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sabato 21 dicembre 2024
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Cassazione 2024 -La Cassazione ha stabilito che il fermo amministrativo può essere adottato anche quando il credito non è ancora certo, purché sussistano i presupposti di legge, tra cui l'esistenza di un credito tributario o di altra natura in fase di accertamento. Il fermo amministrativo è, infatti, un provvedimento cautelare utilizzato per garantire l'esecuzione di una futura eventuale sentenza o per prevenire la sottrazione di beni che potrebbero essere utilizzati per soddisfare il credito in caso di inadempimento. Il fermo amministrativo non richiede che il credito sia definitivamente accertato, ma può essere applicato anche in fase di accertamento preliminare, se sussistono fondati motivi per ritenere che l’esecuzione del credito potrebbe essere ostacolata.
venerdì 20 dicembre 2024
Cassazione 2024-La Corte di Cassazione ha recentemente affrontato un caso relativo alla pensione di vecchiaia e al regime contributivo, in particolare riguardo alla possibilità di opzione per il trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. La questione riguarda l'opzione per la liquidazione della pensione di vecchiaia con le regole del sistema contributivo, prevista dalla legge n. 335/1995, e successivamente modificata dal Decreto Legge n. 201/2011. L'articolo 24, comma 7, del DL 201/2011 ha modificato la norma stabilendo che l'opzione per il trattamento pensionistico esclusivamente secondo il sistema contributivo non può consentire all'optante di mantenere i benefici più favorevoli derivanti dalle precedenti disposizioni legislative, ossia quelle previste prima delle modifiche introdotte dal decreto-legge. In pratica, se una persona ha esercitato l'opzione per la pensione di vecchiaia solo con il sistema contributivo dopo le modifiche legislative introdotte con il DL n. 201/2011, non può beneficiare delle regole precedenti per l'accesso alla pensione (che, prima delle modifiche, consentivano di mantenere il sistema retributivo, più favorevole rispetto al contributivo). La Cassazione ha quindi chiarito che l'opzione esercitata successivamente alla modifica dell'art. 1, comma 23, della legge 335/1995, non può permettere di accedere al trattamento pensionistico con il sistema più favorevole che esisteva prima della modifica. L'optante, in altre parole, deve fare riferimento esclusivamente alle nuove regole, che prevedono la liquidazione della pensione di vecchiaia esclusivamente con il sistema contributivo. Questa decisione si inserisce nell'ambito delle modifiche normative relative alla riforma delle pensioni, che hanno previsto l'introduzione del sistema contributivo (anziché retributivo) per il calcolo delle pensioni, al fine di rendere il sistema previdenziale più sostenibile nel lungo periodo.
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