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giovedì 24 marzo 2011

i.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Msg. 16-3-2011 n. 6678 Invio delle certificazioni fiscali emesse per l'anno 2010 (Mod. CUD 2011) e richiesta delle dichiarazioni dei redditi e di detrazione per i familiari a carico. Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Msg. 16 marzo 2011, n. 6678 (1).

Invio delle certificazioni fiscali emesse per l'anno 2010 (Mod. CUD 2011) e richiesta delle dichiarazioni dei redditi e di detrazione per i familiari a carico.

(1) Emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.



Come preannunciato con la Circ. 30 dicembre 2010, n. 167 ai titolari di trattamenti pensionistici sono stati inviati anche per l'anno 2011 in un unico "Bustone" i modelli di certificazione fiscale (Mod CUD 2011) e, nei casi previsti, la richiesta delle informazioni reddituali ed il modulo per la richiesta delle detrazioni per carichi familiari.

La lettera di presentazione, diversificata tra residenti in Italia (allegato 1) e residenti all'estero (allegato 2), è composta in maniera modulare in funzione dei modelli inviati e contiene una breve informativa sulla multicanalità del colloquio con l'Istituto, nonché sulle nuove modalità di comunicazione del dettaglio di pagamento delle pensioni che saranno adottate nel corso dell'anno.

Come di consueto, ai pensionati residenti nella provincia di Bolzano, la modulistica sarà inviata nella versione bilingue.



1. Emissione generalizzata della certificazione fiscale dei redditi 2010 (CUD 2011)

La certificazione è stata inviata ai soggetti titolari di prestazione fiscalmente imponibile, anche in considerazione delle variazioni delle aliquota addizionali regionali e comunali illustrate con il Msg. n. 5784 dell'8 marzo 2011.

Le certificazioni richieste in sede e le posizioni interessate dai benefit saranno oggetto di invio dedicato.



2. Richiesta delle detrazioni per carichi familiari

Il modello DETR 2011 è stato inviato se, a dicembre 2010, risultavano memorizzati codici di detrazioni per familiari a carico.

La richiesta è stata inviata anche nel caso in cui il modello CUD 2011 non sia stato inviato al pensionato con emissione generalizzata.

La scelta del modello DETR 2011 è funzionale alla residenza del pensionato memorizzata sulla pensione:

Modello DETR italiano (Dichiarazione annuale per il diritto alle detrazioni per carichi di famiglia per pensionati residenti in Italia), se l'indirizzo memorizzato sulla pensione è italiano (RRESIDOM diverso da 9).

Modello DETR UE (Dichiarazione annuale per il diritto alle detrazioni per carichi di famiglia per pensionati residenti negli Stati dell'Unione Europea e in Norvegia), se l'indirizzo memorizzato sulla pensione è estero (RRESIDOM = 9) e il paese estero di residenza è:

Austria (A), Belgio (B), Bulgaria (BG), Cipro (CY), Danimarca (DK), Estonia (EST), Finlandia (FIN), Francia (F), Germania (D), Grecia (GR), Irlanda (IRL), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (L), Malta (M), Norvegia (N), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (P), Regno Unito oppure Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GB), Repubblica Ceca (CZ), Repubblica Slovacca (SK), Romania (RO), Slovenia (SLO), Spagna (E), Svezia (S), Ungheria (H).

Modello DETR Extra UE (Dichiarazione annuale per il diritto alle detrazioni per carichi di famiglia per pensionati residenti in Stati diversi dall'Unione Europea e dalla Norvegia), solo se l'indirizzo memorizzato sulla pensione è estero (RRESIDOM = 9) e il paese estero di residenza è diverso dai precedenti.



3. La dichiarazione dei redditi

Anche la scelta del modello RED è funzionale alla residenza del pensionato memorizzata sulla pensione.


Modello RED ITA


Il modello RED italiano contiene la lettera di motivazione della richiesta, con l'indicazione dei soggetti tenuti alla dichiarazione e delle modalità di restituzione (allegato 3). Viene inoltre precisato che se la dichiarazione reddituale viene integralmente resa dal pensionato e dai suoi familiari con modelli 730 2011 o UNICO 2011, è possibilità non compilare il modello RED. In tal caso, infatti, le informazioni vengono trasmesse direttamente dall'Agenzia delle Entrate.


Modello RED EST


Il modello REDEST consta di un modulo cartaceo per la dichiarazione dei redditi del pensionato e degli eventuali familiari. Nel caso in cui siano disponibili le informazioni anagrafiche dei familiari, la sezione anagrafica è stata precompilata.



4. Codici a Barre

Dopo ciascun modello inviato è stata inserita una pagina con il codice a barre specifico.

I codici a barre non sono previsti per i soggetti residenti all'estero.



5. Certificazione fiscale per i pensionati ex IPOST

Anche ai pensionati ex IPOST, transitati all'INPS da agosto 2010 in attuazione del dispositivo dell'art. 7, comma 3, della L. n. 122/2010, viene inviata in unico plico la certificazione fiscale e la richiesta delle dichiarazioni.



Allegato 1


Versione italiana


INPS


Nome Cognome

Istituto Nazionale Previdenza Sociale


Indirizzo
 

CAP CITTÀ



   

28 febbraio 2011

Città, data


Al Signor/ra

 

Nome Cognome

 

Indirizzo

 

CAP CITTÀ




Gentile Signore/a,


in allegato a questa lettera troverà la documentazione di seguito indicata.


- CUD 2011 - È la certificazione fiscale relativa alla/e sua/e pensione/i, contiene anche il modulo per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef e le istruzioni per il contribuente. In particolare, il punto 2 delle istruzioni contiene le informazioni sull'uso della certificazione e il punto 3 quelle sulla scelta dell'associazione o ente a cui destinare, a scopi sociali o religiosi, l'8 e il 5 per mille dell'Irpef;

- Modulo detrazioni - È il modulo da utilizzare per richiedere le detrazioni d'imposta a cui ha diritto per l'anno 2011. Deve compilarlo e consegnarlo entro il 30 giugno 2011. Le ricordiamo che, se ha intenzione di chiedere le detrazioni d'imposta per familiari a suo carico, dovrà inserire i loro dati anagrafici e il codice fiscale.


Attenzione! Se non restituirà questo modulo compilato, le detrazioni d'imposta per i familiari a carico che stiamo applicando alla sua pensione saranno revocate con effetto dal 1° gennaio 2011.


- Istruzioni per la dichiarazione dei suoi redditi relativi all'anno 2010. La dichiarazione - che va effettuata entro il 30 giugno 2011 - serve per consentire all'INPS di adeguare l'importo della sua pensione ai redditi posseduti.

- Codici a barre da utilizzare presso i Centri di Assistenza Fiscale o professionisti abilitati.


Con l'occasione, le segnalo anche che è possibile richiedere l'assegnazione di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) con la quale stabilire un canale di comunicazioni elettroniche certificate con la Pubblica Amministrazione, con valenza legale pari a quella di una tradizionale lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per ottenerla è necessario farne richiesta ai soggetti certificatori autorizzati.

L'attribuzione della casella di posta elettronica certificata le consentirà di ricevere tramite posta elettronica tutta la corrispondenza INPS a lei destinata.

La informo, inoltre, che nel corso del 2011 l'INPS renderà disponibili tutte le informazioni che la riguardano (estratto contributivo unificato, informazioni su pensioni, stampa modelli CUD e OBIS/M, pagamenti di prestazioni richieste all'Istituto, prospetto di dettaglio della rata di pensione prima del pagamento) sul proprio sito web WWW.INPS.IT - Fascicolo previdenziale del cittadino. Troverà inoltre nella sezione "servizio al cittadino" il nuovo servizio - Cassetta postale on line - dove potrà consultare la corrispondenza inviatale dall'INPS.

Per poter accedere a tali servizi sarà quindi indispensabile che lei si munisca del "PIN" o di una "carta nazionale dei servizi (CNS).

Qualora lei non possieda il PIN, la invito ad attivarsi per il rilascio, considerato che nei prossimi mesi il dettaglio dei pagamenti delle rate di pensione non le sarà più inviato attraverso gli Uffici pagatori (Poste e Banche).

Lei può richiedere il PIN collegandosi alla home page del sito dell'INPS, attraverso l'apposita funzionalità denominata "Richiedi il tuo PIN online". Dovrà inserire il codice fiscale, seguendo le istruzioni che troverà sul sito.

Chi non ha la possibilità di accedere alla rete Internet, oppure è sprovvisto di PIN, potrà richiedere al numero verde 803.164 l'invio a casa del dettaglio mensile.


Cordiali saluti


Il Direttore generale


Tutti gli uffici INPS sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione; può trovare l'elenco completo delle nostre Sedi sugli elenchi telefonici o sul sito internet www.inps.it.


Può, inoltre, telefonare al numero verde gratuito InpsInforma 803 164: un operatore sarà a sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.


Se preferisce, può infine rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, che le fornirà assistenza gratuita.


Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente ricordi di tenere a portata di mano:


Numero pensione XXXXXXXX


Categoria XXXX


codice sede XXXX

Codice fiscale XXXXXXXXX
 




Allegato 2


Versione Estero


INPS


Nome Cognome

Istituto Nazionale Previdenza Sociale


Indirizzo
 

CAP CITTÀ



   

28 febbraio 2011
   
   

Al signor XXXXXXXXXX
   
   

XXXXXXXXXXX

Città, data


Al Signor/ra

 

Nome Cognome

 

Indirizzo

 

CAP CITTÀ




Gentile Signore/a,


in allegato a questa lettera troverà la documentazione di seguito indicata.


- CUD 2011 - È la certificazione fiscale relativa alla/e sua/e pensione/i, contiene anche il modulo per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef e le istruzioni per il contribuente. In particolare, il punto 2 delle istruzioni contiene le informazioni sull'uso della certificazione e il punto 3 quelle sulla scelta dell'associazione o ente a cui destinare, a scopi sociali o religiosi, l'8 e il 5 per mille dell'Irpef;

- Modulo detrazioni - È il modulo da utilizzare per richiedere le detrazioni d'imposta a cui ha diritto per l'anno 2011. Deve compilarlo e consegnarlo entro il 30 giugno 2011 alla sede INPS che gestisce la sua pensione (indicata in alto a sinistra). Le ricordiamo che, se ha intenzione di chiedere le detrazioni d'imposta per familiari a suo carico, dovrà inserire i loro dati anagrafici e il codice fiscale.


Attenzione! Se non compilerà questo modulo, le detrazioni d'imposta per i familiari applicate alla sua pensione saranno revocate con effetto dal 1° gennaio 2011.


- Modulo RED EST - È il modulo da utilizzare per avere diritto alle prestazioni legate al reddito (ad esempio: l'integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale, i trattamenti di famiglia). Dovrà compilarlo con i dati reddituali relativi all'anno 2010 e consegnarlo all'INPS entro il 30 giugno 2011. In questo modo eviterà che ci siano interruzioni nei pagamenti.

Le ricordo che gli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge possono assisterla gratuitamente per la compilazione e la trasmissione del/i modulo/i all'INPS.


Cordiali saluti


Il Direttore generale


Tutti gli uffici INPS sono a sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento; per l'elenco completo delle nostre Sedi e altre informazioni può consultare il sito internet www.inps.it.


Se preferisce, può infine rivolgersi ad uno degli Enti di patronato riconosciuti dalla legge, che le fornirà assistenza gratuita.


Può contattare il Contact Center dell'Istituto attraverso il sito www.inps.it, selezionando l'apposito banner.


Se risiede in uno dei paesi indicati di seguito può inoltre, telefonare ai numeri verdi: Belgio 080013255, Danimarca 80018297, Francia 0800904332, Germania 08001821138, Gran Bretagna 0800963706, Irlanda 1800553909, Lussemburgo 08002860, Paesi Bassi 08000223952, Portogallo 800839766, Spagna 900993926, Svezia 020795084, un operatore sarà a sua disposizione per informazioni e notizie dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20 ed il sabato dalle ore 8 alle ore 14.


Per risparmiare tempo ed ottenere le informazioni rapidamente ricordi di tenere a portata di mano:


Numero pensione XXXXXXXX


Categoria XXXX


codice sede XXXX

Codice fiscale XXXXXXXXX
 





Allegato 3


LOGO


Red - Richiesta dichiarazione redditi


Istruzioni


Per consentire all'INPS di accertare il diritto e l'esatto importo della/e seguente/i prestazione/i:


Pensione categoria XX


numero XXXXXX


gestita dalla Sede INPS di XXXX



è necessario che lei comunichi i redditi che ha percepito nel corso del 2010, ad esclusione di tutte le prestazioni pensionistiche o assistenziali, anche se erogate da altro ente, in quanto tali dati sono già in possesso dell'Istituto.


Dovrà inoltre dichiarare i redditi del familiare:


...... Nome Cognome...........


Codice fiscale: XXX XXX XXXXX

XXXX




Per semplificare le operazioni di verifica reddituale e ridurre gli adempimenti burocratici a carico dei pensionati, a partire da quest'anno, quando possibile, l'INPS preleverà le informazioni necessarie direttamente dagli archivi delle Amministrazioni Finanziarie, oltre che dal Casellario centrale dei pensionati.

Per questo motivo, se la sua situazione reddituale (e/o quella dei componenti il suo nucleo familiare) sarà integralmente dichiarata al Fisco (attraverso il modello 730 o il modello UNICO), non sarà necessario inviare nessuna ulteriore dichiarazione all'INPS.


In tutti gli altri casi, invece, dovrà comunicarci i suoi redditi, scegliendo la modalità che preferisce tra le seguenti.


- Può rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF, Centri autorizzati di assistenza fiscale) o ad un professionista abilitato che le forniranno assistenza gratuita e trasmetteranno i redditi direttamente ai nostri uffici. Le ricordiamo di presentare questa lettera, con gli allegati e i codici a barre contenuti nella busta, nonché tutta la documentazione utile in suo possesso.

- Può trasmettere direttamente via internet le informazioni reddituali che la riguardano utilizzando il codice PIN (Personal Identification Number) eventualmente in suo possesso. In questo caso, sarà sufficiente seguire le istruzioni che trova sul sito www.inps.it, nella sezione Servizi al Cittadino - Dichiarazione reddituale e detrazioni di imposta.

- Può rivolgersi alla sede INPS più vicina, presentando questa lettera, con gli allegati e i codici a barre, nonché tutta la documentazione utile in suo possesso.

La informiamo che l'INPS si riserva di effettuare controlli incrociati con le altre amministrazioni in possesso dei dati reddituali influenti sulla/e sua/e pensione/i e di adottare, in caso di difformità con la sua dichiarazione, i provvedimenti conseguenti. In particolare, le ricordiamo che la legge prevede l'obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite in caso di omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, non conosciuti dall'INPS (art. 13, L. n. 412/1991).

La informiamo, inoltre, che l'art. 13, comma 6, lettera c) della L. 30 luglio 2010, n. 122 dispone che, qualora i titolari di prestazioni collegate al reddito non facciano pervenire i dati relativi alla propria situazione reddituale nei tempi e nei modi stabiliti dagli Enti previdenziali che le erogano, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.



D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 7

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca Nota 16-3-2011 n. 2858/GM USB (Unione Sindacale di Base): sciopero generale 1° aprile 2011. Comparto scuola. Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Gabinetto.

Nota 16 marzo 2011, n. 2858/GM (1).

USB (Unione Sindacale di Base): sciopero generale 1° aprile 2011. Comparto scuola.

(1) Emanata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Gabinetto.



Ai


Direttori generali uffici scolastici regionali
 

Loro sedi

Ai


Dirigenti uffici territoriali provinciali
 

Loro sedi




Si comunica che l’Unione Sindacale di Base (USB) ha proclamato lo sciopero generale del personale del comparto scuola per la “prima ora per i turni antipomeridiani e dell’ultima ora per i turni pomeridiani del 1° aprile 2011”.

L’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale “istruzione” di cui all'art. 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni e alle norme pattizie definite ai sensi dell'art. 2 della legge medesima.

Pertanto il diritto di sciopero va esercitato in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa.

Nel richiamare la particolare attenzione sulla necessità del rispetto della suindicata normativa, si pregano le SS.LL., ai sensi dell'art. 2, comma 6, della L. 12 giugno 1990, n. 146, e successive modifiche ed integrazioni, di attivare, con la massima urgenza, la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero alle istituzioni scolastiche e, per loro mezzo alle famiglie ed agli alunni, ed assicurare durante l’astensione le prestazioni relative ai servizi pubblici essenziali così come individuati dalla normativa citata.

Si pregano inoltre le SS.VV. di invitare i dirigenti scolastici a far pervenire con urgenza i dati relativi all’astensione dal lavoro del personale del comparto, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 146/1990, utilizzando il sistema informatizzato del ministero - home page sito www.mpi.it rete intranet - sezione “questionari e rilevazioni”, selezionando la voce “rilevazione scioperi”.


La sezione dovrà essere compilata anche in caso di risposta negativa.


Il Vice Capo di gabinetto

Dott.ssa Sabrina Bono



L. 12 giugno 1990, n. 146, art. 1
L. 12 giugno 1990, n. 146, art. 2
L. 12 giugno 1990, n. 146, art. 5

mercoledì 23 marzo 2011

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. (11G0066) (GU n. 67 del 23-3-2011 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2011

Salute/ Arriva nuovo test diagnostico 'made in Italy per la Tbc Studio ricercatori della Cattolica di Roma e dello Spallanzani

Salute/ Arriva nuovo test diagnostico 'made in Italy per la Tbc
Studio ricercatori della Cattolica di Roma e dello Spallanzani

Roma, 23 mar. (TMNews) - Individuato un nuovo test diagnostico
sperimentale in grado di distinguere rapidamente le persone con
tubercolosi attiva da quelli con infezione tubercolare latente.
Se i risultati dello studio preliminare saranno confermati da un
campione di popolazione pi ampio, il nuovo sistema diagnostico,
tutto italiano, potrebbe consentire di stabilire pi efficaci
strategie di controllo della diffusione della grave e riemergente
patologia.

quanto ha dimostrato un gruppo di ricercatori dell'Universit
Cattolica di Roma, dell'Istituto Nazionale di Malattie Infettive
L. Spallanzani di Roma e dell'Universit degli Studi di Sassari,
in uno studio in uscita sulla rivista internazionale PLoS One,
comunicato alla vigilia del World TB Day. La tubercolosi
un'infezione causata dal Mycobacterium tuberculosis, batterio
anche noto come bacillo di Koch, dal nome del suo scopritore
(Robert Koch) nel 1882. Dopo l'infezione con il bacillo possiamo
distinguere: la malattia attiva, clinicamente evidente e che, se
non opportunamente curata, pu portare a morte chi lo ha
contratto, e l'infezione cosiddetta latente, che asintomatica.

Nel mondo si stima che non meno di 2 miliardi di persone abbiano
contratto l'infezione nella forma latente e, fortunatamente, solo
nel 5-10% di questi casi si pu sviluppare la malattia
tubercolare vera e propria. Le cause che determinano la comparsa
della malattia, meglio nota in Italia come Tbc, sono ancora
sconosciute e una rapida diagnosi dei soggetti con tubercolosi
polmonare, i soli che con la tosse, o semplicemente parlando
emettono bacilli nell'aria circostante, fondamentale per
ridurre i tempi di cura e per limitare il diffondersi
dell'infezione tubercolare alla comunit.

La diagnosi di infezione da Mycobacterium tuberculosis viene
ancora oggi eseguita mediante il test intradermico della
tubercolina, sviluppato agli inizi del XX secolo, usato come
mezzo di screening per determinare la diffusione dell'infezione
nella popolazione. Il nuovo test ematico, che prende il nome di
test di ristimolazione linfocitaria con antigeni specifici basato
sul rilascio di interferon-?, in grado di identificare in modo
selettivo coloro che hanno tubercolosi, e quindi questo un
avanzamento rispetto alla tubercolina.

"I risultati del nostro studio - spiega Giovanni Delogu, primo
autore dell'articolo, che assieme a Giovanni Fadda ha coordinato
il gruppo di ricerca presso l'istituto di microbiologia
dell'universit Cattolica di Roma - dimostrano che possibile
distinguere i soggetti infettati da quelli malati, utilizzando un
test in cui il sangue prelevato dal paziente viene messo a
contatto con una proteina del bacillo, chiamata Hbha" che funge
da cosiddetto biomarker di infezione tubercolare latente e quindi
per certi versi di protezione alla diffusione della Tbc. E
proprio in occasione della Giornata Mondiale per la lotta alla
Tubercolosi, domani, 24 marzo, dalle 14.30 alle 17, presso l'Aula
715 del Policlinico Gemelli, esperti italiani faranno il punto su
epidemiologia della tubercolosi in Italia, aspetti clinici,
diagnosi immunologica e nuove strategie.

Red/Apa

231303 mar 11

Salute: eiaculazione precoce retaggio masturbazioni frettolose

SALUTE: EIACULAZIONE PRECOCE RETAGGIO MASTURBAZIONI FRETTOLOSE =
(AGI) - Roma, 23 mar. - L'eiaculazione precoce in eta' adulta
puo' avere origine da errati comportamenti in adolescenza.
Masturbarsi in bagno, infatti, sembra avere un'influenza
sull'insorgere, anni dopo, di questo disturbo. Lo ha appurato
uno studio condotto all'Ospedale San Camillo di Roma su 200
pazienti, meta' con eiaculazione precoce e meta' sani. Il
risultato e' inequivocabile: coloro che si masturbavano
prevalentemente in bagno da adolescenti, nella maggior parte
dei casi da grandi non avevano il controllo della riflesso
eiaculatorio ed avevano un tempo di latenza intravaginale
inferiore ai due minuti. Coloro invece che avevano la
possibilita' di masturbarsi nel loro letto, senza fretta e al
riparo da intrusioni, nella maggioranza dei casi era capace di
controllare il riflesso e decidere il momento dell'orgasmo
facendo durare il rapporto tutto il tempo necessario per
appagare la propria partner. "Il motivo e' chiaro", spiega
l'autore dello studio, l'andrologo Giuseppe La Pera, "anche se
molti lo ignorano. Esistono dei muscoli che consentono il
controllo dell'eiaculazione: lo stimolo viene in modo naturale,
ma noi lo possiamo controllare con efficacia e ritardare anche
di molto. Un po' come succede quando si deve urinare.
Masturbarsi in bagno, in fretta, con uno stato di ansia,
impedisce che l'adolescente impari a conoscersi, a scoprire il
funzionamento di questi muscoli e a imparare a 'rallentare'
l'atto. Cosa che ha modo di fare chi si tocca nel letto. Per
questo da grandi si puo' incorrere nell'eiaculazione precoce.
Tra i pazienti che ho interpellato, il 90% di chi soffre di
eiaculazione precoce si masturbava in bagno, e appena il 10%
nel letto".
Su questo e altri temi da lunedi' sara' possibile
confrontarsi con gli esperti nell'ambulatorio dedicato ai
disturbi della eiaculazione, diretto dallo stesso La Pera al
San Camillo. "Data la delicatezza dell'argomento -spiega
l'andrologo- si e' pensato di dedicare uno specifico
ambulatorio con un sistema di prenotazione riservato in modo da
consentire di superare gli imbarazzi di una prenotazione
pubblica e facilitare cosi' la possibilita' di curarsi . Molti
uomini infatti non si curano, restando nella 'solitudine'
familiare per imbarazzo o perche' non sanno che oggi e'
possibile curare tale condizione. Anche le donne possono
chiamare per avere informazioni o per prenotare una visita per
il proprio uomo". L'eiaculazione precoce e' la piu' diffusa
disfunzione sessuale maschile e gli studi epidemiologici
indicano che circa il 30% della popolazione maschile non ha il
controllo del riflesso eiaculatorio. (AGI)
Pgi
231751 MAR 11

NNNN

SALUTE. NUBE GIAPPONE, AME-AIMN-AIT: ITALIA NON E' A RISCHIO "NON E' RACCOMANDATA ALCUNA MISURA TERAPEUTICA O PREVENTIVA".

(DIRE) Roma, 23 mar. - "Alla luce dell'imminente transito
sull'Italia di una nube contente particelle radioattive scaturita
dall'esplosione in Giappone, vogliamo rassicurare la popolazione
che si trova nel nostro Paese sul fatto che, ad oggi, non esiste
alcun rischio di contaminazione". Lo hanno dichiarato, in una
nota congiunta, l'Associazione medici endocrinologi (Ame),
l'Associazione italiana medicina nucleare (Aimn) e l'Associazione
italiana tiroide (Ait).
"Non e', quindi, raccomandata alcuna misura terapeutica o
preventiva, poiche' il livello di radioattivita' e', infatti,
estremamente basso e non eccede in maniera significativa la
normale esposizione ambientale" si legge nel comunicato.
Tuttavia, alla luce delle continue notizie riguardanti
l'esplosione della centrale nucleare giapponese a Fukushima, le
tre societa' scientifiche ritengono opportuno fare alcune
precisazioni.
"Le categorie maggiormente a rischio sono le donne in
gravidanza e i bambini di eta' inferiore ai 10 anni- spiegano gli
esperti- Per quanto riguarda le donne in stato di gravidanza, il
vero rischio e' a carico del feto, particolarmente sensibile agli
effetti nocivi delle radiazioni. Nel primo trimestre di
gravidanza, durante la formazione degli organi nel prodotto del
concepimento, possono verificarsi malformazioni a vari organi e
apparati. A partire dal secondo trimestre, quando la tiroide e'
gia' formata e funzionante, lo iodio radioattivo eventualmente
assorbito dalla madre si accumula anche nella tiroide del feto.
Questo puo' ridurre la capacita' della tiroide di produrre ormoni
e determinare un quadro di ipotiroidismo congenito. Un'altra
categoria a rischio aumentato- avvertono- sono i pazienti affetti
da insufficienze renale in terapia con dialisi, a causa di una
ridotta capacita' di eliminare le sostanze radioattive
contaminanti e di una maggiore sensibilita' alle
radiazioni".(SEGUE)

(Com/Fmu/ Dire)
18:49 23-03-11

NNNNSALUTE. NUBE GIAPPONE, AME-AIMN-AIT: ITALIA NON E' A RISCHIO -2-


(DIRE) Roma, 23 mar. - "Nelle persone che si trovano nelle
immediate vicinanze di materiale radioattivo che emette
radiazioni con elevata intensita'- sottolinea la nota- i danni
maggiori e piu' precoci sono al midollo osseo e all'intestino con
conseguente suscettibilita' alle infezioni, possibili emorragie e
malassorbimento del cibo. Questa condizione si chiama sindrome
acuta da radiazioni e si verifica solo per livelli di
radioattivita' molto elevati, non raggiunti nel corso
dell'incidente a Fukushima. Questa minaccia non riguarda,
infatti, la popolazione generale ma solo il personale che si
trova all'interno o nelle immediate vicinanze del reattore al
momento dell'incidente".
Per la popolazione che vive nelle zone limitrofe, o che mangia
alimenti contaminati provenienti dalle zone a rischio, il
pericolo, secondo Ame, Aimn e Ait, "deriva dalla possibile
ingestione con il cibo o inalazione dall'aria di sostanze
disperse in seguito all'incidente. Caratteristico e' stato il
riscontro di latte radioattivo in seguito all'incidente di
Chernobyl come conseguenza dell'erba contaminata mangiata dalle
mucche. Le sostanze rilasciate in seguito all'incidente sono-
riferiscono gli esperti- oltre allo 131I: lo Stronzio-90,
assorbito dall'osso, che puo' causare tumori ossei e leucemia; il
Cesio-137 che si accumula con preferenza nei muscoli; il Plutonio
che e' tossico soprattutto se viene inalato e puo' causare tumori
del polmone".
Per arginare un'eventuale esposizione a sostanze radioattive,
le societa' scientifiche consigliano "la somministrazione di un
eccesso di iodio non radioattivo, sotto forma di ioduro di
potassio (KI)" che "puo' ridurre, fino a bloccare, l'accumulo
dello iodio radioattivo all'interno della tiroide".(SEGUE)

(Com/Fmu/ Dire)
18:49 23-03-11

NNNNSALUTE. NUBE GIAPPONE, AME-AIMN-AIT: ITALIA NON E' A RISCHIO -3-


(DIRE) Roma, 23 mar. - Sulle possibili malattie che la
popolazione giapponese rischia di contrarre a livello delle
ghiandole endocrine, "l'unica ghiandola endocrina che corre il
rischio di ammalarsi in seguito alla contaminazione da sostanze
radioattive e' la tiroide- spiegano gli esperti- Tra le sostanze
radioattive disperse nell'ambiente in seguito al danno del
reattore di Fukushima, c'e' lo iodio-131. Lo iodio si accumula
nella tiroide e vi rimane per alcuni giorni- prosegue la nota- La
tiroide, pero', non e' in grado di distinguere lo iodio
radioattivo (131I) dallo iodio normale, non radioattivo. In
presenza di elevate concentrazioni di 131I nei liquidi o nei
cibi, questo si accumula nella tiroide e irradia le cellule di
questa ghiandola. L'irraggiamento della tiroide da parte dello
131I, non necessariamente esita in un danno clinicamente
rilevante. Lo 131I viene impiegato normalmente in diagnostica per
lo studio della funzione tiroidea e non provoca alcun danno alle
bassi dosi somministrate. Il nostro organismo, infatti, e' dotato
da sempre di sistemi per la riparazione dei danni indotti da
basse dosi di radiazioni, a cui siamo costantemente esposti per
la presenza di elementi radioattivi nel terreno e attraverso
l'atmosfera con le radiazioni cosmiche".
Quando i danni prodotti dalle radiazioni eccedono la capacita'
riparatrice dell'organismo, possono tradursi in un danno
clinicamente rilevante. "La possibilita' che questo avvenga
aumenta con l'aumentare della dose di radiazioni a cui e' esposta
la tiroide- ricordano i medici- Per livelli di radiazioni elevati
(superiori a 100 mSv nell'adulto) la probabilita' di ammalarsi di
tumore della tiroide aumenta in modo significativo. L'esperienza
di Chernobyl- concludono le societa' scientifiche- ci ha
insegnato che i tumori della tiroide indotti dalle radiazioni
compaiono dopo circa 10-20 anni. E' necessaria, pertanto, anche
se limitata alle sole zone esposte alla sorgente radioattiva, la
sorveglianza medica per tutta la vita dei soggetti eventualmente
contaminati".

(Com/Fmu/ Dire)
18:49 23-03-11

NNNN
GIAPPONE:NUBE; FARMACISTI,PREOCCUPA USO SBAGLIATO MEDICINALI

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "In Italia non esiste un pericolo di
esposizione a radiazioni, e l'assunzione di farmaci al di fuori
dell'indicazione del medico Š da considerarsi irrazionale e
pericolosa". L'indicazione e' del presidente della Federazione
degli ordini dei farmacisti italiani (Fofi), Andrea Mandelli,
che
osserva come la catastrofe che ha colpito il Giappone non debba
suscitare panico e allarmismi per la salute della popolazione
italiana a causa di una possibile esposizione a elementi
radioattivi trasportati dalle correnti aeree. "E' il caso di
sottolinearlo - aggiunge - perch‚ ci sono state segnalate dai
colleghi che operano nelle farmacie di comunit… numerose
richieste di farmaci da usare in funzione di profilassi contro
l'esposizione a radiazioni, in particolare prodotti a base di
ioduro di potassio".
Mandelli ricorda che "questa corsa ai medicinali in funzione
di profilassi contro le radiazioni non si Š registrata soltanto
in Italia. In Francia la Farmacia centrale delle Forze armate ha
ricevuto centinaia di richieste per preparati a base di iodio,
ma anche l le autorit… sanitarie preposte alla radioprotezione
hanno ribadito ieri che questi medicinali, nella situazione
europea, sono inutili e caso mai dannosi anche per chi fosse di
ritorno dal Giappone. Come farmacisti, inoltre, mettiamo in
guardia i cittadini dal cercare di procurarsi questi o altri
farmaci attraverso l'e-commerce, come accadde per gli antivirali
ai tempi della pandemia influenzale". (ANSA).

COM-NAN
23-MAR-11 17:43 NNNN
ZCZC
AGI0676 3 EST 0 R01 /

GIAPPONE: RILEVATE PARTICELLE IODIO RADIATTIVO IN FINLANDIA =
(AGI/EFE) - Helsinki, 23 mar. - Lo iodio radioattivo
sprigionato dalla centrale di Fukushima dopo il terremoto e lo
tsunami che hanno colpito il Giappone e' arrivato anche in
Finlandia. L'Agenzia nucleare locale ha rilevato la presenza di
particelle in due centraline, a Helsinki e Rovaniemi
(Lapponia), ma in quantita' cosi' minima da non costituire un
rischio per la salute. (AGI)

Zec
231743 MAR 11


GIAPPONE: 3BMETEO, TRACCE DI PARTICELLE RADIOATTIVE MA NESSUN RISCHIO LA SALUTE =
IN PROCINTO DI RAGGIUNGERE L'EUROPA - TRACCE DISPERSE, NON E'
UNA NUBE

Roma, 23 mar. - (Adnkronos) - ''Le particelle emesse dalla
centrale Giapponese hanno attraversato l'Oceano Pacifico e gli Stati
Uniti, e sono in procinto di raggiungere l'Europa. Nel lungo tragitto
le concentrazioni si sono diluite enormemente e gia' in California
sono state misurate concentrazioni di milioni di volte inferiori a
quelle che potrebbero risultare dannose per la salute umana''. E'
quanto si legge in una nota del centro meteorologico 3bmeteo.

''Non si tratta dunque di una vera e propria nube radioattiva -
spiega il meteorologo Daniele Olivetti - quanto piuttosto di tracce
disperse e diluite nell'atmosfera che solo grazie ai sofisticati
strumenti di misura odierni e' possibile misurare''. (segue)

(Sin/Zn/Adnkronos)
23-MAR-11 16:41

NNNN
GIAPPONE: 3BMETEO, TRACCE DI PARTICELLE RADIOATTIVE MA NESSUN RISCHIO LA SALUTE (2) =
DOSE RADIAZIONI DIECIMILA VOLTE INFERIORE RISPETTO A CHERNOBYL

(Adnkronos) - ''I valori attesi -continua Olivetti- vanno dai
100 a 1.000 milionesimi di becquerel (unita' di misura della
radioattivita', 1 Bq corrisponde a 1 disintegrazione al secondo) per
metro cubo di aria. Questo significa che la dose di radiazioni che
arrivera', sara' di mille, diecimila volte inferiore rispetto a quella
che giunse dopo Chernobyl. Inoltre le particelle vagheranno in alta
atmosfera e l'eventuale esposizione sara' molto rapida.''

''Pertanto la quantita' di radiazione che potrebbe derivare
dall'eventuale passaggio di particelle radioattive e' di gran lunga
inferiore alla quantita' che subiamo ogni anno dal suolo terrestre
-sottolinea 3bmeteo- Non esiste dunque alcun rischio per la salute
umana, cosi' come non esiste alcun pericolo di contaminazione per
l'ambiente naturale''.

(Sin/Zn/Adnkronos)
23-MAR-11 16:44

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Salute: al via concorso pubblico per campagna prevenzione ictus

SALUTE: AL VIA CONCORSO PUBBLICO PER CAMPAGNA PREVENZIONE ICTUS =
(AGI) - Roma, 23 mar. - L'attrice Jane Seymour invita il
pubblico a votare per i progetti piu' efficaci ad accrescere la
consapevolezza del legame tra fibrillazione atriale (FA) e
ictus. La fibrillazione atriale e' la forma piu' comune di
aritmia cardiaca e provoca fino a tre milioni di ictus all'anno
in tutto il mondo. La Seymour, che e' stata colpita
indirettamente dalle drammatiche conseguenze dell'ictus legato
alla FA, e' impegnata a sostenere la campagna '1 Mission 1
Million: Andare al cuore dell'ictus', il cui obiettivo e'
accrescere la consapevolezza di questa patologia. Grazie a
questa iniziativa, a livello mondiale, il voto del pubblico
permettera' ai progetti vincitori di beneficiare di somme di
denaro, per un totale di 1 milione di euro, per contribuire
alla prevenzione di 1 milione di ictus correlati alla FA
attraverso campagne informative. L'iniziativa e' sostenuta da
oltre 40 organizzazioni in tutto il mondo ed e' sponsorizzata
da Boehringer Ingelheim. "Sostengo 1 Mission 1 Million: Andare
al cuore dell'ictus per ragioni molto personali: mia madre era
affetta da fibrillazione atriale ed e' stata colpita da ictus"
ha dichiarato Jane Seymour. "Chiunque abbia assistito una
persona colpita da ictus sa quanto questa malattia possa essere
invalidante e terribile. E' assolutamente necessario sapere di
piu' sulla fibrillazione atriale e sul suo rapporto con
l'ictus. Grazie a 1 Mission 1 Million, possiamo contribuire a
evitare 1 milione di casi di ictus legati alla fibrillazione
atriale con un semplice voto online". Si possono votare 184
progetti 1 Mission 1 Million presentati da singoli individui,
gruppi di pazienti, professionisti e da societa' scientifiche
di 36 Paesi. Ogni progetto propone un diverso approccio per
accrescere la coscienza sociale sull'ictus legato alla FA,
attraverso ricerche scientifiche e programmi di screening o
l'istituzione di network di gruppi di pazienti e siti web.
Secondo il Professor Ariel Cohen, dell'ospedale Sainte Antoine
di Parigi, "l'ictus legato a FA e' invalidante e spesso letale;
ma l'aspetto ancora piu' importante e' che in molti casi puo'
essere prevenuto. Votando i progetti che rafforzano la
consapevolezza del legame fra FA e ictus, il pubblico ha
l'opportunita' di contribuire realmente alla prevenzione
dell'ictus. Visitate il sito internet della campagna, dove
potrete avere piu' informazioni sulla FA e il rischio di ictus,
in modo da visionare i progetti in gara e votare quelli che
preferite". Oltre alle informazioni su tutti i 184 progetti,
www.heartofstroke.it offre informazioni utili sui fattori di
rischio dell'ictus legato a FA e offre sostegno e consigli per
le persone a cui e' stata diagnosticata la FA. (AGI)
Red
231848 MAR 11

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SICUREZZA : CDM STANZIA 345 MLN PER COMPARTO, OK DA SINDACATI

SICUREZZA : CDM STANZIA 345 MLN PER COMPARTO, OK DA SINDACATI =
(AGI) - Roma, 23 mar. - Il Consiglio dei ministri ha approvato
un decreto-legge che consente l'erogazione di 345 milioni di
euro, nel triennio, al personale delle Forze armate, dell'Arma
dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia di
Stato, dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale e della
Polizia penitenziaria. Le risorse si aggiungono ai 160 milioni
gia' disponibili.
Il ministro della Difesa, Ignazio La Russa, ha sottolineato
come la norma preveda che vengano "utilizzati fondi per 80
milioni gia' stanziati a cui si aggiungono 115 destinati ad
altre cause per due anni, mentre per il terzo anno si disporra'
di 115 mln". Fondi che potranno anche aumentare: "Questi soldi
potranno diventare di piu' - ha detto il ministro - se ci sara'
una riduzione delle spese per le missioni internazionali, a cui
puo' corrispondere un aumento del prelievo dei fondi della
Giustizia dei beni confiscati alla mafia".
Il Consiglio ha anche preso atto della proposta dei
ministri La Russa e Maroni di procedere quanto prima alla
predisposizione di un disegno di legge delega per il riordino
dei ruoli e delle carriere del comparto sicurezza e difesa.
Un "risultato positivo", cosi' i sindacati del comparto
sicurezza definiscono il decreto approvato oggi dal Consiglio
dei ministri. "Prendiamo atto che il Governo, dopo le nostre
manifestazioni, da ultime quelle di Arcore del 14 marzo scorso
e oggi di Roma, sia passato dalle promesse ai fatti approvando
un decreto che interviene per tamponare in parte i gravi
effetti dei tagli lineari sulle voci e le materie afferenti la
specificita' del personale del comparto sicurezza e difesa e
soccorso pubblico e' un risultato positivo, che va attribuito
soprattutto alla tenacia degli operatori e delle organizzazioni
sindacali che hanno condotto una mobilitazione incisiva, ma
questo non puo' far venir meno una riforma, quella delle
carriere, essenziale per la professionalita' degli operatori e
l'efficienza dell'amministrazione". (AGI)
Cav
231833 MAR 11

NNNN

Ministero dello sviluppo economico Ris. 8-3-2011 n. 43282 Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Articolo 71, comma 6, lett. c) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande - Diploma di Liceo Scientifico. Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.

Ris. 8 marzo 2011, n. 43282 (1).

Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Articolo 71, comma 6, lett. c) - Quesito in materia di requisiti professionali per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande - Diploma di Liceo Scientifico.

(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.



Si fa riferimento alla mail (....) con la quale codesto Comune chiede se il diploma di Liceo Scientifico possa considerarsi requisito valido per il commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo, la scrivente Direzione generale, verificato che tra le materie oggetto del corso di studio non ce n’è alcuna riferibile direttamente agli alimenti, né alla preparazione e manipolazione dei medesimi, non può ritenere valido il titolo in questione.


Il Direttore generale

Gianfrancesco Vecchio



D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71

Ministero dello sviluppo economico Ris. 23-2-2011 n. 33310 Art. 71, comma 2 del D.Lgs. n. 59/2010 - Requisiti morali per l’apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.

Ris. 23 febbraio 2011, n. 33310 (1).

Art. 71, comma 2 del D.Lgs. n. 59/2010 - Requisiti morali per l’apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.



Codesto Comune, con nota (…), richiama all’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, il quale elenca le condizioni ostative all’avvio dell’attività commerciale.

Nello specifico richiama il comma 1 che prevede che:

«Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al Libro II, Titolo VI, Capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al Libro II, Titolo VI, Capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive».

Codesto Comune richiama, altresì, il comma 2 che prevede che: «Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi».

In ultimo, cita il comma 3 che prevede che:

«Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione».

Con riferimento alle predette disposizioni, codesto Comune chiede di conoscere se il divieto di cui al comma 2 dell’art. 71 sia da ritenersi permanente o sia ammessa anche in tal caso la possibilità di esercizio dell’attività di somministrazione, previo ottenimento di formale riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del codice penale.

Al riguardo, la scrivente Direzione generale fa presente quanto segue.

Le condizioni ostative elencate al citato art. 71, comma 1, si applicano sia ai soggetti che intendono avviare un’attività di vendita nel settore alimentare, che ai soggetti che intendono avviare un’attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.

Le condizioni elencate al successivo comma 2 si applicano solo ai soggetti che intendono avviare l’attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e sono aggiuntive rispetto a quelle elencate al comma 1.

Peraltro, va altresì osservato che la scelta di suddividere in due diversi commi i reati ostativi per ambedue le attività in questione, da quelli riferibili alla sola attività di somministrazione, è con tutta evidenza collegata non alla diversa gravità dei reati (che potrebbe al limite giustificare una diversa durata nel tempo degli effetti ostativi), bensì esclusivamente alla specificità dei reati di cui al comma 2 rispetto alle problematiche proprie dell’attività di somministrazione.

Premesso quanto sopra, risulterebbe non rispondente a criteri di equità applicare la previsione di cui al comma 3 soltanto al verificarsi delle condizioni ostative elencate al comma 1.

In tal caso, infatti, si determinerebbe una disparità di trattamento non giustificabile tra i soggetti aspiranti all’esercizio dell’attività di vendita e quelli aspiranti alla somministrazione.

Considerato, poi, che le condizioni ostative di cui al comma 2 dell’art. 71 sono aggiuntive rispetto alle fattispecie elencate al comma 1, considerarle a carattere permanente non risponderebbe alla ratio della disposizione nel suo complesso, né ai criteri della delega esercitata con il predetto decreto legislativo, che non avrebbero consentito di aggravare in tal modo i requisiti di accesso all’attività di somministrazione, rispetto a quelli precedentemente vigenti

Di conseguenza, la Scrivente ritiene ammissibile la possibilità di applicare l’istituto della riabilitazione di cui all’art. 178 del Codice penale o il decorso dei cinque anni, previsti dal comma 3 dell’art. 71, anche in presenza delle condizioni ostative di cui al comma 2.

La presente nota è inviata al Ministero della giustizia, che è pregato di far conoscere eventuali e ulteriori determinazioni.


Il Direttore generale

Gianfrancesco Vecchio



c.p. art. 178
c.p. art. 438
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71
L. 27 dicembre 1956, n. 1423
L. 31 maggio 1965, n. 575

Sicurezza: sindacati, bene decreto ma garanzie per carriere - 'governo tampona in parte effetti tagli'

SICUREZZA:SINDACATI, BENE DECRETO MA GARANZIE PER CARRIERE
(ANSA) - ROMA, 23 MAR - I sindacati prendono atto con
soddisfazione del decreto sui fondi per il comparto sicurezza ma
chiedono garanzie per il riordino delle carriere.
''Prendiamo atto - dicono i sindacati SIAP, SILP CGIL, COISP,
ANFP, UIL Penitenziari,FP-CGIL,UIL PA e Confsal - che il
Governo, dopo le nostre manifestazioni, sia passato dalle
promesse ai fatti approvando un decreto che interviene per
tamponare in parte i gravi effetti dei tagli lineari sulle voci
e le materie afferenti la specificit… del personale del comparto
sicurezza e difesa e soccorso pubblico''. ''E' un risultato
positivo - aggiungono - anche in considerazione del fatto che
ancora ieri, nella riunione a Palazzo Chigi con il
Sottosegretario Gianni Letta, non era stata data alcuna garanzia
certa''. Secondo i sindacati ''questo risultato va attribuito
soprattutto alla tenacia degli operatori e delle organizzazioni
sindacali che hanno condotto una mobilitazione incisiva, senza
alcuna ambiguit… e subalternit… e non certamente a chi ha deciso
di stare a casa abbandonando la campagna di mobilitazione''.
''Resta ferma - proseguono - la nostra richiesta di garanzie
circa il permanere del finanziamento e della relativa legge
delega per il riordino delle carriere degli operatori del
comparto sicurezza e difesa. Infatti, come Š gi… successo con i
giorni di malattia, gli operatori anche questa volta pagano con
le loro risorse i provvedimenti del Governo, ma questo non pu•
far venir meno una riforma, quella delle carriere, essenziale
per la professionalit… degli operatori e l'efficienza
dell'amministrazione''.

AU
23-MAR-11 17:34 NNNN
SICUREZZA: SINDACATI POLIZIA, GOVERNO TAMPONA IN PARTE EFFETTI TAGLI =
Roma, 23 mar. - (Adnkronos) - "Prendiamo atto che il governo,
dopo le nostre manifestazioni, da ultime quelle di Arcore del 14 marzo
e quella di oggi a Roma, sia passato dalle promesse ai fatti
approvando un decreto che interviene per tamponare in parte i gravi
effetti dei tagli lineari sulle voci e le materie afferenti la
specificita' del personale del comparto sicurezza e difesa e soccorso
pubblico". E quanto affermano, in una nota congiunta le sigle
sindacali di polizia - Siap, Silp per la Cgil, Coisp, Anfp - polizia
penitenziaria - Uil Penitenziari e Fp-Cgil - Corpo forestale dello
Stato - Fp-Cgil e Uil Pa - e Vigili del Fuoco (Confsal).

"E' un risultato positivo - aggiungono i sindacati - anche in
considerazione del fatto che ancora ieri, nella riunione a Palazzo
Chigi con il sottosegretario Gianni Letta, non era stata data alcuna
garanzia certa.Questo risultato va attribuito soprattutto alla tenacia
degli operatori e delle organizzazioni sindacali che hanno condotto
una mobilitazione incisiva - sottolineano - senza alcuna ambiguita' e
subalternita' e non certamente a chi ha deciso di stare a casa
abbandonando la campagna di mobilitazione".

"Resta ferma - continuano i sindacati - la nostra richiesta di
garanzie circa il permanere del finanziamento e della relativa legge
delega per il riordino delle carriere degli operatori del comparto
sicurezza e difesa. Infatti, come e' gia' successo con i giorni di
malattia, gli operatori anche questa volta pagano con le loro risorse
i provvedimenti del governo, ma questo non puo' far venir meno una
riforma, quella delle carriere - concludono - essenziale per la
professionalita' degli operatori e l'efficienza dell'amministrazione".

(Lum/Col/Adnkronos)
23-MAR-11 17:40
SICUREZZA: SINDACATI POLIZIA, GOVERNO TAMPONA IN PARTE EFFETTI TAGLI =

Roma, 23 mar. - (Adnkronos) - "Prendiamo atto che il governo,
dopo le nostre manifestazioni, da ultime quelle di Arcore del 14 marzo
e quella di oggi a Roma, sia passato dalle promesse ai fatti
approvando un decreto che interviene per tamponare in parte i gravi
effetti dei tagli lineari sulle voci e le materie afferenti la
specificita' del personale del comparto sicurezza e difesa e soccorso
pubblico". E quanto affermano, in una nota congiunta le sigle
sindacali di polizia - Siap, Silp per la Cgil, Coisp, Anfp - polizia
penitenziaria - Uil Penitenziari e Fp-Cgil - Corpo forestale dello
Stato - Fp-Cgil e Uil Pa - e Vigili del Fuoco (Confsal).

"E' un risultato positivo - aggiungono i sindacati - anche in
considerazione del fatto che ancora ieri, nella riunione a Palazzo
Chigi con il sottosegretario Gianni Letta, non era stata data alcuna
garanzia certa.Questo risultato va attribuito soprattutto alla tenacia
degli operatori e delle organizzazioni sindacali che hanno condotto
una mobilitazione incisiva - sottolineano - senza alcuna ambiguita' e
subalternita' e non certamente a chi ha deciso di stare a casa
abbandonando la campagna di mobilitazione".

"Resta ferma - continuano i sindacati - la nostra richiesta di
garanzie circa il permanere del finanziamento e della relativa legge
delega per il riordino delle carriere degli operatori del comparto
sicurezza e difesa. Infatti, come e' gia' successo con i giorni di
malattia, gli operatori anche questa volta pagano con le loro risorse
i provvedimenti del governo, ma questo non puo' far venir meno una
riforma, quella delle carriere - concludono - essenziale per la
professionalita' degli operatori e l'efficienza dell'amministrazione".

(Lum/Col/Adnkronos)
23-MAR-11 17:40

Sicurezza: sindacati, decreto governo è risultato positivo

ZCZC
AGI0652 3 CRO 0 R01 /
(Rif. R010187)
SICUREZZA: SINDACATI, DECRETO GOVERNO E' RISULTATO POSITIVO =
(AGI) - Roma, 23 mar. - Un "risultato positivo". Cosi' i
sindacati del comparto sicurezza definiscono il decreto
approvato oggi dal Consiglio dei ministri. "Prendiamo atto che
il Governo, dopo le nostre manifestazioni, da ultime quelle di
Arcore del 14 marzo scorso e oggi di Roma, sia passato dalle
promesse ai fatti approvando un decreto che interviene per
tamponare in parte i gravi effetti dei tagli lineari sulle voci
e le materie afferenti la specificita' del personale del
comparto sicurezza e difesa e soccorso pubblico - si legge in
una nota congiunta di Siap, Silp per la Cgil, Coisp, Anfp (per
la Polizia di Stato), Uil penitenziari, Fp Cgil (per la Polizia
penitenziaria), Uil Pa, Fp Cgil (per il Corpo Forestale dello
Stato), Confsal e Uil Pa (per i Vigili del fuoco) - e' un
risultato positivo anche in considerazione del fatto che
ancora ieri, nella riunione a Palazzo Chigi con il
sottosegretario Gianni Letta, non era stata data alcuna
garanzia certa".
Questo risultato, secondo i sindacati, "va attribuito
soprattutto alla tenacia degli operatori e delle organizzazioni
sindacali che hanno condotto una mobilitazione incisiva, senza
alcuna ambiguita' e subalternita' e non certamente a chi ha
deciso di stare a casa abbandonando la campagna di
mobilitazione". Resta comunque "ferma - concludono le
organizzazioni sindacali - la nostra richiesta di garanzie
circa il permanere del finanziamento e della relativa legge
delega per il riordino delle carriere degli operatori del
comparto sicurezza e difesa. Infatti, come e' gia' successo con
i giorni di malattia, gli operatori anche questa volta pagano
con le loro risorse i provvedimenti del Governo, ma questo non
puo' far venir meno una riforma, quella delle carriere,
essenziale per la professionalita' degli operatori e
l'efficienza dell'amministrazione". (AGI)
Red/Oll
231726 MAR 11

NNNN

Sicurezza: Giardullo (Silp Cgil), decreto approvato grazie a proteste 'attendiamo garanzie su permanenza finanziamento per riordino delle carriere'


Sicurezza: Giardullo (Silp Cgil), decreto approvato grazie a proteste
'attendiamo garanzie su permanenza finanziamento per riordino
delle carriere'

Roma, 23 mar. - (Adnkronos) - "E' positivo il fatto che il
governo sia passato dalle promesse ai fatti. Un risultato che va
ascritto alla mobilitazione di quelle organizzazioni sindacali che
hanno protestato ad Arcore il 14 marzo, e oggi a Roma". Cosi' Claudio
Giardullo, segretario generale Silp per Cgil, commenta all'ADNKRONOS
l'annuncio da parte del ministro della Difesa, Ignazio La Russa,
dell'approvazione in Consiglio dei ministri di un decreto per lo
stanziamento di fondi al comparto Sicurezza e Difesa. Per Giardullo,
comunque, "resta ferma la richiesta di garanzie circa la permanenza
del finanziamento per il riordino delle carriere".

(Lum/Col/Adnkronos)
23-MAR-11 14:22

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Lavoro. Roma, protesta Polizia, Vvf, Cfs,: pugnalati alle spalle. Berlusconi ci ha ancora una volta presi in giro

LAVORO. ROMA, PROTESTA POLIZIA-VVF-CFS: PUGNALATI ALLE SPALLE
'BERLUSCONI CI HA ANCORA UNA VOLTA PRESI IN GIRO'.

(DIRE) Roma, 23 mar. - "Ci hanno pugnalato alle spalle" e'
scritto sulle sagome di poliziotti, in divisa, che campeggiano
sotto la galleria Alberto Sordi, giusto davanti a Palazzo Chigi,
a Roma, dove oggi c'era il Consiglio dei ministri. La
manifestazione - un ordinato gruppo di persone che volantina
sotto le volte della galleria - e' stata convocata dalle sigle
sindacali Siap, Silp per la Cgil, Coisp, Anfp per la Polizia di
Stato, ma anche UilPenitenziari e Fp-Cgil, e Fp-Cgil e Uil Pa per
il Corpo Forestale dello Stato, infine per i Vigili del Fuoco da
Confsal e Uil Pa. Silvio Berlusconi, lamentano, ci "ha, ancora
una volta, presi in giro".
La manifestazione, si legge su un volantino, segue l'incontro
di ieri di tutti i sindacati del comparto sicurezza e soccorso
pubblico, le rappresentanze militari del comparto difesa ed il
governo. "Come promesso dal presidente del Consiglio il 14 marzo
ad Arcore, e ribadito nel question time dal ministro Roberto
Maroni, domani (oggi, ndr) sarebbe dovuto essere varato un
provvedimento che assegna ulteriori 79 milioni di euro al
comparto". Cio' detto, al termine dell'incontro "un laconico
Gianni Letta si e' limitato a dichiarare di aver recepito le
richieste ed ha rimandato al Consiglio dei ministri, forse quello
della prossima settimana, l'emanazione del provvedimento
legislativo".
Il presidente del Consiglio "ha, ancora una volta, preso in
giro gli operatori della sicurezza e del soccorso pubblico",
quindi il presidio organizzato e' "una vera e propria
manifestazione di protesta", preludio a "nuove e piu' dure
rivendicazioni contro le penalizzazioni imposte dal governo
Berlusconi alle donne e agli uomini del comparto".

(Ran/Anb/ Dire)
11:00 23-03-11

NNNN

SICUREZZA. AGENTI DAVANTI P.CHIGI: CI HANNO PUGNALATO ALLE SPALLE
'BERLUSCONI CI HA ANCORA UNA VOLTA PRESO IN GIRO'.

(DIRE) Roma, 23 mar. - "Ci hanno pugnalato alle spalle" e'
scritto sulle sagome di poliziotti, in divisa, che campeggiano
sotto la galleria Alberto Sordi, giusto davanti a Palazzo Chigi
dove da poco e' iniziato il Consiglio dei ministri. La
manifestazione - un ordinato gruppo di persone che volantina
sotto le volte della galleria - e' convocata dalle sigle
sindacali della Polizia di stato Siap, Silp per la Cgil, Coisp,
Anfp; per la Polizia penitenziaria UilPenitenziari e Fp-Cgil; per
il Corpo Forestale dello Stato Fp-Cgil e Uil Pa; per i Vigili del
Fuoco Confsal e Uil Pa. Silvio Berlusconi, lamentano, ci "ha,
ancora una volta, preso in giro".
La manifestazione, si legge su un volantino, segue l'incontro
di ieri di tutti i sindacati del comparto sicurezza e soccorso
pubblico, le rappresentanze militari del comparto difesa ed il
governo. "Come promesso dal presidente del Consiglio Berlusconi
il 14 marzo ad Arcore e ribadito nel question time dal ministro
Maroni, domani (oggi, ndr) sarebbe dovuto essere varato un
provvedimento che assegna ulteriori 79 milioni di euro al
comparto". Cio' detto, al termine dell'incontro "un laconico
Gianni Letta si e' limitato a dichiarare di aver recepito le
richieste ed ha rimandato al Consiglio dei ministri, forse quello
della prossima settimana, l'emanazione del provvedimento
legislativo".
Il presidente del Consiglio "ha, ancora una volta, preso in
giro gli operatori della sicurezza e del soccorso pubblico",
quindi il presidio organizzato e' "una vera e propria
manifestazione di protesta", preludio a "nuove e piu' dure
rivendicazioni contro le penalizzazioni imposte dal governo
Berlusconi alle donne e agli uomini del comparto".

(Ran/Anb/ Dire)
10:50 23-03-11

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l'intervento del segretario generale della Fiom Cgil Maurizio Landini a conclusione dei lavori dell'assemblea degli rls ancona 11/03/11 - audio 45'- (link diretto alla fonte)

patronati italiani nel mondo - salute dei lavoratori - dall'inca: una direttiva europea che definisca anche diritti doveri e funzioni del medico competente

La necessità di una maggiore tutela delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori è una priorità dell’azione sindacale della CES  (che rappresenta 60 milioni di lavoratori in 36 Paesi dell’Unione Europea, con 81 Confederazioni Nazionali partecipanti e 12 Federazioni) per fronteggiare i numerosi rischi dei lavoratori europei, evidenziati nei dati presentati da  Viktor Kempa (ETUI) Istituto Sindacale Europeo nel corso del Forum europeo dello scorso mese di febbraio  per riflettere su come rafforzare il ruolo del medico competenze e la sua indipendenza.

La Convenzione OIL 161 (1985) e la Raccomandazione OIL 171 (1985) “Servizi per la salute nei luoghi di lavoro” prevedono la costituzione di Servizi per la prevenzione con il compito di consigliare il datore di lavoro, i lavoratori e i loro rappresentanti su come realizzare e mantenere un ambiente di lavoro sano e su come adattare il lavoro alle capacità dei lavoratori.
  La Direttiva Europea 89/391/CEE agli artt.7 e 14 ha stabilito l’obbligo di creare dei Servizi di prevenzione e di effettuare la Sorveglianza sanitaria, definendone in maniera generica le caratteristiche principali e demandando la definizione delle modalità e della struttura organizzativa agli Stati Membri.

Ma attualmente, praticamente nulla è presente nel sistema di direttive europeo per definire in maniera più specifica il ruolo del medico competente e tra i partecipanti a Lisbona è emersa con forza la necessità di emanare una direttiva europea che possa regolamentare questo ruolo, per favorirne l’indipendenza e l’efficacia nella prevenzione, rimarcando il carattere pubblico del servizio a fronte di sistemi molto diversificati, con una forte commistione tra pubblico e privato che genera dei problemi diffusi per l’indipendenza del medico competente e una certa disparità nelle opportunità di tutela tra i lavoratori europei.

"I medici del lavoro - afferma Marco Bottazzi, consulente medico-legale del Patronato INCA CGIL - non sono, oggi, messi nelle condizioni di svolgere al meglio il loro ruolo nell'ambito della prevenzione. La mancanza di tempo, la mancanza di mezzi e la mancanza di volontà delle imprese, la mancanza di indipendenza nei confronti dei datori di lavoro e un sempre maggiore inserimento della logica di mercato sono state individuatecome le cause principali del deficit di ruolo del medico del lavoro  nell'ambito  della prevenzione dei rischi."

Il confronto fra le diverse esperienze ha portato a ritenere che l’eventuale direttiva dovrebbe definire con chiarezza le responsabilità del medico competente, in termini di diritti, doveri e funzioni, in relazione ai lavoratori e agli altri attori del sistema di gestione della salute e sicurezza aziendale, così come con gli attori del sistema sanitario e le istituzioni pubbliche.

In particolare dovrebbe: essere affermata "l’indipendenza del medico competente rispetto all’azienda; il servizio pubblico dovrebbe essere il garante dell’autonomia del medico competente; la formazione del medico competente dovrebbe essere adeguata, sia nel percorso di studio che porta all’acquisizione di questa specifica professionalità (dunque con un’attenzione maggiore nei percorsi universitari) sia nella formazione continua. In particolare, la multidisciplinarietà deve caratterizzare questa figura professionale.

Inoltre, il medico competente dovrebbe avere una maggiore agibilità nel rapporto con i lavoratori e dovrebbe essere rafforzata la sua agibilità per la prevenzione, eliminando ogni uso distorto di questa figura.
Pur considerando l’indipendenza del medico competente, i lavoratori dovrebbero potere avere un certo margine di controllo sul suo operato, sia per denunciarne le inefficienze sia in maniera propositiva per orientarne l’azione.
Per questo, è opportuno rafforzare le possibilità di controllo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sull’operato dei medici competenti e favorire la loro collaborazione.
Più in generale,  riassume l'esponente dell'INCA,  è opportuno rafforzare il rapporto tra il medico competente e tutti gli attori del sistema di gestione della salute e sicurezza, anche prevedendo una scadenza certa per gli incontri periodici.
In particolare, è necessario aumentare la partecipazione del medico competente alla valutazione dei rischi.
I costi del medico competente dovrebbero essere a carico dell’azienda.
È opportuno garantire un buon flusso informativo tra un medico e un altro, sia nel contesto aziendale che nel rapporto tra le diverse figure sanitarie con il quale l’individuo interagisce.
È opportuno intensificare il rapporto tra il medico competente e gli ispettori del lavoro.

Rispetto alle strategie sindacali per avanzare nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori con particolare riferimento al ruolo del medico competente, dagli incontri europei sono emersi i seguenti orientamenti:
Proseguire nel percorso seminariale di scambio e confronto, per arrivare alla definizione di un approccio comune tra i vari sindacati e Paesi ed iniziare un dialogo con la Commissione Europea. Mentre a  livello nazionale, è opportuno rafforzare il rapporto tra i sindacati e le associazioni dei medici del lavoro.(14/03/2011-ITL/ITNET)

martedì 22 marzo 2011

Sicurezza: Fiano (PD) disattese promesse governo a poliziotti. Tutto come previsto domani saremo a fianco dei poliziotti

SICUREZZA: FIANO (PD), DISATTESE PROMESSE GOVERNO A POLIZIOTTI =
TUTTO COME PREVISTO, DOMANI SAREMO A FIANCO POLIZIOTTI

Roma, 22 mar. - (Adnkronos) - ''Come volevasi dimostrare, le
promesse di Berlusconi, Maroni, La Russa e Alfano, che da anni giurano
e spergiurano ai poliziotti italiani che rivedranno i soldi che gli
sono stati sottratti per le loro specifiche funzioni, sono state come
al solito promesse scritte sull'acqua''. Cosi' Emanuele Fiano,
presidente forum Sicurezza e difesa del Partito Democratico.

''Infatti al contrario di quanto promesso dal premier solo il 14
marzo scorso, al prossimo consiglio dei ministri non sara' presentato
nessun provvedimento riguardante i contratti del comparto sicurezza. I
poliziotti -spiega Fiano- non rivedranno un soldo. Il gioco dello
scaricabarile tra una parte del governo e il ministro Tremonti
continuera' ancora a lungo senza raggiungere nessun risultato''.

''Domani mattina -aggiunge- partecipero', a nome del Partito
Democratico, alla manifestazione di protesta indetta a Roma dai
sindacati di polizia che rappresentano una straordinaria categoria di
servitori dello Stato e che sono i beniamini della destra in campagna
elettorale ma vengono poi dimenticati e umiliati quando si tratta di
mettere mano al portafoglio''.

(Sin/Pn/Adnkronos)
22-MAR-11 20:18

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Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 23 del 22-3-2011

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA GRADUATORIA Avviso relativo alla approvazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei non vincitori relative alle singole discipline sportive del concorso pubblico, per titoli, a complessivi sette posti per l'accesso al gruppo sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di Polizia Penitenziaria. (GU n. 23 del 22-3-2011 )

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, si comunica che nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 2 del 31 gennaio 2011 e' stato pubblicato il provvedimento del Direttore Generale del 6 settembre 2010 vistato il 28 settembre 2010 dall'Ufficio Centrale del Bilancio con il quale sono state approvate le graduatorie dei vincitori e degli idonei non vincitori relative alle singole discipline sportive del concorso pubblico, per titoli, a complessivi sette posti per l'accesso al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria.

sicurezza: sindacati, governo conferma mancanza di credibilità 'presi in giro da Berlusconi su fondi a comparto'

SICUREZZA: SINDACATI, GOVERNO CONFERMA MANCANZA DI CREDIBILITA' =
'PRESI IN GIRO DA BERLUSCONI SU FONDI A COMPARTO'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - ''Come promesso dal presidente del
Consiglio Berlusconi il 14 marzo ad Arcore e ribadito nel question
time dal ministro Maroni, domani sarebbe dovuto essere varato un
provvedimento che assegna ulteriori 79 milioni di euro al comparto
sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Ci saremmo aspettati, percio',
che oggi venisse illustrato il decreto ed i suoi contenuti ma il
governo si e' limitato ad ascoltare le posizioni dei sindacati e delle
rappresentanze militari che per altro ben conosce fin dal mese di
luglio dello scorso anno (ed anche da prima), avendo recepito da
allora ordini del giorno reiterati nell'impegno assunto all'atto della
sottoscrizione dell'accordo economico per il biennio 2008-2009''. E'
quanto si legge nella nota dei sindacati dopo l'incontro a Palazzo
Chigi fra organizzazioni sindacali e il governo sulle risorse chieste
dal comparto sicurezza.

Nella nota firmata da Siap, Silp per la Cgil, Coisp, Anfp, Uil
Penitenziari, Fp-Cgil, Uil pa, Confsal e Uil pa si legge: ''Al termine
dell'incontro un laconico Gianni Letta si e' limitato a dichiarare di
aver recepito le richieste e ha rimandato al Consiglio dei ministri,
forse quello della prossima settimana, l'emanazione del provvedimento
legislativo''.

''A questo punto -rimarcano- e' palese che il presidente del
Consiglio dei ministri ha, ancora una volta, preso in giro gli
operatori della sicurezza e soccorso pubblico con le solite
chiacchiere, le solite promesse vane, proferite a margine delle nostre
manifestazioni di protesta ma prive di fondamento''. (segue)

(Sin/Opr/Adnkronos)
22-MAR-11 19:02

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I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 16-3-2011 n. 53 L. 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Chiarimenti. Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.

Circ. 16 marzo 2011, n. 53 (1).

L. 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Chiarimenti.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.



 

Ai


Dirigenti centrali e periferici
 

Ai


Direttori delle Agenzie
 

Ai


Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
 

Al


Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:


Al


Presidente
 

Al


Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
 

Al


Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
 

Al


Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
 

Ai


Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
 

Al


Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
 

Ai


Presidenti dei comitati regionali
 

Ai


Presidenti dei comitati provinciali




Premessa

Con Circ. 24 settembre 2010, n. 126 condivisa nel suo impianto generale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota 22 settembre 2010, prot. 04/UL/004915/l, è stata illustrata, tra l'altro, la nuova disciplina in materia di decorrenza della pensione di anzianità e di vecchiaia introdotta dall'art. 12, commi 1 e 2, della L. n. 122 del 2010.

Preliminarmente si ritiene opportuno precisare, in relazione ad alcune richieste di chiarimenti pervenute da parte delle Strutture territoriali, che:

a. le nuove decorrenze si applicano esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011, mentre non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010, anche se a tale data non siano ancora aperte le "finestre di accesso" al pensionamento previste dalla L. n. 243/2004 e dalla L. n. 247/2007;

b. la L. n. 122 del 2010 non ha modificato i requisiti di età anagrafica e di contribuzione previsti dalla L. n. 243 del 2004 e dalla L. n. 247 del 2007 (v. in proposito Circ. 15 maggio 2008, n. 60). Infatti la L. n. 122/2010 ha introdotto soltanto una nuova disciplina in materia di decorrenze di accesso ai trattamenti pensionistici.

Ciò premesso con la presente circolare, che tiene conto del parere espresso dal Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 04/UL/000911/P del 22 febbraio 2011 in merito ad alcune problematiche interpretative sottoposte all'esame del predetto Dicastero, si forniscono precisazioni al fine di assicurare l'uniforme applicazione sul territorio della normativa sopra indicata.



1) Soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 e lavoratrici che accedono al pensionamento di anzianità con il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della L. n. 243/2004

Con la nota di cui sopra è cenno, il Ministero del Lavoro in sintonia con le linee interpretative concordate con il covigilante Ministero dell'Economia, ha interessato l'Istituto a rettificare gli ultimi due capoversi contenuti nel punto 1.1 della Circ. 24 settembre 2010, n. 126.

Nei predetti due capoversi della circolare da ultimo citata, è stato precisato che "Sono esclusi dall'applicazione della nuova disciplina coloro che accedono al trattamento pensionistico di anzianità sulla base di una disciplina diversa da quella prevista dall'articolo 1, comma 6, delle L. n. 243/2004.

Pertanto si ritiene che la nuova disciplina delle decorrenze introdotta dalle disposizioni in oggetto non sia applicabile alle lavoratrici che accedono al pensionamento di anzianità con il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della L. n. 243/2004."

Ciò posto, al riguardo il predetto Ministero ha precisato che la nuova disciplina in materia di decorrenze delle pensioni, dettata dall'articolo 12, commi 1 e 2, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 deve essere applicata anche ai soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 e alle donne che accedono al trattamento pensionistico di anzianità secondo il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della L. n. 243 del 2004.

Relativamente ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007, si conferma che qualora gli stessi maturino i requisiti contributivi e di età anagrafica entro il 31 dicembre 2010, potranno beneficiare della previgente normativa in materia di decorrenze per l'accesso alla pensione di anzianità.

Si rammenta, inoltre, che non è richiesto che l'assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti volontari.

Resta fermo che anche le lavoratrici che accedono al regime sperimentale qualora maturino i requisiti contributivi e di età anagrafica richiesti entro il 31 dicembre 2010 potranno beneficiare della previgente normativa in materia di decorrenze per l'accesso alla pensione di anzianità.



2) Pensione supplementare

Le nuove decorrenze di accesso ai trattamenti pensionistici introdotte dalla L. n. 122 del 2010 devono trovare applicazione anche in relazione a domande intese ad ottenere la pensione supplementare, in presenza di maturazione dei prescritti requisiti successivamente al 31 dicembre 2010, da lavoratori iscritti all'AGO o alla Gestione separata che abbiano conseguito il diritto alla pensione a carico di una forma di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell'AGO stessa.

A tal proposito, si precisa che nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione supplementare il differimento di 12 e/o 18 mesi opera dalla data di compimento dell'età pensionabile richiesta per accedere alla predetta prestazione, mentre non rileva la decorrenza della pensione principale liquidata o in corso di liquidazione a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'AGO (v. Msg. 29 aprile 2009, n. 9632).

I trattamenti in parola decorrono dal primo giorno del mese successivo allo scadere del citato differimento di 12 o 18 mesi ed il relativo diritto rimane in ogni caso soggetto alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione.

Peraltro, qualora gli interessati presentino la domanda di pensione supplementare successivamente al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia (60 donne e 65 uomini), in presenza di tutti i requisiti di legge richiesti, si dovrà applicare il differimento dei 12 e/o 18 mesi dalla data di compimento dell'età anagrafica richiesta per detta prestazione.

Qualora alla data di presentazione della domanda siano già trascorsi i 12 o 18 mesi dal compimento dell'età pensionabile, potrà essere liquidato il trattamento in parola dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.



3) Pensione di vecchiaia da liquidare, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del D.Lgs. n. 503 del 1992, in favore di assicurati portatori di grado di invalidità non inferiore all'80%

Al riguardo si richiamano i criteri illustrati con Msg. 15 maggio 2008, n. 11136.

Pertanto qualora lo stato di invalidità sia accertato nella misura richiesta dal D.Lgs. n. 503 del 1992, per la determinazione della decorrenza della pensione si dovrà tener conto della data di compimento dell'età richiesta (55 donne e 60 uomini) e da questa far trascorrere il periodo di 12 mesi richiesto dalla L. n. 122 del 2010.

Qualora lo stato di invalidità venga ritenuto sussistente da data successiva al compimento dell'età pensionabile di cui sopra, si dovrà tener conto del mese in cui è sussistente lo stato di invalidità nella misura di legge e da questo applicare il differimento dei 12 mesi.



4) Assegno ordinario di invalidità: trasformazione in pensione di vecchiaia

L'articolo 1, comma 10, della L. n. 222 del 1984 stabilisce che "al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione, in pensione di vecchiaia".

La disciplina introdotta dalla L. n. 122/2010 in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia si applica nella predetta fattispecie.

In tale contesto, l'assegno ordinario di invalidità, ove ricorrano i requisiti sanitari, continuerà ad essere erogato in attesa del verificarsi delle condizioni di accesso al pensionamento di vecchiaia.

Nell'ipotesi di assegno ordinario di invalidità soggetto a conferma, si precisa che il titolare, ancorché abbia compiuto l'età pensionabile, ha l'onere di presentare la domanda di conferma secondo le regole generali (v. Circ. 3 dicembre 1984, n. 262) in attesa dell'apertura della finestra di accesso alla pensione di vecchiaia.



5) Fondo Volo

Il diritto a pensione di vecchiaia o anzianità nel Fondo Volo si consegue quando i tre requisiti previsti di età, contribuzione e contribuzione minima sono soddisfatti. Pertanto se anche uno solo dei requisiti viene conseguito successivamente agli altri, é da quel momento che decorrono i 12 mesi previsti dalla L. n. 122/2010.



6) Pensione di vecchiaia a carico della Gestione Separata

Il diritto all'accesso alla pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata, secondo quanto statuito dall'articolo 12, comma 2, lett. b), si consegue trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi, a nulla rilevando che il soggetto sia iscritto o non iscritto, al momento del pensionamento, ad altra forma pensionistica obbligatoria.

Come già evidenziato nella premessa della presente circolare, la più volte citata L. n. 122/2010 non ha modificato i requisiti contributivi e anagrafici per il conseguimento del diritto ai trattamenti pensionistici, pertanto anche per quanto riguarda la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo le innovazioni sono relative alla sola disciplina di accesso a detto trattamento.

Sull'argomento si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.

La L. n. 247 del 2007, relativamente ai requisiti amministrativi richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti degli iscritti alla gestione separata, ha distinto i soggetti non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria da quelli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria.

Pertanto, per i soggetti iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria, il periodo di scorrimento dei 18 mesi si applicherà dalla data in cui saranno perfezionati i requisiti di età e di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione di vecchiaia nei confronti dei lavoratori dipendenti (v. Circ. 15 maggio 2008, n. 60 - parte prima: punto 2.3.1).

Relativamente, invece, ai soggetti assicurati alla gestione separata e iscritti ad altre forme pensionistiche obbligatorie, detto slittamento decorrerà dal momento in cui saranno perfezionati i requisiti di età anagrafica e di contribuzione previsti per gli iscritti alle gestioni autonome (v. Circ. 15 maggio 2008, n. 60 - parte prima: punto 2.3.2).

Per completezza, si richiama il Msg. n. 23916 del 29 ottobre 2008 con il quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla data cui fare riferimento per stabilire la condizione di iscritto o meno ad altra forma pensionistica.



7) Lavoratori ex LSU o ASU collocati in prepensionamento anticipato di vecchiaia

I soggetti in argomento conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti richiesti per la liquidazione del trattamento definitivo di vecchiaia.



8) Lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni

Con Circ. 24 settembre 2010, n. 126 per quanto riguarda i lavoratori collocati in mobilità ordinaria, secondo quanto previsto dal comma 5, del citato articolo 12, è stato precisato che le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 continuano altresì ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 (art. 12, comma 5):

a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della L. 23 luglio 1991, n. 223.

Relativamente ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma 5, si rende noto che l'articolo 1, comma 37 della L. n. 220 del 2010, ha disposto la sostituzione alla lettera a) del comma 5 dell'art. 12 del D.L. n. 78/2010 delle parole: "comma 2" con le seguenti "commi 1 e 2".

In relazione a tale modifica sono da ricomprendere tra i beneficiari dell'articolo 12, comma 5, lett. a) anche i lavoratori collocati in mobilità ordinaria nelle Aree non ricomprese nel testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

Si ribadisce che rimane fermo che detti lavoratori devono essere stati collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 30 aprile 2010 e che devono maturare i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.

Il comma 37 dell'articolo 1 della L. n. 220/2010 ha aggiunto anche il comma 5-bis in base al quale il Ministro del Lavoro di concerto con quello dell'Economia, può disporre il prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico per quei lavoratori che non siano inclusi nella platea dei 10.000 beneficiari della salvaguardia prevista dall'articolo 12, comma 5, del D.L. n. 78/2010; tale periodo non può superare quello che intercorre tra la data computata sulla base di norme sui trattamenti pensionistici vigenti prima del D.L. n. 78/2010 e quella computata in conformità all'articolo 12 del suddetto decreto (c.d. finestra mobile).

In merito a quest'ultima disposizione si fa riserva di comunicazione al riguardo.


Il Direttore generale

Nori



D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12
L. 23 agosto 2004, n. 243, art. 1
L. 24 dicembre 2007, n. 247
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 1
L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1
L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 4
L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 24

I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) Nota 15-3-2011 n. 7 L. 18 febbraio 1992, n. 162 e D.M. 24 marzo 1994, n. 379. Rimborso delle retribuzioni corrisposte ai volontari del soccorso alpino e speleologico del C.A.I. - Ulteriori istruzioni applicative. Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale entrate e posizione assicurativa, Ufficio I - Normativo contenzioso e gestione del rapporto contributivo

.

Nota 15 marzo 2011, n. 7 (1).

L. 18 febbraio 1992, n. 162 e D.M. 24 marzo 1994, n. 379. Rimborso delle retribuzioni corrisposte ai volontari del soccorso alpino e speleologico del C.A.I. - Ulteriori istruzioni applicative.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale entrate e posizione assicurativa, Ufficio I - Normativo contenzioso e gestione del rapporto contributivo.



 

Ai


Direttori delle sedi provinciali e territoriali
 

Ai


Dirigenti generali regionali
 

Ai


Dirigenti regionali

e, p.c.:


Al


Direttore generale
   

Dr. Massimo Pianese




Si fa seguito alla nota 2 novembre 2005, n. 12 e alla nota 30 aprile 2010, n. 7 per fornire una sintesi riepilogativa della disciplina di cui trattasi e per indicare più dettagliate istruzioni in merito agli adempimenti propedeutici al recupero degli oneri sullo stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, da parte di questo Istituto.

La L. 18 febbraio 1992, n. 162, all'art. 1, comma 1, ha disposto che i volontari del corpo nazionale del soccorso alpino hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino o le relative esercitazioni nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24.

Il successivo comma 2 ha, in particolare, stabilito che ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni di astensione dal lavoro per i motivi succitati. La retribuzione è corrisposta direttamente dall'ente datore di lavoro, il quale ha facoltà di richiederne il rimborso all'Istituto Previdenziale, cui il lavoratore è iscritto.

Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce, altresì, che gli oneri derivanti dal suddetto rimborso sono posti - come anticipato in premessa - a carico dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il D.M. 24 marzo 1994, n. 379, contenente il regolamento attuativo, all'art. 2, commi 1 e 2, prevede che i datori di lavoro che intendono avvalersi della facoltà prevista all'art. 1 della legge in oggetto, per ottenere il rimborso della retribuzione corrisposta, debbano presentare domanda, contenente specifiche indicazioni elencate al comma 3, alla competente Sede provinciale dell'Istituto di previdenza entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato l'operazione di soccorso e l'esercitazione.

Tali le disposizioni legislative e regolamentari, si richiama l'attenzione di codeste Sedi sui punti di seguito evidenziati, che sono stati oggetto di chiarimento in occasione di quesiti formulati oltre che di rilievi a suo tempo sollevati da parte del Collegio dei Sindaci, ai fini dell'accoglimento/rigetto delle istanze di rimborso delle retribuzioni:

- L'operazione di soccorso deve aver avuto durata maggiore di 8 ore ovvero essersi protratta dopo la mezzanotte del giorno di svolgimento dell'operazione stessa.

- Sono rimborsabili le sole giornate e ore di effettiva astensione dal lavoro. Vanno, cioè, escluse le ore di lavoro prestate nella giornata prima dell'astensione o comunque effettuate dopo l'operazione di soccorso, nonché le giornate di riposo settimanale, festivo, di ferie, ecc.

- La domanda di rimborso, corredata da idonea documentazione, deve essere inoltrata dal datore di lavoro, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione di soccorso e dell'esercitazione. A tale fine fa fede la data del timbro postale di partenza della richiesta.

- La retribuzione corrisposta dal datore di lavoro ai volontari del soccorso alpino deve essere sottoposta alla ordinaria contribuzione pensionistica e previdenziale.

- Per l'individuazione della "retribuzione" da rimborsare ci si deve riferire a tutti gli elementi della retribuzione rientranti nel concetto di trattamento economico globale giornaliero spettante al dipendente normalmente ed in forma continuativa.

- Il rimborso al datore di lavoro è concesso solo per le somme effettivamente corrisposte al lavoratore che si è assentato. Restano, quindi, esclusi gli oneri previdenziali, che devono essere comunque versati agli Istituti previdenziali.

- Le determinazioni dirigenziali finalizzate all'accoglimento delle istanze devono indicare l'esatto numero delle giornate per le quali si richiede il rimborso e la data della richiesta di rimborso dell'ente - che deve essere prodotta nei termini di legge - nonché specificare che gli importi sono al netto degli oneri contributivi.

Quanto sopra premesso, al fine di consentire annualmente alla scrivente Direzione l'avvio della procedura di provvista finanziaria, ai sensi del citato art. 1, comma 4, della L. 18 febbraio 1992, n. 162, e nell'ottica di semplificare l'acquisizione dei dati, necessari per la quantificazione contabile degli oneri sostenuti dall'Inpdap, le Direzioni regionali, previa preliminare verifica dei sopra descritti presupposti di legittimità nelle determinazioni dirigenziali, hanno cura di trasmettere a questa Direzione Centrale - Ufficio I - un elenco contenente l'ammontare complessivo delle retribuzioni rimborsate ai datori di lavoro da ciascuna Sede provinciale e per ciascun esercizio finanziario, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

La documentazione giustificativa dei rimborsi in questione, unitamente alle determinazioni dirigenziali, deve, pertanto, rimanere agli atti delle Sedi competenti.

L'occasione è utile per informare che nel corso del 2010 sono state definite con esito positivo le procedure di recupero a suo tempo avviate riferite agli anni dal 2004 al 2006, oltre che dal 1999 al 2003.

Alla luce di quanto sopra evidenziato ed al fine di chiudere definitivamente le procedure di riscossione dei periodi pregressi si richiede l'elenco come sopra indicato, distinto per annualità, oltre che riferito al 2010, anche agli anni 2007, 2008 e 2009 entro il 30 aprile p.v.

Si rimane a disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento e sostegno.


Il Dirigente generale

Dr. Diego De Felice



D.M. 24 marzo 1994, n. 379, art. 2
L. 18 febbraio 1992, n. 162, art. 1