Ministero degli affari esteri
Msg. 6-8-2013
Abrogazione dell'obbligo di visto nazionale (tipo d) per "motivi familiari" a favore dei familiari di cittadini UE di cui all' art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 30/2007, finora in uso ai fini di soggiorni di lunga durata (oltre i 90 giorni). Importanti novità operative.
Emanata dal Ministero degli affari esteri, DGIT - Ufficio VI - Centro Visti.
Msg. 6 agosto 2013 (1).
Abrogazione dell'obbligo di visto nazionale (tipo d) per "motivi familiari" a favore dei familiari di cittadini UE di cui all' art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 30/2007, finora in uso ai fini di soggiorni di lunga durata (oltre i 90 giorni). Importanti novità operative.
(1) Emanata dal Ministero degli affari esteri, DGIT - Ufficio VI - Centro Visti.
Sentito al riguardo il Ministero dell'interno, si rende opportuno dare applicazione alle modifiche introdotte con D.L. n. 89/2011, convertito con legge n. 129/2011, in materia di libera circolazione e soggiorno dei cittadini UE e loro familiari, finalizzate al corretto recepimento della normativa dell'Unione europea (Dir. 2004/38/CE) nell'ordinamento nazionale. Nell'invitare ad una accurata lettura delle disposizioni, si evidenziano di seguito le modifiche di maggior rilievo introdotte nel D.Lgs. n. 30/2007 (che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva menzionata), e che hanno rilevanza con le procedure e le istruzioni sin'ora in vigore per codesti Uffici Visti.
1. È stato soppresso il richiamo all'obbligo del visto d'ingresso, ai fini del soggiorno fino a tre mesi (art. 6, comma 2); ai fini dell'iscrizione anagrafica per i familiari del cittadino UE (art. 9, comma 5, lett. a); nonché ai fini del rilascio della carta di soggiorno di durata superiore a tre mesi per i familiari del cittadino UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro (art. 10, comma 3, lett. a) e b). Si osserva che già nelle Linee guida fornite nel luglio 2009 la Commissione europea aveva chiarito che il rilascio della carta di soggiorno prescinde dai requisiti del soggiorno legale, in uno Stato membro, del familiare straniero del cittadino dell'Unione e, di conseguenza, dal possesso da parte del citato straniero di un visto d'ingresso.
2. La principale innovazione intervenuta é quindi la rimozione dei visto quale condizione per l'ingresso e il soggiorno in Italia dei familiari extracomunitari dei cittadini UE. Di conseguenza, codesti Uffici Visti non dovranno più rilasciare visti di ingresso nazionali (tipo D) per motivi familiari, ai fini di un lungo soggiorno (oltre i 90 giorni), ai cittadini stranieri, familiari di cittadini UE, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 30/2007, che accompagnano o raggiungono il cittadino UE, vale a dire:
a) al coniuge;
b) al partner che abbia contratto con il cittadino UE un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro (qualora la legislazione dello State membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello State membro ospitante);
c) ai discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
d) agli ascendenti diretti a carico e a quelli del coniuge o partner di cui alla lett. b).
A favore degli stessi, verificato il vincolo di parentela/coniugio con il cittadino UE, potrà invece essere rilasciato un visto Schengen di breve durata (fino a 90 giorni, tipo C) per turismo con ingressi multipli. Il possesso di un visto tipo C continua infatti ad essere comunque necessario per l'attraversamento delle frontiere della UE per tutti gli stranieri soggetti a visto al sensi del Reg. (CE) 539/2001 (Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere).
I visti a favore della predetta categoria di familiari UE sono rilasciati gratuitamente (art. 5, D.Lgs. n. 30/2007).
3. Restano invariate le disposizioni vigenti e le istruzioni in materia di agevolazioni per il rilascio di visti Schengen a favore delle persone definite dall'art. 3, comma 2 del predetto D.Lgs. n. 30/2007; per tali stranieri lo Stato membro ospitante "agevola" l'ingresso ed il soggiorno. Lo stesso articolo prevede che lo Stato membro effettui un esame approfondito della situazione personale e giustifichi l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.
4. Per utilità di codesti Uffici e per connessione di argomento, si richiama il "considerando" delle Dir. UE, la Comunicazione della Commissione COM (2009) 313, e in materia di visti brevi il Reg. (CE) 810/2009 (codice visti), in particolare gli artt. 1 e 24, e le indicazioni sui familiari di cittadini UE fornite nella parte III del Manuale pratico per la trattazione delle domande di visto.
Si osserva altresi che il legislatore, nel recepimento della normativa comunitaria nel quadro nazionale, ha esteso espressamente i benefici e l'applicabilità della stessa anche ai familiari dl cittadini italiani, aventi la cittadinanza di uno Stato terzo (art. 23, D.Lgs. n. 30/2007).
5. Ci attendiamo che l'applicazione di tali disposizioni, oltre a rispettare lo spirito della direttiva e facilitare la libera circolazione dei soggetti destinatari della direttiva stessa, possa ridurre anche i carichi di lavoro di codesti Uffici Visti: che non dovranno più trattare alcuna pratica di visto nazionale per quei familiari UE, la cui nazionalità risulta non soggetta a visto ai fini dell'attraversamento delle frontiere. Costoro potranno quindi recarsi direttamente in Italia ed avanzare un'eventuale richiesta di lungo soggiorno (oltre i 90 giorni) direttamente alle Questure e ai Comuni, titolati a valutare la sussistenza delle condizioni e dei requisti normativi, relativamente al soggiorno e all'iscrizione anagrafica.
Le novità introdotte diminuiranno il carico di lavoro di codesti Uffici anche riguardo all'esame delle pratiche di visti verso quei familiari UE, la cui nazionalità risulti soggetta a visto ai fini dell'attraversamento delle frontiere, a favore dei quali verrà d'ora in avanti rilasciato un visto solo ai fini dell'attraversamento delle frontiere di cui al precedente par. 2.
Verrà quindi meno per queste categorie di utenze la disamina, in particolare, della questione dei "carico familiare" e delle "unioni registrate in un altro Stato", annose questioni che hanno reso sempre difficoltosa l'attività di codeste Sedi e che ora, per il rilascio di un visto di tipo C per turismo, non rivestono più particolare rilevanza, essendo demandate alle competenti amministrazioni in territorio nazionale l'accertamento della sussistenza delle condizioni e requisiti per il diritto ad un lungo soggiorno del familiare UE in argomento.
6. Resta ovviamente inteso che, anche ai fini del rilascio di un visto di breve durata (tipo C), lo straniero dovrà comunque documentare la sussistenza delle condizioni e requisiti per fruire e/o godere delle favorevoli disposizioni o agevolazioni riservate al familiare del cittadino UE di cui alla Dir. 2004/38/CE, ovvero del D.Lgs. n. 30/2007.
Infine appare utile far presente che, anche in assenza di elementi che riconducano i richiedenti nelle categorie previste dai paragrafi 2 e 3 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 30/2007, le domande di visto potranno essere in ogni caso trattate ed esaminate, in presenza dei requisiti previsti, come se fossero ordinarie richieste di visto per turismo.
7. Per opportuna informazione di codesti Uffici Visti, anche ai fini di adeguare le informazioni verso l'utenza interessata, si informa che il familiare del cittadino dell'Unione, per soggiorni superiori a tre mesi, dovrà richiedere direttamente alla Questura competente la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione", presentando la documentazione prevista dall'art. 10 del D.Lgs. n. 30/2007 ed adempiere alle formalità amministrative di iscrizione anagrafica presso il Comune.
8. Questo Centro Visti provvederà a breve ad aggiornare il data base visti del sito ministeriale; verrà altresi inserito un warning al programme L-VIS per una migliore gestione dei visti tipo D per motivi familiari che continueranno, d'ora in avanti, ad essere previsti e rilasciati esclusivamente solo a favore di stranieri che si ricongiungono con cittadini stranieri residenti in Italia, ai sensi dell'art. 29 del T.U. e in presenza del prescritto nulla osta telematico nell'applicativo SUI della RMV/L-Vis.
Il presente messaggio modifica/integra le istruzioni agli specifici argomenti dei messaggi ministeriali in riferimento, e quelle contenute nella Circ. n. 14/2001 in materia di visti di ingresso, parte II, "Visto ricongiungimento familiare".
Il messaggio sarà inserito e consultabile on-line nella raccolta dei messaggi ministeriali, parte integrante della guida pratica per gli uffici visti, di cui al Msg. n. 306/225217 del 25 giugno 2008, nella sezione n. 6 "biblioteca", (messaggi e comunicazioni), visti d'ingresso "Motivi Familiari".
Il Direttore generale
Palladino
D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30
D.L. 23 giugno 2011, n. 89
Dir. 29 aprile 2004, n. 2004/38/CE
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