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mercoledì 27 aprile 2011

Corte dei Conti "..appartenente alla Polizia di Stato fino al 28.09.2005 – impugnava la predetta nota con cui gli veniva negato il beneficio di cui alla legge n. 539/1950...espinta ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie il ricorso stesso e, per l’effetto dispone, a suo favore, l’attribuzione del beneficio di cui alla legge n. 539/1950, a decorrere dalla data di cessazione dal servizio. Accessori nei limiti di legge, come meglio precisato in parte motiva...."

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Francesco D’ISANTO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso, iscritto al n. 57540 P.C. del registro di Segreteria, promosso da ################# – nato a OMISSIS , rappresentato e difeso dall’avv. ----è elettivamente domiciliato – avverso la nota, datata 28.04.2008, della Questura di Prato.
            Nella pubblica udienza del 02.03.2011, uditi l’avv. Ceni, il dott. Nicola Falbo, della Prefettura di Prato, e la dott.ssa Rosa Caira, per l’INPDAP.
            Visti gli atti ed i documenti della causa;
            Visto il D.L. 15.11.1993, n. 453, convertito in Legge 14.1.1994, n. 19;
            Visto il D.L. 23.10.1996 n. 543, convertito in Legge 20.12.1996, n. 639;
            Vista la Legge 27.7.2000, n. 205
FATTO
1.         Con ricorso qui pervenuto il 17.07.2008, il sig. ---- – appartenente alla Polizia di Stato fino al 28.09.2005 – impugnava la predetta nota con cui gli veniva negato il beneficio di cui alla legge n. 539/1950 in quanto il parere espresso dal Comitato di verifica delle cause di servizio (recettivo dell’orientamento della CMO3 di Firenze in merito all’attribuibilità a causa di servizio dell’infermità da cui era conseguito il suo collocamento a riposo) era successivo al suo congedamento.
            A sostegno del suo buon diritto, il ricorrente evidenziava che:
-         la pronuncia della CMO3 di Firenze (verbale n. 5055 del 03.03.2005) era avvenuta in costanza di servizio;
-         la norma concessiva del beneficio e la relativa giurisprudenza prevedono che, prima del collocamento a riposo, debba essere deliberata l’ascrivibilità dell’infermità (demandata alla CMO) e non l’ascrizione (di competenza del Comitato);
-         il lasso di tempo – che è intercorso tra i predetti momenti e che ha fatto si che il riconoscimento avvenisse dopo il congedamento – è attribuibile all’inosservanza, da parte dell’Amministrazione, dei tempi per la conclusione del relativo provvedimento amministrativo.
2.         La Prefettura di Prato, costituitasi con note dell’11.05.2009 e del 21.02.2011, chiede il rigetto del ricorso in quanto ritiene che la sua decisione sia stata aderente alla prassi amministrativa.
3.         L’INPDAP, costituitosi con nota del 21.02.2011, chiede di essere estromesso dal giudizio in quanto ordinatore secondario di spesa.
4.         In data 21.02.2011, è pervenuta ulteriore memoria difensiva con cui si insiste per l’accoglimento del ricorso.
5.         A conclusione dell’odierna udienza di discussione- nel corso della quale le parti intervenute ripercorrono le argomentazioni già esposte nelle rispettive memorie - questo Giudice, ai sensi dell’art. 429 c.p.c., ha dato lettura del dispositivo della presente decisione riservandosi il deposito entro il termine prefissato.
DIRITTO
1.         Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento, in capo al ricorrente, del beneficio di cui all’art. 3 della legge n. 539/1950 con specifico riferimento al momento in cui tale diritto si perfeziona: se all’atto del formale riconoscimento (con l’emissione del relativo provvedimento) della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta ovvero se possa ritenersi sufficientemente la sola pronuncia in proposito, della Commissione medica ospedaliera.
            In merito, questo Giudice Unico ritiene che la norma richiamata, di cui è doverosa l’interpretazione letterale, contenga un chiaro riferimento all’ “ascrivibilità” dell’infermità sofferta.
            La suddetta dizione – che, non a caso, è la stessa contenuta nei verbali in uso alla CMO – ha un chiaro significato: la possibilità che l’infermità, oggetto della valutazione medico-legale, possa, poi, al termine del relativo procedimento amministrativo, essere ascritta ad una determinata tabella ed alla correlata categoria.
            E’ questo, dunque (anche secondo condivisa giurisprudenza: TAR Toscana, n. 5923/2033; TAR Lazio, n. 1995/2006; sez. giur. Liguria, n. 541/2008), il momento in cui si verifica, ferma restando la permanenza in servizio, la condizione costituiva dello specifico beneficio, anche in relazione alla circostanza che, argomentando al contrario e con riferimento alle circostanze rappresentate dal S., il dipendente pubblico che, nelle more dell’adozione del provvedimento formale, avesse lasciato il servizio, a seguito di riforma, verrebbe ad essere danneggiato dall’inosservanza, da parte dell’Amministrazione, dei termini per il perfezionamento del provvedimento stesso.
2.         Conclusivamente, il ricorso va accolto con riconoscimento, al sig. #################, del diritto ai benefici di cui alla legge n. 539/1950, dal momento del suo collocamento a riposo.
Su quanto dovuto spettano, inoltre, interessi legali e rivalutazione monetaria, ex. artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo, da liquidarsi cumulativamente, nel senso di una possibile integrazione degli interessi legali ove l’indice di svalutazione dovesse eccedere la misura degli stessi (SS.RR. Q.M. n. 10/2002).
3.         La richiesta di estromissione dal giudizio, proposta dall’INPDAP, non è accolta in quanto la presente decisione riverbera, comunque, i suoi effetti sull’Istituto che, quale ordinatore secondario di spesa, dovrà provvedere alla corresponsione degli emolumenti ora riconosciuti.
4.         Attesa la novità della questione ed il diverso orientamento, in merito, dell’organo sovraordinato all’ente convenuto, sussistono eccezionali e circostanziati motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana – in composizione monocratica – definitivamente pronunciando sul ricorso (n. 57540/PC), proposto dal sig. ################# nei confronti della Questura di Prato, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accoglie il ricorso stesso e, per l’effetto dispone, a suo favore, l’attribuzione del beneficio di cui alla legge n. 539/1950, a decorrere dalla data di cessazione dal servizio. Accessori nei limiti di legge, come meglio precisato in parte motiva.
Dispone la trasmissione degli atti all’Amministrazione, per gli ulteriori adempimenti di competenza.
            Spese compensate.
Così deciso, in Firenze, previa lettura del dispositivo, nella Camera di Consiglio del 02.03.2011.
In esito alla riserva ivi contenuta, la presente sentenza, emessa nella Camera di Consiglio del 30/03/2011, in pari data viene comunicata alla Segreteria, per il seguito di competenza
                                                                               IL GIUDICE UNICO
                                                            F.TO  Cons. Francesco D’ISANTO
Depositata in Segreteria il  12/04/2011
                                                              IL DIRETTORE DI SEGRETERIA
                                                              F.TO D.SSA PAOLA ALTINI
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA Sentenza 118 2011 Pensioni 12-04-2011

 

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