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lunedì 26 novembre 2012

La riforma del condominio è legge, ecco tutte le novità principali




Fonte: Leggioggi.it


La riforma del condominio è legge, ecco tutte le novità principali

Amministratori, impianti di riscaldamento, assemblee, maggioranze: ecco cosa cambia


Riforma condominio
La riforma del condominio finalmente è diventata legge. Il Senato non ha trattenuto più di tanto un testo cui è stato dato via libera in sede deliberante, cioè senza apportare modifiche sostanziali alla versione uscita dalla Camera. La stesura finale ridisegna in maniera profonda gli articoli 1117 e successivi del Codice civile, oltre che alle abbinate modalità di attuazione.
Le novità contenute nella riforma abbracciano la vita comune a 360 gradi, sia nel privato degli appartamenti che negli spazi condivisi e, soprattutto, nella gestione dell’ente condominiale a livello amministrativo e di bilancio.
In primis, ecco le modifiche che investono proprio la parte decisionale della struttura di residenza, a partire dalle sue figure o organismi di rappresentanza, fino alla modalità di pubblicazione delle spese.
Partendo dalla figura dell’amministratore, va sottolineato che ora dovrà quantomeno aver conseguito il diploma di scuola superiore e sarà costretto a frequentare corsi di aggiornamento a scadenza regolare. La sua carica resterà in vigore per un biennio e sarà il referente sulle questioni più strettamente burocratiche ed economiche dell’edificio, a partire dal conto corrente, dalla stipula di assicurazioni specifiche, e attivando il sito internet su cui vengano pubblicati tutti gli oneri e i consuntivi del condominio.
Quindi, sempre in fatto di diffusione degli aspetti contabili dell’edificio, la trasparenza è il concetto cardine che, da oggi, guiderà le stesure dei bilanci, alla stregua di una vera e propria società operante sul mercato. Centrale anche la competenza con cui dovrà essere completato il rendiconto, mettendo bene in luce tutte le voci di spesa o di entrata.
Le assemblee, invece, che non potranno essere b di qualsiasi religione riconosciuta dallo Stato italiano, si avvalgono della validità di maggioranze più flessibili, e, in seconda convocazione, basterà il 50%+1 dei presenti e un terzo di voti sul totale a favore per rendere operativa una delibera. Tali pronunciamenti saranno validi particolarmente per l’installazione di sistemi di videosorveglianza.
Passando, invece, alle questioni più di diretto interesse dei residenti, si arriva innanzitutto alla possibilità, per i singoli condòmini, di rinunciare alle parti comuni e, con esse, gli impianti centralizzati di climatizzazione, sia riscaldamento che i condizionatori, dunque. Luce verde anche alla costruzione di box in cortile, cui dovranno però aderire i quattro quinti dei residenti e dei millesimi.
Passati, nonostante qualche distinguo e piccole contestazioni, anche le norme che vietano ai regolamenti condominiali di interdire la presenza in appartamento degli animali domestici. La norma ha valore retroattivo: laddove tali inibizioni siano presenti, andranno cancellate.
Vai al testo finale della riforma del condominio

iforma condominio, come cambiare destinazione e uso delle parti comuni

L’assemblea può intervenire sul valore dei singoli immobili in condominio


Bambini cortile condominio
La riforma del condominio è diventata legge, dopo un cammino periglioso che ne ha visto ridisegnare il profilo nei passaggi tra le Camere. Nelle parti più discusse, va calcolata indubbiamente la nuova normativa che regola le destinazioni d’uso delle parti comuni, da sempre uno dei più frequenti casus belli tra vicini di pianerottolo.
Come noto, la riforma entrerà ufficialmente in vigore solo sei mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per adeguare le strutture esistenti alla nuova disciplina, ma quella delle finalità di utilizzo è una novità cruciale, in grado di accrescere, o – all’occorrenza – diminuire il valore stesso di uno o più appartamenti.
La riforma del condominio, lo ricordiamo, non è una vera e propria legge di nuova creazione, ma consta in una collana di interventi chirurgici, che vanno a toccare gli articoli dal 1117 al 1138 del Codice civile, più il 61 e seguenti delle rispettive disposizioni attuative.
Ed è proprio nella nuova formulazione dell’articolo 1117 ter e quater del Codice che viene spiegato come cambiano le modalità di decisione e di applicazione, riguardo usufrutto ed eventuali modifiche strutturali di parti comuni e le possibilità di ricaduta sui singoli condòmini.
Adesso, al centro decisionale non è più il singolo residente, ma l’assemblea, che diviene così l’organo attorno a cui ruotano le scelte di maggiore rilevanza per la vita quotidiana degli abitanti.
A differenza, però di quanto previsto per le decisioni ordinarie – dove è necessario un quorum di votanti favorevoli della maggioranza dei presenti e rappresentativa, a seconda che si tratti di prima o seconda convocazione, di metà o un terzo dei millesimi – per apportare modifiche alle parti comuni il numero dei votanti accondiscendenti dovrà raggiungere i quattro quinti, sia degli inquilini che delle metrature rappresentate.
Inoltre, a differenza delle convocazioni usuali, che richiedono 5 giorni di preavviso, nel caso sia inserita, in ordine del giorno, una proposta di cambiamento di una destinazione d’uso di un’area soggetta a condivisione, l’annuncio dell’assemblea dovrà essere divulgato non meno di 30 giorni in anticipo, per darne la massima diffusione possibile tra gli interessati.
Soggette a queste nuove regole sono, ad esempio, le costruzioni di capanne o box adibiti a parcheggio, oppure adibire un passaggio pedonale ad automobilistico o viceversa, o, ancora, l’edificazione in cortile di un gazebo a uso collettivo.
Oltre a questi esempi pratici, resta la possibilità di cambiare, a maggioranza, parti specifiche del regolamento condominiale o di quanto definito nei titoli d’acquisto riguardo le specifiche finalità di sfruttamento.
E nell’eventualità di esercizio di una destinazione avversa ai principi di destinazione sanciti in assemblea? Cade la distinzione tra violazione della destinazione prevista – e dunque la realizzazione di interventi non previsti sulla carta – oppure di sfruttamento non conforme alle regole. 
In entrambe le situazioni, nel qual caso una delibera finisca, all’atto pratico, per arrecare un danno al singolo inquilino, o, in alternativa, al condominio tout court, è possibile citare in giudizio il soggetto responsabile del comportamento ritenuto lesivo.
Sarà, in primis, l’assemblea condominiale a doversi esprimere sulle sorti di questa attività, che, comunque, richiederà maggioranza assoluta di presenti e millesimi per essere certificata come illecita.
Leggi il testo finale della riforma del condominio
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Riforma condominio, le nuove assemblee: voti, deleghe e convocazioni

Tutto sull’assemblea, con la riforma del condominio diventata legge


assemblea condomini
Se l’amministratore, con la riforma del condominio, esce come una figura dai contorni più definiti, inserito in un preciso quadro di regole e obblighi verso i propri inquilini di riferimento, altrettanto può dirsi della nuova assemblea. Il consesso condominiale uscito dalla conversione in legge della riforma, nei propositi, ha le carte in regola per essere l’organo centrale di amministrazione, in grado sia di svolgere da sorvegliante nei confronti dell’amministratore che di incidere attivamente sulle decisioni da avallare. Innanzitutto, una novità centrale per le nuove assemblee è quella che prevede l’abbassamento delle maggioranze necessarie, così da evitare infinite convocazioni e alleggerire il carico dei lavori. In seconda convocazione, lì dove, fino a ieri, serviva un terzo dei residenti a favore per rendere operativa una delibera approvata, ora sarà sufficiente la maggioranza degli intervenuti rappresentativa di non meno di un terzo del valore complessivo dell’edificio. In prima chiamata, invece, resta in vigore il 50%+1 dei presenti, purché non inferiore a due terzi dei millesimi per la validità dell’assemblea e della metà più uno per le deliberazioni. Dunque, diviene centrale, in assemblea, di un numero minimo di millesimi, che servirà per prendere decisioni importanti per la vita in condominio, come l’installazione di impianti di videosorveglianza oppure piccole centrali per la produzione e la distribuzione di energia pulita. L’assemblea, invece, non potrà impedire a un singolo inquilino di staccarsi dall’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, sempre che la decisione non arrechi danno ai vicini e che venga, comunque, garantito il pagamento della manutenzione straordinaria dell’impianto a disposizione di tutti. Ciò che viene modificato in somma importanza, è che, da oggi, sarà molto più difficile conferire deleghe per la partecipazione alle assemblee. Il principio rimane valido per chi presenti documentazione scritta, ma nessun delegato può comunque rappresentare più di un quinto dei residenti: dunque, stop ai super delegati. Sulle convocazioni, una novità interessante è che, d’ora in avanti, potranno essere realizzate anche via fax o posta elettronica certificata. La comunicazione dovrà anticipare la prima chiamata di almeno 5 giorni. Riguardo le modifiche che interessano le destinazioni d’uso di parti comuni, per assemblee al di sopra dei sessanta partecipanti, ogni struttura è chiamata a definire un rappresentante in assemblea per l’organizzazione dei vani comuni a più di un edificio, purché non si tratti dell’amministratore, cui è preclusa la partecipazione ad altri consessi. Per definire, ad esempio, la costruzione di strutture in aree condivise, sarà necessario appellarsi ai quattro quinti dei residenti e dei millesimi dell’edificio. Chi detiene diritto di voto? Colui che esercita l’usufrutto, spiega il testo, detiene la facoltà di esprimersi in assemblea per quanto concerne ordinaria amministrazione e fruizione dei servizi comuni, mentre, in tutti gli altri casi, a dire la sua sarà il proprietario del locale all’interno del condominio. Vai allo speciale riforma condominio 2012
 

La riforma del condominio è legge: tutto sul nuovo amministratore

Requisiti, doveri, funzioni e possibilità di licenziamento


amministratore condominio
Con la nuova riforma del condominio si apre una nuova fase per tutti gli amministratori, in arrivo e già in carica, che assumono una determinazione più professionalizzante, anche se non si chiudono le porte a eventuali “dopolavoristi”.
Intanto, l’amministratore può non essere una persona fisica specifica, ma la carica può anche essere ricoperta a livello societario. Chiunque se ne occupi, d’ora in avanti, resterà comunque in ruolo per due anni, anziché uno come accaduto sino a oggi.
Tra i requisiti per accedere al ruolo di amministratore, spunta per la prima volta un titolo di studio minimo, identificabile nel diploma di scuola secondaria di secondo grado (la ex scuola superiore).
Ma la formazione dell’amministratore sarà in fieri: obbligatorio, per chi verrà investito della carica, partecipare a corsi di aggiornamento con scadenza regolare. Richiesta, a norma della nuova riforma, anche un’assicurazione professionale e la presentazione a tutti i residenti di una polizza individuale di responsabilità civile a copertura dell’intero arco di amministrazione.
Inoltre, figurano come caratteristiche irrinunciabili anche l’assenza di condanne e misure preventive, zero protesti, il regolare godimento dei diritti civili e, naturalmente, il non aver riportato interdizioni o provvedimenti disabilitanti, su tutti le condanne per reati contro la Pubblica amministrazione.
Tra i doveri dell’amministratore, quello di essere reperibile e disposto all’ascolto degli inquilini, oltre a tenere il registro aggiornato di una vera e propria anagrafe condominiale.
Inoltre, egli sarà anche chiamato a esporre in un luogo di facile accesso al pubblico tutti i recapiti e le proprie generalità, per essere facilmente riconoscibile e contattabile.
Ma è nel comparto gestionale ed economico che il nuovo “boss” del condominio sarà chiamato a svolgere al meglio le proprie funzioni: prima tra tutte, la responsabilità di apertura e mantenimento di un conto corrente condominiale.
Quindi, in capo a lui saranno anche i casi di morosità, cui potrà procedere con un’ingiunzione anche in assenza di pronunciamento in merito da parte dell’assemblea.
A supportare l’amministratore, in primis ci sarà l’assemblea dei condomini che, però, potrà essere appoggiata anche da un consiglio condominiale deputato al controllo e all’indirizzo sulle faccende squisitamente economiche.
Come detto, l’incarico durerà due anni: fino ad allora, però, l’amministratore eletto potrà essere rimosso per due ragioni. Primo, la mancata apertura del conto bancario condominiale; secondo e in misura ancor più grave, la comprovata esistenza di gravi irregolarità fiscali.
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Riforma del condominio, ecco come cambieranno conti e pagamenti

Morosità, conti correnti, bilanci, sanzioni, spese, vendita immobili


debito-pubblico
La riforma del condominio convertita ieri in legge al Senato non è solo un nuovo inizio per quanto riguarda la detenzione degli animali domestici in appartamento, o, sul fronte più amministrativo delle norme, delle nuove procedure assembleari.
Ciò che tocca più da vicino i residenti in strutture plurime è, in verità, come e se cambieranno le abitudini sul controllo dei conti e la gestione delle spese condominiali, sia private che comuni.
E la riforma in questione adotta non poche modifiche ai regolamenti vigenti, cercando di rendere più operose le decisioni degli organi collegiali e, insieme, favorendo un incremento della trasparenza nella rendicontazione della spese sostenute.
Innanzitutto, con la riforma del condominio appena diventata legge, viene sancita la nuova era della pubblica esposizione di tutti gli oneri sostenuti a nome dell’ente di residenza. Per cominciare, il bilancio del condominio andrà redatto in uno stile più affine a quella di una vera e propria realtà aziendale.
Sarà l’amministratore, che non è necessariamente identificabile in una persona fisica, a dover aprire il conto corrente intestato al condominio stesso e aggiornare, nel contempo, il registro di contabilità.
In applicazione di questa modifica, è stato specificato che l’edificio dovrà dotarsi di un apposito sito web, con relativa area riservata cui i residenti potranno accedere tramite password personale.
Nella sezione “criptata” del portale, l’amministratore dovrà mettere a punto tutti i resoconti di spesa e i bilanci a consuntivo e finali dell’ente, in tempo reale rispetto alla loro realizzazione, cosicché tutti gli inquilini possano tenersi aggiornati sui movimenti sostenuti a nome della struttura.
I condomini, da parte loro, potranno chiedere di rivedere il resoconto presentato dall’amministratore e, in caso di maggior necessità di sorveglianza, potranno accordarsi e istituire un consiglio ad hoc con funzioni consultive in materia contabile.
Quindi, una parte poco nota, ma molto importante, della nuova riforma della vita in comune è certamente quella che identifica le nuove vie per la gestione della morosità condominiale.
Come sciogliere i nodi di chi protrae una condotta di mancato assolvimento delle spese condominiali? La nuova normativa individua anche la possibilità, per l’amministratore, di ricorrere in giudizio al fine di ottenere i saldi preventivati e questo anche senza attendere l’ok da parte dell’assemblea degli inquilini.
In aggiunta, viene stabilito che l’acquirente di un immobile andrà ritenuto responsabile con la controparte del locatore per eventuali debiti insoluti. Dal canto suo, però, qualora il venditore non adempia alla tempestiva segnalazione del passaggio di proprietà, sarà accollato degli oneri condominiali successivi alla definizione del rogito.
Interessanti, in ultima analisi, le sanzioni inserite nella nuova riforma del condominio contro i residenti molesti, che passano dalla cifra risibile di 0,052 euro a 200, con innalzamento a 800 per i recidivi.
Altra eventualità prevista dalle normative di fresca conversione, è quella di sospensione del condòmino, anche laddove il regolamento non lo espliciti chiaramente, dai servizi a godimento separato. Secondo la nuova formulazione dell’articolo 63 del codice civile, infatti, l’inquilino che non abbia sostenuto i versamenti degli oneri condominiali per almeno un semestre verrà esautorato dalla fruizione di tali prestazioni.
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La riforma condominio è legge: i punti della rivoluzione. Il testo finale

La riforma condominio 2012 è legge: ecco cosa cambia nella vita comune. Il testo completo


Riforma condominio sito web animali
Con la conversione in legge della riforma del condominio, è finita un’attesa di oltre settant’anni. Così a lungo, infatti, si era dovuto aspettare per vedere aggiornate le norme della convivenza in edifici a residenza collettiva. Il disegno di legge era approvato in Aula per la prima volta lo scorso 17 settembre.
Gli aspetti su cui il testo divenuto legge vanno a colpire sono numerosi e diversificati. Si va dal versante amministrativo più classico, fino a modifiche che investono la quotidianità e le regole di condivisione degli spazi da parte degli inquilini.
Sicuramente, a creare più scalpore, tanto tra i diretti interessati, quanto tra gli addetti ai lavori, è la norma che liberalizza completamente la detenzione di animali domestici.
Quindi, grandi attese anche per conoscere gli effetti della riforma, anche pesanti, alle assemblee condominiali, che d’ora in avanti conosceranno paletti più flessibili per rendere operative le proprie decisioni.
Un altro aspetto dal forte impatto sulla gestione del condominio a livello istituzionale e contabile, è indubbiamente il forte colpo di acceleratore impresso alla trasparenza dei bilanci e degli oneri di spesa.
Strettamente connesso a questo aspetto di pubblicità dei bilanci condominiali, è l’obbligo, per la struttura di aprire un sito web cui i residenti possano comodamente accedere per controllare spese e investimenti.
A uscirne fortemente cambiata è la figura dell’amministratore, oggetto di rivisitazioni continue in sede di discussione alle Commissioni, che distingue, ora, tra svolgimento più professionalizzante e mero “dopolavoro” .
Puntare sull‘ammodernamento delle infrastrutture, nella nuova regolamentazione condominiale, significa anche predisporre un sistema di apparecchi per la sicurezza dei condomini e approntare nuovi sistemi di alimentazione energetica.
Le deliberazioni assembleari saranno valide, con i nuovi termini più flessibili, anche in fatto di barriere architettoniche, di cui molti edifici ormai attempati non dovranno più attendere di dotarsi.
Il testo approvato fa da battistrada anche per alcune riforme parallele varate a livello locale, come ad esempio quella che obbliga i condomini milanesi a tenere conto del diritto dei bambini di giocare in cortile.
Leggi il testo finale della riforma del condominio
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