LAVORO (RAPPORTO DI)
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-11-2012, n. 20613
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 30/4 - 23/9/08 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione del giudice del lavoro del Tribunale dello stesso capoluogo appellata da (Lpd), la quale si era vista respingere in primo grado la domanda diretta all'accertamento della illegittimità del licenziamento intimatole per giusta causa dalla società (Lpd) spa con lettera del 27/8/2004.
La Corte territoriale ha spiegato che erano da considerare attendibili i rapporti redatti dai dipendenti dell'agenzia investigativa, alla quale si era rivolta la datrice di lavoro, atteso che dai riscontri di cassa erano risultate provate le mancate registrazioni degli importi di vendita di alcuni pacchetti di sigarette e l'appropriazione di tali somme da parte della (Lpd), per cui appariva giustificato il licenziamento disciplinare per giusta causa intimato all'appellante, a nulla rilevando l'esiguità delle somme non registrate dalla cassiera, data la gravità della condotta di quest'ultima. La Corte ha, altresì, rilevato che non risultava essere stata violata la norma collettiva di cui all'art. 118 in materia di termini per l'irrogazione della sanzione, apparendo condivisibile sul punto la decisione del primo giudice, il quale aveva accertato che tale norma, richiamata dalla lavoratrice, concerneva le sole sanzioni conservative.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso (Lpd), la quale affida l'impugnazione a quattro motivi di censura. Resiste con controricorso la società (Lpd) s.p.a. Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Col primo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 134 del T.U.L.P.S., nonchè l'illiceità dei rapporti investigativi prodotti in giudizio e la loro conseguente inutilizzabilità.
La ricorrente motiva la prima censura iniziando dalla trattazione dei tre episodi disciplinari ritenuti tempestivamente contestati dai giudici di merito ai fini dell'impugnato licenziamento, vale a dire quelli del 31 luglio e del 10 agosto de 2004. A tal riguardo, la medesima sostiene che i dipendenti dell'agenzia investigativa i quali provvidero alla redazione dei rapporti non avevano i requisiti e le autorizzazioni per poter legittimamente procedere ad investigazioni private, posto che essi avrebbero dovuto possedere, a tal fine, la qualifica di guardia giurata ai sensi dell'art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonchè l'autorizzazione del Prefetto. Tuttavia, secondo la ricorrente, la Corte d'appello aveva omesso di pronunziarsi in merito a quest'ultima eccezione, incorrendo, in tal modo, nel denunziato "error in procedendo", tanto più rilevante in quanto la dedotta nullità della suddetta operazione investigativa comportava la inutilizzabilità dei relativi rapporti e la conseguente illegittimità del contestato licenziamento.
Il motivo è infondato.
Anzitutto non sussiste il denunziato vizio di omessa pronunzia, atteso che la Corte d'appello ha precisato che i contestati rapporti provenivano da un'agenzia cui la società aveva dato mandato di accertare la regolare registrazione dei prodotti acquistati dai clienti e non da dipendenti della società e che, in ogni caso, la supposta inattendibilità degli atti da essi redatti era, in realtà, smentita dal rilievo che a fronte delle mancate registrazioni delle operazioni di acquisto dei clienti i riscontri di cassa non evidenziavano eccedenze, come conseguenza di semplici errori nelle operazioni stesse, bensì saldi negativi.
Orbene, per quel che concerne la legittimità del controllo svolto dal datore di lavoro per il tramite di terzi esterni all'impresa, in maniera non invasiva e rispettosa delle garanzie di libertà e di dignità dei propri dipendenti, ai fini della semplice verifica della regolarità delle operazioni che questi sono tenuti ad eseguire in adempimento degli obblighi contrattuali concernenti la prestazione lavorativa, questa Corte ha già avuto modo di pronunziarsi (Cass. Sez. Lav. n. 9576 del 14/7/2001), statuendo quanto segue: "Le norme di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, artt. 2 e 3, che garantiscono la libertà e la dignità del lavoratore, non escludono il potere dell'imprenditore di controllare, direttamente o mediante la propria organizzazione - adibendo, quindi, a mansioni di vigilanza determinate categorie di prestatori d'opera, anche se privi di licenza prefettizia di guardia giurata, ai fini della tutela del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, all'interno dell'azienda (indifferentemente, in ambienti chiusi o in aree all'aperto) - non già l'uso, da parte dei dipendenti, della diligenza richiesta nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, bensì il corretto adempimento delle prestazioni lavorative al fine di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse o in corso di esecuzione. Ciò senza che tale potere subisca deroghe in relazione alla normativa in materia di pubblica sicurezza ed indipendentemente dalla modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, non ostandovi nè il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, nè il divieto di cui alla citata L. n. 300 del 1970, art. 4, che riguarda esclusivamente l'uso di apparecchiature per il controllo a distanza e non è applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato. (In base ai suddetti principi la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittimi i controlli effettuati da un banca tramite alcuni clienti appositamente contattati, diretti a verificare la regolarità del comportamento di una cassiera)".
Ancor prima, in un caso analogo al presente, si era affermato (Cass. Sez. Lav. n. 10761 del 3/11/1997) che "lo statuto dei lavoratori (L. n. 300 del 1970), e specificamente i suoi artt. 2, 3 e 4, lungi dall'eliminare il potere di controllo attribuito al datore di lavoro dal codice civile, ne ha disciplinato le modalità di esercizio, privando la funzione di vigilanza dell'impresa degli aspetti più "polizieschi". In particolare non può contestarsi la legittimità dei controlli posti in essere da dipendenti di un'agenzia investigativa i quali, operando come normali clienti di un esercizio commerciale e limitandosi a presentare alla cassa la mercè acquistata e a pagare il relativo prezzo, verifichino la mancata registrazione della vendita e l'appropriazione della somma incassata da parte dell'addetto alla cassa".
2. Col secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, la (Lpd) deduce l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dalla lamentata acquisizione di rapporti elaborati da guardie sprovviste dei requisiti di legge per l'esercizio di una tale attività investigativa, scritti con lettere di data incerta e recanti numeri progressivi falsi. Assume la ricorrente che era mancata anche la prova che quelle contestatele rappresentassero delle irregolarità di origine dolosa, che era stato omesso l'esame della dedotta falsificazione del rapporto del 10 agosto e del denunziato utilizzo di buoni rilasciati dalla Regione Lombardia a vantaggio dell'investigatore sig. S. in occasione della sua attività di controllo, ed aggiunge che la assoluta modestia dei disavanzi di cassa registrati avrebbe dovuto indurre la Corte ad un'attenta valutazione degli elementi dedotti a discolpa.
Anche tale motivo è infondato.
Anzitutto, è agevole osservare che alcun rilievo potevano avere, ai fini della validità delle operazioni di controllo, le circostanze rappresentate dalla prospettata discontinuità dei numeri dei rapporti degli investigatori, dal fatto che uno di essi avesse adoperato buoni erogati dalla Regione Lombardia e dalla considerazione che i medesimi soggetti non rivestissero la qualifica di guardie giurate. In ordine a quest'ultima considerazione è sufficiente, al fine di ribadirne l'infondatezza, richiamare il principio affermato con la sentenza n. 9576/01 di questa stessa Corte, così come riportato nella disamina del primo motivo di censura. Per il resto è sufficiente rilevare che i fatti indicati dalla ricorrente come decisivi ai fini del dedotto vizio motivazionale, vale a dire la presunta falsificazione del rapporto investigativo del 10 agosto del 2004 e la spendita di buoni della pubblica amministrazione da parte di uno degli agenti investigatori, tali non sono ai fini della validità della "ratio decidendi" posta a fondamento del confermato licenziamento. Infatti, con argomentazione congrua ed immune da vizi di carattere logico-giuridico la Corte territoriale ha posto in evidenza che le irregolarità accertate avevano trovato riscontro nel pacifico raffronto tra le operazioni di cassa, che non segnalavano eccedenze, ed i saldi negativi appurati, dopo aver preso atto dell'avvenuta conferma dei rapporti da parte degli stessi investigatori. Quanto alla dedotta esiguità dell'ammanco la Corte ha, invece, correttamente posto in rilievo la gravità degli addebiti in considerazione della colpevole violazione dell'obbligo di diligenza e fedeltà richiesto dalla natura delle mansioni di cassiera svolte dalla (Lpd).
Non va, inoltre, dimenticato che "il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l'obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest'ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un'inammissibile istanza di revisione delle vatutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse". (Cass. sez. lav. n. 2272 del 2/2/2007).
3. Col terzo motivo la ricorrente segnala, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, sia autonomamente che in rapporto all'art. 118, comma 4, del ccnl 22/1/1999 per i dipendenti da aziende del settore turismo e pubblici esercizi, nonchè la violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4.
In pratica, la (Lpd) si duole della omessa pronunzia sulla eccepita tardività, ai sensi della summenzionata disposizione collettiva, della contestazione disciplinare del 13/8/2004, a fronte dell'acquisizione, da parte della datrice di lavoro, dei rapporti scritti degli investigatori sin dal 31/7/2004 e nonostante che gli addebiti precedenti a quelli di cui ora si discute, pur essendo della stessa natura e pur essendo stati contestati con le stesse modalità, fossero stati giudicati intempestivi.
4. Col quarto motivo la ricorrente censura la sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione dell'art. 118, comma 6, del contratto collettivo per i pubblici esercizi del 22 gennaio 1999 in rapporto all'art. 1352 c.c. formulando il seguente quesito di diritto: "Qualora nel corso di una procedura disciplinare regolata dal contratto collettivo 22 gennaio 1999 per il settore dei pubblici esercizi sia decorso il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine di giustificazione le giustificazioni del lavoratore debbono intendersi accolte ai sensi dell'art. 118, comma 6, qualora a quella data nessun provvedimento sia ancora pervenuto? Qualora il termine sia decorso è consentito ugualmente all'imprenditore l'irrogazione di un licenziamento disciplinare o l'accoglimento presunto delle giustificazioni lo impedisce? In ogni caso la procedura di cui all'art. 118, comma 6 del citato contratto collettivo trova applicazione anche nei procedimenti disciplinari che al termine si concludono con l'irrogazione del licenziamento?".
Il quarto e il quinto motivo possono trattarsi congiuntamente in quanto involgono la stessa questione dell'applicabilità, nella fattispecie, del rispetto dei termini di contestazione dell'addebito disciplinare di cui alla citata disposizione collettiva.
Orbene, anche questi due motivi sono infondati.
Invero, la disamina delle norme collettive di cui al contratto collettivo nazionale di riferimento del 22/1/1999, così come richiamate dalla ricorrente, consente di affermare che la loro lettura da parte dei giudici d'appello è avvenuta nel rispetto dei canoni ermeneutici legali e contrattuali.
Infatti, va rilevato che è stata effettivamente prevista all'interno della suddetta fonte negoziale una distinzione tra il procedimento disciplinare conservativo, contemplato dall'art. 118, a mente del quale era previsto un termine di dieci giorni per la contestazione dell'addebito, ed il procedimento disciplinare diretto al licenziamento, come nella fattispecie, regolato dall'art. 165 e segg., per il quale valevano, invece, le regole generali di cui alle leggi n. 604/66 e n. 300/70 (richiamate espressamente dall'art. 167).
Ne conseguiva, in quest'ultimo caso, una valutazione necessariamente relativa del rispetto del termine di contestazione rispetto alle peculiarità del caso concreto (v. ad es. Cass. Sez. Lav. n. 23739 del 17/9/2008 e n. 282 del 10/1/2008), tanto che con argomentazione immune da vizi di carattere logico-giuridico i giudici di merito hanno accertato che la stessa fu assolutamente tempestiva, in quanto avvenne a distanza di tredici giorni e di tre giorni dai rispettivi fatti costituenti la causa della risoluzione del rapporto.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e vanno poste a suo carico nella misura liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio in Euro 3000,00 per compensi professionali ed in Euro 40,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. ai sensi di legge.
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 22-11-2012, n. 20613
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 30/4 - 23/9/08 la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione del giudice del lavoro del Tribunale dello stesso capoluogo appellata da (Lpd), la quale si era vista respingere in primo grado la domanda diretta all'accertamento della illegittimità del licenziamento intimatole per giusta causa dalla società (Lpd) spa con lettera del 27/8/2004.
La Corte territoriale ha spiegato che erano da considerare attendibili i rapporti redatti dai dipendenti dell'agenzia investigativa, alla quale si era rivolta la datrice di lavoro, atteso che dai riscontri di cassa erano risultate provate le mancate registrazioni degli importi di vendita di alcuni pacchetti di sigarette e l'appropriazione di tali somme da parte della (Lpd), per cui appariva giustificato il licenziamento disciplinare per giusta causa intimato all'appellante, a nulla rilevando l'esiguità delle somme non registrate dalla cassiera, data la gravità della condotta di quest'ultima. La Corte ha, altresì, rilevato che non risultava essere stata violata la norma collettiva di cui all'art. 118 in materia di termini per l'irrogazione della sanzione, apparendo condivisibile sul punto la decisione del primo giudice, il quale aveva accertato che tale norma, richiamata dalla lavoratrice, concerneva le sole sanzioni conservative.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso (Lpd), la quale affida l'impugnazione a quattro motivi di censura. Resiste con controricorso la società (Lpd) s.p.a. Entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
1. Col primo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 134 del T.U.L.P.S., nonchè l'illiceità dei rapporti investigativi prodotti in giudizio e la loro conseguente inutilizzabilità.
La ricorrente motiva la prima censura iniziando dalla trattazione dei tre episodi disciplinari ritenuti tempestivamente contestati dai giudici di merito ai fini dell'impugnato licenziamento, vale a dire quelli del 31 luglio e del 10 agosto de 2004. A tal riguardo, la medesima sostiene che i dipendenti dell'agenzia investigativa i quali provvidero alla redazione dei rapporti non avevano i requisiti e le autorizzazioni per poter legittimamente procedere ad investigazioni private, posto che essi avrebbero dovuto possedere, a tal fine, la qualifica di guardia giurata ai sensi dell'art. 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonchè l'autorizzazione del Prefetto. Tuttavia, secondo la ricorrente, la Corte d'appello aveva omesso di pronunziarsi in merito a quest'ultima eccezione, incorrendo, in tal modo, nel denunziato "error in procedendo", tanto più rilevante in quanto la dedotta nullità della suddetta operazione investigativa comportava la inutilizzabilità dei relativi rapporti e la conseguente illegittimità del contestato licenziamento.
Il motivo è infondato.
Anzitutto non sussiste il denunziato vizio di omessa pronunzia, atteso che la Corte d'appello ha precisato che i contestati rapporti provenivano da un'agenzia cui la società aveva dato mandato di accertare la regolare registrazione dei prodotti acquistati dai clienti e non da dipendenti della società e che, in ogni caso, la supposta inattendibilità degli atti da essi redatti era, in realtà, smentita dal rilievo che a fronte delle mancate registrazioni delle operazioni di acquisto dei clienti i riscontri di cassa non evidenziavano eccedenze, come conseguenza di semplici errori nelle operazioni stesse, bensì saldi negativi.
Orbene, per quel che concerne la legittimità del controllo svolto dal datore di lavoro per il tramite di terzi esterni all'impresa, in maniera non invasiva e rispettosa delle garanzie di libertà e di dignità dei propri dipendenti, ai fini della semplice verifica della regolarità delle operazioni che questi sono tenuti ad eseguire in adempimento degli obblighi contrattuali concernenti la prestazione lavorativa, questa Corte ha già avuto modo di pronunziarsi (Cass. Sez. Lav. n. 9576 del 14/7/2001), statuendo quanto segue: "Le norme di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, artt. 2 e 3, che garantiscono la libertà e la dignità del lavoratore, non escludono il potere dell'imprenditore di controllare, direttamente o mediante la propria organizzazione - adibendo, quindi, a mansioni di vigilanza determinate categorie di prestatori d'opera, anche se privi di licenza prefettizia di guardia giurata, ai fini della tutela del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, all'interno dell'azienda (indifferentemente, in ambienti chiusi o in aree all'aperto) - non già l'uso, da parte dei dipendenti, della diligenza richiesta nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, bensì il corretto adempimento delle prestazioni lavorative al fine di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse o in corso di esecuzione. Ciò senza che tale potere subisca deroghe in relazione alla normativa in materia di pubblica sicurezza ed indipendentemente dalla modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, non ostandovi nè il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, nè il divieto di cui alla citata L. n. 300 del 1970, art. 4, che riguarda esclusivamente l'uso di apparecchiature per il controllo a distanza e non è applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato. (In base ai suddetti principi la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto legittimi i controlli effettuati da un banca tramite alcuni clienti appositamente contattati, diretti a verificare la regolarità del comportamento di una cassiera)".
Ancor prima, in un caso analogo al presente, si era affermato (Cass. Sez. Lav. n. 10761 del 3/11/1997) che "lo statuto dei lavoratori (L. n. 300 del 1970), e specificamente i suoi artt. 2, 3 e 4, lungi dall'eliminare il potere di controllo attribuito al datore di lavoro dal codice civile, ne ha disciplinato le modalità di esercizio, privando la funzione di vigilanza dell'impresa degli aspetti più "polizieschi". In particolare non può contestarsi la legittimità dei controlli posti in essere da dipendenti di un'agenzia investigativa i quali, operando come normali clienti di un esercizio commerciale e limitandosi a presentare alla cassa la mercè acquistata e a pagare il relativo prezzo, verifichino la mancata registrazione della vendita e l'appropriazione della somma incassata da parte dell'addetto alla cassa".
2. Col secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, la (Lpd) deduce l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dalla lamentata acquisizione di rapporti elaborati da guardie sprovviste dei requisiti di legge per l'esercizio di una tale attività investigativa, scritti con lettere di data incerta e recanti numeri progressivi falsi. Assume la ricorrente che era mancata anche la prova che quelle contestatele rappresentassero delle irregolarità di origine dolosa, che era stato omesso l'esame della dedotta falsificazione del rapporto del 10 agosto e del denunziato utilizzo di buoni rilasciati dalla Regione Lombardia a vantaggio dell'investigatore sig. S. in occasione della sua attività di controllo, ed aggiunge che la assoluta modestia dei disavanzi di cassa registrati avrebbe dovuto indurre la Corte ad un'attenta valutazione degli elementi dedotti a discolpa.
Anche tale motivo è infondato.
Anzitutto, è agevole osservare che alcun rilievo potevano avere, ai fini della validità delle operazioni di controllo, le circostanze rappresentate dalla prospettata discontinuità dei numeri dei rapporti degli investigatori, dal fatto che uno di essi avesse adoperato buoni erogati dalla Regione Lombardia e dalla considerazione che i medesimi soggetti non rivestissero la qualifica di guardie giurate. In ordine a quest'ultima considerazione è sufficiente, al fine di ribadirne l'infondatezza, richiamare il principio affermato con la sentenza n. 9576/01 di questa stessa Corte, così come riportato nella disamina del primo motivo di censura. Per il resto è sufficiente rilevare che i fatti indicati dalla ricorrente come decisivi ai fini del dedotto vizio motivazionale, vale a dire la presunta falsificazione del rapporto investigativo del 10 agosto del 2004 e la spendita di buoni della pubblica amministrazione da parte di uno degli agenti investigatori, tali non sono ai fini della validità della "ratio decidendi" posta a fondamento del confermato licenziamento. Infatti, con argomentazione congrua ed immune da vizi di carattere logico-giuridico la Corte territoriale ha posto in evidenza che le irregolarità accertate avevano trovato riscontro nel pacifico raffronto tra le operazioni di cassa, che non segnalavano eccedenze, ed i saldi negativi appurati, dopo aver preso atto dell'avvenuta conferma dei rapporti da parte degli stessi investigatori. Quanto alla dedotta esiguità dell'ammanco la Corte ha, invece, correttamente posto in rilievo la gravità degli addebiti in considerazione della colpevole violazione dell'obbligo di diligenza e fedeltà richiesto dalla natura delle mansioni di cassiera svolte dalla (Lpd).
Non va, inoltre, dimenticato che "il difetto di motivazione, nel senso di sua insufficienza, legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5), è configurabile soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l'obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest'ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un'inammissibile istanza di revisione delle vatutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse". (Cass. sez. lav. n. 2272 del 2/2/2007).
3. Col terzo motivo la ricorrente segnala, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, sia autonomamente che in rapporto all'art. 118, comma 4, del ccnl 22/1/1999 per i dipendenti da aziende del settore turismo e pubblici esercizi, nonchè la violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4.
In pratica, la (Lpd) si duole della omessa pronunzia sulla eccepita tardività, ai sensi della summenzionata disposizione collettiva, della contestazione disciplinare del 13/8/2004, a fronte dell'acquisizione, da parte della datrice di lavoro, dei rapporti scritti degli investigatori sin dal 31/7/2004 e nonostante che gli addebiti precedenti a quelli di cui ora si discute, pur essendo della stessa natura e pur essendo stati contestati con le stesse modalità, fossero stati giudicati intempestivi.
4. Col quarto motivo la ricorrente censura la sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione dell'art. 118, comma 6, del contratto collettivo per i pubblici esercizi del 22 gennaio 1999 in rapporto all'art. 1352 c.c. formulando il seguente quesito di diritto: "Qualora nel corso di una procedura disciplinare regolata dal contratto collettivo 22 gennaio 1999 per il settore dei pubblici esercizi sia decorso il termine di dieci giorni dalla scadenza del termine di giustificazione le giustificazioni del lavoratore debbono intendersi accolte ai sensi dell'art. 118, comma 6, qualora a quella data nessun provvedimento sia ancora pervenuto? Qualora il termine sia decorso è consentito ugualmente all'imprenditore l'irrogazione di un licenziamento disciplinare o l'accoglimento presunto delle giustificazioni lo impedisce? In ogni caso la procedura di cui all'art. 118, comma 6 del citato contratto collettivo trova applicazione anche nei procedimenti disciplinari che al termine si concludono con l'irrogazione del licenziamento?".
Il quarto e il quinto motivo possono trattarsi congiuntamente in quanto involgono la stessa questione dell'applicabilità, nella fattispecie, del rispetto dei termini di contestazione dell'addebito disciplinare di cui alla citata disposizione collettiva.
Orbene, anche questi due motivi sono infondati.
Invero, la disamina delle norme collettive di cui al contratto collettivo nazionale di riferimento del 22/1/1999, così come richiamate dalla ricorrente, consente di affermare che la loro lettura da parte dei giudici d'appello è avvenuta nel rispetto dei canoni ermeneutici legali e contrattuali.
Infatti, va rilevato che è stata effettivamente prevista all'interno della suddetta fonte negoziale una distinzione tra il procedimento disciplinare conservativo, contemplato dall'art. 118, a mente del quale era previsto un termine di dieci giorni per la contestazione dell'addebito, ed il procedimento disciplinare diretto al licenziamento, come nella fattispecie, regolato dall'art. 165 e segg., per il quale valevano, invece, le regole generali di cui alle leggi n. 604/66 e n. 300/70 (richiamate espressamente dall'art. 167).
Ne conseguiva, in quest'ultimo caso, una valutazione necessariamente relativa del rispetto del termine di contestazione rispetto alle peculiarità del caso concreto (v. ad es. Cass. Sez. Lav. n. 23739 del 17/9/2008 e n. 282 del 10/1/2008), tanto che con argomentazione immune da vizi di carattere logico-giuridico i giudici di merito hanno accertato che la stessa fu assolutamente tempestiva, in quanto avvenne a distanza di tredici giorni e di tre giorni dai rispettivi fatti costituenti la causa della risoluzione del rapporto.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e vanno poste a suo carico nella misura liquidata come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio in Euro 3000,00 per compensi professionali ed in Euro 40,00 per esborsi, oltre I.V.A. e C.P.A. ai sensi di legge.
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