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mercoledì 27 aprile 2011

TAR "Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1^ aprile 1981, n. 121 è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria"."

T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, Sent., 13-04-2011, n. 2122 Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1-  A mezzo del ricorso in esame (atto introduttivo del giudizio notificato  il 15 marzo 1994 ed atto recante motivi aggiunti notificato il 31 maggio successivo: entrambi ritualmente depositati) il sig. A.S. si duole del provvedimento del febbraio del 1994 e dei restanti ad esso collegati, quali innanzi indicati, cui tramite è stata disposta la sua esclusione dalla procedura selettiva finalizzata all'assunzione, in qualità di agente ausiliario, nel Corpo di polizia penitenziaria, sul presupposto della sua inidoneità "per mancanza dei requisiti"(di ordine morale) "richiesti dalla legge 1.2.1989, n. 53, art. 26 e R.D. 30.1.1941, n. 12, art. 124, ultimo comma".
1a- La relazione della Regione Carabinieri Campania del 15 settembre 1993, sulla quale solo -come incontroverso fra  le parti- si fonda la disposta esclusione così testualmente recita:
"Il nominato in oggetto risulta esente da pregiudizi penali.
In pubblico gode estimazione.
Nel 1987 presentava istanza di arruolamento quale  carabiniere effettivo e giudicato non idoneo in quanto la selezione era  caduta su elementi in possesso di requisiti migliori a seguito di parere contrario in considerazione dei numerosi precedenti penali emersi  a carico del padre per emissione di assegno a vuoto e reati finanziari".
1b- Nella prospettazione attorea la determinazione cui l'amministrazione è pervenuta è affetta da difetto di  motivazione (primo mezzo dell'atto introduttivo del giudizio) e da violazione e mancata applicazione dell'articolo unico della legge n. 732 del 1984 ai cui sensi il requisito della buona condotta non potrebbe essere richiesto o accertato, ferma la ineccepibile condotta e la moralità del ricorrente (secondo ed ultimo mezzo).
Detta prospettazione è stata reiterata in seno ai  motivi aggiunti proposti in presenza dell'avvenuta conoscenza dei contenuti della informativa dei carabinieri, innanzi riportata; qui, con  il richiamo anche ai principi recati dalla sopravvenuta pronuncia della  Corte Costituzionale n. 108 del 31 marzo 1994 e nella notazione che i reati addebitati al padre "non erano stati dimostrati e, comunque, non erano particolarmente gravi".
2- L'Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per resistere alla pretesa con atto depositato l'11 aprile del 1994.
3- Con ordinanza collegiale n. 513 del 8 giugno 1994 è stata "disposta l'ammissione con riserva alla procedura de quo" del S., nella considerazione che, come era emerso all'esito della disposta istruttoria, "i fatti ritenuti ostativi all'accoglimento della domanda di arruolamento del ricorrente non si riferiscono alla persona del ricorrente stesso".
4- Prima di procedere con l'esame del merito va dato atto che la causa è pervenuta a decisione a seguito di istanza di parte depositata in data 22 marzo 2010 nell'asserita persistenza dell'interesse alla sua decisione, ancorchè "trascorsi quasi sedici anni  dalla notifica del ricorso", essendo stato il S. ammesso "con riserva e  sino all'esito del giudicato amministrativo" al corso di che trattasi in forza di provvedimento dell'amministrazione n. 86725 dell'8 maggio 1996, emanato in esecuzione della cennata pronuncia interinale di questo  giudice, seguita dalla successiva, n. 1051 del 23 novembre 1994, richiesta ed ottenuta per conseguire l'esecuzione della prima.
5- Ancora in via preliminare va dato atto che entrambe le parti hanno depositato memorie conclusionali (rispettivamente in data 4 marzo il ricorrente ed in data 11 marzo la difesa erariale) ribadendo le proprie posizioni e confermando che il S. presta tuttora servizio con riserva nella Polizia penitenziaria.
6- Or dunque, venendo al merito, l'art. 26 della l. 1.2.1989, n. 53 testualmente recita: "Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1^  aprile 1981, n. 121 è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria".
L'articolo 16 della l. 121 del 1981 ricomprende fra le forze di polizia il Corpo degli agenti di cui qui trattasi.
Dell'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria si occupa(va)no (all'epoca dei fatti, ovvero prima dell'introduzione nell'ordinamento del d. l.vo 5 aprile 2006 n. 160, recante la nuova disciplina dell'accesso in magistratura) l'art. 8 del R.D. 30.1.1941, n. 12,  recante l'Ordinamento giudiziario, secondo cui per essere ammessi alle funzioni giudiziarie era necessario, fra l'altro, "aver sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica" e l'art. 124 del medesimo Ordinamento secondo cui non erano ammessi ai concorsi (per uditore giudiziario) i candidati che, per le informazioni raccolte, "non risultano di condotta incensurabile" (requisito ancor oggi previsto), ovvero non fossero "appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa" (requisito, questo, espunto).
Come è noto, e come ricordato dal ricorrente, il giudice delle leggi, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del disposto normativo recato specificamente dall'art. 26 l. 53/1989 e dall'art. 124 R.D. 12/1941,  ne ebbe a dichiarare (di entrambi) l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui prevede che siano esclusi coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile" (rispettivamente del Ministro competente e del Consiglio Superiore della Magistratura) "appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa".
Tanto, in quanto (cfr. motivazioni della pronuncia) "è arbitrario.... che valutazioni o comportamenti riferibili alla famiglia di appartenenza o a singoli membri della stessa diversi dall'interessato debbano essere automaticamente trasferiti all'interessato medesimo".
7- Orbene, ad avviso del Collegio, dalla pronuncia del giudice delle leggi emerge che la stessa non nega(va) in assoluto la potestà dell'amministrazione di tener conto del contesto familiare, ma per l'appunto preclude(va) gli automatismi e, in una, l'insindacabilità del giudizio.
In tali sensi e limiti la portata della pronuncia, ben consapevole della peculiarità dello status dei soggetti cui la normativa all'esame si riferisce, tant'è che più volte lo stesso giudice delle leggi ha avuto modo di ribadire come, a differenza di quanto qui mostra di ritenere il ricorrente, "l'abolizione apparentemente generale del requisito della buona condotta per la partecipazione ai concorsi pubblici operato dalla l. 29.10.1984, n. 732 riguarda soltanto l'accesso ai pubblici impieghi "ordinari", con esclusione di quelli particolari della magistratura e delle forze di polizia" (C.C. n. 311 del 1996).
8- Nondimeno, ciò chiarito e negato ingresso alle  denunce del ricorrente per quanto volte a sostenere, sempre ratione temporis, all'epoca dei fatti, l'assoluta irrilevanza del contesto familiare, ovvero (a sostenere) l'espunzione del requisito della buona condotta (anche) in seno ai peculiari ordinamenti sopra indicati, la prospettazione attorea si appalesa fondata nella restante parte cui tramite censura la carenza di una motivazione idonea alla bisogna a fronte della condotta personale del S. e della natura dei reati addebitati al genitore.
Ed invero, il mero rinvio alle informazioni dei carabinieri, peraltro nemmeno richiamate espressamente in seno al provvedimento recante l'esclusione, non può ritenersi sufficiente a disporre la stessa.
Al di là della omessa, e pur dovuta, sua ostensione in seno al provvedimento quel che, ad avviso del Collegio, maggiormente rileva ed impone l'accoglimento della doglianza all'esame è  la considerazione che, come si trae dal coacervo degli atti di causa, le ripetute informazioni non sono state fatte oggetto di valutazione alcuna da parte dell'amministrazione procedente, che, in sostanza, ha ritenuto automaticamente imposta l'esclusione: il che non è (non era).
Ne deriva la fondatezza della denuncia attorea, avuto conto che il contesto familiare, se pur valutabile, lo era sempre in una ed in relazione alla moralità ed alla condotta dell'interessato, che resta(va)no i preminenti elementi di rilievo per le valutazioni da operarsi nelle fattispecie di che trattasi e che, nel caso qui dato, erano irreprensibili, come attestato nelle medesime informative senza che ad essi sia stata invece assicurata la benché minima pregranza.
E tanto, aggiungasi, in presenza di una mera segnalazione di "pregiudizi penali" a carico del genitore dell'aspirante  allievo risalenti al 1987, senza che -nel 1994, ovvero al momento in cui gli stessi venivano ad assumere rilevanza in seno alla procedura qui  all'esame- sia stato accertato il loro esito giudiziario.
9- A quanto fin qui osservato e concluso consegue  il preannunciato accoglimento del gravame e, per l'effetto, l'annullamento degli atti impugnati.
Le spese di giudizio possono essere compensate tenendosi conto del fatto che l'esclusione, pur viziata nei sensi innanzi precisati, è stata (comunque) disposta in data precedente alla richiamata pronuncia della Corte Costituzionale.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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