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sabato 28 aprile 2012
Gestione delle ritenute sindacali del personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Chiarimenti.
Ministero dell'economia e delle finanze
Msg. 18-4-2012 n. 70
Gestione delle ritenute sindacali del personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Chiarimenti.
Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione centrale dei sistemi informativi e dell’innovazione.Msg. 18 aprile 2012, n. 70 (1).
Gestione delle ritenute sindacali del personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - Chiarimenti.
(1) Emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione centrale dei sistemi informativi e dell’innovazione.
AlleRagionerie territoriali dello Stato
Sono pervenute a questa Direzione le note di alcune organizzazioni sindacali del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria aventi per oggetto la mancata messa in quota di ritenute sindacali alla data del 31 dicembre 2011 e, la gestione delle revoche sindacali che parrebbe unificata agli altri comparti del pubblico impiego, venendo così a ledere, secondo dette organizzazioni, oltre al danno economico, un dirittto in termini di rappresentatività con dirette conseguenze sulla concessione delle ore dei permessi sindacali.Al riguardo la scrivente ritiene opportuno ribadire due questioni in merito alle modalità di gestione delle ritenute sindacali per il personale del comparto di polizia penitenziaria ad ordinamento civile del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, come già comunicato con il Msg. 28 aprile 2011, n. 59 e con il Msg. 5 dicembre 2011, n. 194.1) In base al D.P.R. n. 164/2002, art. 34, comma 2 e 3, la delega sindacale deve essere applicata dal primo giorno del mese successivo a quello della data di accettazione apposta sulla delega dall’ufficio di servizio ricevente, fino al 31 dicembre di ogni anno.
2) La delega si intende tacitamente rinnovata se non viene revocata dall’interessato entro il termine perentorio del 31 ottobre di ciascun anno. La revoca sindacale presentata entro i termini suddetti e con le stesse modalità di cui sopra, decorre comunque dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Il Dirigente
Roberta Lotti
D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, art. 34
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