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lunedì 23 luglio 2012

Fisco, Italia al top nelle deduzioni e detrazioni, confronto con Usa Gb Francia e Spagna




L'affermazione che in America tutte le spese sono deducibili è una leggenda metropolitana priva di riscontri nella realtà. Da un confronto di Lef tra i sistemi dei principali paesi emerge che in Italia ci sono 47 tipologie di sconti all'imposta sulle persone fisiche contro 33 negli Usa. 
di Lelio Violetti

Nel dibattito sul contrasto all'evasione fiscale sovente ricorre l'affermazione che per ridurre drasticamente il fenomeno basterebbe introdurre nel nostro paese il contrasto di interessi rendendo deducibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche tutte, o gran parte, delle spese sostenute dal contribuente. Bisogna fare come in America o, come dicono i più raffinati, come nei paesi anglo-sassoni. Una affermazione che in genere viene fatta con sprezzante sicurezza senza riflessione alcuna sulla sua illogicità e irrazionalità e nella più completa ignoranza del funzionamento delle deduzioni/detrazioni concesse nella determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche negli Stati Uniti o nel Regno Unito. Se, infatti, dall’ammontare del reddito, a base del calcolo dell’imposta, si tolgono tutte o gran parte delle spese sostenute nell’arco dell’anno si arriva a tassare in prevalenza solo il risparmio, cambiando completamente natura al tributo e al meccanismo delle deduzioni/detrazioni.  
Le agevolazioni fiscali sono utilizzate prioritariamente per attenuare il carico fiscale dei soggetti economicamente più deboli e svantaggiati; sono utilizzate inoltre per tutelare il futuro degli individui (previdenza, istruzione, acquisto abitazione, ecc.), per incentivare particolari settori economici (risparmio energetico, edilizia residenziale, ecc.), per sostenere il volontariato e le attività no-profit, ecc. La possibilità di dedurre dal reddito o detrarre dall’imposta tutte o gran parte delle spese aprirebbe anche seri problemi di bilancio in quanto ridurrebbe in modo radicale le entrate derivanti dalla imposta erariale più importante in termini di gettito. A questo va aggiunto che l’imposizione sul reddito delle persone fisiche, con l’applicazione di aliquote crescenti al crescere del reddito, è il principale tributo che garantisce la progressività e la drastica riduzione della sua base imponibile limiterebbe di molto la piena attuazione di quanto stabilito dall’articolo 53 della nostra costituzione in cui si afferma che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva”.
Per comprendere, tuttavia, come “la leggenda metropolitana del tutto deducibile” si sia così capillarmente diffusa e radicata nell’opinione pubblica è necessario analizzare in dettaglio gli elementi che hanno contribuito a crearla. L’origine va ricercata nel fatto che in Italia l’evasione fiscale è elevatissima e che conseguentemente si è nella necessità d’individuare nuovi ed efficaci strumenti per contrastarla e ridurla, da cui l’intuizione di concedere deduzioni dal reddito anche per far emergere imponibile non dichiarato. Infatti il contribuente deve documentare le spese sostenute che può portare in deduzione dal reddito e questo lo costringe a richiedere al venditore o al prestatore di servizi la relativa fattura/ricevuta. Nel meccanismo viene a crearsi un “conflitto d’interessi” che porta a tracciare la transazione economica e quindi ad aumentare o far emergere i ricavi del soggetto che vende o presta il servizio. Così formulato il meccanismo, a parte la perdita di gettito, non sembra avere controindicazioni.
In concreto, tuttavia, non è così e per coglierne le motivazioni è necessario analizzare il dettaglio del suo funzionamento. Nel nostro sistema fiscale le spese potenzialmente deducibili possono essere distinte in quelle senza Iva (tipo quelle mediche) e quelle con Iva. Esistono, inoltre, due principali tipi di agevolazioni che riducono l’imposta da pagare: le deduzioni dall’imponibile e le detrazioni dall’imposta. Per quanto riguarda le spese senza Iva nell’ipotesi di deducibilità dall’imponibile il venditore o il prestatore di servizi (esempio il medico) può nella grande maggioranza dei casi scontare la spesa, in assenza di fatturazione, d’un importo maggiore di quello che il contribuente riceverebbe indietro dal fisco. Infatti 47% dei contribuenti italiani ha una aliquota uguale o inferiore al 23% e pertanto, in caso di rilascio di fatturazione/ricevuta, la metà dei contribuenti avrebbe diritto ad uno sconto fiscale inferiore a quello che può praticare il venditore/prestatore (il medico) di servizi, tenendo conto di tutti i risparmi tra tasse e contributi che questo realizza operando al “nero”. Per essere efficace e riguardare tutti i contribuenti lo stato dovrebbe concedere una detrazione dall’imposta superiore al 23% dell’imponibile ovvero praticare uno sconto che
per la metà dei contribuenti risulta addirittura superiore all’imposta dovuta sulla cifra impiegata per la spesa.
Nel caso di spese con IVA la percentuale di sconto che il venditore o prestatore di servizi può realizzare, omettendo di rilasciare ricevuta/fattura, s’innalza ulteriormente in quanto ai suoi risparmi si somma anche la percentuale (aliquota) dell’Iva che avrebbe dovuto riscuotere dal contribuente e versare allo Stato come sostituto d’imposta. Tenendo conto che l’aliquota media dell’IVA è pari all’incirca al 15% lo sconto che il venditore o prestatore di servizi può fare, in caso di omessa ricevuta/fattura, arriva a superare il 38% e ciò significa che in caso di deduzione oltre il 95% dei contribuenti non avrebbe convenienza a far uscire la transazione dal nero. In questo caso per far scattare il meccanismo del “conflitto d’interessi” lo stato dovrebbe concedere una detrazione dall’imposta pari almeno al 38% dell’imponibile rinunciando non solo a riscuotere l’imposta sul reddito, ma anche l’Iva. Per tali ragioni nel nostro sistema di tassazione dei redditi delle persone fisiche il meccanismo del conflitto d’interessi è stato introdotto, sino ad oggi, solo per due tipi di spesa: interventi di recupero del patrimonio edilizio e interventi finalizzati al risparmio energetico. Il primo interessa un settore economico, quello dell’edilizia, dove l’evasione fiscale e contributiva è particolarmente alta, mentre il secondo riguarda la difesa ambientale e la riduzione della nostra spesa energetica.
Per le spese sostenute per la ristrutturazione di immobili è, infatti, concessa una detrazione dall’imposta pari al 36% dell’importo. La detrazione va ripartita dal contribuente in 10 rate ed ha un limite d’importo (48.000 €). Tenendo conto che l’aliquota Iva sulle prestazioni di servizio per questo tipo di spese è del 10%, il 36% è stato determinato per far scattare il meccanismo del conflitto di convenienza per tutti i contribuenti. Si tratta tuttavia d’un onere consistente per lo stato che rinuncia per questo tipo di spese sia a riscuotere le imposte dirette che quelle indirette. Nel solo anno d’imposta 2010 lo stato ha rinunciato ad incassare per questo tipo di spese ben 2.242.562.000 di € che costituiscono l’1,50% dell’imposta netta totale pari a 149.442.986.000 di €. Per le spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico è, invece, concessa una detrazione dall’imposta pari al 55% dell’importo. La detrazione va ripartita dal contribuente in 10 rate ed ha un limite d’importo collegato al tipo di opera realizzato. Nell’anno d’imposta 2010 lo stato ha rinunciato ad incassare per questo tipo di spese 1.349.376.000 di € che costituiscono lo 0,90% dell’imposta netta totale.
L’applicazione pratica del meccanismo del contrasto d’interessi, sconosciuto nei sistemi fiscali in cui è elevata l’adesione spontanea all’obbligo, come quello Usa e del Regno Unito, si realizza compiutamente in Italia, paese in cui l’evasione è elevatissima, solo nei due casi precedentemente illustrati e porta da solo ad una rinuncia di riscossione pari al 2,40% dell’imposta netta totale. Per evidenziare che in nessun paese, economicamente comparabile con il nostro, tutte o
gran parte delle spese sono deducibili/detraibili sono stati messi a confronto con il nostro i sistemi di agevolazione dell’imposizione diretta (deduzioni e detrazioni) di Francia, Regno Unito, Spagna e Usa. I risultati di questa ricerca sono contenuti nelle tabelle di comparazione dello studio allegato. Il confronto è stato realizzato rilevando dai quadri base dei modelli di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentati da tutti i contribuenti nei cinque paesi considerati (Francia, Italia, Regno Unito, Spagna e Usa). Si è fatto riferimento alle sole detrazioni/deduzioni che contribuiscono al calcolo finale dell’imposta e che spettano, di norma, a tutti i contribuenti a prescindere dalle diverse tipologie di reddito dichiarate.
Le tabelle contenute nello studio evidenziano che la suggestione che in America sia tutto deducibile non ha alcun fondamento reale. Anzi negli USA come numerosità le detrazioni/deduzioni sono inferiori a quelle presenti in Italia (33 contro 47). Alcune, inoltre, sono molto particolari e probabilmente riguardano pochi contribuenti (come le Spese professionali dei membri della Guardia Nazionale o le Spese di educatore professionale). Ancora meno sono le deduzioni/detrazioni concesse nel Regno Unito ai contribuenti persone fisiche che si limitano esclusivamente a quelle essenziali. Probabilmente in questo
paese, più che al fisco, si preferisce ricorrere per concedere l’agevolazione ad altre forme. Nessun paese economicamente comparabile al nostro utilizza il sistema delle deduzioni/detrazioni per far emergere il conflitto d’interessi. Questo tipologia di agevolazione è esclusiva del nostro sistema. (Vai al documento

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