Risoluzione del Parlamento europeo del 22 maggio 2012 sulla strategia di sicurezza interna dell'Unione europea (2010/2308 (INI))
Il Parlamento europeo,
– visti, in particolare, gli articoli 6, 7, 8, l'articolo 10, paragrafo 1, gli articoli 11, 12, 21, da 47 a 50, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visti, in particolare, l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e i capitoli 1, 2, 4 e 5 del titolo V (spazio di libertà, sicurezza e giustizia) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la decisione del Consiglio del 25 febbraio 2010 relativa all'istituzione del comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI)(1) ,
– visto il «programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» e la comunicazione della Commissione dal titolo «Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei – Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma» (COM(2010)0171),
– vista la strategia di sicurezza interna dell'Unione europea («Verso un modello di sicurezza europeo»), quale adottata dal Consiglio il 25 e 26 febbraio 2010,
– vista la strategia antiterrorismo dell'Unione europea adottata dal Consiglio il 30 novembre 2005,
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo «La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura» (COM(2010)0673),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo «Prima relazione annuale sull'attuazione della Strategia di sicurezza interna dell'UE» (COM(2011)0790),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare nell'Unione europea – Piano d'azione CBRN dell'UE (COM(2009)0273),
– viste le conclusioni del Consiglio del 24 e 25 febbraio 2011 sulla comunicazione della Commissione sulla strategia di sicurezza interna dell'UE in azione,
– viste le conclusioni del Consiglio dell« 8 e 9 novembre 2010 sull'elaborazione e attuazione di un ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale,
– viste le conclusioni del Consiglio sull'impostazione delle priorità dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata tra il 2011 e il 2013,
– visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) del 17 dicembre 2010 sulla comunicazione della Commissione dal titolo «La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura»,
– vista la relazione di Europol sulla situazione e le tendenze del terrorismo nell'UE («TE-SAT 2011»),
– vista la valutazione di Europol della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata nell'UE («OCTA 2011»),
– vista la strategia europea per la sicurezza del 2003(2) e la relazione del 2008 sulla sua attuazione(3) ,
– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2009 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini» – Programma di Stoccolma(4) ,
– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla criminalità organizzata nell'Unione europea(5) ,
– vista la sua risoluzione del 14 settembre 2011 sugli sforzi dell'Unione europea per lottare contro la corruzione(6) ,
– vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2011 sulla strategia antiterrorismo dell'UE: principali risultati e sfide future(7) ,
– viste la giurisprudenza europea e la giurisprudenza delle corti costituzionali nazionali in ordine al criterio di proporzionalità e la necessità che, in una società democratica, tale criterio sia rispettato dalle autorità pubbliche,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0143/2012),
A. considerando che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha ulteriormente consolidato lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia in termini di rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri; che le politiche in tale settore rientrano nella competenza concorrente dell'Unione e degli Stati membri, conformemente alle disposizioni del trattato;
B. considerando che il trattato di Lisbona ha quindi fortemente ancorato la politica di sicurezza dell'Unione europea allo Stato di diritto specifico dell'UE, ponendo le basi per lo sviluppo di un programma di sicurezza strettamente condiviso dall'UE e dagli Stati membri e soggetto al controllo democratico a livello europeo e nazionale; che il rafforzamento di questa politica deve fondarsi sui valori democratici, sui diritti umani e sulle libertà fondamentali;
C. considerando che qualsiasi politica di sicurezza deve includere una componente di prevenzione, la quale è particolarmente indispensabile in un periodo in cui le disparità economiche e sociali si acuiscono e compromettono l'efficacia dei diritti fondamentali;
D. considerando che il programma di Stoccolma ha sottolineato che occorrerebbe sviluppare una strategia di sicurezza interna dell'UE al fine di migliorare ulteriormente la sicurezza nell'Unione, in modo da proteggere la vita e la sicurezza dei cittadini dell'UE e combattere efficacemente la criminalità organizzata, il terrorismo e altre minacce, nel rispetto dei diritti fondamentali, dei principi di protezione internazionale e dello Stato di diritto;
E. considerando che né gli Stati membri né la Commissione hanno, per ora, previsto alcun ruolo per il Parlamento in questo processo, nonostante l'entrata in vigore del trattato di Lisbona;
F. considerando che la comunicazione della Commissione sulla strategia di sicurezza interna per il periodo 2010-2014 ha identificato cinque settori d'intervento prioritari in cui l'UE può fornire un valore aggiunto, ovvero combattere e prevenire le forme gravi di criminalità e la criminalità organizzata, il terrorismo e la criminalità informatica, rafforzare la gestione delle frontiere esterne e sviluppare la capacità di risposta alle calamità naturali e provocate dall'uomo;
G. considerando che la prima relazione annuale della Commissione sull'attuazione della strategia di sicurezza interna ha riconosciuto che tutti e cinque gli obiettivi individuati nel 2010 rimangono validi e ha delineato la situazione attuale, i progressi compiuti finora e la via da seguire;
H. considerando che il programma di Stoccolma ha affermato che «sviluppare, controllare e attuare la strategia di sicurezza interna dovrebbe diventare uno dei compiti prioritari del [COSI]»;
1. apprezza il lavoro svolto al fine di creare una strategia di sicurezza interna, come pure i principi fondamentali alla base del modello di sicurezza europeo quale sviluppato nella strategia di sicurezza interna, soprattutto per quanto riguarda la relazione rafforzata tra sicurezza, libertà e vita privata, da una parte, e cooperazione e solidarietà tra Stati membri, dall'altra; sottolinea che le misure e la cooperazione dell'UE in materia di sicurezza devono rispettare gli obblighi dell'Unione inerenti ai diritti fondamentali e puntare su attività di contrasto e di intelligence mirate, con comprovata capacità di ridurre i tassi di criminalità e prevenire gli attacchi terroristici;
2. sottolinea che la libertà, la sicurezza e giustizia sono obiettivi che vanno perseguiti in parallelo e ritiene che l'applicazione della Carta dell'Unione europea debba costituire il nucleo di una strategia di sicurezza interna pienamente sviluppata; ricorda che, al fine di conseguire la libertà e la giustizia, la sicurezza deve essere sempre perseguita nel rispetto dei principi dei trattati, dello Stato di diritto e degli obblighi dell'Unione in materia di diritti fondamentali;
3. prende atto dei progressi compiuti dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, al fine di attuare gli obiettivi strategici generali attraverso azioni basate sulla cooperazione intergovernativa a livello operativo; ritiene, tuttavia, che sia necessaria una chiara divisione dei compiti tra il livello dell'Unione europea e il livello nazionale, che il Parlamento debba essere parte del processo per quanto concerne l'orientamento politico, l'attuazione e la valutazione dei risultati e che nel 2013 sia necessario intraprendere una valutazione approfondita del ciclo programmatico europeo; ritiene inoltre che, tenuto conto della sua natura, tale ciclo dovrebbe essere rinominato «ciclo operativo dell'UE»; invita gli Stati membri a valutare periodicamente la complementarità dei piani nazionali di contrasto alla criminalità organizzata con quelli da elaborare a livello europeo e ad analizzare i risultati ottenuti e le prospettive future da una prospettiva strategica e operativa europea, coinvolgendo le istituzioni dell'UE, le agenzie competenti dell'UE e i parlamenti nazionali;
4. considera altresì necessario prevedere, nel quadro pluriennale 2014-2020, risorse finanziarie adeguate per l'attuazione di tale strategia attraverso il relativo fondo;
5. ricorda che la competenza per le politiche di sicurezza è condivisa dall'UE e dagli Stati membri e che, in quest'ambito, occorre rispettare la sussidiarietà; ritiene che il quadro della strategia di sicurezza interna potrebbe apportare un valore aggiunto agli sforzi compiuti da tutte le istituzioni dell'UE e dagli Stati membri in questo settore, attraverso un approccio globale e coerente;
6. ritiene che un'analisi globale delle minacce da affrontare, condotta a livello di Unione e basata su dati e conoscenze fattuali, costituisca un prerequisito essenziale per una strategia di sicurezza interna efficace e reputa che l'Europol dovrebbe condurre, con il sostegno di altre istituzioni, organismi e agenzie dell'UE, un'analisi siffatta a livello di Unione, basandosi su una metodologia più solida e trasparente per la valutazione delle minacce e avvalendosi dei contributi sostanziali degli Stati membri;
7. ricorda che il Parlamento europeo è ormai un soggetto istituzionale a pieno titolo nel settore delle politiche di sicurezza e ha quindi il diritto di partecipare attivamente alla determinazione delle caratteristiche e delle priorità della strategia di sicurezza interna e del modello di sicurezza dell'Unione europea, nonché alla valutazione di questi strumenti, anche attraverso una regolare attività di monitoraggio dell'attuazione della strategia, che deve condotta congiuntamente dal Parlamento europeo, dai parlamenti nazionali e dal Consiglio a norma degli articoli 70 e 71 del TFUE e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione che istituisce il COSI;
8. sostiene, in tale contesto e sulla base della cooperazione esistente tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, l'idea di un «ciclo politico parlamentare» – da adeguare precisamente, tra l'altro, alla relazione annuale della Commissione in questo settore – che si concluda con una relazione parlamentare annuale sullo stato attuale della strategia interna di sicurezza;
9. sottolinea l'importanza di assicurare la coerenza e le sinergie fra gli aspetti interni ed esterni della sicurezza, come pure di garantire che le misure e gli interventi attuativi della strategia di sicurezza interna siano conformi agli obblighi dell'Unione in materia di diritti fondamentali, in particolare agli articoli 2, 6 e 7 del TUE, e ai propri obiettivi di politica estera quali definiti all'articolo 21 del TUE, nonché alle norme internazionali in materia di diritti umani e al diritto umanitario internazionale; prende atto del documento congiunto sul rafforzamento dei legami fra gli attori della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GAI) e le azioni delineate nella tabella di marcia; sottolinea l'importanza di intrattenere opportuni scambi di informazioni, consultazioni e rapporti di cooperazione con tutti gli attori interessati, come pure di individuare soluzioni volte ad anticipare anziché reagire agli eventi; attende con interesse il risultato del lavoro svolto, nel quadro dell'attuazione del programma di Stoccolma, sulla complementarità fra gli Stati membri e le azioni dell'UE per quanto riguarda la dimensione esterna del settore GAI, come pure le iniziative nell'ottica di un eventuale aggiornamento della strategia di sicurezza esterna dell'UE;
10. sottolinea che, nell'insieme, la strategia di sicurezza interna dovrebbe concentrarsi maggiormente, a lungo termine, sul chiaro legame esistente tra le minacce esterne e la mancanza o l'utilizzo inefficiente di strategie e di misure che possono costituire un elemento chiave della prevenzione delle minacce alla sicurezza, quali ad esempio l'assistenza mirata allo sviluppo, le strategie di riduzione della povertà o i programmi di recupero in seguito a calamità naturali o provocate dall'uomo;
11. prende atto della definizione dei cinque settori chiave per i quali sono state proposte diverse azioni concrete a livello dell'UE e degli Stati membri; ritiene che tali obiettivi non siano esaustivi e che l'ordine delle priorità avrebbe potuto essere meglio strutturato; sottolinea che la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata sono e devono rimanere priorità chiave nel quadro della strategia di sicurezza interna; reputa inoltre necessario risolvere la questione della capacità di risposta alle calamità naturali e provocate dall'uomo, compresa l'avaria di infrastrutture critiche; osserva comunque che non appare del tutto giustificato o appropriato adottare provvedimenti nel settore della tutela dei diritti di proprietà intellettuale – tema che è oggetto di un preciso dibattito approfondito – nel contesto della strategia di sicurezza interna;
12. ritiene che la criminalità organizzata in tutte le sue forme, comprese le mafie, costituisca una minaccia crescente per la libertà, la sicurezza e la giustizia per i cittadini dell'UE e che debba rimanere prioritario combatterla, in linea con le raccomandazioni formulate nella sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla criminalità organizzata nell'Unione europea, sulla base di dati e informazioni specifiche riguardanti la cooperazione tra l'UE e gli Stati membri nella lotta contro le mafie, il riciclaggio di denaro, la corruzione, i reati economici e altre forme di criminalità organizzata;
13. chiede alla Commissione e al Consiglio di attribuire la priorità alla lotta contro la corruzione nel quadro del programma dell'UE in materia di sicurezza e di destinarvi risorse adeguate, tenuto conto del fatto che il programma di Stoccolma (al punto 4.1) annovera la corruzione fra le minacce transnazionali che costituiscono sfide persistenti alla sicurezza interna dell'Unione e che necessitano di una risposta chiara ed esaustiva;
14. ricorda l'importanza di prevenire e combattere il terrorismo e le attività connesse, compreso il suo finanziamento, e attende con interesse la proposta relativa a un insieme di misure amministrative quali ad esempio il congelamento dei capitali appartenenti a persone sospettate di terrorismo, a norma dell'articolo 75 del TFUE; invita altresì la Commissione e gli Stati membri, uscendo dal quadro specifico della strategia di sicurezza interna, a valutare l'adozione di una legislazione specifica sulle vittime del terrorismo volta a riconoscerne il carattere pubblico e a includervi disposizioni più dettagliate che forniscano adeguata protezione, sostegno e riconoscimento;
15. reputa della massima importanza combattere con fermezza la criminalità ambientale, economica e aziendale, il cui impatto è particolarmente dannoso per le condizioni di vita dei cittadini europei, soprattutto in tempi di crisi; deplora, a tale riguardo, le misure adottate da taluni Stati membri al fine di ridurre le pene previste per i reati in tali ambiti; sottolinea inoltre il divario tra le proposte in questi settori e la stigmatizzazione di certi illeciti meno gravi;
16. apprezza il fatto che, nel quadro della strategia di sicurezza interna, sia stata riconosciuta la priorità della lotta contro la criminalità informatica e sottolinea l'importanza di puntare sulla prevenzione; rileva e sostiene l'impegno della Commissione a sviluppare, nel 2012, una strategia europea globale per la sicurezza di Internet; invita caldamente gli Stati membri a ratificare la convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica;
17. ribadisce che il rafforzamento della cooperazione di polizia e giudiziaria nell'Unione europea, anche attraverso Europol ed Eurojust, come pure mediante una formazione adeguata, è fondamentale ai fini di una strategia di sicurezza interna efficace e deve coinvolgere le autorità competenti degli Stati membri, così come le istituzioni e le agenzie dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a considerare quanto sopra una priorità della strategia di sicurezza interna; chiede altresì strumenti giuridici adeguati e coerenti che agevolino l'utilizzo delle prove;
18. sottolinea l'apporto delle missioni della PSDC in termini di promozione del rispetto dello Stato di diritto e mantenimento della pace e della sicurezza nel vicinato dell'UE e nel mondo, che contribuisce pertanto a evitare il fallimento dello Stato e a eliminare le «zone franche» per le attività criminali e terroristiche transnazionali;
19. si rammarica, a tal riguardo, del fatto che la strategia di sicurezza interna manchi tuttora di una vera e propria «dimensione della giustizia»; ricorda che, conformemente al programma di Stoccolma, occorre rafforzare la fiducia reciproca sviluppando progressivamente una cultura giudiziaria europea fondata sulla diversità dei sistemi giuridici e sull'unità mediante il diritto europeo, e che i sistemi giudiziari degli Stati membri dovrebbero essere in grado di collaborare in modo coerente ed efficace, in linea con le rispettive tradizioni nazionali in campo giuridico; ritiene che la definizione di una serie di priorità nel campo della cooperazione giudiziaria debba essere vista nel contesto dello stretto legame tra tutte le dimensioni dello spazio enunciato al titolo V del TFUE, ovvero lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia; sottolinea l'importanza della corretta attuazione degli accordi in materia di cooperazione giudiziaria con i paesi terzi;
20. ritiene che, per quanto concerne i collegamenti fra la sicurezza interna e quella esterna, sia opportuno promuovere ulteriormente la cooperazione con altre istituzioni internazionali quali la NATO e l'OSCE;
21. sottolinea che la lotta contro il terrorismo è una priorità per la strategia di sicurezza interna, i cui obiettivi e strumenti devono essere valutati correttamente, come indicato nella sua risoluzione del 14 dicembre 2011 sulla strategia antiterrorismo dell'UE: principali risultati e sfide future; segnala che occorre attribuire ulteriore priorità alle politiche di prevenzione e protezione, parallelamente alla repressione e alla risposta; ritiene, in tale contesto, che occorra puntare maggiormente su attività di contrasto e di intelligence mirate, che presentino la comprovata capacità di prevenire gli attacchi terroristici e che siano svolte conformemente ai principi di necessità, proporzionalità e rispetto dei diritti fondamentali e sulla base di un'adeguata sorveglianza e assunzione di responsabilità; ricorda che ciò è essenziale ai fini della credibilità dell'UE come attore impegnato nel promuovere i diritti fondamentali sia al proprio interno che all'esterno;
22. considera fondamentale sviluppare meccanismi di prevenzione, in particolare al fine di consentire l'individuazione in fase precoce di segnali di radicalizzazione violenta o di minacce, tra cui le minacce provenienti dall'estremismo violento o militante; ricorda l'importanza di intraprendere azioni volte a contrastare la radicalizzazione violenta nelle popolazioni vulnerabili e guarda con interesse al futuro operato della rete UE di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione, alla quale è affidato il compito di facilitare la condivisione di conoscenze e la sensibilizzazione e di identificare soluzioni innovative;
23. prende atto dell'importanza accordata alla sicurezza delle frontiere nel contesto della strategia di sicurezza interna, ma ritiene che la gestione delle frontiere e la mobilità delle persone non costituiscano soltanto problemi di sicurezza, ma anche aspetti essenziali di una strategia politica più ampia che coinvolge, accanto alla dimensione della sicurezza, anche le politiche in materia di immigrazione, asilo e sviluppo a livello dell'UE nonché le politiche a sostegno dello sviluppo economico, sociale e democratico e le politiche di promozione dei diritti umani nei paesi terzi; sottolinea inoltre che la sicurezza deve essere perseguita sulla base del rispetto dei risultati raggiunti dall'Unione, in particolare del diritto alla libera circolazione attraverso le frontiere interne;
24. ribadisce l'importanza di garantire il coordinamento fra gli interventi degli Stati membri in materia di gestione delle frontiere esterne e sottolinea che è essenziale cooperare strettamente con i paesi vicini che condividono le frontiere con l'UE per poter facilitare la libertà di circolazione e una maggiore solidarietà e sicurezza alle frontiere esterne; evidenzia che l'introduzione graduale della gestione integrata delle frontiere dovrebbe avere l'obiettivo di facilitare gli spostamenti;
25. ritiene pertanto che la strategia di sicurezza interna debba rispecchiare maggiormente la visione del programma di Stoccolma e reputa opportuno effettuare una revisione parlamentare intermedia del programma di Stoccolma prima della fine del 2013, al fine di valutare le sue priorità strategiche, legislative e finanziarie; considera inoltre necessaria una valutazione complementare per quanto riguarda le agenzie europee interessate attualmente in corso di «lisbonizzazione» (Europol, Eurojust e la rete giudiziaria europea), unitamente ad altre agenzie e organismi; ricorda che le azioni o le operazioni effettuate dalle agenzie devono essere conformi al loro mandato, quale definito dalle decisioni concernenti la loro realizzazione e funzionamento, e devono rispettare i valori e i principi democratici e le libertà e i diritti fondamentali enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
26. ricorda che l'elaborazione e la raccolta di dati personali nel quadro della strategia di sicurezza interna deve rispettare, in ogni circostanza, i principi dell'UE in materia di tutela dei dati, in particolare quelli di necessità, proporzionalità e legalità, e la pertinente normativa dell'UE; accoglie favorevolmente le proposte in materia di protezione dei dati presentate dalla Commissione il 25 gennaio 2012, ma ritiene che una proposta di direttiva nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e di contrasto debba essere più ambiziosa e fornire salvaguardie più rigorose, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni concernenti l'elaborazione di profili e il trattamento automatizzato dei dati;
27. ribadisce, a questo proposito, la necessità di un adeguato controllo democratico e di una valutazione dell'operato delle agenzie connesse allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, onde garantire una netta distinzione «tra la consulenza politica e l'effettiva elaborazione delle politiche» in relazione a tali agenzie;
28. invita il vicepresidente/alto rappresentante e la Commissione a presentare la loro proposta, inizialmente prevista per il 2011, relativa all'applicazione della clausola di solidarietà, che non deve sovrapporsi alle iniziative già esistenti, ma piuttosto definire il quadro per l'impiego e il coordinamento degli strumenti disponibili a livello nazionale e dell'UE, compresa la PSDC, nei casi previsti dall'articolo 222 del TFUE; ritiene che soltanto avvalendosi dell'intera gamma di possibilità offerte dall'attuazione della clausola di solidarietà fra tutti gli Stati membri l'UE sarà pronta a prevenire e a reagire in modo sicuro e coordinato a qualsiasi minaccia specifica diretta alla sicurezza di uno o più Stati membri;
29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Il Parlamento europeo,
– visti, in particolare, gli articoli 6, 7, 8, l'articolo 10, paragrafo 1, gli articoli 11, 12, 21, da 47 a 50, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visti, in particolare, l'articolo 2 e l'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e i capitoli 1, 2, 4 e 5 del titolo V (spazio di libertà, sicurezza e giustizia) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– vista la decisione del Consiglio del 25 febbraio 2010 relativa all'istituzione del comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI)(1) ,
– visto il «programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» e la comunicazione della Commissione dal titolo «Creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei – Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma» (COM(2010)0171),
– vista la strategia di sicurezza interna dell'Unione europea («Verso un modello di sicurezza europeo»), quale adottata dal Consiglio il 25 e 26 febbraio 2010,
– vista la strategia antiterrorismo dell'Unione europea adottata dal Consiglio il 30 novembre 2005,
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo «La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura» (COM(2010)0673),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio dal titolo «Prima relazione annuale sull'attuazione della Strategia di sicurezza interna dell'UE» (COM(2011)0790),
– vista la comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza chimica, biologica, radiologica e nucleare nell'Unione europea – Piano d'azione CBRN dell'UE (COM(2009)0273),
– viste le conclusioni del Consiglio del 24 e 25 febbraio 2011 sulla comunicazione della Commissione sulla strategia di sicurezza interna dell'UE in azione,
– viste le conclusioni del Consiglio dell« 8 e 9 novembre 2010 sull'elaborazione e attuazione di un ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale,
– viste le conclusioni del Consiglio sull'impostazione delle priorità dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata tra il 2011 e il 2013,
– visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) del 17 dicembre 2010 sulla comunicazione della Commissione dal titolo «La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura»,
– vista la relazione di Europol sulla situazione e le tendenze del terrorismo nell'UE («TE-SAT 2011»),
– vista la valutazione di Europol della minaccia rappresentata dalla criminalità organizzata nell'UE («OCTA 2011»),
– vista la strategia europea per la sicurezza del 2003(2) e la relazione del 2008 sulla sua attuazione(3) ,
– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2009 sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia al servizio dei cittadini» – Programma di Stoccolma(4) ,
– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla criminalità organizzata nell'Unione europea(5) ,
– vista la sua risoluzione del 14 settembre 2011 sugli sforzi dell'Unione europea per lottare contro la corruzione(6) ,
– vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2011 sulla strategia antiterrorismo dell'UE: principali risultati e sfide future(7) ,
– viste la giurisprudenza europea e la giurisprudenza delle corti costituzionali nazionali in ordine al criterio di proporzionalità e la necessità che, in una società democratica, tale criterio sia rispettato dalle autorità pubbliche,
– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari esteri (A7-0143/2012),
A. considerando che l'entrata in vigore del trattato di Lisbona ha ulteriormente consolidato lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia in termini di rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri; che le politiche in tale settore rientrano nella competenza concorrente dell'Unione e degli Stati membri, conformemente alle disposizioni del trattato;
B. considerando che il trattato di Lisbona ha quindi fortemente ancorato la politica di sicurezza dell'Unione europea allo Stato di diritto specifico dell'UE, ponendo le basi per lo sviluppo di un programma di sicurezza strettamente condiviso dall'UE e dagli Stati membri e soggetto al controllo democratico a livello europeo e nazionale; che il rafforzamento di questa politica deve fondarsi sui valori democratici, sui diritti umani e sulle libertà fondamentali;
C. considerando che qualsiasi politica di sicurezza deve includere una componente di prevenzione, la quale è particolarmente indispensabile in un periodo in cui le disparità economiche e sociali si acuiscono e compromettono l'efficacia dei diritti fondamentali;
D. considerando che il programma di Stoccolma ha sottolineato che occorrerebbe sviluppare una strategia di sicurezza interna dell'UE al fine di migliorare ulteriormente la sicurezza nell'Unione, in modo da proteggere la vita e la sicurezza dei cittadini dell'UE e combattere efficacemente la criminalità organizzata, il terrorismo e altre minacce, nel rispetto dei diritti fondamentali, dei principi di protezione internazionale e dello Stato di diritto;
E. considerando che né gli Stati membri né la Commissione hanno, per ora, previsto alcun ruolo per il Parlamento in questo processo, nonostante l'entrata in vigore del trattato di Lisbona;
F. considerando che la comunicazione della Commissione sulla strategia di sicurezza interna per il periodo 2010-2014 ha identificato cinque settori d'intervento prioritari in cui l'UE può fornire un valore aggiunto, ovvero combattere e prevenire le forme gravi di criminalità e la criminalità organizzata, il terrorismo e la criminalità informatica, rafforzare la gestione delle frontiere esterne e sviluppare la capacità di risposta alle calamità naturali e provocate dall'uomo;
G. considerando che la prima relazione annuale della Commissione sull'attuazione della strategia di sicurezza interna ha riconosciuto che tutti e cinque gli obiettivi individuati nel 2010 rimangono validi e ha delineato la situazione attuale, i progressi compiuti finora e la via da seguire;
H. considerando che il programma di Stoccolma ha affermato che «sviluppare, controllare e attuare la strategia di sicurezza interna dovrebbe diventare uno dei compiti prioritari del [COSI]»;
1. apprezza il lavoro svolto al fine di creare una strategia di sicurezza interna, come pure i principi fondamentali alla base del modello di sicurezza europeo quale sviluppato nella strategia di sicurezza interna, soprattutto per quanto riguarda la relazione rafforzata tra sicurezza, libertà e vita privata, da una parte, e cooperazione e solidarietà tra Stati membri, dall'altra; sottolinea che le misure e la cooperazione dell'UE in materia di sicurezza devono rispettare gli obblighi dell'Unione inerenti ai diritti fondamentali e puntare su attività di contrasto e di intelligence mirate, con comprovata capacità di ridurre i tassi di criminalità e prevenire gli attacchi terroristici;
2. sottolinea che la libertà, la sicurezza e giustizia sono obiettivi che vanno perseguiti in parallelo e ritiene che l'applicazione della Carta dell'Unione europea debba costituire il nucleo di una strategia di sicurezza interna pienamente sviluppata; ricorda che, al fine di conseguire la libertà e la giustizia, la sicurezza deve essere sempre perseguita nel rispetto dei principi dei trattati, dello Stato di diritto e degli obblighi dell'Unione in materia di diritti fondamentali;
3. prende atto dei progressi compiuti dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del ciclo programmatico dell'UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, al fine di attuare gli obiettivi strategici generali attraverso azioni basate sulla cooperazione intergovernativa a livello operativo; ritiene, tuttavia, che sia necessaria una chiara divisione dei compiti tra il livello dell'Unione europea e il livello nazionale, che il Parlamento debba essere parte del processo per quanto concerne l'orientamento politico, l'attuazione e la valutazione dei risultati e che nel 2013 sia necessario intraprendere una valutazione approfondita del ciclo programmatico europeo; ritiene inoltre che, tenuto conto della sua natura, tale ciclo dovrebbe essere rinominato «ciclo operativo dell'UE»; invita gli Stati membri a valutare periodicamente la complementarità dei piani nazionali di contrasto alla criminalità organizzata con quelli da elaborare a livello europeo e ad analizzare i risultati ottenuti e le prospettive future da una prospettiva strategica e operativa europea, coinvolgendo le istituzioni dell'UE, le agenzie competenti dell'UE e i parlamenti nazionali;
4. considera altresì necessario prevedere, nel quadro pluriennale 2014-2020, risorse finanziarie adeguate per l'attuazione di tale strategia attraverso il relativo fondo;
5. ricorda che la competenza per le politiche di sicurezza è condivisa dall'UE e dagli Stati membri e che, in quest'ambito, occorre rispettare la sussidiarietà; ritiene che il quadro della strategia di sicurezza interna potrebbe apportare un valore aggiunto agli sforzi compiuti da tutte le istituzioni dell'UE e dagli Stati membri in questo settore, attraverso un approccio globale e coerente;
6. ritiene che un'analisi globale delle minacce da affrontare, condotta a livello di Unione e basata su dati e conoscenze fattuali, costituisca un prerequisito essenziale per una strategia di sicurezza interna efficace e reputa che l'Europol dovrebbe condurre, con il sostegno di altre istituzioni, organismi e agenzie dell'UE, un'analisi siffatta a livello di Unione, basandosi su una metodologia più solida e trasparente per la valutazione delle minacce e avvalendosi dei contributi sostanziali degli Stati membri;
7. ricorda che il Parlamento europeo è ormai un soggetto istituzionale a pieno titolo nel settore delle politiche di sicurezza e ha quindi il diritto di partecipare attivamente alla determinazione delle caratteristiche e delle priorità della strategia di sicurezza interna e del modello di sicurezza dell'Unione europea, nonché alla valutazione di questi strumenti, anche attraverso una regolare attività di monitoraggio dell'attuazione della strategia, che deve condotta congiuntamente dal Parlamento europeo, dai parlamenti nazionali e dal Consiglio a norma degli articoli 70 e 71 del TFUE e dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione che istituisce il COSI;
8. sostiene, in tale contesto e sulla base della cooperazione esistente tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali, l'idea di un «ciclo politico parlamentare» – da adeguare precisamente, tra l'altro, alla relazione annuale della Commissione in questo settore – che si concluda con una relazione parlamentare annuale sullo stato attuale della strategia interna di sicurezza;
9. sottolinea l'importanza di assicurare la coerenza e le sinergie fra gli aspetti interni ed esterni della sicurezza, come pure di garantire che le misure e gli interventi attuativi della strategia di sicurezza interna siano conformi agli obblighi dell'Unione in materia di diritti fondamentali, in particolare agli articoli 2, 6 e 7 del TUE, e ai propri obiettivi di politica estera quali definiti all'articolo 21 del TUE, nonché alle norme internazionali in materia di diritti umani e al diritto umanitario internazionale; prende atto del documento congiunto sul rafforzamento dei legami fra gli attori della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GAI) e le azioni delineate nella tabella di marcia; sottolinea l'importanza di intrattenere opportuni scambi di informazioni, consultazioni e rapporti di cooperazione con tutti gli attori interessati, come pure di individuare soluzioni volte ad anticipare anziché reagire agli eventi; attende con interesse il risultato del lavoro svolto, nel quadro dell'attuazione del programma di Stoccolma, sulla complementarità fra gli Stati membri e le azioni dell'UE per quanto riguarda la dimensione esterna del settore GAI, come pure le iniziative nell'ottica di un eventuale aggiornamento della strategia di sicurezza esterna dell'UE;
10. sottolinea che, nell'insieme, la strategia di sicurezza interna dovrebbe concentrarsi maggiormente, a lungo termine, sul chiaro legame esistente tra le minacce esterne e la mancanza o l'utilizzo inefficiente di strategie e di misure che possono costituire un elemento chiave della prevenzione delle minacce alla sicurezza, quali ad esempio l'assistenza mirata allo sviluppo, le strategie di riduzione della povertà o i programmi di recupero in seguito a calamità naturali o provocate dall'uomo;
11. prende atto della definizione dei cinque settori chiave per i quali sono state proposte diverse azioni concrete a livello dell'UE e degli Stati membri; ritiene che tali obiettivi non siano esaustivi e che l'ordine delle priorità avrebbe potuto essere meglio strutturato; sottolinea che la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata sono e devono rimanere priorità chiave nel quadro della strategia di sicurezza interna; reputa inoltre necessario risolvere la questione della capacità di risposta alle calamità naturali e provocate dall'uomo, compresa l'avaria di infrastrutture critiche; osserva comunque che non appare del tutto giustificato o appropriato adottare provvedimenti nel settore della tutela dei diritti di proprietà intellettuale – tema che è oggetto di un preciso dibattito approfondito – nel contesto della strategia di sicurezza interna;
12. ritiene che la criminalità organizzata in tutte le sue forme, comprese le mafie, costituisca una minaccia crescente per la libertà, la sicurezza e la giustizia per i cittadini dell'UE e che debba rimanere prioritario combatterla, in linea con le raccomandazioni formulate nella sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla criminalità organizzata nell'Unione europea, sulla base di dati e informazioni specifiche riguardanti la cooperazione tra l'UE e gli Stati membri nella lotta contro le mafie, il riciclaggio di denaro, la corruzione, i reati economici e altre forme di criminalità organizzata;
13. chiede alla Commissione e al Consiglio di attribuire la priorità alla lotta contro la corruzione nel quadro del programma dell'UE in materia di sicurezza e di destinarvi risorse adeguate, tenuto conto del fatto che il programma di Stoccolma (al punto 4.1) annovera la corruzione fra le minacce transnazionali che costituiscono sfide persistenti alla sicurezza interna dell'Unione e che necessitano di una risposta chiara ed esaustiva;
14. ricorda l'importanza di prevenire e combattere il terrorismo e le attività connesse, compreso il suo finanziamento, e attende con interesse la proposta relativa a un insieme di misure amministrative quali ad esempio il congelamento dei capitali appartenenti a persone sospettate di terrorismo, a norma dell'articolo 75 del TFUE; invita altresì la Commissione e gli Stati membri, uscendo dal quadro specifico della strategia di sicurezza interna, a valutare l'adozione di una legislazione specifica sulle vittime del terrorismo volta a riconoscerne il carattere pubblico e a includervi disposizioni più dettagliate che forniscano adeguata protezione, sostegno e riconoscimento;
15. reputa della massima importanza combattere con fermezza la criminalità ambientale, economica e aziendale, il cui impatto è particolarmente dannoso per le condizioni di vita dei cittadini europei, soprattutto in tempi di crisi; deplora, a tale riguardo, le misure adottate da taluni Stati membri al fine di ridurre le pene previste per i reati in tali ambiti; sottolinea inoltre il divario tra le proposte in questi settori e la stigmatizzazione di certi illeciti meno gravi;
16. apprezza il fatto che, nel quadro della strategia di sicurezza interna, sia stata riconosciuta la priorità della lotta contro la criminalità informatica e sottolinea l'importanza di puntare sulla prevenzione; rileva e sostiene l'impegno della Commissione a sviluppare, nel 2012, una strategia europea globale per la sicurezza di Internet; invita caldamente gli Stati membri a ratificare la convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica;
17. ribadisce che il rafforzamento della cooperazione di polizia e giudiziaria nell'Unione europea, anche attraverso Europol ed Eurojust, come pure mediante una formazione adeguata, è fondamentale ai fini di una strategia di sicurezza interna efficace e deve coinvolgere le autorità competenti degli Stati membri, così come le istituzioni e le agenzie dell'UE; invita la Commissione e gli Stati membri a considerare quanto sopra una priorità della strategia di sicurezza interna; chiede altresì strumenti giuridici adeguati e coerenti che agevolino l'utilizzo delle prove;
18. sottolinea l'apporto delle missioni della PSDC in termini di promozione del rispetto dello Stato di diritto e mantenimento della pace e della sicurezza nel vicinato dell'UE e nel mondo, che contribuisce pertanto a evitare il fallimento dello Stato e a eliminare le «zone franche» per le attività criminali e terroristiche transnazionali;
19. si rammarica, a tal riguardo, del fatto che la strategia di sicurezza interna manchi tuttora di una vera e propria «dimensione della giustizia»; ricorda che, conformemente al programma di Stoccolma, occorre rafforzare la fiducia reciproca sviluppando progressivamente una cultura giudiziaria europea fondata sulla diversità dei sistemi giuridici e sull'unità mediante il diritto europeo, e che i sistemi giudiziari degli Stati membri dovrebbero essere in grado di collaborare in modo coerente ed efficace, in linea con le rispettive tradizioni nazionali in campo giuridico; ritiene che la definizione di una serie di priorità nel campo della cooperazione giudiziaria debba essere vista nel contesto dello stretto legame tra tutte le dimensioni dello spazio enunciato al titolo V del TFUE, ovvero lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia; sottolinea l'importanza della corretta attuazione degli accordi in materia di cooperazione giudiziaria con i paesi terzi;
20. ritiene che, per quanto concerne i collegamenti fra la sicurezza interna e quella esterna, sia opportuno promuovere ulteriormente la cooperazione con altre istituzioni internazionali quali la NATO e l'OSCE;
21. sottolinea che la lotta contro il terrorismo è una priorità per la strategia di sicurezza interna, i cui obiettivi e strumenti devono essere valutati correttamente, come indicato nella sua risoluzione del 14 dicembre 2011 sulla strategia antiterrorismo dell'UE: principali risultati e sfide future; segnala che occorre attribuire ulteriore priorità alle politiche di prevenzione e protezione, parallelamente alla repressione e alla risposta; ritiene, in tale contesto, che occorra puntare maggiormente su attività di contrasto e di intelligence mirate, che presentino la comprovata capacità di prevenire gli attacchi terroristici e che siano svolte conformemente ai principi di necessità, proporzionalità e rispetto dei diritti fondamentali e sulla base di un'adeguata sorveglianza e assunzione di responsabilità; ricorda che ciò è essenziale ai fini della credibilità dell'UE come attore impegnato nel promuovere i diritti fondamentali sia al proprio interno che all'esterno;
22. considera fondamentale sviluppare meccanismi di prevenzione, in particolare al fine di consentire l'individuazione in fase precoce di segnali di radicalizzazione violenta o di minacce, tra cui le minacce provenienti dall'estremismo violento o militante; ricorda l'importanza di intraprendere azioni volte a contrastare la radicalizzazione violenta nelle popolazioni vulnerabili e guarda con interesse al futuro operato della rete UE di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione, alla quale è affidato il compito di facilitare la condivisione di conoscenze e la sensibilizzazione e di identificare soluzioni innovative;
23. prende atto dell'importanza accordata alla sicurezza delle frontiere nel contesto della strategia di sicurezza interna, ma ritiene che la gestione delle frontiere e la mobilità delle persone non costituiscano soltanto problemi di sicurezza, ma anche aspetti essenziali di una strategia politica più ampia che coinvolge, accanto alla dimensione della sicurezza, anche le politiche in materia di immigrazione, asilo e sviluppo a livello dell'UE nonché le politiche a sostegno dello sviluppo economico, sociale e democratico e le politiche di promozione dei diritti umani nei paesi terzi; sottolinea inoltre che la sicurezza deve essere perseguita sulla base del rispetto dei risultati raggiunti dall'Unione, in particolare del diritto alla libera circolazione attraverso le frontiere interne;
24. ribadisce l'importanza di garantire il coordinamento fra gli interventi degli Stati membri in materia di gestione delle frontiere esterne e sottolinea che è essenziale cooperare strettamente con i paesi vicini che condividono le frontiere con l'UE per poter facilitare la libertà di circolazione e una maggiore solidarietà e sicurezza alle frontiere esterne; evidenzia che l'introduzione graduale della gestione integrata delle frontiere dovrebbe avere l'obiettivo di facilitare gli spostamenti;
25. ritiene pertanto che la strategia di sicurezza interna debba rispecchiare maggiormente la visione del programma di Stoccolma e reputa opportuno effettuare una revisione parlamentare intermedia del programma di Stoccolma prima della fine del 2013, al fine di valutare le sue priorità strategiche, legislative e finanziarie; considera inoltre necessaria una valutazione complementare per quanto riguarda le agenzie europee interessate attualmente in corso di «lisbonizzazione» (Europol, Eurojust e la rete giudiziaria europea), unitamente ad altre agenzie e organismi; ricorda che le azioni o le operazioni effettuate dalle agenzie devono essere conformi al loro mandato, quale definito dalle decisioni concernenti la loro realizzazione e funzionamento, e devono rispettare i valori e i principi democratici e le libertà e i diritti fondamentali enunciati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
26. ricorda che l'elaborazione e la raccolta di dati personali nel quadro della strategia di sicurezza interna deve rispettare, in ogni circostanza, i principi dell'UE in materia di tutela dei dati, in particolare quelli di necessità, proporzionalità e legalità, e la pertinente normativa dell'UE; accoglie favorevolmente le proposte in materia di protezione dei dati presentate dalla Commissione il 25 gennaio 2012, ma ritiene che una proposta di direttiva nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e di contrasto debba essere più ambiziosa e fornire salvaguardie più rigorose, soprattutto per quanto riguarda le disposizioni concernenti l'elaborazione di profili e il trattamento automatizzato dei dati;
27. ribadisce, a questo proposito, la necessità di un adeguato controllo democratico e di una valutazione dell'operato delle agenzie connesse allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, onde garantire una netta distinzione «tra la consulenza politica e l'effettiva elaborazione delle politiche» in relazione a tali agenzie;
28. invita il vicepresidente/alto rappresentante e la Commissione a presentare la loro proposta, inizialmente prevista per il 2011, relativa all'applicazione della clausola di solidarietà, che non deve sovrapporsi alle iniziative già esistenti, ma piuttosto definire il quadro per l'impiego e il coordinamento degli strumenti disponibili a livello nazionale e dell'UE, compresa la PSDC, nei casi previsti dall'articolo 222 del TFUE; ritiene che soltanto avvalendosi dell'intera gamma di possibilità offerte dall'attuazione della clausola di solidarietà fra tutti gli Stati membri l'UE sarà pronta a prevenire e a reagire in modo sicuro e coordinato a qualsiasi minaccia specifica diretta alla sicurezza di uno o più Stati membri;
29. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
(1) | GU L 52 del 3.3.2010, pag. 50. |
(2) | «Un'Europa sicura in un mondo migliore – Strategia europea in materia di sicurezza», approvata dal Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 12 dicembre 2003 ed elaborata sotto la responsabilità dell'Alto rappresentante dell'UE Javier Solana. |
(3) | «Relazione sull'attuazione della strategia europea in materia di sicurezza – Garantire sicurezza in un mondo in piena evoluzione», S407/08. |
(4) | GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 12. |
(5) | Testi approvati, P7_TA(2011)0459. |
(6) | Testi approvati, P7_TA(2011)0388. |
(7) | Testi approvati, P7_TA(2011)0577. |
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