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giovedì 7 luglio 2011
TAR "... Guardia di Finanza - Riconoscimento causa di servizio ...(deve rilevarsi, in definitiva, che i servizi espletati dal L. nel corso degli anni -piantonamento in aree portuali, pronto intervento, attività d'indagine, di marconista e di verificatore, se certamente svolti anche in condizioni disagevoli, non risultavano eccedere dalla, pur complessa, routine dei servizi propri della Guardia di Finanza, così accomunando la sua situazione lavorativa a quella, difficile ma senza dubbio non tale da potersi reputare causa o concausa di infermità -almeno in situazioni, come quella de qua, sostanzialmente ordinarie, della gran parte degli appartenenti alle "Fiamme Gialle")."
FORZE ARMATE
T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 10-06-2011, n. 1043
Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.- Nel ricorso si espone che:
1.1 il sig. L., maresciallo della G.d.F. in congedo, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle seguenti infermità:
a) rettilizzazione della fisiologica lordosi cervicale;
b) ernia inguinale destra;
c) voluminose varici venose arti inferiori con incontinenza valvolare safenofemorale bilaterale;
d) calcificazioni parietali dell'aorta addominale;
e) sinusopatia fronto mascellare cronica;
f) periartrite scapolo omerale bilaterale a lieve incidenza funzionale;
g) spondiloartrosi lombo sacrale a media incidenza funzionale.
1.2 Alla valutazione favorevole della Commissione Medico Ospedaliera seguiva il parere quasi completamente contrario del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (si riconosceva il nesso eziologico per la sola spondiloartrosi), e, infine, la determinazione dirigenziale n. 5040/A, che quest'ultimo in toto recepiva.
2.- La d.d. appena citata formava oggetto del presente ricorso, così articolato:
A) Eccesso di potere per illogicità manifesta, eccesso di potere per difetto di istruttoria e omessa considerazione dei pareri di parte.
B) Violazione di legge: art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 11, comma 1, d.p.r. 29 ottobre 2001, n. 461.
3.- Tanto esposto in fatto, rileva il Collegio che il gravame, rientrante nella giurisdizione esclusiva di questo g.a., è infondato e va respinto per le ragioni che subito si indicheranno.
4.- Quanto, anzitutto, al tema della giurisdizione, deve osservarsi che "sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia di pubblico impiego, sulle controversie instaurate per il riconoscimento di infermità contratte per causa di servizio, in quanto si tratta di diritti patrimoniali che, se accertati, trovano titolo immediato e diretto nel rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Amministrazione d'appartenenza (cfr., ad es., Consiglio di Stato, sez. V, 9 febbraio 2001, n. 581). La giurisdizione della Corte dei Conti si configurerebbe, infatti, nella diversa ipotesi che la controversia fosse esclusivamente finalizzata alla liquidazione della pensione privilegiata, mentre nella specie si tratta del provvedimento di diniego del riconoscimento della causa di servizio, da cui sorge, se del caso, un diritto soggettivo, ben conoscibile nella presente
sede di giurisdizione esclusiva" (T.a.r. Trentino Alto Adige Trento, I, 25 marzo 2010, n. 92; cfr. anche T.a.r. Piemonte Torino, I, 12 maggio 2010, n. 2374, secondo cui appartiene "al Giudice Amministrativo la cognizione relativa alla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata patologia, accompagnata dalla contestuale istanza di conseguimento dell'equo indennizzo, ancorché a queste acceda anche l'istanza di riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, stante la portata assorbente e presupposta della pregiudiziale domanda e relativa decisione concernente il riconoscimento della causa di servizio, la cognizione della quale costituisce la questione principale e condizionante sia la determinazione sulla concessione o meno dell'equo indennizzo -pacificamente devoluta al Giudice Amministrativo- che la decisione circa l'attribuzione della
pensione privilegiata ordinaria").
5.- Esaminando, quindi, il merito del ricorso, il Collegio osserva che, per indirizzo giurisprudenziale consolidato, il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni espresse in relazione a domande di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie contratte da pubblici dipendenti in costanza di attività lavorativa è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui emergano dall'atto contestato evidenti vizi logici, desumibili dalla sua motivazione, in ragione dei quali si evidenzi l'inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'amministrazione.
Ne discende che il giudice amministrativo non può sindacare il merito della valutazione riservata al comitato di verifica per le cause di servizio, né tanto meno sostituire la propria valutazione a quella del predetto comitato (fra le molte, Cons. Stato, IV, 16 ottobre 2009, n. 6352), essendo soltanto ammesso, in virtù delle particolari competenze tecnico - amministrative e della composizione dell'organo predetto, un sindacato di legittimità limitato alle ipotesi di macroscopici vizi logici (irragionevolezza, palese travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e/o motivazione; cfr. T.a.r. Lazio Roma, II, 15 luglio 2010, n. 26067; T.a.r. Campania Napoli, VI, 14 luglio 2010, n. 16721; Cons. Stato, IV, 6 maggio 2010, n. 2619; I, 28 aprile 2010, n. 3185; IV, 23 marzo 2010, n. 1702; III, 18 dicembre 2009, n. 2164).
5.1 Applicando, infine, i principi appena richiamati al presente gravame, va in particolare rilevato che il Comitato formulava una serie di puntuali considerazioni tanto con riferimento alle particolari caratteristiche delle singole patologie lamentate dal ricorrente quanto rispetto al rapporto fra le stesse e la natura e le condizioni dei servizi prestati dal L. nel corso della propria carriera: tali giudizi, dunque, in quanto per un verso correttamente argomentati e, per altro verso, corroborati dalle risultanze degli atti della causa, sfuggono alle censure di difetto di istruttoria e di carente motivazione formulate con l'atto di gravame (deve rilevarsi, in definitiva, che i servizi espletati dal L. nel corso degli anni -piantonamento in aree portuali, pronto intervento, attività d'indagine, di marconista e di verificatore, se certamente svolti anche in condizioni disagevoli, non
risultavano eccedere dalla, pur complessa, routine dei servizi propri della Guardia di Finanza, così accomunando la sua situazione lavorativa a quella, difficile ma senza dubbio non tale da potersi reputare causa o concausa di infermità -almeno in situazioni, come quella de qua, sostanzialmente ordinarie, della gran parte degli appartenenti alle "Fiamme Gialle").
6.- Sulla base di quanto fin qui esposto il ricorso deve dunque essere respinto.
7.- Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di questo giudizio.P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 675/2008 indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
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