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mercoledì 27 aprile 2011

Corte dei Conti “Al personale del ruolo del Corpo regionale delle foreste che espleta le funzioni di polizia compete, in sostituzione della soppressa indennità per servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, l'indennità prevista dall'art. 2 della legge 20 marzo 1984, n. 34  e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità e decorrenza previste dalle predette norme, sulla base delle corrispondenti qualifiche del Corpo forestale dello Stato, in relazione all'anzianità posseduta nella qualifica rivestita”.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Dott.ssa Maria Rita Micci ha pronunciato la seguente
SENTENZA  N. 1356/2011
nel giudizio di pensione, iscritto al n. 39382 del registro di segreteria, promosso
ad istanza di
-
rappresentati e difesai dall’avv. -
nei confronti
-                 -                     dell’Assessorato alla Presidenza della rEGIONE SICILIANA, in persona dell’Assessore pro tempore;
-                 -                     del DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE, SERV.GEN., QUIESC.,PREV. E ASS. PERSONALE  in persona del legale rappresente pro tempore
VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;
VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nella pubblica udienza del 6 aprile 2011 l’Avv. -
FATTO
I ricorrenti tutti pensionati regionali collocati in quiescenza con qualifica che dava diritto alla attribuzione della indennità mensile pensionabile prevista dall'art. 42 della LR 41/1985 come modificato ed integrato dall'art.7 della l.r. 11/1988, con ricorso notificato in data depositato in data 18/04/2005, si dolevano del mancato adeguamento dell'indennità in parola alle misure migliorative introdotte dal DPR  n. 395 del 31 luglio 1995 con effetto dall'1° novembre 1995.
Con memoria depositata in data 23 marzo 2011, l’Amministrazione chiedeva il rigetto del ricorso. In via subordinata eccepiva la prescrizione.
Alla pubblica udienza del 6 aprile 2011 le parti , insistevano nelle conclusioni rispettivamente rassegnate in atti.
La causa veniva, quindi, posta in decisione.
DIRITTO
La presente controversia verte sulla asserita spettanza, a pensionato regionale proveniente dal Corpo Forestale regionale e collocato in quiescenza con qualifica che dava diritto alla attribuzione della indennità mensile pensionabile prevista dall'art. 42 della LR 41/1985 come modificato ed integrato dall'art.7 della l.r. 11/1988, dell’adeguamento dell'indennità in parola alle misure migliorative introdotte dal DPR  n. 395 del 31 luglio 1995 per il personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato con effetto dall'1° novembre 1995.
All’uopo, il decidente reputa necessario iniziare da una ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
La legge regionale n. 24/1972, istitutiva del Corpo Forestale della Regione, ha previsto che i sottufficiali e alle guardie venisse corrisposta un’indennità mensile per servizio di istituto nella misura prevista dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054.
La legge regionale 20.10.1985 n. 41 recante “Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale”, all'art. 42 ha statuito che “Al personale del ruolo del Corpo regionale delle foreste che espleta le funzioni di polizia compete, in sostituzione della soppressa indennità per servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, l'indennità prevista dall'art. 2 della legge 20 marzo 1984, n. 34  e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità e decorrenza previste dalle predette norme, sulla base delle corrispondenti qualifiche del Corpo forestale dello Stato, in relazione all'anzianità posseduta nella qualifica rivestita”.
La citata indennità è stata estesa dall'art. 7, comma 2°, della legge regionale n. 11/1988 anche al personale del ruolo del Corpo regionale delle foreste con qualifica di assistente tecnico forestale e di agente tecnico forestale, sempre con le modalità e le decorrenze previste per le corrispondenti qualifiche del personale del Corpo forestale dello Stato.
Il d.p.r. n. 335 del 31.07.1995, di recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), all'art. 4 ha disposto un incremento dell' indennità di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984 n. 69, a decorrere dal 1° novembre 1995.
La legge regionale n. 16 del 06.04.1996, tesa al riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione, ha stabilito, all'art. 77 comma 3, che fino al riordino della legislazione delle carriere del personale del Corpo forestale della Regione, la cui attuazione era prevista entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore, l'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 42 della legge regionale 29 ottobre 1985 n. 41 continuasse ad essere erogata nella misura prevista dalle tabelle allegate al D.D.R. n.  1234 del 31 ottobre 1990 e al D.D.R n. 1867 del 12 luglio 1994, come modificate dalla tabella prevista al comma 1.
In ultimo, la legge regionale n. 7 dell'08.05.2001 ha disposto, all'art. 22, che "le maggiorazioni intervenute nell'indennità dal 1° settembre 1995 hanno effetto economico dal 1° gennaio 1997".
Le disposizioni legislative regionali, che hanno disposto retroattivamente, appaiono aver rispettato i principi di affidamento e ragionevolezza, atteso anche che la citata indennità di cui all’art. 42 della LR 41/1985 non era ancora stata liquidata nei trattamenti di quiescenza.
Alla luce dell'articolato quadro normativo sopra delineato, l' indennità forestale, nella misura prevista dal d.p.r. n. 395/1995, può essere attribuita solo ai dipendenti regionali che fossero ancora in servizio alla data dell'01.01.1997 e solo da detta decorrenza, con conseguente riliquidazione del trattamento di quiescenza in godimento; infatti, per il complicato intreccio normativo tra la legislazione statale e quella regionale, i benefici contrattuali di cui al d.p.r. n. 395/1995 sono stati “caducati” per il personale del Corpo Forestale Regionale fino all'1.1.1997, con impossibilità di una loro fruizione; in altri termini, contrariamente a quanto sostenuto da parte istante, il diritto alla maggiore riliquidazione è sorto solo dall’01.01.1997.
Aggiungasi che coloro che sono stati collocati in quiescenza prima dell'01.01.1997 non possono beneficiare della maggiorazione della citata indennità neanche per l’effetto del meccanismo della perequazione automatica di aggancio delle pensioni alle retribuzioni giacché l'art. 36, ultimo comma, della legge regionale n. 6/1997 ha abrogato tale meccanismo perequativo proprio con decorrenza 01.01.1997.
Nel caso in esame tutti i ricorrenti sono andati in pensione in data antecedente al 1 gennaio 1997, pertanto, per le ragioni sinora esposte, il ricorso non e’ meritevole di accoglimento.
Con riguardo alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana – in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, rigetta il ricorso
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 aprile 2011
            IL GIUDICE
 F.to Dott.ssa Maria Rita Micci
 
 
Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 08 Aprile 2011.
                                                             Il Funzionario Amministrativo
                                                          F.to Piera Maria Tiziana Ficalora
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA Sentenza 1356 2011 Pensioni 08-04-2011

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