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venerdì 27 maggio 2011

Aggiornamenti delle aree riservate ai possessori di userid e password (al 27 maggio 2011)

Aggiornamenti delle aree riservate ai possessori di userid e password
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LIBANO: AL-JAZEERA, 5 SOLDATI ITALIANI FERITI IN ESPLOSIONE VICINO SIDONE - NELL'ATTENTATO UN MORTO E QUATTRO FERITI, UNO E' GRAVISSIMO =

LIBANO: TV; ESPLOSIONE CONTRO MEZZO UNIFIL, FERITI ++

(ANSA) - BEIRUT, 27 MAG - Un numero imprecisato di feriti e'
il primo bilancio di un'esplosione che ha colpito oggi un mezzo
dell'Unifil, la missione Onu schierata nel sud del Libano.
Lo riferisce la tv panaraba al Jazira con una scritta in
sovrimpressione, mentre l'emittente libanese Future Tv afferma
che un ordigno e' esploso a sud di Sidone (40 km a sud di
Beirut) nei pressi del fiume Awwali, al passaggio di un mezzo
dei caschi blu. (ANSA).

Z10-GV
27-MAG-11 16:09 NNNN
LIBANO: AL-JAZEERA, 5 SOLDATI ITALIANI FERITI IN ESPLOSIONE VICINO SIDONE =

Beirut, 27 mag. - (Adnkronos/Aki) - Cinque soldati italiani
dell'Unifil, la forza Onu dispiegata nel sud del Libano, sarebbero
rimasti feriti a causa di un'esplosione verificatasi nei pressi di
Sidone. Lo riferisce la tv al-Jazeera. La deflagrazione avrebbe
colpito un mezzo militare. Al momento non si conoscono ulteriori
dettagli su quanto avvenuto.

(Hay-Vir/Col/Adnkronos)
27-MAG-11 16:15
LIBANO: DIFESA, NELL'ATTENTATO UN MORTO E QUATTRO FERITI, UNO E' GRAVISSIMO =

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Fonti militari della Difesa
confermano all'Adnkronos la notizia dell'attentato contro
un'autocolonna di caschi blu italiani della missione Unifil in Libano.
Un militare italiano e' morto e quattro sono rimasti feriti in
conseguenza dell'esplosione di un ordigno nelle vicinanze di Sidone.
Uno dei feriti e' in condizioni gravissime.

(Mac/Col/Adnkronos)
27-MAG-11 16:49


NNNN

Ministero del lavoro e delle politiche sociali Lett.Circ. 19-5-2011 n. 15/VI/0011398 Chiarimenti in merito alle modifiche all’articolo 38, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, introdotte dal D.Lgs. n. 106/2009. Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, Div. VI.

Lett.Circ. 19 maggio 2011, n. 15/VI/0011398 (1).
        Chiarimenti in merito alle modifiche all’articolo 38, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, introdotte dal D.Lgs. n. 106/2009.         

(1) Emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, Div. VI.


                               
                                  
Al                                                  
Ministero della difesa                                           
                                                    
Direzione generale della sanità militare                                           
                                                    
Via S. Stefano Rotondo, 4                                           
                                                    
00184 - Roma                                           
                                  
Al                                                  
Ministero dell’interno                                           
                                                    
Dipartimento della polizia di Stato                                           
                                                    
Direzione centrale di sanità                                           
                                                    
Piazza Vittorio Emanuele, 13                                            
                                                    
00184 - Roma                                           
                                  
Alla                                                  
Fnomceo                                           
                                                    
Piazza Cola di Rienzo, 80/A                                           
                                                    
00192 - Roma                                           
                                  
Alla                                                  
Simla - Società italiana di medicina legale e delle assicurazioni c/o Prof. Paolo Arbarello                                            
                                                    
Dipartimento scienze anatomiche                                           
                                                    
Università La Sapienza                                           
                                                    
Roma                                           
                                  
Alla                                                  
Simlii - Società italiana di medicina del lavoro e igiene industriale                                           
                                                    
Piazzale Spedali Civili, 1                                            
                                                    
25123 - Brescia                                           
                                  
Alla                                                  
Siti - Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica                                           
                                                    
Viale Città d’Europa, 74                                            
                                                    
00144 - Roma                                           
                                  
All’                                                  
Airm - Associazione italiana di radioprotezione medica                                            
                                                    
Via degli Archinto, 4                                            
                                                    
00163 - Roma                                           
                                  
All’                                                  
Anma - Associazione nazionale medici d’azienda e competenti                                           
                                                    
Via San Maurilio, 40                                           
                                                    
20123 - Milano                                         


                 



In relazione ai numerosi quesiti pervenuti alla scrivente, riguardanti la possibilità per i medici competenti ex articolo 38, comma 1, lettera d-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 di esercitare la propria attività in ambito civile, si ritiene di dover chiarire alcuni aspetti della norma di cui trattasi.     
Il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009, recante: “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, ha modificato l’articolo 38 (Titoli e requisiti dei medici competenti), comma 1 del predetto D.Lgs. n. 81/2008,  introducendo la lettera d-bis), la cui specifica dizione è: "con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa  l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni".     
La ratio di tale modifica è stata quella di sanare situazioni di potenziale criticità in materia di salute e sicurezza sul lavoro presenti nelle Forze Armate e nella Polizia di Stato in relazione alle attività dei medici militari, come si evince chiaramente dalla Relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 106/2009,  che recita testualmente: “.. omissis...L’emendamento all’articolo 38 serve a consentire ai medici operanti presso le Forze Armate e la Polizia di Stato di continuare a svolgere le funzioni di medico competente - come oggi è loro consentito ex lege (v. articolo 44, comma 1, lettera d), D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334) - qualora in possesso di una esperienza professionale specifica almeno quadriennale”.     
La volontà del Legislatore risulta chiaramente  diretta ad individuare una disciplina peculiare, applicabile unicamente  alle aree “riservate” ai medici delle Forze Armate e della Polizia di Stato senza che in ragione di tale previsione - la quale ha valore di eccezione - possa configurarsi un regime diversificato della disciplina di ordine generale relativa al possesso dei titoli e, per quanto qui interessa, ai requisiti necessari per l’ammissione agli esami per l’iscrizione nell’elenco nominativo dei medici autorizzati alla sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. n. 230/1995 e successive modifiche e integrazioni.     
Pertanto, in condivisione con il Ministero della Salute - Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione, Direzione Generale della Prevenzione - Ufficio II, sulla base delle prescrizioni dell’art. 44 del D.Lgs. n. 334/2000 e delle motivazioni contenute nella Relazione d’accompagnamento al D.Lgs. n. 106/2009,  che circoscrivono l’ambito di attività dei medici di cui all’articolo 38, comma 1, lettera d-bis), all’interno delle Amministrazioni di appartenenza, si ritiene che tali sanitari, ove non in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento generale, non possono essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione per l’iscrizione nell’elenco nominativo dei medici autorizzati alla radioprotezione, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.     

     
Si invitano i destinatari della presente lettera circolare a darne la massima diffusione.     

     
Il Direttore generale      
Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro   



D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 38
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, art. 24
D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, art. 44
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230

Ministero della salute Circ. 24-5-2011 n. DGFDM/22707/P Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'art. 17 e delle farmacie (D.P.R. n. 309/1990 - Art. 25-bis - introdotto con L. n. 38/2010). Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento dell'innovazione, Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, Ufficio VIII - Ufficio centrale stupefacenti.

Circ. 24 maggio 2011, n. DGFDM/22707/P (1).
 Distruzione delle sostanze e         delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'art. 17 e delle farmacie         (D.P.R. n. 309/1990 - Art. 25-bis - introdotto con L. n. 38/2010).            

(1) Emanata dal Ministero della salute, Dipartimento dell'innovazione, Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, Ufficio VIII - Ufficio centrale stupefacenti.


          
              
Agli                          
Assessorati alla sanità delle regioni e               province autonome  
                                       
Loro sedi  
                         
Al                          
Comando carabinieri salute per la               sanità  
                            
P.le Marconi 25             
                            
00144 - Roma  
                         
Alla                          
Federfarma servizi             
                            
Via di Castro Pretorio, 30             
                            
00185 - Roma  
                                       
Fax 06/44704940             
              
Alla                          
Fofi - Federazione ordini farmacisti               italiani  
                            
Via Palestro, 75             
                            
00185 - Roma  
                                       
posta@pec.fofi.it            


              



Ad un anno dalla pubblicazione della L. 15 marzo         2010, n. 38, che ha introdotto nel D.P.R. n. 309/1990 l'articolo 25-bis -         (Distruzione delle sostanze e delle composizioni in possesso dei soggetti di         cui all'articolo 17 e delle farmacie) continuano a pervenire all'Ufficio         Centrale Stupefacenti quesiti inerenti alle modalità pratiche della distruzione         delle sostanze e composizioni medicinali stupefacenti.       
Si ritiene pertanto utile fornire alcuni elementi         di risposta ai quesiti sin qui pervenuti nella scheda allegata.      
La presente nota oltre ad essere inviata ai         destinatari in indirizzo, al fine di ottenere la massima diffusione e         trasparenza, viene inserita nel sito del Ministero della salute nella sezione         dedicata a medicinali e sostanze stupefacenti e psicotrope.      
        
      
Il Direttore generale      
Dott.ssa Marcella Marletta    



Allegato      
        
      
 Scheda distruzione         stupefacenti       
 (D.P.R. n. 309/1990 - Art.         25-bis, introdotto con L. 15 marzo 2010, n. 38)       
        
      
 «Articolo 25-bis     
(Distruzione delle sostanze e         delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle         farmacie).       
        
      
 - 1. Le sostanze e le         composizioni scadute o deteriorate non utilizzabili farmacologicamente,         limitatamente a quelle soggette all'obbligo di registrazione, in possesso dei         soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17, sono distrutte previa         autorizzazione del Ministero della salute.       
 2. La distruzione delle sostanze         e composizioni di cui al comma 1 in possesso delle farmacie è effettuata         dall'azienda sanitaria locale ovvero da un'azienda autorizzata allo smaltimento         dei rifiuti sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma         è redatto apposito verbale e, nel caso in cui la distruzione avvenga per il         tramite di un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, il         farmacista trasmette all'azienda sanitaria locale il relativo verbale. Gli         oneri di trasporto, distruzione e gli altri eventuali oneri connessi sono a         carico delle farmacie richiedenti la distruzione.       
 3. Le Forze di polizia         assicurano, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali         disponibili a legislazione vigente, adeguata assistenza alle operazioni di         distruzione di cui al presente articolo»;       
        
      
Ad un anno dalla pubblicazione della L. 15 marzo         2010, n. 38, che ha introdotto l'articolo 25-bis - (Distruzione delle sostanze         e delle composizioni in possesso dei soggetti di cui all'articolo 17 e delle         farmacie) nel D.P.R. n. 309/1990, continuano a pervenire all'Ufficio Centrale         Stupefacenti quesiti inerenti alle modalità pratiche della distruzione delle         sostanze e composizioni medicinali stupefacenti. Si ritiene pertanto utile         fornire alcuni elementi di risposta ai quesiti sin qui pervenuti.      
La distruzione delle sostanze e composizioni         medicinali stupefacenti in possesso dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art.         17 può avvenire solo previa autorizzazione del Ministero e segue una prassi         consolidata. Sull'applicazione del comma 1 non sono pervenuti quesiti.      
Anche la distruzione delle sostanze e         composizioni medicinali stupefacenti, in possesso delle farmacie, segue una         prassi, consolidata da numerosi pareri dell'Ufficio Centrale Stupefacenti, che         trae origine dal Testo unico delle leggi sanitarie che prevede, all'art. 127,         la vigilanza sulle farmacie, materia oggi delegata alle Regioni e Province         autonome. Tuttavia l'introduzione dell'art. 25-bis non fa riferimento alle         modalità da seguire per lo scarico dal registro dei medicinali scaduti,         confermando di fatto le competenze, ora attribuite alle Aziende Sanitarie         Locali, in materia di vigilanza sulle farmacie e sulla gestione degli         stupefacenti, attraverso il controllo del registro di carico e scarico degli         stupefacenti, previsto dall'art. 60.      
        
      
 Modifiche normative              
        
      
Nell'ambito del processo diretto alla distruzione         delle sostanze e delle composizioni medicinali stupefacenti scadute o         deteriorate non utilizzabili farmacologicamente, in possesso dei soggetti         autorizzati ai sensi dell'articolo 17 e delle farmacie, è necessario premettere         che, rispetto alle procedure di distruzione fin qui seguite, l'articolo         25-bis:      
- limita l'applicazione delle disposizioni         relative alla distruzione ai soli medicinali stupefacenti soggetti all'obbligo         di registrazione, comma 1;      
- innova la fase della materiale distruzione, che         può essere effettuata oltre che dalla Azienda Sanitaria Locale, anche da         un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti sanitari, comma 2.      
Al contrario, l'articolo 25-bis nulla innova in         materia di competenze delle:      
- Aziende Sanitarie Locali, che continuano ad         assolvere i compiti istituzionali in materia farmaceutica e le incombenze         legate alla constatazione e affidamento al farmacista delle sostanze e         composizioni stupefacenti, redigendo i relativi verbali;      
- Forze di Polizia, le quali assicurano         l'assistenza alle operazioni di distruzione, redigendo il verbale delle         attività compiute. Sul punto, occorre precisare che l'inciso riportato dal         comma 3 "nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili         a legislazione vigente" va inteso esclusivamente ai fini organizzativi e         logistici (le Forze di Polizia devono preventivamente conoscere il quantitativo         di materiale da distruggere, i tempi necessari per completare l'operazione, il         sito in cui effettuare la distruzione e concordare, in ragione degli elementi         forniti, la data in cui assicurare l'assistenza).      
        
      
 Farmacie private            
        
      
La vigilanza sulle farmacie, anche in materia di         stupefacenti, è un compito che l'Azienda Sanitaria Locale esplica anche         attraverso la relativa Commissione ispettiva di vigilanza; la procedura di         constatazione della qualità e quantità dei medicinali da avviare alla         distruzione, tutela soprattutto il farmacista, anche al fine di contenere         eventuali incongruenze nell'ambito di quanto previsto dal comma 1-bis         dell'articolo 68, comma introdotto dalla citata L. n. 38/2010.     
Pertanto, non si ritiene sufficiente una semplice         dichiarazione del farmacista in luogo della constatazione, in quanto i         controlli da parte delle Forze di Polizia all'atto della distruzione potrebbero         evidenziare irregolarità di natura penale, nel caso in cui tali dichiarazioni         non fossero corrispondenti ai medicinali effettivamente inviati a         distruzione.      
Le Forze di Polizia sono tenute in ogni caso ad         assicurare assistenza alle operazioni di distruzione e quindi devono essere         presenti alla termodistruzione al fine di procedere alla verbalizzazione         finale. Pertanto, non si ritiene sufficiente una dichiarazione o una         autocertificazione da parte dell'azienda autorizzata alla distruzione, in luogo         del verbale.      
        
      
 Farmacie ospedaliere              
        
      
Con riferimento ai compiti di vigilanza, gli         stessi principi relativi alla constatazione per la successiva distruzione         valgono anche per le farmacie delle Aziende ospedaliere e per le farmacie         ospedaliere e territoriali delle Aziende sanitarie, per le case di cura ed         altre strutture sanitarie autorizzate, che sono vigilate dalla ASL         territorialmente competente.      
        
      
 Aziende Sanitarie Locali              
        
      
Nell'ambito delle competenze in materia         farmaceutica e della propria autonomia organizzativa ed in riferimento alle         risorse disponibili, la ASL potrebbe prevedere modalità di vigilanza anche al         di fuori delle attività ispettive, in applicazione di apposita determinazione,         al fine della distruzione degli stupefacenti scaduti su richiesta del         farmacista.      
        
      
 Schema riepilogativo generale         per le farmacie       
        
      
1. Tutti i medicinali scaduti o deteriorati, non         utilizzabili farmacologicamente, non soggetti ad obbligo di registrazione,         possono essere avviati dal farmacista a termodistruzione, trattati come rifiuti         sanitari, ai sensi del D.P.R. n. 254/2003.      
2. I medicinali stupefacenti scaduti o         deteriorati non utilizzabili farmacologicamente soggetti ad obbligo di         registrazione, sono oggetto di constatazione da parte della ASL per la         successiva distruzione, nell'ambito delle attività di vigilanza. L'incaricato         della ASL, con il farmacista, redige verbale di constatazione e provvede a         sigillare in un contenitore, con contrassegni d'ufficio, i prodotti da         distruggere, che affida al farmacista (prassi consolidata). Su indicazione del         farmacista, viene concordato se la termodistruzione sarà effettuata dalla ASL         (caso A) o da una azienda autorizzata allo smaltimento (caso B).      
Caso A) la ASL concorda la data della distruzione         con le Forze di Polizia ed eventualmente con l'azienda autorizzata allo         smaltimento. Al ritiro dei medicinali, il farmacista può scaricare i medicinali         dal registro. Delle operazioni di distruzione le Forze di Polizia redigono         apposito verbale.      
Caso B) l'Azienda autorizzata allo smaltimento         concorda con le Forze di Polizia la data della distruzione. All'atto del ritiro         dei medicinali, l'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti consegna al         farmacista il relativo documento di presa in carico, con cui il farmacista         scarica il registro. Delle operazioni di distruzione le Forze di polizia         redigono apposito verbale i cui estremi sono annotati dal farmacista quale         giustificativo finale dell'uscita delle composizioni medicinali dal registro         degli stupefacenti; una copia del verbale viene inviata dalla farmacia alla         ASL.      
3. I medicinali stupefacenti scaduti o         deteriorati non utilizzabili farmacologicamente soggetti ad obbligo di         registrazione, qualora venissero previste dalla ASL modalità di vigilanza al di         fuori delle attività ispettive per la constatazione della qualità e quantità di         medicinali da avviare a distruzione, dovrebbero essere accompagnati da copia         del provvedimento previsto; i medicinali dovrebbero essere inseriti in un         contenitore da sigillare all'atto del conferimento dei medicinali dal         farmacista all'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. Le successive         operazioni di distruzione seguono le modalità indicate nel precedente caso B.         Le Forze di Polizia, in caso di riscontro di violazione di sigilli palese o         presunta, provvedono a verificare la rispondenza delle sostanze riportate nel       
verbale della ASL con quelle presenti nel contenitore, dandone atto nel verbale         di distruzione. Tale controllo può, comunque, essere eseguito a campione,         indipendentemente dalla violazione di sigilli palese o presunta.      
        
      
Scheda inserita nel sito www.salute.gov.it in         data 24 maggio 2011 Area tematica medicinali e sostanze stupefacenti e         psicotrope    



D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.       25-bis
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art.       17
L. 15 marzo 2010, n. 38, art.       10
D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254

Ministero dell'interno Circ. 24-5-2011 n. 3958 Ricorsi avverso provvedimenti di inammissibilità delle domande di emersione dal lavoro irregolare in ragione della condanna riportata ai sensi dell'articolo 14, comma 5-ter, D.Lgs. n. 286/1998, per essersi lo straniero trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal Questore, ai sensi del comma 5-bis dello stesso decreto. Sentenze del Consiglio di Stato n. 7 e n. 8 dell'Adunanza Plenaria del 2-10.5.2011 - Declaratoria di inefficacia dell'art. 14 TU, D.Lgs. n. 286/1998.- Autotutela. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo, Servizio II, Ufficio studi e contenzioso.

Circ. 24 maggio 2011, n. 3958 (1).
 Ricorsi avverso provvedimenti di         inammissibilità delle domande di emersione dal lavoro irregolare in ragione         della condanna riportata ai sensi dell'articolo 14, comma 5-ter, D.Lgs. n.         286/1998, per essersi lo straniero trattenuto illegalmente nel territorio dello         Stato, in violazione dell'ordine impartito dal Questore, ai sensi del comma         5-bis dello stesso decreto. Sentenze del Consiglio di Stato n. 7 e n. 8         dell'Adunanza Plenaria del 2-10.5.2011 - Declaratoria di inefficacia dell'art.         14 TU, D.Lgs. n. 286/1998.- Autotutela.     

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e  l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e  dell'asilo, Servizio II, Ufficio studi e contenzioso.


          
                            
Ai                          
Sigg. Prefetti titolari degli uffici               territoriali di Governo  
                                                     
Loro sedi  
             
                         
Al                          
Sig. Commissario del Governo per la               provincia autonoma di Trento  
                                                     
Trento  
                            
Al                          
Sig. Commissario del Governo per la               provincia autonoma di Bolzano  
                                                     
Bolzano  
                            
Al                          
Presidente della Regione Valle               d'Aosta  
                                                     
Aosta 
            
e, p.c.:            
Al            
Dipartimento della pubblica               sicurezza
                
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle               frontiere
                
Ufficio AA. Generali e               giuridici
                
Via Tuscolana, 1558
                
Roma          



              



Facendo seguito a quanto già rappresentato con la         Circ. n. 2640 del 8 aprile 2011 ed a fronte dei non infrequenti quesiti         pervenuti, in materia, dalle strutture territoriali, si richiama l'attenzione         sulle recenti sentenze del Consiglio di Stato, pronunciate in Adunanza Plenaria         (si allega la n. 7 del 2011), con cui viene recepita la giurisprudenza della         Corte di Giustizia UE e, conseguentemente, rimossa l'ostatività che ha, in         precedenza, determinato il rigetto delle domande di emersione, in applicazione         della norma in oggetto.      
Al riguardo e secondo una prima urgente         valutazione, intesa ad evitare ulteriori pregiudizi a carico dell'erario         derivanti sia da soccombenza reiterata (il Consiglio di Stato ha già condannato         l'Amministrazione a rifondere le spese processuali), sia da possibili e più         gravi ipotesi risarcitorie, necessita che gli Sportelli Unici si conformino         prontamente all'indirizzo dell'Adunanza Plenaria, nei limiti e con le modalità        che seguono.    



a) Procedimenti non ancora definiti      
Quando ancora non è stato notificato il decreto         di diniego dell'emersione, o è ancora pendente il ricorso giurisdizionale o         straordinario; ovvero deve ancora spirare il termine di 120 giorni dalla         notifica, valido per l'impugnazione, sembra senz'altro opportuno l'esercizio         dell'autotutela, mediante riapertura dei procedimenti (con nuovo avvio ex art.         7, L. n. 241/1990), nuovo parere questorile alla luce della sentenza del         Consiglio di Stato e conseguente riesame finalizzato all'accoglimento, salvo         ostatività di diversa natura.    



b) Procedimenti definiti      
Qualora siano invece trascorsi i termini utili         per l'impugnazione, ovvero sia divenuta definitiva una sentenza di rigetto         dell'impugnazione medesima, non sembra opportuna alcuna iniziativa di ufficio,         salvo espressa richiesta dello straniero (per il quale i termini non sarebbero         comunque decorsi, giacché di regola non gli viene effettuata la notifica); in         caso, quindi, di specifica istanza, necessita una valutazione caso per caso,         con singola istruttoria e correlativo parere questorile, quantunque alla luce         della nuova sentenza e con le garanzie partecipative di cui alla L. n.         241/1990.      
Potranno, in proposito, seguirsi le direttive già        impartite, in materia di autotutela, con Circ. 6 febbraio 2009, n. 617 e con         Circ. 13 agosto 2009, n. 4615 in applicazione del disposto di cui all'art. 1,         comma 136, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 e, da ultimo, della L. n. 69/2009,         ai fini di determinare, nei casi controversi, la cessazione della materia del         contendere, con possibile conseguente rinuncia al ricorso e limitazione dei         costi erariali.      
Nell'ambito della consueta collaborazione, le         SS.LL., vorranno ancora sensibilizzare adeguatamente i Dirigenti degli S.U.I.,         ad esercitare gli interventi di competenza nel senso evidenziato, restando in         attesa di conoscerne gli esiti.      
       
     
Il Direttore centrale     
Malandrino   




D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art.       14
L. 7 agosto 1990, n. 241, art.       7
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1,       comma 136
L. 18 giugno 2009, n. 69

Ministero dell'interno Circ. 26-5-2011 n. 15/2011 D.L. 13 maggio 2011, n. 70, recante "Prime disposizioni urgenti per l’economia”. Rilascio della carta d'identità ai minori.Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Circ. 26 maggio 2011, n. 15/2011 (1).
 D.L. 13 maggio 2011, n. 70,         recante "Prime disposizioni urgenti per l’economia”. Rilascio della carta         d'identità ai minori.     

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.


          
                            
Ai                          
Prefetti della Repubblica             
                                          
Loro sedi  
                            
Al                          
Commissario del Governo per la provincia di               Trento  
                                          
Trento  
                            
Al                          
Commissario del Governo per la provincia di               Bolzano  
                                          
Bolzano  
                            
Al                          
Presidente della Regione autonoma della               Valle D’Aosta  
                                                     
Servizio affari di prefettura             
                                          
Aosta  
                         
e, p.c.:                          
Al                          
Commissario dello Stato per la Regione               siciliana  
                                          
Palermo  
                            
Al                          
Rappresentante del Governo per la Regione               Sardegna  
                                          
Cagliari  
                            
Al                          
Ministero degli affari esteri             
                                          
Direzione generale italiani all'estero e               politiche migratorie  
                                                     
Piazzale della Farnesina, 1             
                                          
00135 - Roma  
                            
Al                          
Ministero della giustizia             
                                          
Viale Arenula, 70             
                                          
00186 - Roma  
                            
Al                          
Gabinetto del Sig. Ministro             
                                          
Sede  
                            
Al                          
Dipartimento della pubblica               sicurezza  
                                          
Direzione centrale dell'immigrazione e               della polizia delle frontiere  
                                                     
Via Tuscolana, 1558             
                                          
00173 - Roma  
                            
Al                          
Dipartimento della pubblica               sicurezza  
                                          
Direzione centrale per gli affari generali               della polizia di Stato  
                                                     
Sede  
                            
All'                          
Anci  
                                                     
Via dei Prefetti, 46             
                                          
00186 - Roma  
                            
All'                          
Anusca  
                                                     
Via dei Mille, 35E/F             
                                          
40024 - Castel S. Pietro Terme (BO)             
                            
Alla                          
Dea - Demografici Associati             
                                          
c/o Amministrazione comunale             
                                          
v.le Comaschi n. 1160             
                                          
56021 - Cascina (PI)                       



              



L'articolo 10 del decreto-legge indicato in         oggetto, intitolato "Servizi ai cittadini" ha introdotto nuove disposizioni in         materia di carta d'identità.      
In particolare, il comma 5 del citato articolo         10, ha modificato l'art. 3 del TULPS di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773,         recante la disciplina di tale documento.      
Alla luce delle nuove disposizioni è soppresso il         limite minimo di età per il rilascio della carta d’identità, precedentemente         fissato in anni quindici, ed è stabilita la validità temporale di tale         documento, diversa a seconda dell'età del minore.      
In particolare, è previsto che la carta         d'identità rilasciata ai minori di anni tre abbia una validità di tre anni,         mentre quella rilasciata ai minori di età compresa fra i tre ed i diciotto anni         abbia una validità di cinque anni.      
Con riguardo all’applicazione di tale         disposizione, si richiama il contenuto della circolare n. 7 del 19 aprile 1993,         con la quale è stato chiarito che al fine del rilascio ai minori della carta         d’identità valida per l'espatrio, è necessario l'assenso dei genitori o di chi         ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza per motivi ostativi         all’espatrio, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 649/1974.      
Pertanto, in tali ipotesi il comune dovrà        acquisire il suddetto assenso, che potrà anche essere trasmesso dagli         interessati con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. n.         445/2000.      
La carta d'identità, sia in formato cartaceo che         elettronico, dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto         dodici anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà        omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.      
Le nuove disposizioni prevedono inoltre che per         il minore di anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini         dell'espatrio sia subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia         di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una         dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione,         convalidata dalla questura dalle autorità consolari - il nome della persona,         dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato,         analogamente a quanto previsto per il cd. lasciapassare ed il         passaporto.      
Al riguardo, al fine di semplificare         l’applicazione di tale disposizione in sede di controllo alla frontiera, si         suggerisce d'informare i genitori del minore o chi ne fa le veci circa         l’opportunità di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità        della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di         paternità e maternità).      
Si puntualizza inoltre che il decreto-legge in         esame prevede l'esenzione dell'obbligo di rilevamento delle impronte digitali         per i minori di età inferiore ai dodici anni. Al riguardo si richiama il         contenuto del         D.P.C.M. 25 marzo           2011, che ha prorogato al 31 dicembre 2011 il termine di scadenza         entro cui provvedere all'inserimento dell'impronta nella carta         d'identità.      
Si ritiene opportuno precisare per inciso che le         nuove disposizioni relative al rilascio e alla durata di validità del documento         ai minori si applicano anche alle carte d'identità non valide per l’espatrio,         rilasciate ai cittadini stranieri.      
        
      
Si pregano le SS.LL. di voler informare con la         massima urgenza i Sigg. Sindaci del contenuto della presente circolare.      
        
      
Il Capo dipartimento       
Pansa    



D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art.       10
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art.       3
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art.       38
D.P.C.M. 25 marzo 2011
D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649, art. 1