N. 02564/2013REG.PROV.COLL.
N. 08699/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8699 del 2012,
proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i
beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce Bari e Taranto, in
persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
la signora (Lpd) (Lpd), rappresentata e difesa dall'avvocato (Lpd)
(Lpd), con domicilio eletto presso il signor (Lpd) in Roma, via -
nei confronti di
il Comune di Ugento, in persona del Sindaco pro tempore,
non costituito nella presente fase di giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - SEZIONE STACCATA DI
LECCE: SEZIONE I n. 650/2012, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora (Lpd) (Lpd);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2013 il
Cons. Claudio Boccia e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato
D'Ascia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora (Lpd) (Lpd), titolare di una concessione
marittima avente ad oggetto un'area di complessivi mq. 1.258,80 in località
Torre Mozza, comunicava al Comune di Ugento, in data 15 aprile 2009, la sua
intenzione di voler mantenere le strutture funzionali all'attività balneare per
l'intera durata della concessione.
La Commissione locale per il paesaggio, con il parere n. 28
del 20 aprile 2011, esprimeva su tale richiesta il proprio assenso con
prescrizioni..
Con la nota n. 11480 del 7 luglio 2011 la Soprintendenza per i
beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto
esprimeva parere negativo, ai sensi dell'art. 146 del d. Lgs. n. 42 del 2004, in
merito all’istanza avanza dalla signora (Lpd).
Con il provvedimento n. 1 del 18 ottobre 2011, emanato a
seguito del succitato parere soprintendentizio, il Comune di Ugento negava
l'autorizzazione paesaggistica finalizzata al mantenimento annuale delle
strutture balneari stagionali.
2. Avverso il provvedimento comunale n. 1 del 18 ottobre 2011
e la nota soprintendentizia n. 11480 del 7 luglio 2011 la signora (Lpd)
proponeva il ricorso n. 41 del 2012 dinanzi al Tribunale amministrativo
regionale per la Puglia, che lo accoglieva, con la sentenza n. 650 del 2012, sul
presupposto della carenza di motivazione del citato parere della Soprintendenza.
3. Avverso detta sentenza il Ministero per i beni e le
attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici
per le province di Lecce, Brindisi e Taranto ha proposto appello lamentandone
l’erroneità.
Con la memoria del 8 gennaio 2013 la signora (Lpd) ha rilevato
la tardività dell’appello e l’infondatezza del medesimo, chiedendone il rigetto.
4. All’udienza del 23 aprile 2013 la causa è stata trattenuta
in decisione.
5. Preliminarmente il Collegio ritiene di affrontare la
censura relativa alla tardività dell'appello presentata dalla signora (Lpd).
L’appellata ritiene, erroneamente, che l’appello doveva essere
notificato entro il 27 novembre 2012.
Osserva, infatti, il Collegio che la sentenza del Tar per la
Puglia in epigrafe impugnata è stata depositata in segreteria il 13 aprile 2012:
l’appello, pertanto, doveva essere notificato entro il 28 novembre 2012 e non
entro il 27 novembre 2012, in considerazione del fatto che la sospensione dei
termini nel periodo feriale è di 46 giorni e non di 45 giorni, come erroneamente
sostenuto dall’appellata (Cons. di Stato, Sez. V, 16 agosto 2011, n. 4789).
La censura, pertanto, deve ritenersi infondata.
6. Nel merito il Ministero per i beni e le attività Culturali
- Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di
Lecce, Brindisi e Taranto ha presentato due censure alla sentenza del Tar per la
Puglia in epigrafe impugnata.
Con la prima censura l’appellante ha lamentato l'erroneità di
tale sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente, in relazione alla
vigente normativa, un “favor” per il mantenimento annuale delle strutture
funzionali all'attività estiva di balneazione.
La censura è fondata.
La materia relativa al caso in esame risulta disciplinata dai
commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell'art. 11 della
legge della Regione Puglia 23 giugno 2006, n. 17, introdotti dall’art. 1 della
legge regionale n. 24 del 2008, per i quali “ 4-ter. A parziale modifica
dell’articolo 3.07.4, punto 4.1, lettera b, del piano urbanistico territoriale
tematico (PUTT) paesaggio, approvato con delibera della Giunta Regionale 15
dicembre 2000, n. 1748, tutte le strutture funzionali all’attività balneare,
purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno.
4-quater. La rimozione delle strutture di cui al comma 4-ter avviene alla
scadenza dell’atto concessorio, se non rinnovato, ovvero anche anticipatamente
per sopravvenute esigenza di tutela ambientale. 4. quinquies. I soggetti
interessati devono munirsi preventivamente del nulla-osta dell’autorità
competente in materia”.
La citata normativa, adottata in seguito alla sentenza della
Corte Costituzionale n. 232 del 2008 che ha annullato le precedenti disposizioni
in materia, consente, dunque, che venga rilasciata una concessione che non
imponga, alla conclusione della stagione estiva, la rimozione delle strutture
funzionali all’attività di balneazione ma stabilisce anche che quanto precede
possa avvenire esclusivamente in seguito all’ottenimento del nulla - osta delle
autorità preposte alla tutela dell’ambiente e del paesaggio.
Osserva, quindi, il Collegio che, stante la preminenza della
tutela del bene “assoluto” e “primario” del paesaggio garantita dall’art. 9
della Costituzione ed alla luce della normativa sopra citata, non può ritenersi
sussistente alcun “favor” per il mantenimento annuale delle strutture
funzionali all'attività estiva di balneazione, essendo tale mantenimento
comunque condizionato dal rilascio del prescritto nulla - osta soprintendentizio.
6.1. L’Amministrazione appellante ha, altresì, censurato la
sentenza del Tar per la Puglia n. 650 del 2012 nella parte in cui ha ritenuto
sussistente il vizio di carenza di motivazione del parere della Soprintendenza
n. 11480 del 7 luglio 2011.
La censura è fondata.
Nella fattispecie di cui è causa la Soprintendenza ha espresso
parere negativo in merito alla richiesta avanzata dall'appellata in ragione di
due ordini di motivi.
In primo luogo ha rilevato che l'assenso della commissione
locale per il paesaggio alla richiesta della signora (Lpd) era basato su “dati
errati”, con conseguente difetto di istruttoria, non essendosi l’Amministrazione
competente accorta che la relazione del tecnico di parte nominato dall’appellata
da un lato affermava che l'area in questione, in base al Piano Urbanistico
Territoriale Tematico (PUTT) paesaggio, ricadeva nell'ambito territoriale esteso
di tipo “C” e dall'altro escludeva il progetto dalle norme relative al predetto
PUTT paesaggio, in ragione del fatto che il progetto sarebbe ricaduto in un
“territorio costruito” (zone omogenee “A” e “B”).
A giudizio dell’Amministrazione appellante, infatti, quanto
precede “sarebbe bastato per annullare in punto di legittimità il provvedimento
del Comune per difetto assoluto di istruttoria”.
La Soprintendenza, in secondo luogo, ha fondato il suo parere
negativo in merito alla richiesta di mantenimento annuale delle strutture
funzionali all'attività estiva di balneazione anche sulla considerazione “che le
strutture, per forma e dimensioni non possono considerarsi strutture integrate
nel contesto oltre il termine stagionale”.
Osserva a questo proposito il Collegio che il parere
soprintendentizio risulta adeguatamente motivato in quanto il medesimo non solo
evidenzia un errore nell’istruttoria assunta dalla commissione locale per il
paesaggio, con riferimento alla relazione tecnica citata nel relativo atto di
assenso ma sopratutto motiva il diniego facendo riferimento alla “forma” ed alle
“dimensioni” dei manufatti di cui è causa, che non possono considerarsi
strutture integrate nel contesto oltre il termine del periodo stagionale per il
quale sono funzionalmente installate.
A quanto rilevato deve, peraltro, aggiungersi che per costante
giurisprudenza, da cui il Collegio medesimo non ravvisa ragioni per discostarsi,
quando siano in causa espressioni di discrezionalità tecnica, come nel caso
della valutazione di cui alla nota soprintendentizia n. 1148 del 2011, in quanto
fondata sul difetto di istruttoria e motivazione dell’atto all’esame, il giudice
di legittimità può “intervenire solo in presenza di vizi macroscopici di
illegittimità o di travisamento dei fatti ictu oculi rilevabile”: vizi
questi che non risultano riscontrabili nel provvedimento soprintendentizio
impugnato (Cons. di Stato, Sez. IV, 3 maggio 2007, n. 2781).
Osserva, altresì, il Collegio, riguardo alle censure avanzate
dalla signora (Lpd) nella memoria dell’8 gennaio 2013, relativamente alla
compatibilità ambientale del manufatto nel caso in cui rimanga “montato” oltre
il periodo estivo, che, come già rilevato con recente pronuncia della Sezione
per un caso analogo (Cons. Stato, Sez. VI, 7 settembre 2012, n. 4761): a)
l'esistenza di una autorizzazione che attesti la compatibilità ambientale e
paesaggistica delle opere in questione per il solo periodo estivo non comporta
necessariamente che tale compatibilità sussista anche per il periodo invernale;
b) la limitazione temporale dell'autorizzazione al solo periodo estivo risulta,
infatti, frutto di un complessivo bilanciamento fra gli interessi dei privati e
quelli pubblici connessi con la necessità di tutela del paesaggio garantita
dall'art. 9 della Costituzione, che ha trovato il suo punto di equilibrio
proprio nella limitata incidenza temporale del manufatto sull’ambiente
circostante; c) non può, infine, trovare accoglimento anche la censura dedotta
dall’appellata concernente il fatto che la rimozione delle strutture in esame
determinerebbe danni ambientali maggiori rispetto al loro mantenimento poiché
tale rilievo non risulta adeguatamente supportato dagli atti di causa e non
sarebbe comunque idoneo a far ritenere irragionevoli le valutazioni espresse
dall’amministrazione.
7. Per quanto sin qui esposto l’appello è da ritenersi fondato
e va, pertanto, accolto.
8. In relazione ai particolari profili della causa le spese
del doppio grado di giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sull'appello (Ricorso n. 8699 del 2012), come in
epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza
impugnata respinge il ricorso di primo grado.
Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23
aprile 2013, con l'intervento dei magistrati:
Maurizio Meschino, Presidente FF
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
Claudio Boccia, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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