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domenica 16 dicembre 2012

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2010 - 2011) (2011/2069(INI))

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2012 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2010 - 2011) (2011/2069(INI))
Il Parlamento europeo ,
–  visto il preambolo del trattato sull'Unione europea, in particolare il secondo comma e i commi dal quarto al settimo,
–  visti l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e gli articoli 6 e 7 del trattato sull'Unione europea,
–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000 («la Carta»), quale proclamata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo,
–  vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU),
–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,
–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1949 per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione,
–  vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica(1) ,
–  viste le relazioni 2010 e 2011 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2011)0160 e COM(2012)0169) e i relativi documenti di lavoro dei servizi della Commissione,
–  vista la comunicazione della Commissione intitolata «Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione – Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione» (COM(2010)0603),
–  visti la strategia della Commissione per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (COM(2010)0573) e gli orientamenti operativi sull'esigenza di tener conto dei diritti fondamentali nelle valutazioni di impatto della Commissione (SEC(2011)0567),
–  visto il programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini(2) ,
–  visti le conclusioni del Consiglio relative alle azioni e alle iniziative del Consiglio per l'attuazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, adottate in occasione della 3092ª sessione del Consiglio «Affari generali» tenutasi a Bruxelles il 23 maggio 2011, e gli orientamenti del Consiglio sulle misure metodologiche da adottare per verificare la compatibilità con i diritti fondamentali in seno agli organi preparatori del Consiglio(3) ,
–  viste le comunicazioni della Commissione intitolate «Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020» (COM(2011)0173) e «Strategie nazionali di integrazione dei Rom: un primo passo nell'attuazione del Quadro dell'UE» (COM(2012)0226),
–  visti il corpus delle convenzioni delle Nazioni Unite in materia di diritti umani di cui gli Stati membri sono parti, le convenzioni e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa, le relazioni elaborate dagli organi del Consiglio d'Europa, in particolare le relazioni sulla situazione dei diritti umani redatte dall'Assemblea parlamentare e dal Commissario per i diritti dell'uomo, nonché le decisioni, gli orientamenti e le sentenze degli organi giudiziari e di vigilanza specializzati,
–  viste le decisioni e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo,
–  vista la giurisprudenza delle corti costituzionali nazionali, che rimanda alla Carta come termine di riferimento anche per l'interpretazione del diritto nazionale,
–  visti le attività, le relazioni annuali e gli studi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA),
–  visti le relazioni e gli studi delle ONG in materia di diritti umani e gli studi richiesti in questo ambito dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,
–  viste le sue risoluzioni sui diritti fondamentali e sui diritti umani, in particolare quella del 15 dicembre 2010 intitolata «Situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2009) – Attuazione effettiva in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona»(4) ,
–  vista la sua risoluzione dell'8 giugno 2005 sulla protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell'Europa allargata(5) ,
–  vista la sua risoluzione del 9 marzo 2011 sulla strategia dell'UE per l'inclusione dei rom(6) ,
–  visto l'articolo 48 del suo regolamento,
–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni (A7-0383/2012),
A.  considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del TUE, l'Unione europea si fonda su una comunanza di valori indivisibili e universali di rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza di genere, non discriminazione, solidarietà, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani e delle libertà civili per la totalità delle persone che vivono sul suo territorio, comprese quelle appartenenti alle minoranze, gli apolidi e le persone che si trovano temporaneamente al suo interno o vi soggiornano in situazione irregolare; che questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini;
B.   considerando che il rispetto e la promozione di questi valori costituiscono un elemento essenziale dell'identità dell'Unione europea, nonché una condizione necessaria per aderirvi e mantenere appieno le prerogative di Stato membro;
C.  considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, del TUE stabilisce che i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, rappresentano principi generali del diritto dell'Unione;
D.  considerando che, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta ha lo stesso valore giuridico dei trattati, conformemente all'articolo 6 del TUE, ed è vincolante per le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE, nonché per gli Stati membri in sede di attuazione del diritto dell'Unione; che la Carta ha trasformato valori e principi in diritti concreti e applicabili;
E.  considerando che l'adesione dell'UE alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come richiede il trattato sull'Unione europea, consentirà di sottoporre gli atti dell'UE all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo, rendendo l'Unione europea più responsabile e migliorando l'accesso dei cittadini alla giustizia;
F.  considerando che la tutela e la promozione efficaci dei diritti devono essere un obiettivo generale di tutte le politiche dell'UE, anche nella loro dimensione esterna, e che l'adempimento del dovere di proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani non richiede l'attribuzione di nuove competenze all'UE, ma necessita bensì di un impegno istituzionale proattivo nei confronti di questo tema, in modo da sviluppare e rafforzare una vera e propria cultura dei diritti fondamentali in seno alle istituzioni dell'Unione e negli Stati membri; che l'UE deve promuovere una politica unionale coerente in materia di diritti umani e istituire un meccanismo che riunisca i diversi attori del settore dei diritti fondamentali nella struttura dell'Unione europea;
G. considerando che i cittadini possono esercitare appieno i propri diritti solo a condizione che siano rispettati i valori e i principi fondamentali, come lo Stato di diritto, l'indipendenza della magistratura, la libertà dei mezzi di informazione e la non discriminazione;
H.  considerando che il divario tra i diritti fondamentali e la loro attuazione compromette la credibilità dell'Unione europea e dei suoi Stati membri nonché il rispetto e la promozione effettivi dei diritti umani, tanto nel suo territorio quanto a livello mondiale;
I.  considerando che gli obblighi che incombono ai paesi candidati in virtù dei criteri di Copenaghen continuano ad applicarsi agli Stati membri dopo l'adesione all'Unione europea a norma dell'articolo 2 del TUE, e che tutti gli Stati membri dovrebbero pertanto essere valutati in modo costante al fine di verificare che continuino a conformarsi ai valori di base dell'Unione di rispetto dei diritti fondamentali, delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto;
J.  considerando che per proteggere efficacemente e promuovere i diritti fondamentali è necessario che gli Stati membri accettino, con spirito di solidarietà e di sincera cooperazione con gli altri Stati membri, che l'UE controlli l'osservanza dei valori dell'Unione nelle loro legislazioni, politiche e prassi;
K.  considerando che l'articolo 7 del TUE, in combinato disposto con l'articolo 2, accorda alle istituzioni dell'UE il potere di valutare se negli Stati membri sussistano violazioni di valori comuni quali il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto, e di intervenire politicamente nei confronti dei paesi interessati per prevenire le violazioni o porvi rimedio;
L.  considerando che lo studio del maggio 2012 sulla situazione dei rom, elaborato congiuntamente dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) e dalla Banca mondiale, conferma che i rom sono oggetto di discriminazioni in tutta Europa e che le loro condizioni sono peggiori di quelle degli altri gruppi che si trovano in situazioni analoghe; che le discriminazioni e le violenze sempre maggiori di cui i rom sono vittima negli Stati membri dell'UE trovano origine in un antiziganismo latente;
M. considerando che la crisi economica in corso mette alla prova il principio di solidarietà, che rappresenta una componente fondamentale della storia e dell'identità dell'Unione europea nonché il legame soggiacente che unisce i cittadini europei in quanto membri della stessa comunità politica(7) ,
N. considerando che i diritti sociali ed economici costituiscono elementi essenziali della Carta e che, in quanto tali, dovrebbero essere riconosciuti in modo visibile in ogni analisi della situazione dei diritti fondamentali dell'Unione;
Raccomandazioni generali

1.  invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri ad assumersi pienamente le proprie responsabilità in relazione alla completa e corretta applicazione del mandato e delle competenze dell'UE in materia di diritti fondamentali, sulla base sia della Carta sia degli articoli dei trattati relativi ai diritti fondamentali e a questioni inerenti ai diritti dei cittadini, in particolare gli articoli 2, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea; ritiene che questo sia il solo modo per garantire che l'Unione europea si doti, come ha fatto in altri ambiti di interesse e importanza comuni, ad esempio in relazione alle questioni economiche e di bilancio, dei mezzi necessari per affrontare la crisi e le tensioni relative alla democrazia, allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali che interessano l'UE e gli Stati membri; chiede il rafforzamento immediato dei meccanismi europei atti a garantire il rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'Unione;
2.  osserva, pur accogliendo con favore i provvedimenti adottati dalla Commissione per assicurare che le proposte legislative siano conformi alla Carta, che esistono ancora margini di miglioramento, dato che continuano a essere presentate proposte che non considerano affatto, o non considerano adeguatamente, l'impatto sui diritti fondamentali delle misure previste; invita la Commissione ad adoperarsi in modo concreto per migliorare la verifica della rispondenza delle sue proposte rispetto alla Carta, garantendo tra l'altro che tutti i servizi della Commissione dispongano delle competenze adeguate;
3.  esorta la Commissione ad assicurare che l'impatto sui diritti fondamentali della legislazione dell'Unione europea e della sua attuazione da parte degli Stati membri figuri sistematicamente nelle relazioni di valutazione della Commissione concernenti l'attuazione della legislazione dell'UE, nonché nella sua relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea; raccomanda che la Commissione riveda gli attuali orientamenti per la valutazione d'impatto al fine di dare maggiore risalto alle considerazioni sui diritti umani, ampliando le norme così da includere gli strumenti in materia di diritti umani delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa;
4.  accoglie con favore la proposta della Commissione volta a istituire un quadro di valutazione permanente in materia di giustizia, Stato di diritto, democrazia e diritti fondamentali, che si applicherà a tutti gli Stati membri inclusi nel semestre europeo; invita la Commissione a garantire che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali siano pienamente associati alla procedura e che il quadro di valutazione sia periodicamente sottoposto alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo a fini di valutazione e monitoraggio;
5.  invita il Consiglio a dare effettiva attuazione al suo impegno a verificare che tanto le modifiche proposte ai testi della Commissione quanto le proposte presentate di propria iniziativa siano rispondenti alla Carta; ricorda che, al fine di assicurare l'effettiva applicazione dei diritti fondamentali, anche gli Stati membri devono garantire la piena attuazione delle disposizioni della Carta nell'applicazione della legislazione dell'UE;
6.  invita la Commissione (e il Consiglio, nei casi in cui promuove l'iniziativa legislativa) a ricorrere sistematicamente a consulenze esterne indipendenti, in particolare da parte dell'Agenzia per i diritti fondamentali, nella preparazione delle valutazioni d'impatto;
7.  giudica positivamente le misure adottate dalla Commissione, dal Mediatore europeo e da altri organismi per sensibilizzare i cittadini in relazione all'esercizio dei diritti conferiti loro dalla Carta; esorta la Commissione a continuare a fornire informazioni ai cittadini e a valutare i risultati di tale attività;
8.  sottolinea il ruolo fondamentale di verifica e controllo svolto dal Parlamento nell'elaborazione e attuazione della legislazione europea e insiste pertanto che anche il Parlamento dovrebbe rafforzare la propria valutazione d'impatto indipendente sui diritti fondamentali per quanto riguarda le proposte legislative e gli emendamenti in esame nell'ambito della procedura legislativa, rendendo tale valutazione più sistematica;
9.  invita la Commissione a elaborare una relazione annuale sulla situazione dei diritti fondamentali nell'UE, sulla base, tra l'altro, degli articoli 2 e 6 del trattato sull'Unione europea e della Carta; ritiene che tale relazione debba comprendere un'analisi della situazione negli Stati membri, tenendo conto delle preoccupazioni delle organizzazioni internazionali, delle ONG, del Parlamento europeo e dei cittadini in merito alle violazioni dei diritti fondamentali, dello stato di diritto e della democrazia; chiede che la relazione tratti l'attuazione, la tutela, la promozione e il rispetto dei diritti fondamentali nell'UE e nei suoi Stati membri, come indicato nella Carta, nella CEDU e nei trattati internazionali sui diritti fondamentali, e che includa raccomandazioni specifiche; ricorda che la Commissione ha il dovere di svolgere tale attività in quanto di custode dei trattati e della Carta nonché a norma degli articoli 2, 6 e 7 del TUE;
10.  esorta la Commissione a garantire che la sua relazione annuale sull'attuazione della Carta adotti una prospettiva più equilibrata e autocritica, includendo non solo gli sviluppi positivi ma anche un'analisi delle possibilità di rafforzare il suo approccio in futuro;
11.  si rammarica che le relazioni 2010 e 2011 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea non prendano in sufficiente considerazione i diritti economici e sociali, in particolare nel contesto dell'attuale crisi economica in cui detti diritti divengono ancora più rilevanti;
12.  invita la Commissione a garantire che la sua relazione annuale sull'applicazione della Carta tratti la situazione dei diritti economici e sociali nell'Unione e, in particolare, la loro attuazione da parte degli Stati membri;
13.  raccomanda che il Parlamento, la Commissione e il Consiglio riconoscano congiuntamente e formalmente l'esistenza dell'obbligo positivo di proteggere e promuovere i diritti umani nel quadro del diritto dell'UE; sottolinea che il rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali prevede la necessità di intervenire a vari livelli (internazionale, europeo, nazionale, regionale e locale), e sottolinea il ruolo che le autorità regionali e locali possono svolgere a tale riguardo, in collaborazione con le associazioni per i diritti umani; esorta la Commissione e il Consiglio a migliorare la cooperazione con le organizzazioni internazionali attive nel settore dei diritti fondamentali, le ONG e la società civile nei processi prelegislativi e legislativi;
14.  invita la Commissione e il Consiglio a garantire che nel prossimo quadro finanziario pluriennale le organizzazioni della società civile a tutti i livelli dispongano di fondi sufficienti per i programmi di finanziamento dedicati ai diritti fondamentali e alla lotta alla discriminazione;
15.  invita il Consiglio a includere nelle sue relazioni annuali sui diritti umani nel mondo un'analisi della situazione negli Stati membri, prendendo in considerazione anche le misure che devono essere adottate per dare attuazione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e adeguare di conseguenza la legislazione e le prassi nazionali;
16.  sollecita la Commissione a rivedere l'acquis legislativo dell'UE tenendo debitamente conto dei diritti sanciti dalla Carta; ritiene che le possibili tensioni tra le libertà economiche e i diritti fondamentali debbano essere affrontate già a livello legislativo e non solo dalla magistratura dell'UE;
17.  invita la Commissione a procedere alla revisione dell'ex terzo pilastro (cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale) alla luce della Carta; ricorda di aver raccomandato, nella sua risoluzione del 25 novembre 2009 sul programma di Stoccolma(8) , una revisione coerente di questa legislazione, e rammenta alla Commissione che a partire dal 1° dicembre 2014 tutti i provvedimenti legislativi adottati in un quadro costituzionale totalmente diverso saranno applicati in quanto tali nell'Unione europea, con ripercussioni negative sui diritti delle persone soggette alla giurisdizione dell'UE;
18.  deplora:

   la mancanza di trasparenza nel dialogo della Commissione con gli Stati membri quando sono in gioco i diritti fondamentali o gli interessi dei cittadini europei; ritiene che tale mancanza di trasparenza in merito al recepimento del diritto dell'Unione europea non sia in linea con le norme unionali in materia di trasparenza né con il principio della certezza giuridica, e sia estremamente dannosa per gli altri paesi dell'UE, per i cittadini dell'Unione nonché per le altre istituzioni, specialmente quando sono coinvolti i diritti sociali ed economici dei cittadini; accoglie con favore le iniziative annunciate dalla Commissione per aumentare la trasparenza relativamente all'azione o all'inazione degli Stati membri in sede di attuazione del mercato interno e ritiene che sia necessario migliorare ulteriormente la trasparenza annunciata in materia di politica fiscale quando sono in gioco i diritti fondamentali;
   la mancanza di trasparenza nelle agenzie dell'UE, che rende difficile accertare la conformità delle loro azioni ai principi di trasparenza, buona amministrazione, protezione dei dati personali e lotta alla discriminazione, nonché necessità e proporzionalità; deplora la persistente mancanza di interesse della Commissione nei confronti di un quadro legislativo che garantisca un'amministrazione aperta, efficace e indipendente, come richiesto dall'articolo 41 della Carta e dall'articolo 298 del TFUE;
   la mancanza di trasparenza e di apertura nei negoziati internazionali, nonché l'assenza di un rispetto, di una protezione e di una promozione adeguati dei diritti fondamentali come pure di controllo democratico e parlamentare in tale contesto, situazione che ha portato il Parlamento a respingere accordi internazionali come l'ACTA, così da indurre le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a modificare le loro pratiche attuali e a rispettare i diritti dei cittadini;
19.  suggerisce che sia assicurata una trasparenza maggiore nel dialogo della Commissione con gli Stati membri come pure nell'attività delle agenzie dell'UE quando entrano in gioco i diritti fondamentali o gli interessi dei cittadini europei;
20.  chiede l'avvio di un «ciclo politico europeo sui diritti fondamentali», che illustri gli obiettivi da raggiungere e i problemi da risolvere in una prospettiva annuale e pluriennale; ritiene che tale ciclo debba prevedere un quadro in cui le istituzioni e la FRA, nonché gli Stati membri, possano collaborare evitando sovrapposizioni, basandosi sulle reciproche relazioni, adottando provvedimenti comuni e organizzando eventi congiunti con la partecipazione di ONG, cittadini, parlamenti nazionali, ecc.;
21.  propone che si adottino misure volte a garantire canali permanenti per la condivisione delle informazioni sui diritti fondamentali nell'UE tra gli organismi pertinenti e all'interno delle istituzioni e agenzie europee e che si organizzi un forum interistituzionale annuale al fine di valutare la situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea; ritiene che tale forum costituirebbe un passo in preparazione al dibattito annuale del Parlamento sui diritti fondamentali e sui progressi dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia; reputa che detto forum interistituzionale dovrebbe riunire rappresentanti della Commissione, del gruppo di lavoro del Consiglio sui diritti fondamentali, i diritti dei cittadini e la libera circolazione delle persone (FREMP), della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento, della commissione per le petizioni, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per lo sviluppo regionale, oltre ai rappresentanti del Mediatore europeo, dell'Agenzia per i diritti fondamentali, di Eurofound e del Garante europeo della protezione dei dati;
22.  esorta i parlamenti nazionali a rafforzare il loro ruolo in relazione al controllo dei diritti umani nelle attività dell'UE e nell'attuazione della legislazione dell'Unione a livello nazionale e li invita a tenere riunioni periodiche incentrate sulle strategie da sviluppare per dare attuazione alla Carta e alla giurisprudenza dei tribunali dell'UE;
23.  deplora i ritardi nell'adesione dell'UE alla CEDU; invita il Consiglio ad agire ai sensi dell'articolo 265 del TFUE onde assicurare la conclusione delle procedure di adesione dell'UE alla CEDU; esorta la Commissione a concludere la procedura al più presto e sollecita gli Stati membri ad avviare quanto prima le procedure di ratifica dell'adesione alla CEDU, poiché così facendo si potrà disporre di un meccanismo ulteriore per far rispettare i diritti umani dei cittadini;
24.  ritiene che, anche prima della conclusione dei negoziati di adesione dell'UE alla CEDU, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità che gli Stati membri recepiscano la giurisprudenza di Strasburgo come questione di interesse comune;
25.  reputa che la Commissione e il Consiglio debbano creare un meccanismo volto a garantire che l'UE e i suoi Stati membri rispettino, attuino e recepiscano la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, dal momento che si tratta di una questione di interesse comune e di un obbligo connesso al rispetto dei diritti fondamentali nell'UE;
26.  invita tutti gli Stati membri ad adempiere ai propri obblighi in materia di rispetto delle libertà e dei diritti fondamentali; osserva che l'adesione ai trattati internazionali relativi alla protezione e alla promozione dei diritti umani non può che contribuire a rafforzare la protezione dei diritti fondamentali all'interno dell'UE, e valuta positivamente l'adesione dell'UE alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la sua futura adesione alla CEDU; invita il Consiglio e la Commissione ad adottare le misure necessarie per aderire ad altri trattati internazionali in materia di diritti umani, tra cui la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo;
27.  esprime forte preoccupazione per la situazione della democrazia, lo Stato di diritto, il sistema di pesi e contrappesi, i mezzi di comunicazione e i diritti fondamentali in alcuni Stati membri e, in particolare, per la prassi di coloro che detengono il potere di selezionare, nominare o licenziare le persone che occupano posizioni indipendenti, ad esempio, nelle corti costituzionali, nella magistratura, nelle emittenti radiotelevisive pubbliche, negli organismi di regolamentazione dei mezzi di comunicazione e negli uffici dei difensori civici o commissari, unicamente per questioni di affiliazione politica anziché in base a competenze, esperienza e indipendenza;
28.  si rammarica che la Commissione non abbia risposto con forza di fronte a specifiche violazioni dei diritti fondamentali e all'indebolimento del sistema di equilibri istituzionali e dello Stato di diritto negli Stati membri e invita la Commissione ad adoperarsi affinché le procedure di infrazione assicurino una tutela efficace dei diritti umani, anziché cercare soluzioni negoziate con gli Stati membri;
29.  ritiene che, al fine di preservare la credibilità delle condizioni di adesione, anche gli Stati membri dovrebbero essere valutati periodicamente per verificare che continuino a conformarsi ai valori fondamentali dell'UE e a rispettare gli impegni assunti in relazione al funzionamento delle istituzioni democratiche e allo Stato di diritto; invita la Commissione a garantire che le procedure di infrazione assicurino una tutela efficace dei diritti fondamentali, nonché a intraprendere indagini obiettive e ad avviare procedure di infrazione in presenza di motivi fondati, in modo da evitare disparità di trattamento, ogniqualvolta uno Stato membro violi i diritti sanciti dalla Carta in sede di attuazione della legislazione dell'UE;
30.  ricorda che la Commissione si è impegnata a dare priorità alle procedure di infrazione che riguardano questioni di principio o comportano conseguenze negative particolarmente gravi per i cittadini(9) ;
31.  invita pertanto la Commissione ad aggiornare la sua comunicazione del 2003 (COM(2003)0606) e a elaborare entro la fine del 2012 una proposta dettagliata relativa a un meccanismo di controllo ben definito e un sistema di allerta precoce nonché una «procedura di congelamento», come già richiesto dal Parlamento, per garantire che gli Stati membri, su richiesta delle istituzioni europee, sospendano l'adozione di leggi sospettate di essere in conflitto con i diritti fondamentali o di violare l'ordinamento giuridico dell'Unione, coinvolgendo in particolare gli organismi nazionali per i diritti fondamentali istituiti in conformità dei principi di Parigi e sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 2, 6 e 7 TUE e all'articolo 258 TFUE;
32.  sottolinea il proprio impegno a utilizzare i propri poteri per agire come difensore dei diritti umani, in particolare nell'ottica di garantire che gli atti dell'Unione rispettino, proteggano, promuovano e realizzino i diritti umani;
33.  sollecita la revisione delle norme procedurali della Corte di giustizia dell'Unione europea e del Tribunale per agevolare gli interventi di parti terze, in particolare delle ONG attive nell'ambito dei diritti umani;
34.  invoca la creazione, in tutti gli Stati membri, di istituzioni nazionali per i diritti umani appropriate e l'adozione di misure che agevolino il collegamento in rete di tali organismi in tutta l'UE con il sostegno della FRA; invita le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri a sviluppare le competenze degli organi per la parità, degli organismi per la protezione dei dati, delle istituzioni nazionali per i diritti umani e della FRA in qualità di difensori dei diritti umani;
35.  sollecita una cooperazione più intensa tra le istituzioni dell'Unione e altri organismi internazionali, in particolare con il Consiglio d'Europa e la sua Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia), onde avvalersi della loro esperienza nel sostegno dei principi della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a intensificare la loro cooperazione, anche con il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, in vista di una più proficua applicazione della legislazione UE in materia di diritti umani e di un maggiore controllo in materia di denunce e risanamento delle irregolarità;
36.  si rammarica del peggioramento della situazione della libertà dei mezzi di informazione in diversi Stati membri; invita gli Stati membri a rispettare la libertà dei mezzi di informazione e il pluralismo mediatico e la Commissione ad avviare azioni adeguate per monitorare e attuare la libertà dei media e il pluralismo mediatico; accoglie con favore l'iniziativa del Parlamento europeo di elaborare una relazione sulla definizione degli standard in materia di libertà dei mezzi di informazione nell'UE;
37.  esprime preoccupazione per il deteriorarsi, nell'Unione, della situazione in materia di libertà e pluralismo dei media, in particolare della stampa, anche a causa dell'attuale crisi economica; condanna le condizioni in cui lavorano alcuni giornalisti e gli ostacoli che affrontano, in modo particolare quando seguono le manifestazioni; è particolarmente preoccupato per la tentazione di alcuni Stati membri di mettere in discussione la tutela delle fonti giornalistiche e la capacità dei giornalisti d'inchiesta di indagare negli ambienti vicini al potere; esprime profondo rammarico per l'atteggiamento della Commissione, che si rifiuta di presentare qualsiasi proposta legislativa intesa a garantire la libertà e il pluralismo dei media, in conformità dell'articolo 11 della Carta;
38.  invita la Commissione ad affidare alla FRA il compito di elaborare una relazione annuale di monitoraggio della situazione della libertà e del pluralismo dei media nell'Unione europea;
39.  si compiace per l'adozione da parte del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite della risoluzione che riconosce i diritti relativi a Internet, soprattutto per quanto riguarda l'accesso a Internet e la libertà di espressione; sottolinea, in particolare, la richiesta di operare per la promozione, la protezione e il godimento dei diritti umani, compreso il diritto alla libertà di espressione su Internet e tramite altre tecnologie, precisando che tali diritti devono essere rispettati senza limiti di frontiere, né di media; chiede all'UE e agli Stati membri di attuare tale risoluzione nel diritto interno e di garantire la sua promozione a livello internazionale;
40.  ribadisce l'invito rivolto alla Commissione per una rapida revisione dell'acquis dell'UE in materia penale e di polizia, a norma del trattato di Lisbona e della Carta, prima del termine del 1° dicembre 2014;
41.  chiede la valutazione parlamentare delle politiche connesse allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG) attraverso la creazione di un collegamento permanente tra la commissione LIBE del Parlamento europeo, il gruppo di lavoro del Consiglio sui diritti fondamentali, i diritti dei cittadini e la libera circolazione delle persone (FREMP) e le commissioni parlamentari nazionali che si occupano dei diritti fondamentali, onde valutare la normativa pertinente a livello UE e nazionale;
42.  invita gli Stati membri ad adempiere in modo adeguato agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, cosa che finora non è avvenuta, a indagare sulle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate nel contesto della cooperazione con il programma anti-terrorismo della CIA, a intensificare la lotta contro il traffico di essere umani e contro la criminalità organizzata e a provvedere al pieno risarcimento delle vittime;
43.  invita le istituzioni dell'Unione a garantire che la FRA sia consultata per ogni proposta legislativa avente un impatto sui diritti fondamentali e a rispettare l'indipendenza e le competenze dell'Agenzia;
44.  evidenzia che il mandato dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali dovrebbe essere rafforzato onde includere il monitoraggio regolare della conformità degli Stati membri all'articolo 2 del TUE, con la pubblicazione di relazioni annuali sulle conclusioni e la loro presentazione al Parlamento europeo;
45.  ritiene inaccettabile

   che al Parlamento europeo, la sola istituzione dell'UE eletta direttamente e colegislatore dell'Unione europea per la maggior parte delle politiche UE, non sia stato consentito di definire le aree tematiche per il quadro pluriennale della FRA;
   che la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, che è divenuta una politica standard dell'UE, nonché i diritti sociali ed economici, elementi essenziali della Carta, non siano ancora esplicitamente inclusi nel mandato della FRA; chiede al Consiglio di includere tali questioni nel prossimo quadro pluriennale della FRA;
46.  rileva carenze nell'attuale mandato della FRA, in particolare il numero limitato di valutazioni comparative tra Stati membri e la mancanza di valutazioni relative alla situazione generale del panorama dei diritti umani, dello Stato di diritto e della democrazia negli Stati membri;
47.  sottolinea che i principi di Parigi relativi alle istituzioni nazionali per i diritti umani dovrebbero fungere da modello per riformare sia le istituzioni nazionali che la FRA e sollecita la Commissione e il Consiglio a riesaminare con urgenza, unitamente al Parlamento europeo, il regolamento istitutivo della FRA, mediante procedura legislativa ordinaria, affinché il mandato dell'Agenzia sia ampliato e copra l'intero ambito di applicazione degli articoli 2, 6 e 7 del TUE e, in particolare, l'attuazione della Carta europea da parte delle istituzioni, delle agenzie, degli uffici e degli organismi dell'UE nonché le attività degli Stati membri; ritiene che sia necessario rafforzare l'indipendenza della FRA, così come i suoi poteri e le sue competenze; è del parere che il comitato scientifico della FRA e la rete FRANET dovrebbero presentare al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali e pubblicare annualmente una relazione tematica e più specializzata che valuti la situazione negli Stati membri dell'UE, come ha fatto fino al 2006 la allora rete di esperti sui diritti fondamentali; esorta la FRA a rispettare appieno l'articolo 15 del TFUE palesando le sue procedure e accordando l'accesso ai suoi documenti attraverso un registro accessibile al pubblico, come previsto dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Consiglio;
48.  esprime preoccupazione riguardo alle opzioni di non partecipazione di cui si avvalgono alcuni Stati membri, che rischia di ledere i diritti dei loro cittadini, i quali saranno più colpiti dalla discriminazione rispetto agli altri cittadini dell'UE e ricorda che, in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE, le opzioni di non partecipazione non sono finalizzate a sollevare gli Stati membri dall'obbligo di rispettare le disposizioni della Carta né a impedire a un tribunale di uno di tali Stati membri di garantire che tali disposizioni siano rispettate;
49.  sottolinea che la Commissione, oltre a informare i cittadini dei loro diritti che discendono dalla Carta, deve garantire che essi siano al corrente di come esercitare il loro diritto di accesso alla giustizia e far valere i loro diritti nelle sedi competenti; ritiene che dovrebbero essere istituite reti informali, come quelle sviluppate con successo per il mercato interno (SOLVIT), a livello nazionale e regionale per fornire assistenza e consulenza alle persone i cui diritti rischiano di essere violati (tra cui migranti, richiedenti asilo, persone vulnerabili); è del parere che queste strutture di sostegno per il ripristino dei diritti e l'integrazione economica e sociale dovrebbero costituire una priorità dei fondi regionali;
50.  invita la Commissione a comunicare dettagliatamente queste possibilità ulteriori o più adeguate ai cittadini che la contattano in relazione a violazioni dei diritti fondamentali, a monitorare queste indicazioni e a riferire a riguardo con dovizia di particolari nelle sue relazioni annuali sui diritti fondamentali nell'UE e sull'attuazione della Carta; sottolinea che il contatto con i cittadini è estremamente importante nel rivelare possibili violazioni strutturali, sistemiche e gravi dei diritti fondamentali nell'UE e nei suoi Stati membri e quindi importante per garantire l'applicazione concreta degli articoli 2, 6 e 7 del TUE da parte della Commissione;
Discriminazione
51.  invita gli Stati membri a raccogliere dati disaggregati per tutte le forme di discriminazione, nonché a elaborare indicatori dei diritti fondamentali in collaborazione con la FRA, al fine di garantire misure legislative e politiche opportunamente improntate e mirate, in particolare nell'ambito della non discriminazione e nel contesto delle strategie nazionali di integrazione dei Rom;
52.  invita la Commissione a proporre una revisione della decisione quadro sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, affinché comprenda altre forme di reati generati da pregiudizi, tra cui quelli fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità e l'espressione di genere;
53.  deplora il fatto che non tutti gli Stati membri hanno recepito adeguatamente la decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale; esorta gli Stati membri a perseguire la xenofobia, il razzismo, il pregiudizio contro gli zingari e altre forme di violenza e odio contro qualsiasi minoranza, compresa l'incitazione all'odio; invita gli Stati membri a garantire che i reati generati dai pregiudizi, come quelli con intenti razzisti, xenofobi, antisemiti, islamofobici, omofobici o transfobici, siano punibili nel quadro dell'ordinamento penale, e che tali reati siano debitamente registrati e oggetto di indagini accurate, che i colpevoli siano perseguiti e puniti, che alle vittime siano offerte assistenza, protezione e un risarcimento adeguati; ricorda che il 1° dicembre 2014 la decisione quadro sarà pienamente applicabile;
54.  sottolinea che i principi di dignità umana e uguaglianza davanti alla legge sono le fondamenta della società democratica; deplora l'attuale blocco dei negoziati in seno al Consiglio sulla proposta della Commissione di una direttiva orizzontale che garantisca una protezione globale contro la discriminazione in ogni sua forma; invita il Consiglio ad agire, sulla base dell'articolo 265 del TFUE, e ad adottare la direttiva;
55.  sottolinea che, in conformità con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, i cittadini europei dovrebbero anche essere protetti dalla discriminazione fondata sulla lingua;
56.  invita gli Stati membri a istituire procedure di denuncia che garantiscano a una vittima di discriminazione multipla, in considerazione del fatto che questo caso interessa in modo particolare le donne, la possibilità di presentare una denuncia unica in relazione a più di una forma di discriminazione; ritiene appropriato sostenere le attività dei difensori dei diritti umani e lo sviluppo di azioni collettive da parte di persone e comunità emarginate;
57.  invita gli Stati membri a proteggere la libertà di religione o di credo, compresa la libertà delle persone senza religione di non essere discriminate a causa delle eccessive deroghe relative alle religioni nelle leggi sull'uguaglianza e la non discriminazione;
58.  sottolinea che, nell'ambito della lotta contro la discriminazione, occorre tenere pienamente conto della specificità della discriminazione fondata sulla disabilità;
Tutela delle persone che appartengono a minoranze
59.  evidenzia che occorre affrontare la situazione degli apolidi che risiedono stabilmente in uno Stato membro, sulla base delle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali:
60.  sottolinea l'importanza del rispetto dei diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali; incoraggia gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a ratificare senza ulteriore indugio la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie e, se pertinente, a ritirare le loro riserve e dichiarazioni restrittive; invita gli Stati membri ad agire per contrastare le discriminazioni a danno degli appartenenti alle minoranze linguistiche e a documentare i risultati delle misure adottate per tutelare il loro diritto di utilizzare la loro lingua; invita gli Stati membri a non discriminare le persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche nonché a garantire i diritti loro spettanti ai sensi del diritto internazionale e dell'UE;
61.  invita gli Stati membri ad affrontare il problema della discriminazione razziale ed etnica nei settori dell'occupazione, degli alloggi, dell'istruzione, della sanità e dell'accesso a beni e servizi; esprime particolare preoccupazione per l'ascesa di alcuni partiti politici di matrice dichiaratamente razzista, xenofoba, islamofobica e antisemita, che approfittano di una crisi economica e sociale che favorisce la ricerca frenetica di un capro espiatorio e le cui pratiche violente dovrebbero essere condannate; è altresì preoccupato nel contesto dell'attuale crisi per l'adozione di misure repressive nei confronti dei senzatetto;
62.  sottolinea che, a causa di divergenze nell'attuazione del diritto dell'UE e della complessità delle procedure amministrative, alcune categorie di persone incontrano ostacoli discriminatori nell'esercizio del diritto di libera circolazione e di soggiorno; invita la Commissione ad avviare procedimenti d'infrazione nei confronti degli Stati membri che violano la direttiva 2004/38/CE;
63.  si rammarica del fatto che i cittadini di origine Rom siano soggetti a procedure di espulsione collettiva da parte degli Stati membri e deplora la reazione debole della Commissione in alcuni casi;
64.  invita la Commissione a valutare i risultati concreti del quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom e i progressi compiuti in ciascuno Stato membro; riconosce gli sforzi compiuti da alcuni Stati membri, ma in particolare le numerose lacune presenti in gran parte delle strategie presentate alla Commissione; invita la Commissione a raccomandare miglioramenti onde soddisfare in modo più efficace gli obiettivi fissati nel quadro UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom; chiede che nelle sue relazioni annuali al Parlamento e al Consiglio siano analizzate la fattibilità e la sostenibilità finanziaria di tali strategie e i progressi conseguiti in ciascuno Stato membro;
65.  sottolinea che è importante attuare adeguatamente le strategie nazionali di integrazione dei Rom attraverso lo sviluppo di politiche integrate che vedano, nell'ambito delle disposizioni del quadro UE, il coinvolgimento in un dialogo permanente delle autorità locali, delle organizzazioni non governative e delle comunità di Rom; chiede agli Stati membri di fornire una risposta efficace all'emarginazione dei Rom attuando le misure presentate nelle rispettive strategie nazionali di integrazione dei Rom in collaborazione con i rappresentanti della popolazione Rom per quanto concerne la gestione, il monitoraggio e la valutazione di progetti riguardanti le loro comunità, facendo ricorso a tutte le risorse finanziarie dell'UE disponibili;
66.  ritiene che la lotta contro le discriminazioni nei confronti dei Rom richieda una maggiore partecipazione della comunità Rom, i cui rappresentanti sono nella posizione migliore per testimoniare del mancato esercizio dei diritti all'occupazione, all'istruzione, all'abitazione, alla salute e ai beni e ai servizi e per identificare le soluzioni atte a porvi rimedio;
67.  invita gli Stati membri a eliminare la segregazione spaziale, le espulsioni forzate e la mancanza di domicilio fisso cui sono soggetti i Rom, istituendo politiche abitative efficaci e trasparenti ed evitando la criminalizzazione delle persone senza fissa dimora;
68.  invita gli Stati membri ad affrontare i livelli elevati di disoccupazione tra i Rom, rimuovendo le barriere che limitano l'accesso all'occupazione;
69.  invita gli Stati membri a riformare i propri sistemi nazionali di istruzione per rispondere alle esigenze delle minoranze, inclusi i bambini Rom, e a eliminare le disposizioni relative all'istruzione separata, ferma restando l'istruzione nelle lingue minoritarie presenti in molti Stati membri;
70.  esorta gli Stati membri ad adottare le modifiche legislative necessarie in relazione alla sterilizzazione e a risarcire finanziariamente le vittime di sterilizzazioni forzate eseguite su donne Rom e su donne con disabilità mentali, conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo;
71.  ribadisce il suo invito a un approccio mirato all'inclusione sociale delle donne Rom per evitare discriminazioni multiple e la segregazione etnica;
72.  invita gli Stati membri ad assegnare risorse di bilancio sufficienti per realizzare gli obiettivi identificati nelle loro strategie nazionali di integrazione dei Rom; invita il Consiglio a sostenere e ad adottare le proposte della Commissione e del Parlamento inerenti al prossimo quadro finanziario pluriennale, in particolare quelle che consentono al Fondo sociale europeo e al Fondo europeo di sviluppo regionale di contribuire più efficacemente all'inclusione sociale dei Rom estendendo la serie delle condizionalità ex ante allo sviluppo delle strategie nazionali e alla mappatura della concentrazione territoriale della povertà;
73.  sottolinea che gli ultimi allargamenti e quelli futuri hanno comportato e comporteranno un numero ancora più elevato di Stati membri caratterizzati dalla diversità linguistica e culturale; ritiene, pertanto, che l'UE abbia una responsabilità particolare nella salvaguardia dei diritti delle minoranze; invita la Commissione a intensificare le sue azioni per coinvolgere i paesi candidati nei suoi sforzi finalizzati all'inclusione sociale dei Rom, così come a mobilitare lo strumento di assistenza preadesione e a esortare i paesi candidati ad adoperarsi a tal fine attraverso il meccanismo del processo di stabilizzazione e di associazione;
74.  è allarmato per la crescente diffusione di discorsi di incitamento all'odio e di stigmatizzazione nei confronti delle minoranze e di altri gruppi di persone e per la loro sempre maggiore influenza nell'ambito dei media e di molti movimenti e partiti politici, rilevati anche ad alto livello politico e in norme restrittive; invita gli Stati membri ad adottare misure adeguate per promuovere nelle aree della vita economica, sociale, politica e culturale, la parità effettiva tra le persone, tenendo in debita considerazione le condizioni specifiche delle persone appartenenti a tali comunità minoritarie; rileva l'incoerenza programmatica nei confronti delle minoranze nazionali, prendendo atto del fatto che, pur rientrando la tutela delle minoranze tra i criteri di Copenaghen, non esiste nelle politiche dell'UE una norma per i diritti delle minoranze; evidenzia che i diritti delle minoranze sono parte integrante dei diritti umani fondamentali;
75.  ritiene che non esista un'unica soluzione per migliorare la situazione delle minoranze nazionali in tutti gli Stati membri, ma che devono essere sviluppati alcuni obiettivi comuni e minimi a favore delle autorità pubbliche dell'UE, tenendo conto delle pertinenti norme giuridiche internazionali e delle buone pratiche esistenti; invita la Commissione a definire norme strategiche per la tutela delle minoranze nazionali;
76.  ritiene che le comunità minoritarie nazionali tradizionali apportino un contributo speciale alla cultura europea, che le politiche pubbliche debbano pertanto dedicare più attenzione alla loro protezione e che l'Unione stessa debba affrontare le loro esigenze in modo più appropriato;
77.  propone che siano compiuti sforzi per promuovere il rafforzamento della fiducia reciproca e la coesistenza delle comunità che vivono tradizionalmente l'una accanto all'altra, insegnando e apprendendo le rispettive identità, le identità regionali, le rispettive lingue e la rispettiva storia, il patrimonio e la cultura al fine di ottenere una migliore comprensione e un maggiore rispetto della diversità;
78.  ritiene che l'effettiva partecipazione al processo decisionale, sulla base dei principi di sussidiarietà e autogoverno, costituisca uno dei modi più efficaci per affrontare i problemi delle minoranze nazionali, seguendo le migliori prassi esistenti nell'Unione;
Pari opportunità
79.  deplora l'impatto limitato delle iniziative europee e nazionali nel settore della disuguaglianza tra uomini e donne, in particolare nell'ambito dell'occupazione; invita gli Stati membri a stabilire obiettivi e strategie specifici riguardo all'occupazione nel quadro dei relativi programmi di riforma nazionale e piani d'azione a favore dell'uguaglianza di genere, al fine di assicurare la parità di accesso di uomini e donne al mercato del lavoro e la loro permanenza in esso; ritiene che, al fine di colmare i divari di genere radicati concernenti le retribuzioni e le pensioni, questi obiettivi debbano tenere conto della persistente concentrazione di donne in occupazioni a metà tempo, scarsamente retribuite e precarie; invita gli Stati membri ad adottare misure per meglio conciliare vita familiare e professionale per tutte le generazioni di donne, che includano strutture di assistenza di qualità per i figli e per le altre persone dipendenti;
80.  ritiene che la sottorappresentazione delle donne nel processo decisionale politico costituisca una mancanza per i diritti fondamentali e la democrazia; accoglie con favore le misure positive introdotte in Francia, Spagna, Belgio, Slovenia, Portogallo e Polonia, tra cui sistemi di parità stabiliti per legge e quote di genere, quali buone prassi fondamentali, e chiede agli Stati membri con rappresentanza particolarmente limitata delle donne nella vita politica di prendere in considerazione l'introduzione di misure legislative vincolanti;
81.  sottolinea il fatto che le donne continuano ad essere vittime di discriminazione in molti settori della vita quotidiana, malgrado la legislazione vigente in materia di lotta alla discriminazione, ed è profondamente deluso nel rilevare che, dopo una legislazione di quasi 40 anni, il divario retributivo tra i sessi non è stato per nulla colmato;
82.  ritiene che la violenza nei confronti delle donne sia la forma più pervasiva di violazione dei diritti umani delle donne e delle bambine nel mondo, inclusa l'UE; invita la Commissione a dichiarare il 2015 Anno europeo per la cessazione della violenza contro le donne e a presentare a questo proposito una strategia a livello di UE per porre fine alla violenza contro le donne, come annunciato nelle conclusioni del Consiglio del marzo 2010, che comprenda strumenti giuridicamente vincolanti, azioni di sensibilizzazione, acquisizione di dati e finanziamenti per ONG composte da donne;
83.  ribadisce la sua posizione in merito ai diritti alla salute sessuale e riproduttiva affermata nelle risoluzioni del 10 febbraio 2010(10) , dell'8 marzo 2011(11) e del 13 marzo 2012(12) sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea – 2009, 2010 e 2011; esprime preoccupazione, a tale proposito, per le recenti restrizioni all'accesso ai servizi di salute sessuale e riproduttiva in alcuni Stati membri, con particolare riferimento all'aborto sicuro e legale e all'educazione sessuale, e per i tagli ai finanziamenti per la pianificazione familiare;
84.  invita le istituzioni dell'UE a valutare l'attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) nel quadro giuridico dell'UE;
85.  invita l'UE a porre termine alle politiche che creano dipendenza tra i membri della famiglia nell'ambito del ricongiungimento familiare e chiede all'UE e ai suoi Stati membri di concedere alle donne migranti uno stato di residenza autonomo, in particolare nei casi di violenza domestica;
86.  esorta l'Unione europea e gli Stati membri a incrementare gli sforzi per raggiungere gli obiettivi del Patto europeo per la parità di genere (2011-2020) e ad adottare misure per combattere il divario retributivo tra i sessi, la segregazione occupazionale e tutte le forme di violenza contro le donne;
87.  invita gli Stati membri ad adottare misure efficaci per la protezione delle lavoratrici gestanti e delle donne in congedo di maternità;
88.  esorta gli Stati membri ad affrontare la questione della violenza contro le donne, della violenza domestica e dello sfruttamento sessuale in tutte le sue forme e a combattere la tratta di esseri umani;
89.  invita gli Stati membri a garantire che i piani d'azione nazionali affrontino il problema della discriminazione multipla e proteggano le donne appartenenti alle minoranze etniche e le donne immigrate;
Orientamento sessuale e identità di genere
90.  invita la Commissione a proporre una rifusione della decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale includendo altre forme di reato generato dall'odio, compreso quello fondato sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sull'espressione di genere;
91.  invita gli Stati membri ad adottare un quadro legislativo nazionale per combattere le discriminazioni di cui sono vittime le persone LGBT e le coppie dello stesso sesso sulla base del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere, e li esorta a garantire l'effettiva attuazione del quadro normativo UE esistente e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
92.  invita gli Stati membri a registrare e a investigare i reati generati dall'odio contro persone gay, lesbiche, bisessuali e transgender (LGBT) e ad adottare legislazioni penali che vietino l'istigazione all'odio sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere;
93.  accoglie con favore le proposte della Commissione(13) sulla competenza giurisdizionale e sulla legge applicabile agli effetti patrimoniali dei matrimoni e delle unioni registrate; ritiene tuttavia ingiustificata la scelta di due strumenti diversi e di un approccio separato per le unioni registrate e per i matrimoni; ritiene che la stessa scelta in materia di competenza giurisdizionale e di legge applicabile debba valere in entrambi i casi;
94.  invita gli Stati membri che si sono dotati di una legislazione relativa alle coppie dello stesso sesso a riconoscere le norme adottate da altri Stati membri e aventi effetti analoghi; ricorda l'obbligo per gli Stati membri di dare piena attuazione alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, valida anche per le coppie dello stesso sesso e per i loro figli; accoglie con favore il fatto che sempre più Stati membri abbiano introdotto e/o adeguato le loro norme sulla coabitazione, sulle unioni civili e sul matrimonio per combattere le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale subite dalle coppie di persone dello stesso sesso e dai loro figli e invita gli altri Stati membri a introdurre norme analoghe;
95.  invita la Commissione a presentare una proposta per il pieno riconoscimento reciproco degli effetti di tutti gli atti di stato civile nell'Unione europea, compresi il riconoscimento giuridico del genere, i matrimoni e le unioni registrate, al fine di ridurre gli ostacoli discriminatori di natura giuridica e amministrativa per i cittadini che esercitano il loro diritto di libera circolazione;
96.  invita la Commissione e il Consiglio a intervenire in modo più incisivo contro l'omofobia, la violenza e la discriminazione basate sull'orientamento sessuale, anche chiedendo ai sindaci e alle forze di polizia degli Stati membri di proteggere la libertà di espressione e di manifestazione in occasione delle marce dell'orgoglio LGBT; invita la Commissione a utilizzare i risultati dell'indagine in corso dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) al fine di dare finalmente seguito alle ripetute richieste da parte del Parlamento europeo e delle ONG e a presentare urgentemente la tabella di marcia dell'UE per l'uguaglianza fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere da adottare entro il 2014;
97.  invita gli Stati membri a garantire la protezione efficace dei partecipanti agli eventi pubblici LGBT, incluse le marce dell'orgoglio, e ad assicurare che questi eventi possano svolgersi in modo legale;
98.  deplora il fatto che le persone transgender siano ancora ritenute affette da malattie mentali in alcuni Stati membri; invita gli Stati membri a introdurre o a riesaminare le procedure di riconoscimento giuridico del genere, sul modello dell'Argentina, e a riesaminare le condizioni (inclusa la sterilizzazione forzata) previste per il riconoscimento giuridico del genere; invita la Commissione e l'Organizzazione mondiale della sanità a depennare i disturbi dell'identità di genere dall'elenco dei disturbi mentali e comportamentali e a garantire una riclassificazione non patologizzante in sede di negoziati relativi all'11a versione della classificazione internazionale delle malattie (ICD-11);
99.  accoglie con favore il nuovo complesso di norme in materia di asilo introdotto nella direttiva qualifiche, che include l'identità di genere come motivo di persecuzione; sostiene che il pacchetto asilo debba mantenere la coerenza e includere l'orientamento sessuale e l'identità di genere nella direttiva sulle procedure di asilo;
100.  invita gli Stati membri a garantire l'accesso all'occupazione, ai beni e ai servizi senza discriminazioni fondate sull'identità di genere, in conformità alla legislazione dell'UE(14) ;
101.  accoglie con favore l'avvio di un'indagine dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) che raccoglierà dati confrontabili sull'esperienza delle persone LGBT nell'Unione europea e in Croazia;
102.  invita gli Stati membri a recepire pienamente la direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare, senza nessuna discriminazione fondata sul genere o sull'orientamento sessuale; ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, le coppie dello stesso sesso rientrano nella sfera della vita familiare(15) ;
103.  ritiene che i diritti fondamentali delle persone LGBT sarebbero maggiormente tutelati se esse avessero accesso a istituti giuridici quali coabitazione, unione registrata o matrimonio; plaude al fatto che sedici Stati membri offrano attualmente queste opportunità e invita gli altri Stati membri a prendere in considerazione tali istituti;
Giovani, anziani e persone con disabilità
104.  invita gli Stati membri a combattere la discriminazione fondata sull'età nel contesto dell'occupazione, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'assunzione e il licenziamento dei lavoratori più anziani;
105.  invita gli Stati membri a garantire l'inclusione dei lavoratori più giovani, in particolare quelli colpiti dalla crisi economica, nel mercato del lavoro, anche attraverso l'organizzazione e l'offerta di formazione intesa alla promozione sociale dei giovani;
106.  si rammarica del fatto che, in alcuni Stati membri, i giovani siano ancora perseguiti e condannati a pene detentive poiché il diritto all'obiezione di coscienza al servizio militare non è ancora adeguatamente riconosciuto e invita gli Stati membri a interrompere la persecuzione contro gli obiettori di coscienza e la loro discriminazione;
107.  plaude alla decisione di proclamare il 2012 Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni; invita gli Stati membri a riconoscere e a rispettare i diritti degli anziani, al fine di consentire loro di vivere una vita dignitosa e di qualità, fornendo servizi sociali adeguati, programmi di apprendimento permanente e altri programmi per la loro inclusione sociale e culturale, invita gli Stati membri ad adottare misure volte a combattere gli abusi e qualsiasi forma di violenza nei confronti degli anziani e a promuovere la loro indipendenza attraverso il sostegno alla ristrutturazione e all'accessibilità degli alloggi; ricorda che le donne anziane vivono più spesso sotto la soglia della povertà a causa del divario di genere concernente le retribuzioni e, successivamente, le pensioni; sottolinea che i cittadini attivi e volontari, uomini e donne, oltre i 65 anni, contribuiscono pienamente e in molti modi diversi alla vita quotidiana della società;
108.  chiede il rispetto della dignità delle persone al termine della vita, in particolare garantendo che le decisioni espresse nei testamenti in vita siano riconosciute e rispettate;
109.  invita gli Stati membri a combattere le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità, in particolare nell'ambito dell'integrazione nel mercato del lavoro;
110.  invita l'UE e gli Stati membri a migliorare l'accesso all'occupazione e alla formazione delle persone con disabilità, incluse le persone con disabilità psicosociali, utilizzando i finanziamenti UE esistenti;
111.  invita tutti gli Stati membri a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e il Protocollo opzionale allegato e a garantire che tutti i piani d'azione nazionali siano conformi alla strategia europea sulla disabilità 2010-2020 e finalizzati a promuovere l'accessibilità, l'occupazione, l'istruzione e la formazione inclusive, nonché la vita autonoma per i disabili;
112.  invita l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, in coordinamento con l'Agenzia per i diritti fondamentali, a svolgere attività di ricerca e a fornire orientamenti a livello europeo e nazionale in relazione alla situazione specifica delle donne e delle ragazze con disabilità; sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione alle prassi della sterilizzazione forzata e dell'aborto coatto, che possono essere considerate una forma di tortura o un trattamento inumano o degradante, e che devono pertanto essere perseguite e sanzionate;
113.  chiede una soluzione innovativa sull'accessibilità in termini di informazione e comunicazione in relazione all'accesso dei cittadini non udenti o con problemi di udito alle istituzioni e alle conferenze dell'UE, in base alle risoluzioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 sui linguaggi gestuali per i sordi(16) , del 18 novembre 1998 sui linguaggi gestuali(17) e del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020(18) , in conformità agli articoli 2, 21, 24 e 30 della CRPD;
114.  invita gli Stati membri a finanziare le organizzazioni che si occupano di sostenere condizioni di vita autonoma delle persone disabili e programmi di deistituzionalizzazione;
115.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i finanziamenti dell'UE per l'azione interna ed esterna non vengano utilizzati per creare ostacoli o per dare origine a discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità e a mettere in atto misure adeguate per l'adozione di nuovi programmi di finanziamento per evitare che ciò accada;
116.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i fondi UE non siano destinati al rinnovo delle istituzioni esistenti o alla creazione di nuove istituzioni per le persone con disabilità, ma vengano invece utilizzati per agevolare la vita nella comunità, in conformità agli articoli 5 e 19 della CRPD e agli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
117.  sottolinea la necessità di aumentare la partecipazione politica delle persone con disabilità alle elezioni rispondendo alle loro esigenze specifiche;
Protezione dei dati
118.  ribadisce che il diritto all'autodeterminazione per quanto concerne i dati personali e il diritto alla riservatezza costituiscono elementi fondamentali della personalità, della dignità umana e della libertà di un individuo;
119.  sottolinea che la riforma del regime di protezione dei dati dell'UE dovrebbe aumentare la trasparenza e la consapevolezza dei diritti in materia di protezione dei dati, rendere più efficaci i mezzi di ricorso e le sanzioni e conferire alle autorità garanti della protezione dei dati le competenze necessarie per imporre sanzioni ai trasgressori della normativa dell'UE sulla protezione dei dati; esorta il Consiglio a impegnarsi a creare un quadro globale per la protezione dei dati con un livello di armonizzazione elevato e omogeneo basato sulla direttiva 95/46/CE; sottolinea che occorre evitare deroghe ed eccezioni ai principi che disciplinano la protezione dei dati personali, in modo particolare al principio di limitazione della finalità, nonché in materia di trasferimento dei dati verso paesi terzi; sottolinea che è di fondamentale importanza che le norme esaustive di protezione dei dati previste nel settore dell'applicazione della legge si applichino anche ai dati trattati a livello nazionale;
120.  esprime preoccupazione in merito alla tendenza esistente a indebolire l'indipendenza delle autorità garanti della protezione dei dati e accoglie con favore la vigilanza da parte della Commissione; invita gli Stati membri a rispettare le disposizioni vigenti e la pertinente giurisprudenza;
121.  esprime preoccupazione in merito alle carenze della direttiva sulla conservazione dei dati evidenziate dalla relazione della Commissione, dal Garante europeo per la protezione dei dati, da diversi parlamenti nazionali e dalle corti costituzionali di diversi Stati membri, che ne hanno dichiarato l'incostituzionalità; sottolinea la necessità di sottoporre a revisione detta direttiva o quanto meno di esaminare alternative alla conservazione dei dati, quali la conservazione rapida dei dati e la raccolta mirata dei dati sul traffico;
122.  esprime preoccupazione per i mancati progressi registrati nei negoziati finalizzati alla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e il Canada sul trasferimento e l'utilizzo dei dati PNR al fine di prevenire e combattere il terrorismo e altre forme gravi di criminalità di natura transnazionale; sottolinea che l'accordo firmato nel 2005 non è più valido, poiché la decisione di adeguatezza è scaduta nel settembre 2009 e da allora il trasferimento dei dati PNR avviene sulla base di impegni unilaterali assunti dal Canada nei confronti degli Stati membri;
123.  accoglie con favore il fatto che, ai sensi dell'accordo PNR tra l'UE e l'Australia, i dati vengono raccolti unicamente allo scopo di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi di natura transnazionale, e che siano garantite misure efficaci di ricorso e salvaguardie di protezione dei dati;
124.  si rammarica del fatto che, nell'accordo PNR tra l'UE e gli Stati Uniti, i motivi per l'acquisizione dei dati PNR non siano espliciti e che le salvaguardie di protezione dei dati previste non siano completamente conformi alle norme dell'UE; sottolinea che la Commissione non ha analizzato in modo adeguato alternative meno invasive rispetto all'analisi dei dati PNR, ad esempio l'utilizzo dei dati API (Advanced Passenger Information) o la limitazione dell'uso dei dati PNR ai casi in cui vi siano già indizi o primi sospetti;
125.  esprime preoccupazione per il fatto che l'accordo TFTP tra l'UE e gli Stati Uniti potrebbe non essere stato attuato in conformità delle disposizioni contenute nell'accordo stesso; sottolinea che la prima e la seconda ispezione eseguite dall'autorità di controllo comune di Europol (ACC) danno adito a serie preoccupazioni circa la conformità dell'accordo TFTP tra l'UE e gli Stati Uniti ai principi in materia di protezione dei dati;
126.  sottolinea con preoccupazione che la prima ispezione eseguita dall'autorità di controllo comune di Europol (ACC) dà adito a serie preoccupazioni circa la conformità dell'accordo TFTP tra l'UE e gli Stati Uniti ai principi in materia di protezione dei dati;
127.  invita la Commissione a rispondere alle preoccupazioni espresse dal Garante europeo per la protezione dei dati, dal Gruppo di lavoro dell'articolo 29, dal Comitato economico e sociale europeo, dall'Agenzia per i diritti fondamentali e da diversi parlamenti nazionali in merito alla proposta di direttiva sul sistema relativo ai dati del codice di prenotazione dei passeggeri (PNR)(19) restringendo l'ambito di applicazione della direttiva ai voli diretti verso paesi terzi o da essi provenienti e alla lotta contro il terrorismo internazionale, nonché limitando la durata della conservazione dei dati e l'elenco dei dati archiviati e garantendo una valutazione efficace del sistema;
128.  ritiene che la comunicazione della Commissione su un sistema europeo di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi non rappresenti una base negoziale adeguata; invita la Commissione a presentare una proposta legislativa per un quadro tecnico e giuridico per l'estrazione dei dati sul territorio dell'UE che garantisca la piena conformità alle norme europee sulla protezione dei dati;
129.  sottolinea che il sistema europeo di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi(20) dovrebbe essere un sistema di estrazione efficace e mirato, con diritti di accesso chiaramente definiti, che garantisca che sia posta quanto prima fine agli attuali trasferimenti di dati in blocco verso Stati Uniti;
130.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di abrogare o rivedere le norme concernenti i liquidi e i body scanner e invita la Commissione ad avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che violano i regolamenti dell'UE relativi alla protezione dei diritti fondamentali dei cittadini in questo ambito;
Migranti e rifugiati
131.  invita gli Stati membri a definire una procedura per norme più coordinate sui richiedenti asilo, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo;
132.  ricorda agli Stati membri che essi sono tenuti a rispettare pienamente la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, in particolare l'articolo 33, che vieta qualsiasi respingimento alle frontiere;
133.  condanna energicamente l'uso estensivo della detenzione, da parte della maggioranza degli Stati membri, come metodo per facilitare l'espulsione degli immigrati, inclusi i minori, ed esorta gli Stati membri a introdurre alternative alla detenzione nelle rispettive legislazioni nazionali;
134.  invita gli Stati membri a riformare le proprie procedure d'asilo al fine di renderle conformi al requisito della garanzia di un ricorso effettivo, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare per quanto concerne i termini applicabili alla presentazione di un ricorso avverso una decisione, le decisioni negative e le disposizioni riguardanti il diritto di soggiornare nel paese ospitante durante la procedura di appello;
135.  osserva che, all'interno dell'UE, le procedure in materia di asilo presentano enormi disparità quanto al riconoscimento delle persecuzioni legate al genere; invita gli Stati membri ad adottare e attuare orientamenti in materia di genere per i responsabili delle decisioni iniziali e per i giudici sulla base degli orientamenti dell'UNHCR attinenti alla dimensione di genere, e chiede all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo di elaborare strumenti che garantiscano una dimensione di parità di genere nel sistema europeo comune d'asilo;
136.  invita gli Stati membri a concentrarsi su politiche efficaci in materia di migrazione legale e a ratificare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie; sottolinea che occorre prestare attenzione in special modo alle donne migranti, che sono particolarmente vulnerabili;
137.  ricorda l'importanza della direttiva sui lavoratori stagionali(21) al fine di ridurre le situazioni di lavoro irregolare e il rischio di sfruttamento e sollecita la rapida conclusione dei negoziati;
138.  ricorda che l'accesso all'assistenza sanitaria è un diritto fondamentale e chiede in particolare agli Stati membri di rendere accessibile in pratica tale diritto, anche ai migranti irregolari, soprattutto alle donne in stato di gravidanza e ai minori, facendo eco alle preoccupazioni espresse dall'Agenzia per diritti fondamentali nella sua relazione dell'11 ottobre 2011;
139.  accoglie con favore la strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani 2012-2016 e l'attività del coordinatore antitratta dell'UE; ricorda che la direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime di stupri di massa, della tratta di esseri umani e di altre forme di abuso sessuale di donne e bambini o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti, nonché la direttiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è illegale, costituiscono validi strumenti per la tutela delle vittime della tratta e devono essere pienamente attuate;
140.  deplora la lentezza nell'adozione del sistema europeo comune d'asilo (CEAS) e si rammarica del fatto che l'approccio dell'Unione abbia messo l'accento sul controllo delle migrazioni piuttosto che sull'accesso alla protezione internazionale per le persone che la necessitano e che dovrebbero beneficiarne; chiede al Consiglio e agli Stati membri di assicurarsi che il CEAS sia attuato, come previsto, entro la fine del 2012, in conformità degli obblighi internazionali degli Stati membri in materia di asilo;
141.  accoglie con favore i miglioramenti apportati alla direttiva sull'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione(22) , in particolare il maggiore riconoscimento delle forme di persecuzione legate al genere, l'inclusione dell'identità di genere come motivo di persecuzione rispetto alla quale deve essere garantita protezione e l'impegno a prendere in considerazione l'interesse superiore del minore;
142.  esorta gli Stati membri ad attuare la direttiva sull'attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione in modo tale da assicurare la piena coerenza con il diritto internazionale dei diritti umani, e invita gli Stati membri che lo desiderano ad andare oltre il livello minimo dei benefici e dei diritti garantiti da tale testo;
143.  sottolinea che l'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva sui soggiornanti di lungo periodo(23) ai rifugiati e ai beneficiari di protezione sussidiaria contribuirà alla loro integrazione efficace, comportando benefici per l'UE e per gli Stati membri;
144.  accoglie con favore la proposta modificata della Commissione che procede a una rifusione della direttiva sulle norme relative all'accoglienza(24) , e sottolinea che le condizioni di accoglienza di base devono essere garantite dal momento dell'arrivo dei richiedenti asilo e che questi ultimi dovrebbero essere incoraggiati a dare il loro contributo alla comunità ospitante, indipendentemente dalla durata della loro permanenza;
145.  sottolinea che le lacune e le ambiguità presenti nella proposta modificata di direttiva recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale(25) devono essere rettificate in modo tale da consentire agli Stati membri di evitare il rischio di costi più elevati e di potenziali abusi, assicurando al contempo a coloro che necessitano di protezione l'accesso a decisioni in materia di asilo eque e di qualità elevata;
146.  suggerisce l'istituzione di squadre di esperti in materia di asilo per assistere gli Stati le cui infrastrutture di asilo sono carenti; ritiene che l'esistenza di norme minime e di meccanismi di valutazione della qualità possa migliorare la qualità delle decisioni in materia di asilo;
147.  sottolinea che i richiedenti asilo non godono degli stessi livelli di tutela procedurale e sostanziale in tutti gli Stati membri a causa della trasposizione inadeguata del diritto dell'UE o di approcci diversi in materia di attuazione;
148.  esprime preoccupazione per l'attuale impatto del sistema di Dublino sui diritti legali dei richiedenti asilo – incluso il loro diritto a un esame equo della propria richiesta di asilo e, ove riconosciuta, a una protezione efficace – così come per la ripartizione non omogenea delle richieste di asilo tra gli Stati membri;
149.  sottolinea l'importanza dei negoziati al fine di modificare il regolamento Dublino II ed evidenzia che la necessità di trovare procedure più efficaci non deve andare a scapito dei diritti dei richiedenti;
150.  sottolinea la necessità di completare i negoziati su un meccanismo efficace di sospensione dei trasferimenti in applicazione del regolamento Dublino II verso Stati membri ove sussista un rischio di violazione dei loro diritti fondamentali, in conformità della recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea;
151.  chiede controlli alle frontiere rispettosi dei diritti fondamentali e sottolinea la necessità di un controllo democratico da parte del Parlamento sulle operazioni Frontex;
152.  sottolinea il suo l'impegno a garantire un pieno controllo parlamentare delle agenzie GAI dell'UE, in particolare Europol, Frontex, Cepol, Eurojust e l'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala; invita dette agenzie a rafforzare, nelle loro attività, la dimensione attinente ai diritti fondamentali;
153.  sottolinea che è necessario controllare l'attuazione pratica del mandato dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA) nonché esaminare gli aspetti dell'attività di Europol collegati ai diritti fondamentali nel quadro della rinegoziazione del suo mandato nel 2013;
154.  chiede che nell'ambito delle future valutazioni Schengen trovino effettiva attuazione le disposizioni del codice frontiere Schengen e del codice comunitario dei visti relative ai diritti fondamentali;
155.  sottolinea che alle nuove tecnologie per la conservazione dei dati personali e per la sorveglianza alle frontiere devono essere applicati i principi di necessità e di proporzionalità dei dati acquisiti e conservati;
156.  sottolinea che la libera circolazione all'interno dell'area Schengen è uno dei diritti più concreti dei cittadini dell'UE; disapprova fortemente le nuove motivazioni addotte per la reintroduzione di controlli alle frontiere Schengen, poiché ciò pregiudicherebbe la libera circolazione all'interno dell'Unione europea e il funzionamento dell'area Schengen;
157.  esprime preoccupazione per le violazioni sempre più numerose dell'acquis di Schengen negli Stati membri, violazioni che mettono in pericolo la libertà di circolazione a livello dell'Unione europea, e sottolinea di conseguenza l'importanza di un meccanismo unionale di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen, adottato conformemente all'articolo 77 del TFUE e ai principi in materia di diritti fondamentali;
158.  esprime preoccupazione per la mancanza di garanzie procedurali armonizzate quando viene contestata la legalità e la proporzionalità di una segnalazione inviata attraverso il sistema di informazione di Schengen o attraverso analoghe banche dati nazionali;
159.  invita la Commissione, alla luce della sua valutazione degli accordi europei di riammissione(26) , ad astenersi dal sostenere la conclusione affrettata di nuovi accordi che comportino violazioni dei diritti fondamentali; invita il Consiglio a osservare il principio in base al quale non deve essere raggiunto un accordo a qualsiasi costo;
160.  invita gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla partecipazione dei cittadini dei paesi terzi alla vita pubblica a livello locale, e invita gli Stati membri che l'hanno ratificata ad applicarne l'articolo 6, che prevede la concessione del diritto di voto attivo e passivo alle elezioni locali a tutti i cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e abitualmente nello Stato membro ospitante nei cinque anni precedenti alle elezioni;
Diritti dei minori
161.  invita tutte le istituzioni dell'Unione europea ad affrontare in modo efficace sfide quali la sottrazione dei minori dalla custodia di uno o di entrambi i genitori, i minori scomparsi, lo sfruttamento sessuale e la pedopornografia, la protezione dei minori migranti non accompagnati e la situazione dei minori con disabilità istituzionalizzati nonché la protezione dei minori vittime di violenza domestica e di sfruttamento sul lavoro;
162.  accoglie con favore il programma UE per i diritti dei minori della Commissione, gli sforzi della Commissione per garantire il rispetto e la promozione dei diritti dei minori in sede di procedimento giudiziario e il fatto che la direttiva sulle vittime di reato garantisca un livello più elevato di protezione dei minori quali vittime vulnerabili;
163.  invita le istituzioni dell'UE e tutti gli Stati membri ad elaborare politiche a favore dei minori in settori quali l'occupazione, l'ambiente, la sicurezza o l'immigrazione nonché in relazione a questioni giudiziarie, all'istruzione e alla protezione dei dati; sottolinea l'importanza di investire nelle azioni a favore dei minori riorientando le linee di bilancio esistenti e attraverso nuovi investimenti; invita tutti gli Stati membri a vietare l'impiego di minori al di sotto dell'età dell'adempimento dell'obbligo scolastico; sottolinea che i giovani lavoratori devono essere protetti dallo sfruttamento economico, da qualsiasi rischio per la loro sicurezza, per la loro salute o per il loro sviluppo fisico, mentale, morale e sociale e da condizioni di lavoro che possano interferire con la loro istruzione;
164.  ricorda che l'Unione europea e i suoi Stati membri devono tenere in considerazione i diritti e i doveri dei genitori, dei tutori legali o di altri soggetti giuridicamente responsabili del minore;
165.  invita gli Stati membri a garantire l'attuazione adeguata della direttiva relativa alla lotta contro l'abuso sessuale dei minori e la pornografia minorile(27) e della direttiva concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani(28) ;
166.  invita tutti gli Stati membri dell'UE che non l'hanno ancora fatto a ratificare il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia relativo alla vendita di bambini, alla prostituzione dei bambini e alla pornografia e la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali;
167.  sottolinea che i minori non accompagnati non dovrebbero in alcun caso essere trattenuti, ma che anzi si tratta di persone vulnerabili che hanno bisogno di un'accoglienza specifica;
168.  accoglie con favore il piano d'azione della Commissione sui minori non accompagnati 2010-2014; invita la Commissione a informare il Parlamento europeo in merito alle conclusioni del gruppo di esperti sui minori non accompagnati nel processo di migrazione;
169.  invita la Commissione a integrare i diritti dei minori in tutte le attività dell'UE e a valutare i lavori condotti finora dal coordinatore per i diritti dei minori e dal Forum europeo sui diritti dei minori;
170.  incoraggia l'utilizzo di indicatori relativi ai diritti dei minori elaborati dalla FRA nella valutazione delle azioni dell'UE; chiede l'elaborazione di orientamenti pratici sul modo in cui tali indicatori potrebbero essere meglio utilizzati;
171.  esprime preoccupazione per i recenti scandali relativi a casi di pedofilia ed esorta l'UE e i suoi Stati membri a garantire che l'impunità nelle indagini sulla pedofilia non sia tollerata;
Diritti delle vittime e accesso alla giustizia
172.  invita altre parti interessate, tra cui le agenzie dell'UE quali EUROPOL e gli Stati membri, a fare dei diritti umani una questione primaria ed a garantire la cooperazione a livello dell'UE in un approccio olistico, coordinato e integrato; invita gli Stati membri ad adottare quadri giuridici adeguati e una definizione appropriata e uniforme della tratta degli esseri umani ed a garantire il coordinamento nazionale tra gli attori statali responsabili della protezione e della promozione dei diritti umani delle vittime della tratta; invita gli Stati membri a incoraggiare la ricerca in materia di tratta degli esseri umani per adattare in modo adeguato le politiche governative in settori quali l'immigrazione, il mercato del lavoro e l'economia;
173.  sottolinea la necessità di valutare i progressi compiuti nella lotta contro la tratta di esseri umani alla luce delle conclusioni del coordinatore antitratta dell'UE;
174.  si rammarica del fatto che i cittadini dell'UE che risiedono in uno Stato membro diverso dal proprio non siano informati in modo efficace sui loro diritti e sollecita gli Stati membri a migliorare i propri sistemi di informazione;
175.  sottolinea che sia la Corte europea dei diritti dell'uomo sia la Corte di giustizia dell'Unione europea hanno evidenziato nelle loro sentenze ostacoli al diritto della difesa e all'accesso alla giustizia, quali la durata dei procedimenti e la mancanza di ricorsi efficaci;
176.  invita gli Stati membri ad affrontare gli ostacoli ancora esistenti, quali i limiti di tempo, la legittimazione, la durata dei procedimenti, le spese legali e le formalità procedurali;
177.  esorta gli Stati membri a ristrutturare i loro sistemi giurisdizionali, a riesaminare il livello delle spese processuali, a riformare il sistema di assistenza giudiziaria e a fornire meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie per facilitare il più possibile la parità di accesso alla giustizia;
178.  esorta le istituzioni dell'UE e degli Stati membri a esaminare in che modo principi giuridici comuni relativi al ricorso collettivo possano essere inseriti nel sistema giuridico dell'Unione europea e negli ordinamenti giuridici degli Stati membri;
179.  esprime preoccupazione per quanto riguarda il rispetto del giusto processo nell'Unione europea e nei suoi Stati membri e, in particolare, in relazione alle recenti proposte sulle «prove riservate» che consentono l'utilizzo da parte del governo di prove nei confronti di persone che non sarebbero in grado di contestarle o addirittura di prenderne visione, il che sarebbe in netta contrapposizione con le norme e con i diritti fondamentali europei;
180.  invita la Commissione a completare la tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali assicurando il reale esercizio dei diritti a un giusto processo nella pratica;
181.  accoglie con favore la tabella di marcia sulle procedure penali e chiede alla Commissione e agli Stati membri di intensificare gli sforzi per la creazione di norme solide a livello dell'UE per i diritti procedurali sia degli imputati sia delle vittime;
182.  invita gli Stati membri ad assicurare che l'estradizione verso paesi terzi non violi i diritti fondamentali e invita gli stessi a riesaminare a tale riguardo i trattati internazionali di cui sono parte;
183.  esorta la Commissione a esaminare l'effettiva attuazione nell'Unione europea del diritto di accesso alla giustizia nell'ambito del diritto di ogni persona, per le generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente volto ad assicurare la sua salute e il suo benessere;
184.  invita gli Stati membri ad affrontare i reati basati sul genere ed a proporre misure efficaci per combattere la violenza domestica, se necessario adottando la normativa sulle misure di protezione;
185.  accoglie con favore la tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della protezione delle vittime adottata dal Consiglio e la proposta della Commissione per un pacchetto per le vittime di reato, che affronti in modo specifico le esigenze delle vittime minorenni e delle vittime del terrorismo;
186.  invita gli Stati membri a fornire le risorse finanziarie ai servizi di assistenza alle vittime di crimini, tenendo conto dell'imminente valutazione della FRA sulle opzioni e sulle pratiche promettenti negli Stati membri;
187.  richiama l'attenzione sulle restanti lacune riguardanti le garanzie minime dei diritti di difesa e sottolinea che il commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha chiesto spiegazioni in merito all'assenza di ricorsi effettivi contro il mandato d'arresto europeo e al suo utilizzo per i reati minori;
188.  esprime seria preoccupazione per la situazione dei detenuti nell'Unione europea; invita la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a presentare proposte, insieme con il Consiglio d'Europa e con il comitato per la prevenzione della tortura, volte ad assicurare che i diritti dei detenuti siano rispettati e che venga promosso il loro reinserimento nella società; chiede l'attuazione delle richieste contenute nella sua risoluzione del 15 dicembre 2011 sulle condizioni di detenzione nell'UE(29) e, in particolare, quelle riguardanti un'iniziativa legislativa sulle norme minime comuni di detenzione nell'Unione europea e l'attuazione di meccanismi di monitoraggio appropriati;
189.  sottolinea che la cooperazione internazionale nella lotta contro il terrorismo deve essere basata sul pieno rispetto delle norme e degli obblighi internazionali in materia di diritti umani;
190.  plaude alle indagini relative alle attività illegali della CIA che hanno già avuto luogo in alcuni Stati membri, come auspicato nelle relazioni del Parlamento del 2007 e nella sua relazione di controllo del 2012; chiede che siano eseguite ulteriori indagini ed invita gli Stati membri ad adempiere pienamente ai loro obblighi ai sensi del diritto internazionale;
191.  chiede il rafforzamento del controllo giudiziario e democratico dei servizi segreti a livello nazionale, data la sua estrema urgenza e necessità; invita l'Unione europea a rafforzare il suo controllo in relazione alla collaborazione a livello UE tra queste agenzie, anche attraverso gli organismi dell'UE, e tra questi e i paesi terzi;
192.  esprime preoccupazione per il ricorso a una forza sproporzionata da parte della polizia durante eventi pubblici e manifestazioni nell'UE; invita gli Stati membri a provvedere affinché il controllo giuridico e democratico delle autorità incaricate dell'applicazione della legge e del loro personale sia rafforzato, l'assunzione di responsabilità sia garantita e l'immunità non venga concessa in Europa, in particolare per i casi di uso sproporzionato della forza e di torture o trattamenti inumani o degradanti; esorta gli Stati membri a garantire che il personale di polizia porti un numero identificativo;
Cittadinanza
193.  ricorda che il trattato di Maastricht del 1992 ha introdotto il concetto di «cittadinanza dell'Unione», che conferisce ad ogni cittadino dell'Unione il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel suo territorio, il diritto di votare e di presentarsi come candidato alle elezioni municipali e alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, la protezione da parte delle autorità consolari o diplomatiche di qualsiasi Stato membro, il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo e di rivolgersi al Mediatore europeo, così come una serie di diritti in diversi ambiti, fra cui la libera circolazione di beni e servizi, la protezione dei consumatori e la salute pubblica, le pari opportunità, l'accesso all'occupazione e alla protezione sociale; osserva che i trattati di Amsterdam (1997) e di Lisbona (2009) rafforzano ulteriormente i diritti associati alla cittadinanza dell'Unione;
194.  invita la Commissione ad eseguire uno studio comparativo sui diritti elettorali a livello nazionale e dell'UE, al fine di identificare le divergenze che comportano un impatto sbilanciato su determinate categorie di persone nell'Unione europea e ad accompagnarlo con opportune raccomandazioni sull'eliminazione delle discriminazioni; ricorda l'importanza del trattamento preferenziale e di misure speciali nel promuovere la rappresentanza di persone provenienti da ambienti diversi e da gruppi svantaggiati nelle posizioni decisionali;
195.  rammenta le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo relative alle procedure elettorali, fondante tra l'altro sul codice di buona condotta in materia elettorale della Commissione di Venezia, ed esorta l'UE e gli Stati membri a darvi esecuzione;
196.  invita la Commissione ad affrontare la questione della situazione dei non cittadini, in particolare per quanto riguarda la relazione sulla cittadinanza e la relazione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
197.  invita gli Stati membri a lanciare una campagna di informazione e di sensibilizzazione per far conoscere ai cittadini dell'UE i loro diritti di voto e di eleggibilità tenendo nel contempo in considerazione le esigenze degli interlocutori più specifici e dei gruppi vulnerabili; chiede che in tutti gli Stati membri siano attuate le necessarie riforme delle procedure elettorali europee al fine di promuovere la cittadinanza europea attiva; ritiene che anche una cittadinanza dell'Unione europea attiva e partecipativa debba essere incoraggiata attraverso l'accesso ai documenti e alle informazioni, attraverso la trasparenza, la buona governance e la buona amministrazione, la partecipazione e la rappresentazione democratica, con un processo decisionale il più possibile vicino ai cittadini dell'Unione;
198.  accoglie con favore la proclamazione del 2013 come Anno europeo dei cittadini, dando in tal modo visibilità alla cittadinanza dell'Unione ed ai suoi vantaggi concreti per i cittadini dell'Unione e invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'attuazione di campagne d'informazione sulla cittadinanza europea e sui diritti ad essa correlati;
199.  invita la Commissione e gli Stati membri a diffondere informazioni sul diritto alla protezione consolare e diplomatica; invita gli Stati membri a cooperare attivamente per garantire la protezione dei cittadini dell'UE al di fuori dell'Unione, anche in situazioni di crisi o di calamità;
200.  invita gli Stati membri a realizzare campagne di informazione intese a promuovere la partecipazione attiva dei cittadini mediante l'esercizio del loro diritto di petizione e del loro diritto di rivolgersi al Mediatore europeo per denunciare casi di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni e degli organi europei nonché mediante le iniziative dei cittadini;
201.  invita l'Unione europea e gli Stati membri ad aumentare la sensibilità pubblica nei confronti dell'iniziativa dei cittadini, uno strumento di democrazia diretta il cui scopo è incentivare il funzionamento democratico dell'Unione;
202.  sottolinea la necessità di avviare campagne di informazione efficaci per promuovere i diritti della cittadinanza dell'UE tra i giovani, ad esempio attraverso la creazione di un «programma di cittadinanza attiva» nelle scuole e nelle università;
203.  sottolinea la necessità di una rapida riforma del sistema elettorale del Parlamento europeo, a garanzia della partecipazione attiva dei cittadini dell'UE nel funzionamento dell'UE;
o
o   o
204.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, alle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.
(1) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(2) GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.
(3) Documento 10140/2011 del Consiglio del 18 maggio 2011.
(4) GU C 169 E del 15.6.2012, pag. 49.
(5) GU C 124 E del 25.5.2006, pag. 405.
(6) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 112.
(7) Si vedano in particolare gli articoli della Carta sui diritti sociali nonché gli articoli specifici del trattato in materia di solidarietà: articoli 80 e 122 del TFUE.
(8) GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 12.
(9) COM(2010)0573.
(10) GU C 341 E del 16.12.2010, pag. 35.
(11) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 65.
(12) Testi approvati, P7_TA(2012)0069.
(13) COM(2011)0127 e COM(2011)0126.
(14) Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; direttiva 2004/113/CE del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.
(15) Causa n. 30141/04, Schalk e Kopf/Austria , Corte europea dei diritti dell'uomo.
(16) GU C 187 del 18.7.1988, pag. 236.
(17) GU C 379 del 7.12.1998, pag. 66.
(18) Testi approvati, P7_TA(2011)0453.
(19) COM(2011)0032.
(20) COM(2011)0429.
(21) COM(2010)0379.
(22) GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.
(23) GU L 132 del 19.5.2011, pag. 1.
(24) COM(2011)0320
(25) COM(2011)0319.
(26) COM(2011)0076.
(27) GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.
(28) GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.
(29) Testi approvati, P7_TA(2011)0585.

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