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giovedì 2 giugno 2011

TAR "...I ricorrenti, appuntati o Sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in congedo, e titolari di invalidità e/o infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, ed iscritte alle categorie di menomazione comprese tra la prima e l'ottava della tabella annessa al d.  lgt. n. 876 del 1917 e ss. mm., si dolgono di non godere in virtù di tanto anche dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 del r.d. n. 3458/1928 e legge n. 539/1950, consistenti nella anticipazione della maturazione del diritto agli aumenti periodici dello stipendio...."

T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 26-04-2011, n. 3574
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
I ricorrenti, appuntati o Sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in congedo, e titolari di invalidità e/o infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, ed iscritte alle categorie di menomazione comprese tra la prima e l'ottava della tabella annessa al d.  lgt. n. 876 del 1917 e ss. mm., si dolgono di non godere in virtù di tanto anche dei benefici di cui agli artt. 117 e 120 del r.d. n. 3458/1928 e legge n. 539/1950, consistenti nella anticipazione della maturazione del diritto agli aumenti periodici dello stipendio.
Reclamano, pertanto, il diritto alla percezione di tali benefici, deducendo, al riguardo, l'erronea applicazione degli artt. 117 e 120 del r.d. n. 3458/1928 e della legge n. 539/1950, la violazione degli artt. 3 e 95, Cost., eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta contraddittorietà, illogicità
Concludono, chiedendo la declaratoria del diritto  ai benefici di cui sopra e, per l'effetto, la condanna degli intimati Dicasteri e I.n.p.d.a.p., ognuno per quanto di competenza, al pagamento delle differenze dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituita in giudizio l'Avvocatura Generale  dello Stato in difesa delle intimate Amministrazioni centrali; con memoria del 2 dicembre 2010, per il Ministero della difesa, ha evidenziato, altresì, l'infondatezza delle richieste avversarie, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è costituito, altresì, l'intimato I.n.p.d.a.p.  che, con memoria difensiva, ha eccepito, in rito, il difetto di giurisdizione a favore della Corte dei Conti, per quanto attiene alle spettanze pensionistiche e la prescrizione del diritto, con riferimento ai ricorrenti collocati a riposo in arco temporale anteriore a cinque anni dalla proposizione del ricorso; nel merito, ha eccepito l'infondatezza del ricorso, di cui ha chiesto, pertanto, il rigetto.
Alla pubblica udienza del 7 aprile 2011 la causa è stata trattenuta a sentenza.Motivi della decisione
1. Devono essere scrutinate, con priorità, le eccezioni sollevate in rito dalla difesa dell'I.n.p.d.a.p..
1.1 I ricorrenti, tutti congedati dal servizio tra il 1992 ed il 1998, hanno introdotto azione di accertamento in ordine al diritto al riconoscimento dei benefici economici in applicazione degli artt. 117 e 120 del r.d. n. 3458/1928 e della legge n. 539/1950,  riconosciuti al personale in servizio, in relazione a vicenda involgente il rapporto di impiego nella fase del servizio attivo, quale il riconoscimento di invalidità e/o infermità dipendente da causa di servizio.
Ritiene, pertanto, il Collegio che il giudice competente nella introdotta controversia non può essere il giudice contabile, in quanto, ai sensi dell'art. 62, R.D. 1214/1934,  la giurisdizione della Corte dei Conti in materia pensionistica riguarda tutte le questioni concernenti propriamente il diritto a pensione, rimanendo escluse, invece, le questioni relative al rapporto di pubblico impiego, anche nel caso in cui i provvedimenti emessi concernano lo sviluppo dello stesso nel senso del collocamento a riposo,  quale fase conclusiva dello stesso.
Lo spartiacque della competenza del giudice amministrativo va ricercato, dunque, nella pretesa azionata, che rimane salva ove quest'ultima riguardi provvedimenti della Amministrazione di dipendenza, che seppure possano indirettamente influire nella determinazione della pensione, attengono pur sempre ad una fase, ancorché conclusiva, del rapporto di lavoro.
Diversamente, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice contabile le controversie che concernono con immediatezza, anche nella misura, il modificarsi del diritto a pensione,  con riferimento tanto alla liquidazione del trattamento pensionistico, quanto a quelle relative alla determinazione della base pensionabile. (c.fr. Cons. di Stato, VI Sez., 10 aprile 2002, n. 1958; CGARS, 4 luglio  2005, n. 418)
Nel caso in esame, per quanto sopra esposto, l'accertamento del diritto agli aumenti periodici dello stipendio attengono ad una fase procedimentale prodromica a quella concernente il diritto al pensionamento dei ricorrenti, ancorché tale riconoscimento avrebbe poi inevitabili riflessi nel computo del trattamento pensionistico tout court.
Non ha pregio, pertanto, l'eccezione sul punto sollevata.
1.2 E' invece meritevole di positiva considerazione l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto azionato, come spiegata dalla difesa dell'Inpdap, relativamente ai ricorrenti P.G., B.L. e L.R..
E' ormai principio pacifico in giurisprudenza che, ai sensi degli artt. 1, I comma, e 20, II comma, della legge 29/12/1973, n. 1032, il diritto di percepire, in tutto od in parte, l'indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data di collocamento a riposo del dipendente (Cons. Stato, Sez. VI, 26/4/2005, n. 1878; Sez. VI, 28/2004, n. 4571; Sez. VI, 22/4/2004, n. 2324); che detto termine prescrizionale trova applicazione  anche per gli accessori del credito principale, e cioè interessi e rivalutazione monetaria (Cons. Stato, sez. VI, 5 agosto 2005, n. 4134); infine, che, per superare l'eccezione di prescrizione, gli aventi diritto debbono allegare e provare la presenza di atti interruttivi della prescrizione, ma un siffatto valore non può essere attribuito agli  atti di liquidazione della buonuscita, che sono atti dovuti con cui il debitore estingue
la propria obbligazione (Cons. Stato, Ad. Plen., 22 dicembre 2004, n. 13).
Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che i  sopra indicati ricorrenti sono stati collocato a riposo, rispettivamente, l'8.04.1993, il 31.12.1994 ed il 28.02.1992, e, pertanto, il ricorso, notificato nel 1999, senza che sia stata data prova di alcun atto interruttivo, risulta azionato ben oltre il termine di prescrizione quinquennale.
A tanto consegue l'accoglimento dell'eccezione sul punto formulata dalla difesa dell'Inpdap.
2. Con il gravame in esame le parti ricorrenti introducono azione di accertamento in ordine al diritto ai benefici di cui agli artt. 117 e 120 del r. d. 31.12.1928, n. 3458, lamentando, in sostanza, che illegittimamente l'intimata Amministrazione della Difesa avrebbe ristretto l'ambito di applicazione della normativa de qua, giusta direttiva n. 6084/142/97 del 16.06.1997, al solo personale militare che al momento della relativa domanda fosse ancora in servizio,  con esclusione, dunque, di quello in congedo, quali essi ricorrenti, creando illogiche situazioni di disparità di trattamento legate ai tempi  di presentazione dell'istanza.
Reclamano, pertanto, l'accertamento del diritto ai benefici de quibus in ragione della sussistenza dell'unico requisito richiesto dalla pertinente normativa, e cioè, il riconoscimento di una malattia o infermità dipendente da causa di servizio.
Il ricorso non può essere accolto.
Gli artt. 117 e 120 del r. d. 3458/28, di cui è invocata l'applicazione, hanno introdotto la concessione dell'abbreviazione di due, o di un anno, dell'anzianità di servizio, agli effetti della determinazione dello stipendio, in favore dei mutilati o invalidi di guerra, in relazione ad infermità ascritte alle differenti categorie di cui alla tabella annessa al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero di cui agli artt. 100 e 101 del regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.
Con legge 15 luglio 1950, n. 539,  i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei  caduti per servizio.
Agli effetti della legge 539/50 si considerano mutilati od invalidi per servizio coloro che alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.
Quanto all'oggetto dell'equiparazione di cui all'art. 1, legge in esame, è fuor di dubbio che riguardi anche tutte le  pregresse norme, purché vigenti, tra cui dunque anche quelle di cui al R.D. 3458/1928.
Peraltro, il beneficio dell'aumento convenzionale  dell'anzianità, di cui si controverte, spetta solo a coloro per i quali  il riconoscimento dell'infermità e la sua iscrizione a categoria siano avvenuti in costanza di servizio, essendo insufficiente che detta infermità sia stata contratta in servizio.
Pure dovendosi dare atto di un indirizzo giurisprudenziale secondo cui il diritto all'anticipazione delle progressioni stipendiali sorge dal momento in cui si è verificata la condizione giuridica prevista dalla legge - id est, avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità, nonché l'ascrivibilità delle stesse ad una delle categorie ivi indicate -  senza che rilevi, al riguardo, la costanza in servizio o meno del dipendente, dovendo essere ricondotta la realizzazione della fattispecie  all'unico presupposto giuridico richiesto, (cfr. Tar Lazio, Sez. I bis,  n. 2560/2003; Cons. Stato, Sez. I, parere n. 1399 del 2009) il Collegio  ritiene di aderire all'indirizzo più rigoroso, in quanto più aderente all'espresso dettato di legge e ai principi regolanti la materia (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 8 giugno 2010, n. 3591).
La consolidata giurisprudenza ritiene che l'esercizio di poteri tecnicodiscrezionali nell'attività di riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio qualifica la relativa attività di accertamento costitutivo, mentre l'inerenza di tali poteri all'interesse pubblico alla corretta spendita del pubblico denaro e alla legittimità dell'organizzazione amministrativa oltre che al buon andamento dell'attività amministrativa depongono verso la qualificazione della posizione giuridica soggettiva del dipendente di interesse legittimo nei confronti dell'accertamento dell'effettiva esistenza dello stato morboso, della sua capacità invalidante e del nesso eziologico fra la malattia e la prestazione. (cfr. Cons. di Stato, VI Sez. n. 2644 del 2002).
Tanto precisato, il momento discriminante, in relazione al quale va verificata la costanza del rapporto, è quello del riconoscimento della dipendenza e della sua ascrizione a tabella, trattandosi di attività che qualifica costitutivamente in senso giuridico una realtà prima solamente fattuale.
Alla stregua di quanto ora rilevato, una corretta interpretazione dell' art. 117 r.d. n. 3458/1928 induce a ritenere che l'infermità deve essere effettivamente ascritta a  tabella in costanza di servizio, non essendo sufficiente la mera teorica ascrivibilità della stessa: quindi i pareri degli organi consultivi che ascrivono le infermità dipendenti ad una delle categorie normativamente previste in tab. A devono intervenire prima del collocamento in congedo.
Né rileva, al riguardo, il dato testuale di cui all'art. 117, r.d. 3458/1928,  che contempla nell'ambito dei beneficiari dell'abbreviazione temporale agli effetti della determinazione stipendiale tanto gli ufficiali in servizio permanente quanto quelli delle categorie in congedo, atteso che, dalla lettura congiunta dei successivi artt. 119 (per gli ufficiali) e 120 (per i sottufficiali) si evince che il riconoscimento della dipendenza a favore del personale in posizione di congedo - ausiliaria, riserva etc. - permette l'attribuzione del beneficio unicamente al momento del richiamo in servizio attivo con assegni.
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nei confronti di P.G., B.L. e L.R.; nei confronti dei restanti ricorrenti il ricorso deve essere respinto
Sussistono, peraltro, sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.P.Q.M.
Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e, in parte, lo respinge, nei limiti di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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