Translate
mercoledì 27 aprile 2011
TAR ".."Comando in qualità di operatore radio C.O.T. assume un atteggiamento scorretto e poco professionale nei riguardi di un cittadino che telefonicamente aveva richiesto l'intervento della Polizia in occasione di un furto in atto, altresì inviava l'equipaggio della Squadra Volante con modalità da far presupporre l'inattendibilità della richiesta ponendo così a rischio l'incolumità degli operatori";.."
T.A.R. Lombardia ################# Sez. I, Sent., 13-04-2011, n. 544
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1- Lamenta il ricorrente - assistente capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di ################# - l'illegittimità della intervenuta conferma, in sede di decisione su ricorso gerarchico, di una sanzione pecuniaria di 1/30 della retribuzione mensile inflittagli dal Questore di detta città.
2- Per una efficace comprensione della vicenda si riporta il contenuto della detta decione:
"Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Visto - il D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737; visto - il D.P.R. 25 ottobre 1985, n. 782; visto - il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; visto - il ricorso gerarchico presentato, in data 30.9.2008, dall'assistente capo della Polizia di Stato#################, nato a -------, in servizio presso la Questura di #################, avverso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari ad 1/30 di mensilità dello stipendio e degli assegni a carattere fisso e continuativo, inflitta dal Questore di #################, notificata in data 10.9.2008, con la seguente motivazione: "Comando in qualità di operatore radio C.O.T. assume un atteggiamento scorretto e poco professionale nei riguardi di un cittadino che telefonicamente aveva richiesto l'intervento della Polizia in occasione di un furto in atto, altresì inviava l'equipaggio della Squadra Volante con modalità da far presupporre l'inattendibilità della richiesta ponendo così a rischio l'incolumità degli operatori"; ritenuto - ammissibile il ricorso gerarchico in parola; visti - gli atti del procedimento disciplinare relativi alla sanzione impugnata; vista - la nota n. 2117/08Pers.Cat.2.8, datata 6.102008, con la quale il Questore di ################# ha espresso le proprie osservazioni in merito al ricorso; constatata la sussistenza degli addebiti disciplinari mossi nei confronti del ricorrente; esaminati - i contenuti della trascrizione della conversazione telefonica tenutasi tra il dipendente ed un privato cittadino, durante la quale quest'ultimo ha segnalato un tentativo di furto ai danni di un pubblico esercizio; ritenuto - che nell'ambito del dialogo tramite linea 113 il ricorrente abbia posto in essere un atteggiamento scorretto nei confronti del segnalante, mettendo in dubbio l'attendibilità del predetto e la veracità dei fatti comunicati; considerato - che, nonostante precise indicazioni del luogo del reato, non ha allertato tempestivamente il personale presente sul territorio; considerato - che il dipendente, sebbene con ritardo, ha infine inviato sul posto una volante che ha constatato la presenza di segni di forzatura da scasso ai danni dell'esercizio commerciale e che gli operatori intervenuti hanno ricevuto lamentele da parte del cittadino che aveva effettuato la segnalazione al 113; ritenuto - che con tale condotta il ricorrente abbia arrecato disdoro all'immagine stessa dell'Amministrazione della Polizia di Stato, dimostrando negligenza e scarsa professionalità; visto - l'art. 13 del D.P.R. n. 782/85, il quale prevede che il personale abbia l'obbligo di tenere in ogni circostanza una condotta irreprensibile, nella consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni ed in modo da riscuotere fiducia e rispetto da parte della collettività, astenendosi da quei comportamenti che possano arrecare pregiudizio all'Amministrazione; considerato - che il dipendente, in sede di gravame, ha eccepito l'illegittimità del provvedimento impugnato per carenza di motivazione, riferendosi alla mancata indicazione, da parte dell'autorità procedente, dei motivi per i quali non sono state accolte le giustificazioni proposte, né si è tenuto conto degli elementi attenuanti previsti dall'art. 13 del D.P.R. n. 737/81; ritenuta - priva di fondamento tale censura, atteso che l'organo giudicante ha ben enucleato i motivi presupposti alla sanzione irroga, ovvero la scarsa deontologia professionale dimostrata dal dipendente nei confronti di un cittadino, che ha delineato un'immagine d'inefficienza da parte della Polizia di Stato, nonché il negligente ritardo nel predisporre l'inventario della volante; ritenuto - inoltre che si è tenuto conto dei buoni precedenti disciplinari e di servizio del trasgressore, giacchè la sanzione pecuniaria inflittagli è stata adottata nella misura minima prevista; considerato - che l'iter logicodeduttivo che ha condotto all'adozione del provvedimento "de quo" risulta conforme alle vigenti norme in materia di procedimenti disciplinari ed è esente da vizi di legittimità che possano inficiare la validità dell'atto impugnato; ritenuto - che in sede di gravame nulla è stato adottato dall'istante che possa far modificare il giudizio espresso dal titolare della potestà disciplinare; ritenuta - pertanto, equa e legittima la sanzione inflitta; ritenuto - di dover respingere il ricorso gerarchico "de quo"; visti - gli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 737/1981 DECRETA per i motivi indicati in premessa il ricorso gerarchico presentato, in data 30.9.2008, dall'assistente capo della Polizia di Stato#################, nato a ################# il 3.10.1967, in servizio presso la Questura di #################, avverso la sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari a 1/30 di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, inflitta dal Questore di #################, notificata in data 10.9.2008, è respinto".
3- Premessa la propria ricostruzione in fatto della vicenda, con richiamo a varie documentazioni e registrazioni, sono stati introdotti due motivi di censura coinvolgendo entrambi i menzionati provvedimenti.
4- Se ne riporta riassuntivamente il contenuto;
a- violazione dell'art. 97 della Costituzione, violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.P.R. n. 737/1981; eccesso di potere per travisamento in fatto e in diritto; violazione del principio di tipicità.
Il provvedimento sanzionatorio irrogato violerebbe il principio di tipicità: La condotta contestata non integrerebbe, infatti, alcuna violazione di sanzione disciplinare; in ogni caso non sarebbe sussumibile nell'ambito dell'art. 4 del D.P.R. n. 737/1981. Inoltre benchè nel ricorso gerarchico fosse stata formalizzata detta critica, essa sarebbe in toto immotivatamente disattesa; b - violazione dell'art. 13 del D.PR. n. 737/1981; violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto d'istruttoria e carenza assoluta di motivazione; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e gradualità della sanzione disciplinare.
Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo sotto un ulteriore profilo: l'Amministrazione avrebbe completamente omesso di valutare il passato dell'incolpato. Tanti anni di carriera encomiabile sotto ogni profilo sono infatti passati sotto silenzio nel momento in cui - sulla scorta delle mere doglianza di un utente e nonostante le sue difese - lo stesso sarebbe stato punito in palese violazione dell'art. 13 del D.P.R. 737/1981 e dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.
5 - Si è costituita in giudizio l'Avvocatura erariale; la medesima, ex adverso deducendo, ha, poi, concluso per la infondatezza del ricorso.
6 - All'U.P. del 9 marzo 2011 la causa - dopo breve discussione - è stata spedita a sentenza.
7 - Il ricorso è infondato e va respinto.
7.1. - Quanto al primo motivo una corretta ed oggettiva ricostruzione dei fatti, anche relazionandosi a varia documentazione, consente di affermare, con sufficiente ragionevole specificità, che l'altrimenti diverso plurimo episodio contestato è ascrivibile alla fattispecie di grave negligenza in servizio essendosi lo stesso concretizzato in una violazione di un particolare dovere avendo l'istante posto in essere, con particolari azioni collegate, un comportamento contrario alle regole (pur esse di carattere comportamentale) di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 782 del 1985 (v. 4/10 di pr. n. 751 del 1981 e presupposto art. 1 ed altre richiamate; fonte fattispecie di chiusura art. 4/18) ed altresì dando luogo ad un ingiustificato ritardo nella segnalazione dell'evento delittuoso denunciato.
7.2 - Analoga negativa sorte subisce pure il secondo motivo. Infatti risulta che - in sede di decisione gerarchica, gli elementi addotti sia a discolpa sia relazionabili ai positivi precedenti di carriera e sia le stesse osservazioni sono stati compiutamente divisati proprio perché la sanzione comminata è del tutto minimale.
8 - Soccorrono comunque sufficienti motivi per compensare le spese di giustizia tra le partiP.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di ################# (Sezione Prima) definitivamente pronunciando - respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento