IL CAPO
del Dipartimento per i trasporti,
la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Visto l'art. 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
comma 3, lettere b), c) e d), che prevedono che le patenti di guida
delle categorie A1, A2 ed A abilitano alla guida rispettivamente di
motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11
kW e con un rapporto peso/potenza non superiore a 0,1 kW/Kg; di
motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto
peso/potenza non superiore a 0,2 kW/Kg e che non siano derivati da
una versione che sviluppa oltre, il doppio della potenza massima; di
motocicli muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a
combustione interna e/o aventi una velocita' massima per costruzione
superiore a 45 Km/h, nonche' di tricicli di potenza superiore a 15
kW;
Visto l'art. 121, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, che stabilisce che gli esami di idoneita' tecnica per il
conseguimento della patente di guida sono effettuati secondo
direttive, modalita' e programmi stabiliti con decreto del Ministro
dei trasporti, ora delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base
delle direttive della Comunita' europea, ora Unione Europea;
Visto l'art. 23, del decreto legislativo n. 18 aprile 2011, n. 59,
che prevede che le prove di controllo delle cognizioni e di verifica
delle capacita' e dei comportamenti, utili al conseguimento delle
patenti di guida, si conformano ai requisiti minimi di cui
all'allegato II dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2011,
nonche' stabilisce che la prova di verifica delle capacita' e dei
comportamenti per l'accesso graduale di titolare di patente di
categoria A1 alle categorie A2 o A, e' disciplinata con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente ai
requisiti minimi di cui all'allegato VI dello stesso decreto
legislativo n. 59 del 2011;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
dell'8 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
2013, recante "Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e
di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento
delle patente di guida delle categorie A1, A2 ed A, anche speciali,
nonche' delle modalita' di esercitazioni alla guida di veicoli per i
quali sono richieste le predette patenti";
Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del citato decreto
ministeriale che prevede che con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sono dettate, in relazioni alle
manovre oggetto della prova di verifica delle capacita' e dei
comportamenti di cui all'art. 1 lettere da b) ad e) del medesimo
decreto, disposizioni atte a garantire che le stesse siano svolte in
condizioni ottimali di sicurezza, anche in relazione ai limiti di
velocita' prescritti;
Visto il decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la
navigazione e i sistemi informativi e statistici 20 maggio 2013
recante "disposizioni atte a garantire condizioni ottimali di
sicurezza nell'espletamento delle manovre particolari e delle prove
di frenatura, prescritte per il conseguimento delle patenti di guida
delle categorie A1,A2 ed A, anche speciali";
Ritenuto necessario modificare le dimensioni dei circuiti di prova
di cui agli allegati I e III del decreto del Capo del dipartimento
per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
20 maggio 2013, nonche' indicare le misure massime di distanziamento
dei coni utilizzati per delimitare i circuiti;
Ritenuto altresi' necessario, ai fini della sicurezza dei
candidati, prevedere che gli stessi indossino durante tutto l'esame
pratico di guida, opportuno abbigliamento protettivo
Decreta:
Art. 1
Modifiche all'art. 3 del decreto
dirigenziale 20 maggio 2013
1. All'art. 3, comma, 1 del decreto dirigenziale 20 maggio 2013, le
parole "durante l'esecuzione delle prove di cui agli allegati 1, 2, 3
e 4 del presente decreto.", sono sostituite con le parole "durante
l'esecuzione dell'intera prova pratica di guida".
Art. 2
Modifiche agli allegati 1 e 3 al
decreto dirigenziale 20 maggio 2013
1. Gli allegati 1 e 3 al decreto dirigenziale 20 maggio 2013, sono
sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a far
data 1° luglio 2013.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
Roma, 28 giugno 2013
Il Capo del dipartimento: Fumero
ALLEGATO 1:
sostituisce l'allegato 1 del d.d. 20 maggio 2013
PROVE DI EQUILIBRIO A VELOCITA' RIDOTTA
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO 2:
sostituisce l'allegato 3 del d.d. 20 maggio 2013
SUPERAMENTO OSTACOLO
Parte di provvedimento in formato grafico
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