Pubbliche amministrazioni: utilizzo delle autovetture di servizio e di
rappresentanza
Disciplinato, con il decreto in commento, l'utilizzo
delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche
amministrazioni, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione e
trasparenza nell'utilizzo delle stesse autovetture, di contenimento dei costi e
di miglioramento complessivo del servizio, anche attraverso l'adozione di
modalità innovative di gestione.
D.P.C.M. 3-8-2011
Utilizzo delle
autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche
amministrazioni.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 settembre 2011, n.
214.
D.P.C.M. 3 agosto 2011 (1).
Utilizzo delle autovetture di servizio e
di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni.
(1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 settembre 2011, n. 214.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 2 del decreto-legge del 6 luglio
2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che reca
disposizioni restrittive in materia di autovetture di servizio;
Visto, in
particolare, il comma 4 dell'articolo 2 del predetto decreto-legge n. 98 del
2011, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sono disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di
servizio al fine di ridurne il numero e i costi;
Sulla proposta del Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Decreta:
Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
1. Il
presente decreto disciplina l'utilizzo delle autovetture di servizio e di
rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire
obiettivi di razionalizzazione e trasparenza nell'utilizzo delle stesse
autovetture, di contenimento dei costi e di miglioramento complessivo del
servizio, anche attraverso l'adozione di modalità innovative di
gestione.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
incluse le Autorità indipendenti, ed esclusi gli Organi costituzionali e, salvo
quanto previsto dall'articolo 5, le Regioni e gli enti locali.
3. Le
disposizioni del presente decreto non si applicano alle amministrazioni che
utilizzano non più di una autovettura di servizio. Non si applicano, altresì,
alle autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza
stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi
relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.
Art.
2 Soggetti legittimati all'uso delle autovetture di servizio
1. Le
autovetture di servizio possono essere assegnate in uso esclusivo alle seguenti
Autorità:
a) Presidente e Vice-Presidente del Consiglio dei
Ministri;
b) Ministri, Vice-Ministri e Sottosegretari di
Stato;
c) Primo Presidente, Procuratore generale della
Corte di cassazione e Presidente del Tribunale Superiore delle acque pubbliche;
d) Presidente del Consiglio di Stato;
e)
Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti;
f)
Avvocato generale dello Stato;
g)
Presidente del Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana;
h) Presidenti delle Autorità amministrative indipendenti;
i) Presidenti di INPS, INAIL e INPDAP.
2. Le autovetture
di servizio possono essere attribuite, con provvedimento adottato da ciascuna
amministrazione, in uso non esclusivo, ai seguenti soggetti:
a)
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
b) Capi di Gabinetto dei Ministri;
c)
Capi dei Dipartimenti e degli Uffici autonomi equiparati della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) Segretari
generali dei Ministeri, nonché Capi dei Dipartimenti o Uffici di pari livello,
anche periferici, delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2;
e)
Presidenti degli enti pubblici non economici, Direttori delle
Agenzie fiscali, Presidenti degli enti di ricerca e delle altre pubbliche
amministrazioni richiamate all'art. 1, comma 2.
3. Per il personale delle
magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, dei Corpi militari, delle Forze di
polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, hanno diritto
all'assegnazione, in uso non esclusivo, dell'autovettura soltanto i soggetti
titolari di incarichi equiparati a quelli di cui al comma 2. A tal fine i
Ministri rispettivamente competenti trasmettono i provvedimenti che elencano gli
incarichi equiparati, entro il 30 settembre 2011, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri che provvede a sottoporli alla Corte dei conti per la
registrazione.
4. Restano ferme le vigenti disposizioni concernenti l'uso
delle autovetture di servizio e autovetture blindate per ragioni di sicurezza
nazionale e di protezione personale.
5. È fatto divieto alle pubbliche
amministrazioni di assegnare autovetture di servizio a soggetti diversi da
quelli individuati ai sensi del presente articolo. La violazione del predetto
divieto è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente
responsabile.
Art. 3 Modalità di utilizzo delle autovetture
di servizio
1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1,
comma 1, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
gestiscono il proprio parco auto con le seguenti modalità:
a)
riduzione del numero complessivo di autovetture di proprietà,
limitando l'acquisizione in proprietà ai soli casi di documentato risparmio e di
acquisto di autovetture a bassa emissione di agenti inquinanti secondo le
previsioni del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24, recante attuazione della
direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli a ridotto impatto
ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. L'acquisizione
delle autovetture, anche a bassa emissione di agenti inquinanti, avviene anche
attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip
S.p.A.;
b) acquisizione di autovetture di servizio in via
prioritaria mediante contratti di locazione o noleggio con o senza conducente,
anche attraverso il ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da
Consip S.p.A.;
c) stipula di convenzioni con società di
tassisti o di trasporto con conducente;
d)
razionalizzazione dell'uso delle autovetture per percorsi in tutto o in parte
coincidenti da realizzarsi attraverso l'utilizzo condiviso delle autovetture,
anche tra più amministrazioni, a fronte di esigenze di servizio programmate
periodicamente dalle amministrazioni interessate, ovvero, qualora non
programmabili, segnalate tempestivamente;
e) utilizzazione
di contratti di locazione o noleggio con o senza conducente, con costi
omnicomprensivi prefissati per chilometro;
f) adozione di
sistemi telematici per la trasparenza dell'uso delle autovetture di servizio
operativo;
g) contenimento dei costi di gestione delle
autovetture di servizio, anche mediante la riduzione della potenza, della
cilindrata, dei consumi, dei premi assicurativi e delle spese di manutenzione,
nonché mediante la scelta di allestimenti e modelli che non risultino eccedenti
in relazione alle esigenze di utilizzazione delle autovetture;
h)
predeterminazione dei criteri per l'impiego di tutte le
autovetture di servizio e, in particolare, dell'autorizzazione da parte del
vertice amministrativo all'utilizzo delle stesse in sede e, eccezionalmente,
fuori sede.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla graduale
riduzione della dotazione di autovetture di servizio, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
Art. 4 Limiti di utilizzo delle autovetture di
servizio
1. L'uso delle autovetture di cui all'articolo 2 è concesso
limitatamente al periodo di durata dell'incarico e per le sole esigenze di
servizio del titolare, ivi compresi gli spostamenti verso e da il luogo di
lavoro.
2. Fermi restando i limiti di cui al comma 1, l'utilizzo delle
autovetture di servizio con autista, assegnate in uso non esclusivo, di cui
all'articolo 2, comma 2, è consentito per i casi di effettiva necessità legata
ad inderogabili ragioni di servizio; sono utilizzati, in alternativa, i mezzi di
trasporto pubblico quando, in relazione al percorso ed alle esigenze di
servizio, gli stessi garantiscano risparmi per la pubblica amministrazione ed
uguale efficacia.
Art. 5 Censimento permanente delle
autovetture di servizio
1. Al fine di realizzare un censimento permanente
delle autovetture di servizio, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, incluse le Regioni e gli enti locali, comunicano, entro novanta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, in via
telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, sulla base del questionario da questo predisposto, l'elenco
delle autovetture di servizio a qualunque titolo possedute o utilizzate, anche
se fornite da altre amministrazioni pubbliche, distinte per cilindrata ed anno
di immatricolazione, specificandone le modalità di utilizzo. Per le successive
acquisizioni le amministrazioni effettuano la medesima comunicazione entro
trenta giorni dalla data di acquisizione o di entrata in possesso delle
autovetture di servizio. Dalla comunicazione sono escluse le
autovetture
acquisite in noleggio o locazione per un periodo inferiore a trenta giorni. I
dati comunicati sono resi pubblici dal Dipartimento della funzione pubblica in
apposita sezione del proprio sito.
2. La mancata comunicazione dei dati
di cui al comma 1 è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del
dirigente responsabile.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei
conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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