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venerdì 14 dicembre 2012

Indennità antitubercolari.

I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale)
Circ. 13-12-2012 n. 138
Indennità antitubercolari.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.

Circ. 13 dicembre 2012, n. 138 (1).

Indennità antitubercolari.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale prestazioni a sostegno del reddito, Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici.



     

Ai
   

Dirigenti centrali e periferici
     

Ai
   

Responsabili delle Agenzie
     

Ai
   

Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
     

Al
   

Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici

e, p.c.:
   

Al
   

Presidente
     

Al
   

Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza
     

Al
   

Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci
     

Al
   

Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo
     

Ai
   

Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
     

Al
   

Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
     

Ai
   

Presidenti dei comitati regionali
     

Ai
   

Presidenti dei comitati provinciali
       



Gli importi delle indennità antitubercolari sono correlate legislativamente (art. 4 della legge n. 419/1975 e art. 2, comma 2, della legge n. 88/1987) alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Pertanto, per effetto delle variazioni percentuali determinate dall'art. 1 e dall'art. 2 del D.M. 16 novembre 2012 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. 27 novembre 2012, n. 277 pari rispettivamente all'2,7% dal 1° gennaio 2012 (in luogo della misura provvisoria dell'2,6% di cui al D.M. 18 gennaio 2012) e al 3,0% dal 1° gennaio 2013 (in via provvisoria), sono rideterminati, per il 2012 e per il 2013, gli importi delle seguenti indennità:


     

1° gennaio 2012
   

1° gennaio 2013

- Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati.
   

€ 12,59
   

€ 12,97

- Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art. 1 della legge n. 419/1975.
   

€ 6,30
   

€ 6,49

- Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera).
   

€ 20,99
   

€ 21,62

- Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari ai sensi dell'art. 1 della legge n. 419/1975 (giornaliera).
   

€ 10,51
   

€ 10,82

- Assegno di cura o di sostentamento (mensile).
   

€ 84,69
   

€ 87,23
       


La procedura automatizzata di liquidazione delle prestazioni antitubercolari è stata adeguata con i nuovi importi.

Si rammenta che l'aggiornamento di cui trattasi sarà operato, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2013, anche sulle indennità giornaliere in corso di godimento a quest'ultima data, spettanti agli assicurati contro la tubercolosi in misura pari all'indennità di malattia per i primi 180 giorni di assistenza ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088. In ogni caso, se l'indennità di malattia da corrispondere dovesse risultare inferiore all'indennità giornaliera nella misura fissa di € 12,97, dovrà essere erogata quest'ultima.


Il Direttore generale

Nori



L. 14 dicembre 1970, n. 1088, art. 1
L. 6 agosto 1975, n. 419, art. 4
L. 4 marzo 1987, n. 88, art. 2
D.M. 16 novembre 2012, art. 1
D.M. 16 novembre 2012, art. 2
D.M. 18 gennaio 2012
 

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