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giovedì 2 giugno 2011

Consiglio di Stato "...La  sentenza in epigrafe ha accolto il ricorso del Luogotenente ####################, addetto al NAS di ####################o, promosso da quest'ultimo per l'annullamento del suo trasferimento d'autorità, con movimentazione immediata, al #################### Battaglione Carabinieri #################### con impiego nella Compagnia Comando Servizi, quale "comandate di squadra"...."

FORZE ARMATE
Cons. Stato Sez. IV, Sent., 04-05-2011, n. 2686
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La  sentenza in epigrafe ha accolto il ricorso del Luogotenente ####################, addetto al NAS di ####################o, promosso da quest'ultimo per l'annullamento del suo trasferimento d'autorità, con movimentazione immediata, al #################### Battaglione Carabinieri #################### con impiego nella Compagnia Comando Servizi, quale "comandate di squadra".
L'Amministrazione ha chiesto la riforma della sentenza impugnata contestandone il presupposto che ha fondato l'accoglimento
Parte appellata si è costituita in giudizio per resistere, controdeducendo analiticamente agli argomenti di parte appellante.
Chiamata la causa alla camera di consiglio del 12  aprile 2011, il collegio, a norma dell'art.60 c.p.a. ha comunicato alle  parti che il giudizio poteva essere definito con decisione in forma semplificata.
Le parti nulla dichiarato, il ricorso è stato quindi trattenuto per la decisione decisione.
L'appello è fondato.
Il Collegio in tale prospettiva, osservato che nella presente causa si discute della legittimità di un trasferimento per incompatibilità ambientale;
che in ordine ai trasferimenti di tale natura l'orientamento più volte espresso da questo Consesso, dal quale non vi sono ragioni per dissentire, è nel senso che "Il trasferimento per incompatibilità ambientale non postula necessariamente un diretto rapporto di imputabilità di specifici fatti e comportamenti addebitabili  al dipendente, essendo sufficiente a tal fine l'oggettiva sussistenza di una situazione che impedisca il sereno svolgimento dell'attività nella sede di appartenenza e che sia, da un lato, riferibile alla presenza in loco del dipendente in questione e, dall'altro, suscettibile  di rimozione attraverso l'assegnazione del medesimo ad altra sede" (Consiglio Stato, sez. I, 20 ottobre 2010, n. 266);.
che in tal guisa, non colgono nel segno, nella fattispecie, le controdeduzioni di parte appellante volte ad evidenziare  che gli "esposti anonimi" che lo hanno riguardato sono stati tutti archiviati;
che l'Amministrazione non ignara di ciò, ha tuttavia ritenuto (v.proposta di trasferimento prot.nr.####################/32- 2 del 4 giugno 2010), con valutazione che non appare né arbitraria né irrazionale, che la presenza del "Luogotenente" nella sede attuale " -potrebbe incrinare il rapporto di fiducia tra l'A.G. ed il NAS considerato il numero degli esposti prevenuti alla Procura della Repubblica di ####################o";
che per effetto del contestato trasferimento non si verifica, contrariamente a quanto ritenuto da parte appellata, alcun "declassamento" non essendovi all'interno dell'Arma un mansionario che l'ufficiale possa invocare per sostenere la maggiore importanza dell'incarico rivestito.
Consegue che l'appello deve essere accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizioP.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e,per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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