancastre facilmente sfaldabili,
persistenti e localizzate con maggiore frequenza su gomiti, ginocchia,
schiena e cuoio capelluto, ma talvolta su vaste aree del corpo".

(Fed/Col/Adnkronos)
27-APR-11 12:13

NNNN
SALUTE: PSORIASI, UN PAZIENTE SU TRE E' OBESO =
(AGI) - Roma, 27 apr. - La psoriasi e' associata a numerose
patologie e in particolare all'obesita': una quota di pazienti
che oscilla dal 13 al 34% e' sovrappeso o obesa. Non solo. Chi
riesce a perdere almeno il 10% del peso diventa piu' sensibile
alla terapia con ciclosporina. Lo afferma un recente studio
della clinica dermatologica dell'Universita' di Verona,
pubblicato sull''American Journal of Clinical Nutrition'.
"L'obesita' e' un fattore di rischio per la comparsa della
psoriasi e rende la malattia meno sensibile alle cure", ha
spiegato Giampiero Girolomoni, direttore della clinica
dermatologica dell'Universita' di Verona, "pertanto
nell'approccio al paziente e' fondamentale una gestione
globale, che tenga conto non solo degli aspetti cutanei ma
anche della presenza di artrite e del profilo di rischio
cardiovascolare". Girolomoni e' anche presidente dell'86esimo
congresso nazionale della Societa' italiana di Dermatologia
(Sidemast), che si svolgera' nella citta' scaligera dal 18 al
21 maggio. La psoriasi e' associata anche alla sindrome
metabolica, mentre i casi severi ad aumentato rischio
cardiovascolare. Secondo diversi studi, pubblicati su riviste
specializzate, la psoriasi e' un fattore di rischio per infarto
del miocardio, specialmente nei giovani. Circa un terzo dei
pazienti inoltre soffre di artrite psoriasica, patologia che se
non riconosciuta e trattata puo' diventare invalidante. Inoltre
i pazienti con psoriasi hanno piu' frequentemente fattori di
rischio cardiovascolare quali obesita', ipertensione, aumento
dei grassi nel sangue, diabete e steatosi epatica.
"Per quanto riguarda il fattore peso", ha aggiunto
Girolomoni, "sono in corso ricerche per verificare se il
dimagrimento mantiene la remissione della malattia anche in
assenza di farmaci. Nella gestione del paziente e' fondamentale
quindi che ci sia un buon dialogo con il medico per rafforzare
il rapporto di fiducia e costruire assieme il percorso
terapeutico". Al congresso Sidemast, cui parteciperanno oltre
mille dermatologi, sara' dato ampio spazio alla psoriasi, in
particolare a come ottimizzare le cure. "La psoriasi e' una
malattia infiammatoria cronica della pelle che interessa il
2-3% della popolazione, ovvero quasi due milioni di persone in
Italia", ha sottolineato Gino Andrea Peserico, presidente
Sidemast, "colpisce tutte le eta' ma spesso esordisce entro i
primi trent'anni di vita, con ovvie ripercussioni sociali e
relazionali. La forma piu' comune e' la psoriasi cronica in
placche, che si presenta con lesioni arrossate coperte di
squame biancastre facilmente sfaldabili, persistenti e
localizzate con maggiore frequenza su gomiti, ginocchia,
schiena e cuoio capelluto, ma talvolta su vaste aree del
corpo". (AGI)
Com/Gav
271308 APR 11

NNNN

TAR "Indennità di volo..I ricorrenti, muovendo dagli artt. 6 e 17 della L. 23 marzo 1983, n. 78 (previsivi della indennità di volo, rispettivamente, al personale dell'esercito, marina e aeronautica, nonché della guardia di finanza e dei reparti di volo della polizia di stato), affermano che la menzionata indennità dettata per il personale militare dello Stato deve ritenersi suscettibile di applicazione in via estensiva al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; pertanto, come la suddetta normativa consentirebbe l'attribuzione dell'emolumento in parola a prescindere dal possesso del brevetto, analogamente dovrebbe procedersi nei confronti del personale appartenente al citato Corpo..."

IMPIEGO PUBBLICO
T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-04-2011, n. 3238 Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione Riferiscono  i ricorrenti di essere tutti Vigili del Fuoco, in servizio presso diversi Comandi Provinciali, e di essere tutti qualificati in tecniche S.A.F. (speleo alpino fluviali), II livello, fase B, per avere conseguito la relativa abilitazione ognuno nelle date dai medesimi indicate, cui è conseguita, per altrettanto, l'abilitazione a componenti  "Equipaggio di volo" su elicotteri, con espletamento di attività di volo e aerosoccorso, presso Nuclei Elicotteri del territorio nazionale, sulla base di ordini di servizio, suddivisi di norma in turni mensili.
Lamentano, peraltro, come, a fronte dell'espletamento dei suddetti servizi, determinanti l'esposizione a permanenti fattori logoranti e stressogeni, non sia stato riconosciuto dall'Amministrazione dell'Interno alcun beneficio economico, né, sotto il profilo giuridico, di carriera e previdenziale.
Con il ricorso in epigrafe chiedono l'accertamento del proprio diritto:
a percepire le suddette indennità con i relativi benefici previdenziali; ad ottenere il riconoscimento della specializzazione conseguita come aerosoccorritori SAF 2/B e dei relativi  benefici di carriera; nonché, la condanna dell'amministrazione intimata  in giudizio alla liquidazione ed al pagamento delle somme con gli accessori di legge dalla data di rispettiva maturazione del credito.
Gli interessati deducono i seguenti motivi di ricorso:
1)sul diritto a percepire l'indennità di volo: applicazione, anche in via estensiva, dell'articolo unico del DPR 6 marzo 1981, n. 141 e degli artt. 6 e 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78; 2)sul diritto a percepire l'indennità di aerosoccorso: applicazione, anche in via estensiva, degli artt. 9 e 17 della L. n. 78 del 1983; eccesso di potere sotto vari profili; 3)sul diritto ad ottenere il riconoscimento della  specializzazione conseguita in qualità di aerosoccorritori SAF 2B: applicazione dell'art. 142 del D.Lvo 13 ottobre 2005, n. 217; 4)sul diritto ad usufruire dei benefici previdenziali connessi al servizio prestato in volo: applicazione degli artt. 20 e 59 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092.
In subordine, eccepiscono l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del DPR 6 marzo 1981, n. 41 nonché degli artt. 6, 9 e 17 della legge n. 78/1983 per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione nella parte in cui non prevedono il diritto degli aerosoccorritori SAF/"B dei VV.FFF. di percepire, al pari delle altre categorie delle forze armate e dei corpi anche civili dello Stato, l'indennità di volo e  di aerosoccorso.
Si è costituita l'intimata amministrazione esibendo ampia documentazione.
L'Avvocatura di Stato ha depositato memoria difensiva con la quale, nel confutare le pretese dei ricorrenti, chiede il rigetto del ricorso.
Ha replicato la difesa attorea insistendo per l'accoglimento del gravame.
Il ricorso è infondato.
Con riguardo alla indennità di volo, i ricorrenti  assumono che detto beneficio dovrebbe essere loro riconosciuto - in ragione della intrinseca funzione indennitaria - in relazione alla mera prestazione del servizio in volo senza limitarlo soltanto al personale conducente del mezzo aereo o impegnato nelle attività manutentive.
Tale tesi non è convincente.
Recita l'art. 269 del DPR 18 maggio 1987 (parte I):
"1. A decorrere dal 31 dicembre 1987 al personale  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del brevetto di pilota di elicottero, in servizio presso i nuclei elicotteristi è corrisposta, in sostituzione dell'indennità prevista dal DPR 6 marzo 1981, n. 141,  una indennità mensile di volo di L. 2.200.000 annue. A decorrere dalla stessa data, al personale del predetto Corpo, in possesso del brevetto di motorista o specialista d'elicotteri, con obbligo di volo, è corrisposta, in sostituzione dell'indennità prevista dal DPR 6 marzo 1981, n. 141, una indennità mensile di volo di L. 1.900.000 annue.
2. Agli operatori subacquei del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio presso i rispettivi nuclei è corrisposta, in sostituzione della indennità prevista dal D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, una indennità mensile di lire 1.700.000 annue.
3. Dette indennità sono cumulabili con l'indennità mensile pensionabile di cui al precedente art. 100 del presente capo".
Dispone l'art. 67 del DPR 4 agosto 1990, n. 335 (recante il Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla  disciplina prevista dall'accordo del 10 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle aziende e delle amministrazioni dello Stato  ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 5, del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68):
"1. A decorrere dal 1° ottobre 1990, le indennità di cui al comma 1 dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 sono determinate rispettivamente in L. 2.640.000 e L. 2.280.000 annue lorde.
2. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso del brevetto di pilota di elicottero o di motorista o specialista di elicotteri con obbligo di volo, in servizio presso gli Uffici della Direzione generale della protezione civile e dei  servizi antincendi del Ministero dell'interno, con competenza nello specifico settore della specializzazione posseduta, entro i limiti degli  organici predisposti per gli stessi uffici, l'indennità di cui al comma  1 è corrisposta nella misura del 50 per cento.
3. Con decorrenza 1° ottobre 1990, per gli operatori subacquei di cui al comma 2 dell'art. 104 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, l'indennità ivi prevista è determinata in L. 2.040.000".
Come sopra esposto il quadro normativo, è evidente - in chiave interpretativa letterale e funzionale - quale sia l'ambito di applicazione oggettivo della norma; ed invero, il personale beneficiario dell'indennità è stato individuato esclusivamente con riguardo al possesso dei seguenti requisiti:
a)brevetto di pilota di elicottero o di motorista o specialista di elicotteri con obbligo di volo; b)assegnazione in servizio presso gli Uffici della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, con competenza nello specifico settore della specializzazione posseduta.
Nel caso di specie, difetta senz'altro il primo dei suddetti requisiti; ed invero, il Collegio è dell'avviso che la natura "speciale" di tale voce del trattamento retributivo degli elicotteristi impone di necessità che la stessa sia interpretata restrittivamente, e quindi riferita esclusivamente al personale in possesso del prescritto requisito soggettivo ed in ragione delle ore di volo in concreto maturate nell'adempimento dei servizi di istituto.
Quanto all'altro requisito - ammesso pure che i ricorrenti siano stati effettivamente assegnati a servizi antincendi e che la loro richiesta afferisca esattamente alle ore di volo che essi hanno prestato in concrete attività di antincendio - comunque fa difetto  l'ulteriore presupposto della "competenza nello specifico settore della  specializzazione posseduta", di cui alla precedente lettera "a" non essendo inserito, il personale SAF, in appositi nuclei specialistici.
A fronte di una norma regolamentare così chiara e  stringente, legittimamente l'intimata amministrazione - accertata l'impossidenza dei presupposti di fatto colà indicati - non ha riconosciuto ai ricorrenti il postulato beneficio. Ed invero, l'indennità di che trattasi, ove effettivamente concessa, sarebbe stata erogata sine causa, fonte di danno per l'erario e di responsabilità per l'agente erogatore.
Né soccorre, in sostituzione, il possesso della qualificazione elicotteristica e/o S.A.F. 2/B che, al più, potrebbe fondare, a tutto concedere, la corresponsione di altre forme indennitarie, non certo quella di cui si discetta.
Evidenti le differenze ontologiche sussistenti tra le due categorie di personale a confronto, in grado di giustificare,  a fronte di situazioni non omogenee, un diverso trattamento economicoretributivo.
I ricorrenti, invero, svolgono la loro attività ed esplicano la loro professionalità (sulla scorta della qualificazione elicotteristica) per praticare solo taluni tipi di intervento di soccorso, ed al di fuori dello specifico settore di specializzazione richiesta per beneficiare dell'indennità in parola. A differenza degli elicotteristi, essi non svolgono a regime pieno, e necessariamente, operazioni di soccorso bensì vengono utilizzati in attività ordinarie e solo occasionalmente come SAF 2B. Anche la direttiva generale 3285/3706,  relativa alla composizione degli equipaggi di volo, nel dettare indicazioni di carattere generale in ordine a due tipologie di scenari incidentali (su specchi d'acqua aperti e terrestri, in costa o all'interno di navi), contempla come non ordinario l'intervento del personale SAF, che si avvale comunque dell'ausilio dell'aeromobile VF: ciò che conferma la circostanza per cui il personale SAF non costituisce, in via generale ed in assoluto, un componente fisso "dell'equipaggio standard di volo".
Come operatori SAF 2B essi, pertanto, non sono né  possono essere qualificati "elicotteristi" e non posseggono, pertanto, i  requisiti previsti dalle fonti normative (DPR 6/3/1981 - DPR n. 269/1987) e contrattuali (art. 59, c. 2^ del C.C.N.L. 5/4/1996) per accedere all'indennità di che trattasi.
Segnatamente, va considerato che l'articolo unico del DPR 6 Marzo 1981 (recante "Corresponsione dell'indennità di volo agli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco") dispone che "Agli elicotteristi appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco viene corrisposta, con effetto dal 1° gennaio 1980, una indennità di volo....".
La norma - rimasta inoppugnata - circoscrive con chiarezza il proprio ambito soggettivo di applicazione, escludendo dalla  sua portata qualsiasi personale dipendente privo dello specifica qualificazione ivi indicata.
I ricorrenti, muovendo dagli artt. 6 e 17 della L. 23 marzo 1983, n. 78 (previsivi della indennità di volo, rispettivamente, al personale dell'esercito, marina e aeronautica, nonché della guardia di finanza e dei reparti di volo della polizia di stato),  affermano che la menzionata indennità dettata per il personale militare  dello Stato deve ritenersi suscettibile di applicazione in via estensiva al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; pertanto, come la suddetta normativa consentirebbe l'attribuzione dell'emolumento in parola a prescindere dal possesso del brevetto, analogamente dovrebbe procedersi nei confronti del personale appartenente al citato Corpo.
Il Collegio non condivide l'assunto.
La tesi muove dalla sostanziale equiparazione delle suddette categorie di personale.
Sennonché, dall'attuale quadro normativo discende  che il corpo nazionale dei vigili del fuoco è istituzionalmente estraneo alle forze armate e di polizia dello Stato; estraneità che il Collegio ritiene non essere venuta meno per il sol fatto che il rapporto  di lavoro è stato nuovamente posto nell'ambito del comparto pubblicistico (in ragione della peculiarità delle funzioni attribuite al  plesso) essendosi aggiunto all'art. 3 del citato D.Lgs. n. 165/2001,  il comma 1 bis, in forza del quale "in deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del  Corpo dei Vigili del Fuoco, esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al D.P.R. in data 2/11/2000 e il personale di leva, è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali". Per effetto di tale inclusione ne è soltanto derivata la conseguenza (in deroga all'art. 2, commi 2 e 3,) che le relative controversie, in base al combinato disposto degli artt. 3 e 63 del citato D.Lgs. n. 165/2001,  risultano ora appartenenti alla giurisdizione del giudice amministrativo, ferme restando - per espresso dettato di legge - le "autonome disposizioni ordinamentali". Tale autonomia ordinamentale si coglie, più significativamente:
nella (già) menzionata estraneità istituzionale del personale del Corpo nazionale dei VV.FF. rispetto alla categoria delle forze armate e di polizia; nella circostanza che il Corpo dei VV.FF. è retto da uno specifico ordinamento; nel mantenimento, anche dopo la ripubblicizzazione del rapporto di lavoro, di un apposito comparto di negoziazione, che conserva una propria autonomia rispetto agli altri comparti e, segnatamente, al comparto sicurezza; nella peculiarità che distingue la condizione militare nelle sue varie articolazioni e che giustifica, in relazione alle caratteristiche dei doveri che la contraddistinguono, un particolare trattamento economico (art. 1della L. n. 78/1983).
Va soggiunto, che l'art. 6 della legge n. 78/1983 subordina l'erogazione dell'indennità di volo (termine da intendersi, ovviamente, quale sinonimo di aeronavigazione) a delle specifiche condizioni di impiego. Ebbene, ciò che i ricorrenti non hanno considerato è che l'estensione delle disposizioni dell'art. 6 a favore di altre categorie è esplicitamente prevista dall'art. 17 della medesima  legge nei limiti ivi indicati, e cioè nei confronti dei soli dipendenti  dei reparti di volo in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o facenti parte di equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo: requisiti che non si rinvengono negli operatori SAF 2B i quali non hanno un brevetto, non appartengono ad una qualifica cd. di "specialisti" e neppure, come meglio si dirà più avanti, fanno parte degli equipaggi fissi di volo.
Non è, dunque, ammissibile un'interpretazione analogica dell'art. 6 della legge citata perché essa finirebbe per estendere l'ambito soggettivo di applicazione della norma, nonché la sua  portata oggettiva, nei confronti di personale privo dei previsti requisiti.
I ricorrenti, a fondamento della propria pretesa patrimoniale, asseriscono, altresì, che sussisterebbe similitudine tra il personale SAF e quello elicotterista. Anche questo assunto non ha trovato riscontro. Ed invero: non vi è similitudine, ovvero corrispondenza, di formazione, di controlli sanitari, di compiti, di addestramento e/o di sorveglianza sanitaria. Segnatamente: non si addestrano congiuntamente, se non per esigenze di coordinamento, con specifico riguardo alle manovre di utilizzazione dell'elicottero "come una delle possibili piattaforme operative cui assicurare le funi per l'intervento"; non scontano i medesimi controlli sanitari giacché: "gli specialisti elicotteristi sono soggetti alla sorveglianza sanitaria effettuata esclusivamente da parte dell'istituto dell'aeronautica militare", mentre il personale SAF è sottoposto alla sorveglianza sanitaria da parte dell'ufficio sanitario dell'amministrazione dei VV.FF., che si avvale di una commissione medica appositamente costituita; non fanno parte degli equipaggi fissi di volo.
Risulta, pertanto, improponibile ed ingiustificata la pretesa di estendere, in nome del principio di eguaglianza, al personale ricorrente l'attribuzione di forme indennitarie previste dalle specifiche norme relative agli appartenenti alle altre Forze armate e di Polizia. La legittimità delle impugnate determinazioni trova, altresì, ragione nella natura strettamente vincolata del trattamento retributivo del personale dipendente dalla pubblica amministrazione che, segnatamente per quello non contrattualizzato, ha il proprio fondamento in atti normativi non disapplicabili da parte del datore di lavoro pubblico né suscettivi di estensione, per fatto di legge, al di fuori dei casi tassativamente stabiliti ed individuati.
Ne consegue, per quanto sin qui argomentato, l'insussistenza in capo ai ricorrenti del diritto a percepire il postulato beneficio della indennità di volo. La prima domanda è, pertanto, infondata.
I ricorrenti hanno chiesto, altresì (secondo e terzo motivo di gravame), l'accertamento del proprio diritto:
a percepire l'indennità di aerosoccorso; ad ottenere il riconoscimento della specializzazione conseguita in qualità di aerosoccorritori SAF 2/B, con conseguente obbligo dell'amministrazione ad adottare i relativi provvedimenti.
Le pretese sono infondate.
Il Collegio deve qui richiamare tutte le proprie argomentazioni appena sopra svolte fondandosi, le rivendicazioni dei ricorrenti, sulle medesime considerazioni dagli stessi sviluppate circa la ritenuta sussistenza dei presupposti per l'applicazione, nei loro confronti, dell'art. 9 della L. 23 marzo 1983, n. 78 per il personale militare ed estesa anche al personale delle Forze di polizia in virtù dell'art. 17 delle stessa legge n. 78/2983.
Ed invero, in ragione della asserita corrispondenza della figura del Vigile del Fuoco SAF 2/B con quella dell'Aerosoccorritore, i ricorrenti rivendicano l'applicazione in via estensiva al personale del Corpo nazionale dei VV.FF. delle norme che attribuiscono al personale delle Forze Armate, nonché delle Forze di Polizia dello Stato, l'indennità supplementare di che trattasi.
Sennonché - seppure è vero che il personale operatore SAF 2/B del Corpo nazionale dei VV.FF. presenta taluni requisiti comuni al personale militare (partecipazione ad operazioni ed esercitazioni di aerosoccorso; svolgimento del servizio presso nuclei di  aerossoccorso) - le già evidenziate ragioni ostative alla estensione automatica della disciplina evocata dai ricorrenti non consentono di affermare, nella circostanza, la sussistenza di un diritto alla percezione della postulata indennità.
Né siffatta pretesa può trovare fondamento nell'art. 142 del D.Lvo n. 217/12005, che disciplina, invero, la formazione del personale appartenente al Corpo dei VV.FF. con disposizioni di carattere organizzatorio senza riconoscere né forme indennitarie né, tanto meno, l'acquisizione del brevetto di pilota elicottero o di specialista elicottero.
Va ribadito, che in tema di trattamento economico  dei dipendenti pubblici l'attività amministrativa è del tutto vincolata; pertanto, non è consentito all'amministrazione estendere benefici previsti per il personale appartenente a tutt'altra categoria e  disciplinato da tutt'altra fonte normativa e/o contrattuale.
Sennonché, l'intero ricorso si regge sulla pretesa di estensione degli istituti indennitari oltre il loro ambito di  applicazione oggettivo. Pretesa non accoglibile a fronte della insussistenza dell'obbligo per l'amministrazione di adottare atti (di riconoscimento dell'indennità) e provvedimenti (di riconoscimento della specializzazione conseguita) privi di copertura normativa.
Più nello specifico, va considerato che:
non è istituita la specialità di aerosoccorritore dei Vigili del Fuoco; neppure è istituito il c.d. "Brevetto di aerosoccorritore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" che abilita alla suddetta specialità; soltanto il conseguimento della specialità di aerosoccorritore, e del relativo brevetto, può abilitare il personale SAF (al pari degli altri brevetti riconosciuti o rilasciati dalle altre amministrazioni civili e militari dello Stato) ad operare, quale facente  parte dell'equipaggio di volo, a bordo degli elicotteri e degli altri aeromobili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; la specialità di aerosoccorritore non corrisponde, né è sovrapponibile, alla figura dell'operatore SAF potendosi la prima conseguire solo all'esito di un percorso formativo che contempli, oltre alle competenze SAF, l'acquisizione di conoscenze di tipo "aeronautico" e di "sicurezza del volo":
l'operatore SAF non può essere considerato come facente parte degli equipaggi fissi di volo in quanto, ed invero: non è mai chiamato ad operare direttamente sull'aeromobile come per i piloti e  i motoristi; non è inserito nella dotazione organica che compone il nucleo elicotteri; non effettua lo stesso numero di ore di volo degli elicotteristi (quest'ultimo, si ribadisce, personale specializzato e minuto di apposito brevetto); il suo intervento non è esteso a tutte le operazioni di soccorso che richiedono l'impiego di elicotteri ma solo agli interventi di soccorso che richiedono oltre all'utilizzo del nucleo  elicotteri, anche il personale SAF; opera solo come "soccorritore", in sinergia con il servizio aereo, attraverso l'integrazione delle tecniche  di manovra SAF 2B, secondo gli scenari incidentali da affrontare, richiedendo (da terra) l'intervento dell'elicottero con il quale è in contatto radio e verso il quale comunica mediante segnali convenzionali ed internazionali; il suo addestramento avviene congiuntamente al personale elicotterista al solo fine di un efficace coordinamento.
La pretesa dei ricorrenti di ottenere per via giudiziaria il riconoscimento di siffatta "specialità" è, peraltro, inammissibile. Ed invero, ammesso anche che i ricorrenti svolgano compiti in qualche modo corrispondenti a quelli di "aerosoccorritore", non può l'autorità giudiziaria sostituirsi all'amministrazione nella valutazione della relativa professionalità ovvero obbligarla ad adottare  atti che impingono profili di organizzazione, in assenza di una fonte normativa o pattizia che abbia regolato: i requisiti di accesso al corso  abilitante, la dotazione organica e le modalità per assicurarne la sua copertura permanente, i compiti e le funzioni degli aerosoccorritori nonché la loro attività operativa; e che abbia, altresì, indicato la relativa copertura finanziaria.
Si tratta di attività che impingono profili di discrezionalità legislativa e/o amministrativa estranei ai poteri giudiziari.
Più in generale, deve affermarsi che deve essere il Legislatore ad intervenire ed a porre le regole di condotta per la P.A. con norme ad hoc inserite nell'ordinamento di settore.
Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la superficialità degli atti impugnati in ragione della assoluta assenza di qualsivoglia considerazione in tema di benefici previdenziali da riconoscere in termini sia di agevolazione temporale al  collocamento in quiescenza che di incremento del trattamento pensionistico conseguente all'attività di volo dagli stessi espletata.
Fondano la loro pretesa sull'art. 20 del DPR n. 1092/1973,  a mente del quale "Il servizio di volo, prestato con percezione delle relative indennità mensili, è aumentato di un terzo". Sostengono, altresì, che all'atto della cessazione dal servizio l'indennità di volo deve essere valutata nella misura prevista dall'art. 59 dello stesso D.P.R., calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di servizio di volo effettivi prestati. L'importo delle indennità di volo e di aerossoccorso  così determinato costituisce una parte di pensione.
La pretesa non ha pregio.
I benefici richiesti dai ricorrenti presuppongono la percezione delle indennità di volo e di aerossoccorso.
Ebbene, appurata in punto di fatto e di diritto l'insussistenza dei presupposti per la corresponsione delle suddette indennità, ne deriva, di conseguenza, l'infondatezza delle azionate rivendicazioni il cui riconoscimento postula, a monte, come appena chiarito, la corresponsione dei menzionati benefici economici la cui erogazione è stata, però, per quanto sopra argomentato, legittimamente negata ai ricorrenti.
Gli interessati concludono eccependo - in subordine - l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del DPR 6 marzo 1981, n. 141 nonché degli artt. 6, 9 e 17 della legge n. 78/1983 per violazione degli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione nella parte in cui non prevedono il diritto degli aerosoccorritori SAF/"B dei VV.FF. di percepire, al pari delle altre categorie delle forze armate e dei corpi anche civili dello Stato, l'indennità di volo e  di aerosoccorso.
L'eccezione è prospettata argomentando dalla riforma dell'ordinamento del Corpo Nazionale dei VV.FF. operata dal Legislatore al preciso, dichiarato scopo di allineare l'ordinamento dei VV.FF. a quello del personale di altri Corpi dello Stato.
La prima eccezione, siccome mossa nei confronti dell'articolo unico del DPR 6 marzo 1981, n. 41, è chiaramente inammissibile, non potendo essere sollevata questione di legittimità costituzionale di una norma regolamentare.
La seconda è, invece, manifestamente infondata.
La mera pubblicizzazione del rapporto di lavoro, con pedissequo allineamento ordinamentale alle altre categorie, non comporta in automatico l'estensione dei medesimi trattamenti retributivi.
Tra il personale dei VV.FF. e quello delle altre Forze armate esiste, e continua a permanere, una diversità funzionale e strutturale che si coglie nel testo stesso della riforma laddove il Legislatore ha precisato che il rapporto di lavoro, ora di nuovo in regime di diritto pubblico, resta comunque disciplinato secondo autonome  disposizioni ordinamentali.
Sono già state enucleate, in precedenza, le differenze ontologiche esistenti tra le menzionate categorie:
estraneità del personale del Corpo nazionale dei VV.FF. rispetto alla categoria delle forze armate e di polizia; mantenimento, anche dopo la ripubblicizzazione del rapporto di lavoro, di un apposito comparto di negoziazione che conserva una propria autonomia rispetto al comparto sicurezza nel quale è  invece ricompreso il personale della polizia di stato; peculiarità che distingue la condizione militare nelle sue varie articolazioni e che giustifica, in relazione alle caratteristiche dei doveri che la contraddistinguono, un particolare, diverso trattamento economico limitatamente a taluni istituti indennitari.
Or bene, il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione,  rettamente inteso, consiste nel trattare diversamente situazioni in sé diverse. Nel caso di specie, le responsabilità connesse alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio giustificano la diversità di trattamento.
Diversità che si coglie, ancor più, ove tenuto conto che il personale SAF 2B non svolge un vero e proprio servizio di volo essendo limitata la loro presenza ed attività all'interno dell'aereomobile ai soli casi in cui la necessità del soccorso lo richiede.
Una attività di volo, quindi, non ricorrente né esclusiva che giustifica, in parte qua, la mancata inclusione di detto personale tra i beneficiari delle indennità di volo e di aerosoccorso.
Quanto all'evocato art. 36 Cost.,  il Collegio non ravvisa, nella fattispecie, un vulnus al principio di corrispondenza della retribuzione alla qualità e quantità del lavoro prestato trattandosi di mere forme indennitarie, accessorie, che non incidono, anche per la loro entità, sulla struttura e sul contenuto essenziale del trattamento stipendiale che deve essere garantito a ciascun lavoratore per consentirgli di provvedere ai propri basilari bisogni di vita.
In conclusione, per quanto sin qui argomentato, il ricorso non è meritevole di accoglimento e va, pertanto, respinto.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese processuali che si liquidano in favore del Ministero dell'Interno in Euro 10.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

TAR "Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1^ aprile 1981, n. 121 è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria"."

T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 13-04-2011, n. 2122 Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1-  A mezzo del ricorso in esame (atto introduttivo del giudizio notificato  il 15 marzo 1994 ed atto recante motivi aggiunti notificato il 31 maggio successivo: entrambi ritualmente depositati) il sig. A.S. si duole del provvedimento del febbraio del 1994 e dei restanti ad esso collegati, quali innanzi indicati, cui tramite è stata disposta la sua esclusione dalla procedura selettiva finalizzata all'assunzione, in qualità di agente ausiliario, nel Corpo di polizia penitenziaria, sul presupposto della sua inidoneità "per mancanza dei requisiti"(di ordine morale) "richiesti dalla legge 1.2.1989, n. 53, art. 26 e R.D. 30.1.1941, n. 12, art. 124, ultimo comma".
1a- La relazione della Regione Carabinieri Campania del 15 settembre 1993, sulla quale solo -come incontroverso fra  le parti- si fonda la disposta esclusione così testualmente recita:
"Il nominato in oggetto risulta esente da pregiudizi penali.
In pubblico gode estimazione.
Nel 1987 presentava istanza di arruolamento quale  carabiniere effettivo e giudicato non idoneo in quanto la selezione era  caduta su elementi in possesso di requisiti migliori a seguito di parere contrario in considerazione dei numerosi precedenti penali emersi  a carico del padre per emissione di assegno a vuoto e reati finanziari".
1b- Nella prospettazione attorea la determinazione cui l'amministrazione è pervenuta è affetta da difetto di  motivazione (primo mezzo dell'atto introduttivo del giudizio) e da violazione e mancata applicazione dell'articolo unico della legge n. 732 del 1984 ai cui sensi il requisito della buona condotta non potrebbe essere richiesto o accertato, ferma la ineccepibile condotta e la moralità del ricorrente (secondo ed ultimo mezzo).
Detta prospettazione è stata reiterata in seno ai  motivi aggiunti proposti in presenza dell'avvenuta conoscenza dei contenuti della informativa dei carabinieri, innanzi riportata; qui, con  il richiamo anche ai principi recati dalla sopravvenuta pronuncia della  Corte Costituzionale n. 108 del 31 marzo 1994 e nella notazione che i reati addebitati al padre "non erano stati dimostrati e, comunque, non erano particolarmente gravi".
2- L'Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per resistere alla pretesa con atto depositato l'11 aprile del 1994.
3- Con ordinanza collegiale n. 513 del 8 giugno 1994 è stata "disposta l'ammissione con riserva alla procedura de quo" del S., nella considerazione che, come era emerso all'esito della disposta istruttoria, "i fatti ritenuti ostativi all'accoglimento della domanda di arruolamento del ricorrente non si riferiscono alla persona del ricorrente stesso".
4- Prima di procedere con l'esame del merito va dato atto che la causa è pervenuta a decisione a seguito di istanza di parte depositata in data 22 marzo 2010 nell'asserita persistenza dell'interesse alla sua decisione, ancorchè "trascorsi quasi sedici anni  dalla notifica del ricorso", essendo stato il S. ammesso "con riserva e  sino all'esito del giudicato amministrativo" al corso di che trattasi in forza di provvedimento dell'amministrazione n. 86725 dell'8 maggio 1996, emanato in esecuzione della cennata pronuncia interinale di questo  giudice, seguita dalla successiva, n. 1051 del 23 novembre 1994, richiesta ed ottenuta per conseguire l'esecuzione della prima.
5- Ancora in via preliminare va dato atto che entrambe le parti hanno depositato memorie conclusionali (rispettivamente in data 4 marzo il ricorrente ed in data 11 marzo la difesa erariale) ribadendo le proprie posizioni e confermando che il S. presta tuttora servizio con riserva nella Polizia penitenziaria.
6- Or dunque, venendo al merito, l'art. 26 della l. 1.2.1989, n. 53 testualmente recita: "Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1^  aprile 1981, n. 121 è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria".
L'articolo 16 della l. 121 del 1981 ricomprende fra le forze di polizia il Corpo degli agenti di cui qui trattasi.
Dell'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria si occupa(va)no (all'epoca dei fatti, ovvero prima dell'introduzione nell'ordinamento del d. l.vo 5 aprile 2006 n. 160, recante la nuova disciplina dell'accesso in magistratura) l'art. 8 del R.D. 30.1.1941, n. 12,  recante l'Ordinamento giudiziario, secondo cui per essere ammessi alle funzioni giudiziarie era necessario, fra l'altro, "aver sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica" e l'art. 124 del medesimo Ordinamento secondo cui non erano ammessi ai concorsi (per uditore giudiziario) i candidati che, per le informazioni raccolte, "non risultano di condotta incensurabile" (requisito ancor oggi previsto), ovvero non fossero "appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa" (requisito, questo, espunto).
Come è noto, e come ricordato dal ricorrente, il giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del disposto normativo recato specificamente dall'art. 26 l. 53/1989 e dall'art. 124 R.D. 12/1941,  ne ebbe a dichiarare (di entrambi) l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui prevede che siano esclusi coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile" (rispettivamente del Ministro competente e del Consiglio Superiore della Magistratura) "appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa".
Tanto, in quanto (cfr. motivazioni della pronuncia) "è arbitrario.... che valutazioni o comportamenti riferibili alla famiglia di appartenenza o a singoli membri della stessa diversi dall'interessato debbano essere automaticamente trasferiti all'interessato medesimo".
7- Orbene, ad avviso del Collegio, dalla pronuncia del giudice delle leggi emerge che la stessa non nega(va) in assoluto la potestà dell'amministrazione di tener conto del contesto familiare, ma per l'appunto preclude(va) gli automatismi e, in una, l'insindacabilità del giudizio.
In tali sensi e limiti la portata della pronuncia, ben consapevole della peculiarità dello status dei soggetti cui la normativa all'esame si riferisce, tant'è che più volte lo stesso giudice delle leggi ha avuto modo di ribadire come, a differenza di quanto qui mostra di ritenere il ricorrente, "l'abolizione apparentemente generale del requisito della buona condotta per la partecipazione ai concorsi pubblici operato dalla l. 29.10.1984, n. 732 riguarda soltanto l'accesso ai pubblici impieghi "ordinari", con esclusione di quelli particolari della magistratura e delle forze di polizia" (C.C. n. 311 del 1996).
8- Nondimeno, ciò chiarito e negato ingresso alle  denunce del ricorrente per quanto volte a sostenere, sempre ratione temporis, all'epoca dei fatti, l'assoluta irrilevanza del contesto familiare, ovvero (a sostenere) l'espunzione del requisito della buona condotta (anche) in seno ai peculiari ordinamenti sopra indicati, la prospettazione attorea si appalesa fondata nella restante parte cui tramite censura la carenza di una motivazione idonea alla bisogna a fronte della condotta personale del S. e della natura dei reati addebitati al genitore.
Ed invero, il mero rinvio alle informazioni dei carabinieri, peraltro nemmeno richiamate espressamente in seno al provvedimento recante l'esclusione, non può ritenersi sufficiente a disporre la stessa.
Al di là della omessa, e pur dovuta, sua ostensione in seno al provvedimento quel che, ad avviso del Collegio, maggiormente rileva ed impone l'accoglimento della doglianza all'esame è  la considerazione che, come si trae dal coacervo degli atti di causa, le ripetute informazioni non sono state fatte oggetto di valutazione alcuna da parte dell'amministrazione procedente, che, in sostanza, ha ritenuto automaticamente imposta l'esclusione: il che non è (non era).
Ne deriva la fondatezza della denuncia attorea, avuto conto che il contesto familiare, se pur valutabile, lo era sempre in una ed in relazione alla moralità ed alla condotta dell'interessato, che resta(va)no i preminenti elementi di rilievo per le valutazioni da operarsi nelle fattispecie di che trattasi e che, nel caso qui dato, erano irreprensibili, come attestato nelle medesime informative senza che ad essi sia stata invece assicurata la benché minima pregranza.
E tanto, aggiungasi, in presenza di una mera segnalazione di "pregiudizi penali" a carico del genitore dell'aspirante  allievo risalenti al 1987, senza che -nel 1994, ovvero al momento in cui gli stessi venivano ad assumere rilevanza in seno alla procedura qui  all'esame- sia stato accertato il loro esito giudiziario.
9- A quanto fin qui osservato e concluso consegue  il preannunciato accoglimento del gravame e, per l'effetto, l'annullamento degli atti impugnati.
Le spese di giudizio possono essere compensate tenendosi conto del fatto che l'esclusione, pur viziata nei sensi innanzi precisati, è stata (comunque) disposta in data precedente alla richiamata pronuncia della Corte Costituzionale.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

TAR ".."Comando in qualità di operatore radio C.O.T. assume un atteggiamento scorretto e poco professionale nei riguardi di un cittadino che telefonicamente aveva richiesto l'intervento della Polizia in occasione di un furto in atto, altresì inviava l'equipaggio della Squadra Volante con modalità da far presupporre l'inattendibilità della richiesta ponendo così a rischio l'incolumità degli operatori";.."

   
T.A.R. Lombardia ################# Sez. I, Sent.,     13-04-2011, n. 544
        Fatto - Diritto        P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1- Lamenta il ricorrente - assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di ################# - l'illegittimità della intervenuta conferma, in sede di decisione su ricorso gerarchico, di una sanzione pecuniaria di 1/30 della retribuzione mensile inflittagli dal Questore di detta città.
2- Per una efficace comprensione della vicenda si riporta il contenuto della detta decione:
"Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Visto - il D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737; visto - il D.P.R. 25 ottobre 1985, n. 782; visto - il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; visto - il ricorso gerarchico presentato, in data 30.9.2008, dall'assistente capo della Polizia di Stato#################, nato a -------, in servizio presso la Questura di #################, avverso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari ad 1/30 di mensilità dello stipendio e degli assegni a carattere fisso e continuativo, inflitta dal Questore di #################, notificata in data 10.9.2008, con la seguente motivazione: "Comando in qualità di operatore radio C.O.T. assume un atteggiamento scorretto e poco professionale nei riguardi di un cittadino che telefonicamente aveva richiesto l'intervento della Polizia in occasione di un furto in atto, altresì inviava l'equipaggio della Squadra Volante con modalità da far presupporre l'inattendibilità della richiesta ponendo così a rischio l'incolumità degli operatori"; ritenuto - ammissibile il ricorso gerarchico in parola; visti - gli atti del procedimento disciplinare relativi alla sanzione impugnata; vista - la nota n. 2117/08Pers.Cat.2.8, datata 6.102008, con la quale il Questore di ################# ha espresso le proprie osservazioni in merito al ricorso; constatata la sussistenza degli addebiti disciplinari mossi nei confronti del ricorrente; esaminati - i contenuti della trascrizione della conversazione telefonica tenutasi tra il dipendente ed un privato cittadino, durante la quale quest'ultimo ha segnalato un tentativo di furto ai danni di un pubblico esercizio; ritenuto - che nell'ambito del dialogo tramite linea 113 il ricorrente abbia posto in essere un atteggiamento scorretto nei confronti del segnalante, mettendo in dubbio l'attendibilità del predetto e la veracità dei fatti comunicati; considerato - che, nonostante precise indicazioni del luogo del reato, non ha allertato tempestivamente il personale presente sul territorio; considerato - che il dipendente, sebbene con ritardo, ha infine inviato sul posto una volante che ha constatato la presenza di segni di forzatura da scasso ai danni dell'esercizio commerciale e che gli operatori intervenuti hanno ricevuto lamentele da parte del cittadino che aveva effettuato la segnalazione al 113; ritenuto - che con tale condotta il ricorrente abbia arrecato disdoro all'immagine stessa dell'Amministrazione della Polizia di Stato, dimostrando negligenza e scarsa professionalità; visto - l'art. 13 del D.P.R. n. 782/85, il quale prevede che il personale abbia l'obbligo di tenere in ogni circostanza una condotta irreprensibile, nella consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni ed in modo da riscuotere fiducia e rispetto da parte della collettività, astenendosi da quei comportamenti che possano arrecare pregiudizio all'Amministrazione; considerato - che il dipendente, in sede di gravame, ha eccepito l'illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione, riferendosi alla mancata indicazione, da parte dell'autorità procedente, dei motivi per i quali non sono state accolte le giustificazioni proposte, né si è tenuto conto degli elementi attenuanti previsti dall'art. 13 del D.P.R. n. 737/81; ritenuta - priva di fondamento tale censura, atteso che l'organo giudicante ha ben enucleato i motivi presupposti alla sanzione irroga, ovvero la scarsa deontologia professionale dimostrata dal dipendente nei confronti di un cittadino, che ha delineato un'immagine d'inefficienza da parte della Polizia di Stato, nonché il negligente ritardo nel predisporre l'inventario della volante; ritenuto - inoltre che si è tenuto conto dei buoni precedenti disciplinari e di servizio del trasgressore, giacchè la sanzione pecuniaria inflittagli è stata adottata nella misura minima prevista; considerato - che l'iter logicodeduttivo che ha condotto all'adozione del provvedimento "de quo" risulta conforme alle vigenti norme in materia di procedimenti disciplinari ed è esente da vizi di legittimità che possano inficiare la validità dell'atto impugnato; ritenuto - che in sede di gravame nulla è stato adottato dall'istante che possa far modificare il giudizio espresso dal titolare della potestà disciplinare; ritenuta - pertanto, equa e legittima la sanzione inflitta; ritenuto - di dover respingere il ricorso gerarchico "de quo"; visti - gli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 737/1981 DECRETA per i motivi indicati in premessa il ricorso gerarchico presentato, in data 30.9.2008, dall'assistente capo della Polizia di Stato#################, nato a ################# il 3.10.1967, in servizio presso la Questura di #################, avverso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, inflitta dal Questore di #################, notificata in data 10.9.2008, è respinto".
3- Premessa la propria ricostruzione in fatto della vicenda, con richiamo a varie documentazioni e registrazioni, sono stati introdotti due motivi di censura coinvolgendo entrambi i menzionati provvedimenti.
4- Se ne riporta riassuntivamente il contenuto;
a- violazione dell'art. 97 della Costituzione, violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 737/1981; eccesso di potere per travisamento in fatto e in diritto; violazione del principio di tipicità.
Il provvedimento sanzionatorio irrogato violerebbe il principio di tipicità: La condotta contestata non integrerebbe, infatti, alcuna violazione di sanzione disciplinare; in ogni caso non sarebbe sussumibile nell'ambito dell'art. 4 del D.P.R. n. 737/1981. Inoltre benchè nel ricorso gerarchico fosse stata formalizzata detta critica, essa sarebbe in toto immotivatamente disattesa; b - violazione dell'art. 13 del D.PR. n. 737/1981; violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto d'istruttoria e carenza assoluta di motivazione; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione disciplinare.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo sotto un ulteriore profilo: l'Amministrazione avrebbe completamente omesso di valutare il passato dell'incolpato. Tanti anni di carriera encomiabile sotto ogni profilo sono infatti passati sotto silenzio nel momento in cui - sulla scorta delle mere doglianza di un utente e nonostante le sue difese - lo stesso sarebbe stato punito in palese violazione dell'art. 13 del D.P.R. 737/1981 e dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.
5 - Si è costituita in giudizio l'Avvocatura erariale; la medesima, ex adverso deducendo, ha, poi, concluso per la infondatezza del ricorso.
6 - All'U.P. del 9 marzo 2011 la causa - dopo breve discussione - è stata spedita a sentenza.
7 - Il ricorso è infondato e va respinto.
7.1. - Quanto al primo motivo una corretta ed oggettiva ricostruzione dei fatti, anche relazionandosi a varia documentazione, consente di affermare, con sufficiente ragionevole specificità, che l'altrimenti diverso plurimo episodio contestato è ascrivibile alla fattispecie di grave negligenza in servizio essendosi lo stesso concretizzato in una violazione di un particolare dovere avendo l'istante posto in essere, con particolari azioni collegate, un comportamento contrario alle regole (pur esse di carattere comportamentale) di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 782 del 1985 (v. 4/10 di pr. n. 751 del 1981 e presupposto art. 1 ed altre richiamate; fonte fattispecie di chiusura art. 4/18) ed altresì dando luogo ad un ingiustificato ritardo nella segnalazione dell'evento delittuoso denunciato.
7.2 - Analoga negativa sorte subisce pure il secondo motivo. Infatti risulta che - in sede di decisione gerarchica, gli elementi addotti sia a discolpa sia relazionabili ai positivi precedenti di carriera e sia le stesse osservazioni sono stati compiutamente divisati proprio perché la sanzione comminata è del tutto minimale.
8 - Soccorrono comunque sufficienti motivi per compensare le spese di giustizia tra le partiP.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ################# (Sezione Prima) definitivamente pronunciando - respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

TAR "..La prima delle citate norme statali - art. 2 l. n. 34/84 - disciplina l'istituto dell'indennità mensile pensionabile in favore del personale della Polizia di Stato (con estensione agli altri Corpi di polizia) e, contestualmente (comma 7), ha disposto la soppressione, a decorrere dal 1 gennaio 1984, delle seguenti indennità:..."

T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 13-04-2011, n. 904Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il  ricorrente agisce per l'annullamento del rigetto della istanza per adeguamento indennità mensile pensionabile di cui alla nota 15.9.97 n. 25601 e per l'accertamento del diritto alla corresponsione delle differenze retributive con interessi e rivalutazione.
Si è costituita in giudizio in Udienza l'Avvocatura dello Stato di Catania per l'Assessorato intimato avversando il ricorso.
Alla Pubblica Udienza del 23.3.11 la causa è stata tratta in decisione.Motivi della decisione Il  ricorrente sottoufficiale forestale in servizio presso il Corpo Forestale della Regione Siciliana, agisce in giudizio al fine di sentire  dichiarare il diritto alla percezione dell'adeguamento dell'indennità mensile pensionabile ex art. 42 della l.r. n. 41/85, allo stesso corrisposta.
Ad avviso del Collegio il ricorso non è fondato.
In applicazione dell'art. 42 della l.r. n. 41/85,  "al personale del ruolo del Corpo regionale delle foreste che espleta le funzioni di polizia compete, in sostituzione della soppressa indennità per servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, l'indennità prevista dall'art. 2 della legge 20 marzo 1984, n. 34 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità e decorrenza previste dalle predette norme, sulla base delle corrispondenti qualifiche del Corpo forestale dello Stato, in relazione all'anzianità posseduta nella qualifica rivestita".
Il comma 2 del citato art. 42, poi abrogato dall'art. 7, comma 3, della l.r. n. 11/88, estendeva detta indennità, in  misura ridotta, in favore di altro personale del Corpo Forestale Regionale (quello non svolgente funzioni di polizia).
Ad avviso del Collegio, detta norma regionale, tramite il rinvio a tre norme statali, rende applicabile al personale in  interesse un solo tipo di "indennità" (la norma infatti recita "compete  l'indennità"), coincidente con quella mensile pensionabile, sostitutiva, del resto, della soppressa indennità per servizio di istituto.
La prima delle citate norme statali - art. 2 l. n. 34/84 - disciplina l'istituto dell'indennità mensile pensionabile in favore del personale della Polizia di Stato (con estensione agli altri Corpi di polizia) e, contestualmente (comma 7), ha disposto la soppressione, a decorrere dal 1 gennaio 1984, delle seguenti indennità:
1) indennità per servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni e integrazioni;
2) assegno personale di funzione previsto dall'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
La seconda disposizione espressamente richiamata dal legislatore regionale - d.P.R. n. 69/84 - disciplina l'indennità mensile pensionabile per il personale dei ruoli del Corpo di Polizia di Stato - con effetto dal 1 gennaio 1984, con contestuale soppressione, tra l'altro, dell'indennità di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054,  e successive modificazioni ed integrazioni; tale norma ha espressamente  fatto salvo il supplemento giornaliero dell'indennità mensile di istituto, previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135.
Successivamente la L.R. 641996 n. 16 (riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione) pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 11 aprile 1996, n. 17, all'art. 77 equiparazioni tra Corpo forestale della Regione e  Corpo forestale dello Stato ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile pensionabile e al suo comma terzo, cosi recita:
3. Fino al riordino previsto dall'articolo 76 al personale di cui al comma 1 continua ad essere erogata l'indennità mensile pensionabile ed il supplemento giornaliero di indennità di istituto nelle misure previste dalle tabelle allegate al D.D.R. n. 1234 del 31 ottobre 1990, e al D.D.R n. 1867 del 12 luglio 1994, modificato in relazione alla superiore tabella.
Non c'è dubbio, pertanto, che il momentaneo congelamento della misura dell'indennità mensile pensionabile risulta giustificato dalla necessità di riordino dell'intera legislazione di settore.
Peraltro il primo atto che ha previsto modifiche nel trattamento economico andrebbe rinvenuto (secondo la prospettazione del ricorrente) nel D.P.R. 31.7.1995,  n.395, avente ad oggetto "Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato,  Corpo di polizia e Corpo forestale dello Stato....." che all'art. 4 ("Indennità pensionabile") prevede che "L'indennità di cui all'art. 5 del D.P.R. 5 marzo 1984, n. 69, nelle misure derivanti dall'art. 6 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147,  e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata, a decorrere  dal 1° novembre 1995, del 6 per cento" (comma 1°) e che "a decorrere dal 1° novembre 1995 l'indennità di cui al comma 1 è incrementata di Lire 37.400 mensili lorde....".
A tal proposito va osservato che la limitatezza del periodo (dal 1° novembre 1995 all'11 aprile 1996) e l'esiguità dell'adeguamento economico accessorio vantato, portano a ritenere senz'altro infondate sia la censura di irretroattività sia quella di incostituzionalità della norma di cui all'art. 77, c. 3, LR 641996 n. 16  finalizzata al riordino della legislazione in materia forestale.
Nulla questio, invece, per il successivo DPR 10/05/1995, n. 359 (anche questo invocato dal ricorrente) che ha ulteriormente incrementato l'adeguamento dell'indennità in questione, in  quanto lo stesso ha fissato la decorrenza al 1° febbraio 1997 e quindi per un'epoca successiva alla L.R. 641996 n. 16.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto (cfr. Tar palermo Sez. III, n. 13369 - 26 ottobre 2010 - T.a.r. Palermo, I, 24  giugno 1993, n. 638; Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 209/97).
Alla soccombenza consegue la condanna alle spese liquidate come da dispositivo.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) Rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente alle spese del giudizio nei confronti dell'Assessorato resistente che liquida in Euro 2.000/00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.