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lunedì 5 marzo 2012

Imposta erariale sugli aeromobili privati di cui all'art. 16, commi da 11 a 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 - Primi chiarimenti.


Agenzia delle Entrate
Circ. 1-3-2012 n. 6/E
Imposta erariale sugli aeromobili privati di cui all'art. 16, commi da 11 a 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 - Primi chiarimenti.
Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.
Circ. 1 marzo 2012, n. 6/E (1).
Imposta erariale sugli aeromobili privati di cui all'art. 16, commi da 11 a 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 - Primi chiarimenti.
(1) Emanata dall'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa.

Premessa
L'art. 16, comma 11, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (di seguito decreto legge), convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito un'imposta erariale sugli aeromobili privati di cui all'art. 744 del Codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale.
L'imposta deve essere corrisposta dai soggetti che risultano dai pubblici registri essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria dell'aeromobile e deve essere pagata all'atto della richiesta di rilascio o rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità.
Per l'applicazione dell'imposta devono, pertanto, ricorrere congiuntamente i requisiti della immatricolazione dell'aeromobile nel registro aereonautico nazionale e della richiesta di rilascio o rinnovo del certificato di revisione dell'aeronavigabilità.
Ai sensi del comma 14-bis, introdotto nel decreto legge con la legge di conversione, L. 22 dicembre 2011, n. 214, l'imposta trova, inoltre, applicazione anche per gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae oltre quarantotto ore.
Con Provv. 3 febbraio 2012, del direttore dell'Agenzia delle entrate e con la Ris. 3 febbraio 2012, n. 11/E, sono state definite, rispettivamente, le modalità di versamento dell'imposta ed i codici tributo da utilizzare.
Con la presente circolare, si forniscono i primi chiarimenti al fine di assicurare la corretta applicazione dell'imposta.

1. Soggetti tenuti all'applicazione dell'imposta erariale
Sono tenuti al pagamento dell'imposta erariale, i soggetti che risultano dai pubblici registri essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria degli aeromobili privati di cui all'articolo 744 del Codice della Navigazione.
Si ricorda che l'articolo 744 del Codice della Navigazione definisce quali aeromobili privati quelli diversi dagli aeromobili di Stato intesi quali "aeromobili militari e quelli di proprietà dello Stato, impiegati in servizi istituzionali delle Forze di Polizia dello Stato, della Dogana, del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, del Dipartimento della protezione civile o in altro servizio di Stato".
In relazione alle tipologie di aeromobili di Stato, sopra definite, pertanto, l'imposta erariale in esame non risulta dovuta.
L'imposta erariale non deve, inoltre, essere corrisposta, ai sensi del comma 14 dell'articolo 16 del decreto legge, per gli aeromobili di Stato (diversi da quelli sopra considerati) e quelli ad essi equiparati, per gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui al codice della navigazione, parte seconda, libro I, titolo VI, capi I, II e III, per gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle scuole di addestramento FTO (Flight Training Organisation) e dei Centri di Addestramento per le Abilitazioni (TRTO - Type Rating Training Organisation), per gli aeromobili di proprietà o in esercenza dell'Aero Club d'Italia, degli Aero Club locali e dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia, per gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita, per gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso.
L'imposta deve essere corrisposta all'atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione dell'aeronavigabilità in relazione all'intero periodo di validità del certificato stesso.
Il versamento dell'imposta, come chiarito nella relazione alla “Manovra dicembre 2011”, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, costituisce requisito necessario per il rilascio o il rinnovo del certificato.
Il tributo non è dovuto per i certificati di revisione dell'aeronavigabilità scaduti alla data di entrata in vigore del decreto legge (6 dicembre 2011) per i quali non viene chiesto il rinnovo.
Sono assoggettati al pagamento dell'imposta in esame anche gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale che, a partire dalla data del 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione, L. 22 dicembre 2011, n. 214), sostano nel territorio italiano per un periodo di tempo superiore alle quarantotto ore.

2. Determinazione dell'imposta
La misura dell'imposta deve essere determinata sulla base di aliquote progressive per chilogrammo di peso dell'aeromobile. Per gli elicotteri, l'imposta si applica in misura doppia rispetto a quella che risulterebbe dovuta per i velivoli di peso corrispondente.
L'imposta viene, invece, determinata in misura fissa, a prescindere dal loro peso, per gli alianti, i motoalianti, gli autogiri e gli aerostati.
In particolare, l'imposta è fissata nelle seguenti misure annuali:
a) velivoli con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;
2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;
3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;
4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;
5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l'imposta dovuta è pari al doppio di quella stabilita per i velivoli di corrispondente peso;
c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.
Per il calcolo dell'imposta, occorre, dunque, moltiplicare le aliquote progressive per i chilogrammi di peso corrispondenti.


Esempio 1
Imposta annua dovuta per un velivolo di peso pari a 1.500 kg.
Kg 1.500 * 2,45 = imposta dovuta pari ad euro 3.675


Nel caso in cui il certificato di revisione abbia validità inferiore all'anno, l'imposta è dovuta, per ogni mese di validità, nella misura di un dodicesimo dell'importo determinato sulla base delle misure annuali in precedenza indicate.

3. Modalità e termini di pagamento
Come sopra anticipato, ai sensi del comma 12, l'imposta deve essere corrisposta all'atto dell'inoltro della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità in relazione all'intero periodo di validità del certificato stesso.
Si precisa che il pagamento dell'imposta dovuta deve avvenire in un'unica soluzione non essendo prevista la possibilità di rateizzazione.
Con Provv. 3 febbraio 2012 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, è stato chiarito che l'imposta deve essere corrisposta tramite Modello di pagamento "F24 versamenti con elementi identificativi" utilizzando gli appositi codici tributo definiti con la Ris. 3 febbraio 2012, n. 11/E dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che sono impossibilitati ad utilizzare il modello F24, eseguono il versamento mediante l'effettuazione di un bonifico in "EURO" in favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 -. Capitolo 1223, indicando:
a) codice BIC: BITAITRRENT;
b) causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento dell'imposta, identificativo dell'aeromobile (marche di nazionalità e di immatricolazione), codice tributo e periodo di riferimento (così come indicati nella risoluzione di cui al punto 1.2);
c) IBAN - IT35 Z010 0003 2453 4800 8122 300, pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'economia e delle Finanze - www.rgs.mef.gov.it

4. Periodo transitorio
Per gli aeromobili con certificato di revisione della aeronavigabilità in corso di validità alla data del 6 dicembre, l'imposta deve essere versata entro il 5 marzo 2012 nella misura che si ottiene moltiplicando un dodicesimo degli importi annui stabiliti nel comma 11 del decreto legge, per ciascun mese, a partire da quello in corso al 6 dicembre sino al mese in cui scade la validità del predetto certificato.
Entro lo stesso termine deve essere pagata l'imposta annua relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo del certificato di revisione della aeronavigabilità avviene nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del decreto legge ed il 31 gennaio 2012.

5. Sanzioni
Con il comma 15-bis del D.L. n. 201 del 2011, è stato disposto che "In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'imposta di cui al comma 11 si applicano le disposizioni del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472".
In applicazione di tali disposizioni, pertanto, in caso di ritardato od omesso versamento troverà applicazione la sanzione prevista, nella misura del 30 per cento, dall'articolo 13, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997.
Nel caso di tardivo versamento dell'imposta, il contribuente potrà beneficiare, ricorrendone le condizioni, dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997.


Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.


Il Direttore dell'agenzia
Attilio Befera

c.n. art. 744
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 16
Provv. 3 febbraio 2012
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13

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