Circ. 26 maggio 2011, n. 15/2011 (1).
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, recante "Prime disposizioni urgenti per l’economia”. Rilascio della carta d'identità ai minori.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Ai
Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Al
Commissario del Governo per la provincia di Trento
Trento
Al
Commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Bolzano
Al
Presidente della Regione autonoma della Valle D’Aosta
Servizio affari di prefettura
Aosta
e, p.c.:
Al
Commissario dello Stato per la Regione siciliana
Palermo
Al
Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna
Cagliari
Al
Ministero degli affari esteri
Direzione generale italiani all'estero e politiche migratorie
Piazzale della Farnesina, 1
00135 - Roma
Al
Ministero della giustizia
Viale Arenula, 70
00186 - Roma
Al
Gabinetto del Sig. Ministro
Sede
Al
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
Via Tuscolana, 1558
00173 - Roma
Al
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale per gli affari generali della polizia di Stato
Sede
All'
Anci
Via dei Prefetti, 46
00186 - Roma
All'
Anusca
Via dei Mille, 35E/F
40024 - Castel S. Pietro Terme (BO)
Alla
Dea - Demografici Associati
c/o Amministrazione comunale
v.le Comaschi n. 1160
56021 - Cascina (PI)
L'articolo 10 del decreto-legge indicato in oggetto, intitolato "Servizi ai cittadini" ha introdotto nuove disposizioni in materia di carta d'identità.
In particolare, il comma 5 del citato articolo 10, ha modificato l'art. 3 del TULPS di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante la disciplina di tale documento.
Alla luce delle nuove disposizioni è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d’identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita la validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell'età del minore.
In particolare, è previsto che la carta d'identità rilasciata ai minori di anni tre abbia una validità di tre anni, mentre quella rilasciata ai minori di età compresa fra i tre ed i diciotto anni abbia una validità di cinque anni.
Con riguardo all’applicazione di tale disposizione, si richiama il contenuto della circolare n. 7 del 19 aprile 1993, con la quale è stato chiarito che al fine del rilascio ai minori della carta d’identità valida per l'espatrio, è necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza per motivi ostativi all’espatrio, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 649/1974.
Pertanto, in tali ipotesi il comune dovrà acquisire il suddetto assenso, che potrà anche essere trasmesso dagli interessati con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.
La carta d'identità, sia in formato cartaceo che elettronico, dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto dodici anni, analogamente al passaporto, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.
Le nuove disposizioni prevedono inoltre che per il minore di anni quattordici, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio sia subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla questura dalle autorità consolari - il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato, analogamente a quanto previsto per il cd. lasciapassare ed il passaporto.
Al riguardo, al fine di semplificare l’applicazione di tale disposizione in sede di controllo alla frontiera, si suggerisce d'informare i genitori del minore o chi ne fa le veci circa l’opportunità di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità).
Si puntualizza inoltre che il decreto-legge in esame prevede l'esenzione dell'obbligo di rilevamento delle impronte digitali per i minori di età inferiore ai dodici anni. Al riguardo si richiama il contenuto del D.P.C.M. 25 marzo 2011, che ha prorogato al 31 dicembre 2011 il termine di scadenza entro cui provvedere all'inserimento dell'impronta nella carta d'identità.
Si ritiene opportuno precisare per inciso che le nuove disposizioni relative al rilascio e alla durata di validità del documento ai minori si applicano anche alle carte d'identità non valide per l’espatrio, rilasciate ai cittadini stranieri.
Si pregano le SS.LL. di voler informare con la massima urgenza i Sigg. Sindaci del contenuto della presente circolare.
Il Capo dipartimento
Pansa
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 10
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 3
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 38
D.P.C.M. 25 marzo 2011
D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649, art. 1
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