Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., 28-11-2012, n. 21199
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Il relatore della Sezione ha depositato in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.:
"1) S.C. proponeva ricorso in opposizione, ai sensi dell'art. 205 C.d.S., avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura di L'Aquila in data 19-12-2005, di rigetto del ricorso proposto contro il verbale di accertamento elevato dalla Polizia Stradale di L'Aquila in data 31-3-2005 per violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8.
Tale ricorso veniva accolto dal Giudice di Pace di Castel di Sangro con sentenza pubblicata il 30-9-2006.
Avverso la predetta decisione proponeva appello la Prefettura, U.T.G. di L'Aquila.
Con sentenza depositata il 21-2010 il Tribunale di L'Aquila accoglieva il gravame e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigettava l'opposizione. In motivazione, in particolare, il giudice di appello dava atto della infondatezza delle doglianze mosse dal S. circa la mancata sottoscrizione da parte dell'agente accertatore e la mancata segnalazione della presenza sul tratto di strada in questione dell'apparecchio di rivelazione della velocità.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il S., sulla base di tre motivi.
La Prefettura, U.T.G. di L'Aquila, resiste con controricorso.
2) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201, D.P.R. n. 495 del 1992, art. 385, comma 3, art. 383, comma 4, D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2, D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18, comma 2, in relazione al rigetto della censura relativa alla mancata sottoscrizione autografa del verbale di contestazione.
Il motivo è manifestamente infondato.
Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, dal quale non vi è motivo di discostarsi, in tema di sanzioni amministrative, inflitte per violazioni del codice della strada, la notifica del verbale di accertamento privo della sottoscrizione autografa degli accertatori deve ritenersi legittima se il verbale risulta redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, come previsto dall'art. 383 reg. esec. att. C.d.S., comma 4 e art. 385 reg. esec. att. C.d.S., commi 3 e dal D.Lgs. n. 39 del 1993, art. 3, comma 2, secondo il quale nella redazione di atti amministrativi, la firma autografa è sostituita, a tutti gli effetti, dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile dell'atto, che, nella specie, è il verbalizzante. Tale indicazione consente di affermare la sicura attribuibilità dell'atto al soggetto che, secondo le norme positive, deve esserne l'autore (Cass. 12-10-2006 n. 21918; Cass. 14-9-2006 n. 19780; Cass. 17-1-2006 n. 1752).
Nella specie, pertanto, correttamente il Tribunale, uniformandosi all'enunciato principio, ha disatteso l'assunto dell'opponente circa la nullità del verbale di contestazione per la mancanza della sottoscrizione dell'agente accertatore.
3) Con il secondo motivo il S. si duole della violazione e falsa applicazione della L. 1 agosto 2002, n. 168, art. 4, comma 1, in relazione al rigetto della censura concernente la mancanza di segnaletica indicante la presenza di apparecchiatura di rilevazione.
Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 112 c.p.c., per ultrapetizione, sostenendo che, poichè il Giudice di Pace aveva accolto tutti i motivi dell'opposizione spiegata, in mancanza di motivo di appello da parte della Prefettura il Tribunale di L'Aquila non poteva pronunciarsi sulla questione inerente alla mancanza di segnaletica.
Il terzo motivo, da esaminarsi per primo per ragioni di ordine logico, è infondato.
Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il Giudice di Pace ha accolto l'opposizione del S. solo sotto il profilo, assorbente, della mancata sottoscrizione del verbale di contestazione da parte dell'agente accertatore. La Prefettura, pertanto, nell'impugnare la sentenza di primo grado, non avrebbe potuto muovere alcuna censura con riferimento alla questione della mancanza di segnaletica. Poichè, tuttavia, nel costituirsi in appello il S. ha richiamato, nel merito, tutti i motivi posti a fondamento del ricorso in opposizione, tra cui quello della mancanza di segnaletica indicante la presenza dell'apparecchiatura elettronica di rilevazione della velocità, il Tribunale si è legittimamente pronunciato su tale questione, senza incorrere nel dedotto vizio di ultrapetizione.
Il secondo motivo appare, invece, manifestamente fondato.
In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiature di controllo, il D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, convertito in L. n. 168 del 2002, dispone che della installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti.
E' costante in giurisprudenza l'affermazione secondo cui la predetta norma non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell'ambito dei servizi organizzativi interni della P.A., ma è finalizzata ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni; con la conseguenza che la violazione di tale previsione cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata (Cass. 26-3-2009 n. 7419; Cass. 12-10-2009 n. 21634; Cass. 23-2-2007 n. 12833).
Nella specie, il Tribunale ha dato atto, in punto di fatto, della mancanza di segnaletica indicante la presenza dell'apparecchiatura elettronica di rilevamento di velocità sui tratto di strada in cui è stata riscontrata l'infrazione. Esso, tuttavia, nell'attribuire credito all'assunto della Prefettura, secondo cui la presenza dell'apparecchiatura sarebbe stata comunicata attraverso gli organi di stampa locale, ha ritenuto valida tale forma di comunicazione, richiamando la Circolare del 3-10-2002 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che al punto 7 (informazione all'utenza) stabilisce che l'avviso dell'utilizzazione dei dispositivi può essere dato con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile, e cioè attraverso pannelli a messaggio variabile, comunicati scritti o volantini consegnati all'utenza, annunci radiofonici o attraverso i media, come è avvenuto nel caso in esame.
Il giudizio espresso dal Tribunale circa l'avvenuta comunicazione agli automobilisti della presenza della segnaletica in questione, pertanto, ha avuto illegittimamente come parametro di riferimento non già la norma di legge che disciplina la materia, bensì una circolare ministeriale e, cioè, un atto che non costituisce fonte di diritto (v. Cass. 19-6-2008 n. 16612; Cass. 9-3-2012 n. 3757)".
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite.
Motivi della decisione
Il Collegio condivide la proposta di decisione di cui sopra, avverso la quale non sono state svolte osservazioni dalle parti.
Deve, pertanto, accogliersi il secondo motivo di ricorso, mentre gli altri motivi devono essere rigettati.
Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto. Non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, stante l'acclarata mancanza di segnaletica indicante la presenza dell'apparecchiatura elettronica di rilevazione della velocità, questa Corte può decidere nel merito, rigettando l'appello proposto dalla Prefettura avverso la sentenza di primo grado.
Segue, per rigore di soccombemza, la condanna della resistente al pagamento delle spese sostenute dal S. in appello e nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'appello. Condanna la Prefettura al pagamento delle spese del grado di appello, che liquida in Euro 450,00, di cui Euro 400,00 per onorari ed Euro 50,00 per esborsi, e delle spese del presente grado, che liquida in 685,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
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