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giovedì 7 luglio 2011

Corte dei Conti "...Si consideri in proposito che, nonostante la modifica dell'ordinamento della Polizia di Stato (avvenuta con la legge 1 aprile 1981 n.121) e la conseguente applicazione della disciplina normativa dei dipendenti civili dello Stato, con specifico riguardo al diritto a conseguire il trattamento pensionistico privilegiato, l'art.5, comma VI, del d.l. 21 settembre 1987 n.387 (conv. con legge 20 novembre 1987 n.472) stabilisce che al personale della Polizia di Stato si applicano le norme previste per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare....Condanna il Ministero dell’Interno alla liquidazione ed al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme spettanti, in esecuzione della presente sentenza, maggiorate con la rivalutazione monetaria e con gli interessi legali, come precisato in motivazione, dalla scadenza dei singoli ratei e fino al soddisfo"

       REPUBBLICA ITALIANA     SENT. 233/2011
 LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la regione Abruzzo
IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI  
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 17528 del registro di segreteria della Se-zione, sul ricorso proposto dal sig. -
contro
il Ministero dell’Interno
avverso
il Decreto del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 28/9/1998 negativo di pensione privilegiata.
            VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9;
            VISTO il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;
            UDITO, nella pubblica udienza del giorno 12 aprile 2011, con l'assistenza del Segretario d'udienza sig.ra Silvana Ciatti, l'avv. Mariani per il ricorrente, assente l’Amministrazione resistente.

F A T T O       

L’ex agente di P.S. ####################, in congedo dal 13 giugno 1991 per dimissioni, in data 26 giugno 1991 ha presentato domanda di pensione privilegiata per dipendenza da causa di servizio delle affezioni: 1) “pansinusite muco-purulenta cronica riacutizzata”; 2) “gastrite erosiva sub-acuta”; 3) “spondilosi C4-C5 e segni di gonartrosi.dx”.
La CMO di Chieti con verbale ML/AB n. 92/00480 del 20 ottobre 1992 si era pronunziata sulle affezioni suddette, riscontrandole e giudicandole ascrivibili la 1 e la 3 singolarmente alla tab. B per 2 annualità ciascuna e la 2 alla tab. A. 8^ ctg., ma il sig. #################### non è stato ritenuto per tali affezioni inidoneo al servizio d’Istituto.
Il Comitato per le P. P. O a seguito di adunanza del 27 gennaio 1998 ha reso il proprio parere n. 33160 del tutto conforme, con riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Con l'impugnato D. M del 28/9/1998 l’Amministrazione resistente attribuiva “una tantum” pari a 4 annualità (2+2) ma respingeva la domanda di pensione privilegiata, in applicazione dell’art 64 dPR 1092/73 che richiede, per l’attribuzione di trattamento privilegiato, l’aver comportato l’infermità una inabilità al servizio che nel caso non si riscontrava.
Sostiene viceversa il ricorrente che la corretta applicazione delle leggi vigenti, giusta anche la recente giurisprudenza della Corte dei conti, comporta la necessità di applicare anche al personale dei Vigili del Fuoco gli artt. 67 e seguenti del medesimo dPR.
All’istanza in sede amministrativa dell’interessato, datata 18 settembre 2007 è stata data dall’Amministrazione risposta negativa von comunicazione del 14 novembre 2007.
A seguito del ricorso in sede giurisdizionale Il Ministero dell’Interno in data 7 marzo 2011 ha fatto pervenire memoria di costituzione e documentazione. Sostiene il Ministero che l'applicazione dell'art. 64 anziché dell'art. 67 è corretta e corroborata dall'orientamento della Corte dei conti in sede di controllo successivo. Solleva altresì eccezione di prescrizione quinquennale.
Nel ricorso viene chiesta la concessione di pensione privilegiata a vita, dalla data del congedo.
All'udienza di discussione odierna, l'avv. Mariani ha confermato la domanda.
 Indi la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
D I R I T T O
1. Nel merito il ricorso è meritevole di parziale accoglimento, nel senso di seguito esposto.
Nel respingere la domanda di pensione privilegiata inoltrata dal ricorrente, il Ministero dell'Interno ha infatti  erroneamente fatto applicazione dell'art. 64 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n.1092, per il quale è necessario, ai fini della concessione della pensione privilegiata ai dipendenti civili dello Stato, che le infermità siano dipendenti da causa di servizio ed abbiano, altresì, determinato la inabilità al servizio dell'interessato.
       Si consideri in proposito che, nonostante la modifica dell'ordinamento della Polizia di Stato (avvenuta con la legge 1 aprile 1981 n.121) e la conseguente applicazione della disciplina normativa dei dipendenti civili dello Stato, con specifico riguardo al diritto a conseguire il trattamento pensionistico privilegiato, l'art.5, comma VI, del d.l. 21 settembre 1987 n.387 (conv. con legge 20 novembre 1987 n.472) stabilisce che al personale della Polizia di Stato si applicano le norme previste per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare.
       Pertanto, come già affermato da giurisprudenza sempre più univoca, nella fattispecie in esame deve farsi applicazione dell'art.67 del T.U. n.1092/1973, che subordina il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata del militare soltanto alla sussistenza di infermità dipendenti dal servizio, ascrivibili ad una delle categorie della tabella “A” e non suscettibili di miglioramento, escludendo quindi l'ulteriore requisito dell'inabilità al servizio (previsto dal precedente art.64). Co-me già chiarito presso questa Sezione Giurisdizionale, la tesi che ap-pare seguire Amministrazione per la quale a militari ed equiparati la concessione di trattamento privilegiato sia subordinata all'inabilità al servizio,  non ha fondamento, dal momento che per tali categorie di personale il trattamento in parola è subordinato piuttosto ai requisiti stabiliti negli articoli 67-69 del DPR 1092 del 1973.
       Circa la classificazione delle infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, si ritiene, secondo quanto emerge anche dalla visi-ta della CMO di Chieti, e non contrastato da allegazioni di parte resi-stente, che possa riconoscersi al sig. ####################, trattandosi, per quanto in atti, di infermità non adeguatamente dimostrate insuscettibili di miglioramento, di assegno di Tabella A di 8^ categoria,  per il massimo della rinnovabilità e poi a vita.
2. In base a pacifica giurisprudenza che stabilisce l’imprescrittibilità del diritto a pensione ma l’ assoggettamento dei ratei a prescrizione quinquennale, giurisprudenza dalla quale questo Giudice non ha motivo di discostarsi, si deve tuttavia accogliere l’ eccezione di prescrizione quinquennale dei ratei, formalmente sollevata dall'Amministrazione; si deve rilevare che il decorso del termine, dal 28 settembre 1998, risulta interrotto soltanto in data 18 settembre 2007 con la presentazione dell’istanza in sede amministrativa. Sono pertanto da ritenere prescritti i ratei risalenti ad oltre cinque anni calcolando all'indietro dalla data del 18 settembre 2007.
3. Le somme spettanti dovranno comunque essere maggiorate con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, a decorrere l'una e gli altri dalla scadenza dei singoli ratei e fino al soddisfo,  nel senso che gli interessi vanno calcolati, nel settore pensionistico, sulla maggiore somma nominale, mentre la rivalutazione spetta a titolo di maggior danno (cfr. Corte Costituzionale, n. 349/1992) ossia  la differenza tra il saggio degli interessi e quello della rivalutazione monetaria tenendo conto dell’indice ISTAT annuo, da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dalla maturazione del diritto a pensione fino al soddisfacimento del credito, fatta salva l’eventuale prescrizione del diritto (v. per tutte SS.RR 10/2002/QM).
4. Si dispone, da ultimo, la compensazione tra le parti delle spese di lite, dovendosi rilevare la sussistenza di giustificati motivi nella incertezza della res litigiosa, stante anche la parziarietà dell’accoglimento.
P.Q.M.
la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, rappresentata come sopra, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,
ACCOGLIE PARZIALMENTE
il ricorso proposto dal sig. #################### e, per l'effetto, afferma il diritto del ricorrente a conseguire il trattamento di pensione privilegiata per il massimo della rinnovabilità e poi a vita, corrispondente alla 8^ (ottava) categoria della tabella “A”, con decorrenza giuridica dalla data del congedo..
Dichiara prescritti i ratei risalenti a più di cinque anni prima della notifica del ricorso (18 settembre 2007).
Condanna il Ministero dell’Interno alla liquidazione ed al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme spettanti, in esecuzione della presente sentenza, maggiorate con la rivalutazione monetaria e con gli interessi legali, come precisato in motivazione, dalla scadenza dei singoli ratei e fino al soddisfo.
            Spese compensate.
.           Dispone l'invio degli atti all'amministrazione, per i conseguenti provvedimenti.
            Così deciso in L’Aquila, il giorno 12 aprile 2011.
                                               IL G.U. DELLE PENSIONI
                                               (f.to dott. Giacinto Dammicco)
 
DEPOSITATO IN SEGRETERIA IL 14/06/2011
                                               Il Direttore
                           f.to dott.ssa Antonella LANZI
 
             
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
ABRUZZO Sentenza 233 2011 Pensioni 14-06-2011

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