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giovedì 12 settembre 2013

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 28 giugno 2013 Modifiche al decreto 20 maggio 2013, recante "Disposizioni atte a garantire condizioni ottimali di sicurezza nell'espletamento delle manovre particolari e delle prove di frenatura, prescritte per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A, anche speciali".






 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 giugno 2013 
Modifiche al decreto 20 maggio 2013,  recante  "Disposizioni  atte  a
garantire condizioni ottimali di  sicurezza  nell'espletamento  delle
manovre particolari e delle prove di  frenatura,  prescritte  per  il
conseguimento delle patenti di guida delle categorie  A1,  A2  ed  A,
anche speciali". (13A06179) 
(GU n.166 del 17-7-2013)
 
 
 
 
                               IL CAPO 
                  del Dipartimento per i trasporti, 
        la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 
 
 
  Visto l'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,
comma 3, lettere b), c) e d), che prevedono che le patenti  di  guida
delle categorie A1, A2 ed A abilitano alla guida  rispettivamente  di
motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di  11
kW e con un rapporto peso/potenza  non  superiore  a  0,1  kW/Kg;  di
motocicli  di  potenza  non  superiore  a  35  kW  con  un   rapporto
peso/potenza non superiore a 0,2 kW/Kg e che non  siano  derivati  da
una versione che sviluppa oltre, il doppio della potenza massima;  di
motocicli muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se  a
combustione interna e/o aventi una velocita' massima per  costruzione
superiore a 45 Km/h, nonche' di tricicli di potenza  superiore  a  15
kW; 
  Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285, che stabilisce che gli esami  di  idoneita'  tecnica  per  il
conseguimento  della  patente  di  guida  sono   effettuati   secondo
direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto  del  Ministro
dei trasporti, ora delle infrastrutture e dei trasporti,  sulla  base
delle direttive della Comunita' europea, ora Unione Europea; 
  Visto l'art. 23, del decreto legislativo n. 18 aprile 2011, n.  59,
che prevede che le prove di controllo delle cognizioni e di  verifica
delle capacita' e dei comportamenti,  utili  al  conseguimento  delle
patenti  di  guida,  si  conformano  ai  requisiti  minimi   di   cui
all'allegato II dello stesso decreto  legislativo  n.  59  del  2011,
nonche' stabilisce che la prova di verifica  delle  capacita'  e  dei
comportamenti per  l'accesso  graduale  di  titolare  di  patente  di
categoria A1 alle categorie A2 o A, e' disciplinata con  decreto  del
Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  conformemente  ai
requisiti  minimi  di  cui  all'allegato  VI  dello  stesso   decreto
legislativo n. 59 del 2011; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
dell'8 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  30  gennaio
2013, recante "Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e
di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il  conseguimento
delle patente di guida delle categorie A1, A2 ed A,  anche  speciali,
nonche' delle modalita' di esercitazioni alla guida di veicoli per  i
quali sono richieste le predette patenti"; 
  Visto  in  particolare  l'art.  2,  comma  5,  del  citato  decreto
ministeriale  che  prevede  che  con  decreto  del  Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti  sono  dettate,  in  relazioni  alle
manovre oggetto  della  prova  di  verifica  delle  capacita'  e  dei
comportamenti di cui all'art. 1 lettere da  b)  ad  e)  del  medesimo
decreto, disposizioni atte a garantire che le stesse siano svolte  in
condizioni ottimali di sicurezza, anche in  relazione  ai  limiti  di
velocita' prescritti; 
  Visto il decreto del Capo del  dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione e i sistemi  informativi  e  statistici  20  maggio  2013
recante  "disposizioni  atte  a  garantire  condizioni  ottimali   di
sicurezza nell'espletamento delle manovre particolari e  delle  prove
di frenatura, prescritte per il conseguimento delle patenti di  guida
delle categorie A1,A2 ed A, anche speciali"; 
  Ritenuto necessario modificare le dimensioni dei circuiti di  prova
di cui agli allegati I e III del decreto del  Capo  del  dipartimento
per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e  statistici
20 maggio 2013, nonche' indicare le misure massime di  distanziamento
dei coni utilizzati per delimitare i circuiti; 
  Ritenuto  altresi'  necessario,  ai  fini   della   sicurezza   dei
candidati, prevedere che gli stessi indossino durante  tutto  l'esame
pratico di guida, opportuno abbigliamento protettivo 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Modifiche all'art. 3 del decreto 
                     dirigenziale 20 maggio 2013 
 
  1. All'art. 3, comma, 1 del decreto dirigenziale 20 maggio 2013, le
parole "durante l'esecuzione delle prove di cui agli allegati 1, 2, 3
e 4 del presente decreto.", sono sostituite con  le  parole  "durante
l'esecuzione dell'intera prova pratica di guida". 
                               Art. 2 
 
 
                  Modifiche agli allegati 1 e 3 al 
                 decreto dirigenziale 20 maggio 2013 
 
  1. Gli allegati 1 e 3 al decreto dirigenziale 20 maggio 2013,  sono
sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto. 
                               Art. 3 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto entrano  in  vigore  a  far
data 1° luglio 2013. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare. 
 
    Roma, 28 giugno 2013 
 
                                     Il Capo del dipartimento: Fumero 
                                       ALLEGATO 1:                    
                     sostituisce l'allegato 1 del d.d. 20 maggio 2013 
 
 
PROVE DI EQUILIBRIO A VELOCITA' RIDOTTA 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                       ALLEGATO 2:                    
                     sostituisce l'allegato 3 del d.d. 20 maggio 2013 
 
 
SUPERAMENTO OSTACOLO 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 


 
 
 
 

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