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lunedì 5 marzo 2012

Disposizioni inerenti l'uso del contante.


Ministero dell'economia e delle finanze
Nota 31-1-2012 n. 245/Strategie/UD/2012
Disposizioni inerenti l'uso del contante.
Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Direzione generale, Direzione per le strategie.
Nota 31 gennaio 2012, n. 245/Strategie/UD/2012 (1).
Disposizioni inerenti l'uso del contante.
(1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Direzione generale, Direzione per le strategie.



Ai
Concessionari per la raccolta dei giochi pubblici
e, p.c.:
Agli
Uffici regionali e loro sezioni staccate


Loro sedi





L'articolo 49 del D.Lgs. n. 231/2007, e successive modifiche e integrazioni sino a giungere all'art. 12 del D.L. n. 201/2011, convertito con modifiche dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, vieta "il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al partatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro".
Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.
Pertanto, i prelievi/versamenti di contante sopra soglia sul proprio conto corrente, o libretto postale nominativo, o effettuati anche con carta di credito, non costituiscono automaticamente violazione dell'art. 49 citato (v. la Circ. 16 gennaio 2012, n. 2 e la Circ. 4 novembre 2011, n. 989136, entrambe del MEF).
L'importo di 1.000 euro è riferito alla somma complessiva del trasferimento. Pertanto, è vietato anche suddividere "artificiosamente" un unico importo di 1.000 euro, o superiore, in più pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto, ma relativi alla medesima transazione economica.
Si precisa che il limite dei 1.000 euro costituisce soglia per infrazione sanzionabile a partire dal 1° febbraio 2012, mentre dal 1° settembre 2011 vigeva il limite di 2.500 euro, che sostituiva il precedente limite di 5.000 euro, effettivo dal 16 giugno 2010; fino a quest'ultima data il limite era pari o superiore a 12.500 euro.
Si richiama l'attenzione sulle misure recentemente introdotte e, in relazione a tanto, si ritiene che le giocate e i pagamenti delle vincite superiori ad euro 1.000 dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso gli strumenti di pagamento consentiti dalla norma sopra richiamata.
Si invitano inoltre i concessionari a rendere edotta la clientela attraverso opportune forme di comunicazione delle suddette novità normative indicando preventivamente anche le forme di pagamento delle vincite che saranno adottate sopra la soglia dei mille euro.


Il Direttore
Antonio Tagliaferri

D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, art. 49
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 12

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