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venerdì 27 maggio 2011

Ministero dell'interno Circ. 24-5-2011 n. 3958 Ricorsi avverso provvedimenti di inammissibilità delle domande di emersione dal lavoro irregolare in ragione della condanna riportata ai sensi dell'articolo 14, comma 5-ter, D.Lgs. n. 286/1998, per essersi lo straniero trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal Questore, ai sensi del comma 5-bis dello stesso decreto. Sentenze del Consiglio di Stato n. 7 e n. 8 dell'Adunanza Plenaria del 2-10.5.2011 - Declaratoria di inefficacia dell'art. 14 TU, D.Lgs. n. 286/1998.- Autotutela. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo, Servizio II, Ufficio studi e contenzioso.

Circ. 24 maggio 2011, n. 3958 (1).
 Ricorsi avverso provvedimenti di         inammissibilità delle domande di emersione dal lavoro irregolare in ragione         della condanna riportata ai sensi dell'articolo 14, comma 5-ter, D.Lgs. n.         286/1998, per essersi lo straniero trattenuto illegalmente nel territorio dello         Stato, in violazione dell'ordine impartito dal Questore, ai sensi del comma         5-bis dello stesso decreto. Sentenze del Consiglio di Stato n. 7 e n. 8         dell'Adunanza Plenaria del 2-10.5.2011 - Declaratoria di inefficacia dell'art.         14 TU, D.Lgs. n. 286/1998.- Autotutela.     

(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e  l'immigrazione, Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e  dell'asilo, Servizio II, Ufficio studi e contenzioso.


          
                            
Ai                          
Sigg. Prefetti titolari degli uffici               territoriali di Governo  
                                                     
Loro sedi  
             
                         
Al                          
Sig. Commissario del Governo per la               provincia autonoma di Trento  
                                                     
Trento  
                            
Al                          
Sig. Commissario del Governo per la               provincia autonoma di Bolzano  
                                                     
Bolzano  
                            
Al                          
Presidente della Regione Valle               d'Aosta  
                                                     
Aosta 
            
e, p.c.:            
Al            
Dipartimento della pubblica               sicurezza
                
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle               frontiere
                
Ufficio AA. Generali e               giuridici
                
Via Tuscolana, 1558
                
Roma          



              



Facendo seguito a quanto già rappresentato con la         Circ. n. 2640 del 8 aprile 2011 ed a fronte dei non infrequenti quesiti         pervenuti, in materia, dalle strutture territoriali, si richiama l'attenzione         sulle recenti sentenze del Consiglio di Stato, pronunciate in Adunanza Plenaria         (si allega la n. 7 del 2011), con cui viene recepita la giurisprudenza della         Corte di Giustizia UE e, conseguentemente, rimossa l'ostatività che ha, in         precedenza, determinato il rigetto delle domande di emersione, in applicazione         della norma in oggetto.      
Al riguardo e secondo una prima urgente         valutazione, intesa ad evitare ulteriori pregiudizi a carico dell'erario         derivanti sia da soccombenza reiterata (il Consiglio di Stato ha già condannato         l'Amministrazione a rifondere le spese processuali), sia da possibili e più         gravi ipotesi risarcitorie, necessita che gli Sportelli Unici si conformino         prontamente all'indirizzo dell'Adunanza Plenaria, nei limiti e con le modalità        che seguono.    



a) Procedimenti non ancora definiti      
Quando ancora non è stato notificato il decreto         di diniego dell'emersione, o è ancora pendente il ricorso giurisdizionale o         straordinario; ovvero deve ancora spirare il termine di 120 giorni dalla         notifica, valido per l'impugnazione, sembra senz'altro opportuno l'esercizio         dell'autotutela, mediante riapertura dei procedimenti (con nuovo avvio ex art.         7, L. n. 241/1990), nuovo parere questorile alla luce della sentenza del         Consiglio di Stato e conseguente riesame finalizzato all'accoglimento, salvo         ostatività di diversa natura.    



b) Procedimenti definiti      
Qualora siano invece trascorsi i termini utili         per l'impugnazione, ovvero sia divenuta definitiva una sentenza di rigetto         dell'impugnazione medesima, non sembra opportuna alcuna iniziativa di ufficio,         salvo espressa richiesta dello straniero (per il quale i termini non sarebbero         comunque decorsi, giacché di regola non gli viene effettuata la notifica); in         caso, quindi, di specifica istanza, necessita una valutazione caso per caso,         con singola istruttoria e correlativo parere questorile, quantunque alla luce         della nuova sentenza e con le garanzie partecipative di cui alla L. n.         241/1990.      
Potranno, in proposito, seguirsi le direttive già        impartite, in materia di autotutela, con Circ. 6 febbraio 2009, n. 617 e con         Circ. 13 agosto 2009, n. 4615 in applicazione del disposto di cui all'art. 1,         comma 136, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 e, da ultimo, della L. n. 69/2009,         ai fini di determinare, nei casi controversi, la cessazione della materia del         contendere, con possibile conseguente rinuncia al ricorso e limitazione dei         costi erariali.      
Nell'ambito della consueta collaborazione, le         SS.LL., vorranno ancora sensibilizzare adeguatamente i Dirigenti degli S.U.I.,         ad esercitare gli interventi di competenza nel senso evidenziato, restando in         attesa di conoscerne gli esiti.      
       
     
Il Direttore centrale     
Malandrino   




D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art.       14
L. 7 agosto 1990, n. 241, art.       7
L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1,       comma 136
L. 18 giugno 2009, n. 69

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