CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-04-2011, n. 8698
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il MINISTERO DELL'INTERNO impugna la sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro n. 313 del 2005 con la quale veniva accolta l'opposizione dell'odierno intimato, P.A., avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS) della Polizia stradale di potenza per la violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8, accertata con l'uso di dispositivo autovelox 104/C2. 2. Il Giudice di Pace di Lagonegro, respinto ogni altro motivo di ricorso, lo accoglieva rilevando che, in assenza di idonea procedura di taratura, la misurazione della velocità doveva ritenersi inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo.
3. Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 273 del 1991, nonchè violazione e falsa applicazione dell'art. 45 C.d.S. e dell'art. 142 C.d.S., comma 6, e degli artt. 192 e 345 reg. esec. C.d.S.. Osserva l'Amministrazione ricorrente che i requisiti tecnici dell'apparecchiatura in questione sono stabiliti dall'art. 345 reg. esec. C.d.S. e che non è prevista da alcuna norma nazionale o comunitaria direttamente applicabile la necessità di una "taratura periodica" dell'apparecchiatura autovelox 104/C2 e di un'apposita certificazione.
4. L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
5. Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale inviava requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, concludeva con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.
6. All'udienza camerale del 24 settembre 2008 veniva disposta l'acquisizione del fascicolo del merito per verifiche ai fini del controllo della regolarità della notifica del ricorso nel domicilio eletto dall'intimato.
7. Effettuata tale verifica e risultando regolare la notifica, effettuato nuovo esame preliminare, il ricorso veniva nuovamente trattato in camera di consiglio all'udienza dell'11 giugno 2010.
Rinviato veniva posto in decisione all'odierna udienza.
8. Il ricorso è fondato e va accolto. Questa Corte ha già ritenuto (vedi per ampia motivazione la sentenza n. 29333 del 2008, che qui si richiama integralmente) che non è prevista normativamente la periodica taratura dello strumento utilizzato per la rilevazione della velocità. Il giudice di pace non si è attenuto ai principi affermati da questa Corte.
9. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - in quanto dall'accoglimento del ricorso deriva logicamente il giudizio d'infondatezza dei motivi posti a base dell'opposizione - è consentito in questa sede pronunciare nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 1, e rigettare l'originaria opposizione.
10. Le spese seguono la soccombenza.P.Q.M.
LA CORTE accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione originariamente proposta dalla parte intimata. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in 400,00 Euro per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge.
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lunedì 6 giugno 2011
Cassazione "... Il MINISTERO DELL'INTERNO impugna la sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro n. 313 del 2005 con la quale veniva accolta l'opposizione dell'odierno intimato, P.A., avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS) della Polizia stradale di potenza per la violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8, accertata con l'uso di dispositivo autovelox 104/C2. 2. Il Giudice di Pace di Lagonegro, respinto ogni altro motivo di ricorso, lo accoglieva rilevando che, in assenza di idonea procedura di taratura, la misurazione della velocità doveva ritenersi inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell'accertamento amministrativo...."
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