INTERCETTAZIONI: SONDAGGIO SKY TG24, PER 77% BENE
STOP QUIRINALE A DL =
Roma, 16 set. - (Adnkronos) - Il 77% dei
partecipanti alla
domanda del giorno di Sky TG24 e' d'accordo con lo stop
del Quirinale
a un decreto legge che limiti le intercettazioni. Il restante 23% dei
votanti, invece,
e' convinto che sia necessario mettere un freno alla
diffusione di
conversazioni telefoniche.
Il canale all news diretto da Sarah Varetto,
spiega una nota,
attraverso il servizio active, il sito www.skytg24.it e gli
sms,
consente quotidianamente, a chi lo voglia, di dare la propria
opinione
su una fra le principali notizie del giorno. Per chi desideri farlo
attraverso la tv e' sufficiente utilizzare i tasti del telecomando
Sky.
La rilevazione, precisa Sky, non ha alcun valore statistico, in
quanto aperta a tutti e non basata su di un campione elaborato
scientificamente. Ha quindi l'unico scopo di dare la possibilita' di
esprimersi sui temi di attualita'.
(Sin/Zn/Adnkronos)
16-SET-11
15:36
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venerdì 16 settembre 2011
Cassazione "...Il giudice a quo, accogliendo le tesi dell'opponente, ha ritenuto che l'accertamento della violazione non potesse essere considerato attendibile, in quanto effettuato mediante uno strumento, il telelaser, al quale, necessitando dell'intervento umano ed essendo, quindi, condizionato nel funzionamento dalle doti percettive e reattive dell'agente..."
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Ord., 13-05-2011, n. 10716
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Livorno impugnano, della L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 23, comma 13, la sentenza 30.5.05 con la quale il Giudice di Pace di Piombino ha accolto l'opposizione proposta da #################### avverso l'ordinanza-ingiunzione 11.3.04 n. 387/04/Ric. Area 4^ di quell'UTG confermativa del verbale n. (OMISSIS) redatto nei confronti dell'opponente dalla Polizia Stradale di quel capoluogo il (OMISSIS) per contestargli l'infrazione all'art. 142 C.d.S., comma 9 (eccesso di velocità).
L'intimato non svolge attività difensiva.
Il giudice a quo, accogliendo le tesi dell'opponente, ha ritenuto che l'accertamento della violazione non potesse essere considerato attendibile, in quanto effettuato mediante uno strumento, il telelaser, al quale, necessitando dell'intervento umano ed essendo, quindi, condizionato nel funzionamento dalle doti percettive e reattive dell'agente, non potrebbe essere riconosciuta quell'affidabilità che è in grado di garantire la sola rilevazione esclusivamente strumentale, mentre il concomitante passaggio d'altro veicolo e la contestazione ad opera d'un agente diverso da quello rilevatore aumenterebbero le ragioni di. dubbio in ordine all'identificazione del veicolo sul quale è effettivamente eseguito il puntamento; tali considerazioni, ad avviso del giudicante, evidentemente consentono di superare la fede privilegiata
attribuita dall'art. 2700 c.c. al verbale redatto dall'agente accertatore, l'idoneità probatoria del quale non è messa in discussione in astratto ma è esclusa nel caso concreto, sulla supposta possibilità d'errore umano nella percezione e mancando un accertamento altrimenti reso incontrovertibile.
Siffatta decisione è censurata dal ricorrente con un unico complesso motivo di ricorso - nel quale si denunziano violazioni dell'art. 142 C.d.S., comma 4, art. 345 reg. esec. C.d.S., L. n. 689 del 1981, art. 1, comma 3, artt. 2697 e 2700 c.c..
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta d'accoglimento del ricorso siccome manifestamente fondato.
Al riguardo il Collegio, riunito in camera di consiglio il 7.10.2010 e successivamente, a seguito di riconvocazione, il 03.05.2011, ritiene che le considerazioni svolte dal Procuratore Generale e la conclusione cui è pervenuto debbano essere condivise alla luce della giurisprudenza formatasi in materia.
Considerata la normativa vigente nell'ottobre 2003, epoca della commessa infrazione e, quindi, nella specie applicabile, va, infatti osservato quanto segue.
L'art. 142 C.d.S., comma 6 dispone che "per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonchè le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento".
L'art. 345 reg. esec. C.d.S., sotto la rubrica "Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità", a sua volta, dispone, al comma 1, che "Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile, tutelando la riservatezza dell'utente"; al comma 2, che "le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici"; al comma 4, che "per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S. e devono essere nella disponibilità degli stessi".
Dunque, per il C.d.S. e per il relativo Regolamento, le apparecchiature elettroniche di controllo della velocità, devono essere omologate od approvate, devono consentire di fissare la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accettabile e possono essere utilizzate esclusivamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 C.d.S. (comma 1:
"L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato; b) alla Polizia di Stato; c) all'Arma dei carabinieri; d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza; e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza; f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale; f- bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto"), la cui presenza, tuttavia, negli indicati casi non è prescritta.
Non è, invece, richiesto, come a volte ritenuto da giudici del merito, che dette apparecchiature siano anche munite di dispositivi in grado d'assicurare una documentazione, con modalità meccaniche automatiche - quale, tra le altre, la fotografica - dell'accertamento dell'infrazione, in quanto la fonte primaria prescrive solo che le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte di prova, se debitamente omologate.
La norma regolamentare, alla quale rinvia l'art. 142 C.d.S., comma 6, stabilisce i requisiti ai quali è subordinata l'approvazione delle apparecchiature elettroniche - tra i quali l'idoneità a consentire la rilevazione della velocità del veicolo in modo chiaro ed accertabile, requisito che presuppone unicamente la determinazione inequivoca della velocità stessa, ben potendo l'identificazione del veicolo essere demandata alla contestuale attività d'accertamento dell'agente di polizia addetto all'apparecchiatura, come prescritto dal surrichiamato art. 345 del regolamento - e tanto dispone senza alcun esplicito od implicito riferimento alla necessità d'una documentazione fotografica od altrimenti meccanica dell'individuazione stessa.
Nè potrebbe arguirsi l'indispensabilità di detta documentazione, per rendere la rilevazione della velocità chiara ed accertabile, dal fatto che la disposizione regolamentare prescriva che l'accertamento debba avvenire tutelando la riservatezza dell'utente, in quanto dalla previsione esplicita, tra l'altro a diverso fine, d'una modalità d'accertamento, riferibile all'eventuale documentazione fotografica dell'infrazione commessa, non può trarsi la conseguenza ch'essa costituisca l'unica modalità d'identificazione del veicolo normativamente consentita od obbligatoria.
In considerazione della materia oggetto di regolamentazione e della rapida evoluzione tecnologica, deve, anzi, ritenersi che opportunamente la fonte regolamentare si sia limitata a prevedere che le apparecchiature debbano consentire di fissare la velocità del veicolo in un determinato momento in modo chiaro ed accertabile e non abbia, viceversa, delineato anche le caratteristiche necessarie per l'approvazione, attestandosi sulla tipologia delle apparecchiature all'epoca esistenti.
Alle esaminate disposizioni di carattere generale si è successivamente aggiunta - ma non sostituita, in ragione della specificità delle ipotesi previste e regolate - la norma speciale posta dal D.L. 20 giugno 2002, n. 168, art. 4 come convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, con la quale il legislatore, dopo aver disposto, al comma 1, che sulle particolari strade indicatevi possano essere utilizzati od installati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico ... finalizzati al rilevamento a distanza delle infrazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S., prescrive, al terzo comma, che, in tal caso, la violazione debba essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che ... consentano di accertare, anche in tempi successivi, le
modalità di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo nonchè i dati d'immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione, specificando, altresì, che gli apparecchi di rilevamento automatico della violazione debbono essere approvati od omologati ai sensi dell'art. 45 C.d.S. ove utilizzati senza la presenza od il diretto intervento degli agenti preposti.
Un'interpretazione letterale e razionale della norma in esame, con particolare riferimento ai due periodi dei quali si compone il terzo comma, evidenzia come la previsione d'apparecchiature capaci di documentare mediante fotografia o simili le modalità della violazione e l'identificazione del veicolo attenga alle ipotesi nelle quali l'accertamento abbia luogo in un momento successivo, id est in base alla lettura della documentazione stessa (previa stampa di quanto registrato su pellicola o memory stick o altro supporto), essendo mancata la presenza degli agenti al momento della violazione;
diversamente, nelle ipotesi in cui la violazione si verifichi su strade diverse da quelle considerate, con apparecchiature non predisposte per la memorizzazione dell'infrazione con i detti mezzi ma, comunque, alla presenza degli agenti, rimane valida l'applicazione della normativa generale, per la quale, come sì è visto, questi ultimi possono rilevare mediante lo strumento il dato tecnico della violazione e contestualmente procedere di persona all'identificazione del veicolo.
Al qual riguardo, è noto che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (recentemente confermato dalle SS.UU. di questa Corte con sentenza 24.7.09 n. 17355), nel giudizio d'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa, il verbale d'accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti in esso attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza nonchè della sua provenienza dal pubblico ufficiale medesimo, stante l'efficacia probatoria privilegiata attribuita all'atto pubblico dall'art. 2700 c.c..
Ne consegue che l'accertamento delle violazioni alle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi tratti dalle apparecchiature previste dal detto art. 142 C.d.S. e delle constatazioni personali degli agenti - constatazioni che, attenendo a dati obiettivi quali la lettura del display dello strumento e la rilevazione del numero della targa, non costituiscono "percezioni sensoriali" implicanti margini d'apprezzamento individuale - facendo infatti prova il verbale fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi e constatazioni; le risultanze dei rilevamenti valgono, poi, fino a prova contraria, la quale può essere data dall'opponente in base alla dimostrazione del difetto di funzionamento dei dispositivi, anche occasionale in relazione alle condizioni della strada e del traffico
al momento della rilevazione, da fornirsi in base a concrete circostanze di fatto, mentre non può essere ipotizzata, come nella specie, senza alcuna concreta dimostrazione (Cass. 5.7.06 n. 15324, 29.3.06 n. 7126, 10.1.05 n. 287, 20.4.05 n. 8232, 24.3.04 n. 5873, 12.7.01 n. 9441, 25.5.01 n. 7106).
Orbene, con riferimento all'apparecchiatura denominata telelaser, debitamente omologata, il giudice a quo ha errato nell'affermare che l'accertamento della velocità, con riferimento ad un singolo determinato veicolo, non potesse essere idoneamente documentato dal verbale degli a-genti addetti alla rilevazione, essendo il relativo verbale assistito da efficacia probatoria fino a querela di falso quanto ai dati in esso attestati dal pubblico ufficiale (SS.UU. cit.).
D'altra parte, all'esame dell'impugnata sentenza, salvo il giudice a quo avesse ritenuto implicitamente assorbita la questione, non risulta che l'opponente avesse dedotto un cattivo funzionamento dell'apparecchio utilizzato nella circostanza od un errore di puntamento da parte degli agenti e fornito prova degli specifici elementi concreti dai quali desumere tali circostanze, all'uopo risultando del tutto generica l'allegazione del contestuale passaggio anche d'un diverso veicolo, onde doveva essere tratta la conclusione che le risultanze dell'accertamento compiuto con l'apparecchiatura elettronica non erano state vinte da prova contraria.
In difetto della quale - che, giova ribadire, incombe all'opponente dedurre e fornire - devesi concludere che l'accertamento dell'infrazione è valido e legittimo, dacchè, da un lato, l'apparecchiatura telelaser consente la visualizzazione della velocità rilevata, dall'altro, la riferibilità della velocità ad un veicolo determinato discende dall'operazione di puntamento e, quindi, d'identificazione del veicolo stesso effettuata ed attestata, validamente sino a querela di falso, dall'agente di polizia stradale che ha in uso l'apparecchiatura in questione.
A tali principi e considerazioni il giudice a quo non si è conformato, onde l'impugnata sentenza va annullata, peraltro senza rinvio.
Poichè, infatti, dalla sentenza stessa risulta che la questione esaminata rappresentava l'unico motivo d'opposizione, questo essendo risultato infondato per le ragioni sopra esposte, la causa può essere decisa nel merito in questa sede, ex art. 384 c.p.c., con rigetto dell'originaria opposizione.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza per il giudizio di legittimità, mentre, per quello di merito, non v'ha luogo a provvedere, non risultando attività difensiva dell'Amministrazione e, comunque, non avendo questa depositato la nota delle spese vive liquidabili.P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, respinge l'originaria opposizione; condanna #################### alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 400,00 per onorari oltre esborsi prenotati a debito ed accessori di legge.
MANOVRA: CGIL, CANCELLARE ART. 9, DISCRIMINA DISABILI
MANOVRA: CGIL, CANCELLARE ART. 9, DISCRIMINA
DISABILI
(ANSA) - ROMA, 16 SET - La Cgil torna a chiedere al Governo
di cancellare l'articolo 9 della manovra economica perche'
''introduce forme intollerabili di discriminazione nei confronti
delle persone con disabilita'".
''E' una una scelta gravissima - dice la responsabile
dell'ufficio politiche della disabilita' della Cgil, Nina Daita
che smantella la legge 69 del '99 rendendo inefficiente il
collocamento dei disabili''. Il rischio - avverte - e' che si
ritorni a vedere nei luoghi di lavoro i ''reparti confino'' per
le persone con disabilita'''.
''L'articolo 9 va cancellato - conclude - anche per mettere
fine a quello stato di ansia e di inquietudine che sta
pericolosamente investendo le persone con disabilit…, insieme
alle loro famiglie, che temono la cancellazione di fatto dei
diritti sociali fin qui acquisiti". (ANSA).
TL
16-SET-11 18:23 NNNN
(ANSA) - ROMA, 16 SET - La Cgil torna a chiedere al Governo
di cancellare l'articolo 9 della manovra economica perche'
''introduce forme intollerabili di discriminazione nei confronti
delle persone con disabilita'".
''E' una una scelta gravissima - dice la responsabile
dell'ufficio politiche della disabilita' della Cgil, Nina Daita
che smantella la legge 69 del '99 rendendo inefficiente il
collocamento dei disabili''. Il rischio - avverte - e' che si
ritorni a vedere nei luoghi di lavoro i ''reparti confino'' per
le persone con disabilita'''.
''L'articolo 9 va cancellato - conclude - anche per mettere
fine a quello stato di ansia e di inquietudine che sta
pericolosamente investendo le persone con disabilit…, insieme
alle loro famiglie, che temono la cancellazione di fatto dei
diritti sociali fin qui acquisiti". (ANSA).
TL
16-SET-11 18:23 NNNN
MANOVRA. CAMUSSO: FINALMENTE SCIOPERA ANCHE UIL, QUANDO LA CISL?
MANOVRA. CAMUSSO: FINALMENTE SCIOPERA ANCHE UIL,
QUANDO LA CISL?
"CGIL SEMPRE DISPONIBILE A INIZIATIVE UNITARIE"
(DIRE) Roma, 16 set. - "Non posso che salutare con soddisfazione
il fatto che finalmente anche la Uil, dopo la Cgil, ha deciso di
prendere le distanze da un governo che con la sua politica si
accanisce da tre anni contro i lavoratori pubblici e le pubbliche
amministrazioni e i cittadini". Lo dice Susanna Camusso,
segretario generale della Cgil, commentando la decisione della
Uil di scioperare nel settore pubblico il 28 ottobre prossimo.
"Mi auguro- aggiunge Camusso- che dopo la Uil anche le altre
organizzazioni sindacali decidano finalmente di far sentire la
loro voce contro il governo. Chiaramente la Cgil e' sempre
disponibile alle iniziative unitarie di mobilitazione che si
vorranno mettere in campo". In ogni caso, conclude il segretario
generale della Cgil, "mi auguro che le bandiere della Uil possano
essere presenti alla nostra manifestazione nazionale del lavoro
pubblico dell'8 ottobre, cosi' come la Uil puo' essere certa che,
se invitata, la Cgil potra' essere presente alle loro
manifestazioni in occasione dello sciopero del 28".
(Mar/ Dire)
18:34 16-09-11
NNNN
"CGIL SEMPRE DISPONIBILE A INIZIATIVE UNITARIE"
(DIRE) Roma, 16 set. - "Non posso che salutare con soddisfazione
il fatto che finalmente anche la Uil, dopo la Cgil, ha deciso di
prendere le distanze da un governo che con la sua politica si
accanisce da tre anni contro i lavoratori pubblici e le pubbliche
amministrazioni e i cittadini". Lo dice Susanna Camusso,
segretario generale della Cgil, commentando la decisione della
Uil di scioperare nel settore pubblico il 28 ottobre prossimo.
"Mi auguro- aggiunge Camusso- che dopo la Uil anche le altre
organizzazioni sindacali decidano finalmente di far sentire la
loro voce contro il governo. Chiaramente la Cgil e' sempre
disponibile alle iniziative unitarie di mobilitazione che si
vorranno mettere in campo". In ogni caso, conclude il segretario
generale della Cgil, "mi auguro che le bandiere della Uil possano
essere presenti alla nostra manifestazione nazionale del lavoro
pubblico dell'8 ottobre, cosi' come la Uil puo' essere certa che,
se invitata, la Cgil potra' essere presente alle loro
manifestazioni in occasione dello sciopero del 28".
(Mar/ Dire)
18:34 16-09-11
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Cassazione "...Preliminarmente occorre rilevare che in tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada, proposta direttamente opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria avverso l'originario verbale di accertamento e contestazione dell'infrazione, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni, locali, per i corpi dalle stesse dipendenti, o centrali, per i corpi statuali, cui appartengono i vari corpi autorizzati alla contestazione, in particolare: per la polizia municipale, il Comune in persona del sindaco; per i carabinieri, il ministero della difesa, e, in alternativa, il ministero dell'interno, al quale l'art. 11 C.d.S., attribuisce specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed ha il compito di coordinamento dei servizi di vigilanza sulla circolazione stessa, in persona dei rispettivi ministri; per la polizia della strada, il medesimo ministero dell'interno, ecc....."
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Ord., 28-06-2011, n. 14323
Fatto - Diritto P.Q.####################
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il consigliere relatore ha depositato relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata alle parti costituite.
Essa reca: "Il giudice di pace di Grumello del Monte, pronunciando sull'opposizione proposta da #################### per impugnare un processo verbale di accertamento e contestazione del 23.2.2007 redatto dal Corpo di Polizia Intercomunale dei ####################, rigettava l'opposizione, ma riduceva la sanzione pecuniaria ed escludeva la decurtazione dei punti patente.
Su appello del predetto Corpo di Polizia, il tribunale di Bergamo, contumace la ####################, riformava su quest'ultimo punto la decisione del giudice di primo grado e confermava "il verbale nella parte in cui decurtava due punti sulla patente di guida" dell'appellata.
La #################### ha proposto ricorso per cassazione notificato il 4 marzo 2009. Parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Preliminarmente occorre rilevare che in tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada, proposta direttamente opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria avverso l'originario verbale di accertamento e contestazione dell'infrazione, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni, locali, per i corpi dalle stesse dipendenti, o centrali, per i corpi statuali, cui appartengono i vari corpi autorizzati alla contestazione, in particolare: per la polizia municipale, il Comune in persona del sindaco; per i carabinieri, il ministero della difesa, e, in alternativa, il ministero dell'interno, al quale l'art. 11 C.d.S., attribuisce specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed ha il compito di coordinamento dei servizi di vigilanza sulla circolazione stessa, in
persona dei rispettivi ministri; per la polizia della strada, il medesimo ministero dell'interno, ecc.. Detta circostanza, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d'ordine pubblico processuale, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, sempre che, sulla stessa, non si sia precedentemente formato il giudicato. (Cass. 17189/07).
La sentenza citata ha ripreso e precisato quanto insegnato, in materia, da SS.UU. 21624/06, a mente della quale la legittimazione passiva spetta all'amministrazione dalla quale dipendono gli agenti che hanno accertato la violazione, quindi, qualora il verbale sia stato elevato dalla Polizia municipale, legittimato a resistere all'opposizione è il Comune. Nel caso in cui il ricorso sia stato notificato anzichè al Comune all'organo di una diversa amministrazione (nel caso di specie, il Prefetto), non si può ritenere che l'atto sia soltanto irregolare, non potendo farsi applicazione neppure estensiva della previsione contenuta nella L. n. 260 del 1958, art. 4, che disciplina esclusivamente la rappresentanza in giudizio dello Stato; tuttavia, poichè nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa l'obbligo di
notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza al soggetto passivamente legittimato grava sull'ufficio giudiziario adito, e non sulla parte, se anche il ricorrente nel proporre l'opposizione abbia indicato erroneamente il soggetto cui notificare l'atto, ciò non esime l'ufficio giudiziario dall'obbligo di identificare correttamente quest'ultimo. Ne consegue che, qualora sia stato erroneamente evocato in giudizio un soggetto privo di legittimazione passiva a causa dell'errore della parte cui non abbia fatto seguito un intervento correttivo della cancelleria, l'errore nella identificazione del legittimato passivo non si traduce nell'inammissibilità del ricorso, ma in un vizio della sentenza. Va aggiunto che la rilevabilità di ufficio di detto vizio è stata confermata da SSUU 26019/08, secondo la quale: Il potere di controllo delle
nullità (non sanabili o non sanate), esercitabile in sede di legittimità, mediante proposizione della questione per la prima volta in tale sede, ovvero mediante il rilievo officioso da parte della Corte di cassazione, va ritenuto compatibile con il sistema delineato dall'art. 111 Cost., allorchè si tratti di ipotesi concernenti la violazione del contraddittorio - in quanto tale ammissibilità consente di evitare che la vicenda si protragga oltre il giudicato, attraverso la successiva proposizione dell'actio nullitatis o del rimedio impugnatorio straordinario ex art. 404 cod. proc. civ., da parte del litisconsorte pretermesso - ovvero di ipotesi riconducibili a carenza assoluta di potestas iudicandi".
Nel caso di specie vi è stata violazione del contraddittorio (art. 101 c.p.c.), erroneamente instaurato sin dal primo grado di giudizio con il Corpo Intercomunale di polizia e non con il Comune in persona del Sindaco, organo avente potere di rappresentanza esterna dell'ente locale. Sul punto non risulta che si sia formato il giudicato, poichè manca espressa pronuncia a seguito di contestazione specifica.
La Corte potrà pertanto rilevare il vizio nella formazione del contraddittorio, con le conseguenze del caso.
Va inoltre rilevato che la sentenza ha avuto ad oggetto - ed il ricorso concerne - la decurtazione dei punti patente, materia che è sottratta al potere sanzionatorio dell'ente locale consistendo, questa, in una sanzione accessoria che consegue alla violazione contestata e che deve essere irrogata con specifico provvedimento ministeriale, rispetto al quale l'attività di accertamento è soltanto propedeutica e contro il quale va rivolta l'eventuale opposizione ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 22".
Il Collegio condivide pienamente la relazione e ricorda che, secondo la giurisprudenza già formatasi in riferimento a casi analoghi, la violazione dell'art. 101 c.p.c., comporta la nullità di tutti gli atti del giudizio e si riflette sull'impugnata sentenza. Detta circostanza, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d'ordine pubblico processuale, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità.
Non di meno, in osservanza del dictum delle SS.UU. sopra richiamato va dichiarata la consequenziale nullità degli atti del giudizio e, quindi, della sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado, il quale dovrà procedere nuovamente agli incombenti di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 23, ed, in particolare, disporre la notificazione del ricorso al competente Comune, in persona del Sindaco pro tempore.P.Q.####################
La Corte decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al giudice di pace di Grumello del Monte, con termine di legge per la riassunzione.
Cassazione "...In primo luogo, il D.L. n. 313 del 1994, art. 1 il quale, sotto la rubrica "Pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza", recita quanto segue: "1. I fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonchè le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del Cassiere del Ministero dell'interno, comunque destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica.."
ESECUZIONE FORZATA
Cass. civ. Sez. VI, Ord., 20-01-2011, n. 1328
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione: "1. - Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16 luglio 2009, con la quale il Tribunale di Catanzaro, decidendo sull'opposizione all'esecuzione proposta il 6 luglio 2007 dal Ministero contro il pignoramento di crediti presso terzi eseguito nei suoi confronti da P.V., dopo avere considerato correttamente invocato dall'opponente il rimedio dell'art. 615 c.p.c., sotto il profilo che l'opposizione doveva considerarsi inerente pignorabilità di crediti, l'ha rigettata per le seguenti ragioni: a) infondatezza della deduzione originaria di impignorabilita, ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950, art. 1 delle somme oggetto della procedura esecutiva pignorate presso la Banca d'Italia, in qualità di tesoriere dello Stato - per
non essere invocabile la norma, in quanto riferita solo all'ipotesi in cui il debitore sia un pubblico dipendente, e non lo Stato o altro ente pubblico; b) tardività, per essere stata prospettata dal Ministero soltanto nella conclusionale, della deduzione di impignorabilità delle somme ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1348; c) insussistenza della rilevabilità d'ufficio della impignorabilità, ai sensi della norma sub b), asserita dal Ministero, perchè la stessa si riferisce alla procedura svolta dinanzi al giudice dell'esecuzione.
1.1. - Al ricorso ha resistito con controricorso l'intimato.
2.- Il ricorso è soggetto alle disposizioni di cui alla L. n. 69 del 2009 - per essere il provvedimento impugnato stato depositato il 16.7.2009 - e si presta ad essere trattato con il procedimento di cui all'art. 380-bis c.p.c. nel testo attuale.
3. - Il ricorso prospetta due motivi.
4. - Con il primo si lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 616 c.p.c., della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 294 bis introdotto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1348 (finanziaria 2007) in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 3 e ci si duole che la deduzione di applicabilità dell'art. 1, comma 1348 sia stata ritenuta tardiva perchè svolta in conclusionale, senza considerare che essa non costituiva un nuovo motivo di opposizione, bensì soltanto la deduzione con nuovi profili di un motivo già ritualmente proposto, cioè quello fondato sulla invocazione del D.P.R. n. 180 del 1950, art. 1. In particolare, nel quesito di diritto - peraltro non necessario in relazione alla legge ratione temporis applicabile nella specie - che conclude l'illustrazione del motivo si chiede alla Corte di chiarire se l'eccezione di impignorabilità ...
che venga formulata, in sede di comparsa conclusionale, facendo richiamo a una regolamentazione normativa ulteriore rispetto a quella già posta a base del motivo di opposizione, configuri sviluppo argomentativo del motivo di impignorabilità dell'intrapresa procedura esecutiva presso terzi e non motivo nuovo.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 616 c.p.c. della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 294 bis introdotto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1348 (finanziaria 2007), del D.L. 25 maggio 1994, n. 313, art. 1 convertito in L. 22 luglio 1994, n. 460, del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, art. 1 ter convertito in L. 13 novembre 2008, n. 181 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma rectius: n. 3. Si sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe escluso la rilevabilità d'ufficio dell'impignorabilità disposta dalla L. n. 296, art. 1, comma 1348, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, mentre essa si sarebbe ritenere dovuta possibile in base al D.L. n. 313 del 1994, art. 1, comma 2 convertito con modificazioni, nella L. n. 460 del 1994 ed in base all'art. 1, comma 3, del d.l. citato, in relazione
al D.L. n. 143 del 2008, art. 1 ter convertito nella L. n. 181 del 2008. 4.1. - Il primo motivo comporta l'esame della questione della introducibilità, con la comparsa conclusionale, da parte del Ministero della questione della incidenza sulla pignorabilità delle somme oggetto dell'esecuzione opposta della norma di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 294 bis introdotto in tale legge - dopo il comma 294 - dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1348. 4.2. - La decisione del Tribunale di escludere detta introducibilità appare corretta sotto il profilo processuale e, peraltro, se anche non lo fosse stato, l'ipotetico accoglimento della censura prospettata dal Ministero in questa sede sarebbe stata inidonea a giustificare la cassazione della sentenza impugnata, perchè l'error in procedendo - sempre ipoteticamente commesso dal Tribunale -
non si sarebbe potuto considerare decisivo e, quindi, avrebbe lasciato intatto il dispositivo della sentenza impugnata. Queste le ragioni.
Il citato comma 294-bis ebbe ad introdurre una norma del seguente tenore: non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonchè gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei ministri".
La prospettazione del Ministero è che tale sopravvenienza normativa sarebbe stata applicabile e rilevante in relazione al processo esecutivo oggetto dell'opposizione all'esecuzione decisa dalla sentenza impugnata, che essa sarebbe stata invocabile nel giudizio di opposizione dopo la sua introduzione e che avrebbe potuto esserlo nella conclusionale.
Ora, pur ipotizzando, per un momento, che il primo postulato sia valido, cioè considerando la norma idonea ad incidere sul processo esecutivo in corso fra le parti quanto alla individuazione della pignorabilità dei crediti aggrediti con l'esecuzione, nel caso di specie assume rilievo un dato cronologico: cioè che essa era già in vigore al momento della proposizione dell'opposizione e, pertanto, bene avrebbe potuto e dovuto essere dedotta con la stessa opposizione, quale fatto costitutivo dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione sui crediti pignorati e, quindi, quale fatto costitutivo della domanda di tutela esercitata con l'opposizione.
Al riguardo, va rilevato che l'azione sottesa all'opposizione all'esecuzione sotto il profilo della non assoggettabilità ad essa del bene con questa aggredito, nella quale l'opponente - come in generale nell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. - riveste la qualità di attore. Si connota, infatti, come diretta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione per quella ragione, sulla base di tutti i fatti giuridici esistenti al momento della sua proposizione, che potrebbero giustificare detta inesistenza.
Essi assumono il carattere di fatti individuatori del diritto fatto valere con l'opposizione, che, proprio perchè individuato dalle ragioni dedotte - in quanto, naturalmente, deducibili - dall'opponente ha natura eterodeterminata. Ne deriva che i fatti giuridici esistenti e deducibili al momento in cui viene proposta l'opposizione identificano la domanda ad essa sottesa e, poichè la domanda giudiziale deve essere formulata con l'atto introduttivo del giudizio è di tutta evidenza che detti fatti debbono necessariamente essere prospettati con esso, mentre, se lo siano successivamente nel corso del processo di opposizione l'allegazione di nuovi fatti costitutivi che avrebbero potuto e dovuto essere allegati fin dall'introduzione dell'opposizione si risolve, proprio per il carattere eterodeterminato del diritto fatto valere, in
una mutatio libelli, come tale non consentita dall'art. 183 c.p.c., il quale ammette solo la precisazione o modificazione della domanda, ma non una domanda nuova. Se, dunque, l'effetto della previsione della norma di cui si discorre fosse stato - come vorrebbe il Ministero - di determinare l'impossibilità di procedere dell'esecuzione in corso, in quanto insorta per effetto del pignoramento - cioè una sorta di impignorabilità sopravvenuta dei crediti pignorati - tale effetto avrebbe dovuto essere invocato fin dalla proposizione dell'opposizione, e non solo non avrebbe potuto essere invocato nel corso del giudizio di opposizione, naturalmente fino alla fissazione del thema decidendum nell'udienza ai sensi dell'art. 183 della fase a cognizione piena (succeduta a quella sommaria del procedimento di opposizione, nella quale si
provvide sulla sospensione dell'esecuzione) ma, a maggior ragione, non era invocabile nella comparsa conclusionale: non solo perchè la conclusionale non avrebbe potuto essere utilizzata nemmeno per una emendatio libelli, ma anche ed a monte perchè la sua prospettazione in essa si è risolta in una inammissibile mutatio libelli.
Viene in rilievo il principio di diritto secondo cui: Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore. Pertanto le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, nè il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorchè si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (Cass. n. 3477 del 2003).
Diversa sarebbe stata la conclusione ove la sopravvenienza normativa di cui al citato comma 294-bis si fosse verificata nel corso del giudizio di opposizione ed anche dopo la precisazione delle conclusioni: in quel caso sarebbe stato possibile per il Ministero farla valere, poichè la mutatio della domanda sottesa all'opposizione sarebbe stata giustificata dall'impossibilità di dedurla prima. Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto tardiva l'invocazione dell'indicata norma.
4.3. D'altro canto, l'ipotetico rilievo sul processo esecutivo della norma di cui si discorre non sarebbe stato possibile d'ufficio da pare del giudice dell'opposizione, giacchè si sarebbe risolto in una mutatio della domanda e, quindi, nell'introduzione d'ufficio di un nuovo fatto costitutivo ed individuatore della domanda, vietata al giudice dall'art. 99 c.p.c. 4.4. - A ben vedere, peraltro, se anche l'invocazione del comma 294 bis fosse avvenuta con l'atto di opposizione all'esecuzione, sarebbe stata del tutto inutile a svolgere la funzione di fatto giustificativo dell'inesistenza del diritto di assoggettare all'esecuzione i crediti pignorati.
Il comma 294-bis, infatti, appare del tutto inidoneo a incidere sui processi esecutivi pendenti e, quindi, su quello oggetto dell'opposizione, quanto alla pignorabilità dei crediti cui si riferisce, in quanto l'oggetto di disciplina che assume - nonostante qualche ambiguità che può suggerire la formula con cui è espresso - non comprende, come suo oggetto di disciplina, i processi di esecuzione già iniziati, cioè non riguarda i pignoramenti che al momento della sua entrata in vigore fossero già stati eseguiti, ma concerne esclusivamente l'esercizio di pretese esecutive non ancora sfociate in un pignoramento, id est esecuzioni future. Invero, detto oggetto di disciplina è espresso dalla proposizione non sono soggetti ad esecuzione forzata, la quale evoca l'idea della soggezione all'esecuzione forzata come qualità di
determinati beni e, quindi, una potenzialità statica, che come tale evoca l'essere i "fondi" contemplati dalla norma assoggettabili all'esecuzione forzata, considerata nel suo momento iniziale e, quindi, nel pignoramento.
Il significato della proposizione normativa si coglie, in sostanza, nel senso di una imposizione a chi ha una pretesa esecutiva vero il Ministero della Giustizia di non esercitarla assoggettandovi i fondi de quibus. E poichè l'assoggettamento ad esecuzione forzata di determinati fondi, cioè somme di danaro disponibili da parte del debitore presso terzi, si risolve nel pignoramento, l'esegesi della proposizione è nel senso che : non sono pignorabili i fondi.
Poichè della norma non è prevista un'applicazione retroattiva, cioè a pignoramenti già eseguiti, il divieto di cui si tratta non può che riguardare pretese esecutive esercitate successivamente all'entrata in vigore della norma. Il non sono soggetti ad esecuzione forzata, in definitiva, non può che riguardare l'esecuzione forzata nel suo momento iniziale.
Se il legislatore, invece, avesse voluto prevedere la non soggezione all'esecuzione forzata anche nel senso del venir meno, sotto il profilo della pignorabilità dei beni già pignorati, della possibilità giuridica dell'ulteriore corso dei processi esecutivi in corso sui fondi in questione, avrebbe potuto e dovuto parlare chiaro e, quindi, disporre l'estinzione dei pignoramenti e delle esecuzioni pendenti. L'esegesi letterale prospettata, oltre ad essere imposta dal tenore della norma, sarebbe - ove fosse necessario supportarla con un'esegesi teleologica - confermata anche dall'interpretazione costituzionalmente orientata, atteso che tendenzialmente l'intervento del legislatore su pretese esecutive già concretatesi e, quindi, già sfociate in pignoramenti eseguiti, incidendo sull'esercizio dell'azione esecutiva già in essere, appare
tendenzialmente idonea a determinare un sacrificio del diritto di azione che deve essere motivato da evidenti e giustificate ragioni e che, dunque, sottostà ad una valutazione di notevole rigore.
Ne consegue che, se il legislatore usa formulazioni che si prestano a scongiurare tale sacrificio e ad una lettura che riferisca la norma che sancisce una preclusione della possibilità dell'esecuzione forzata di indirizzarsi su determini beni (come un'impignorabilità) soltanto all'esercizio futuro con l'atto iniziale dell'esecuzione della pretesa esecutiva, detta lettura dev'essere senz'altro privilegiata.
Il primo motivo, dunque, appare infondato.
4.5. - Anche il secondo motivo non è fondato.
E' necessario riportare le fonti invocate con esso dal ricorrente.
In primo luogo, il D.L. n. 313 del 1994, art. 1 il quale, sotto la rubrica "Pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza", recita quanto segue:
"1. I fondi di contabilità speciale a disposizione delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, nonchè le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti militari, degli uffici o reparti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e dei comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, o del Cassiere del Ministero dell'interno, comunque destinati a servizi e finalità di protezione civile, di difesa nazionale e di sicurezza pubblica, al rimborso delle spese anticipate dai comuni per l'organizzazione delle consultazioni elettorali, nonchè al pagamento di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato, non sono soggetti ad esecuzione forzata, salvo che per i casi previsti dal capo 5^ del titolo 6^ del libro 1^
del codice civile, nonchè dal testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180. 2. I pignoramenti ed i sequestri aventi per oggetto le somme affluite nelle contabilità speciali delle prefetture e delle direzioni di amministrazione ed a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1, si eseguono esclusivamente, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, secondo le disposizioni del libro 3^ - titolo 2^ - capo 2^ c.p.c., con atto notificato al direttore di ragioneria responsabile presso le prefetture o al direttore di amministrazione od al funzionario delegato nella cui circoscrizione risiedono soggetti privati interessati, con l'effetto di sospendere ogni emissione di ordinativi di
pagamento relativamente alle somme pignorate. Il funzionario di prefettura, o il direttore di amministrazione o funzionario delegato cui sia stato notificato atto di pignoramento o di sequestro, è tenuto a vincolare l'ammontare, semprechè esistano sulla contabilità speciale fondi la cui destinazione sia diversa da quelle indicate al comma 1, per cui si procede con annotazione nel libro giornale; la notifica rimane priva di effetti riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi.
3. Non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento ai sensi del presente articolo presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime nè sospendono l'accreditamento di somme nelle contabilità speciali intestate alle prefetture ed alle direzioni di amministrazione ed in quelle a favore dei funzionari delegati di cui al comma 1. 4. Viene effettuata secondo le stesse modalità stabilite nel comma 2 la notifica di ogni altro atto consequenziale nei procedimenti relativi agli atti di pignoramento o di sequestro.".
In secondo luogo va richiamato il D.L. n. 143 del 2008, art. 1 ter convertito nella L. n. 181 del 2008, il quale, sotto la rubrica Pignoramenti sulla contabilità ordinaria del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia recita quanto segue: 1. il D.L. 25 maggio 1994, n. 313, art. 1 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, si applica anche ai fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonchè agli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della
Direzione nazionale antimafia.". Ora, deve considerarsi che l'art. 1 ter è stato introdotto con la legge di conversione che è stata pubblicata nella Gazz. Uff. del 15 novembre 2008, n. 268 e, quindi, è entrato in vigore in un momento nel quale parte ricorrente non avrebbe potuto far valere il suo intervento, provvedendo alla mutatio della domanda implicata dalla sua introduzione nel processo di opposizione come nuovo motivo attestante, sostanzialmente, un'impignorabilità sopravvenuta delle somme pignorate: infatti, la causa venne rimessa in decisione all'udienza del 25 settembre 2008.
In tale situazione, si dovrebbe considerare ammissibile che la deduzione della sopravvenienza avvenga in questa sede, come in effetti è avvenuta. Ciò, se fosse vero che la sopravvenienza de qua fosse effettivamente tale, cioè avesse introdotto elementi di novità normativa rispetto alla situazione precedente. Il fatto è che non di sopravvenienza in questo senso si è trattato, atteso che la previsione di applicabilità del D.L. n. 313 del 1994, art. 1 disposta nella sua interezza dall'art. 1 ter ha determinato la mera reiterazione per nuovo regolamento della materia del comma 294-bis già introdotto dall'art. 1, comma 1348 quanto alla norma secondo non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi di cui si tratta, mentre l'elemento di novità è rappresentato dalla estensione delle eccezioni a tale regola previste dal D.L. n. 313 del 1994,
art. 1, n. 1 e dalle previsioni del comma 2 e del comma 3 dello stesso articolo, che, però, non vengono in rilievo nella specie (quella del comma 3, assumendo come oggetto di disciplina i pignoramenti - ed i sequestri - ed operando solo per il futuro, concerne solo i pignoramenti successivi all'entrata in vigore dell'art. 1 ter). Ne conseguirebbe che l'introduzione in questa sede di legittimità della questione fondata sull'art. 1 ter si dovrebbe ritenere preclusa, perchè questa norma ripete una previsione che avrebbe potuto essere invocata fin dall'atto di opposizione e, dunque, una nuova attività di allegazione in questa sede non potrebbe essere giustificata sotto il profilo dello jus superveniens, che sarebbe, per quanto rileva, solo formale.
Per completezza, si rileva, comunque, che, se anche quanto appena osservato non fosse vero e la previsione dell'art. 1 ter, in quanto dispositiva dell'applicazione del D.L. n. 313 del 1994, art. 1 si considerasse norma nuova, per la parte in cui il comma 1 di questa norma dispone che non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi contemplati nell'art. 1 ter (fra cui, lo si nota per incidens ed in replica a quanto eccepito dal resistente, rientrano le somme pignorate a seguito di ordine di accreditamento emesso dal Ministero con riguardo ad indennità di magistrati ordinari: è sufficiente osservare che tali indennità rientrano nel concetto dei fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria, cui allude l'art. 1 ter sopra citato, atteso che l'attività dei magistrati onorari fa parte del c.d.
servizio giustizia), e, pertanto, invocabile in questa sede, la sua invocazione non gioverebbe al Ministero per le ragioni esposte a proposito del primo motivo, perchè la norma - stante il suo tenore - non potrebbe riguardare i pignoramenti già eseguiti e le esecuzioni in corso (e non diversa conclusione, come si è detto, varrebbe a proposito del comma 3, concernente la rilevabilità d'ufficio della nullità dei pignoramenti).
4.6. In base alle considerazioni svolte sembra dunque che il ricorso debba esser rigettato".
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.Motivi della decisione
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione, fra le parti, delle spese del giudizio di cassazione.P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso. Compensa spese.
Gazzetta Ufficiale N. 129 del 6 Giugno 2011 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 18 marzo 2011 Determinazione dei criteri e delle modalita' di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009. (11A07053)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con il
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge del 3 aprile 2001, n. 120, recante norme
sull'utilizzo dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero;
Visto l'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003, che approva le
«Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo
extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici»;
Visto l'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale» (legge finanziaria 2010), che autorizza la spesa di 4
milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2011 e 2012 per favorire la diffusione di defibrillatori
semiautomatici e automatici esterni, secondo i criteri e le modalita'
da individuare con decreto del Ministro della Salute, di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa con la
Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;
Riconosciuto che la fibrillazione ventricolare e' causa rilevante
di decessi sull'intero territorio nazionale e che la defibrillazione
precoce rappresenta il sistema piu' efficace per garantire le
maggiori percentuali di sopravvivenza;
Rilevata l'opportunita' di diffondere in modo capillare l'uso dei
defibrillatori semiautomatici esterni sul territorio nazionale anche
a personale non sanitario, opportunamente formato, nella convinzione
che l'utilizzo di tale apparecchiatura possa prevenire o quanto meno
ridurre il numero di morti per arresto cardiocircolatorio;
Ritenuto di provvedere alla individuazione dei criteri e delle
modalita' per favorire la diffusione di defibrillatori semiautomatici
confermando le indicazioni contenute nel documento approvato con
l'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003 «Linee guida per il
rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei
defibrillatori semiautomatici», nonche' integrando tali indicazioni
con ulteriori criteri e modalita' descritti in un apposito allegato A
al presente decreto;
Ritenuto, altresi', di finalizzare le risorse di cui all'art. 2,
comma 46, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, al finanziamento di
programmi regionali per favorire la diffusione di defibrillatori
semiautomatici;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che
ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli articoli 5 e 6
della legge 30 novembre 1989, n. 386 recante norme per il
coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle
Province Autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria,
con cio' disponendo che dette Province Autonome non partecipano alla
ripartizione di finanziamenti statali che per la relativa quota sono
resi disponibili per essere destinati alle finalita' di cui al comma
126 del medesimo articolo;
Acquisita l'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sancita nella seduta del 16 dicembre 2010 ai sensi del
citato art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. La finalita' del presente decreto e' quella di individuare i
criteri e le modalita' per favorire la diffusione dei defibrillatori
semiautomatici esterni e fissare i criteri per l' utilizzazione delle
risorse di cui all'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n.
191.
2. Il presente decreto promuove la realizzazione di programmi
regionali per la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori
semiautomatici esterni, indicando i criteri per l'individuazione dei
luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove
deve essere garantita la disponibilita' dei defibrillatori
semiautomatici esterni, nonche' le modalita' della formazione degli
operatori addetti.
Art. 2
Programmi regionali per la diffusione
dei defibrillatori semiautomatici esterni e relativo finanziamento
1. Le Regioni predispongono, nei limiti delle risorse previste
dall'art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
programmi per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni
in base alle indicazioni contenute nel documento approvato con
l'accordo Stato-Regioni del 27 febbraio 2003 «Linee guida per il
rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei
defibrillatori semiautomatici», nonche' agli ulteriori criteri e
modalita' indicati nell'allegato A al presente decreto.
2. Le risorse previste dall'art. 2, comma 46, della legge 23
dicembre 2009, n 191, vengono ripartite per singola Regione e
Provincia Autonoma secondo gli importi indicati nella tabella di cui
all'allegato B al presente decreto. Le quote individuate quali quote
teoricamente spettanti alle Province di Trento e di Bolzano, in
attuazione delle disposizioni recate dal citato art. 2, comma 109,
della legge 191/2009, sono rese disponibili per essere destinate alle
finalita' di cui al comma 126 del medesimo articolo;
La materiale erogazione degli importi di cui al comma 2 alla
singola Regione e' subordinata:
a) per quanto attiene alle risorse relative all'anno 2010, alla
presentazione da parte della singola Regione del programma di cui al
comma 1 e alla sua valutazione positiva da parte del Comitato per la
verifica dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 9
dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, in base alla sua
coerenza con i criteri e le modalita' di cui al medesimo comma;
b) per quanto attiene alle risorse relative all'anno 2011, alla
presentazione da parte della singola Regione di una relazione sulla
prima attuazione del programma di cui al comma 1 e alla sua
valutazione positiva da parte dello stesso Comitato;
c) per quanto attiene alle risorse relative all' anno 2012, per
una quota pari al 60 per cento alla presentazione, da parte della
singola Regione di una relazione sulla prosecuzione dell'attuazione
del programma di cui al comma 1 e alla sua valutazione positiva da
parte dello stesso Comitato, per la rimanente quota del 40 per cento
alla presentazione da parte della singola Regione, di una relazione
finale sul completamento dell'attuazione del programma e alla sua
valutazione positiva, da parte del medesimo Comitato.
4. Le Province di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita' del
presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative
norme di attuazione, a valere sulle proprie risorse finanziarie.
Delle azioni intraprese e degli obiettivi realizzati danno notizia al
Ministero della Salute.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo
e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
Roma, 18 marzo 2011
Il Ministro della salute
Fazio
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 392
Allegato A
A) Criteri e modalita' gia' fissati dall'accordo Stato-Regioni del
27febbraio 2003 «Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione
all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici»
1. Premessa
Il defibrillatore semiautomatico e' un dispositivo medico che
puo' essere utilizzato sia in strutture sanitarie sia in qualunque
altro tipo di strutture, fisse o mobili, stabili o temporanee.
L'affidabilita' di tali apparecchiature (sia per specificita' che per
sensibilita'), dove e' automatico il solo riconoscimento della
tipologia dell'aritmia ed il comando avviene per mano dell'operatore,
deve consentire l'uso da parte di soggetti di cui all'art. 1, comma 1
della legge 3 aprile 2001, n. 120 e permette di effettuare le
seguenti operazioni:
l'analisi automatica dell'attivita' elettrica del cuore d'una
persona vittima di un arresto cardiocircolatorio al fine di
interrompere una fibrillazione o tachicardia ventricolare;
il caricamento automatico dell'apparecchio quando l'analisi
sopradescritta e' positiva al fine di giungere a ripristinare un
ritmo cardiaco efficace, attraverso una sequenza di shock elettrici
esterni transtoracici, d'intensita' appropriata, separati da
intervalli di analisi. Gli intervalli di tempo, che devono separare
gli shock, in caso di shock ripetuti, in accordo con le linee guida
internazionali, sono programmati negli apparecchi e non sono
accessibili agli utilizzatori non medici.
la registrazione dei tratti elettrocardiografici realizzati e dei
dati di utilizzazione dell'apparecchio.
2. Criteri per l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico
Nel rispetto della programmazione sanitaria delle Regioni e delle
Province Autonome di Trento e di Bolzano e di quanto previsto
dall'art. 1 comma 2 della legge 3 aprile 2001, n. 120, vengono
individuati i seguenti criteri:
a) accertamento della conformita' alle norme in vigore, della
funzionalita', della manutenzione e revisione periodica del
defibrillatore semiautomatico da parte delle strutture che se ne
dotano;
b) possesso, da parte di tutto il personale sanitario non
medico, nonche' del personale non sanitario, che utilizza il
defibrillatore semiautomatico, di idonea formazione validata e
sistematicamente verificata;
b1) la formazione ha l'obiettivo di permettere il
funzionamento, in tutta sicurezza, del defibrillatore semiautomatico,
per assicurare l'intervento sulle persone vittime di un arresto
cardiocircolatorio.
L'operatore che somministra lo shock elettrico con il
defibrillatore semiautomatico e' responsabile, non della corretta
indicazione di somministrazione dello shock che e' determinato
dall'apparecchio, ma della esecuzione di questa manovra in condizioni
di sicurezza per lo stesso e per tutte le persone presenti intorno al
paziente;
b2) i programmi di formazione ed aggiornamento e verifica,
nonche' l'accreditamento dei formatori e la relativa certificazione,
sono definiti dalle Regioni e dalle Province Autonome, sentiti i
comitati tecnici regionali per l'emergenza;
b3) la formazione, il cui programma e' specificato
successivamente, deve essere dispensata, sotto la responsabilita' di
un medico, da istruttori qualificati.
b4) i candidati, prima di conseguire l'attestato di
formazione all'uso del defibrillatore semiautomatico devono
sottoporsi ad una prova pratica (e, se necessario, anche teorica) che
ne valuti la preparazione su:
a) il riconoscimento di un arresto cardiocircolatorio;
b) la messa in atto dei metodi di rianimazione di base (in
accordo con le linee guida internazionali) in relazione agli ambiti
di utilizzo;
c) il ricorso al defibrillatore semiautomatico per
l'analisi dell'attivita' elettrica cardiaca;
d) l'applicazione, in sicurezza, di una sequenza di
scariche di defibrillazione;
e) la presenza di anomalie di funzionamento
dell'apparecchio.
A seguito del superamento della prova viene rilasciata, ad ogni
candidato che ha frequentato il corso, da parte del centro di
formazione, un'attestazione di formazione all'uso del defibrillatore
semiautomatico.
b5) La formazione iniziale deve prevedere:
1) la conoscenza dei metodi di rianimazione cardiopolmonare
di base (in accordo con le linee guida internazionali);
2) una parte teorica avente ad oggetto: finalita' della
defibrillazione precoce, elementi fondamentali di funzionalita'
cardiaca, pericoli e precauzioni per i pazienti e per il personale,
presentazione e descrizione dell'apparecchio, alimentazione, uso e
manutenzione, modalita' di messa in opera e dimostrazione da parte
del formatore;
3) una parte pratica relativa a: messa in opera sul
manichino della sequenza di rianimazione cardiopolmonare e
defibrillazione semiautomatica, raccolta dei dati registrati e
analisi dell'intervento.
c) Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano,
attraverso le aziende sanitarie locali od ospedaliere, sedi di 118 o
territorialmente competenti, effettuano la verifica ed il controllo
di qualita' delle prestazioni, anche mediante l'istituzione di un
apposito registro epidemiologico.
Il soggetto autorizzato e' tenuto a comunicare immediatamente,
secondo modalita' indicate dalle Regioni e Province Autonome,
l'utilizzo del defibrillatore semiautomatico, al fine di garantire la
catena della sopravvivenza.
d) L'autorizzazione all'uso del defibrillatore semiautomatico,
in sede extra ospedaliera, e' nominativa ed ha la durata di dodici
mesi.
Il rinnovo di autorizzazione all'uso del defibrillatore
semiautomatico e' accordato, ogni dodici mesi, previa verifica della
permanenza dei criteri autorizzativi.
e) Presso le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere
e' depositato l'elenco dei defibrillatori semiautomatici con la
specifica del modello e della sede ove sono disponibili, nonche'
l'elenco delle persone che possono utilizzare.
B) Ulteriori criteri e modalita' per la diffusione dei defibrillatori
semiautomatici esterni
1. Criteri per la distribuzione dei defibrillatori semiautomatici
esterni
La diffusione graduale ma capillare dei defibrillatori
semiautomatici esterni deve avvenire mediante una distribuzione
strategica in modo tale da costituire una rete di defibrillatori in
grado di favorire la defibrillazione entro quattro/cinque minuti
dall'arresto cardiaco, se necessario prima dell'intervento dei mezzi
di soccorso sanitari.
La collocazione ottimale dei defibrillatori deve essere
determinata in modo che gli stessi siano equidistanti da un punto di
vista temporale rispetto ai luoghi di potenziale utilizzo. In
particolare, sono da collocare in luoghi di aggregazione cittadina e
di grande frequentazione o ad alto afflusso turistico, in strutture
dove si registra un grande afflusso di pubblico e, in genere, ove sia
piu' attesa l'incidenza di arresti cardiaci, tenendo conto comunque
della distanza dalle sedi del sistema di emergenza.
Sulla base di tale criteri, devono essere identificate nel
territorio regionale le seguenti aree:
aree con particolare afflusso di pubblico;
aree con particolari specificita' come luoghi isolati e zone
disagiate (montagna, piccole isole), pur se a bassa densita' di
popolazione.
Va pertanto valutata, sulla base dell'afflusso di utenti e di
dati epidemiologici ed in base a specifici progetti, l'opportunita'
di dotare di defibrillatori semiautomatici esterni i seguenti luoghi
e strutture:
luoghi in cui si pratica attivita' sanitaria e sociosanitaria:
strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali
autorizzate, poliambulatori, ambulatori dei medici di medicina
generale;
luoghi in cui si pratica attivita' ricreativa ludica, sportiva
agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico:
auditorium, cinema, teatri, parchi divertimento, discoteche, sale
gioco e strutture ricreative, stadi, centri sportivi;
luoghi dove vi e' presenza di elevati flussi di persone o
attivita' a rischio: grandi e piccoli scali per mezzi di trasporto
aerei, ferroviari e marittimi, strutture industriali;
luoghi che richiamano un'alta affluenza di persone e sono
caratterizzati da picchi notevoli di frequentazione: centri
commerciali, ipermercati, grandi magazzini, alberghi, ristoranti,
stabilimenti balneari e stazioni sciistiche;
strutture sede di istituti penitenziari, istituti penali per i
minori, centri di permanenza temporanea e assistenza; strutture di
Enti pubblici: scuole, universita', uffici;
postazioni estemporanee per manifestazioni o eventi artistici,
sportivi, civili, religiosi;
le farmacie, per l'alta affluenza di persone e la capillare
diffusione nei centri urbani che le rendono di fatto punti di
riferimento in caso di emergenze sul territorio.
I defibrillatori devono essere collocati in posti facili da
raggiungere e con un cartello che ne indichi la presenza con la
dicitura ed il simbolo del defibrillatore semiautomatico esterno ben
visibile; le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
possono autorizzare l'installazione di un sistema automatico di
allertamento del 118.
In via prioritaria devono essere dotati di defibrillatori
semiautomatici esterni a bordo, durante il servizio attivo, i
seguenti mezzi:
1. mezzi di soccorso sanitario a disposizione del sistema di
emergenza territoriale 118;
2. mezzi di soccorso sanitario appartenenti alle organizzazioni
di volontariato, alla Croce Rossa Italiana ed al Dipartimento della
Protezione Civile;
3. mezzi aerei e navali adibiti al soccorso e al trasporto
degli infermi;
4. ambulanze di soggetti pubblici e privati che effettuano
servizio di assistenza e trasporto sanitario.
Inoltre, puo' essere opportuno dotare di defibrillatori
semiautomatici esterni i mezzi destinati agli interventi di emergenza
della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, del
Corpo della Guardia di Finanza, della Polizia locale, del Soccorso
alpino e speleologico, delle Capitanerie di Porto.
2. Modalita' di allocazione dei defibrillatori semiautomatici
esterni
Nell'ambito della programmazione della distribuzione dei
defibrillatori semiautomatici esterni sul territorio, le Regioni
predispongono piani che individuano specifiche priorita' di
allocazione dei dispositivi, compatibilmente con le risorse
economiche a disposizione e sulla base della contestuale attivita' di
formazione e addestramento all'uso degli operatori e dei cittadini,
fermo restando che, ai fini dello svolgimento dell'attivita'
istituzionale, devono essere dotati di defibrillatori semiautomatici
esterni prioritariamente tutti i mezzi di soccorso di base del
sistema di emergenza territoriale e le strutture di emergenza,
compresi i mezzi delle associazioni di volontariato o privati che
operano nell'ambito del sistema stesso.
Inoltre, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano,
attraverso le proprie organizzazioni dell'emergenza territoriale 118,
valutano progetti di acquisizione di defibrillatori semiautomatici
esterni con fondi privati, nonche' le attivita' per le quali il
soggetto esercente e' tenuto a dotarsi a proprie spese di
defibrillatori semiautomatici esterni.
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano
predispongono piani di comunicazione per sensibilizzare la
popolazione alle potenzialita' e all'uso dei defibrillatori
semiautomatici esterni, anche avvalendosi della rete delle farmacie
come centri di educazione sanitaria.
3. Attivita' formativa
I corsi di formazione ed addestramento hanno l'obiettivo di
divulgare il piu' possibile tra la popolazione la conoscenza
dell'utilita' dell'uso dei defibrillatori semiautomatici esterni
sulle persone colpite da arresto cardiocircolatorio, nonche' di
permetterne l'utilizzo in piena sicurezza.
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, anche
avvalendosi delle proprie organizzazioni dell'emergenza territoriale
118, provvedono a disciplinare l'erogazione dei corsi di formazione e
di addestramento in Supporto Vitale di Base - Defibrillazione (Basic
Life Support - Defibrillation) per i soccorritori non medici e a
definire i programmi di formazione, aggiornamento e verifica, le
modalita' di certificazione ed i criteri di accreditamento dei centri
di formazione.
Tali corsi sono svolti in conformita' alle linee guida stabilite
in materia con l'Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 27 febbraio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71, del 26 marzo 2003, nonche'
in conformita' alle linee guida internazionali vigenti in materia.
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, al fine
di rendere uniformi le modalita' di erogazione ed il livello di
formazione dei corsi, affidano la loro realizzazione alle centrali
operative del sistema di emergenza 118 ed ai centri di formazione
accreditati di altre strutture del Servizio Sanitario Regionale,
delle Universita', degli Ordini professionali sanitari, delle
organizzazioni medico-scientifiche di rilevanza nazionale, della
Croce Rossa Italiana e delle Associazioni di volontariato nazionali e
regionali operanti in ambito sanitario, degli Enti pubblici che hanno
come fine istituzionale la sicurezza del cittadino, nonche' di altri
soggetti pubblici e privati operanti in ambito sanitario che
dispongono di un'adeguata struttura di formazione.
Le Regioni definiscono le modalita' di retraining degli operatori
abilitati, da effettuarsi ogni 24 mesi.
L'autorizzazione all'impiego del defibrillatore e' riconosciuta
su tutto il territorio nazionale.
4. Registrazione dei defibrillatori semiautomatici esterni e
coordinamento dell'attivita'
Ai fini della sorveglianza del rispetto della normativa di
esercizio relativa alle apparecchiature elettromedicali, la
detenzione del defibrillatore semiautomatico esterno deve essere
comunicata alla struttura del Servizio Sanitario Regionale
individuata allo scopo dalle Regioni e Province Autonome. Le
informazioni relative ai defibrillatori semiautomatici esterni
presenti sul territorio vengono messe a disposizione delle centrali
operative 118 di riferimento.
Il coordinamento delle attivita' di defibrillazione e' effettuato
dalle centrali operative 118 competenti per territorio.
Le centrali operative dispongono di tutte le informazioni
relative alla dislocazione dei defibrillatori semiautomatici esterni,
sia per intervenire tempestivamente sul luogo dell'evento in caso di
segnalazione di utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno,
sia per il monitoraggio delle attivita' di defibrillazione, anche ai
fini della loro manutenzione.
Le Regioni e le Province Autonome dispongono delle informazioni
relative all'acquisizione, registrazione e utilizzo dei
defibrillatori semiautomatici esterni sul territorio.
Allegato B
Auto blu - In arrivo, entro il 30 settembre, nuove regole sulle auto blu anche per il personale della magistratura, dell'avvocatura dello Stato, dei Corpi militari, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Lo si legge in una nota del ministero della funzione pubblica
Auto blu/ Entro il mese nuove regole a giudici, polizia, militari
Ministri competenti individueranno gli aventi diritto
Roma, 16 set. (TMNews) - In arrivo, entro il 30 settembre, nuove
regole sulle auto blu anche per il personale della magistratura,
dell'avvocatura dello Stato, dei Corpi militari, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Lo si legge
in una nota del ministero della funzione pubblica.
Per loro, l`assegnazione dell`autovettura 'blu', in uso non
esclusivo, spetterà soltanto ai titolari di incarichi equiparati
a quelli indicati dal decreto per i ministeri. I ministri
competenti individueranno, entro il 30 prossimo settembre, gli
incarichi equiparati e gli aventi diritto; i decreti adottati
saranno inviati al Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri che, verificatane d`intesa con il
Dipartimento della Funzione pubblica la coerenza con il decreto
principale, provvederà a sottoporli alla Corte dei conti per la
registrazione.
In base alle norme contenute nel Dpcm sull'Utilizzo delle
autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle
pubbliche amministrazioni, firmato lo scorso 3 agosto e
pubblicato due giorni fa sulla Gazzetta Ufficiale, d`ora in poi
nei ministeri hanno diritto alle auto 'blu blu' (di utilizzo
esclusivo, con autista) solamente i ministri, i viceministri e i
sottosegretari. Le auto 'blu' (di utilizzo non esclusivo, con
autista) possono invece essere assegnate solo ai titolari di
uffici di gabinetto, di dipartimento e del segretariato generale.
Non ne hanno quindi più diritto i direttori generali, i capi
degli uffici legislativi e i capi delle segreterie e degli uffici
stampa. Grazie a queste misure si prevede pertanto una riduzione
di circa il 70% degli attuali beneficiari.
Restano ferme, precisa la nota, le vigenti disposizioni
concernenti l`uso delle autovetture di servizio e delle
autovetture blindate per ragioni di sicurezza nazionale e di
protezione personale.
Cos
161534 set 11
Ministri competenti individueranno gli aventi diritto
Roma, 16 set. (TMNews) - In arrivo, entro il 30 settembre, nuove
regole sulle auto blu anche per il personale della magistratura,
dell'avvocatura dello Stato, dei Corpi militari, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Lo si legge
in una nota del ministero della funzione pubblica.
Per loro, l`assegnazione dell`autovettura 'blu', in uso non
esclusivo, spetterà soltanto ai titolari di incarichi equiparati
a quelli indicati dal decreto per i ministeri. I ministri
competenti individueranno, entro il 30 prossimo settembre, gli
incarichi equiparati e gli aventi diritto; i decreti adottati
saranno inviati al Segretariato generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri che, verificatane d`intesa con il
Dipartimento della Funzione pubblica la coerenza con il decreto
principale, provvederà a sottoporli alla Corte dei conti per la
registrazione.
In base alle norme contenute nel Dpcm sull'Utilizzo delle
autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle
pubbliche amministrazioni, firmato lo scorso 3 agosto e
pubblicato due giorni fa sulla Gazzetta Ufficiale, d`ora in poi
nei ministeri hanno diritto alle auto 'blu blu' (di utilizzo
esclusivo, con autista) solamente i ministri, i viceministri e i
sottosegretari. Le auto 'blu' (di utilizzo non esclusivo, con
autista) possono invece essere assegnate solo ai titolari di
uffici di gabinetto, di dipartimento e del segretariato generale.
Non ne hanno quindi più diritto i direttori generali, i capi
degli uffici legislativi e i capi delle segreterie e degli uffici
stampa. Grazie a queste misure si prevede pertanto una riduzione
di circa il 70% degli attuali beneficiari.
Restano ferme, precisa la nota, le vigenti disposizioni
concernenti l`uso delle autovetture di servizio e delle
autovetture blindate per ragioni di sicurezza nazionale e di
protezione personale.
Cos
161534 set 11
D.P.C.M. 3-8-2011 Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni. Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 settembre 2011, n. 214.
Pubbliche amministrazioni: utilizzo delle autovetture di servizio e di
rappresentanza
Disciplinato, con il decreto in commento, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione e trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, di contenimento dei costi e di miglioramento complessivo del servizio, anche attraverso l'adozione di modalità innovative di gestione.
D.P.C.M. 3-8-2011
Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 settembre 2011, n. 214.
D.P.C.M. 3 agosto 2011 (1).
Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 settembre 2011, n. 214.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 2 del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che reca disposizioni restrittive in materia di autovetture di servizio;
Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne il numero e i costi;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Decreta:
Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione e trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, di contenimento dei costi e di miglioramento complessivo del servizio, anche attraverso l'adozione di modalità innovative di gestione.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le Autorità indipendenti, ed esclusi gli Organi costituzionali e, salvo quanto previsto dall'articolo 5, le Regioni e gli enti locali.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle amministrazioni che utilizzano non più di una autovettura di servizio. Non si applicano, altresì, alle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.
Art. 2 Soggetti legittimati all'uso delle autovetture di servizio
1. Le autovetture di servizio possono essere assegnate in uso esclusivo alle seguenti Autorità:
a) Presidente e Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri, Vice-Ministri e Sottosegretari di Stato;
c) Primo Presidente, Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del Tribunale Superiore delle acque pubbliche;
d) Presidente del Consiglio di Stato;
e) Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti;
f) Avvocato generale dello Stato;
g) Presidente del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana;
h) Presidenti delle Autorità amministrative indipendenti;
i) Presidenti di INPS, INAIL e INPDAP.
2. Le autovetture di servizio possono essere attribuite, con provvedimento adottato da ciascuna amministrazione, in uso non esclusivo, ai seguenti soggetti:
a) Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) Capi di Gabinetto dei Ministri;
c) Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi equiparati della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) Segretari generali dei Ministeri, nonché Capi dei Dipartimenti o Uffici di pari livello, anche periferici, delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2;
e) Presidenti degli enti pubblici non economici, Direttori delle Agenzie fiscali, Presidenti degli enti di ricerca e delle altre pubbliche amministrazioni richiamate all'art. 1, comma 2.
3. Per il personale delle magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, dei Corpi militari, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, hanno diritto all'assegnazione, in uso non esclusivo, dell'autovettura soltanto i soggetti titolari di incarichi equiparati a quelli di cui al comma 2. A tal fine i Ministri rispettivamente competenti trasmettono i provvedimenti che elencano gli incarichi equiparati, entro il 30 settembre 2011, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che provvede a sottoporli alla Corte dei conti per la registrazione.
4. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l'uso delle autovetture di servizio e autovetture blindate per ragioni di sicurezza nazionale e di protezione personale.
5. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di assegnare autovetture di servizio a soggetti diversi da quelli individuati ai sensi del presente articolo. La violazione del predetto divieto è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.
Art. 3 Modalità di utilizzo delle autovetture di servizio
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, gestiscono il proprio parco auto con le seguenti modalità:
a) riduzione del numero complessivo di autovetture di proprietà, limitando l'acquisizione in proprietà ai soli casi di documentato risparmio e di acquisto di autovetture a bassa emissione di agenti inquinanti secondo le previsioni del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24, recante attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. L'acquisizione delle autovetture, anche a bassa emissione di agenti inquinanti, avviene anche attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
b) acquisizione di autovetture di servizio in via prioritaria mediante contratti di locazione o noleggio con o senza conducente, anche attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
c) stipula di convenzioni con società di tassisti o di trasporto con conducente;
d) razionalizzazione dell'uso delle autovetture per percorsi in tutto o in parte coincidenti da realizzarsi attraverso l'utilizzo condiviso delle autovetture, anche tra più amministrazioni, a fronte di esigenze di servizio programmate periodicamente dalle amministrazioni interessate, ovvero, qualora non programmabili, segnalate tempestivamente;
e) utilizzazione di contratti di locazione o noleggio con o senza conducente, con costi omnicomprensivi prefissati per chilometro;
f) adozione di sistemi telematici per la trasparenza dell'uso delle autovetture di servizio operativo;
g) contenimento dei costi di gestione delle autovetture di servizio, anche mediante la riduzione della potenza, della cilindrata, dei consumi, dei premi assicurativi e delle spese di manutenzione, nonché mediante la scelta di allestimenti e modelli che non risultino eccedenti in relazione alle esigenze di utilizzazione delle autovetture;
h) predeterminazione dei criteri per l'impiego di tutte le autovetture di servizio e, in particolare, dell'autorizzazione da parte del vertice amministrativo all'utilizzo delle stesse in sede e, eccezionalmente, fuori sede.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla graduale riduzione della dotazione di autovetture di servizio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 4 Limiti di utilizzo delle autovetture di servizio
1. L'uso delle autovetture di cui all'articolo 2 è concesso limitatamente al periodo di durata dell'incarico e per le sole esigenze di servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso e da il luogo di lavoro.
2. Fermi restando i limiti di cui al comma 1, l'utilizzo delle autovetture di servizio con autista, assegnate in uso non esclusivo, di cui all'articolo 2, comma 2, è consentito per i casi di effettiva necessità legata ad inderogabili ragioni di servizio; sono utilizzati, in alternativa, i mezzi di trasporto pubblico quando, in relazione al percorso ed alle esigenze di servizio, gli stessi garantiscano risparmi per la pubblica amministrazione ed uguale efficacia.
Art. 5 Censimento permanente delle autovetture di servizio
1. Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, incluse le Regioni e gli enti locali, comunicano, entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sulla base del questionario da questo predisposto, l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo possedute o utilizzate, anche se fornite da altre amministrazioni pubbliche, distinte per cilindrata ed anno di immatricolazione, specificandone le modalità di utilizzo. Per le successive acquisizioni le amministrazioni effettuano la medesima comunicazione entro trenta giorni dalla data di acquisizione o di entrata in possesso delle autovetture di servizio. Dalla comunicazione sono escluse le
autovetture acquisite in noleggio o locazione per un periodo inferiore a trenta giorni. I dati comunicati sono resi pubblici dal Dipartimento della funzione pubblica in apposita sezione del proprio sito.
2. La mancata comunicazione dei dati di cui al comma 1 è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Disciplinato, con il decreto in commento, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione e trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, di contenimento dei costi e di miglioramento complessivo del servizio, anche attraverso l'adozione di modalità innovative di gestione.
D.P.C.M. 3-8-2011
Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 settembre 2011, n. 214.
D.P.C.M. 3 agosto 2011 (1).
Utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 settembre 2011, n. 214.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 2 del decreto-legge del 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che reca disposizioni restrittive in materia di autovetture di servizio;
Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 98 del 2011, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne il numero e i costi;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Decreta:
Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione e trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, di contenimento dei costi e di miglioramento complessivo del servizio, anche attraverso l'adozione di modalità innovative di gestione.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le Autorità indipendenti, ed esclusi gli Organi costituzionali e, salvo quanto previsto dall'articolo 5, le Regioni e gli enti locali.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle amministrazioni che utilizzano non più di una autovettura di servizio. Non si applicano, altresì, alle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.
Art. 2 Soggetti legittimati all'uso delle autovetture di servizio
1. Le autovetture di servizio possono essere assegnate in uso esclusivo alle seguenti Autorità:
a) Presidente e Vice-Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri, Vice-Ministri e Sottosegretari di Stato;
c) Primo Presidente, Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del Tribunale Superiore delle acque pubbliche;
d) Presidente del Consiglio di Stato;
e) Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti;
f) Avvocato generale dello Stato;
g) Presidente del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana;
h) Presidenti delle Autorità amministrative indipendenti;
i) Presidenti di INPS, INAIL e INPDAP.
2. Le autovetture di servizio possono essere attribuite, con provvedimento adottato da ciascuna amministrazione, in uso non esclusivo, ai seguenti soggetti:
a) Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) Capi di Gabinetto dei Ministri;
c) Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi equiparati della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) Segretari generali dei Ministeri, nonché Capi dei Dipartimenti o Uffici di pari livello, anche periferici, delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2;
e) Presidenti degli enti pubblici non economici, Direttori delle Agenzie fiscali, Presidenti degli enti di ricerca e delle altre pubbliche amministrazioni richiamate all'art. 1, comma 2.
3. Per il personale delle magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, dei Corpi militari, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, hanno diritto all'assegnazione, in uso non esclusivo, dell'autovettura soltanto i soggetti titolari di incarichi equiparati a quelli di cui al comma 2. A tal fine i Ministri rispettivamente competenti trasmettono i provvedimenti che elencano gli incarichi equiparati, entro il 30 settembre 2011, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che provvede a sottoporli alla Corte dei conti per la registrazione.
4. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l'uso delle autovetture di servizio e autovetture blindate per ragioni di sicurezza nazionale e di protezione personale.
5. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di assegnare autovetture di servizio a soggetti diversi da quelli individuati ai sensi del presente articolo. La violazione del predetto divieto è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.
Art. 3 Modalità di utilizzo delle autovetture di servizio
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, gestiscono il proprio parco auto con le seguenti modalità:
a) riduzione del numero complessivo di autovetture di proprietà, limitando l'acquisizione in proprietà ai soli casi di documentato risparmio e di acquisto di autovetture a bassa emissione di agenti inquinanti secondo le previsioni del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24, recante attuazione della direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. L'acquisizione delle autovetture, anche a bassa emissione di agenti inquinanti, avviene anche attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
b) acquisizione di autovetture di servizio in via prioritaria mediante contratti di locazione o noleggio con o senza conducente, anche attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;
c) stipula di convenzioni con società di tassisti o di trasporto con conducente;
d) razionalizzazione dell'uso delle autovetture per percorsi in tutto o in parte coincidenti da realizzarsi attraverso l'utilizzo condiviso delle autovetture, anche tra più amministrazioni, a fronte di esigenze di servizio programmate periodicamente dalle amministrazioni interessate, ovvero, qualora non programmabili, segnalate tempestivamente;
e) utilizzazione di contratti di locazione o noleggio con o senza conducente, con costi omnicomprensivi prefissati per chilometro;
f) adozione di sistemi telematici per la trasparenza dell'uso delle autovetture di servizio operativo;
g) contenimento dei costi di gestione delle autovetture di servizio, anche mediante la riduzione della potenza, della cilindrata, dei consumi, dei premi assicurativi e delle spese di manutenzione, nonché mediante la scelta di allestimenti e modelli che non risultino eccedenti in relazione alle esigenze di utilizzazione delle autovetture;
h) predeterminazione dei criteri per l'impiego di tutte le autovetture di servizio e, in particolare, dell'autorizzazione da parte del vertice amministrativo all'utilizzo delle stesse in sede e, eccezionalmente, fuori sede.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla graduale riduzione della dotazione di autovetture di servizio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 4 Limiti di utilizzo delle autovetture di servizio
1. L'uso delle autovetture di cui all'articolo 2 è concesso limitatamente al periodo di durata dell'incarico e per le sole esigenze di servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso e da il luogo di lavoro.
2. Fermi restando i limiti di cui al comma 1, l'utilizzo delle autovetture di servizio con autista, assegnate in uso non esclusivo, di cui all'articolo 2, comma 2, è consentito per i casi di effettiva necessità legata ad inderogabili ragioni di servizio; sono utilizzati, in alternativa, i mezzi di trasporto pubblico quando, in relazione al percorso ed alle esigenze di servizio, gli stessi garantiscano risparmi per la pubblica amministrazione ed uguale efficacia.
Art. 5 Censimento permanente delle autovetture di servizio
1. Al fine di realizzare un censimento permanente delle autovetture di servizio, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, incluse le Regioni e gli enti locali, comunicano, entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sulla base del questionario da questo predisposto, l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo possedute o utilizzate, anche se fornite da altre amministrazioni pubbliche, distinte per cilindrata ed anno di immatricolazione, specificandone le modalità di utilizzo. Per le successive acquisizioni le amministrazioni effettuano la medesima comunicazione entro trenta giorni dalla data di acquisizione o di entrata in possesso delle autovetture di servizio. Dalla comunicazione sono escluse le
autovetture acquisite in noleggio o locazione per un periodo inferiore a trenta giorni. I dati comunicati sono resi pubblici dal Dipartimento della funzione pubblica in apposita sezione del proprio sito.
2. La mancata comunicazione dei dati di cui al comma 1 è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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