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domenica 16 dicembre 2012

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sulla tutela dei minori nel mondo digitale

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sulla tutela dei minori nel mondo digitale (2012/2068(INI))
Il Parlamento europeo ,
–  visto l'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
–  viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale,
–  vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo,
–  vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio(1) ,
–  vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)(2) ,
–  vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico)(3) ,
–  vista la decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007)(4) ,
–  vista la raccomandazione 2006/952/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea(5) ,
–  viste le conclusioni del Consiglio sulla tutela dei minori nel mondo digitale(6) ,
–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 15 febbraio 2011, «Programma UE per i diritti dei minori» COM(2011)0060,
–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 26 agosto 2010, «Un'agenda digitale europea» (COM(2010)0245/2),
–  vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 28 marzo 2012, «Lotta alla criminalità nell'era digitale: istituzione di un Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica» (COM(2012)0140),
–  vista la Strategia del Consiglio d'Europa sui diritti del bambino (2012-2015) del 15 febbraio 2012,
–  vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 2 maggio 2012, «Strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi» (COM(2012)0196),
–  vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 13 settembre 2011, sull'applicazione della raccomandazione del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana, e della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea – Tutela dei minori nel mondo digitale (COM(2011)0556),
–  vista la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali,
–  vista la propria risoluzione del 6 luglio 2011 su un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea(7) ,
–  visto l'articolo 48 del proprio regolamento,
–  visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0353/2012),
A.  considerando che per la tutela dei minori nel mondo digitale si deve agire sul piano normativo, ricorrendo a provvedimenti più efficaci, anche mediante un'autoregolamentazione che impegni il settore ad assumersi la sua parte di responsabilità, e sul piano dell'istruzione e della formazione, attraverso una formazione dei ragazzi, dei genitori e degli insegnanti volta a impedire l'accesso dei minori ai contenuti illegali;
B.  considerando che è necessario affrontare tutte le forme di contenuti illeciti online, e considerando che si deve riconoscere la specificità dell'abuso sessuale sui minori non solo perché tale contenuto è illegale ma anche perché rappresenta una delle forme più ripugnanti di contenuto online;
C.  considerando che uno dei principali obiettivi di un'efficace strategia di protezione dei minori deve essere quello di garantire che tutti i bambini, i giovani e i genitori/educatori dispongano di informazioni e competenze che consentano loro di tutelarsi su Internet;
D.  considerando che la rapida evoluzione delle tecnologie rende necessarie risposte tempestive attraverso l'autoregolamentazione e la coregolamentazione, nonché attraverso organi permanenti in grado di adottare un approccio olistico in ambiti diversi;
E.  considerando che il mondo digitale offre numerose opportunità in fatto di istruzione e apprendimento; che il settore dell'istruzione si sta adeguando al mondo digitale, ma con ritmo e modalità non al passo con la rapidità dei mutamenti tecnologici che intervengono nella vita dei minori, e che ciò causa difficoltà a genitori ed educatori, che cercano di insegnare ai ragazzi a utilizzare i media in modo critico, ma tendono a restare ai margini della vita virtuale dei minori;
F.  considerando che i minori sono generalmente del tutto a loro agio nell'utilizzo di Internet, ma hanno bisogno di essere aiutati a farne un uso ragionato, responsabile e sicuro;
G.  considerando che è importante non solo che i minori comprendano meglio i potenziali pericoli cui sono esposti online, ma anche che le famiglie, la scuola e la società civile condividano la responsabilità di educarli e di garantire che siano adeguatamente protetti nell'uso di Internet e degli altri nuovi media;
H.  considerando che l'istruzione in materia di media e nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione è importante nell'elaborazione delle politiche per la tutela dei minori nel mondo digitale e nell'assicurare un uso sicuro, appropriato e critico di tali tecnologie;
I.  considerando che lo sviluppo delle tecnologie digitali rappresenta una grande opportunità per offrire ai bambini e ai giovani la possibilità di usare i nuovi media e Internet in maniera efficace e con modalità che consentano loro di condividere con altri le proprie opinioni e, quindi, di partecipare e di imparare a svolgere un ruolo attivo nella società, online e offline;
J.  considerando che l'esercizio della cittadinanza e il godimento dei diritti che ne derivano, tra cui la partecipazione alla vita culturale, sociale e democratica, richiedono anche per i minori l'accesso all'uso di strumenti, servizi e contenuti digitali pluralistici e sicuri;
K.  considerando che, oltre a combattere i contenuti illeciti e inadatti, le misure di prevenzione e d'intervento per la tutela dei minori devono anche far fronte a una serie di altre minacce quali le molestie, le discriminazioni, le limitazioni dell'accesso a taluni servizi, la sorveglianza online, le violazioni della vita privata e della libertà di espressione e d'informazione e la mancanza di trasparenza sulle finalità della raccolta dei dati personali.;
L.  considerando che le nuove opzioni d'informazione e comunicazione offerte dal mondo digitale, come computer, TV su diverse piattaforme, telefoni mobili, videogiochi, tablet e applicazioni, e il livello di diffusione dei diversi media che convergono in un unico sistema digitale, comportano non solo un gran numero di possibilità e opportunità per bambini e adolescenti, ma anche rischi in termini di facilità d'accesso a contenuti illegali, inadatti o nocivi per lo sviluppo dei minori, nonché la possibilità che vengano raccolti dati allo scopo di trasformare i minori in un target di consumatori, con effetti dannosi non quantificati;
M.  considerando che, nel quadro della libera circolazione dei servizi audiovisivi nel mercato unico, l'interesse dei minori e la dignità umana sono beni meritevoli di particolare tutela giuridica;
N.  considerando che le misure adottate dagli Stati membri per impedire la diffusione di contenuti illeciti online non sono sempre efficaci e comportano inevitabilmente approcci diversi in materia di prevenzione dei contenuti dannosi; che tali contenuti illeciti online devono essere immediatamente soppressi sulla base di una regolare procedura legale;
O.  considerando che la permanenza su Internet di informazioni e dati personali riguardanti dei minori può dar luogo al loro illecito trattamento, allo sfruttamento dei minori stessi o a lesioni della loro dignità personale, recando potenzialmente danni enormi alla loro identità, alle loro facoltà mentali e alla loro inclusione sociale, soprattutto in quanto tali contenuti possono finire nelle mani di malintenzionati;
P.  considerando che la rapida crescita dei social network implica dei rischi per la sicurezza della vita privata, per i dati personali e per la dignità personale dei minori;
Q.  considerando che quasi il 15% dei minori di età compresa tra i 10 e i 17 anni che utilizzano Internet riceve qualche tipo di proposta sessuale e che il 34% di loro s'imbatte in contenuti a carattere sessuale senza averli cercati;
R.  considerando che i vari codici di condotta adottati dai fornitori di contenuti e servizi digitali non sempre soddisfano i requisiti della legislazione europea o nazionale in materia di trasparenza, indipendenza, riservatezza e trattamento dei dati personali, e possono presentare rischi in termini di profilazione (profiling) a fini commerciali, di altre forme di sfruttamento, come l'abuso sessuale, e persino di tratta di esseri umani;
S.  considerando che la pubblicità rivolta ai minori dev'essere responsabile e moderata;
T.  considerando che i minori devono essere tutelati dai pericoli del mondo digitale in funzione dell'età e del livello di maturità; che gli Stati membri segnalano difficoltà nel coordinare aspetti relativi all'adozione di categorie di classificazione dei contenuti per fasce d'età e grado di pericolo dei contenuti stessi;
U.  considerando che, pur riconoscendo i molti pericoli a cui sono esposti i minori nel mondo digitale, dobbiamo continuare a cogliere le numerose opportunità che tale mondo offre per lo sviluppo di una società basata sulla conoscenza;
V.  considerando che il ruolo dei genitori nel proteggere i figli dai pericoli del mondo digitale è estremamente importante;
Un quadro di diritti e di governance
1.  osserva che è stata avviata una nuova fase nella protezione dei diritti del bambino in ambito dell'UE con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ora legalmente vincolante, il cui articolo 24 definisce la protezione dei bambini come un diritto fondamentale e stabilisce che in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente; ribadisce la necessità che l'UE rispetti appieno le disposizioni degli strumenti internazionali di cui non è parte, come richiesto dalla Corte di giustizia europea nella causa C-540/03, Parlamento europeo vs. Consiglio;
2.  esorta gli Stati membri a recepire e attuare in modo corretto e tempestivo la direttiva 2011/92/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile; esorta gli Stati membri a garantire la massima armonizzazione del loro impegno nell'ambito della tutela dei minori nel mondo digitale;
3.  rinnova l'appello rivolto agli Stati membri che ancora non lo hanno fatto, a firmare e ratificare gli strumenti internazionali in materia di protezione dei bambini, ad esempio la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, il terzo protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino e la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, e a recepire tali strumenti utilizzando la certezza e la chiarezza giuridiche necessarie come richiesto dall'ordinamento giuridico dell'UE;
4.  invita la Commissione a potenziare gli attuali meccanismi interni al fine di assicurare un approccio coerente e coordinato alla tutela dei diritti dei minori nel mondo digitale; accoglie con favore la strategia europea per un Internet migliore per i bambini formulata dalla Commissione e la invita a potenziare gli attuali meccanismi interni al fine di assicurare un approccio coerente e coordinato alla sicurezza dei minori online;
5.  sottolinea la necessità di integrare i diritti dei bambini in tutte le politiche dell'UE, analizzando l'impatto delle misure sui diritti, la sicurezza e l'integrità fisica e mentale dei bambini, e di includervi le proposte della Commissione relative al mondo digitale redatte con chiarezza;
6.  sottolinea che i pericoli cui sono esposti i bambini su Internet possono essere affrontati solo mediante una combinazione esaustiva di misure giuridiche, tecniche e formative, comprendenti la prevenzione, che rafforzi la protezione dei minori nel contesto digitale;
7.  si compiace della nuova agenzia per la sicurezza informatica con sede presso l'Europol e invita la Commissione ad adoperarsi affinché il gruppo dedicato alla tutela dei minori nel nuovo centro sia dotato di risorse adeguate e cooperi efficacemente con Interpol;
8.  auspica la prosecuzione del programma per un uso più sicuro di Internet, con risorse adeguate che consentano il pieno svolgimento delle sue attività e misure di salvaguardia delle sue specificità, e chiede alla Commissione di presentare una relazione al Parlamento sugli esiti positivi e negativi del programma per garantirne la massima efficacia in futuro;
9.  esorta gli Stati membri e la Commissione ad adottare misure adeguate, compresi interventi per mezzo di Internet, quali programmi di ricerca e istruzione, ove opportuno in collaborazione con le pertinenti organizzazioni della società civile, le famiglie, le scuole, i servizi audiovisivi, l'industria e altri soggetti interessati, al fine di ridurre il rischio che i minori diventino vittime di Internet;
10.  prende atto della creazione, su iniziativa della Commissione, della coalizione CEO per la sicurezza online dei bambini; esorta, in questo quadro, a una stretta collaborazione con le associazioni e le organizzazioni della società civile che operano, tra l'altro, nel campo della tutela dei minori, della protezione dei dati e dell'istruzione o che rappresentano i genitori e gli educatori, anche a livello europeo, nonché con le diverse Direzioni generali della Commissione che si occupano della tutela dei consumatori e della giustizia;
Media e nuovi media: accesso ed educazione
11.  rileva che Internet mette a disposizione di bambini e giovani degli strumenti estremamente preziosi, che possono essere utilizzati per esprimere o asserire le proprie opinioni, avere accesso alle informazioni e conoscere e rivendicare i propri diritti, e costituisce un ottimo strumento di comunicazione che offre opportunità di apertura verso il mondo e di crescita personale;
12.  sottolinea tuttavia che l'ambiente in rete e i media sociali comportano rischi potenziali considerevoli per la riservatezza e la dignità dei minori che figurano tra gli utenti più vulnerabili;
13.  ribadisce che Internet espone i minori anche ai pericoli connessi a fenomeni, quali la pornografia minorile, lo scambio di materiale contenente violenze, la criminalità informatica, le intimidazioni, il bullismo, l'adescamento, la possibilità per i bambini di accedere e di acquistare beni e servizi inadeguati o non consentiti alla loro fascia di età, l'esposizione a pubblicità non adatte all'età, aggressive o ingannevoli, truffe, furti d'identità, frodi e analoghe minacce di natura finanziaria, che possono provocare traumi;
14.  sostiene a tal proposito gli sforzi profusi dagli Stati membri per promuovere l'istruzione e la formazione sistematiche destinate a bambini, genitori, educatori, insegnanti e assistenti sociali e volte a consentire loro di comprendere il mondo digitale e di identificare i pericoli che potrebbero nuocere all'integrità fisica o mentale dei bambini, a ridurre i rischi connessi con i media digitali e a fornire informazioni sui punti di contatto per la segnalazione di problemi e sui modi per occuparsi dei bambini vittime di tali fenomeni; pone contemporaneamente l'accento sulla necessità di far comprendere ai bambini che il loro utilizzo delle tecnologie digitali può violare i diritti altrui o addirittura costituire un reato;
15.  ritiene che sia estremamente importante che la formazione sulle competenze relative ai mezzi di informazione inizi sin dalle primissime fasi, in modo da insegnare a bambini e ragazzi a decidere in maniera consapevole e critica quali strade esplorare o evitare in Internet e da trasmettere i valori fondamentali della convivenza e di un atteggiamento rispettoso e tollerante nei confronti del prossimo;
16.  individua nell'educazione ai media lo strumento essenziale per permettere ai minori di fare un uso critico di detti mezzi di informazione e delle opportunità del mondo digitale e invita gli Stati membri a inserire questa materia nei programmi scolastici; ricorda che anche l'educazione dei consumatori costituisce un aspetto importante, considerata la continua crescita del marketing digitale;
17.  ribadisce l'importanza dell'alfabetizzazione digitale e mediatica dei minori e dei loro genitori e dell'acquisizione di competenze in tali ambiti; sottolinea altresì che l'alfabetizzazione digitale, le pertinenti competenze e un uso sicuro di Internet per i minori devono essere considerati come una priorità degli Stati membri e delle politiche sociali, d'istruzione e giovanili dell'UE così come un elemento fondamentale della strategia Europa 2020;
18.  incoraggia una formazione digitale continua per gli educatori che lavorano su base permanente con gli alunni nelle scuole;
19.  sottolinea la necessità di un'alleanza nel settore dell'istruzione fra famiglie, scuola, società civile e parti interessate, compresi i soggetti operanti nei media e nei servizi audiovisivi, per garantire una dinamica equilibrata e proattiva tra mondo digitale e minori; incoraggia la Commissione a sostenere iniziative di sensibilizzazione per genitori, educatori e insegnanti, onde garantire che possano affiancare al meglio i minori nell'uso degli strumenti e dei servizi digitali;
20.  incoraggia la Commissione e gli Stati membri a sostenere la parità di accesso tra i minori a contenuti digitali pluralistici di qualità e sicuri nei programmi e servizi nuovi ed esistenti, rivolti ai giovani e riguardanti l'istruzione, la cultura e l'arte;
21.  invita gli Stati membri, le autorità pubbliche e i fornitori di accesso a intensificare le campagne di comunicazione al fine di sensibilizzare i bambini, gli adolescenti, i genitori e gli educatori in merito ai pericoli incontrollati del mondo digitale;
22.  riconosce il ruolo dei media del servizio pubblico nel promuovere uno spazio online sicuro e affidabile per i minori;
23.  esorta la Commissione a includere tra le sue massime priorità la protezione dei minori dalla pubblicità aggressiva o ingannevole in televisione e in rete;
24.  pone l'accento in particolare sul ruolo svolto dal settore privato e dall'industria, nonché da altri soggetti interessati, in termini di responsabilità rispetto a tali questioni come pure rispetto a un marchio che attesti la sicurezza delle pagine web per i minori e alla promozione della «netiquette» per i bambini; sottolinea che le misure in questione dovrebbero essere pienamente compatibili con lo Stato di diritto e la certezza giuridica, tener conto dei diritti degli utenti finali ed essere conformi alle procedure giuridiche e giudiziarie esistenti, come pure alla Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo; invita l'industria a rispettare e ad applicare appieno i codici di condotta esistenti e le iniziative analoghe, tra cui «EU Pledge» e la dichiarazione di Barcellona del forum sui beni di consumo;
25.  sottolinea che occorre prestare particolare attenzione alla commercializzazione online di sostanze dannose, come gli alcolici, cui possono essere esposti i giovani; constata che, alla luce della natura e della portata delle pratiche di marketing online, ad esempio attraverso i social network, risulta molto difficile per i singoli Stati membri controllare la pubblicizzazione degli alcolici in rete, per cui un intervento da parte della Commissione europea apporterebbe un valore aggiunto al riguardo;
26.  evidenzia l'efficacia dell'educazione formale, informale, non formale e di quella tra pari nella diffusione di pratiche sicure tra i minori e per quanto concerne le minacce potenziali (tramite esempi concreti) quando questi utilizzano Internet, i social network, i videogiochi e la telefonia mobile, e incoraggia «European Schoolnet» a favorire il tutoraggio tra gli studenti in questo campo; sottolinea la necessità di informare anche i genitori circa le pratiche sicure e le minacce;
27.  invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare programmi volti a fornire ai bambini e ai giovani le competenze adeguate e a garantire loro un accesso informato a Internet e ai nuovi media, e sottolinea, a tale proposito, l'importanza di integrare l'alfabetizzazione mediatica digitale a tutti i livelli dell'istruzione formale e non formale, prevedendo anche un approccio di apprendimento permanente sin dalle primissime fasi;
Diritto alla protezione
Lotta ai contenuti illeciti

28.  sottolinea le sfide che il diritto penale deve affrontare a livello di applicazione nell'ambiente online in relazione ai principi di certezza giuridica e legalità, alla presunzione di innocenza, ai diritti della vittima e ai diritti dell'indagato; sottolinea, a tale proposito, le difficoltà incontrate in passato per l'elaborazione di una definizione chiara, come nei casi dell'adescamento e della pornografia infantile online (da denominare preferibilmente «materiale pedopornografico»);
29.  invita pertanto la Commissione a raccogliere, nel quadro del suo obbligo di presentare una relazione sul recepimento della direttiva 2011/92/UE, dati esatti e chiari sul reato di adescamento online, individuando con precisione le disposizioni nazionali che configurano come reato tale comportamento; invita gli Stati membri e la Commissione a raccogliere dati in merito all'adescamento online, relativamente al numero di procedimenti penali avviati, al numero di condanne e alla giurisprudenza nazionale, nonché a procedere a uno scambio delle migliori pratiche in materia di azione penale e irrogazione delle pene; chiede altresì alla Commissione di migliorare in modo sostanziale la compilazione e la pubblicazione di informazioni statistiche in modo da ottimizzare l'elaborazione e la revisione delle politiche;
30.  riconosce, a tale proposito, l'elevato livello di cooperazione che esiste tra le autorità di polizia e giudiziarie negli Stati membri, nonché tra tali autorità, Europol ed Eurojust per quanto concerne atti criminali perpetrati contro i bambini con l'aiuto di media digitali, come ad esempio l'operazione «Icarus» del 2011 incentrata sulle reti di condivisione online di materiale pedopornografico;
31.  sottolinea tuttavia che si potrebbero apportare altri miglioramenti nel contesto di un'ulteriore armonizzazione del diritto e delle procedure penali degli Stati membri, tra cui i diritti procedurali e in materia di protezione dei dati degli indagati e il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dell'UE, date le barriere esistenti a una piena collaborazione e fiducia reciproca;
32.  accoglie con favore l'intenzione della Commissione di esaminare eventuali misure legislative qualora l'autoregolamentazione del settore non dovesse risultare efficace;
33.  sottolinea tuttavia che le proposte relative alla legislazione penale materiale dell'UE devono rispettare appieno i principi di sussidiarietà e proporzionalità, come pure i principi generali del diritto penale, e devono dimostrare chiaramente di mirare ad apportare un valore aggiunto nel quadro di un approccio comune dell'UE alla lotta contro i reati di natura particolarmente grave, con dimensione transfrontaliera, di cui alla risoluzione del Parlamento del 22 maggio 2012, su un approccio dell'UE in materia di diritto penale(8) ;
34.  invita la Commissione e gli Stati membri a compiere ogni sforzo per potenziare la cooperazione con i paesi terzi per quanto concerne la tempestiva rimozione delle pagine web ospitate sui loro territori che contengono o divulgano contenuti o comportamenti illegali, nonché la lotta contro la criminalità informatica; caldeggia, a tale riguardo, la condivisione a livello internazionale di competenze e delle migliori prassi come pure la messa in comune delle idee tra i governi, gli organi di contrasto, le unità di polizia specializzate in criminalità informatica, le linee di emergenza (hotline), le organizzazioni per la tutela dei minori e l'industria di Internet;
35.  chiede, a tale proposito, la piena adozione di tutte le misure riportate nella tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, adottata dal Consiglio nel 2009, nonché un approccio comune sull'ammissibilità e la valutazione delle prove, al fine di rimuovere le barriere alla libera circolazione delle prove raccolte in un altro Stato membro;
36.  sostiene l'introduzione e il potenziamento dei sistemi di hotline per segnalare i reati e i contenuti e comportamenti illegali, tenendo conto, tra l'altro, dell'esperienza relativa alla linea diretta europea per la segnalazione dei minori scomparsi, nonché di quelle relative ai sistemi nazionali di allarme rapido e al sistema automatico europeo di allarme per i minori; sottolinea tuttavia che un'azione penale immediata, basata su una segnalazione, deve trovare un equilibrio, da un lato, tra i diritti delle potenziali vittime e l'obbligo di reagire imposto agli Stati membri dagli articoli 2 e 8 della CEDU, come già evidenziato nella giurisprudenza della stessa CEDU e, dall'altro, i diritti dell'indagato; invita, a tale proposito, gli Stati membri e la Commissione a procedere a uno scambio di migliori pratiche per quanto concerne l'accertamento e il perseguimento dei reati a danno dei bambini nel mondo digitale; ricorda che l'articolo 8 della proposta della Commissione relativa a un regolamento generale sulla protezione dei dati (COM(2012)0011) prevede salvaguardie specifiche per il trattamento dei dati personali dei minori, tra cui l'obbligo di ottenere il consenso del genitore per il trattamento dei dati dei minori di età inferiore a tredici anni;
37.  constata che le procedure di «notifica e rimozione» («notice and take down») sono ancora troppo lente in alcuni Stati membri; accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di pubblicare una valutazione d'impatto in merito, raccomanda di migliorare l'efficacia di tali procedure e di continuare a svilupparle negli Stati membri ai fini delle migliori pratiche;
38.  invita la Commissione e gli Stati membri a valutare l'efficacia della collaborazione, per le azioni di protezione dei minori contro i reati online, tra le forze dell'ordine, le hotline e i fornitori di servizi Internet con i quali esistono accordi; chiede lo sviluppo di sinergie con gli altri servizi connessi, tra cui la polizia e i sistemi di giustizia minorile, per proteggere i minori dai reati online, segnatamente attraverso il coordinamento e l'integrazione delle hotline e dei punti di contatto;
39.  incoraggia gli Stati membri a dare continuità alle hotline nazionali e agli altri punti di contatto, quali i «pulsanti di sicurezza» conformi agli standard INHOPE, a migliorarne l'interconnessione come pure ad analizzare con attenzione i risultati raggiunti;
40.  sottolinea l'importanza di promuovere strumenti affidabili, quali pagine di avvertimento o segnali acustici e visivi, al fine di limitare l'accesso diretto dei minori a contenuti per loro dannosi;
41.  chiede alla Commissione e agli Stati membri di migliorare l'informazione sulle hotline e gli altri punti di contatto, quali i «pulsanti di sicurezza» per i minori e le loro famiglie, agevolando in tal modo la segnalazione dei contenuti illegali, e invita gli Stati membri a sensibilizzare il pubblico all'esistenza di hotline quali punti di contatto per la segnalazione di immagini pedopornografiche;
42.  sostiene l'impegno dei fornitori di contenuti e servizi digitali ad attuare codici di condotta conformi alle normative vigenti per individuare, prevenire e rimuovere i contenuti illeciti sulla base di decisioni prese dalle autorità giudiziarie; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a effettuare valutazioni in questo ambito;
43.  invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare una nuova campagna rivolta ai genitori, che li aiuti a comprendere il materiale digitale con cui hanno a che fare i loro bambini e, soprattutto, le modalità per tutelare questi ultimi dai contenuti digitali illeciti, inadatti o pericolosi;
44.  deplora il mancato rispetto del patto sottoscritto il 9 febbraio 2009 tra la Commissione e 17 siti di social network, tra cui Facebook e MySpace, nell'ottica di promuovere la tutela e la sicurezza dei minori in rete;
45.  evidenzia che i reati commessi in rete hanno spesso una dimensione transfrontaliera e che, pertanto, una cooperazione a livello internazionale tra gli organi di contrasto esistenti costituisce un elemento importante nella lotta contro tali reati;
46.  esorta gli Stati membri e la Commissione a sostenere e ad avviare campagne di sensibilizzazione per minori, genitori ed educatori, allo scopo di fornire loro le informazioni necessarie per tutelarsi dalla criminalità informatica incoraggiandoli anche a segnalare siti Internet e comportamenti online sospetti;
47.  invita gli Stati membri ad attuare correttamente le norme procedurali in vigore per quanto concerne la cancellazione dei siti web che ospitano contenuti a carattere manipolatorio, minacciosi, oltraggiosi, discriminatori o comunque maligni;
Lotta ai contenuti dannosi
48.  invita la Commissione ad analizzare l'efficacia dei vari sistemi utilizzati negli Stati membri per la classificazione volontaria dei contenuti inadatti ai minori e incoraggia la Commissione, gli Stati membri e l'industria di Internet a rafforzare la cooperazione intesa a elaborare strategie e standard che consentano di avvicinare i minori a un utilizzo consapevole e responsabile di Internet nonché di informarli e proteggerli dall'esposizione online e offline a contenuti inadatti alla loro età, ivi compresi la violenza, la pubblicità che incita a effettuare spese eccessive e l'acquisto di crediti o beni virtuali con il telefono cellulare;
49.  accoglie con favore le innovazioni tecniche con cui le imprese offrono specifiche soluzioni online che consentono ai minori di utilizzare Internet in tutta sicurezza;
50.  invita le associazioni dei fornitori di servizi audiovisivi e digitali, in cooperazione con altre associazioni pertinenti, a integrare la tutela dei minori nei rispettivi statuti e a indicare la fascia di età appropriata;
51.  incoraggia gli Stati membri a portare avanti il dialogo volto ad armonizzare la classificazione dei contenuti digitali per minori, in collaborazione con gli operatori e le associazioni pertinenti nonché con i paesi terzi;
52.  incoraggia la Commissione e gli Stati membri a classificare i giochi elettronici con caratteri chiari, secondo le fasce di età alle quali sono destinati e, soprattutto, secondo il loro contenuto;
53.  invita la Commissione a proseguire lo «European Framework for Safer Mobile Use» valorizzando le opzioni che agevolano il controllo parentale;
54.  pone l'accento sull'ottimo lavoro svolto dalle organizzazioni della società civile e le incoraggia a cooperare e a lavorare in modo congiunto a livello transnazionale, nonché ad agire in partenariato con gli organi di contrasto, il governo, i fornitori di servizi Internet e i cittadini;
Tutela della vita privata
55.  ribadisce l'importanza della protezione dei dati per i bambini, in particolare per quanto concerne la rapida diffusione delle reti sociali e delle chat room, visto l'aumento del flusso e dell'accessibilità dei dati personali attraverso i media digitali;
56.  accoglie con favore la nuova proposta di regolamento sulla protezione dei dati (COM(2012)0011) e le sue disposizioni speciali relative al consenso dei bambini e al diritto di oblio, in base al quale è vietato mantenere online informazioni sui dati personali dei minori, che possono mettere a rischio la loro vita personale e professionale, e ricorda che la permanenza su Internet di informazioni e dati relativi ai minori può dare adito ad abusi a danno della dignità e dell'inclusione sociale di questi ultimi;
57.  sottolinea che tali disposizioni devono essere precisate e sviluppate affinché siano chiare e pienamente operative non appena la nuova legislazione sarà adottata, e che non devono compromettere la libertà di Internet;
58.  valuta inoltre positivamente l'intenzione di istituire un sistema elettronico per la certificazione dell'età;
59.  ritiene che i proprietari e gli amministratori di pagine web dovrebbero indicare in modo chiaro e visibile la politica di protezione dei dati applicata e prevedere un sistema basato sull'obbligo del consenso parentale per il trattamento dei dati di minori di età inferiore ai tredici anni; chiede altresì maggiori sforzi al fine di rafforzare il più possibile le impostazioni automatiche di tutela della riservatezza, in modo da evitare la vittimizzazione secondaria dei minori;
60.  sottolinea l'importanza di sensibilizzare gli utenti in merito al trattamento dei loro dati personali e di quelli dei terzi associati ad opera dei fornitori di servizi o dei social network, nonché riguardo ai possibili mezzi di ricorso a loro disposizione in caso di utilizzo dei dati per scopi che esulano dalle legittime finalità per le quali i fornitori e i relativi partner li hanno raccolti, assicurando che tali informazioni siano fornite in un linguaggio e in una forma consoni al profilo degli utenti, prestando segnatamente attenzione ai minori; reputa che i fornitori abbiano particolari responsabilità a tale riguardo e chiede che essi informino gli utenti in modo chiaro e comprensibile in merito alla loro politica di pubblicazione;
61.  auspica fortemente la promozione, in ogni settore digitale, di opzioni tecnologiche utili a confinare, qualora si desideri farlo, la navigazione dei minori entro limiti tracciabili e ad accesso condizionato, in modo da fornire uno strumento efficace di controllo parentale; rileva, tuttavia, che tali misure non possono sostituirsi a un'approfondita formazione dei minori in relazione all'uso dei media;
62.  sottolinea l'importanza di iniziare molto presto a informare i bambini e gli adolescenti in merito al loro diritto alla vita privata su Internet e di insegnare loro a riconoscere i metodi, talvolta sottili, utilizzati per ottenere da loro informazioni;
Diritto di replica nei media digitali
63.  invita gli Stati membri a sviluppare e ad armonizzare i sistemi relativi al diritto di replica nei media digitali, migliorandone altresì l'efficacia;
Diritto alla cittadinanza digitale
64.  sottolinea che la tecnologia digitale costituisce un importante strumento di formazione alla cittadinanza, che agevola la partecipazione di un gran numero di cittadini residenti in aree decentrate e soprattutto dei giovani, consentendo loro di trarre pieno vantaggio dalla libertà di espressione e di comunicazione online;
65.  invita gli Stati membri a considerare le piattaforme digitali come strumenti di formazione alla partecipazione democratica per tutti i minori, con particolare riferimento ai più vulnerabili;
66.  sottolinea che i nuovi media rappresentano un'opportunità per promuovere, nei servizi e contenuti digitali, la comprensione e il dialogo tra le generazioni, i generi e i vari gruppi culturali ed etnici;
67.  ricorda che, su Internet, l'informazione e la cittadinanza sono strettamente legate, e che ciò che attualmente compromette l'impegno civile dei giovani è il disinteresse che manifestano nei confronti dell'informazione;
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68.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
(1) GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.
(2) GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
(3) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(4) GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12.
(5) GU L 378 del 27.12.2006, pag. 72.
(6) GU C 372 del 20.12.2011, pag. 15.
(7) Testi approvati, P7_TA(2011)0323.
(8)1 Testi approvati, P7_TA-PROV(2012)0208.

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