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giovedì 4 luglio 2013

Consiglio di Stato: Le strutture balneari autorizzate per il periodo estivo non possono essere mantenute sulla spiaggia per tutto l’anno.




N. 02564/2013REG.PROV.COLL.
N. 08699/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8699 del 2012, proposto dal Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce Bari e Taranto, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
la signora (Lpd) (Lpd), rappresentata e difesa dall'avvocato (Lpd) (Lpd), con domicilio eletto presso il signor (Lpd) in Roma, via -
nei confronti di
il Comune di Ugento, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito nella presente fase di giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - SEZIONE STACCATA DI LECCE: SEZIONE I n. 650/2012, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora (Lpd) (Lpd);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2013 il Cons. Claudio Boccia e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato D'Ascia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO
1. La signora (Lpd) (Lpd), titolare di una concessione marittima avente ad oggetto un'area di complessivi mq. 1.258,80 in località Torre Mozza, comunicava al Comune di Ugento, in data 15 aprile 2009, la sua intenzione di voler mantenere le strutture funzionali all'attività balneare per l'intera durata della concessione.
La Commissione locale per il paesaggio, con il parere n. 28 del 20 aprile 2011, esprimeva su tale richiesta il proprio assenso con prescrizioni..
Con la nota n. 11480 del 7 luglio 2011 la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto esprimeva parere negativo, ai sensi dell'art. 146 del d. Lgs. n. 42 del 2004, in merito all’istanza avanza dalla signora (Lpd).
Con il provvedimento n. 1 del 18 ottobre 2011, emanato a seguito del succitato parere soprintendentizio, il Comune di Ugento negava l'autorizzazione paesaggistica finalizzata al mantenimento annuale delle strutture balneari stagionali.
2. Avverso il provvedimento comunale n. 1 del 18 ottobre 2011 e la nota soprintendentizia n. 11480 del 7 luglio 2011 la signora (Lpd) proponeva il ricorso n. 41 del 2012 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, che lo accoglieva, con la sentenza n. 650 del 2012, sul presupposto della carenza di motivazione del citato parere della Soprintendenza.
3. Avverso detta sentenza il Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto ha proposto appello lamentandone l’erroneità.
Con la memoria del 8 gennaio 2013 la signora (Lpd) ha rilevato la tardività dell’appello e l’infondatezza del medesimo, chiedendone il rigetto.
4. All’udienza del 23 aprile 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente il Collegio ritiene di affrontare la censura relativa alla tardività dell'appello presentata dalla signora (Lpd).
L’appellata ritiene, erroneamente, che l’appello doveva essere notificato entro il 27 novembre 2012.
Osserva, infatti, il Collegio che la sentenza del Tar per la Puglia in epigrafe impugnata è stata depositata in segreteria il 13 aprile 2012: l’appello, pertanto, doveva essere notificato entro il 28 novembre 2012 e non entro il 27 novembre 2012, in considerazione del fatto che la sospensione dei termini nel periodo feriale è di 46 giorni e non di 45 giorni, come erroneamente sostenuto dall’appellata (Cons. di Stato, Sez. V, 16 agosto 2011, n. 4789).
La censura, pertanto, deve ritenersi infondata.
6. Nel merito il Ministero per i beni e le attività Culturali - Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto ha presentato due censure alla sentenza del Tar per la Puglia in epigrafe impugnata.
Con la prima censura l’appellante ha lamentato l'erroneità di tale sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente, in relazione alla vigente normativa, un “favor” per il mantenimento annuale delle strutture funzionali all'attività estiva di balneazione.
La censura è fondata.
La materia relativa al caso in esame risulta disciplinata dai commi 4-ter, 4-quater e 4-quinquies dell'art. 11 della legge della Regione Puglia 23 giugno 2006, n. 17, introdotti dall’art. 1 della legge regionale n. 24 del 2008, per i quali “ 4-ter. A parziale modifica dell’articolo 3.07.4, punto 4.1, lettera b, del piano urbanistico territoriale tematico (PUTT) paesaggio, approvato con delibera della Giunta Regionale 15 dicembre 2000, n. 1748, tutte le strutture funzionali all’attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l’intero anno. 4-quater. La rimozione delle strutture di cui al comma 4-ter avviene alla scadenza dell’atto concessorio, se non rinnovato, ovvero anche anticipatamente per sopravvenute esigenza di tutela ambientale. 4. quinquies. I soggetti interessati devono munirsi preventivamente del nulla-osta dell’autorità competente in materia”.
La citata normativa, adottata in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 2008 che ha annullato le precedenti disposizioni in materia, consente, dunque, che venga rilasciata una concessione che non imponga, alla conclusione della stagione estiva, la rimozione delle strutture funzionali all’attività di balneazione ma stabilisce anche che quanto precede possa avvenire esclusivamente in seguito all’ottenimento del nulla - osta delle autorità preposte alla tutela dell’ambiente e del paesaggio.
Osserva, quindi, il Collegio che, stante la preminenza della tutela del bene “assoluto” e “primario” del paesaggio garantita dall’art. 9 della Costituzione ed alla luce della normativa sopra citata, non può ritenersi sussistente alcun “favor” per il mantenimento annuale delle strutture funzionali all'attività estiva di balneazione, essendo tale mantenimento comunque condizionato dal rilascio del prescritto nulla - osta soprintendentizio.
6.1. L’Amministrazione appellante ha, altresì, censurato la sentenza del Tar per la Puglia n. 650 del 2012 nella parte in cui ha ritenuto sussistente il vizio di carenza di motivazione del parere della Soprintendenza n. 11480 del 7 luglio 2011.
La censura è fondata.
Nella fattispecie di cui è causa la Soprintendenza ha espresso parere negativo in merito alla richiesta avanzata dall'appellata in ragione di due ordini di motivi.
In primo luogo ha rilevato che l'assenso della commissione locale per il paesaggio alla richiesta della signora (Lpd) era basato su “dati errati”, con conseguente difetto di istruttoria, non essendosi l’Amministrazione competente accorta che la relazione del tecnico di parte nominato dall’appellata da un lato affermava che l'area in questione, in base al Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT) paesaggio, ricadeva nell'ambito territoriale esteso di tipo “C” e dall'altro escludeva il progetto dalle norme relative al predetto PUTT paesaggio, in ragione del fatto che il progetto sarebbe ricaduto in un “territorio costruito” (zone omogenee “A” e “B”).
A giudizio dell’Amministrazione appellante, infatti, quanto precede “sarebbe bastato per annullare in punto di legittimità il provvedimento del Comune per difetto assoluto di istruttoria”.
La Soprintendenza, in secondo luogo, ha fondato il suo parere negativo in merito alla richiesta di mantenimento annuale delle strutture funzionali all'attività estiva di balneazione anche sulla considerazione “che le strutture, per forma e dimensioni non possono considerarsi strutture integrate nel contesto oltre il termine stagionale”.
Osserva a questo proposito il Collegio che il parere soprintendentizio risulta adeguatamente motivato in quanto il medesimo non solo evidenzia un errore nell’istruttoria assunta dalla commissione locale per il paesaggio, con riferimento alla relazione tecnica citata nel relativo atto di assenso ma sopratutto motiva il diniego facendo riferimento alla “forma” ed alle “dimensioni” dei manufatti di cui è causa, che non possono considerarsi strutture integrate nel contesto oltre il termine del periodo stagionale per il quale sono funzionalmente installate.
A quanto rilevato deve, peraltro, aggiungersi che per costante giurisprudenza, da cui il Collegio medesimo non ravvisa ragioni per discostarsi, quando siano in causa espressioni di discrezionalità tecnica, come nel caso della valutazione di cui alla nota soprintendentizia n. 1148 del 2011, in quanto fondata sul difetto di istruttoria e motivazione dell’atto all’esame, il giudice di legittimità può “intervenire solo in presenza di vizi macroscopici di illegittimità o di travisamento dei fatti ictu oculi rilevabile”: vizi questi che non risultano riscontrabili nel provvedimento soprintendentizio impugnato (Cons. di Stato, Sez. IV, 3 maggio 2007, n. 2781).
Osserva, altresì, il Collegio, riguardo alle censure avanzate dalla signora (Lpd) nella memoria dell’8 gennaio 2013, relativamente alla compatibilità ambientale del manufatto nel caso in cui rimanga “montato” oltre il periodo estivo, che, come già rilevato con recente pronuncia della Sezione per un caso analogo (Cons. Stato, Sez. VI, 7 settembre 2012, n. 4761): a) l'esistenza di una autorizzazione che attesti la compatibilità ambientale e paesaggistica delle opere in questione per il solo periodo estivo non comporta necessariamente che tale compatibilità sussista anche per il periodo invernale; b) la limitazione temporale dell'autorizzazione al solo periodo estivo risulta, infatti, frutto di un complessivo bilanciamento fra gli interessi dei privati e quelli pubblici connessi con la necessità di tutela del paesaggio garantita dall'art. 9 della Costituzione, che ha trovato il suo punto di equilibrio proprio nella limitata incidenza temporale del manufatto sull’ambiente circostante; c) non può, infine, trovare accoglimento anche la censura dedotta dall’appellata concernente il fatto che la rimozione delle strutture in esame determinerebbe danni ambientali maggiori rispetto al loro mantenimento poiché tale rilievo non risulta adeguatamente supportato dagli atti di causa e non sarebbe comunque idoneo a far ritenere irragionevoli le valutazioni espresse dall’amministrazione.
7. Per quanto sin qui esposto l’appello è da ritenersi fondato e va, pertanto, accolto.
8. In relazione ai particolari profili della causa le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello (Ricorso n. 8699 del 2012), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata respinge il ricorso di primo grado.
Compensa fra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2013, con l'intervento dei magistrati:


Maurizio Meschino, Presidente FF
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Bernhard Lageder, Consigliere
Claudio Boccia, Consigliere, Estensore




L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/05/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


 

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