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giovedì 2 giugno 2011

TAR "...Col  ricorso introduttivo dell'odierno giudizio la sig.a V., unitamente agli  altri dipendenti regionali in epigrafe indicati, hanno impugnato il bando con cui è stata indetta la selezione, per progressione verticale, per la copertura di 196 posti nella categoria contrattuale "D", pos. Ec.  D1, assumendolo viziato sotto molteplici profili...."

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 19-04-2011, n. 3456
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Col  ricorso introduttivo dell'odierno giudizio la sig.a V., unitamente agli  altri dipendenti regionali in epigrafe indicati, hanno impugnato il bando con cui è stata indetta la selezione, per progressione verticale, per la copertura di 196 posti nella categoria contrattuale "D", pos. Ec.  D1, assumendolo viziato sotto molteplici profili.
Si è costituita in giudizio l'evocata amministrazione regionale che, oltre a contestare partitamente nel merito le censure di parte attrice, ha preliminarmente eccepito la carenza di interesse a ricorrere e, dunque, l'inammissibilità del gravame atteso che con l'invocato annullamento della procedura selettiva  verrebbe meno, per gli stessi ricorrenti, la possibilità di progredire in carriera.
All'udienza camerale del 6.3.2008, su richiesta dei ricorrenti, la decisione sull'istanza, inclusa in gravame, di sospensione interinale degli effetti derivanti dagli atti impugnati, è stata abbinata al merito della controversia.
Svoltasi la procedura selettiva la sola sig.a V. -  posizionatasi al 208° posto della graduatoria con pp.85 - e dunque con un solo punto di differenza rispetto all'ultimo concorrente utilmente graduatosi al 196°posto - ha proposto:
a) un primo atto di mm.aa. di gravame, depositato  l'11.3.2009, con cui ha impugnato, per gli stessi testuali motivi fatti  valere in via principale, la graduatoria definitiva della predetta selezione pubblicata sul B.u.r.l. n.5 del 7.2.2009 e gli atti conseguenti alla stessa;
b) un secondo atto di mm.aa. di gravame (azionati  in esito a procedura di accesso agli atti concorsuali espletata il 07.4.2009) depositato il 7.5.2009 nel quale evidenzia una serie di irregolarità commesse dalla Commissione ed, a suo avviso, derivanti dalla non corretta applicazione delle disposizioni della lex specialis.
Ha, altresì, proposto mm.aa. di gravame (depositati l'8.5.2009) avverso la graduatoria definitiva della predetta  selezione pubblicata sul B.u.r.l. n.5 del 7.2.2009 e gli atti conseguenti alla stessa, il sig. R.R. (che è uno dei concorrenti che ha promosso, unitamente alla V., il ricorso introduttivo del giudizio), deducendo i medesimi profili di doglianza fatti valere dalla citata collega con l'atto di ricorso depositato il 7.5.2009.
Da ultimo, con istanza depositata il 5.12.2009, la V. ha chiesto all'adito Giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio processuale nei confronti di tutti i 196 vincitori della  selezione. A tale istanza la Sezione ha prestato adesione ordinando, con proprio provvedimento n.113/2010, alla ricorrente di provvedere a tale incombente nei perentori termini ivi indicati e autorizzandola ad avvalersi della notificazione per pubblici proclami attraverso inserzione nel debito Foglio di:
a) un sunto del ricorsi, principale e per mm.aa., e le relative conclusioni;
b) gli estremi della presente decisione con l'indicazione che "devono ritenersi contraddittori necessari sia i candidati vincitori occupanti i primi 196 posti della graduatoria definitiva approvata con determinazione direttoriale del 2.2.2009, n.A0259, pubblicata nel B.u.r. Lazio, parte III^, n.5 del 7.2.2009 che i  candidati idonei e non vincitori occupanti, in seno alla predetta graduatoria, i posti che vanno dalla 197^ alla 207^ posizione".
Ai predetti adempimenti, preordinati al completamento del contraddittorio processuale con riferimento alle parti  necessarie del presente giudizio, la ricorrente ha correttamente provveduto come risulta dalla documentazione versata in giudizio il 30.3.2010. Di seguito:
- il 15.4.2010 è stato depositato in giudizio il ricorso incidentale azionato dal sig. R. G. che ha partecipato alla medesima procedura sostenuta dalla V. collocandosi al 201° posto (idoneo  non vincitore) della relativa graduatoria;
- il 21 ed il 27.4.2010 si sono costituiti in giudizio i sigg.ri in epigrafe indicati, vincitori della selezione.
La Sezione è già intervenuta sul contenzioso di cui trattasi con due pronunce interlocutorie.
Nella prima (sent. nr.20987/2010 del 13.6.2010), dopo aver preliminarmente rilevato:
- che la sig.a V. che, inizialmente, aveva impugnato il bando con cui è stata indetta la predetta selezione unitamente ad altri colleghi (che come lei hanno dichiarato di aver fatta regolare domanda di partecipazione), ha, successivamente, avuta cura di reiterare le medesime doglianze nel primo atto di motivi aggiunti (in cui impugna da sola la graduatoria definitiva della predetta selezione pubblicata sul B.u.r.l. n.5 del 7.2.2009 e gli atti conseguenti alla stessa), così vanificando (nei suoi confronti) l'eccezione, tempestivamente e correttamente sollevata dalla resistente amministrazione, di inammissibilità del gravame per carenza di interesse  a ricorrere venendo meno, con l'invocato annullamento della procedura selettiva, la possibilità di progredire in carriera per gli stessi ricorrenti;
- che nel successivo ed ultimo atto di mm.aa. di gravame, prodotto in esito all'accesso agli atti della procedura avvenuto il 7.4.2009, la V., invece, deduce, e si sforza di documentare,  una serie di irregolarità commesse dalla Commissione ed, a suo avviso, derivanti dalla non corretta applicazione delle disposizioni della lex specialis con accessiva attribuzione a diversi candidati di un punteggio  maggiore di quello loro spettante;
la Sezione (dopo aver preliminarmente rilevato quanto sopra) ha dato atto che, con i citati atti di gravame, la sig.a V. fa valere un duplice interesse:
a) un interesse diretto, volto alla declaratoria dell'illegittimità dell'attribuzione di determinati punteggi ad alcuni candidati vincitori; e tanto al fine di "risalire" di posizione nell'impugnata graduatoria (ove un punto la separa dall'ultimo positivamente graduato) e collocarsi nella rosa dei vincitori;
b) un interesse indiretto, volto all'annullamento, a monte, del bando e dunque strumentalmente finalizzato all'annullamento dell'intera procedura selettiva ai fini della sua legittima riedizione.
E' stato quindi, nella citata pronuncia, sottolineato che dal rapporto corrente tra i citati due interessi ne consegue l'ovvia prevalenza del primo in quanto funzionale alla progressione in carriera della ricorrente, con accessiva precedenza, nell'ordine di trattazione, del relativo capo di domanda.
Esaurita tale premessa in rito, la Sezione ha testualmente affermato: "Tanto chiarito - e ricordato che la ricorrente,  che occupa la 208^ posizione in graduatoria (pp.85), e l'ultimo candidato utilmente graduato (Crosti Loredana, 196^: pp.86), sono separati da 12 posizioni, occorre, prima di tutto, accertare se la ricorrente comprova o fornisce un serio e concreto indizio documentale per superare la c.d. "prova di resistenza".
Ebbene, in relazione a tale angolazione di scrutinio, la V. fornisce dei significativi elementi di criticità che rendono quantomeno necessario un approfondimento istruttorio in ordine alla posizione dei seguenti candidati vincitori..." e, nello specifico, in ordine al punteggio agli stessi assegnato per la valutazione dei titoli di studio: F.A., 164^ pos.; G.G., 161^ pos.; T.R., 177^ pos.; F.M.T., 146^pos.; V.M., 94^ pos.; P.V., 157^ pos.; F.D., 190^ pos.; A.M.C., 173^ pos.; P.C., 153^ pos.; V.S.,181^ pos.; P.D., 147^ pos.; S.M.C., 148^ pos.; G.G., 166^ pos.; F.F., 159^ pos.; P.M.R., 141^ pos.; L.G., 143^ pos.; F.M., 195^ pos.; P.L., 187^ pos.
La competente Direzione Regionale Organizzazione e  Personale è stata dunque onerata della produzione degli atti della procedura concorsuale alla luce dei quali è stato attribuito a ciascuno dei candidati sopra elencati, in sede di valutazione dei relativi titoli  di studio, il punteggio in sentenza specificato.
Nonostante l'amministrazione regionale ha correttamente ottemperato allo iussum iudicis impartito, si è resa necessaria una seconda pronuncia interlocutoria (ord. nr. 1779/2010), tornando utili - prima di definire il merito del gravame -informazioni, fra l'altro, sulla posizione della candidata vincitrice C.L. (collocatasi al 137° posto della graduatoria) alla quale la Commissione ha utilmente considerato, quale titolo di studio, la autodichiarata idoneità conseguita nel concorso pubblico a 793 posti di Vigile Urbano, cat. C., indetto dal Comune di Roma: idoneità non confermata dalla graduatoria definitiva dello stesso concorso esibita in copia dalla ricorrente V..
Anche tale incombente è stato correttamente ottemperato dall'amministrazione regionale.
All'udienza del 24.3.2011 (nel corso della quale il procuratore della ricorrente ha, tardivamente, depositato memoria), la causa è stata trattenuta per la relativa decisione.Motivi della decisione
I)-  In narrativa è stato descritto il quadro degli accadimenti che hanno originato e si sono susseguiti nell'ambito del corrente, e complesso, contenzioso. Si è, in particolare, in tal sede, specificato:
a) che la domanda di giustizia proposta da quei ricorrenti che, diversamente da quanto fatto dalla sig.a Ceccarelli, non  si sono successivamente, e nei termini di rito, gravati avverso la graduatoria definitiva della selezione di cui trattasi, è inammissibile;
b) che la memoria conclusionale tardivamente presentata dalla Difesa della Ceccarelli nel corso del dibattimento tenutosi all'udienza del 24.3.2011 (ed al cui deposito si è opposto il procuratore del ricorrente incidentale R.), è stata prodotta in spregio dei termini di cui all'art.73 del C.p.a. e, conseguentemente, deve essere espunta dalla già ponderosa mole di documenti versati dalla V. a corredo degli atti di gravame e delle memorie già depositati.
Deve, altresì, darsi atto che anche i mm.aa. di gravame (depositati l'8.5.2009) avverso la graduatoria definitiva della predetta selezione pubblicata sul B.u.r.l. n.5 del 7.2.2009 e gli atti conseguenti alla stessa, dal sig. R.R. (che è uno dei concorrenti che ha  promosso, unitamente alla V., il ricorso introduttivo del giudizio), sono inammissibili. E ciò in quanto, ed a prescindere dalla tardività degli stessi (la sig.a V. si è gravata avverso la medesima graduatoria con atto di ricorso depositato l'11.3.2009), il Ricci ha dedotto i medesimi profili di doglianza fatti valere dalla citata collega avverso il punteggio (assunto quale indebitamente) accreditato a candidati utilmente posizionati, senza però darsi carico di superare la c.d. "prova di resistenza". Altrimenti detto, quand'anche condivisibili i rilevi mossi dal Ricci - che si è collocato al 340° posto della graduatoria
con pp. complessivi 78 - in ogni caso residuerebbe in capo ai candidati da esso Ricci nominativamente individuati un punteggio complessivo superiore a pp. 78, con riveniente carenza di interesse alla  produzione del gravame di cui trattasi che nessuna utilitas potrebbe quindi apportare al relativo proponente.
II)- Prima di procedere allo scrutinio delle doglianze (prospettate dalla V. e) volte alla declaratoria dell'illegittimità dell'attribuzione di determinati punteggi ad alcuni candidati vincitori (al fine di "risalire" di posizione nell'impugnata graduatoria per collocarsi nella rosa dei vincitori), è necessario intrattenersi, per quanto di interesse, sulle norme della lex specialis che ha disciplinato la selezione, per titoli ed esami, per la progressione verticale di cui trattasi. In tale contesto meritano menzione:
- l'art.3 che impegnava ogni candidato a dichiarare nella domanda di ammissione alla selezione, sotto la propria responsabilità (pena, in caso di dichiarazioni mendaci, l'applicazione dell'art.76 del d.P.R. nr. 445/2000), una serie di dati (fra i quali la laurea ovvero il diploma maturità detenuto; anzianità di servizio nei ruoli della Regione Lazio; eventuali idoneità conseguite in concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni pubbliche; ecc.), con esclusione della possibilità di regolarizzazioni od integrazioni documentali oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda  (entro 20 giorni dalla data del 10.11.2007 di pubblicazione del bando sul B.U. R.Lazio);
- l'art.4 che assegnava sino ad un massimo di 70 punti alla prova selettiva (si trattava di un esame consistente in una prova pratico - attitudinale) e sino ad un massimo di 30 punti ai titoli  (ulteriormente suddivisi in un massimo di 15 pp. per i titoli di studio  ed in un massimo di 15 pp per l'anzianità di servizio prestato presso la Regione Lazio);
- l'art.7 che ricomprendeva nell'ambito della "Valutazione dei titoli di studio" - oltre alla laurea specialistica o breve (pp.10), al diploma di maturità (pp.8), agli altri titoli di livello inferiore (pp.3) - (anche) "l'idoneità conseguita in concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni pubbliche" (pp.2 per ogni idoneità cumulabili col punteggio previsto per uno dei titoli di studio sopra richiamati, fino ad un massimo, come sopra detto, di 15 pp);
- l'art.8, riservato alla "Valutazione del servizio" che assegnava il punteggio ivi determinato al solo servizio "prestato presso la Regione Lazio, in posizione di ruolo";
- l'art.9, che riservava alla Commissione concorsuale, fra l'altro, la funzione valutativa dei titoli di studio e di servizio;
- l'art.10, che rinveniva il punteggio finale nella "somma del voto conseguito nella prova selettiva e di quello dei titoli di studio e di servizio" specificando che "In caso di parità di punteggio, l'inserimento in graduatoria avverrà privilegiando il dipendente con maggiore anzianità di servizio".
- l'art.13 che, per quanto non previsto dal bando, rinviava alle disposizioni applicabili contenute, fra l'altro, nel d.P.R. n.487 del 1994 e nel d.lgs n.165 del 2001.
III)- Tanto chiarito - e ricordato che la ricorrente, che occupa la 208^ posizione in graduatoria (pp.85), e l'ultimo candidato utilmente graduato (Crosti Loredana, 196^: pp.86), sono separati da 12 posizioni, occorre ora valutare, una per una, la posizione di quei candidati vincitori in relazione ai quali essa ricorrente ha fornito elementi di criticità (apparentemente) idonei a superare la c.d. "prova di resistenza" e che sono stati oggetto di approfondimento istruttorio da parte della Sezione.
III.1)- F.A., 164^ pos.: a tale vincitore sono stati attribuiti 2 in più della V. e quindi in tutto 87 pp, dei quali 10  per l'anzianità di servizio e 15 per i titoli di studio.
Ha dichiarato il possesso di laura breve (non cumulabile con titoli inferiori di studio) e delle seguenti idoneità conseguitein concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni pubbliche":
a) idoneità per la selezione ed il reclutamento in ferma provvisoria allievo carabiniere (anno 1990);
b) idoneità concorso ministero della difesa: aspiranti 75° corso allievi sottufficiali E.I. (19/7/1993);
c) idoneità alla selezione per la figura militare  di caporale è relativo conferimento incarico. Ministero della DifesaEsercito (anno 1993);
d) idoneità alla progressione verticale presso il ruolo della regione Lazioanno 2004;
e) attestato di qualifica professionale di "esperto c.a.d.". Corso di formazione professionale di 450 ore con esame  finale. Anno formativo 19911992;
f) corso di 120 ore di formazione sull'organizzazione sulla gestione della sicurezza nella costruzione di opere nei cantieri temporanei o mobili;
g) master in scienze ambientali conseguito presso  l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Anno accademico 2002/ 2003 con esame finale;
h) corso di 40 ore di formazione per valutatori di sistemi di gestione ambientale è relativo attestato di superamento esami (annualità 2007).
Orbene:
- quanto all'idoneità sub a): v'è in primo luogo da rilevare che il reclutamento dei Carabinieri era disciplinato, anteriormente al d.lgs. n.198 del 1995, dal d.lgs. lgt.9.11.1945 nr. 857 e successive mm. ed ii., che consentiva (art.2) arruolamenti volontari con la ferma di tre anni, specificando (art.4) che "le domande di arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri Reali compilate in carta da bollo devono essere inoltrate ai Comandi di  legione corredate dai documenti che verranno indicati nei bandi di arruolamento". Dunque il reclutamento di cui trattasi era a domanda e non era preceduto da un concorso (l'ultimo comma dell'art.4 citato, specificava che "Allo scopo di accertare il reale grado d'istruzione dei  giovani che chiedono di arruolarsi, questi saranno sottoposti ad esperimento scritto ed orale di cultura in genere dai comandanti di legione, i quali elimineranno coloro
che non diano affidamento di poter frequentare con esito favorevole il corso"). In ogni caso l'idoneità di cui alla corrente lett.a) non è stata attestata e/o comprovata da alcuno  dei documenti esibiti dall'interessato a richiesta (del 17.3.2009) dell'amministrazione regionale. Nessuna menzione di un periodo di servizio quale Allievo Carabiniere in ferma provvisoria risulta dalla documentazione matricolare (e tanto è ovvio in quanto un'eventuale menzione di tal natura sarebbe stata relativa al superamento e non alla mera idoneità conseguita nell'eventuale selezione che l'interessato dichiara di aver sostenuto). Parimenti priva di riscontro (essendo stati  gli atti relativi al periodi 1990/1992, andati al macero) è rimasta la richiesta di certificazione avanzata dal Fumi al Comando Generale dell'Arma il 5.2.2009;
- quanto all'idoneità sub b): a conforto della stessa il Fumi esibisce certificazione del Comando Scuola Sottufficiali dell'Esercito di Viterbo del 19.7.1993 che lo informa dell'ammissione al  75° corso allievi sottufficiali, invitandolo a sottoporsi agli accertamenti sanitari confermativi dell'idoneità "ottenuta in fase di selezione";
- quanto all'idoneità sub c): certamente la promozione, nel corso del servizio militare, al grado di caporale prima ed a quello di caporale maggiore poi, non possono equipararsi ad idoneità conseguite in concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni pubbliche", costituenti, a mente della lex specialis concorsuale, gli unici titoli che davano diritto a punteggio incrementale;
quanto ai rimanenti dichiarati titoli sub lettere  da d) ad h): nessuno di essi costituisce idoneità valutabile ai sensi della disciplina del concorso: cosa che è evidente non solo per i corsi di formazione di cui alle lettere e), f) ed h) nonché per il master di cui alla lett. g), ma anche per la progressione verticale presso il ruolo della Regione Lazioanno 2004 (lett.d), non trattandosi di idoneità conseguita in concorso pubblico bandito da amministrazioni diverse da quella della Regione Lazio.
Concludendo sul punto, al Fumi sono stati tributati 10 pp per la laurea breve e 5 pp (il massimo punteggio cumulabile in tale categoria valutativa era 15 pp.) per tre idoneità (valutabili in termini di 2 pp cadauna). Di tali idoneità, al più se ne poteva considerare una (quella per il reclutamento quale allievo sottufficiale), con la conseguenza che al Fumi sono stati, indebitamente, attribuiti almeno tre punti in più a titolo di idoneità, con correlata riduzione del relativo punteggio complessivo da 87 a 84 pp  e collocazione in posizione postergata alla Vecchiarrelli.
III.2)- G.G., 161^ pos: a tale vincitore sono stati attribuiti 2 in più della V. e quindi in tutto 87 pp, dei quali 11  per l'anzianità di servizio e 15 per i titoli di studio.
Ha documentato il possesso di laurea specialistica in architettura (pp.10) e, quali idoneità conseguite in concorsi pubblici banditi da altre pp.aa., quelle relative a due concorsi banditi dal Ministero delle poste e telecomunicazioni per le qualifiche, rispettivamente, di Operatore specializzato di esercizio e di Assistente disegnatore. L'interessato ha, poi, incluso nell'ambito dei titoli valutabili quali idoneità conseguite in concorsi pubblici, l'esame di Stato per l'iscrizione all'Ordine professionale degli Architetti, un master in Edilizia ed altro master in Pianificazione urbanistica: titoli, all'evidenza, totalmente estranei a quelli considerati valutabili a mente della lex specialis. Ne consegue che al candidato potevano, in sintonia con la disciplina della selezione, attribuirsi per la categoria "titoli di studio", pp. 10 per la laurea e pp.4 per le due idoneità (correlate
ai concorsi sostenuti presso il Ministero delle poste e telecomunicazioni) sopra richiamate: in tutto pp.14 e non 15 che danno luogo ad un punteggio complessivo di pp.86 che (nonostante detta decurtazione) gli consente di permanere, nella graduatoria finale, in posizione poziore rispetto alla ricorrente V..
III.3)- T.R., 177^ pos: a tale vincitore è stato attribuito 1 in più della V. e quindi in tutto 86 pp, dei quali pp 12 per i titoli di studio.
Ha documentato il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale (pp.8) ed il conseguimento di due idoneità (per pp.4) in concorsi pubblici banditi da altre pp.aa.; quindi, secondo la disciplina della selezione, correttamente precede la ricorrente di un punto.
III.4)- F.M.T., 146^pos: a tale vincitrice è stato attribuito 1 in più della V. e quindi in tutto 86 pp, dei quali pp  12 per i titoli di studio.
Ha documentato il possesso del diploma di perito agrario ed il conseguimento di due idoneità: l'una di "vincitrice concorso per esami" indetto dal Consorzio della bonifica di Latina, nell'anno 1985, per l'assunzione, presso il medesimo Consorzio, di tre divulgatori con contratto a tempo determinato di un anno; l'altra (idoneità) per l'assunzione, presso il comune di Roma, di giardinieri vivaisti di cui all'avviso pubblicato il 12/10/1982.
Orbene di dette idoneità, al più, avrebbe potuto essere utilmente computata solo la seconda (anche se la documentazione esibita dall'interessata consiste in nota comunale che la informa del superamento delle prove d'esame per l'assunzione di Giardinieri Vivaisti  invitandola alla produzione dei documenti idonei ad attestare il possesso di eventuali titoli di precedenza e di preferenza previsti dalla legge). Per quanto riguarda invece la prima di tali idoneità essa,  certamente, ex iure, non ha riguardo ad un "concorso pubblico bandito da altre amministrazioni pubbliche", attesa la natura di ente pubblico economico del Consorzio Bonifica di Latina e la conseguente natura privatistica del rapporto di impiego con il personale dipendente (cfr. Cass. civ., ss.uu., n.2095 del 1986 e n. 926 del 1980); e d'altronde tanto, ove ve ne fosse bisogno, è inequivocamente documentato dal fatto che i
vincitori sono stati assunti con contratto (al pari di dipendenti privati) per un anno e non sono stati nominati in ruolo (come accadeva, anteriormente al varo del d.lgs. n.29 del 1993, in occasione di concorsi  pubblici banditi da una p.a.).
Dunque alla Fattori poteva, al più, esserle computato il punteggio per una sola idoneità in concorsi pubblici banditi da altre pp.aa, con annessa decurtazione di pp.2 per la valutazione dei titoli rientranti in detta categoria, fino ad arrivare ad un complessivo punteggio di pp. 84 con collocazione postergata rispetto alla posizione occupata dalla V..
III.5)- V.M., 94^ pos.: a tale vincitore sono stati attribuiti pp 2,5 in più della V. e quindi in tutto 89,5 pp, dei quali pp 14 per i titoli di studio.
Ha documentato il possesso del diploma di Ragioneria (pp.8) ed ha autodichiarato, quali idoneità conseguite, due Master, un attestato di Programmatore Linguaggio Cobol, un ulteriore attestato di Certificazione e valutazione sistemi di gestione ambientali  conseguito presso un'associazione milanese nonché l'idoneità in "n.3 concorsi pubblici per titoli ed esami presso il Ministero della difesa, 1984, come dal fascicolo militare matricolare".
Ora, esclusa ovviamente la possibilità che i Master di studio ovvero gli attestati sopra ricordati possano essere considerati giuridicamente equipollenti ad "idoneità in concorsi pubblici banditi da altre pp.aa", dall'esame della documentazione matricolare esibita dall'interessato risulta che è stato impiegato sotto  le armi dal 15.4.1980 sino al 12.10.1985. Durante tale periodo, maturato prima il grado di caporale l'1.8.1980 e poi quello di sergente di complemento dal 6.4.1981 (ai soli effetti giuridici), ha fruito di più rafferme annuali, una delle quali corrispondente a tutto il periodo degli esami e della valutazione della Commissione del concorso per titoli ed esami ad 850 posti di sergente maggiore in s.p.e.: concorso in  ordine al quale risulta giudicato idoneo e non vincitore.
Ora tale idoneità - che è l'unica deducibile dalla documentazione matricolare militare dell'interessato - non può, ad  avviso del Collegio, equipararsi alla "idoneità in concorsi pubblici banditi da altre pp.aa" costituente, a mente del bando della selezione di cui trattasi, idoneità utilmente valutabile. E ciò in quanto, secondo  la normativa ratione temporis vigente (l. n.212 del 1983), il reclutamento dei sottufficiali in servizio permanente effettivo avveniva  sì attraverso concorso per titoli ed esami (art.17) ma si trattava di concorso riservato ai sergenti che avevano ultimato la ferma volontaria di cui all'art. 4 di detta novella nonché ai sergenti raffermati di cui all'art.16 della stessa legge. Si trattava, altrimenti detto, non di concorso pubblico aperto a qualunque civile fosse interessato a farne domanda ma di concorso, che nell'ambito di una data progressione di
carriera, era riservato ai soli soggetti già impiegati, a diverso titolo  (in ferma volontaria ovvero raffermati), nell'ambito della Forza armata.
Consegue a tanto la non computabilità di tale idoneità nella Categoria dei "titoli di studio" e la non condivisibile attribuzione all'interessato di pp.6 a titolo di idoneità, con decurtazione del complessivo punteggio da pp.89,5 a pp.83,5 e collocazione in posizione postergata rispetto alla ricorrente V..
III.6)- P.V., 157^ pos.: a tale vincitore sono stati attribuiti 2 in più della V. e quindi in tutto 87 pp, dei 15 per i  titoli di studio.
Ha documentato il possesso di laurea breve (pp.10) ed ha autodichiarato "di aver conseguito due idoneità in concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni pubbliche e l'esame di Stato per l'iscrizione all'Ordine professionale degli architetti".
Quanto alle predette due idoneità, l'interessato ha esibito (su richiesta della Regione, inoltratagli, peraltro, solo in data 5/8/2010 e dunque successivamente alla sentenza interlocutoria di questa Sezione nr.20897/2010) una certificazione dell'amministrazione provinciale di Roma che ne attesta l'assunzione, ai sensi della legge n.285 del 1977, in qualità di "salariato stradale" non di ruolo, a decorrere dal 22/8/1978 ed il successivo inquadramento, nell'anno 1986, nei ruoli dell'Amministrazione provinciale di Roma, nel profilo di "operatore scolastico" a decorrere dall'1/6/1985.
Dunque, essendo notorio che l'assunzione ex lege n.285 del 1977 non è stata preceduta da alcun concorso pubblico e pur volendosi ipotizzare che il successivo inquadramento del 1986 sia stato,  invece, preceduto da una pubblica selezione, al Pergolini non potevano essere accreditati (a titolo di idoneità in concorsi pubblici banditi da  altre pp.aa") pp. 5 (si ricordi che il massimo punteggio cumulabile era  pp.15 e che, nel caso di specie, l'interessato ha già avuto assegnati 10 pp per la laurea breve), ma al più pp 2 con decurtazione del complessivo punteggio da 87 ad 84 e collocazione, nella graduatoria finale, in posizione postergata rispetto alla V..
Non incide su tale esito il documento depositato dall'interessato in data 21/10/2010 ove si fa riferimento ad un concorso  a 64 posti dirigente tecnico in prova nella carriera ausiliaria dell'intendenza di finanza e si comunica all'interessato che stato ammesso a sostenere la prova pratica di idoneità tecnica del concorso stesso; e ciò in quanto (e a prescindere da ogni considerazione sulla computabilità, o meno, di tale titolo quale manifestazione di una idoneità conseguita in concorsi pubblici banditi da altre pp.aa.), trattasi di documento diverso da quelli che l'interessato, in propria nota del 10/8/2010 - di replica alla richiesta dell'amministrazione regionale delle 5/8/2010 -, dichiara di aver già trasmesso in data 18/9/2008 per la valutazione dei propri titoli di studio e di servizio.
III.7)- F.D., 190^ pos.: a tale vincitore è stato  attribuito 1 in più della V. e quindi in tutto 86 pp, dei quali pp 10 per i titoli di studio (questi ultimi accertati successivamente alla sentenza interlocutoria di questa Sezione nr.20897/2010).
E' diplomato (pp.8) ed ha dichiarato quale "idoneità in concorsi pubblici banditi da altre pp.aa.", "l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione geometra".
Orbene non potendosi ipotizzare alcun rapporto di  equivalenza fra l'idoneità prevista dal bando quale titolo utilmente computabile e l'abilitazione dichiarata dall'interessato, deve convenirsi in ordine alla non legittima attribuzione di pp.2, con accessiva decurtazione del complessivo punteggio da pp.86 a pp.84 e collocazione, nella graduatoria finale, in posizione postergata rispetto  alla V..
III.8)- A.M.C., 173^ pos: a tale vincitrice sono stati attribuiti 1,5 in più della V. e quindi in tutto 86,5 pp, dei quali pp 10 per i titoli di studio.
E' diplomata (pp.8) e non ha dichiarato, nella domanda di ammissione alla selezione di cui trattasi, alcuna idoneità.
Nondimeno le risultano assegnati, a tal titolo, pp 2. L'amministrazione regionale (successivamente alla sentenza interlocutoria di questa Sezione nr.20897/2010), ha accertato che la stessa ha conseguito, nel 1988 l'idoneità del concorso pubblico per esami a 30 posti di coadiutore in prova indetto dal Ministero della Difesa.
Ora, indiscussa, in linea di principio, la computabilità di tale idoneità e fermo restando che la commissione d'esame, nel verbale n.8 dell'8/10/2008, ha utilmente considerato tale titolo, non può trascurarsi la circostanza che l'interessata, nella sopra citata domanda di ammissione, nessuna idoneità ha menzionato. E poiché, a mente dell'articolo 3 del bando della selezione, "le regolarizzazioni o integrazioni documentali non possono essere prodotte oltre ai termini stabiliti per la presentazione della domanda" (che scadeva entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data del 10/11/2007), ne segue che l'idoneità in questione non poteva essere computata a beneficio dell'interessata, il cui punteggio complessivo deve ridursi dunque da pp. 86,5 a pp 84,5 con collocazione, nella graduatoria finale, in posizione postergata rispetto alla V..
III.9)- P.C., 153^ pos.: a tale vincitrice sono stati attribuiti pp 2 in più della V. e quindi in tutto 87 pp, dei quali  pp 10 per i titoli di studio e pp 12 per anzianità di servizio.
E' diplomata (pp.8) ed ha dichiarato quali idoneità in concorsi pubblici banditi da altre pp.aa.", due Master di studio, l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro, ed il possesso dell'attestato di qualificazione professionale di dattilografa. Nessuno di tali titoli (il  cui possesso risulta accertato successivamente alla sentenza interlocutoria di questa Sezione nr.20897/2010) poteva, a mente della lex specialis della selezione, essere computato quale "idoneità in concorsi pubblici banditi da altre pp.aa.", con accessiva decurtazione del punteggio complessivo accreditato all'interessata da pp. 87 a pp. 85  (pari, dunque, a quello assegnato alla V.). Inoltre, fruendo la stessa di un'anzianità di servizio inferiore a quella della ricorrente va a collocarsi, nella graduatoria finale, in posizione postergata rispetto quest'ultima: e tanto
in applicazione della regola dell'articolo 10 del bando della selezione che ha previsto: "in caso di parità di punteggio, l'inserimento in graduatoria avverrà privilegiando il dipendente con maggiore anzianità di servizio".
III.10)- V.S.,181^ pos.: a tale vincitore sono stati attribuiti pp 1 in più della V. e quindi in tutto 86 pp, dei quali  pp 10 per i titoli di studio.
E' diplomato (pp 8) ed ha autodichiarato, a titolo di idoneità, di essere "vincitore del concorso per commesso presso gli uffici del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori  di Roma".
Tale titolo è stato documentato e, quindi, a mente della lex specialis della selezione (che considerava utilmente computabile qualsiasi idoneità in concorsi pubblici banditi da altre pp.aa."), l'interessato conserva, nella graduatoria finale, posizione poziore rispetto alla V..
III.11)- P.D., 147^ pos.: a tale vincitore sono stati attribuiti pp 2 in più della V. e quindi in tutto 87 pp, dei quali  pp 10 per i titoli di studio.
E' diplomato (pp 8) e non ha autodichiarato "idoneità in concorsi pubblici banditi da altre pp.aa.". L'amministrazione regionale, successivamente alla sentenza interlocutoria di questa Sezione nr.20897/2010, lo ha invitato, con nota  del 5/8/2010, a produrre la documentazione necessaria a dimostrare quanto dall'interessato dichiarato nella domanda di ammissione alla selezione e, in particolare, l'abilitazione all'esercizio della professione di agrotecnico.
Deve, dunque, desumersi che l'amministrazione - al pari di quanto fatto nei confronti di altri candidati risultati poi vincitori - ha, indebitamente, ritenuto equipollente alla "idoneità in concorsi pubblici banditi da altre pp.aa.", l'abilitazione conseguita dall'interessato all'esercizio di una data professione.
Né può essere apprezzato, quale idoneità di cui trattasi, il titolo di consulente economico conseguito dall'interessato nel 1988: e ciò in quanto tale titolo è seguito alla partecipazione ad un concorso per l'accertamento di idoneità finale degli ammessi alla frequenza al secondo e terzo corso per informatori socio economici tenutosi presso il Centro regionale di formazione professionale di Latina: dunque, non si è trattato di un concorso pubblico per l'inquadramento nei ruoli dell'amministrazione regionale ma di una selezione per l'ammissione a corsi per la formazione di consulenti da adibirsi al servizio di informazione socio economica.
Ne consegue la decurtazione del punteggio complessivo accreditato all'interessato da pp. 87 a pp. 85 (che è lo stesso punteggio conferito alla ricorrente). Ma avendo il Pasciuto un'anzianità di servizio presso la Regione Lazio (dichiarata) dal 30.6.1989, esso viene preceduto, nella graduatoria finale, dalla V. che è  stata assunta nei ruoli regionali sin dal 1981.
III.12)- S.M.C., 148^ pos.: a tale vincitrice sono stati attribuiti pp 2 in più della V. e quindi in tutto 87 pp, dei quali pp 10 per i titoli di studio e pp 15 per anzianità di servizio.
E' diplomata ed a ha autodichiarato di aver conseguito l'idoneità al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 32 posti di aiutante tecnico presso l'Istituto superiore di Sanità. Tale titolo è stato anche documentato e, quindi, a mente della lex specialis della selezione (che considerava utilmente computabile qualsiasi idoneità in concorsi pubblici banditi da altre pp.aa."), l'interessata conserva, nella graduatoria finale, posizione poziore rispetto alla V..
III.13)- G.G., 166^ pos.: a tale vincitore sono stati attribuiti pp 2 in più della V. e quindi in tutto 87 pp, dei quali  pp 14 per i titoli di studio.
E' diplomato (pp.8) ed ha autodichiarato tre idoneità:
- la prima al concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di Coadiutore amministrativo indetto dalla Usl RM 16;
- la seconda al concorso pubblico, per titoli ed esami, 15 posti di Assistente amministrativo indetto dalla medesima Usl;
- la terza al concorso pubblico, per esami, a 73 posti di Ispettore in prova bandito dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato il 30/11/1985.
Tali titoli sono stati anche documentati e, quindi, a mente della lex specialis della selezione (che considerava utilmente computabile qualsiasi idoneità in concorsi pubblici banditi da  altre pp.aa."), l'interessato conserva, nella graduatoria finale, posizione poziore rispetto alla V..
III.14)- F.F., 159^ pos.: a tale vincitore sono stati attribuiti pp 2 in più della V. e quindi in tutto 87 pp, dei quali  pp 10 per i titoli di studio.
E' diplomato ed ha autodichiarato di aver conseguito l'idoneità al concorso pubblico, indetto dal comune di Subiaco per "assunzione straordinaria di un geometra" in esecuzione della graduatoria formata dall'apposita commissione in data 5/1/1995 in esecuzione di una delibera giuntale n. 746 del 29/9/1994.
Orbene dall'esame degli atti risulta che la prova  pubblica selettiva bandita dal comune di Subiaco era finalizzata ad una  assunzione per un periodo di giorni 90; dunque una assunzione non finalizzata all'inquadramento in ruolo dei relativi vincitori ma esclusivamente a supplire a temporanee esigenze d'ufficio. Dunque, anche  in questo caso, al pari di altri in precedenza trattati, non viene in considerazione una "idoneità in concorsi pubblici banditi da altre pp.aa.", ma, al più, il superamento (quale vincitore e non solo idoneo non vincitore) di una pubblica selezione. Ne consegue che al FERZIOLI vanno sottratti 2 pp a titolo di idoneità con accessiva decurtazione del  complessivo punteggio da pp. 87 a pp. 85 (pari a quello della V.) e con  collocazione in posizione postergata rispetto alla ricorrente che fruisce di una maggiore anzianità di servizio.
III.15)- P.M.R., 141^ pos.: a tale vincitrice sono stati attribuiti pp 2 in più della V. e quindi in tutto 87 pp, dei quali pp 10 per i titoli di studio.
E' diplomata ed ha autodichiarato di aver conseguito l'idoneità al concorso pubblico a 90 posti di Capostazione indetto con d.m. 24.3.1975. A conforto di tale titolo è stata esibita una nota ministeriale del 1979 che partecipa all'interessata il superamento delle prove scritte e la invita a produrre i documenti prescritti per la valida partecipazione al concorso ed ammissione all'impiego.
In ogni caso, poiché la Peresso è stata assunta nel ruoli regionali dall'anno 1980, anche escludendo il computo di della  predetta idoneità (e quindi riportando il complessivo punteggio a pp.85  coma la V.), verrebbe a precedere quest'ultima per la maggior anzianità di servizio detenuta.
III.16)- L.G., 143^ pos.: a tale vincitore sono stati attribuiti pp 2 in più della V. e quindi in tutto 87 pp, dei quali  pp 12 per i titoli di studio e pp.15 per anzianità di servizio.
E' diplomato (pp.8) ed ha autodichiarato di aver conseguito l'idoneità ai concorsi pubblici indetti dal ministero della difesa e pubblicati sulle Gazzette Ufficiali della Repubblica n.214 del 1969 e n.208 del 1970. Dagli atti depositati risulta che, in relazione al secondo di tali concorsi, l'interessato risultò vincitore e, per il precedente concorso del 1969, idoneo non vincitore.
Consegue a tanto che l'interessato conserva, a mente della lex specialis della selezione, posizione poziore nella definitiva graduatoria rispetto alla V..
III.17)- F.M., 195^ pos.: a tale vincitrice è stato attribuito pp 1 in più della V. e quindi in tutto 86 pp, dei quali  pp 12 per i titoli di studio.
E' laureata (pp.10) in Scienze Politiche e non ha  autodichiarato (nella domanda di ammissione alla selezione) alcuna precedente "idoneità in concorsi pubblici banditi da altre pp.aa.", limitandosi a precisare di essere in possesso di titoli di studio post lauream, quali un Master e l'iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti del Lazio e Molise.
All'interessata, quindi, sono stati computati, indebitamente, a titolo di idoneità, pp.2, con accessiva decurtazione del punteggio complessivo da pp. 86 a pp. 84 e collocazione, nella graduatoria finale, in posizione postergata rispetto a quella della ricorrente.
III.18)- P.L., 187^ pos.: a tale vincitore sono stati attribuiti pp 1 in più della V. e quindi in tutto 86 pp, dei quali  pp 15 per i titoli di studio.
E' laureato in Architettura (pp.10) ed ha autodichiarato di aver conseguito l'idoneità ai concorsi pubblici indetti dall'ex Istituto autonomo case popolari della provincia di Roma per l'assunzione, a tempo determinato, di 55 impiegati tecnici (avviso pubblicato in data 10/12/1991) nonché per l'assunzione, a tempo indeterminato, di 54 impiegati tecnici (avviso pubblicato in data 13/12/1994.
Entrambe tali idoneità si riferiscono a concorsi superati e vinti dall'interessato e dunque erano le uniche che potevano essere utilmente computate. Deve, peraltro, presumersi che la commissione concorsuale abbia computato, a titolo di idoneità, anche l'abilitazione, posseduta dall'interessato, all'esercizio della professione di architetto: abilitazione che non era, ovviamente, utilmente computabile con accessiva decurtazione del complessivo punteggio da pp. 86 a pp. 85 e collocazione, nella graduatoria finale, in posizione postergata rispetto alla ricorrente (avendo l'interessato una minor anzianità di servizio rispetto alla ricorrente).
III.19)- C.L., pos. 137^: a tale vincitrice sono stati attribuiti pp 2,5 in più della V. e quindi in tutto 87,5 pp, dei quali pp 12 per i titoli di studio.
La contestazione su tale ricorrente verte sulla dichiarazione da essa resa di essere in possesso dell'idoneità al "concorso pubblico per titoli ed esami indetto dal comune di Roma per la  copertura di 793 posti di vigili urbani": concorso nella cui graduatoria finale, comprensiva dei nominativi sia dei vincitori che degli idonei, la C.L. non risulta inclusa. In ogni caso - e fermo restando l'obbligo per l'amministrazione regionale di assumere le necessarie iniziative per l'eventuale applicazione delle sanzioni penali  previste dall'articolo 76 del d.P.R. nr. 445 del 2000, richiamato dalla  lex specialis della selezione - la sottrazione di pp.2 per la predetta,  e non computabile, idoneità consente all'interessata di cumulare un punteggio complessivo pari a pp.85,5 e, quindi, di conservare posizione poziore, nella graduatoria finale, al rispetto alla ricorrente.
III.20) - La disamina in precedenza rassegnata ha  consentito di evidenziare che la posizione di 11 candidati vincitori - (in ordine ai quali la ricorrente non si è limitata (come fatto per molti altri) ad avanzare una mera istanza istruttoria esplorativa, ma ha  dedotto significativi elementi di criticità sull'operato della Commissione) -, ove correttamente computato il punteggio agli stessi candidati accreditabile a mente della lex specialis concorsuale, verrebbe a seguire quella della ricorrente; ma tanto non permetterebbe a  quest'ultima, in ogni caso, di risalire la graduatoria stessa sino a collocarsi nella rosa dei primi 196 vincitori. Il ricorso, dunque, con riferimento alle doglianze funzionali all'interesse prima qualificato "diretto", non è suscettivo di accoglimento; e tanto impone la disamina dei profili di censura (svolti nei ricorso introduttivo e reiterati nel primo
atto di mm.aa. di gravame), animati dall'interesse c.d. "strumentale" all'annullamento della selezione (e degli atti conseguenti) ai fini della sua rinnovazione.
Orbene, in tale contesto la V. aggredisce la determinazione di indizione della selezione ritenendola lesiva sia di norme di principio statali che di varie disposizioni regionali cui avrebbe dovuto (ma, a suo avviso, così non è stato) uniformarsi.
Si lamenta, in primo luogo, la violazione dell'art.13 c.5 della l.r. n.6 del 2002 e del Reg. to reg. le n.1/2002 che hanno, rispettivamente, previsto e definito otto profili professionali con l'indicazione dei rispettivi contenuti: profili che non sono stati considerati nella selezione di cui trattasi che, omogeneamente, prevede l'indistinta ammissione alla Cat D, pos. ec. D1 senza specificare le professionalità - corrispondenti ai profili già normativamente individuati - necessarie.
Tale omissione ha necessariamente comportato la previsione di prove d'esame vertenti, per tutti i concorrenti (ed indipendentemente dal titolo di studio e dalla competenza amministrativa  maturata nel servizio pregresso), sulle stesse materie ed il generico possesso, quale requisito di ammissione, di un dato ed indistinto titolo  di studio (qualsiasi laurea specialistica o breve ed anzianità di servizio di un anno ovvero qualsiasi diploma di maturità e anzianità di servizio di almeno due anni).
Sono state anche stigmatizzate quali illogiche ed irrazionali:
- la previsione dell'attribuzione dell'identico punteggio a qualsiasi idoneità conseguita in concorsi pubblici indetti da altre pp.aa. e la mancata previsione del computo delle idoneità conseguite nell'amministrazione regionale in selezioni per l'accesso a categoria professionale di pari livello (D) a quella cui era preordinata  l'impugnata procedura selettiva;
- la norma della lex specialis che assegnava due pp ai titoli di studio di livello inferiore alla maturità;
- la norma che richiedeva, ai fini dell'ammissione alla selezione, ai laureati un anno di anzianità di inquadramento e servizio nella Cat. "C"; ed ai diplomati due anni di inquadramento e servizio nella Cat. "C": periodi temporali di servizio chiaramente non adeguati a garantire l'acquisizione di quella competenza  e professionalità lavorativa necessarie per l'accesso alla Cat. "D".
Altro profilo di doglianza è quello con cui si contesta la mancata, previa, determinazione della programmazione triennale dei fabbisogni di personale in violazione dell'art.39 della legge nr. 449 del 1997 e dell'art.35 del d.lgs. n.165 del 2001; e la mancata previa determinazione dei posti da ricoprire attraverso accesso dall'esterno (con selezione pubblica): selezione esterna cui deve essere  riservata una quota pari ad almeno il 50% dei posti risultati disponibili in sede di programmazione, come sancito in più pronunce dalla Corte Costituzionale.
IV)- Le censure di cui trattasi si rivelano, in più tratti, persuasive e convincenti. Il loro scrutinio richiede la preliminare ricostruzione del complesso ed articolato quadro normativo al quale avrebbero dovuto adeguarsi gli atti impugnati.
IV.1)- Il C.c.n.l. 1998/2001 che ha disciplinato il sistema di classificazione professionale del personale, escluso quello dirigenziale, dipendente dalle amministrazioni del Comparto regioni ed Autonomie locali, ha previsto, per detto personale, un sistema di classificazione articolato in 4 categorie: A,B,C,D. Nell'allegato a) del Contratto sono riportate le declaratorie delle categorie specificative dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna categoria. Quindi, nell'ambito di ogni categoria sono stati previsti dei profili professionali descrittivi del contenuto delle relative attribuzioni. Sulla base di tale esemplificazione è stata demandata agli enti, ex art.3 c.7 del C.c.n.l., in relazione al proprio modello organizzativo, l'identificazione dei profili professionali non individuati nel citato Allegato a) utilizzando a tal fine, in
via analogica, i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo esemplificativo nell'Allegato a).  Sempre agli enti e non alla contrattazione collettiva sono state poi demandate, ex art.4 del C.c.n.l., le procedure selettive per la progressione verticale nel limite dei posti vacanti della relativa dotazione organica di categoria non destinati all'accesso dall'esterno e  fermo restando che anche i posti non coperti con la progressione verticale andavano ad incrementare l'accesso dall'esterno.
Sotto altro versante normativo:
- l'art.45 del d.lgs n.29 del 1993 (poi modificato dall'art.43 del d.lgs. n.80 del 1998) chiariva che, pur svolgendosi la contrattazione collettiva su tutte le materie relative al  rapporto di lavoro, quella integrativa poteva concernere le sole materie e nei limiti stabiliti dal C.c.n.l. con correlata nullità delle clausole difformi (norma sostanzialmente riprodotta nell'art.40 del d.lgs. n.165 del 2001);
- quanto al reclutamento del personale l'art.36 del d.lgs. n.29 del 1993 (poi confluito nell'art.35 del d.lgs. n.165 del  2001) imponeva a ciascuna amministrazione o ente di determinare il programma triennale del relativo fabbisogno ai sensi dell'art.39 della L. n. 499 del 1997: articolo il cui comma 19 già imponeva alle Regioni di adeguare i propri ordinamenti ai principi fissati nel c.1 che ricollegavano la programmazione triennale del fabbisogno all'esigenza di  assicurare il miglior funzionamento dei servizi sulla base delle disponibilità finanziarie di bilancio.
In tale contesto interviene nella Regione Lazio la L.R. n.6 del 2002 che dispone:
- all'art.5 che: " L'accesso all'impiego regionale avviene, sulla base della programmazione del fabbisogno.......mediante:a) procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno" (c.1); e che (c.2) "La disciplina per l'accesso alle qualifiche non dirigenziali, ivi comprese le procedure concorsuali,  è dettata nel regolamento di organizzazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 e della normativa vigente."";
- all'art.13 c.5 che " Nel rispetto del sistema di classificazione previsto dai contratti collettivi, la giunta istituisce, con apposita deliberazione i profili professionali necessari  nell'àmbito del ruolo del personale non dirigenziale della giunta per far fronte alle esigenze operative dell'amministrazione regionale" ";
- all'art.30 che: " In armonia con i princìpi di cui al decreto legislativo e in attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, con regolamento regionale di organizzazione sono disciplinati:........ i) l'accesso all'impiego regionale di cui all'articolo 5 e le relative modalità e procedure concorsuali"; (per il personale G.R., si tratta del Reg. to Reg.le 6.9.2002, n.1 cui, lo stesso art.30, ha demandato, fra l'altro, la determinazione: b) le dotazioni organiche di cui all'art.13; nonché i) l'accesso all'impiego regionale di cui all'articolo 5 e le relative modalità e procedure concorsuali; p) ogni altro aspetto in riferimento al decreto legislativo  ovvero inerente al sistema organizzativo della giunta ed al rapporto di  lavoro del personale dipendente, per quanto non di competenza dei contratti collettivi, che, si rendesse necessario regolamentate per dare  completezza
alla disciplina gestionale dell'attività regionale"".
Quindi e per la parte di interesse, il Reg.to Reg.le n.1/02 ha previsto:
- all'art.202: "I provvedimenti relativi all'avvio delle procedure selettive di cui agli articoli 182 e 208 sono adottati dalla direzione regionale competente in materia di personale sulla base della programmazione triennale dei fabbisogni di personale.Nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di professionalità e relativo sviluppo la direzione regionale "Organizzazione e personale" provvede all'elaborazione ed all'adozione del piano annuale delle acquisizioni e dello sviluppo di professionalità. Il piano annuale consiste in un'apposita pianificazione  operativa a mezzo della quale, previa consultazione dei direttori dei dipartimenti, le risorse economiche assegnate per la gestione e lo sviluppo del personale vengono tradotte in modalità selettive, formative  e di progressione professionale, sia verticale che orizzontale, individuando, per ciascun Dipartimento, il
personale da assumere distinto per categoria e profilo professionale, le specifiche procedure di reclutamento o di progressione da adottare, le posizioni funzionali interessate da processi di sviluppo professionale, gli interventi formativi da operare e le azioni di sviluppo professionale da apprestare";
- all'art.203: l'istituzione del ruolo organico del personale della Giunta articolato per profili professionali;
- all'art.205: " In attuazione dell'articolo 13, comma 5, della legge di organizzazione e in conformità al sistema di classificazione del personale previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, sono istituiti i profili professionali del personale regionale indicati nell'allegato "N""; testo, poi modificato dal reg. 8.10.2004,n.2  nel seguente: " In attuazione dell'articolo 13 della legge di organizzazione e in conformità al sistema di classificazione del personale, la Giunta regionale individua i profili professionali del personale del proprio ruolo nel rispetto del sistema di relazioni sindacali" ma con la precisazione contenuta nell'art.65 c.4 che "fino all'individuazione del profili professionali sono confermati quelli individuati nell'allegato "N" " in relazione ai quali ultimi sono stati modificati i compiti del profilo di Specialista area legislativa e
Specialista area legale.
- all'art.208: "In attuazione dell'articolo 5 della legge di organizzazione, la copertura dei posti vacanti del personale non dirigenziale avviene, sulla base della programmazione del fabbisogno di cui all'articolo 202...";
- all'art.212: "Con il piano annuale delle acquisizioni e dello sviluppo di professionalità, definito sulla base del piano triennale del fabbisogno di personale, l'amministrazione indica i posti vacanti nella dotazione organica che dovranno essere ricoperti mediante le procedure della progressione verticale interna, basate sull'accertamento della professionalità richiesta"";
- all'art.213, viene data la definizione di progressione verticale specificando che " comporta per il dipendente un passaggio di "carriera" con l'acquisizione di una posizione organizzativa ed un profilo professionale diverso da quello posseduto caratterizzato da maggiore complessità e ricchezza di contenuti".
- agli art. da 214 a 219 le modalità della progressione verticale: ma tali norme sono state tutte abrogate dall'art.64 del reg.reg. n.2/2004.
IV.2)- Alla luce di tale ricostruzione normativa non pare possano residuare dubbi sul fatto che, nell'ambito dell'assetto  organizzato della G.R. del Lazio, la selezione, per progressione verticale, del personale dipendente:
1) dovesse essere preceduta dalla previa programmazione triennale ed annuale del fabbisogno del personale: e tanto ai sensi dell'art.39 della legge n.449 del 1997, dell'art.35 del d.lgs n.165 del 2001, dell'art.6 della l.r. n.6 del 2002, degli artt. 202 e 212 del reg. reg.le n.1/02 e dell'art.4 c. 1 del citato C.c.n.l.; adempimento questo, invero, della cui ottemperanza non è dato riscontro né risulta citato nel preambolo degli atti avversati, anche se la resistente amministrazione, nella propria memoria difensiva depositata il 06.3.2008, sostiene (non l'esistenza di atti aventi ad oggetto la pianificazione di cui trattasi, ma) l'esistenza di due deliberazioni di ricognizione dei posti vacanti e disponibili nr.330 e nr.496 del 18.9.2007, entrambe, però, non esibite e/o versati in atti;
2) dovesse essere preceduta dalla previa individuazione dei profili professionali ex art.3 c.7 del C.c.n.l. citato e ex art.13 c.5 della l.r. n.6 del 2002: profili istituiti dal reg. to reg.le nr. 1/ 2002 ma dei quali gli atti gravati non hanno tenuto conto atteso che la selezione di cui trattasi omogeneamente, prevedeva l'indistinta ammissione alla Cat D, pos. ec. D1 senza specificare le professionalità - corrispondenti ai profili già normativamente individuati - necessarie. E tanto - contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente nella propria memoria difensiva - con violazione degli articoli del reg. reg.le nr.1/2001, 202 (che prevede che, per ciascun Dipartimento, il personale da assumere va distinto "per  categoria e profilo professionale") e art. 212 che prevede che l'amministrazione indica i posti vacanti "che dovranno essere ricoperti mediante le procedure della
progressione verticale interna, basate sull'accertamento della professionalità richiesta".
3) dovesse essere preceduta dalla previa determinazione della quota di posti da ricoprire mediante accesso dall'esterno, come espressamente previsto sia dall'art. 4 del citato C.c.n.l. che dall'art.35 c.1 del d.lgs. nr. 165 del 2001 (al riguardo in  nessuno degli atti impugnati ed in nessun atto difensivo della Regione è  indicato il numero dei posti, per l'accesso alla categoria "D" riservato a candidati esterni). Si tenga conto che una riserva integrale  ai dipendenti già in servizio dei posti messi a concorso contraddice il  carattere aperto della selezione che costituisce un elemento essenziale  del concorso pubblico e il suo difetto costituisce lesione degli artt. 3 e 97 Cost. (cfr., sul principio, Corte Cost. le nr.354 del 2010).
A tali elementi di criticità, già di per sè sufficienti all'annullamento del bando e degli atti consequenziali, si aggiungono, quale logico corollario, un nucleo di illegittimità correlate alla modalità selettiva prescelta dall'amministrazione regionale ed alle specifiche disposizioni che la contraddistinguevano. Sul punto l'amministrazione regionale oppone che l'Ordinamento riconosce  al datore di lavoro, pubblico e privato, "un congruo margine di discrezionalità, nell'ambito del quale, lo stesso può scegliere quali sono i requisiti che ritiene necessari per la partecipazione dei propri dipendenti alla progressione verticale allo scopo di garantirsi un organico altamente specializzato che sia in grado di assicurare il buon andamento della p.a."
Ma se è vero che non può disconoscersi alla p.a. "un congruo margine di discrezionalità" è, altresì, vero che i criteri di ammissione alla procedura e di regolazione dello svolgimento della stessa non debbono essere contrari alla legge né risultare illogici od irrazionali. Distonie, quelle appena accennate, che si possono rinvenire:
a) nella previsione della lex specialis (art.1) che, quale requisito di ammissione alla selezione, richiede, per i laureati, un'anzianità di servizio di ruolo nella cat. "C" di un anno; e  per i diplomati un'anzianità di servizio di ruolo nella cat. "C" di due  anni: previsione questa che appare porsi in rapporto di confliggenza sia col citato C.c.n.l. che con l'allegato "N" del reg.to reg.le nr. 1/2002 che, nella declaratoria della Cat. "D" specifica che "appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da conoscenze plurispecialistiche e la cui conoscenza è acquisibile con.........un grado di esperienza (ndr: non annuale o biennale, ma) pluriennale con frequente necessità di aggiornamento";
b) nell'aver previsto un'unica prova pratica su quiz non calibrata in relazione ai profili professionali dei posti da mettere a concorso; e dunque un'unica prova pratica per candidati che, una volta superata la selezione, andranno la rivestire la figura professionale (prevista nel citato allegato "N" al reg. reg.le n.1/2002), di Esperto area amministrativa o di Esperto area legislativa o  di Esperto area tecnica o di Esperto area economico finanziaria o di Esperto area informatica o di Esperto area umanistico documentale o di Esperto area organizzativa. Dunque profili professionali con contenuti significativamente, ed in alcuni casi diametralmente, diversi l'uno dall'altro;
c) nell'aver previsto il computo, ai fini della "Valutazione dei titoli di studio", di titoli di studio di livello inferiore al diploma di maturità (e che, dunque, difficilmente possono intendersi quali espressivi di un meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci);
d) nell'aver previsto, ai fini della "Valutazione  dei titoli di studio", il computo di pp 2 a qualunque "idoneità conseguita in pubblici concorsi banditi da altre pp.aa."; e, dunque, - non solo un pari punteggio fra chi ha vinto un concorso e chi si è posizionato all'ultimo posto della graduatoria degli idonei, ma - nell'aver previsto l'attribuzione di pp 2 all'idoneità conseguita, ad es., in concorsi per "giardiniere vivaista" ovvero per "commesso" in questo o quell'Ente pubblico e, dunque, a selezioni il cui superamento, quale vincitore o mero idoneo non vincitore, non appare, ancora una volta obiettivamente, indice espressivo un meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci.
Si tratta, dunque, di disposizioni che più che garantire alla Regione "un organico altamente qualificato" (come essa recisamente sostiene nella propria memoria difensiva), appaiono, per converso, volte a favorire uno scivolamento verso l'altro dei dipendenti  interessati con pregiudizio del buon andamento e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
Occorre ricordare che, alla stregua del vigente quadro costituzionale come derivante dall'art. 97 Cost. nella lettura di "diritto vivente" operata dalla Corte costituzionale (ai pubblici uffici, che debbono essere organizzati in modo da assicurare il buon andamento della pubblica amministrazione, si accede "mediante concorso salvi i casi stabiliti dalla legge"), si impone che il concorso costituisca la regola generale per l'accesso ad ogni tipo di  pubblico impiego, anche a quello inerente ad una fascia funzionale superiore (C. C.le. 3.11.2005 n. 407; 24.7.2003, n. 274), essendo lo stesso il mezzo maggiormente idoneo ed imparziale per garantire la scelta dei soggetti più capaci ed idonei ad assicurare il buon andamento  della pubblica amministrazione (cfr. C.C.le n.273/2002, n.218/02, 194/02, Corte cost. n. 2 del 2001/ n.1/1999 ord.; n. 487 del 1991; n. 453 del 1990; n. 161 del 1990).
In altre parole, nel nostro contesto costituzionale il passaggio ad una fascia funzionale superiore, nel quadro di un sistema come quello oggi in vigore che non prevede carriere  o le prevede entro ristretti limiti, deve essere attuato mediante una forma di reclutamento che permetta un selettivo, obiettivo ed efficace accertamento delle attitudini, anche laddove si tratti di progressione verticale di carriera; per questa ragione, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di plurime disposizioni di legge (ad es. relative ai corsiconcorso per la riqualificazione del personale del Ministero delle finanze: art. 3, co. 205, 206 e 207, l. n. 549 del 1995 e successive modificazioni), nella parte in cui le stesse prevedevano il passaggio a fasce funzionali superiori in deroga alla regola del pubblico concorso o comunque non prevedevano alcun criterio selettivo, ovvero riservavano,
esclusivamente o in maniera ritenuta eccessiva, al personale interno l'accesso alla qualifica superiore (cfr., in tal senso, Cons.St. nr. 7248 del 2009).
In conclusione, il ricorso introduttivo ed i mm.aa. di gravame depositati dalla V. l'11.3.2009 meritano accoglimento e, per l'effetto, vanno annullati la d.d.le del 31.10.2007 di indizione della procedura di selezione per progressione verticale e gli atti conseguenti alla stessa inclusa la graduatoria definitiva della selezione approvata con d.d. del 2.2.1009.
V)- Deve, ora, essere esaminato il ricorso incidentale presentato dal sig. R. che si è posizionato, tra gli idonei della selezione di cui trattasi, al 201° posto con pp.86.
Il R. ha impugnato la graduatoria definitiva della selezione di cui trattasi chiedendone l'annullamento ovvero la rettifica in conseguenza del punteggio erroneamente assegnato ai candidati vincitori Rinaldi Francesca, Pergolini Vittorio e Apolloni Maria Crstina nonché del punteggio che ad esso ricorrente incidentale avrebbe dovuto essere stato attribuito sulla base del computo della corretta anzianità di servizio decorrente dal 15.7.1994 e non da settembre 2003.
Il ricorso in questione è inammissibile per due ordini di ragioni.
Lo stesso, difatti, non è stato notificato ad alcuno dei 196 candidati che si sono utilmente collocati nella rosa dei vincitori (e tale non poteva considerarsi neanche la ricorrente al momento della proposizione del ricorso incidentale stesso). E poiché esso ricorso mira non a salvaguardare il rapporto di precedenza vantato,  nell'ambito dei soggetti idonei e non vincitori, dal R. sulla V. ma, mira, all'eliminazione giurisdizionale della graduatoria finale ovvero alla sua rettifica con inclusione dello stesso ricorrente incidentale fra i vincitori, ne segue che, al fine di non pregiudicarne l'ammissibilità, avrebbe dovuto essere notificato ad almeno uno dei predetti 196 vincitori.
In secondo luogo, la natura incidentale del ricorso in questione avrebbe potuto, al più, apprezzarsi, con riguardo ai mm.aa. di gravame con cui la V. contesta il punteggio attribuito ad alcuni dei candidati vincitori che la precedono; ma non con riguardo al ricorso introduttivo del giudizio volto all'annullamento del bando (e degli atti consequenziali), nei cui confronti nessuna controdeduzione trova sede nell'ambito del ricorso incidentale in questione.
VI)- In conclusione:
a) per i ricorrenti che, ad eccezione della V., hanno azionato il ricorso introduttivo del gravame, la relativa domanda di giustizia è inammissibile rivelandosi fondata, come già ricordato in narrativa, l'eccezione, in parte qua, sollevata dalla resistente amministrazione regionale;
b) è inammissibile per le ragioni in precedenza esplicitate il ricorso per mm.aa. promosso dal sig. R.R.;
c) è inammissibile per le ragioni in precedenza esplicitate il ricorso incidentale promosso dal sig. R.;
d) sono fondati il ricorso introduttivo ed i mm.aa. di gravame con cui la V. impugna i provvedimenti di indizione della selezione di cui trattasi ed approvazione della relativa graduatoria;
e) le spese di lite, attesa la peculiarità della controversia, possono compensarsi tra le parti in causa.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso  proposto dalla ricorrente V. e, per l'effetto, annulla le determinazioni di indizione della selezione di cui è detto in parte motiva ed approvazione della relativa graduatoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

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