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domenica 19 settembre 2010

Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale. (10G0178) (GU n. 219 del 18-9-2010 )

Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale. (10G0178) (GU n. 219 del 18-9-2010 )

Avviso relativo all'approvazione della graduatoria dei sedici funzionari scrutinati promuovibili alla qualifica di direttore coordinatore di istituto penitenziario dell'amministrazione penitenziaria con decorrenza 1° gennaio 1996, a seguito di rinnovazione dello scrutinio per merito comparativo.

Avviso relativo all'approvazione della graduatoria dei sedici funzionari scrutinati promuovibili alla qualifica di direttore coordinatore di istituto penitenziario dell'amministrazione penitenziaria con decorrenza 1° gennaio 1996, a seguito di rinnovazione dello scrutinio per merito comparativo.

Valida la confisca del veicolo per mancanza della carta di circolazione del veicolo privo di targa, carta di circolazione e copertura assicurativa

FATTO E DIRITTO
La Soc. U. ha impugnato per cassazione la sentenza 27.8.04 con la quale il G.d.P. di (OMISSIS) ne ha rigettato l'opposizione proposta avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 640/2003, emessa nei suoi confronti il 25.8.03 dalla Prefettura di quel capoluogo, con la quale le è stata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 1.033,00 - e contestualmente è stata disposta la confisca del veicolo Mercedes mod. E220 telaio n. (OMISSIS) - per violazione degli artt. 93/VII e 193/II CdS in quanto, quale proprietaria, aveva consentito la circolazione del detto veicolo privo di targa, di carta di circolazione e di copertura assicurativa.
L'amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.
Attivatasi procedura ex art. 375 CPC, il Procuratore Generale ha fatto pervenire requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente non si è avvalsa della facoltà attribuitale dall'ultimo comma dell'art. 375 c.p.c..
Le considerazioni svolte nella relazione e condivise dal Procuratore Generale sono da recepire.
Con il primo motivo, la ricorrente - denunziando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 193, 181 e 213 C.d.S. in relazione all'art. 9 del Regolamento di esecuzione della legge n. 990/69 (approvato con D.P.R. 24.11.1970 n. 973); nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alle suddette disposizioni - premette di aver sostenuto in primo grado che i verbali di contravvenzione elevati nei propri confronti, oltre che del conducente, ed i conseguenti provvedimenti di sequestro e confisca del veicolo, dovessero ritenersi palesemente illegittimi, in quanto, nella specie, ricorrevano tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legislazione vigente (art. 1 del D.P.R. n. 474/2001) ai fini della configurabilità della "circolazione di prova" ex art. 98 CdS e della conseguente non necessarietà della carta di circolazione ai sensi dell'art. 93 del CdS, infatti: il guidatore R. C. risultava essere suo dipendente; essa era titolare dell'autorizzazione alla circolazione di prova ed in possesso della relativa targa di prova; questa era stata prontamente esibita agli Agenti; la vettura stava percorrendo una distanza inferiore ai cento chilometri per essere trasferita dalla filiale di (OMISSIS) a quella di (OMISSIS).
Ciò posto, si duole che il giudice a quo abbia fondato il rigetto dell'opposizione alla sanzione pecuniaria presumendo, apoditticamente ed in presenza di prova documentale contraria, il mancato possesso della prescritta autorizzazione alla circolazione di prova, mentre <>.
Per analoghe ragioni si duole che il giudice a quo abbia rigettato l'opposizione avverso i provvedimenti accessori di sequestro e confisca dell'autovettura, non considerando che tali sanzioni potevano essere applicate solo in caso di contemporanea insussistenza dei tre requisiti prescritti dall'art. 98 CdS, mentre, nella specie, detti requisiti erano tutti presenti.
Con il secondo motivo, la ricorrente - denunziando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 193, 181 e 213 CdS ed in relazione all'art. 9 del Regolamento di esecuzione della legge n. 990/69 (approvato con D.P.R. n. 973 del 24.11.1970); nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alle suddette disposizioni - si duole che il giudice a quo, pur essendo stata regolarmente documentata la sussistenza della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi inerente il veicolo in discussione, abbia presunto <>.
Nessuno dei due riportati motivi - che, per connessione, possono essere trattati congiuntamente - merita accoglimento.
Il giudice a quo ha ritenuto che l'opposizione non potesse trovare accoglimento in guanto l'opponente non aveva provato, "né agli agenti accertatori né in corso di causa", che la circolazione dell'autovettura in discussione, pur priva di carta di circolazione e targa proprie, avesse, tuttavia, di fatto avuto luogo lecitamente in virtù d'un' autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 98 CdS e del D.P.R. 474/2001.
Che tale prova fosse stata o meno fornita, non risulta agli atti del giudizio: parte ricorrente non ha depositato il fascicolo di parte originale del giudizio svoltosi innanzi al G.d.P. di (OMISSIS), dall'indice del quale, vistato dal cancelliere, sarebbe stato desumibile quali atti fossero stati prodotti in quel giudizio (nessuno dei documenti allegati riporta un timbro di deposito e persino del ricorso in opposizione non è allegato l'originale ma una copia informe priva della relata di notificazione e dell'attestazione di deposito); a sua volta, la cancelleria del G.d.P. di (OMISSIS), pur ripetutamente sollecitata, non ha esitato la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio.
Ciò non di meno, pur volendosi ammettere che la documentazione oggi nel fascicolo di parte ricorrente fosse stata prodotta nel giudizio di merito, la conclusione cui è pervenuto il G.d.P. risulta conforme a diritto e la sentenza non va annullata, potendosene correggere la motivazione ex art. 385/IV c.p.c. nel senso non che difettasse la prova documentale dell'applicabilità al caso in esame della deroga al disposto dell'art. 93/VII CdS posta dall'art. 98 CdS e dal D.P.R. 474/2001, ma che di tale applicabilità difettassero, comunque, le condizioni poste da quest'ultima normativa.
La premessa in fatto dalla quale prendono le mosse l'originaria opposizione e l'odierno ricorso - per la quale
 
l'autovettura in questione legittimamente circolava in quanto coperta da targa-prova - non corrisponde, infatti, alla realtà e ne è dimostrazione la constatazione che la stessa ricorrente non sostiene che l'autovettura fosse "munita" o "dotata" di autorizzazione e targa-prova al momento del fermo, né utilizza espressioni similari dalle quali desumere l'esistenza dell'autorizzazione a bordo dell'autovettura o che detta targa fosse applicata al porta-targa posteriore o quanto meno si trovasse all'interno dell'autovettura a quel momento, ma deduce solo che la targa fu "prontamente esibita" agli agenti accertatori.
In effetti, come risulta all'esame degli atti, consentito a questa Corte in quanto chiamata ad accertare un error in procedendo dedotto per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nel verbale n. 105548T - il cui contenuto non è stato contestato e che fa comunque prova sino a querela di falso (da ultimo, Cass. SS.UU. 17355/09), nella specie non proposta - è accertato che la targa prova non era affatto applicata all'autovettura e neppure a bordo di essa, e che solo successivamente era stata recapitata al conducente sul luogo della contestazione (donde il termine "esibita" utilizzato in ricorso), dacché vi è precisato: <>.
Ora, l'art. 1 del D.P.R. 24.11.01 n. 474 prescrive, al quarto comma, che l'autorizzazione alla circolazione di prova <<... è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega.>>, mentre il successivo art. 2 prescrive, al primo comma, che <>.
Emerge chiaramente, dal combinato disposto normativo testè riportato, che tanto l'autorizzazione quanto la targa ad essa relativa devono trovarsi a bordo del veicolo (e la seconda deve anche essere esposta) ed altrettanto chiara ne è la ratio che - con il prescrivere la limitazione della circolazione ad un solo veicolo, cui in corso di essa riferire l'autorizzazione, così impedendo che in base alia medesima autorizzazione circolino contemporaneamente più veicoli - intende non solo regolare il regime dell'autorizzazione ma, soprattutto, questo coordinare con quello dell'assicurazione obbligatoria.
Poiché, infatti, tale assicurazione è stipulata in correlazione con la singola autorizzazione alla circolazione in prova e con la relativa targa-prova, solo la presenza dell'una e dell'altra a bordo garantiscono la copertura assicurativa del veicolo durante l'uso, in quanto tale presenza esclude che, in virtù della medesima autorizzazione e della medesima assicurazione, che coprono l'utilizzazione di un solo veicolo per volta, possa contemporaneamente circolare altro veicolo.
Di converso, la mancanza del documento d'autorizzazione e della targa-prova a bordo del veicolo integra gli estremi degli illeciti di circolazione con veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione - non potendosi invocare l'autorizzazione in deroga per essere questa applicabile al solo veicolo a bordo del quale si trovi il relativo documento e posteriormente al quale sia applicata la targa-prova - e privo della copertura assicurativa; né rileva che la detta documentazione e la targa-prova possano trovarsi nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato piuttosto che a bordo d'altro veicolo contemporaneamente in circolazione, dacché il dettato normativo contempla un illecito formale, di pura condotta, mirando non tanto a reprimere l'abuso effettivo dell'autorizzazione con il comminare la sanzione in relazione ad una fattispecie nella quale esso siasi in concreto verificato, quanto piuttosto a prevenirlo con il comminare la sanzione in relazione ad una fattispecie nella quale esso sì presenti come possibile.
Ciò stante, pienamente legittimi risultano, come già ritenuto dal giudice a quo, i provvedimenti adottati dalla Prefettura di (OMISSIS) nell'applicare le sanzioni pecuniarie e della confisca comminate dall'art. 93/VII CdS escludendo potersi applicare, nel caso di specie, la disciplina della circolazione in prova di cui all'art. 98 CdS e D.P.R. 474/2001.
Con un terzo motivo (erroneamente rubricato ancora con il n. 2), la ricorrente - denunziando violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione agli artt. 13 e 21 della legge 24.11.1981 n. 689 - si duole che <>
Il motivo non merita accoglimento.
Anzi tutto, per sua inammissibilità, in quanto non contiene censure alla sentenza impugnata, ma solo all'operato della Prefettura di (OMISSIS), ed in quanto, comunque, la questione, alla lettura della stessa sentenza impugnata, non censurata ex artt. 112 e 360 n. 4 c.p.c. per omessa pronunzia sul punto, non risulta dedotta nel giudizio di merito onde non può esserlo in quello di legittimità.
In secondo luogo, per manifesta infondatezza, in quanto la confisca risulta disposta ai sensi dell'art. 93/VII CdS per l'uso del veicolo senza carta di circolazione e targa propria, fattispecie che non prevede sanatorie di sorta, e non per la mancanza della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 193 CdS e disposizioni richiamatevi.
Con un quarto motivo, rubricato sub n. 3, la ricorrente denunzia, in fine, la nullità della sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, giacché <> (*: gli errori sono nel testo, n.d.e.).
Il motivo non merita accoglimento.
Come per il motivo precedente, neppure in questo caso dalla sentenza impugnata risulta che l'opposizione avesse avuto ad oggetto, oltre all'ordinanza-ingiunzione prot. n. 640/2003, anche altro provvedimento prefettizio.
Del pari, dunque, onde evitare una pronunzia d'inammissibilità del motivo per novità della questione avrebbe dovuto la ricorrente anzi tutto idoneamente censurare la sentenza per omessa pronunzia; il che non ha fatto.
Come ripetutamente evidenziato da questa Corte, infatti, l'omessa pronunzia, quale vizio della sentenza, dev'esser fatta valere dal ricorrente per cassazione esclusivamente attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione degli artt. 112 e 360 n. 4 c.p.c., non già con la denunzia della violazione di norme di diritto sostanziale ex art. 360 n. 3 c.p.c. ovvero del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., in quanto tali ultime censure presuppongono che il giudice di merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare, o non giustificando adeguatamente, la decisione al riguardo resa; d'altra parte, solo la corretta deduzione della doglianza ex artt. 112 e 360 n. 4 c.p.c., trattandosi di violazione di una norma processuale, può consentire al giudice di legittimità l'esame degli atti del giudizio al fine di verificare la effettiva deduzione nel giudizio di merito della questione la cui mancata considerazione da parte del giudice è dedotta come motivo di gravame nel ricorso per cassazione (Cass. 7.7.04 n. 12475, 14.2.06 n. 3190, 4.6.07 n. 12952).
Perché, poi, possa dirsi utilmente dedotto in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi degli artt. 112 e 360 n. 4 c.p.c, è necessario, da un lato, che al giudice del merito fossero state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si fosse resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente - nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto - nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, "in primis", la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi; ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, delle citate norme processuali, riconducibile alla prospettazione di un' ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena d'inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente, per il principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione, che non consente, tra l'altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi (Cass. 19.3.07 n. 6361, SS.UU. 28.7.05 n. 15781).
Di tutto ciò non è traccia nel motivo in esame.
In definitiva, nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, la ricorrente evita le conseguenze della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.

Il lavoratore ha dieci anni di tempo, dal momento in cui il danno si è manifestato, per chiederne il risarcimento






Cassazione : Il lavoratore ha dieci anni di tempo, dal momento in cui il danno si è manifestato, per chiederne il risarcimento

"Tutor" e "Autovelox": strumenti spenti se non c'è una segnalazione "ad hoc"

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"Tutor" e "Autovelox": strumenti spenti se non c'è una segnalazione "ad hoc"
Spenti 60 tutor fuorilegge
Limiti di velocità non adeguatamente segnalati
Già spenti una sessantina di tutor autostradali fuorilegge. Si tratta di tutti quegli strumenti sprovvisti del necessario cartello di segnalazione del limite di velocità posizionato ad almeno un chilometro di distanza dal rilevatore stesso, come prescritto dalla recente riforma del codice della strada (legge 120/2010).
Il Tutor è uno strumento approvato dal ministero per l'accertamento automatico dell'eccesso di velocità. Anche se non specificamente omologato il suo uso è quindi conforme al dl 121/2002 e alle altre regole stradali. Lo ha chiarito il ministero dei trasporti con il parere n. 58422/2010 conseguente ad una censura di non omologazione del diffuso e temuto sistema elettronico. Dopo la circolare ministeriale emanata il 12 agosto alla vigilia dell'entrata in vigore della legge 120/2010, secondo quanto risulta ad ItaliaOggi, sono già una sessantina gli impianti per il controllo della velocità media spenti lungo le tratte autostradali per mancato rispetto della distanza minima di 1 km tra il limite di velocità e il sistema Tutor. Si tratta in particolare degli impianti posizionati nei tratti autostradali con limiti di velocità più bassi degli ordinari 130 km/h. Dal 13 agosto, infatti, ogni impianto fisso per il rilevamento elettronico della velocità deve essere segnalato e posizionato ad almeno 1 km dall'inizio del limite per consentire agli utenti di adeguare meno repentinamente la propria andatura. In attesa della messa a regime della necessaria segnaletica la polizia stradale ha pertanto deciso di spegnere i Tutor fuori legge. Questi temuti strumenti, specifica quindi il parere 58422, non sono omologati ma semplicemente approvati. Lo stesso articolo 4 del dl 121/2002, convertito con modificazioni nella legge 168/2002, «afferma testualmente che i dispositivi utilizzati per accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, devono essere omologati o approvati ai sensi dell'art. 45 c. 6 del nuovo codice della strada». In buona sostanza l'approvazione o l'omologazione sono ritenute equivalenti per ammettere la legittimità di questi impianti. La differenza tra procedura di approvazione o omologazione è squisitamente tecnica. Si ricorre all'approvazione di uno strumento quando non esistono norme di riferimento circa le caratteristiche fondamentali dello strumento da esaminare. In questo caso sarà il Consiglio superiore dei lavori pubblici ad esprimere una parere tecnico determinante. Nel caso del Tutor il parere è stato emanato nell'adunanza del 28 aprile 2004, conclude la nota centrale. Ai fini dell'impiego, dunque, approvazione o omologazione risultano del tutto equivalenti.

venerdì 17 settembre 2010

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti D.M. 8-9-2010 Applicazione delle modifiche all'articolo 115 del codice della strada, introdotte dall'articolo 16, comma 1, lettere b) e c) della legge 29 luglio 2010, n. 120. Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2010, n. 216.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
D.M. 8-9-2010
Applicazione delle modifiche all'articolo 115 del codice della strada, introdotte dall'articolo 16, comma 1, lettere b) e c) della legge 29 luglio 2010, n. 120.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2010, n. 216.

FACEBOOK: CYBERCRIMINALI RUBANO PROFILO CAPO INTERPOL

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Ignoti criminali hanno rubato
l'identita' del capo dell'Interpol, Ronald K. Noble, con
l'obiettivo di carpire informazioni su alcune operazioni di
polizia. Lo ha rivelato lo stesso Noble nel corso di una
conferenza a Hong Kong, riferisce l'edizione online in inglese
della France Presse.
"Il team per la sicurezza informatica ha scoperto due profili
creati con l'obiettivo di assumere la mia identita' in qualita'
di segretario generale dell'Interpol", ha detto Noble. "Uno dei
criminali tentava di usare questo profilo per avere informazioni
sui ricercati catturati durante l'operazione Infra Red", ha
aggiunto.
L'operazione Infra Red, in 29 Paesi, ha portato all'arresto
di 130 persone accusate di omicidio, pedofilia, traffico droga e
riciclaggio.
Secondo i dati contenuti nel Norton Cybercrime Report, circa
i due terzi degli utenti adulti del web sono stati oggetto di
attacchi informatici. (ANSA).

ACC
17-SET-10 16:48 NNNN

Consiglio di Stato "... Guardia di Finanza....altri fatti mobbizzanti si sono verificati prima dell'infortunio al ginocchio e altri prima della diagnosi della patologia psichica avvenuta in data 8.3.2002;..."



Consiglio di Stato "... Guardia di Finanza....altri fatti mobbizzanti si sono verificati prima dell'infortunio al ginocchio e altri prima della diagnosi della patologia psichica avvenuta in data 8.3.2002;..."

Consiglio di Stato "...gli ha rammentato gli obblighi derivanti dal suo status di militare, con particolare riferimento alle disposizioni emanate dal Comando generale della Guardia di Finanza in materia di attività extraprofessionali, sia per la parte inerente ad eventuali cointeressenze con attività commerciali e sia per quel che concerne le conseguenti interferenze con gli interessi dell'Amministrazione;..."

Consiglio di Stato "...gli ha rammentato gli obblighi derivanti dal suo status di militare, con particolare riferimento alle disposizioni emanate dal Comando generale della Guardia di Finanza in materia di attività extraprofessionali, sia per la parte inerente ad eventuali cointeressenze con attività commerciali e sia per quel che concerne le conseguenti interferenze con gli interessi dell'Amministrazione;..."

Consiglio di Stato "...Svolgimento delle funzioni di guardia particolare giurata: i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione..."

Consiglio di Stato "...Svolgimento delle funzioni di guardia particolare giurata: i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione..."

Napoli 16, Settembre 2010 alcune immagini della manifestazione S.i.l.p. C.g.i.l. alla regione dei poliziotti della questura di napoli contro i tagli incrociati di governo e regione

Napoli 16, Settembre 2010 alcune immagini della manifestazione S.i.l.p. C.g.i.l. alla regione dei poliziotti della questura di napoli contro i tagli incrociati di governo e regione

"Cittadini salvate la Costituzione"

Federalismo, legge elettorale, norme ad personam, questione morale, sistema fiscale: Gustavo Zagrebelsky, presidente emerito della Consulta, racconta come stanno smontando la nostra carta

BIENNIO 2008-2009:TABELLE AUMENTI STIPENDI E INDENNITA' PENSIONABILE E STRAORDINARI DOCUMENTI








BIENNIO 2008-2009:TABELLE AUMENTI STIPENDI E INDENNITA' PENSIONABILE E STRAORDINARI

BIENNIO 2008-2009:TABELLE AUMENTI STIPENDI E INDENNITA' PENSIONABILE E STRAORDINARI

‘Formazione antincendio”

‘Formazione antincendio”, redatto dal Dr. arch. Marcello Tambone e a cura del Servizio Prevenzione Protezione

giovedì 16 settembre 2010

con lettera prot. n. 559/A/1/107.21/2428 datata 9 febbraio 2010 il dipartimento della pubblica sicurezza - direzione generale della polizia di Stato - del Ministero degli interni ha comunicato che il Ministro dell'interno con propri decreti datati 4 febbraio 2010 ha riconosciuto lo status di «sede disagiata», in ragione delle eccezionali difficoltà logistiche ed abitative per il personale della polizia di Stato in servizio presso le sedi ubicate nei territori interessati dall'evento sismico del 6 aprile 2009;

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08425
presentata da
MAURIZIO TURCO
mercoledì 8 settembre 2010, seduta n.366

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:

con lettera prot. n. 559/A/1/107.21/2428 datata 9 febbraio 2010 il dipartimento della pubblica sicurezza - direzione generale della polizia di Stato - del Ministero degli interni ha comunicato che il Ministro dell'interno con propri decreti datati 4 febbraio 2010 ha riconosciuto lo status di «sede disagiata», in ragione delle eccezionali difficoltà logistiche ed abitative per il personale della polizia di Stato in servizio presso le sedi ubicate nei territori interessati dall'evento sismico del 6 aprile 2009;

il COCER sezione Esercito in virtù di specifica autorizzazione del Capo di Stato Maggiore di Forza armata ha inviato una delegazione per far visita ai militari con sede nella città dell'Aquila -:

se il ministro interrogato sia a conoscenza di quanto in premessa, quali siano le motivazioni che non hanno permesso di riconoscere al personale delle Forze armate in servizio nel medesimo territorio lo status di «sede disagiata»;

quali siano state le eventuali richieste deliberate dal COCER a seguito della missione svolta dalla delegazione e quali siano state le conseguenti azioni delle autorità militari di riferimento. (4-08425)

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Direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade.

Ministero dell'interno Circ. 14-8-2009 n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 Direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade. Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Servizio Polizia stradale.

La "Quinta Mafia" ha aggredito il territorio a Sud di Roma. Appello di Libera e Legambiente al Capo dello Stato

di Antonio Turri, Marco Omizzolo, Anna Scalfati*



Al Presidente della Repubblica
On.Giorgio Napolitano

Al Ministro dell'Interno
On. Roberto Maroni

Alla Presidente della Regione Lazio
On. Renata Polverini

All'on.Giuseppe Pisanu
Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia

Loro Sedi


E' passato un anno da quando il Prefetto Bruno Frattasi,
protagonista nella Provincia di Latina di coraggiose
battaglie per la legalita', e' stato trasferito. Il suo
nome rimarra' per sempre legato alla richiesta di
scioglimento per mafia del Comune di Fondi. La Commissione
di Accesso che fu inviata due anni fa nella sede
dell'Amministrazione di quel Comune - composta da alti
ufficiali delle tre Forze di Polizia- riscontro' in
maniera inequivocabile il rapporto tra la criminalita'
organizzata e settori della politica locale in grado di
condizionare lo sviluppo del territorio.
Il condizionamento operato dalle n'drine e dai clan della
camorra nel sud del Lazio fu fatto proprio dallo stesso
Ministro Maroni nella relazione di richiesta di
scioglimento presentata e reiterata al Consiglio dei
Ministri, sulla scorta anche dei riscontri investigativi
operati da alcune Procure antimafia italiane.
La situazione nel sud del Lazio- teatro ormai da anni di
feroci omicidi rimasti per lo piu' irrisolti, legati a
vicende connesse allo smaltimento illegale di rifiuti
tossici, al ciclo del cemento, al riciclaggio del denaro
sporco, alla imposizione di dinamiche forzate nella
commercializzazione dei prodotti dell'agroalimentare in
ambito nazionale ed europeo,all'usura e al traffico
internazionale delle sostanze stupefacenti- cosi' come
denunciata dalle Forze di polizia quotidianamente, si
scontra con il silenzio totale delle Istituzioni politiche e
amministrative.
Caso eclatante la "bocciatura" del Consiglio del
Ministri alla richiesta del Ministro Maroni di scioglimento
del Consiglio comunale di Fondi per infiltrazioni mafiose.
Il Comune di Fondi ha votato e rieletto alcuni
amministratori che , sottoposti ad una pressione mediatica
si erano dimessi : la commissione d'accesso aveva
stabilito che esponenti di spicco della criminalita'
mafiosa da anni presenti sul territorio condizionavano il
libero svolgimento delle elezioni. Per questo motivo era
apparsa necessaria la procedura dello scioglimento del
consiglio comunale che comporta per legge un lungo e
complesso iter capace di eliminare le collusioni della
politica con la criminalita'. La procedura e' stata
evitata con un raggiro : alcuni consiglieri si sono dimessi
e ricandidati dimostrando forza e controllo totale non solo
del consenso politico ma delle dinamiche governative che in
altre realta' italiane -anche meno gravi- hanno portato
allo scioglimento dell'amministrazione messa sotto accusa.
Prima del Prefetto Bruno Frattasi- oggetto di una campagna
di delegittimazione culminata con l'affermazione di
esponenti politici locali che hanno definito lui e i
commissari "pezzi deviati dello Stato"- si era
verificato un pesante scontro istituzionale che aveva
indotto il Presidente del Tar di Latina, dott. Bianchi , a
chiedere di essere trasferito denunciando pubblicamente un
sistema di diffuse illegittimità ed illegalità nella
pubblica amministrazione locale.
La speranza di- giornalisti, vessati da un sistema di
informazione locale gestito in parte da "interessi
forti", di inermi cittadini vessati e presenti numerosi
nelle allarmanti statistiche di reati legati all'usura",
di associazioni ambientaliste di carattere nazionale
definite "terroriste" e messe all'indice solo
perche' impegnate nella denuncia dei gravissimi abusi
commessi per favorire l'insediamento dei clan e della
mafie in genere attraverso il riciclaggio del denaro sporco
investito nell'edilizia e nel ciclo del cemento, di
associazioni per la lotta alle mafie quali l'Associazione
Libera di Don Ciotti che segnala come da anni tutte le mafie
investano nel sud del Lazio con l'obiettivo di
condizionare settori dell'economia e della politica della
capitale- si infrange ormai nel silenzio e
nell'impunita'.
Un caso tra tutti e' l'impudenza con cui in altri Comuni
del sud pontino vengono candidati direttamente personaggi di
spicco dell'economia del malaffare, indagati per ogni tipo
di abusi fino alla elezione di un consigliere comunale
rinviato a giudizio per Associazione mafiosa di tipo
camorristico. Questo tipo di situazione prefigura -
cosi' come sostenuto dall'Associazione Libera- la
nascita di una nuova mafia, autoctona, con caratteristiche
di resistenza all'azione della giustizia e delle Forze
dell'Ordine perche' direttamente collegata ad alti
livelli del potere politico nazionale, gia' denominata
"QUINTA MAFIA". Potremmo descriverla come un virus
mutato che ha aggredito il territorio a sud di Roma. Al suo
interno "colletti bianchi", settori della politica e
imprenditoria locale che mutuano comportamenti mafiosi da
anni radicati nelle regioni meridionali.
Questi sono luoghi nei quali valorosi rappresentanti delle
Forze di Polizia sono stati pesantemente attaccati ed hanno
subito conseguenze a livello personale.
L'aria che si respira qui e' quella
dell'intimidazione, del tentativo di imbavagliare la
stampa, del ricatto occupazionale, del voto di scambio.
L'uccisione del sindaco di Pollica ha generato in chi
gia' sperava nello scioglimento di Fondi per determinare
un segnale di cambiamento, uno stato di spaesamento e di
paura.
A Sabaudia non piu' tardi di dieci giorni fa, in un
contesto provinciale fatto di roghi dolosi , auto
incendiate, omicidi, sparatorie e gravi atti intimidatori,
e' stato inviato un segnale di tipo mafioso inequivocabile
allo scrittore Roberto Saviano, presente in incognito e
sotto protezione in una abitazione del lungomare.
Lo stesso Procuratore aggiunto di Latina, dott.ssa D'Elia,
ha dichiarato in una recente intervista televisiva e al
convegno sulle mafie organizzato dall'Associazione Stampa
Romana e da Libera, che gli omicidi degli ultimi mesi hanno
determinato un preoccupante livello di omerta' e paura tra
la popolazione.
Il sindaco del Cilento era una persona normale, impegnato
senza clamore nell'attuazione delle normative vigenti e di
regolari procedure. Il suo assassinio ha rivelato la
presenza della criminalita' in posti ritenuti immuni per
via del legame virtuoso tra popolazione e istituzioni
politico-amministrative. Ed inoltre la devastazione delle
aree protette e' apparso come traguardo valicabile ed anzi
come obiettivo primario delle mafie tanto che risulta
incomprensibile anche alla luce dei recenti disastri
ambientali la continua pressione di settori della politica
per l'abolizione stessa delle aree protette. Solo tre anni
fa e' stato sciolto per infiltrazioni mafiose il Comune di
Nettuno situato strategicamente (per le mafie) tra la
citta' di Roma e quella di Latina. In questo contesto di
mancanza di informazione e di controllo sta avvenendo il
passaggio dei beni demaniali agli Enti Locali.
Per tali gravissimi motivi, per scongiurare una esclation di
violenza, per "liberare" dalle mafie e dalla paura di
esse i cittadini di questa importante zona del Paese ci
rivolgiamo con una lettera-appello alle piu' importanti
Istituzioni e ai cittadini stessi che possono prendere
visione di questa lettera e sottoscriverla nelle varie sedi
di organizzazioni politiche , civiche e di volontariato e
nei luoghi dell'informazione web, etere e stampa
affinche' si crei un movimento di opinione e di azione
capace di ripristinare livelli accettabili di democrazia e
di sicurezza e nel contempo consenta di smascherare e
contenere la pervasivita' dell'azione congiunta tra
mafia d'importazione e mafia autoctona.

FIRMA L'APPELLO su www.articolo21.info



I certificati di malattia verranno inviati ai datori di lavoro anche con la Posta Elettronica Certificata

Con la Circolare n. 119 del 7 settembre 2010, vengono date indicazioni per l’invio alla casella di Posta Elettronica Certificata indicata dal datore di lavoro, delle attestazioni di malattia dei dipendenti.
I datori di lavoro, sia pubblici che privati, interessati devono farne richiesta utilizzando la stessa casella PEC alla quale intendono poi ricevere i certificati medici.
Gli indirizzi PEC delle Strutture territoriali Inps, a cui va inoltrata la domanda, sono reperibili sul sito Internet dell’Istituto (www.inps.it) – Le Sedi INPS – ricerca per elenchi: posta certificata.
La circolare detta le istruzioni per la compilazione della richiesta e per le necessarie specifiche tecniche.



CONTRATTO DI LAVORO BIENNIO 2008/2009, RAGGIUNTA IPOTESI DI ACCORDO: OGGI LA FIRMA!

"Cancelliamo con le firme i simboli padani"

Cancelliamo con le firme i simboli padani



"Certificati malattia online. Le multe partono da gennaio"

"cancelliamoli con i fatti"

"Un'Italietta impotente che osserva sotto coperta"

ENGINE SRL dispositivo CELERITAS: estensione a CELERITAS 1.1 (rilevazione in modalità automatica)


Approvato IL SISTEMA Celeritas per Il Controllo della Velocità media Fuori delle Autostrade.

 

mercoledì 15 settembre 2010

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quarantaquattro posti di direttore tecnico ingegnere della Polizia di Stato. (GU n. 73 del 14-9-2010 )

 Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quarantaquattro posti di direttore tecnico ingegnere della Polizia di Stato. (GU n. 73 del 14-9-2010 )
IL DIRETTORE CENTRALE per le risorse umane Visto il decreto datato 2 febbraio 2010, con il quale e' stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 44 posti di direttore tecnico ingegnere della Polizia di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale n. 13 del 16 febbraio 2010; Visto l'art. 2 del predetto decreto che ha rinviato la pubblicazione del diario delle prove scritte, prevista, da ultimo, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 settembre 2010; Visto il decreto del 27 marzo 2008 con il quale e' stata conferita al direttore centrale per le risorse umane la delega di firma degli atti di esecuzione dei bandi di concorso per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato;

AVVISO Modifica dell'articolo 7 e degli allegati D ed F del concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi ottantadue giovani al 10° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) per il conseguimento della nomina a ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale o del ruolo speciale della Marina militare.

AVVISO

Modifica dell'articolo 7 e degli allegati D ed F del concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi ottantadue giovani al 10° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) per il conseguimento della nomina a ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale o del ruolo speciale della Marina militare.  

DECRETO 6 agosto 2010 Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio normativo ed economico 2010-2012, riguardante il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato). (10A10995)

DECRETO 6 agosto 2010

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale, per il triennio normativo ed economico 2010-2012, riguardante il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato). (10A10995)  

L'appello da Pollica: lo Stato deve fare di più


Manifestazione della Cgil nel piccolo comune del Cilento per il sindaco Angelo Vassallo, ucciso dalla camorra
di M.M.
Lo Stato non può e non deve ritirasi dal territorio, deve garantire a tutti di essere cittadini e non sudditi, deve far rispettare le regole e l'uguaglianza. Altrimenti si arriva alla logica della violenza. Oggi siamo commossi, ma anche indignati e pronti a batterci per la legalità. Susanna Camusso, vicesegretaria generale della Cgil, ha concluso così la manifestazione promossa dal sindacato di Corso Italia che si è svolta oggi (15 settembre) a Pollica, dieci giorni dopo l'assassinio del sindaco Angelo Vassallo. Le sue parole sono servite per evidenziare il filo che ha legato tutti gli interventi: difendere l'idea di comunità sul territorio. "Perché - si è chiesta - nei luoghi di lavoro non c'è razzismo e nel territorio sì? La risposta è semplice, non c'è più l'idea che si può crescere insieme". Qui il riferimento va anche alla politica, che "può fare cose straordinarie, può dare il primo esempio, ma non con la logica dell'individualismo, o berlusconismo, che tanti guasti ha prodotto".

Nel corso della mattinata hanno preso la parola magistrati, sindacalisti, esponenti delle istituzioni e della società civile. Rosaria De Cicco, attrice, ha letto un testo scritto sulla morte del sindaco. Sono intervenuti anche don Tonino Palmese, referente di Libera Campania, oltre al vicesindaco di Pollica, Stefano Pisani. "Quando la politica si mette contro diventa primo bersaglio delle mafie", ha osservato il deputato dell'Italia dei valori Luigi De Magistris in un messaggio audio: "Si deve recidere il legame tra mafie e istituzioni, bisogna colpire i patrimoni dei mafiosi. Ma questo può e deve farlo proprio la politica. Altrimenti ci sono bersagli indifeso, senza tutela, come è stato Vassallo.

Pino Narducci
, sostituto procuratore di Napoli, ha chiesto che tutti concorrano a cambiare il clima in cui può maturare un delitto come questo. "Secondo Andreotti, Ambrosoli se l'è cercata, ma così si assume un comportamento anomalo, eccessivo", prevale l'idea che "conviene non vedere, girarsi dall'altra parte". Il rischio, ha aggiunto, "è che si facciano gli interessi delle consorterie malavitose, come con la celebrazione di Mangano. In fondo è vero, Angelo Vassallo questa morte se l'è cercata, ma proprio perché non si è girato dall'altra parte, lui ha scelto di difendere la propria comunità da interessi privati".

Antonio Valiante, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, ha parlato per la prima volta in pubblico, non senza commozione, dopo l'uccisione del sindaco di Pollica: "Quel giorno siamo stati insieme - ricorda - , abbiamo parlato del Parco. Lui era abbastanza deluso di come andavano le cose. La sua ossessione costante era di portare all'esterno la specificità del Cilento. Mi auguro che l'emotività suscitata da questa vicenda si trasformi in capacità di ragionare, difendendo l'identità e l'autonomia del territorio, e se vogliamo anche in rabbia. Ma un sindaco da solo non può farcela, la tutela si può ottenere solo se stiamo insieme".

Poi è stato il turno di Claudio Giardullo, segretario generale del Silp Cgil. Il leader del sindacato dei poliziotti ha chiesto una grande mobilitazione civile e spingere per avere una reazione da parte dello Stato che parta dalla consapevolezza della gravità di questo episodio. L'ultima uccisione di un sindaco in carica - ha ricordato - risale a oltre vent'anni fa, accadde a Gioia Tauro. "Questa estate abbiamo visto bombe davanti agli uffici giudiziari e intimidazioni al procuratore di Reggio Calabria. La criminalità organizzata sta reagendo, per cui sbaglia chi cerca di minimizzare. Lo dico senza voler fare polemica, l'atteggiamento del governo non è sufficiente".