REPUBBLICA ITALIANA SENT. 233/2011
LA
CORTE DEI CONTI
Sezione
Giurisdizionale per la regione Abruzzo
IL GIUDICE UNICO
PER LE PENSIONI
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al
n. 17528 del registro di segreteria della Se-zione, sul ricorso proposto dal
sig. -
contro
il Ministero dell’Interno
avverso
il Decreto del Ministero
dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 28/9/1998 negativo
di pensione privilegiata.
VISTI: il R.D.
13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla
legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21
luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9;
VISTO il
ricorso e tutti gli altri documenti
di causa;
UDITO,
nella pubblica udienza del giorno 12 aprile 2011, con l'assistenza del
Segretario d'udienza sig.ra Silvana Ciatti, l'avv. Mariani per il
ricorrente, assente l’Amministrazione resistente.
F A T T O
L’ex agente di P.S.
####################, in congedo dal 13 giugno 1991 per dimissioni, in
data 26 giugno 1991 ha presentato domanda di pensione privilegiata per
dipendenza da causa di servizio delle affezioni: 1) “pansinusite
muco-purulenta cronica riacutizzata”; 2) “gastrite erosiva sub-acuta”; 3)
“spondilosi C4-C5 e segni di gonartrosi.dx”.
La CMO di Chieti con
verbale ML/AB n. 92/00480 del 20 ottobre 1992 si era pronunziata sulle
affezioni suddette, riscontrandole e giudicandole ascrivibili la 1 e la 3
singolarmente alla tab. B per 2 annualità ciascuna e la 2 alla tab. A. 8^
ctg., ma il sig. #################### non è stato ritenuto per tali
affezioni inidoneo al servizio d’Istituto.
Il Comitato per le P. P. O
a seguito di adunanza del 27 gennaio 1998 ha reso il proprio parere n. 33160
del tutto conforme, con riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio.
Con l'impugnato D. M del
28/9/1998 l’Amministrazione resistente attribuiva “una tantum” pari a 4
annualità (2+2) ma respingeva la domanda di pensione privilegiata, in
applicazione dell’art 64 dPR 1092/73 che richiede, per l’attribuzione di
trattamento privilegiato, l’aver comportato l’infermità una inabilità al
servizio che nel caso non si riscontrava.
Sostiene viceversa il
ricorrente che la corretta applicazione delle leggi vigenti, giusta anche la
recente giurisprudenza della Corte dei conti, comporta la necessità di
applicare anche al personale dei Vigili del Fuoco gli artt. 67 e seguenti
del medesimo dPR.
All’istanza in sede
amministrativa dell’interessato, datata 18 settembre 2007 è stata data
dall’Amministrazione risposta negativa von comunicazione del 14 novembre
2007.
A seguito del ricorso in
sede giurisdizionale Il Ministero dell’Interno in data 7 marzo 2011 ha fatto
pervenire memoria di costituzione e documentazione. Sostiene il Ministero
che l'applicazione dell'art. 64 anziché dell'art. 67 è corretta e
corroborata dall'orientamento della Corte dei conti in sede di controllo
successivo. Solleva altresì eccezione di prescrizione quinquennale.
Nel ricorso viene chiesta
la concessione di pensione privilegiata a vita, dalla data del congedo.
All'udienza di discussione
odierna, l'avv. Mariani ha confermato la domanda.
Indi la causa è stata
ritenuta matura per la decisione.
D I R I T T O
Nel respingere la domanda
di pensione privilegiata inoltrata dal ricorrente, il Ministero dell'Interno
ha infatti erroneamente fatto applicazione dell'art. 64 del D.P.R. 29
dicembre 1973 n.1092, per il quale è necessario, ai fini della concessione
della pensione privilegiata ai dipendenti civili dello Stato, che le
infermità siano dipendenti da causa di servizio ed abbiano, altresì,
determinato la inabilità al servizio dell'interessato.
Si consideri in
proposito che, nonostante la modifica dell'ordinamento della
Polizia di Stato (avvenuta
con la legge 1 aprile 1981 n.121) e la conseguente applicazione della
disciplina normativa dei dipendenti civili dello Stato, con specifico
riguardo al diritto a conseguire il trattamento pensionistico privilegiato,
l'art.5, comma VI, del d.l. 21 settembre 1987 n.387 (conv. con legge 20
novembre 1987 n.472) stabilisce che al personale della
Polizia di Stato si applicano
le norme previste per il personale delle Forze Armate e delle Forze di
Polizia ad ordinamento militare.
Pertanto, come già
affermato da giurisprudenza sempre più univoca, nella fattispecie in esame
deve farsi applicazione dell'art.67 del T.U. n.1092/1973, che subordina il
riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata del militare soltanto
alla sussistenza di infermità dipendenti dal servizio, ascrivibili ad una
delle categorie della tabella “A” e non suscettibili di miglioramento,
escludendo quindi l'ulteriore requisito dell'inabilità al servizio (previsto
dal precedente art.64). Co-me già chiarito presso questa Sezione
Giurisdizionale, la tesi che ap-pare seguire Amministrazione per la quale a
militari ed equiparati la concessione di trattamento privilegiato sia
subordinata all'inabilità al servizio, non ha fondamento, dal momento che
per tali categorie di personale il trattamento in parola è subordinato
piuttosto ai requisiti stabiliti negli articoli 67-69 del DPR 1092 del 1973.
Circa la
classificazione delle infermità riconosciute dipendenti da causa di
servizio, si ritiene, secondo quanto emerge anche dalla visi-ta della CMO di
Chieti, e non contrastato da allegazioni di parte resi-stente, che possa
riconoscersi al sig. ####################, trattandosi, per quanto in atti,
di infermità non adeguatamente dimostrate insuscettibili di miglioramento,
di assegno di Tabella A di 8^ categoria, per il massimo della rinnovabilità
e poi a vita.
2. In base a pacifica
giurisprudenza che stabilisce l’imprescrittibilità del diritto a pensione ma
l’ assoggettamento dei ratei a prescrizione quinquennale, giurisprudenza
dalla quale questo Giudice non ha motivo di discostarsi, si deve tuttavia
accogliere l’ eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei, formalmente
sollevata dall'Amministrazione; si deve rilevare che il decorso del termine,
dal 28 settembre 1998, risulta interrotto soltanto in data 18 settembre 2007
con la presentazione dell’istanza in sede amministrativa. Sono pertanto da
ritenere prescritti i ratei risalenti ad oltre cinque anni calcolando
all'indietro dalla data del 18 settembre 2007.
3. Le somme spettanti
dovranno comunque essere maggiorate con la rivalutazione monetaria e gli
interessi legali, a decorrere l'una e gli altri dalla scadenza dei singoli
ratei e fino al soddisfo, nel senso che gli interessi vanno calcolati, nel
settore pensionistico, sulla maggiore somma nominale, mentre la
rivalutazione spetta a titolo di maggior danno (cfr. Corte Costituzionale,
n. 349/1992) ossia la differenza tra il saggio degli interessi e quello
della rivalutazione monetaria tenendo conto dell’indice ISTAT annuo, da
applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a far
data dalla maturazione del diritto a pensione fino al soddisfacimento del
credito, fatta salva l’eventuale prescrizione del diritto (v. per tutte
SS.RR 10/2002/QM).
4. Si dispone, da ultimo,
la compensazione tra le parti delle spese di lite, dovendosi rilevare la
sussistenza di giustificati motivi nella incertezza della res litigiosa,
stante anche la parziarietà dell’accoglimento.
P.Q.M.
la Corte dei conti -
Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, rappresentata come sopra,
definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,
ACCOGLIE PARZIALMENTE
il ricorso proposto dal sig.
#################### e, per l'effetto, afferma il diritto del ricorrente a
conseguire il trattamento di pensione privilegiata per il massimo della
rinnovabilità e poi a vita, corrispondente alla 8^ (ottava) categoria della
tabella “A”, con decorrenza giuridica dalla data del congedo..
Dichiara prescritti i
ratei risalenti a più di cinque anni prima della notifica del ricorso (18
settembre 2007).
Condanna il Ministero
dell’Interno alla liquidazione ed al pagamento, in favore del ricorrente,
delle somme spettanti, in esecuzione della presente sentenza, maggiorate con
la rivalutazione monetaria e con gli interessi legali, come precisato in
motivazione, dalla scadenza dei singoli ratei e fino al soddisfo.
Spese
compensate.
. Dispone
l'invio degli atti all'amministrazione, per i conseguenti provvedimenti.
Così deciso in
L’Aquila, il giorno 12 aprile 2011.
IL G.U. DELLE PENSIONI
(f.to dott. Giacinto Dammicco)
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
IL 14/06/2011
Il Direttore
f.to dott.ssa Antonella LANZI
SEZIONE | ESITO | NUMERO | ANNO | MATERIA | PUBBLICAZIONE |
ABRUZZO | Sentenza | 233 | 2011 | Pensioni | 14-06-2011 |
Nessun commento:
Posta un commento