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venerdì 14 dicembre 2012

Trasporto internazionale di merci su strada. Rilascio della licenza comunitaria, delle autorizzazioni per i Paesi non UE e delle autorizzazioni CEMT successivamente alla data del 4 dicembre 2012.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Circ. 28-11-2012 n. 9bis/2012/TSI
Trasporto internazionale di merci su strada. Rilascio della licenza comunitaria, delle autorizzazioni per i Paesi non UE e delle autorizzazioni CEMT successivamente alla data del 4 dicembre 2012.
Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, Divisione 4.

Circ. 28 novembre 2012, n. 9bis/2012/TSI (1).

Trasporto internazionale di merci su strada. Rilascio della licenza comunitaria, delle autorizzazioni per i Paesi non UE e delle autorizzazioni CEMT successivamente alla data del 4 dicembre 2012.

(1) Emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, Divisione 4.



Facendo seguito alla Circ. 25 novembre 2011, n. 1/2011, alla Circ. 28 maggio 2012, n. 3/2012 e alla Circ. 7 giugno 2012, n. 6/2012, tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 11 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, nonché dei chiarimenti resi con la Circ. 30 aprile 2012, n. 10670, si rende necessario rammentare, per connessione, l'applicazione delle disposizioni vigenti in ordine al rilascio delle licenze comunitarie e delle autorizzazioni per il trasporto internazionale di merci, a partire dal 5 dicembre 2012.

Com'è noto, sulla base della disciplina sopra richiamata, entro il 4 dicembre 2012, le imprese di autotrasporto, già in esercizio con i requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale secondo le disposizioni previgenti all'applicazione del Reg. (CE) n. 1071/2009, devono presentare la documentazione relativa al requisito dello stabilimento, unitamente alla richiesta di autorizzazione all'esercizio della professione all'Ufficio MC competente per territorio in relazione alla sede legale delle imprese stesse o agli altri Uffici a questo compito designati dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, dalle Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Sicilia.

In relazione a quanto sopra esposto, si rappresenta che gli Uffici competenti della Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, a partire dal 5 dicembre 2012, rilasceranno i titoli autorizzativi indicati in oggetto esclusivamente a quelle imprese che hanno già ottenuto l'autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore o, con rilascio effettuato ancora in via provvisoria, che abbiano presentato la documentazione relativa al requisito dello stabilimento, unitamente alla menzionata domanda di autorizzazione, entro la già citata data del 4 dicembre 2012.

A decorrere dalla data della presente circolare, gli Uffici periferici competenti, ai fini di una migliore collaborazione amministrativa, vieppiù necessaria in questa fase, provvederanno a comunicare i nominativi delle sole imprese per le quali l'istruttoria sulla domanda di ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore abbia avuto esito negativo.


Tali comunicazioni dovranno essere effettuate alla Divisione 4 di questa Direzione generale via e-mail alla seguente casella postale gaolo.cossu@mit.gov.it. Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.


Il Direttore generale

Dott. Enrico Finocchi



Circ. 25 novembre 2011, n. 1/2011
Circ. 28 maggio 2012, n. 3/2012
Circ. 7 giugno 2012, n. 6/2012
Circ. 30 aprile 2012, n. 10670
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 11

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