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mercoledì 23 marzo 2011

Ministero dello sviluppo economico Ris. 23-2-2011 n. 33310 Art. 71, comma 2 del D.Lgs. n. 59/2010 - Requisiti morali per l’apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.

Ris. 23 febbraio 2011, n. 33310 (1).

Art. 71, comma 2 del D.Lgs. n. 59/2010 - Requisiti morali per l’apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

(1) Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione IV - Promozione della concorrenza.



Codesto Comune, con nota (…), richiama all’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, il quale elenca le condizioni ostative all’avvio dell’attività commerciale.

Nello specifico richiama il comma 1 che prevede che:

«Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al Libro II, Titolo VI, Capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al Libro II, Titolo VI, Capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive».

Codesto Comune richiama, altresì, il comma 2 che prevede che: «Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi».

In ultimo, cita il comma 3 che prevede che:

«Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione».

Con riferimento alle predette disposizioni, codesto Comune chiede di conoscere se il divieto di cui al comma 2 dell’art. 71 sia da ritenersi permanente o sia ammessa anche in tal caso la possibilità di esercizio dell’attività di somministrazione, previo ottenimento di formale riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del codice penale.

Al riguardo, la scrivente Direzione generale fa presente quanto segue.

Le condizioni ostative elencate al citato art. 71, comma 1, si applicano sia ai soggetti che intendono avviare un’attività di vendita nel settore alimentare, che ai soggetti che intendono avviare un’attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.

Le condizioni elencate al successivo comma 2 si applicano solo ai soggetti che intendono avviare l’attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande e sono aggiuntive rispetto a quelle elencate al comma 1.

Peraltro, va altresì osservato che la scelta di suddividere in due diversi commi i reati ostativi per ambedue le attività in questione, da quelli riferibili alla sola attività di somministrazione, è con tutta evidenza collegata non alla diversa gravità dei reati (che potrebbe al limite giustificare una diversa durata nel tempo degli effetti ostativi), bensì esclusivamente alla specificità dei reati di cui al comma 2 rispetto alle problematiche proprie dell’attività di somministrazione.

Premesso quanto sopra, risulterebbe non rispondente a criteri di equità applicare la previsione di cui al comma 3 soltanto al verificarsi delle condizioni ostative elencate al comma 1.

In tal caso, infatti, si determinerebbe una disparità di trattamento non giustificabile tra i soggetti aspiranti all’esercizio dell’attività di vendita e quelli aspiranti alla somministrazione.

Considerato, poi, che le condizioni ostative di cui al comma 2 dell’art. 71 sono aggiuntive rispetto alle fattispecie elencate al comma 1, considerarle a carattere permanente non risponderebbe alla ratio della disposizione nel suo complesso, né ai criteri della delega esercitata con il predetto decreto legislativo, che non avrebbero consentito di aggravare in tal modo i requisiti di accesso all’attività di somministrazione, rispetto a quelli precedentemente vigenti

Di conseguenza, la Scrivente ritiene ammissibile la possibilità di applicare l’istituto della riabilitazione di cui all’art. 178 del Codice penale o il decorso dei cinque anni, previsti dal comma 3 dell’art. 71, anche in presenza delle condizioni ostative di cui al comma 2.

La presente nota è inviata al Ministero della giustizia, che è pregato di far conoscere eventuali e ulteriori determinazioni.


Il Direttore generale

Gianfrancesco Vecchio



c.p. art. 178
c.p. art. 438
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 71
L. 27 dicembre 1956, n. 1423
L. 31 maggio 1965, n. 575

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