da Ficiesse e pubblichiamo
ANCHE LA COMMISSIONE COMPETENTE DEL SENATO SI ESPRIME
SUL BLOCCO STIPENDIALE: “PARERE FAVOREVOLE ANCHE SE PROVVEDIMENTO IRRAGIONEVOLE
E PROBABILMENTE INCOSTITUZIONALE, MA DEVE ESSERE L'ULTIMO INTERVENTO SUI
DIPENDENTI PUBBLICI”
Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 18 del 25/06/2013
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti (n. 9)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai
sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito e
conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e
osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5
giugno.
La PRESIDENTE ritiene che le
osservazioni contenute nei paragrafi secondo, terzo e quarto dello schema di
parere appena illustrato, riguardando profili particolarmente criti ci,
dovrebbero essere formulate come condizioni.
Il relatore ZANETTIN (PdL) conviene con tale proposta e riformula quindi lo schema
di parere nei termini indicati dalla Presidente.
La senatrice BISINELLA (LN-Aut)
esprime apprezzamento per il recepimento delle osservazioni avanzate dalla sua
parte politica. In particolare, il relatore ha raccolto il suggerimento di
tenere conto anche delle specificità del comparto del pubblico soccorso, che
include i vigili del fuoco.
A suo avviso, il richiamo delle pronunce della Corte
costituzionale, che hanno sottolineato l'eccezionalità delle misure di blocco
dei meccanismi di progressione stipendiale, non dissolve i timori sulla
possibile lesione dei diritti acquisiti. Il Governo, tenendo conto della
costante giurisprudenza sulla compatibilità costituzionale delle misure per il
risanamento del bilancio dello Stato, dovrebbe valutare con maggiore
responsabilità lo schema di decreto, considerando l'ipotesi di un intervento
organico, anziché un blocco retributivo, a danno dei dipendenti pubblici,
peraltro definito con atto unilaterale e autoritativo. In proposito, nota che il
blocco delle progressioni stipendiali non colpisce peraltro le figure apicali
della pubblica amministrazione, a cui viene riservato un ingiusto privilegio,
così come ai magistrati, le cui retribuzioni e il cui trattamento pensionistico
sono stati salvaguardati in virtù del principio di
indipendenza.
Infine, sottolinea la necessità di una attuazione
tempestiva del meccanismo dei fabbisogni e dei costi standard, nonché l'individuazione dei centri di spesa, come
previsto dai princìpi del federalismo fiscale.
Conclude, preannunciando, a nome del suo Gruppo, un voto
di astensione.
Il senatore CAMPANELLA (M5S), pur condividendo
la proposta della Presidente di formulare come condizioni alcune osservazioni,
ribadisce tuttavia, che le misure contenute nello schema di regolamento
producono un grave effetto recessivo. Preannuncia, pertanto, il voto contrario
del suo Gruppo.
Il senatore BRUNO (PdL), a nome del suo
Gruppo, preannuncia il voto favorevole sul parere non ostativo, con condizioni e
osservazioni, avanzato dal relatore.
La senatrice LO MORO (PD) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo e auspica
che il Governo riconsideri la materia, a seguito di un'attenta e complessiva
verifica delle condizioni in cui opera la pubblica amministrazione, secondo gli
intendimenti emersi in sede di dibattito sulle comunicazioni del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione.
Il senatore CALDEROLI (LN-Aut), intervenendo
sull'ordine dei lavori, osserva che, considerato il rilievo delle condizioni, il
parere dovrebbe essere più coerentemente formulato in termini di contrarietÃ
.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori,
la Commissione approva la proposta di parere favorevole, con condizioni e
osservazioni, avanzata dal relatore e pubblicata in
allegato.
La seduta, sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore
15,35.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL
GOVERNO N. 9
La Commissione, esaminato lo schema di regolamento in
titolo, considerando che il provvedimento risponde alla ratio di
contenimento della spesa in materia di pubblico impiego come previsto dalla
legislazione primaria, esprime parere
non ostativo, a condizione che
lo schema di regolamento sia modificato in base alle seguenti
indicazioni:
a) si tenga
conto delle censure, mosse dalla Corte costituzionale con la sentenza 8
ottobre 2012, n. 223, a misure che determinano riduzione dei trattamenti
economici dei pubblici dipendenti, anche incidendo sui meccanismi di
progressione stipendiale, a cui peraltro, per effetto della medesima sentenza,
si sottrae il personale della magistratura. In proposito, considerando che risultano pendenti dinanzi alla
Corte costituzionale altri giudizi in materia, appare necessario che il regime
delle proroghe definito dal regolamento, già di per sé in contrasto con il carattere di
eccezionalità e di temporaneità proprio di interventi di
tale natura, sia in ogni caso concepito in modo tale da evitare pronunce di illegittimitÃ
costituzionale che, tra
l'altro, potrebbero determinare un conseguente onere finanziario a carico dello
Stato, vanificando così i risparmi ottenuti;
b) si evidenziano i profili di irragionevolezza, con specifico riguardo ad alcune categorie di
dipendenti pubblici, tra i quali gli appartenenti alla carriera diplomatica e a
quella prefettizia, nonché gli appartenenti ai comparti difesa, sicurezza e pubblico soccorso, in ragione della loro
particolare articolazione e delle peculiari modalità di
progressione;
c) particolarmente critica appare la previsione che
consente il passaggio di grado senza corresponsione dell'incremento economico
(le cosiddette "promozioni bianche"). Tale misura, oltre a creare
evidenti disparità di trattamento tra soggetti che svolgono identiche funzioni,
si presenta significativamente punitiva nei confronti di quanti sono prossimi al
godimento del trattamento pensionistico, dal momento che non potranno nel tempo
recuperare quanto potrebbe essere consentito ai lavoratori in
servizio.
Si osserva, altresì, che gli interventi volti a
prorogare il blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali,
contrariamente a quanto affermato nel preambolo dello schema di regolamento, non
realizzano alcuna razionalizzazione in quanto l'effetto depressivo che
ingenerano incide, in misura significativa, sull'organizzazione delle strutture
coinvolte, sull'efficienza dei servizi offerti e sulla motivazione del
personale.
Ove si ritenga comunque di procedere alla proroga del
blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali, si chiede che tale misura costituisca l'ultimo intervento di contenimento di spesa a discapito di una
categoria sociale - quella dei dipendenti pubblici - già fortemente colpita da
un progressivo processo di oggettivo impoverimento. Si invita, peraltro,
il Governo ad attivarsi affinché, nel caso in cui vi siano le condizioni
finanziarie compatibili, con il primo avanzo utile di bilancio, provveda ad
adottare ogni soluzione utile per consentire di recuperare le perdite subite
dalla categoria dei pubblici dipendenti.
Inoltre, al comma 1, lettera a), che proroga al 31
dicembre 2014 alcune delle misure previste dall'articolo 9 del decreto-legge n.
78 del 2010, appare necessaria una riformulazione che assicuri una maggiore
chiarezza espositiva e tenga conto dell'esigenza di completezza del richiamo al
quadro normativo.
Infine, in riferimento al comma 1, lettera d), ove
si prevede che l'indennità di vacanza contrattuale relativa al triennio
2015-2017 "non assorbe quella corrisposta ai sensi del precedente periodo", si
ritiene che il non assorbimento debba essere inteso in senso non limitativo
della posizione economica del pubblico dipendente, così come si evince anche
dalla relazione illustrativa. In caso contrario, si determinerebbe un blocco
ulteriore della crescita del trattamento economico accessorio, in particolare
una non consentita proroga oltre il 2014 del blocco degli incrementi retributivi
a titolo di indennità di vacanza contrattuale proiettati nel triennio 2015-2017.
Appare in ogni caso opportuna una chiarificazione idonea a superare eventuali
dubb i interpretativi.
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