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martedì 21 settembre 2010

Garante Privacy: no alla webcam in negozio senza tutele per i lavoratori

 
 
Garante per la protezione dei dati personali
Provvedimento 10.06.10, n.1736167
Garante Privacy: no alla webcam in negozio senza tutele per i lavoratori

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTO il provvedimento generale del Garante del 29 aprile 2004 in materia di trattamento di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza, recentemente sostituito dal provvedimento generale dell'8 aprile 2010 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680);

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTA la segnalazione inviata in data 29 settembre 2009 dalla sig.ra Fiorella Vaccaro, avente ad oggetto l'installazione, presso due distinti punti vendita siti in Maida e Soverato (CZ) e gestiti dalla ditta individuale Irene Curcio (in favore della quale la segnalante ha in passato operato in qualità di dipendente), di una webcam in asserita violazione della disciplina di protezione dei dati personali e della pertinente normativa di settore in tema di controlli a distanza sull'attività dei lavoratori (art. 4, legge n. 300/1970);

VISTE le risultanze degli accertamenti ispettivi svolti in loco in data 26 gennaio 2010, per conto del "Nucleo speciale privacy" della Guardia di finanza, su delega di questa Autorità;

VISTO che presso il punto vendita ubicato in Maida risulta predisposto un impianto per il quale non sono state espletate le procedure previste dall'art. 4, comma 2 della l. n. 300/1970, perché ancora "non […] entrato in funzione";

VISTO che, al contrario, presso il punto vendita di Soverato è già stata "messa in funzione da circa un anno" una webcam, "in grado di riprendere l'intera sala destinata ad esposizione e vendita";

PRESO ATTO che, in base alle dichiarazioni rese dalla titolare anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 168 del Codice, "l'impianto di videosorveglianza [presso il punto vendita di Soverato] è stato posto in essere esclusivamente ai fini di sicurezza" (dato anche il contesto territoriale di riferimento) e che lo stesso funge altresì da "deterrente […] contro eventuali furti da parte dei clienti", peraltro già verificatisi in passato;

VISTE le precisazioni rese in relazione alle "modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge nr. 300/1970", con specifico riferimento al fatto che alle singole dipendenti di volta in volta succedutesi presso il punto vendita di Soverato è stata "sempre rappresentat[a] la presenza della videocamera e le finalità di sicurezza cui [la stessa] era destinata", e che a ciò è sempre seguita l'acquisizione di un "consenso orale" da parte di costoro;

PRESO ATTO che la webcam, secondo quanto dichiarato, verrebbe "accesa sporadicamente", prevalentemente "nei giorni in cui [la titolare non è] presente presso […] il punto vendita";

RILEVATO che, in base alle osservazioni formulate dagli agenti verbalizzanti, non risulta essere stata "fornita alcuna informativa agli interessati" e che la medesima "informativa (minima o circostanziata) non è presente neanche all'esterno dei locali", ragion per cui non risulta che "gli avventori interessati [siano] informati del fatto che accedono in una zona videosorvegliata";

RILEVATO che tale circostanza è stata ribadita dalla titolare in sede di verbalizzazione delle operazioni compiute, alla luce delle quali risulta che non si è "provveduto alla posa di eventuali cartelli o altre segnalazioni per indicare l'esistenza della telecamera" a causa di "una […] dimenticanza";

PRESO ATTO, come da documentazione in atti, dell'attivazione dell'autonomo procedimento di contestazione della violazione amministrativa di cui all'art. 161 del Codice, rispetto alla quale la titolare ha fatto pervenire proprie osservazioni con nota del 2 marzo 2010 (da cui si evince, tra l'altro, che a seguito dell'ispezione si è provveduto a "ri-collocare l'informativa nel negozio");

PRESO ATTO di tali ultime dichiarazioni, alla luce delle quali, limitatamente a detto profilo (e ferma restando la valutazione dei presupposti per l'irrogazione della sanzione di cui al menzionato art. 161 del Codice), allo stato non si ritiene che sussistano elementi per formulare specifiche prescrizioni nei confronti della ditta individuale Curcio Irene;

RILEVATO che, in base alle risultanze degli accertamenti espletati, allo stato non risulta provato che l'installazione delle webcam ubicate presso i due punti vendita sia avvenuta nel rispetto della disciplina di settore prevista per i controlli a distanza sull'attività dei lavoratori (art. 4, comma 2 della legge n. 300/1970); ciò, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa non è escluso né dalla circostanza che le apparecchiature installate non siano ancora funzionanti, né dal fatto che il controllo sia destinato ad essere discontinuo (cfr. Cass. 6 marzo 1986, n. 1490);

RILEVATO che, in ragione della violazione del predetto art. 4, comma 2 l. n. 300/1970, il trattamento di dati personali effettuato a mezzo webcam presso il punto vendita di Soverato, allo stato degli atti, non risulta lecito (artt. 11, comma 1, lett. a), e 114 del Codice);

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di disporre il blocco del trattamento ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d) del Codice in caso di trattamento di dati illecito o, comunque, non corretto;

RITENUTO pertanto di dover disporre, nei confronti della ditta individuale Curcio Irene, in attesa dell'eventuale espletamento delle procedure previste dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il blocco del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza presso il punto vendita sito in Soverato;

RILEVATO, al contrario, che la webcam installata presso il punto vendita di Maida non è risultata in funzione, sicché, ferma restando l'inosservanza delle procedure di cui al predetto art. 4, in mancanza di un effettivo (e, allo stato, non comprovato) trattamento di dati personali, non sussistono i presupposti per l'emanazione di un provvedimento da parte di questa Autorità;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni (rispettivamente penale e amministrativa) di cui agli artt. 170 e 162, comma 2-ter, del Codice;

RITENUTO di dover disporre la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d) del Codice, dispone, nei confronti della ditta individuale Curcio Irene, in attesa dell'eventuale espletamento delle procedure previste dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il blocco del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza presso il punto vendita sito in Soverato.

Roma, 10 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli

lunedì 20 settembre 2010

news della settimana da www.laboratoriopoliziademocratica.org (13 al 19 settembre 2010)

 

 
CON SOLI 25,00 EURO POTRAI SCARICARE, DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO,  SENTENZE, SAGGI, APPROFONDIMENTI, SCHEMI, MODELLI E TANTI ARTICOLI UTILISSIMI PER IL LAVORO E LO STUDIO DI TUTTI I GIORNI
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 Consiglio di Stato "...Polizia di Stato - Azione disciplinare - Natura giuridica, effetti. I termini previsti dagli artt. 19, 20 e 21 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 che cadenzano il procedimento disciplinare del personale della Polizia di Stato non hanno natura perentoria con la conseguenza che la loro inosservanza non ha effetti invalidanti sulla sanzione assunta ..."
Consiglio di Stato "...Vero è infatti che il ricorrente è venuto a conoscenza alle ore 18,45 dell'ordine di servizio che lo vedeva impegnato alle ore diciannove dello stesso giorno 13 novembre 2004, ma è anche vero che il breve lasso di tempo che è stato ritenuto da questo TAR giustificativo del ritardo nel prendere servizio, è stato determinato dal comportamento del ricorrente che non ha tempestivamente contattato il proprio ufficio dopo essere stato dichiarato idoneo ai servizi interni a decorrere dallo stesso giorno 13/11/04, a seguito di visita medica cui si era sottoposto alle ore dieci dello stesso giorno, la cui certificazione è stata ricevuta dall'ufficio alle ore 12,40..."
Consiglio di Stato "...Il Ministero dell'interno riferisce che con atto in data 5 settembre 1996 il Questore di ##################### ebbe a promuovere un'azione disciplinare a carico dell'odierno appellato (all'epoca dei fatti, agente di P.S.), assumendo che lo stesso avesse prestato attività privata in favore di un'agenzia privata di investigazioni...."
 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
D.M. 8-9-2010
Applicazione delle modifiche all'articolo 115 del codice della strada, introdotte dall'articolo 16, comma 1, lettere b) e c) della legge 29 luglio 2010, n. 120.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2010, n. 216.

 Ministero dell'interno
Circ. 14-8-2009 n. 300/A/10307/09/144/5/20/3
Direttiva per garantire un'azione coordinata di prevenzione e contrasto dell'eccesso di velocità sulle strade.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Servizio Polizia stradale.

  Agenzia delle dogane
Det. 8-9-2010 n. 114450
Istituzione e attivazione della Sezione Operativa Territoriale Marittima del porto di Venezia.
Pubblicata nel sito internet dell'Agenzia delle dogane il 13 settembre 2010, ai sensi del comma 361 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244.

 

 Ministero dell'interno
Cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale coniugati, con cittadini italiani e dell'Unione europea, in seguito a matrimonio celebrato in altro Stato.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale dell’immigrazione e della Polizia delle frontiere - Ufficio stato civile.

 Ingresso per motivi di studio per periodi inferiori a 90 giorni.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
D.M. 5-8-2010 n. 147
Regolamento recante sistemi dischi freni per motocicli.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 settembre 2010, n. 211, S.O.

 Cassazione "...La Cassazione si pronuncia sulle responsabilità del RSPP. Il RSPP non riveste una posizione di garanzia e non può direttamente interferire per rimuovere le situazioni di rischio, ma in caso di infortuni può essere chiamato a rispondere se sono riconducibili ad una sua omessa segnalazione..."
 Cassazione "...Stranieri. Presupposti e limiti per l'autorizzazione alla temporanea permanenza in Italia (ex art. 31, co. 3, D.Lgs n. 286/98)..."
 Cassazione "...Prescrizione e decadenza civile. Il lavoratore ha dieci anni di tempo, dal momento in cui il danno si è manifestato, per chiederne il risarcimento..."

  Consiglio di Stato "...Deve essere precisato che il Collegio non esclude affatto che l'Amministrazione, nel dare applicazione all'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, in vista dell'accesso di un candidato alle Forze di Polizia, possa basarsi su elementi indiziari, tali da mettere in dubbio la sicura affidabilità del medesimo candidato nell'esercizio dei delicatissimi compiti, propri di un appartenente alle Forze dell'Ordine...."
 
Consiglio di Stato "... Guardia di Finanza....altri fatti mobbizzanti si sono verificati prima dell'infortunio al ginocchio e altri prima della diagnosi della patologia psichica avvenuta in data 8.3.2002;..."

  Consiglio di Stato "...gli ha rammentato gli obblighi derivanti dal suo status di militare, con particolare riferimento alle disposizioni emanate dal Comando generale della Guardia di Finanza in materia di attività extraprofessionali, sia per la parte inerente ad eventuali cointeressenze con attività commerciali e sia per quel che concerne le conseguenti interferenze con gli interessi dell'Amministrazione;..."
 Consiglio di Stato "...Svolgimento delle funzioni di guardia particolare giurata: i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione..."
 La Cassazione sulle prescrizioni di igiene del lavoro
 Cassazione "...Non rispetta stop e precedenza: il responsabile dell'incidente paga alla vittima il danno morale solo nella misura di un terzo del biologico..."
 Cassazione "...Non è reato esporre una fotocopia in bianco e nero del permesso invalidi Esporre una copia in bianco e nero del permesso di parcheggio per invalidi non integra gli estremi del reato previsto e punito dall'art. 489 del codice penale ......"
 
Consiglio di Stato "...Con ricorso al TAR del Lazio, il sig. ##################### ##################### ha impugnato il provvedimento del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri del 01 Agosto 2006 con il quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo agli accertamenti sanitari e conseguentemente escluso dal concorso per l'arruolamento per l'anno 2006 di n. 2557 (ex 959) Carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (vfp1) delle Forze Armate, di cui al bando pubblicato sulla G.U.R.I. del 21.03.2006 - 4ª s.s. - n. 22 con la seguente motivazione: "alterazione acquisita della cute (tatuaggio) superficie dorsale III inferiore avambraccio sinistro che per sede e dimensione determina rilevante alterazione fisiognomica"...."
  Consiglio di Stato "...E' impugnata la sentenza del Tar Lazio n. 9118 del 14 settembre 2004 che ha accolto il ricorso proposto dal signor ##################### avverso il decreto ministeriale n. 1955 del 24 maggio 1995 con il quale è stato negato al ricorrente il beneficio economico dell' equo indennizzo in relazione alla sua infermità, diagnosticata quale " spondiloartrosi diffusa del rachide con discopatia....P.Q.M. Condanna l'Amministrazione appellante alla rifusione delle spese processuali per questo grado di giudizio in favore dell'appellato, che liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre IVA e CAP come per legge...."
  Consiglio di Stato "...Con sentenza n. ##################### del 2004 il T.A.R. per l'Abruzzo ha accolto il ricorso proposto da sottufficiali della Guardia di Finanza per ottenere la corresponsione dell'indennità di cui alla legge n. 100 del 1987 in relazione al loro trasferimento dalla sede di #####################...."
Consiglio di Stato "...Con le sentenze impugnate il primo giudice ha respinto i ricorsi proposti dagli odierni appellanti avverso le ordinanze con cui il Prefetto di Roma ha ordinato il rilascio con effetto immediato degli alloggi individuali di servizio, in passato concesso agli odierni appellanti, in quanto dipendenti della Polizia di Stato...."
  Consiglio di Stato "..Infortuni sul lavoro - Con la sentenza in epigrafe il Tar del Lazio, previa riunione, ha: 1) accolto in parte il ricorso n.2532\2004, proposto un gruppo di associazioni imprenditoriali e di imprenditori, tra cui le attuali appellanti, avverso la circolare INAIL n.71 del 17 dicembre 2003, riguardante i disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro, il relativo rischio e la diagnosi di malattia professionale, nonché le modalità di trattamento delle relative pratiche; 2) respinto il ricorso n.9497\2004 proposto dai medesimi soggetti per l'annullamento del DM 27 aprile 2004, recante l'elenco della malattie per cui è obbligatoria la denuncia ex art.139 del DPR 30 giugno 1965, n.1124, nella parte in cui inserisce nella lista II, il gruppo 7), "malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell'organizzazione del lavoro"...."
  Consiglio di Stato "...L'ispettore della Guardia di finanza #####################, in servizio presso il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo ##################### con sede in #####################, aspirando per motivi di assistenza familiare ad essere assegnato al Comando Compagnia di ##################### (località più vicina al paese di residenza del nucleo familiare di origine, in data 4 gennaio 2007 presentava al Comandante regionale apposita domanda di trasferimento...."
 Cassazione "...Multa fatta da agenti in movimento? Valida. Uso telefono alla guida? Solo se serve ad evitare danno grave per se o altri..."
 Cassazione "...Rischia il carcere il capo che costringe autista a turni massacranti provocando incidente..."

RAI: AG.ENTRATE, ARRIVA VADEMECUM SU ESENZIONE CANONE PER OVER 75

 

"Il Giudice del lavoro contro il Questore di Napoli"

  

"Tutor" e "Autovelox": strumenti spenti se non c'è una segnalazione "ad hoc"


 

Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale. (10G0178) (GU n. 219 del 18-9-2010 )


  Riordino del processo amministrativo  (Link diretto al sito dell'autore)

  Comparto sicurezza e Difesa Firma contratto  

I certificati di malattia verranno inviati ai datori di lavoro anche con la Posta Elettronica Certificata


 

ENGINE SRL dispositivo CELERITAS: estensione a CELERITAS 1.1 (rilevazione in modalità automatica). Approvato il sistema Celeritas per il controllo della velocità media fuori delle autostrade.



 

 

Invio dei certificati di malattia tramite PEC.


  Corte dei Conti "...Con ricorso depositato in data 22 settembre 2008 il sig. Omissis,  Ispettore Superiore S.U.P.S. della Polizia di Stato a riposo dall’1.1.1997, impugnava il decreto ministeriale in epigrafe indicato con il quale era stata riconosciuta in suo favore l’indennità una tantum pari a quattro annualità di ottava ctg. in luogo del trattamento privilegiato applicando l’art. 64 del d.P.R. n. 1092 del 1973 anziché l’art. 67....definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe...."
  Inpdap 10560/2010 Art. 12 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modifiche nella Legge 30 luglio 2010 n. 122 - Interventi in materia previdenziale

"La manovra, le pensioni...".."Chi continuerà ad avvantaggiarsi delle vecchie finestre.."

  Inpdap 12341/2010 Nuove tabelle per il calcolo delle ricongiunzioni - Art. 12-decies della Legge 30 luglio 2010 n. 122


 Cassazione "...La Cassazione si pronuncia sulle responsabilità del RSPP. Il RSPP non riveste una posizione di garanzia e non può direttamente interferire per rimuovere le situazioni di rischio, ma in caso di infortuni può essere chiamato a rispondere se sono riconducibili ad una sua omessa segnalazione..."
 

Danno biologico da contaminazione da uranio impoverito. Condannato il Ministero della Difesa a risarcire anche il danno biologico per contaminazione da uranio impoverito

  ‘Formazione antincendio”, redatto dal Dr. arch. Marcello Tambone e a cura del Servizio Prevenzione Protezione
  Cosa fare in caso di innalzamento del PSA ? Chiedi al medico
  Alcol e lavoro: valutazione dei rischi, gli accertamenti sanitari, gli obblighi e le istruzioni da impartire ai lavoratori.  Esperienze, opportunità, punti deboli della normativa”, a cura del Dr. Valentino Patussi e della Dott.ssa Anna Muran (Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, Azienda per i Servizi Sanitari n°1 “Triestina”), intervento al convegno “Alcol e lavoro. analisi della situazione attuale e proposte per una normativa migliore”
  Valutazione del rischio da parte del medico competente: assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa vigente
  “Linee di indirizzo per la valutazione dell'organizzazione aziendale della sicurezza”  (a cura della Regione Veneto)
  Salute: troppo sport fa tremare il cuore, decuplica rischio fibrillazione

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di quarantaquattro posti di direttore tecnico ingegnere della Polizia di Stato. (GU n. 73 del 14-9-2010 )



 

 
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RAI: AG.ENTRATE, ARRIVA VADEMECUM SU ESENZIONE CANONE PER OVER 75

=
(AGI) - Roma, 20 set. - Buone notizie per gli abbonati Rai "di
lungo corso". Gli ultra 75enni non dovranno piu' versare il
canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo dovuto a
partire dal 2008. Possono fruire del beneficio i contribuenti
con un reddito proprio e del coniuge non superiore
complessivamente a 6713,98 euro (516,46 per tredici mensilita')
e che non convivono con altri soggetti diversi dal coniuge
stesso. Gli interessati che, pur avendo i requisiti hanno gia'
provveduto al pagamento, possono chiedere il rimborso. Con la
circolare 46/E, diffusa oggi, l'Agenzia delle Entrate fornisce
i chiarimenti utili per ottenere l'agevolazione e ricorda che
gli abusi sono puniti con una sanzione amministrativa compresa
tra 500 e 2mila euro per ogni annualita' oltre al pagamento del
canone evaso.
L'Agenzia spiega che il limite di 6713,98 euro va calcolato
sommando il reddito del soggetto interessato e quello del
coniuge convivente, tenendo conto di ogni possibile entrata
indipendentemente dal fatto che sia assoggettata a Irpef o meno
secondo le regole ordinarie. Cio' in virtu' del fatto che la
finalita' della norma e' quella di tutelare i soggetti che
versano in una condizione di reale disagio economico. Gli
interessati possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia per
compilare e inviare il modulo di richiesta di esenzione,
disponibile anche sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Si tratta
di una dichiarazione sostitutiva (accompagnata da documento di
identita') che prova il possesso dei requisiti previsti dalla
norma (Legge 244/2007). Coloro che fruiscono dell'esenzione per
la prima volta dovranno presentare la richiesta entro il 30
aprile di ciascun anno; chi, invece, ne beneficera' a partire
dal secondo semestre dell'anno, potra' presentarla entro il 31
luglio, e per il 2010, entro il prossimo 30 novembre. Per le
annualita' successive, i contribuenti potranno continuare ad
avvalersi dell'agevolazione senza dover presentare nuove
dichiarazioni. Chi, invece, nel corso dell'anno attiva per la
prima volta un abbonamento al servizio radiotelevisivo, deve
inviare la dichiarazione entro 60 giorni.
I contribuenti che hanno gia' pagato il canone per gli anni
2008, 2009 e 2010 potranno chiederne il rimborso presentando un
apposito modello disponibile presso gli uffici dell'Agenzia o
sul sito Internet, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva
attestante il possesso dei requisiti. (AGI)
Red/Cli
201335 SET 10

NNNN
Apc-Fisco/ Vademecum Agenzia Entrate su esenzione Rai per over 75enni
Stop versamento, possono usufruire del beneficio

Roma, 20 set. (Apcom) - Buone notizie per gli abbonati Rai 'di
lungo corso". Gli ultra 75enni non dovranno pi versare il canone
di abbonamento al servizio radiotelevisivo dovuto a partire dal
2008. Possono fruire del beneficio i contribuenti con un reddito
proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 6713,98
euro (516,46 per tredici mensilit) e che non convivono con altri
soggetti diversi dal coniuge stesso.

Gli interessati che, pur avendo i requisiti hanno gi provveduto
al pagamento, possono chiedere il rimborso. Con la circolare
46/E, diffusa oggi, l`Agenzia delle Entrate fornisce i
chiarimenti utili per ottenere l`agevolazione e ricorda che gli
abusi sono puniti con una sanzione amministrativa compresa tra
500 e 2mila euro per ogni annualit oltre al pagamento del canone
evaso.

(Segue)

Red/Gab

201330 set 10
Apc-Fisco/ Vademecum Agenzia Entrate su esenzione canone Rai... -2-
Rimborso per i contribuenti che hanno gi pagato

Roma, 20 set. (Apcom) - Cosa si intende per reddito - Il limite
di 6713,98 euro, spiega l'Agenzia delle Entrate, va calcolato
sommando il reddito del soggetto interessato e quello del
coniuge convivente, tenendo conto di ogni possibile entrata
indipendentemente dal fatto che sia assoggettata a Irpef o meno
secondo le regole ordinarie. Ci in virt del fatto che la
finalit della norma quella di tutelare i soggetti che versano
in una condizione di reale disagio economico.

Come ottenere l`esenzione - Gli interessati possono rivolgersi
agli uffici dell`Agenzia per compilare e inviare il modulo di
richiesta di esenzione, disponibile anche sul sito
www.agenziaentrate.gov.it. Si tratta di una dichiarazione
sostitutiva (accompagnata da documento di identit) che prova il
possesso dei requisiti previsti dalla norma (Legge 244/2007).
Coloro che fruiscono dell`esenzione per la prima volta dovranno
presentare la richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno; chi,
invece, ne beneficer a partire dal secondo semestre dell`anno,
potr presentarla entro il 31 luglio, e per il 2010, entro il
prossimo 30 novembre. Per le annualit successive, i contribuenti
potranno continuare ad avvalersi dell`agevolazione senza dover
presentare nuove dichiarazioni. Chi, invece, nel corso dell`anno
attiva per la prima volta un abbonamento al servizio
radiotelevisivo, deve inviare la dichiarazione entro 60 giorni.

Ok al rimborso - I contribuenti che hanno gi pagato il canone
per gli anni 2008, 2009 e 2010 potranno chiederne il rimborso
presentando un apposito modello disponibile presso gli uffici
dell`Agenzia o sul sito Internet, accompagnato dalla
dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti.

Red/Gab

201331 set 10

lpd: "Il Giudice del lavoro contro il Questore di Napoli"

lpd: "Il Giudice del lavoro contro il Questore di Napoli"


SENTENZA - Fonte: Grnet

Apc-Sicurezza/Da oggi il 112 di Varese accessibile anche a non udenti

Novit in linea con direttiva europea su Numero unico emergenza

Milano, 20 set. (Apcom) - Anche le persone non-udenti di Varese
(quelle che hanno il prefisso telefonico 0331 e 0332) potranno da
oggi accedere al call center del numero unico dell'emergenza 112
varesino. Lo annuncia l'Azienda regionale emergenza urgenza
(Areu) spiegando che "dopo un periodo di test, stato infatti
individuato un numero telefonico cui possibile inviare un
messaggio di aiuto: il numero sar diffuso in forma riservata
alle sole associazioni per non-udenti accreditate"

I cittadini non-udenti nel loro messaggio dovranno specificare il
proprio nome e cognome, l'indirizzo del luogo dove necessario
portare soccorso e la tipologia di soccorso richiesto: emergenza
sanitaria, polizia, carabinieri, vigili del fuoco.

L'attivazione del servizio consente alla sperimentazione di
Varese di essere completamente in linea con la direttiva europea
che riguarda il Numero unico dell'emergenza.

Red-Alp

201107 set 10

Modulistica

Se avete modulistica che ritenete possa essere di interesse collettivo inviatemela che verrà pubblicata nell'apposita area di modulistica indicando costestualmente la fonte che ha messo a disposizione la norma, la sentenza, la massima o il modulo fornito



Se riscontrate delle inesattezze nella modulistica già presente vi invito a segnalarla. Grazie

Passaporto

Passaporto

Questa sezione del sito vi aiuterà a trovare tutte le informazioni che riguardano il passaporto.
Il passaporto ordinario è valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica. Il passaporto viene rilasciato dalle questure e, all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari.
Attualmente, in Italia,  si rilascia  il passaporto con microchip elettronico inserito nella copertina. Dal 20 maggio 2010 ci sono delle novità di particolare rilevanza, per saperne di più vi rimandiamo alle pagine del rilascio.
Dal 25 novembre 2009 sono cambiate alcune regole per il passaporto per i minori. Ora il minore dovrà essere dotato di un passaporto individuale, pertanto non sarà più possibile per il genitore iscrivere il figlio minore sul proprio passaporto. Per informazioni più dettagliate consultate le pagine del passaporto per i minori
Tutti i cittadini che hanno richiesto il passaporto in data antecedente a quella del 25 novembre 2009 e che hanno richiesto l’iscrizione del figlio minore avranno il documento così come richiesto all’atto della consegna in questura. Farà fede il timbro con la data di accettazione dell’istanza.
Tutti gli uffici emittenti in Italia e all'estero rilasciano il passaporto di ultima generazione, che prevede foto e firma digitalizzate con impronte digitali in un nuovo tipo di libretto.

Per i minori la procedura prevede che dal 25 novembre 2009 vengano acquisite le impronte dal compimento dei 12 anni di età.
Il Rilascio
Dove richiedere il passaporto e quali documenti presentare
Passaporto temporaneo
In alcuni casi si può richiedere un passaporto temporaneo che ha validita per un massimo di 12 mesi. Scopri come
Duplicato
In caso di furto, smarrimento, pagine esaurite
Per i minori
Le varie possibilità per i minori
Passaporto collettivo
Un solo documento per un viaggio di gruppo
Per gli U.S.A.
Passaporto valido senza bisogno del visto
Avvertenze
È bene sapere fonte: www.poliziadistato.it

Caccia: come comportarsi con le armi

Fucile con otturatore apertoCome si devono trasportare le armi? Le regole sono uguali in ogni provincia? Come leggere la licenza di caccia? La terza domenica di settembre come di consueto si apre la stagione venatoria: per saperne di più e conoscere meglio le regole sulle armi, la caccia e le varie tipologie di versamenti e di licenze, si possono consultare i consigli elaborati dagli esperti della Polizia di Stato e la sezione dedicata alle armi del nostro sito internet.
La Polizia di Stato, infatti, ha tra i suoi compiti istituzionali anche quello di controllare le attività legate alle armi e alle munizioni. Emette provvedimenti limitativi nei confronti, ad esempio, di chi ha precedenti penali o di chi abusa di sostanze alcoliche o fa uso di droghe.
Nell'ambito delle proprie province, inoltre, i questori hanno facoltà di imporre ai cittadini prescrizioni particolari sul modo di conservare le armi: l'utilizzo di un armadio blindato. Nel caso di trasferimenti in località diverse da quella di residenza, quindi, è bene informarsi sulla presenza o meno di tali possibili restrizioni.
fonte
http://www.poliziadistato.it

Danno biologico da contaminazione da uranio impoverito. Condannato il Ministero della Difesa a risarcire anche il danno biologico per contaminazione da uranio impoverito




"Il Giudice del lavoro contro il Questore di Napoli"

Rimborso rette asilo ex art. 38 DPR 18.6.2002 n. 164 anno solare 2010

domenica 19 settembre 2010

Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale. (10G0178) (GU n. 219 del 18-9-2010 )

Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale. (10G0178) (GU n. 219 del 18-9-2010 )

Avviso relativo all'approvazione della graduatoria dei sedici funzionari scrutinati promuovibili alla qualifica di direttore coordinatore di istituto penitenziario dell'amministrazione penitenziaria con decorrenza 1° gennaio 1996, a seguito di rinnovazione dello scrutinio per merito comparativo.

Avviso relativo all'approvazione della graduatoria dei sedici funzionari scrutinati promuovibili alla qualifica di direttore coordinatore di istituto penitenziario dell'amministrazione penitenziaria con decorrenza 1° gennaio 1996, a seguito di rinnovazione dello scrutinio per merito comparativo.

Valida la confisca del veicolo per mancanza della carta di circolazione del veicolo privo di targa, carta di circolazione e copertura assicurativa

FATTO E DIRITTO
La Soc. U. ha impugnato per cassazione la sentenza 27.8.04 con la quale il G.d.P. di (OMISSIS) ne ha rigettato l'opposizione proposta avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 640/2003, emessa nei suoi confronti il 25.8.03 dalla Prefettura di quel capoluogo, con la quale le è stata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 1.033,00 - e contestualmente è stata disposta la confisca del veicolo Mercedes mod. E220 telaio n. (OMISSIS) - per violazione degli artt. 93/VII e 193/II CdS in quanto, quale proprietaria, aveva consentito la circolazione del detto veicolo privo di targa, di carta di circolazione e di copertura assicurativa.
L'amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.
Attivatasi procedura ex art. 375 CPC, il Procuratore Generale ha fatto pervenire requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente non si è avvalsa della facoltà attribuitale dall'ultimo comma dell'art. 375 c.p.c..
Le considerazioni svolte nella relazione e condivise dal Procuratore Generale sono da recepire.
Con il primo motivo, la ricorrente - denunziando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 193, 181 e 213 C.d.S. in relazione all'art. 9 del Regolamento di esecuzione della legge n. 990/69 (approvato con D.P.R. 24.11.1970 n. 973); nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alle suddette disposizioni - premette di aver sostenuto in primo grado che i verbali di contravvenzione elevati nei propri confronti, oltre che del conducente, ed i conseguenti provvedimenti di sequestro e confisca del veicolo, dovessero ritenersi palesemente illegittimi, in quanto, nella specie, ricorrevano tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legislazione vigente (art. 1 del D.P.R. n. 474/2001) ai fini della configurabilità della "circolazione di prova" ex art. 98 CdS e della conseguente non necessarietà della carta di circolazione ai sensi dell'art. 93 del CdS, infatti: il guidatore R. C. risultava essere suo dipendente; essa era titolare dell'autorizzazione alla circolazione di prova ed in possesso della relativa targa di prova; questa era stata prontamente esibita agli Agenti; la vettura stava percorrendo una distanza inferiore ai cento chilometri per essere trasferita dalla filiale di (OMISSIS) a quella di (OMISSIS).
Ciò posto, si duole che il giudice a quo abbia fondato il rigetto dell'opposizione alla sanzione pecuniaria presumendo, apoditticamente ed in presenza di prova documentale contraria, il mancato possesso della prescritta autorizzazione alla circolazione di prova, mentre <>.
Per analoghe ragioni si duole che il giudice a quo abbia rigettato l'opposizione avverso i provvedimenti accessori di sequestro e confisca dell'autovettura, non considerando che tali sanzioni potevano essere applicate solo in caso di contemporanea insussistenza dei tre requisiti prescritti dall'art. 98 CdS, mentre, nella specie, detti requisiti erano tutti presenti.
Con il secondo motivo, la ricorrente - denunziando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 193, 181 e 213 CdS ed in relazione all'art. 9 del Regolamento di esecuzione della legge n. 990/69 (approvato con D.P.R. n. 973 del 24.11.1970); nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alle suddette disposizioni - si duole che il giudice a quo, pur essendo stata regolarmente documentata la sussistenza della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi inerente il veicolo in discussione, abbia presunto <>.
Nessuno dei due riportati motivi - che, per connessione, possono essere trattati congiuntamente - merita accoglimento.
Il giudice a quo ha ritenuto che l'opposizione non potesse trovare accoglimento in guanto l'opponente non aveva provato, "né agli agenti accertatori né in corso di causa", che la circolazione dell'autovettura in discussione, pur priva di carta di circolazione e targa proprie, avesse, tuttavia, di fatto avuto luogo lecitamente in virtù d'un' autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 98 CdS e del D.P.R. 474/2001.
Che tale prova fosse stata o meno fornita, non risulta agli atti del giudizio: parte ricorrente non ha depositato il fascicolo di parte originale del giudizio svoltosi innanzi al G.d.P. di (OMISSIS), dall'indice del quale, vistato dal cancelliere, sarebbe stato desumibile quali atti fossero stati prodotti in quel giudizio (nessuno dei documenti allegati riporta un timbro di deposito e persino del ricorso in opposizione non è allegato l'originale ma una copia informe priva della relata di notificazione e dell'attestazione di deposito); a sua volta, la cancelleria del G.d.P. di (OMISSIS), pur ripetutamente sollecitata, non ha esitato la richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio.
Ciò non di meno, pur volendosi ammettere che la documentazione oggi nel fascicolo di parte ricorrente fosse stata prodotta nel giudizio di merito, la conclusione cui è pervenuto il G.d.P. risulta conforme a diritto e la sentenza non va annullata, potendosene correggere la motivazione ex art. 385/IV c.p.c. nel senso non che difettasse la prova documentale dell'applicabilità al caso in esame della deroga al disposto dell'art. 93/VII CdS posta dall'art. 98 CdS e dal D.P.R. 474/2001, ma che di tale applicabilità difettassero, comunque, le condizioni poste da quest'ultima normativa.
La premessa in fatto dalla quale prendono le mosse l'originaria opposizione e l'odierno ricorso - per la quale
 
l'autovettura in questione legittimamente circolava in quanto coperta da targa-prova - non corrisponde, infatti, alla realtà e ne è dimostrazione la constatazione che la stessa ricorrente non sostiene che l'autovettura fosse "munita" o "dotata" di autorizzazione e targa-prova al momento del fermo, né utilizza espressioni similari dalle quali desumere l'esistenza dell'autorizzazione a bordo dell'autovettura o che detta targa fosse applicata al porta-targa posteriore o quanto meno si trovasse all'interno dell'autovettura a quel momento, ma deduce solo che la targa fu "prontamente esibita" agli agenti accertatori.
In effetti, come risulta all'esame degli atti, consentito a questa Corte in quanto chiamata ad accertare un error in procedendo dedotto per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nel verbale n. 105548T - il cui contenuto non è stato contestato e che fa comunque prova sino a querela di falso (da ultimo, Cass. SS.UU. 17355/09), nella specie non proposta - è accertato che la targa prova non era affatto applicata all'autovettura e neppure a bordo di essa, e che solo successivamente era stata recapitata al conducente sul luogo della contestazione (donde il termine "esibita" utilizzato in ricorso), dacché vi è precisato: <>.
Ora, l'art. 1 del D.P.R. 24.11.01 n. 474 prescrive, al quarto comma, che l'autorizzazione alla circolazione di prova <<... è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega.>>, mentre il successivo art. 2 prescrive, al primo comma, che <>.
Emerge chiaramente, dal combinato disposto normativo testè riportato, che tanto l'autorizzazione quanto la targa ad essa relativa devono trovarsi a bordo del veicolo (e la seconda deve anche essere esposta) ed altrettanto chiara ne è la ratio che - con il prescrivere la limitazione della circolazione ad un solo veicolo, cui in corso di essa riferire l'autorizzazione, così impedendo che in base alia medesima autorizzazione circolino contemporaneamente più veicoli - intende non solo regolare il regime dell'autorizzazione ma, soprattutto, questo coordinare con quello dell'assicurazione obbligatoria.
Poiché, infatti, tale assicurazione è stipulata in correlazione con la singola autorizzazione alla circolazione in prova e con la relativa targa-prova, solo la presenza dell'una e dell'altra a bordo garantiscono la copertura assicurativa del veicolo durante l'uso, in quanto tale presenza esclude che, in virtù della medesima autorizzazione e della medesima assicurazione, che coprono l'utilizzazione di un solo veicolo per volta, possa contemporaneamente circolare altro veicolo.
Di converso, la mancanza del documento d'autorizzazione e della targa-prova a bordo del veicolo integra gli estremi degli illeciti di circolazione con veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione - non potendosi invocare l'autorizzazione in deroga per essere questa applicabile al solo veicolo a bordo del quale si trovi il relativo documento e posteriormente al quale sia applicata la targa-prova - e privo della copertura assicurativa; né rileva che la detta documentazione e la targa-prova possano trovarsi nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato piuttosto che a bordo d'altro veicolo contemporaneamente in circolazione, dacché il dettato normativo contempla un illecito formale, di pura condotta, mirando non tanto a reprimere l'abuso effettivo dell'autorizzazione con il comminare la sanzione in relazione ad una fattispecie nella quale esso siasi in concreto verificato, quanto piuttosto a prevenirlo con il comminare la sanzione in relazione ad una fattispecie nella quale esso sì presenti come possibile.
Ciò stante, pienamente legittimi risultano, come già ritenuto dal giudice a quo, i provvedimenti adottati dalla Prefettura di (OMISSIS) nell'applicare le sanzioni pecuniarie e della confisca comminate dall'art. 93/VII CdS escludendo potersi applicare, nel caso di specie, la disciplina della circolazione in prova di cui all'art. 98 CdS e D.P.R. 474/2001.
Con un terzo motivo (erroneamente rubricato ancora con il n. 2), la ricorrente - denunziando violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto in relazione agli artt. 13 e 21 della legge 24.11.1981 n. 689 - si duole che <>
Il motivo non merita accoglimento.
Anzi tutto, per sua inammissibilità, in quanto non contiene censure alla sentenza impugnata, ma solo all'operato della Prefettura di (OMISSIS), ed in quanto, comunque, la questione, alla lettura della stessa sentenza impugnata, non censurata ex artt. 112 e 360 n. 4 c.p.c. per omessa pronunzia sul punto, non risulta dedotta nel giudizio di merito onde non può esserlo in quello di legittimità.
In secondo luogo, per manifesta infondatezza, in quanto la confisca risulta disposta ai sensi dell'art. 93/VII CdS per l'uso del veicolo senza carta di circolazione e targa propria, fattispecie che non prevede sanatorie di sorta, e non per la mancanza della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 193 CdS e disposizioni richiamatevi.
Con un quarto motivo, rubricato sub n. 3, la ricorrente denunzia, in fine, la nullità della sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, giacché <> (*: gli errori sono nel testo, n.d.e.).
Il motivo non merita accoglimento.
Come per il motivo precedente, neppure in questo caso dalla sentenza impugnata risulta che l'opposizione avesse avuto ad oggetto, oltre all'ordinanza-ingiunzione prot. n. 640/2003, anche altro provvedimento prefettizio.
Del pari, dunque, onde evitare una pronunzia d'inammissibilità del motivo per novità della questione avrebbe dovuto la ricorrente anzi tutto idoneamente censurare la sentenza per omessa pronunzia; il che non ha fatto.
Come ripetutamente evidenziato da questa Corte, infatti, l'omessa pronunzia, quale vizio della sentenza, dev'esser fatta valere dal ricorrente per cassazione esclusivamente attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione degli artt. 112 e 360 n. 4 c.p.c., non già con la denunzia della violazione di norme di diritto sostanziale ex art. 360 n. 3 c.p.c. ovvero del vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., in quanto tali ultime censure presuppongono che il giudice di merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l'abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare, o non giustificando adeguatamente, la decisione al riguardo resa; d'altra parte, solo la corretta deduzione della doglianza ex artt. 112 e 360 n. 4 c.p.c., trattandosi di violazione di una norma processuale, può consentire al giudice di legittimità l'esame degli atti del giudizio al fine di verificare la effettiva deduzione nel giudizio di merito della questione la cui mancata considerazione da parte del giudice è dedotta come motivo di gravame nel ricorso per cassazione (Cass. 7.7.04 n. 12475, 14.2.06 n. 3190, 4.6.07 n. 12952).
Perché, poi, possa dirsi utilmente dedotto in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi degli artt. 112 e 360 n. 4 c.p.c, è necessario, da un lato, che al giudice del merito fossero state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si fosse resa necessaria ed ineludibile, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente - nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto - nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, "in primis", la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi; ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, delle citate norme processuali, riconducibile alla prospettazione di un' ipotesi di error in procedendo per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d'ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena d'inammissibilità, all'adempimento da parte del ricorrente, per il principio d'autosufficienza del ricorso per cassazione, che non consente, tra l'altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell'onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca ma solo ad una verifica degli stessi (Cass. 19.3.07 n. 6361, SS.UU. 28.7.05 n. 15781).
Di tutto ciò non è traccia nel motivo in esame.
In definitiva, nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, la ricorrente evita le conseguenze della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.

Il lavoratore ha dieci anni di tempo, dal momento in cui il danno si è manifestato, per chiederne il risarcimento






Cassazione : Il lavoratore ha dieci anni di tempo, dal momento in cui il danno si è manifestato, per chiederne il risarcimento

"Tutor" e "Autovelox": strumenti spenti se non c'è una segnalazione "ad hoc"

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"Tutor" e "Autovelox": strumenti spenti se non c'è una segnalazione "ad hoc"
Spenti 60 tutor fuorilegge
Limiti di velocità non adeguatamente segnalati
Già spenti una sessantina di tutor autostradali fuorilegge. Si tratta di tutti quegli strumenti sprovvisti del necessario cartello di segnalazione del limite di velocità posizionato ad almeno un chilometro di distanza dal rilevatore stesso, come prescritto dalla recente riforma del codice della strada (legge 120/2010).
Il Tutor è uno strumento approvato dal ministero per l'accertamento automatico dell'eccesso di velocità. Anche se non specificamente omologato il suo uso è quindi conforme al dl 121/2002 e alle altre regole stradali. Lo ha chiarito il ministero dei trasporti con il parere n. 58422/2010 conseguente ad una censura di non omologazione del diffuso e temuto sistema elettronico. Dopo la circolare ministeriale emanata il 12 agosto alla vigilia dell'entrata in vigore della legge 120/2010, secondo quanto risulta ad ItaliaOggi, sono già una sessantina gli impianti per il controllo della velocità media spenti lungo le tratte autostradali per mancato rispetto della distanza minima di 1 km tra il limite di velocità e il sistema Tutor. Si tratta in particolare degli impianti posizionati nei tratti autostradali con limiti di velocità più bassi degli ordinari 130 km/h. Dal 13 agosto, infatti, ogni impianto fisso per il rilevamento elettronico della velocità deve essere segnalato e posizionato ad almeno 1 km dall'inizio del limite per consentire agli utenti di adeguare meno repentinamente la propria andatura. In attesa della messa a regime della necessaria segnaletica la polizia stradale ha pertanto deciso di spegnere i Tutor fuori legge. Questi temuti strumenti, specifica quindi il parere 58422, non sono omologati ma semplicemente approvati. Lo stesso articolo 4 del dl 121/2002, convertito con modificazioni nella legge 168/2002, «afferma testualmente che i dispositivi utilizzati per accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, devono essere omologati o approvati ai sensi dell'art. 45 c. 6 del nuovo codice della strada». In buona sostanza l'approvazione o l'omologazione sono ritenute equivalenti per ammettere la legittimità di questi impianti. La differenza tra procedura di approvazione o omologazione è squisitamente tecnica. Si ricorre all'approvazione di uno strumento quando non esistono norme di riferimento circa le caratteristiche fondamentali dello strumento da esaminare. In questo caso sarà il Consiglio superiore dei lavori pubblici ad esprimere una parere tecnico determinante. Nel caso del Tutor il parere è stato emanato nell'adunanza del 28 aprile 2004, conclude la nota centrale. Ai fini dell'impiego, dunque, approvazione o omologazione risultano del tutto equivalenti.

venerdì 17 settembre 2010

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti D.M. 8-9-2010 Applicazione delle modifiche all'articolo 115 del codice della strada, introdotte dall'articolo 16, comma 1, lettere b) e c) della legge 29 luglio 2010, n. 120. Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2010, n. 216.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
D.M. 8-9-2010
Applicazione delle modifiche all'articolo 115 del codice della strada, introdotte dall'articolo 16, comma 1, lettere b) e c) della legge 29 luglio 2010, n. 120.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2010, n. 216.

FACEBOOK: CYBERCRIMINALI RUBANO PROFILO CAPO INTERPOL

(ANSA) - ROMA, 17 SET - Ignoti criminali hanno rubato
l'identita' del capo dell'Interpol, Ronald K. Noble, con
l'obiettivo di carpire informazioni su alcune operazioni di
polizia. Lo ha rivelato lo stesso Noble nel corso di una
conferenza a Hong Kong, riferisce l'edizione online in inglese
della France Presse.
"Il team per la sicurezza informatica ha scoperto due profili
creati con l'obiettivo di assumere la mia identita' in qualita'
di segretario generale dell'Interpol", ha detto Noble. "Uno dei
criminali tentava di usare questo profilo per avere informazioni
sui ricercati catturati durante l'operazione Infra Red", ha
aggiunto.
L'operazione Infra Red, in 29 Paesi, ha portato all'arresto
di 130 persone accusate di omicidio, pedofilia, traffico droga e
riciclaggio.
Secondo i dati contenuti nel Norton Cybercrime Report, circa
i due terzi degli utenti adulti del web sono stati oggetto di
attacchi informatici. (ANSA).

ACC
17-SET-10 16:48 NNNN

Consiglio di Stato "... Guardia di Finanza....altri fatti mobbizzanti si sono verificati prima dell'infortunio al ginocchio e altri prima della diagnosi della patologia psichica avvenuta in data 8.3.2002;..."



Consiglio di Stato "... Guardia di Finanza....altri fatti mobbizzanti si sono verificati prima dell'infortunio al ginocchio e altri prima della diagnosi della patologia psichica avvenuta in data 8.3.2002;..."

Consiglio di Stato "...gli ha rammentato gli obblighi derivanti dal suo status di militare, con particolare riferimento alle disposizioni emanate dal Comando generale della Guardia di Finanza in materia di attività extraprofessionali, sia per la parte inerente ad eventuali cointeressenze con attività commerciali e sia per quel che concerne le conseguenti interferenze con gli interessi dell'Amministrazione;..."

Consiglio di Stato "...gli ha rammentato gli obblighi derivanti dal suo status di militare, con particolare riferimento alle disposizioni emanate dal Comando generale della Guardia di Finanza in materia di attività extraprofessionali, sia per la parte inerente ad eventuali cointeressenze con attività commerciali e sia per quel che concerne le conseguenti interferenze con gli interessi dell'Amministrazione;..."

Consiglio di Stato "...Svolgimento delle funzioni di guardia particolare giurata: i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione..."

Consiglio di Stato "...Svolgimento delle funzioni di guardia particolare giurata: i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione..."

Napoli 16, Settembre 2010 alcune immagini della manifestazione S.i.l.p. C.g.i.l. alla regione dei poliziotti della questura di napoli contro i tagli incrociati di governo e regione

Napoli 16, Settembre 2010 alcune immagini della manifestazione S.i.l.p. C.g.i.l. alla regione dei poliziotti della questura di napoli contro i tagli incrociati di governo e regione

"Cittadini salvate la Costituzione"

Federalismo, legge elettorale, norme ad personam, questione morale, sistema fiscale: Gustavo Zagrebelsky, presidente emerito della Consulta, racconta come stanno smontando la nostra carta

BIENNIO 2008-2009:TABELLE AUMENTI STIPENDI E INDENNITA' PENSIONABILE E STRAORDINARI DOCUMENTI








BIENNIO 2008-2009:TABELLE AUMENTI STIPENDI E INDENNITA' PENSIONABILE E STRAORDINARI

BIENNIO 2008-2009:TABELLE AUMENTI STIPENDI E INDENNITA' PENSIONABILE E STRAORDINARI

‘Formazione antincendio”

‘Formazione antincendio”, redatto dal Dr. arch. Marcello Tambone e a cura del Servizio Prevenzione Protezione

giovedì 16 settembre 2010

con lettera prot. n. 559/A/1/107.21/2428 datata 9 febbraio 2010 il dipartimento della pubblica sicurezza - direzione generale della polizia di Stato - del Ministero degli interni ha comunicato che il Ministro dell'interno con propri decreti datati 4 febbraio 2010 ha riconosciuto lo status di «sede disagiata», in ragione delle eccezionali difficoltà logistiche ed abitative per il personale della polizia di Stato in servizio presso le sedi ubicate nei territori interessati dall'evento sismico del 6 aprile 2009;

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-08425
presentata da
MAURIZIO TURCO
mercoledì 8 settembre 2010, seduta n.366

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:

con lettera prot. n. 559/A/1/107.21/2428 datata 9 febbraio 2010 il dipartimento della pubblica sicurezza - direzione generale della polizia di Stato - del Ministero degli interni ha comunicato che il Ministro dell'interno con propri decreti datati 4 febbraio 2010 ha riconosciuto lo status di «sede disagiata», in ragione delle eccezionali difficoltà logistiche ed abitative per il personale della polizia di Stato in servizio presso le sedi ubicate nei territori interessati dall'evento sismico del 6 aprile 2009;

il COCER sezione Esercito in virtù di specifica autorizzazione del Capo di Stato Maggiore di Forza armata ha inviato una delegazione per far visita ai militari con sede nella città dell'Aquila -:

se il ministro interrogato sia a conoscenza di quanto in premessa, quali siano le motivazioni che non hanno permesso di riconoscere al personale delle Forze armate in servizio nel medesimo territorio lo status di «sede disagiata»;

quali siano state le eventuali richieste deliberate dal COCER a seguito della missione svolta dalla delegazione e quali siano state le conseguenti azioni delle autorità militari di riferimento. (4-08425)

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- con una carta Postamat Maestro
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Sul sito www.poste.it  
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- trasferendo denaro da una carta postepay a un'altra  
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- da oggi puoi ricaricare un'altra Postepay direttamente dal menù del tuo cellulare con la tua Postepay  
Presso le ricevitorie Sisal  
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