Translate

mercoledì 27 aprile 2011

TAR "..La prima delle citate norme statali - art. 2 l. n. 34/84 - disciplina l'istituto dell'indennità mensile pensionabile in favore del personale della Polizia di Stato (con estensione agli altri Corpi di polizia) e, contestualmente (comma 7), ha disposto la soppressione, a decorrere dal 1 gennaio 1984, delle seguenti indennità:..."

T.A.R. Sicilia Catania Sez. II, Sent., 13-04-2011, n. 904Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il  ricorrente agisce per l'annullamento del rigetto della istanza per adeguamento indennità mensile pensionabile di cui alla nota 15.9.97 n. 25601 e per l'accertamento del diritto alla corresponsione delle differenze retributive con interessi e rivalutazione.
Si è costituita in giudizio in Udienza l'Avvocatura dello Stato di Catania per l'Assessorato intimato avversando il ricorso.
Alla Pubblica Udienza del 23.3.11 la causa è stata tratta in decisione.Motivi della decisione Il  ricorrente sottoufficiale forestale in servizio presso il Corpo Forestale della Regione Siciliana, agisce in giudizio al fine di sentire  dichiarare il diritto alla percezione dell'adeguamento dell'indennità mensile pensionabile ex art. 42 della l.r. n. 41/85, allo stesso corrisposta.
Ad avviso del Collegio il ricorso non è fondato.
In applicazione dell'art. 42 della l.r. n. 41/85,  "al personale del ruolo del Corpo regionale delle foreste che espleta le funzioni di polizia compete, in sostituzione della soppressa indennità per servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, l'indennità prevista dall'art. 2 della legge 20 marzo 1984, n. 34 e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità e decorrenza previste dalle predette norme, sulla base delle corrispondenti qualifiche del Corpo forestale dello Stato, in relazione all'anzianità posseduta nella qualifica rivestita".
Il comma 2 del citato art. 42, poi abrogato dall'art. 7, comma 3, della l.r. n. 11/88, estendeva detta indennità, in  misura ridotta, in favore di altro personale del Corpo Forestale Regionale (quello non svolgente funzioni di polizia).
Ad avviso del Collegio, detta norma regionale, tramite il rinvio a tre norme statali, rende applicabile al personale in  interesse un solo tipo di "indennità" (la norma infatti recita "compete  l'indennità"), coincidente con quella mensile pensionabile, sostitutiva, del resto, della soppressa indennità per servizio di istituto.
La prima delle citate norme statali - art. 2 l. n. 34/84 - disciplina l'istituto dell'indennità mensile pensionabile in favore del personale della Polizia di Stato (con estensione agli altri Corpi di polizia) e, contestualmente (comma 7), ha disposto la soppressione, a decorrere dal 1 gennaio 1984, delle seguenti indennità:
1) indennità per servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 e successive modificazioni e integrazioni;
2) assegno personale di funzione previsto dall'articolo 143 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
La seconda disposizione espressamente richiamata dal legislatore regionale - d.P.R. n. 69/84 - disciplina l'indennità mensile pensionabile per il personale dei ruoli del Corpo di Polizia di Stato - con effetto dal 1 gennaio 1984, con contestuale soppressione, tra l'altro, dell'indennità di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054,  e successive modificazioni ed integrazioni; tale norma ha espressamente  fatto salvo il supplemento giornaliero dell'indennità mensile di istituto, previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135.
Successivamente la L.R. 641996 n. 16 (riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione) pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 11 aprile 1996, n. 17, all'art. 77 equiparazioni tra Corpo forestale della Regione e  Corpo forestale dello Stato ai fini dell'attribuzione dell'indennità mensile pensionabile e al suo comma terzo, cosi recita:
3. Fino al riordino previsto dall'articolo 76 al personale di cui al comma 1 continua ad essere erogata l'indennità mensile pensionabile ed il supplemento giornaliero di indennità di istituto nelle misure previste dalle tabelle allegate al D.D.R. n. 1234 del 31 ottobre 1990, e al D.D.R n. 1867 del 12 luglio 1994, modificato in relazione alla superiore tabella.
Non c'è dubbio, pertanto, che il momentaneo congelamento della misura dell'indennità mensile pensionabile risulta giustificato dalla necessità di riordino dell'intera legislazione di settore.
Peraltro il primo atto che ha previsto modifiche nel trattamento economico andrebbe rinvenuto (secondo la prospettazione del ricorrente) nel D.P.R. 31.7.1995,  n.395, avente ad oggetto "Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato,  Corpo di polizia e Corpo forestale dello Stato....." che all'art. 4 ("Indennità pensionabile") prevede che "L'indennità di cui all'art. 5 del D.P.R. 5 marzo 1984, n. 69, nelle misure derivanti dall'art. 6 del D.P.R. 5 giugno 1990, n. 147,  e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata, a decorrere  dal 1° novembre 1995, del 6 per cento" (comma 1°) e che "a decorrere dal 1° novembre 1995 l'indennità di cui al comma 1 è incrementata di Lire 37.400 mensili lorde....".
A tal proposito va osservato che la limitatezza del periodo (dal 1° novembre 1995 all'11 aprile 1996) e l'esiguità dell'adeguamento economico accessorio vantato, portano a ritenere senz'altro infondate sia la censura di irretroattività sia quella di incostituzionalità della norma di cui all'art. 77, c. 3, LR 641996 n. 16  finalizzata al riordino della legislazione in materia forestale.
Nulla questio, invece, per il successivo DPR 10/05/1995, n. 359 (anche questo invocato dal ricorrente) che ha ulteriormente incrementato l'adeguamento dell'indennità in questione, in  quanto lo stesso ha fissato la decorrenza al 1° febbraio 1997 e quindi per un'epoca successiva alla L.R. 641996 n. 16.
Il ricorso deve, pertanto, essere respinto (cfr. Tar palermo Sez. III, n. 13369 - 26 ottobre 2010 - T.a.r. Palermo, I, 24  giugno 1993, n. 638; Consiglio di Giustizia Amministrativa n. 209/97).
Alla soccombenza consegue la condanna alle spese liquidate come da dispositivo.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) Rigetta il ricorso in epigrafe.
Condanna il ricorrente alle spese del giudizio nei confronti dell'Assessorato resistente che liquida in Euro 2.000/00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Nessun commento: