RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
IL COCER FINANZA SULLE FUTURE POENSIONI DEL COMPARTO...(leggi tutto)
giovedì 01 novembre 2012
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Comunicazione del Consiglio Centrale di Rappresentanza
Dalla riforma è stata stralciata la posizione del personale del comparto sicurezza e difesa in ragione della sua specificità di status e di impiego, rinviando l’armonizzazione dei rispettivi trattamenti riguardo al sistema previdenziale generale ad uno specifico regolamento, da emanarsi di concerto tra Ministero del Lavoro e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Successivamente, il Ministro del Lavoro ha avviato una prima fase di confronto con le Amministrazioni del comparto e, poi, una seconda fase di approfondimento da cui sono state, addirittura, estromesse anche le Amministrazioni.
Nessun confronto è stato avviato dal Governo con le Rappresentanze Militari e le OO.SS..
In tale contesto, questo Consiglio, unitamente alle altre sezioni Co.Ce.R. ed alle OO.SS., ha ritenuto opportuno, in sinergia con le Amministrazioni del Comparto, di sensibilizzare le forze parlamentari, ottenendo il rinvio del provvedimento dal 30 giugno 2012 al 31 ottobre 2012 e l’approvazione, a larga maggioranza, di un o.d.g. che impegnava il Governo a:
rispettare la delega parlamentare contenuta nell’art. 24 co. 18 del decreto “Salva Italia”, la quale prevede esclusivamente la possibilità di innalzare l’età per il conseguimento dei benefici pensionistici;
incontrare le Rappresentanze Militari e le OO.SS. prima dell’adozione del regolamento;
avviare la previdenza complementare ed un tavolo di concertazione sul riordino delle carriere, subito dopo l’emanazione del regolamento.
Rispondendo al citato o.d.g., nel mese di settembre u.s., il Ministro del Lavoro ha convocato le Rappresentanze Militari e le OO.SS., senza interessare né gli altri Ministri di riferimento, né le Amministrazioni del comparto, ma soprattutto senza avviare un effettivo confronto.
Questo Consiglio, unitamente alle altre sezioni Co.Ce.R. ed alle OO.SS., ha ritenuto questo comportamento errato ed assolutamente inidoneo a delineare soluzioni in grado di coniugare, al meglio, il risanamento dei conti pubblici con gli interessi generali in tema di efficienza delle Amministrazioni e le legittime aspettative dei singoli interessati.
Successivamente su richiesta espressa della rappresentanza militare e delle OOSS, il Presidente del Consiglio, Prof. Mario Monti, ha convocato un incontro tra tutti i Ministri interessati, le Amministrazioni del comparto e le rappresentanze.
Tale incontro si è svolto il 21.09.2012. In quella sede sono state illustrati, nelle loro linee generali, i contenuti dell’emanando regolamento. Benché richiesto, però, non è stato fornito alcun testo, ma solo una “nota riassuntiva” del provvedimento, dalla quale era dato rilevare la permanenza di disposizioni costituenti eccesso di delega rispetto alla norma del decreto “Salva Italia”, in contraddizione, tra l’altro, con l’o.d.g. votato in Parlamento.
Questo Consiglio ha, pertanto, ritenuto la proposta governativa del tutto irricevibile.
Sulla base di queste considerazioni, il Consiglio ha provveduto a confrontarsi con gli organismi confluenti ed ha intrapreso una serie di azioni (comunicati stampa, lettera aperta al Ministro dell’Economia Grilli, ecc.) per sensibilizzare il Governo e le forze politiche.
La mobilitazione è culminata con la manifestazione del 23 ottobre 2012, a margine della quale, in un apposito incontro, è stato opportunamente sensibilizzato il Presidente del Consiglio, il quale ha assicurato una ulteriore riflessione sul provvedimento.
Conseguentemente, si è svolta una specifica riunione tecnica di coordinamento presso la Presidenza del Consiglio, cui hanno partecipato i rappresentanti delle Amministrazioni del Comparto. In tale circostanza, si è convenuto di espungere dal testo, per eccesso di delega, le norme in tema di ausiliaria e di supervalutazione.
Il regolamento, di cui non si dispone ancora del testo ufficiale, è stato approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 26 ottobre 2012.
Avendo la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 223/2012, tra l’altro, dichiarato l’illegittimità della ritenuta del 2,5% c.d. “opera di previdenza” il Governo, nello stesso C.d.M. del 26.10.2012, ha varato un D.L. che ha sanato l’illegittimità della ritenuta in parola, ristabilendo, con effetto retroattivo dal 01.01.2011, il vecchio e più vantaggioso metodo di calcolo del T.F.S.
In questo contesto, il Consiglio prende atto:
del responsabile ripensamento del Governo che ha permesso di evitare una palese violazione della volontà parlamentare e preservare gli istituti che caratterizzano la specificità del personale del comparto, quali la “supervalutazione” e, soprattutto, l’ausiliaria. Quest’ultimo istituto, infatti, con il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, non rappresenta di certo una sorta di privilegio per alcune categorie di personale, ma un fondamentale meccanismo attraverso il quale si riempiono di contenuti economici (montante contributivo e coefficiente di trasformazione) gli anni contributivi persi dal personale del comparto per via dei limiti ordinamentali e di accesso alla pensione di vecchiaia mediamente più bassi rispetto al resto dei lavoratori;
della tempestiva sanatoria rispetto alle inique disposizioni che avevano ingiustamente e illegittimamente colpito il trattamento di fine servizio.
Ciò premesso, il Consiglio ritiene che il testo del regolamento approvato dal Governo rimanga comunque insoddisfacente e che pertanto possa essere migliorato in più di una sua parte, con particolate riferimento ai requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso alla pensione anticipata di cui all’art. 4.
In definitiva, al fine di contemperare le esigenze dei singoli e quelle delle Amministrazioni di non vedere un repentino aumento dell’invecchiamento del personale e mantenere inalterati i livelli di efficienza, si ritiene opportuno, in linea con la posizione del Comando Generale, limitare gli ostacoli, in termini di requisiti e penalizzazioni, ai collocamenti in congedo a domanda.
Più in dettaglio:
per quanto attiene alla pensione c.d. anticipata prevista dall’art. 4 co. 1 del regolamento è necessario modificare l’età anagrafica di riferimento per le c.d. “penalizzazioni” da 58 a 56 anni sino al 31.12.2018 e da 59 a 57 anni a decorrere dal 01.01.2019, anche al fine di armonizzare detto limite con i 5 anni della “supervalutazione”;
per quanto attiene alla pensione anticipata c.d. “per quote” prevista dall’art. 4 comma 2, del regolamento è necessario abbassare il requisito anagrafico da 58 a 55 anni (lettera a), da 58 a 56 anni (lettera b) e da 59 a 57 anni (lettera c), rimodulando nel contempo in aumento i requisiti contributivi.
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