Circ. 24 maggio 2011, n. 3958 (1).
Ricorsi avverso provvedimenti di inammissibilità delle domande di emersione dal lavoro irregolare in ragione della condanna riportata ai sensi dell'articolo 14, comma 5-ter, D.Lgs. n. 286/1998, per essersi lo straniero trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal Questore, ai sensi del comma 5-bis dello stesso decreto. Sentenze del Consiglio di Stato n. 7 e n. 8 dell'Adunanza Plenaria del 2-10.5.2011 - Declaratoria di inefficacia dell'art. 14 TU, D.Lgs. n. 286/1998.- Autotutela.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo, Servizio II, Ufficio studi e contenzioso.
Ai
Sigg. Prefetti titolari degli uffici territoriali di Governo
Loro sedi
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Trento
Trento
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia autonoma di Bolzano
Bolzano
Al
Presidente della Regione Valle d'Aosta
Aosta
e, p.c.:
Al
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
Ufficio AA. Generali e giuridici
Via Tuscolana, 1558
Roma
Facendo seguito a quanto già rappresentato con la Circ. n. 2640 del 8 aprile 2011 ed a fronte dei non infrequenti quesiti pervenuti, in materia, dalle strutture territoriali, si richiama l'attenzione sulle recenti sentenze del Consiglio di Stato, pronunciate in Adunanza Plenaria (si allega la n. 7 del 2011), con cui viene recepita la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e, conseguentemente, rimossa l'ostatività che ha, in precedenza, determinato il rigetto delle domande di emersione, in applicazione della norma in oggetto.
Al riguardo e secondo una prima urgente valutazione, intesa ad evitare ulteriori pregiudizi a carico dell'erario derivanti sia da soccombenza reiterata (il Consiglio di Stato ha già condannato l'Amministrazione a rifondere le spese processuali), sia da possibili e più gravi ipotesi risarcitorie, necessita che gli Sportelli Unici si conformino prontamente all'indirizzo dell'Adunanza Plenaria, nei limiti e con le modalità che seguono.
a) Procedimenti non ancora definiti
Quando ancora non è stato notificato il decreto di diniego dell'emersione, o è ancora pendente il ricorso giurisdizionale o straordinario; ovvero deve ancora spirare il termine di 120 giorni dalla notifica, valido per l'impugnazione, sembra senz'altro opportuno l'esercizio dell'autotutela, mediante riapertura dei procedimenti (con nuovo avvio ex art. 7, L. n. 241/1990), nuovo parere questorile alla luce della sentenza del Consiglio di Stato e conseguente riesame finalizzato all'accoglimento, salvo ostatività di diversa natura.
b) Procedimenti definiti
Qualora siano invece trascorsi i termini utili per l'impugnazione, ovvero sia divenuta definitiva una sentenza di rigetto dell'impugnazione medesima, non sembra opportuna alcuna iniziativa di ufficio, salvo espressa richiesta dello straniero (per il quale i termini non sarebbero comunque decorsi, giacché di regola non gli viene effettuata la notifica); in caso, quindi, di specifica istanza, necessita una valutazione caso per caso, con singola istruttoria e correlativo parere questorile, quantunque alla luce della nuova sentenza e con le garanzie partecipative di cui alla L. n. 241/1990.
Potranno, in proposito, seguirsi le direttive già impartite, in materia di autotutela, con Circ. 6 febbraio 2009, n. 617 e con Circ. 13 agosto 2009, n. 4615 in applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 136, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 e, da ultimo, della L. n. 69/2009, ai fini di determinare, nei casi controversi, la cessazione della materia del contendere, con possibile conseguente rinuncia al ricorso e limitazione dei costi erariali.
Nell'ambito della consueta collaborazione, le SS.LL., vorranno ancora sensibilizzare adeguatamente i Dirigenti degli S.U.I., ad esercitare gli interventi di competenza nel senso evidenziato, restando in attesa di conoscerne gli esiti.
Il Direttore centrale
Malandrino
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 136
L. 18 giugno 2009, n. 69
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venerdì 27 maggio 2011
Ministero dell'interno Circ. 24-5-2011 n. 3958 Ricorsi avverso provvedimenti di inammissibilità delle domande di emersione dal lavoro irregolare in ragione della condanna riportata ai sensi dell'articolo 14, comma 5-ter, D.Lgs. n. 286/1998, per essersi lo straniero trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal Questore, ai sensi del comma 5-bis dello stesso decreto. Sentenze del Consiglio di Stato n. 7 e n. 8 dell'Adunanza Plenaria del 2-10.5.2011 - Declaratoria di inefficacia dell'art. 14 TU, D.Lgs. n. 286/1998.- Autotutela. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo, Servizio II, Ufficio studi e contenzioso.
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