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venerdì 16 settembre 2011

Cassazione "...Il giudice a quo, accogliendo le tesi dell'opponente, ha ritenuto che l'accertamento  della  violazione  non  potesse  essere   considerato attendibile,   in  quanto  effettuato  mediante  uno  strumento,   il telelaser,  al quale, necessitando dell'intervento umano ed  essendo, quindi,  condizionato  nel  funzionamento  dalle  doti  percettive  e reattive    dell'agente..."


CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Ord., 13-05-2011, n. 10716
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Il  Ministero  dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del  Governo  di Livorno  impugnano, della L. 24 novembre 1981, n. 689,   ex  art.  23, comma  13,  la sentenza 30.5.05 con la quale il Giudice  di  Pace  di Piombino  ha  accolto l'opposizione proposta da                #################### avverso  l'ordinanza-ingiunzione 11.3.04 n. 387/04/Ric.  Area  4^  di quell'UTG confermativa del verbale n. (OMISSIS) redatto nei confronti dell'opponente dalla Polizia Stradale di quel capoluogo il (OMISSIS) per  contestargli l'infrazione all'art. 142 C.d.S., comma 9  (eccesso di velocità).
L'intimato non svolge attività difensiva.
Il giudice a quo, accogliendo le tesi dell'opponente, ha ritenuto che l'accertamento  della  violazione  non  potesse  essere   considerato attendibile,   in  quanto  effettuato  mediante  uno  strumento,   il telelaser,  al quale, necessitando dell'intervento umano ed  essendo, quindi,  condizionato  nel  funzionamento  dalle  doti  percettive  e reattive    dell'agente,    non    potrebbe    essere    riconosciuta quell'affidabilità che è in grado di garantire la sola  rilevazione esclusivamente strumentale, mentre il concomitante passaggio  d'altro veicolo  e  la contestazione ad opera d'un agente diverso  da  quello rilevatore   aumenterebbero  le   ragioni   di.   dubbio   in   ordine all'identificazione del veicolo sul quale è effettivamente  eseguito il   puntamento;  tali  considerazioni,  ad  avviso  del  giudicante, evidentemente consentono di superare la fede privilegiata
attribuita dall'art.  2700  c.c.  al  verbale redatto  dall'agente  accertatore, l'idoneità  probatoria  del quale non è  messa  in  discussione  in astratto ma è esclusa nel caso concreto, sulla supposta possibilità d'errore umano nella percezione e mancando un accertamento altrimenti reso incontrovertibile.
Siffatta decisione è censurata dal ricorrente con  un unico complesso motivo di ricorso - nel quale si denunziano violazioni dell'art.  142 C.d.S., comma 4, art. 345 reg. esec. C.d.S., L. n. 689 del 1981, art. 1, comma 3, artt. 2697 e 2700 c.c..
Attivatasi  procedura  ex  art. 375 c.p.c.,  il  Procuratore  Generale invia  requisitoria scritta nella quale, concordando  con  il  parere espresso   nella  nota  di  trasmissione,  conclude   con   richiesta d'accoglimento del ricorso siccome manifestamente fondato.
Al  riguardo il Collegio, riunito in camera di consiglio il 7.10.2010 e  successivamente,  a  seguito  di  riconvocazione,  il  03.05.2011, ritiene  che le considerazioni svolte dal Procuratore Generale  e  la conclusione cui è pervenuto debbano essere condivise alla luce della giurisprudenza formatasi in materia.
Considerata  la  normativa  vigente nell'ottobre  2003,  epoca  della commessa infrazione e, quindi, nella specie applicabile, va,  infatti osservato quanto segue.
L'art.  142  C.d.S.,  comma  6  dispone che  "per   la  determinazione dell'osservanza  dei  limiti di velocità sono considerate  fonti  di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, nonchè le  registrazioni  del  cronotachigrafo e  i  documenti  relativi  ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento".
L'art.  345  reg.  esec. C.d.S., sotto la rubrica  "Apparecchiature  e mezzi  di  accertamento della osservanza dei limiti  di velocità",  a sua  volta, dispone, al comma 1, che "Le apparecchiature destinate  a controllare  l'osservanza  dei  limiti  di  velocità  devono  essere costruite  in  modo da raggiungere detto scopo  fissando la  velocità del  veicolo  in  un  dato  momento in modo  chiaro  ed  accettabile, tutelando  la riservatezza dell'utente"; al comma 2, che "le  singole apparecchiature  devono  essere approvate dal  Ministero  dei  lavori pubblici";  al comma 4, che "per l'accertamento delle violazioni  dei limiti  di  velocità, le apparecchiature di cui al   comma  1  devono essere  gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di  cui all'art.  12  C.d.S.  e  devono  essere  nella  disponibilità  degli stessi".
Dunque,   per   il   C.d.S.  e  per  il  relativo    Regolamento,   le apparecchiature  elettroniche di controllo  della  velocità,  devono essere  omologate  od  approvate, devono  consentire  di  fissare  la velocità  del  veicolo  in  un  dato  momento  in  modo  chiaro   ed accettabile  e possono essere utilizzate esclusivamente dagli  organi di   polizia   stradale  di  cui  all'art.  12   C.d.S.   (comma   1:
"L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta: a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della  Polizia  di Stato; b) alla Polizia di  Stato; c)  all'Arma  dei carabinieri;  d) al Corpo della guardia di finanza; d-bis) ai Corpi  e ai  servizi  di  polizia provinciale, nell'ambito del  territorio  di competenza;   e)  ai  Corpi  e  ai  servizi  di  polizia  municipale, nell'ambito  del   territorio  di competenza;  f)  ai  funzionari  del Ministero  dell'interno addetti al servizio di polizia  stradale;  f- bis)  al  Corpo  di polizia penitenziaria e al Corpo forestale  dello Stato,  in  relazione  ai  compiti di istituto"),  la  cui  presenza, tuttavia, negli indicati casi non è prescritta.
Non  è,  invece,  richiesto, come a volte ritenuto  da  giudici  del merito,  che  dette apparecchiature siano anche munite di dispositivi in  grado  d'assicurare una documentazione, con modalità  meccaniche automatiche - quale, tra le altre, la fotografica - dell'accertamento dell'infrazione, in quanto la fonte primaria prescrive  solo  che  le apparecchiature elettroniche possano costituire fonte  di  prova,  se debitamente omologate.
La norma regolamentare, alla quale rinvia l'art. 142 C.d.S., comma 6, stabilisce  i requisiti ai quali è subordinata l'approvazione  delle apparecchiature elettroniche - tra i quali l'idoneità  a  consentire la  rilevazione  della  velocità  del  veicolo   in  modo  chiaro  ed accertabile,  requisito che presuppone unicamente   la  determinazione inequivoca della velocità stessa, ben potendo l'identificazione  del veicolo  essere  demandata alla contestuale attività  d'accertamento dell'agente  di polizia addetto all'apparecchiatura, come  prescritto dal  surrichiamato art. 345 del regolamento - e tanto  dispone  senza alcun  esplicito  od  implicito  riferimento  alla  necessità  d'una documentazione      fotografica     od      altrimenti      meccanica dell'individuazione stessa.
Nè  potrebbe  arguirsi l'indispensabilità di detta  documentazione, per rendere la rilevazione della velocità chiara ed accertabile, dal fatto  che la disposizione regolamentare prescriva che l'accertamento debba avvenire tutelando la riservatezza dell'utente,  in quanto dalla previsione  esplicita,  tra l'altro a diverso fine,  d'una  modalità d'accertamento,  riferibile all'eventuale documentazione   fotografica dell'infrazione  commessa,  non può trarsi  la  conseguenza  ch'essa costituisca   l'unica   modalità   d'identificazione   del   veicolo normativamente consentita od obbligatoria.
In  considerazione della materia oggetto di regolamentazione e  della rapida   evoluzione   tecnologica,   deve,   anzi,   ritenersi    che opportunamente la fonte regolamentare si sia limitata a prevedere che le  apparecchiature debbano consentire di fissare  la  velocità  del veicolo in un determinato momento in modo chiaro ed accertabile e non abbia,  viceversa, delineato anche le caratteristiche necessarie  per l'approvazione,  attestandosi sulla tipologia  delle  apparecchiature all'epoca esistenti.
Alle   esaminate   disposizioni   di   carattere   generale   si   è successivamente  aggiunta  -  ma non  sostituita,  in  ragione  della specificità  delle ipotesi previste e regolate - la  norma  speciale posta  dal  D.L.  20 giugno 2002, n. 168, art. 4 come convertito  con modificazioni  dalla  L.  1 agosto 2002, n.  168,   con  la  quale  il legislatore,  dopo  aver disposto, al comma 1, che sulle  particolari strade indicatevi possano essere utilizzati od installati dispositivi o  mezzi  tecnici  di  controllo  del  traffico  ...  finalizzati  al rilevamento  a  distanza delle infrazioni alle norme di comportamento di  cui agli artt. 142 e 148 C.d.S., prescrive, al terzo comma,  che, in  tal  caso,  la  violazione debba essere documentata  con  sistemi fotografici,  di  ripresa video o con analoghi   dispositivi  che  ... consentano  di accertare, anche in tempi successivi, le
modalità  di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo  nonchè  i dati  d'immatricolazione  del veicolo ovvero  il  responsabile  della circolazione,   specificando,  altresì,  che   gli   apparecchi   di rilevamento  automatico della violazione debbono essere approvati  od omologati  ai  sensi  dell'art. 45 C.d.S.  ove  utilizzati  senza  la presenza od il diretto intervento degli agenti preposti.
Un'interpretazione letterale e razionale della norma  in  esame,  con particolare riferimento ai due periodi dei quali si compone il  terzo comma,  evidenzia  come  la  previsione d'apparecchiature  capaci  di documentare   mediante  fotografia  o  simili  le   modalità   della violazione e l'identificazione del veicolo  attenga alle ipotesi nelle quali l'accertamento abbia luogo in un momento successivo, id est  in base  alla  lettura  della documentazione  stessa  (previa  stampa  di quanto  registrato  su pellicola o memory stick  o  altro  supporto), essendo mancata la presenza degli agenti al momento della violazione;
diversamente,  nelle  ipotesi in cui la violazione  si  verifichi  su strade  diverse  da  quelle  considerate,  con  apparecchiature   non predisposte  per la memorizzazione dell'infrazione con i detti  mezzi ma,   comunque,   alla   presenza   degli   agenti,   rimane   valida l'applicazione della normativa generale, per la quale,  come  sì  è visto,  questi ultimi possono rilevare mediante lo strumento il  dato tecnico  della  violazione  e contestualmente  procedere  di  persona all'identificazione del veicolo.
Al  qual  riguardo,  è noto che, secondo il prevalente  orientamento della  giurisprudenza di legittimità (recentemente confermato  dalle SS.UU.  di questa Corte con sentenza 24.7.09 n. 17355), nel  giudizio d'opposizione  avverso  l'ingiunzione di pagamento  di  una  sanzione amministrativa,  il verbale d'accertamento dell'infrazione  fa  piena prova,  fino  a  querela di falso, dei fatti in  esso  attestati  dal pubblico  ufficiale come avvenuti in sua presenza nonchè  della  sua provenienza  dal  pubblico  ufficiale  medesimo,  stante  l'efficacia probatoria  privilegiata attribuita all'atto pubblico dall'art.  2700 c.c..
Ne  consegue  che  l'accertamento delle violazioni alle  norme  sulla velocità deve ritenersi provato sulla base  della verbalizzazione dei rilievi  tratti  dalle apparecchiature previste dal  detto  art.  142 C.d.S.  e  delle constatazioni personali degli agenti - constatazioni che,  attenendo a dati obiettivi quali la lettura del  display  dello strumento  e la rilevazione del numero della  targa, non costituiscono "percezioni    sensoriali"    implicanti   margini    d'apprezzamento individuale  -  facendo infatti prova il verbale fino  a  querela  di falso   dell'effettuazione  di  tali  rilievi  e  constatazioni;   le risultanze  dei rilevamenti valgono, poi, fino a prova contraria,  la quale può essere data dall'opponente in  base alla dimostrazione  del difetto  di  funzionamento  dei  dispositivi,  anche  occasionale  in relazione  alle  condizioni della strada e del  traffico
al  momento della  rilevazione,  da  fornirsi in  base a concrete  circostanze  di fatto,  mentre  non può essere ipotizzata, come nella specie,  senza alcuna  concreta  dimostrazione (Cass. 5.7.06 n.  15324,  29.3.06  n. 7126,  10.1.05 n. 287, 20.4.05 n. 8232, 24.3.04 n. 5873,  12.7.01  n. 9441, 25.5.01 n. 7106).
Orbene,  con  riferimento all'apparecchiatura  denominata  telelaser, debitamente omologata, il giudice a quo ha errato  nell'affermare  che l'accertamento  della  velocità,  con  riferimento  ad  un   singolo determinato  veicolo, non potesse essere idoneamente documentato  dal verbale  degli a-genti addetti alla rilevazione, essendo il  relativo verbale  assistito da efficacia probatoria fino a  querela  di  falso quanto  ai  dati  in  esso attestati dal pubblico  ufficiale  (SS.UU. cit.).
D'altra parte, all'esame dell'impugnata sentenza,  salvo il giudice  a quo  avesse  ritenuto  implicitamente  assorbita  la  questione,  non risulta  che  l'opponente  avesse dedotto  un  cattivo  funzionamento dell'apparecchio  utilizzato  nella  circostanza  od  un  errore   di puntamento  da  parte  degli agenti e fornito prova   degli  specifici elementi  concreti  dai  quali desumere  tali  circostanze,  all'uopo risultando del tutto generica l'allegazione del contestuale passaggio anche  d'un diverso veicolo, onde doveva essere tratta la conclusione che  le  risultanze  dell'accertamento compiuto con l'apparecchiatura elettronica non erano state vinte da prova contraria.
In  difetto  della quale - che, giova ribadire, incombe all'opponente dedurre   e   fornire   -   devesi  concludere   che   l'accertamento dell'infrazione  è  valido  e  legittimo,  dacchè,  da   un   lato, l'apparecchiatura   telelaser  consente  la   visualizzazione   della velocità  rilevata, dall'altro, la riferibilità della velocità  ad un  veicolo  determinato discende dall'operazione  di   puntamento  e, quindi, d'identificazione del veicolo stesso effettuata  ed attestata, validamente sino a querela di falso, dall'agente di polizia  stradale che ha in uso l'apparecchiatura in questione.
A  tali  principi  e  considerazioni il  giudice  a  quo  non  si  è conformato,  onde l'impugnata sentenza va annullata,   peraltro  senza rinvio.
Poichè,  infatti,  dalla sentenza stessa risulta  che  la  questione esaminata rappresentava l'unico motivo d'opposizione, questo  essendo risultato  infondato  per le ragioni sopra  esposte,  la  causa  può essere  decisa  nel merito in questa sede, ex art.  384  c.p.c.,  con rigetto dell'originaria opposizione.
Le  spese, liquidate come in dispositivo, seguono  la soccombenza  per il  giudizio di legittimità, mentre, per quello di merito, non  v'ha luogo    a    provvedere,   non   risultando   attività    difensiva dell'Amministrazione  e, comunque, non avendo  questa  depositato  la nota delle spese vive liquidabili.P.Q.M.
LA  CORTE accoglie  il  ricorso,  cassa senza rinvio  l'impugnata  sentenza   e, decidendo  nel  merito,  respinge l'originaria opposizione;  condanna                 #################### alle spese del giudizio  di  legittimità  che liquida  in Euro 400,00 per onorari oltre esborsi prenotati a  debito ed accessori di legge.



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