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giovedì 13 dicembre 2012

..reclutamento di n. 1.600 Allievi Agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell'art. 16 della L. 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo...

CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI
T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 30-11-2012, n. 9999
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha rappresentato che con decreto n. 333-B/12 E.4.10 del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - datato 30 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ serie speciale n. 67 del 24 agosto 2010, è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1.600 Allievi Agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell'art. 16 della L. 23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo.
(Lpd), in servizio presso il Raggruppamento Logistico Centrale 11 Battaglione Trasporti "Flaminia" in Roma, con qualifica di Caporale VFP4, ha presentato domanda di partecipazione al predetto concorso pubblico.
Con Provv. del 15 giugno 2011, n. 333-B/12 E.4.10, notificato in data 20.06.2011, l'A. è stato informato di aver superato la prova scritta dell'arruolamento, con votazione 8,5, e di essere stato convocato per il giorno 5.9.2011 per essere sottoposto alle prove di efficienza fisica ed ai prescritti accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
Con comunicazione del 9.9.2011 il Ministero dell'Interno ha comunicato all'A. che, in sede di accertamento delle qualità psico-fisiche ed attitudinali, era stato dichiarato "IDONEO".
Tuttavia, con provv. n. 333-B/12 E.4.10. 7594, del 14 novembre 201, il Ministero dell'Interno ha decretato l'esclusione di (Lpd) dal concorso in questione, con la seguente motivazione:
"VISTO l'art. 2 quinto comma del predetto bando di concorso nel quale è stabilito che non sono ammessi al concorso i candidati che abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione;
VISTO il Certificato del Casellario Giudiziale, rilasciato in data 21 giugno 2011 dal Ministero della Giustizia - Sistema Informativo del Casellario, dal quale risulta che il Sig. A.S. è stato condannato alla reclusione militare di mesi 1 (uno) in data 08.06.2010, con sentenza di applicazione della pena si richiesta delle parti dal G.U.P. del Tribunale Militare di Roma, divenuta irrevocabile in data 09.07.2010, per il reato di lesioni personali art. 223, comma 1 Codice Penale Militare di Pace, commesso in data 21.07.2009 in Roma;
RITENUTO, pertanto, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del bando di concorso, di escludere il Sig. A.S. dal concorso di cui trattasi, per avere il medesimo riportato condanna a pena detentiva per reato non colposo;".
Con decreto n. 333-B/12 E.4.10/8154 del 22.11.2011 è stata approvata la graduatoria finale di merito degli aspiranti al concorso pubblico, dalla quale è stato escluso l'A..
Con successivo decreto n. 333-B/12 E.4.10 del 14.12.2011 pubblicato nel B.U. del Personale del Ministero dell'Interno con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale "Concorsi ed esami", la suddetta graduatoria di merito è stata rettificata in ragione della rivalutazione titoli di alcuni candidati nonché per la commissione di errori materiali.
Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall'Amministrazione, la parte ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe.
L'Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza n. 802 del 1.3.2012 il TAR ha accolto la domanda cautelare e ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori del concorso.
Il ricorrente ha integrato il contraddittorio, ma nessuno dei soggetti evocati in causa si è costituito in giudizio.
All'udienza del 15 novembre 2012 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione
1. Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha proposto i motivi di ricorso di seguito indicati.
I) - Eccesso di potere dell'Amministrazione e conseguente violazione ed errata applicazione dell'art. 2, co. 5, del bando di concorso pubblico in relazione all'art. 57 della L. n. 689 del 1981.
Il ricorrente è stato escluso dal concorso pubblico oggetto di causa in quanto è stato rilevato che dal certificato del Casellario Giudiziale, rilasciato in data 21.06.2011 dal Ministero della Giustizia, sarebbe risultata a carico del ricorrente una condanna alla reclusione militare di mesi uno (per il reato di lesioni personali, ex art. 223, comma 1 Codice Penale Militare di Pace), disposta con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dal G.U.P. del Tribunale Militare di Roma, divenuta irrevocabile in data 09.07.2010.
Tuttavia, dagli accertamenti effettuati presso le competenti sedi non risulta sussistente alcuna condanna a pena detentiva relativa alla persona del ricorrente, posto che dal Certificato Generale del Casellario Giudiziale (certificato n. 816792011/R), rilasciato dal Sistema Informativo del Casellario del Ministero della Giustizia in data 21/11/2011, risulta in capo all'A. 'NULLA' (Cfr. all. 8 di parte ricorrente).
Comunque, l'operato dell'Amministrazione è censurabile in quanto in data 20.06.2011 è stato comunicato al ricorrente il superamento delle prove scritte del concorso, convocandolo per l'espletamento delle prove fisiche e psico-attitudinali da svolgersi in data 5 settembre 2011, per poi escluderlo dalla procedura selettiva con decreto del 14.11.2011, emanato sulla base di un certificato del casellario giudiziale acquisito dall'Amministrazione prima dello svolgimento delle prove di efficienza psico-fisiche, in quanto rilasciato in data 21.06.2011.
Per quanto concerne la sentenza penale posta dall'Amministrazione a base del provvedimento di esclusione, va considerato che tale pronuncia non contiene una condanna del ricorrente a pena detentiva, bensì l'applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria.
Quindi, il ricorrente, per effetto della citata sentenza, non ha riportato alcuna condanna a pena detentiva e non avrebbe dovuto essere escluso dal concorso in applicazione dell'art. 2, comma 5, del bando di concorso.
II) - Sussistenza dei requisiti in capo al ricorrente per l'inserimento nella graduatoria di merito in posizione utile ad essere dichiarato vincitore del concorso e conseguente interesse legittimo alla corretta approvazione della graduatoria finale di merito.
In ordine al mancato inserimento del ricorrente nella graduatoria finale di merito, va osservato che A.S. ha superato le prove scritte del concorso con la votazione di 8,5 ed ha conseguito l'idoneità all' esito delle prove di efficienza psico-fisica.
Solo a causa del decreto di esclusione emesso in data 14.11.2011, però, non è stato inserito in graduatoria.
Quindi, l'interessato ha maturato i requisiti per l'inserimento nella graduatoria finale di merito in posizione utile.
2. L'Amministrazione resistente ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e l'infondatezza del ricorso.
3. Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto nei limiti di seguito indicati.
3.1. Va respinta la censura avente ad oggetto l'inesistenza delle sentenza penale posta a base del provvedimento di esclusione impugnato, posto che la stessa parte ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio, fa riferimento alla sentenza pronunciata all'esito del processo penale n. 204/A109, R.G. Not. Reato, N. 136/2010 Reg. GIP, celebrato dinanzi al Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale Militare di Roma, divenuta irrevocabile il 09.07.2010 (che l'interessato ha prodotto in causa quale allegato 9).
3.2. Va respinta anche la censura con la quale l'interessato lamenta il fatto che in data 20.06.2011 gli è stato comunicato il superamento delle prove scritte del concorso, convocandolo per l'espletamento delle prove fisiche e psico-attitudinali da svolgersi in data 5 settembre 2011, mentre, poi, è stato escluso dalla procedura selettiva con decreto del 14.11.2011, emanato sulla base di un certificato del casellario giudiziale acquisito dall'Amministrazione prima dello svolgimento delle prove di efficienza psico-fisiche (in quanto rilasciato in data 21.06.2011).
Tale comportamento, infatti, può essere considerato reprensibile sotto altri profili, ma non indice sulla decisione dell'Amministrazione di escludere dal concorso il candidato.
3.3. E', invece, fondata e va accolta la censura avente ad oggetto il rilievo da attribuire in sede concorsuale alla sentenza penale posta dall'Amministrazione a base del provvedimento di esclusione.
Dall'esame di tale sentenza - pronunciata all'esito del processo penale n. 204/A109, R.G. Not. Reato - N. 136/2010 Reg. GIP, celebrato dinanzi al Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale Militare di Roma (divenuta irrevocabile il 09.07.2010) emerge che il ricorrente non è stato condannato a pena detentiva, essendogli stata applicata la sanzione sostitutiva della pena pecuniaria, (Cfr. all. 9 di parte ricorrente).
Da tale pronuncia penale emerge, infatti, che: "Nel caso di specie, considerato complessivamente il fatto nonché la personalità dell'agente, questo Giudice ritiene che ricorrono i presupposti normativi per l'applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria ....Omissis... e P.Q.M Visti gli artt. 444 c.p.p.; 53 e ss. L. n. 689 del 1981, 133 ter c.p. DISPONE su richiesta delle parti, previo riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. prevalenti sulle contestate aggravanti, l'applicazione della pena di mesi uno di reclusione militare sostituita con la multa di Euro millecentoquaranta/00 (1.140,00) nei confronti di A.S..".
Quindi, il ricorrente, per effetto della citata sentenza, non ha riportato alcuna condanna a pena detentiva, in quanto è stata disposta la sostituzione della pena di mesi uno di reclusione militare con la multa di Euro millecentoquaranta/00 (1.140,00).
Al riguardo, va osservato che l'art. 57, comma 2, della L. n. 689 del 1981 ("Effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio"), stabilisce che: "La pena pecuniaria si considera sempre come tale anche se sostitutiva della pena detentiva".
Come correttamente rilevato dal ricorrente, sul punto la giurisprudenza ha affermato che "Una volta disposta la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, il reato deve essere considerato come sanzionato con quest'ultima anche ai fini dell'applicazione dell'indulto ... giacché, in applicazione dell'art. 57, comma 2, L. n. 689 del 1981, la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva" (Cass. pen., Sez. III, 19 settembre 2007, n. 36609; Cass. pen., Sez. VI, 27 maggio 1994; Cass. pen., Sez. V, 20 ottobre 1993).
In sostanza, a seguito della sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, il reato deve intendersi come sanzionato unicamente da quest'ultima.
Ne consegue l'illegittimità del provvedimento di esclusione basato sull'erroneo presupposto dell'esistenza di una condanna a pena detentiva per delitti non colposi in capo al ricorrente.
Il provvedimento di esclusione, infatti, richiama l'art. 2, comma 5, del bando di concorso, il quale prevede che costituisce causa di esclusione dal concorso per i candidati l'aver riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o l'essere stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.
Quindi, deve ritenersi che non integri analoga causa di esclusione dal concorso la sussistenza di una condanna a pena pecuniaria, quale quella irrogata nei confronti del ricorrente.
Conseguentemente, deve ritenersi illegittimo il decreto di esclusione del ricorrente.
3.4. Ciò posto, va respinta la richiesta di parte ricorrente tesa ad affermare la sussistenza in capo all'A. dei requisiti utili per l'inserimento nella graduatoria di merito in posizione utile ad essere dichiarato vincitore del concorso.
E' vero, infatti, che A.S. ha superato le prove scritte del concorso con la votazione di 8,5 ed ha conseguito l'idoneità all'esito delle prove di efficienza psico-fisica.
Ma lo stesso ricorrente ha rilevato che la graduatoria finale di meritò è stata approvata tenendo conto - oltre che della votazione riportata dai candidati nelle prove sostenute - della valutazione dei titoli di servizio posseduti dagli aspiranti.
Quindi, l'Amministrazione è tenuta a rivalutare la posizione del ricorrente tenendo conto dei suoi titoli di servizio, oltre che della presente decisione.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto.
5. Sussistono gravi ed eccezionali motivi - legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate - per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie, nei limiti indicati in motivazione, e per l'effetto annulla il provvedimento di esclusione impugnato;
- dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

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