Ministero dell'interno
Circ. 27-8-2013 n. 5279
D.M. 16 luglio 2013, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali recante la determinazione del contingente annuale 2013 di ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.
Emanata dal Ministero dell'interno.
Circ. 27 agosto 2013, n. 5279 (1).
D.M. 16 luglio 2013, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali recante la determinazione del contingente annuale 2013 di ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno.
Alle
Prefetture - U.T.G.
Loro sedi
Al
Commissariato del Governo per la provincia autonoma di Trento
Al
Commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano
Alla
Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta
Aosta
e, p.c.:
Al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
Via Fornovo, 8
Roma
Al
Gabinetto del Ministro
Ufficio VII
Asilo e immigrazione
Sede
Al
Dipartimento della P.S.
Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
Sede
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia del D.M. 16 luglio 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazz. Uff. 26 agosto 2013, n. 199 Serie Generale con il quale il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha fissato il limite massimo di ingressi di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi, per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 44-bis del D.P.R. n. 394/1999.
Il Direttore centrale
Malandrino
Allegato
D.M. 16 luglio 2013
Determinazione del contingente annuale 2013, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 agosto 2013, n. 199.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni;
Visto in particolare, l'art. 27, comma 1, del citato D.Lgs. n. 286/1998, che, tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lett. f), prevede l'ingresso di "persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato";
Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, recante "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286", come modificato dal D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, recante "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione";
Visto in particolare, l'art. 40, comma 9, lett. a), del citato D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni, che prevede che gli stranieri possano fare ingresso in Italia, per finalità formativa, per lo svolgimento di tirocini funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale;
Visto l'art. 44-bis, comma 5, del citato D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni, che prevede che gli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, che intendano frequentare corsi di formazione professionale, organizzati da enti di formazione accreditati ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lett. a), del citato D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni, possono essere autorizzati all'ingresso nel territorio nazionale nei limiti di un contingente annuale;
Visto l'art. 9, comma 8 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 che prevede che il contingente triennale è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui al D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, da emanarsi ogni tre anni entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio;
Visto altresì, che il medesimo art. 9, comma 8 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 prevede che qualora il decreto di programmazione triennale non venga adottato entro la scadenza stabilita, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre dell'anno, può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente;
Visto il D.M. 12 luglio 2012 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che, in via transitoria e nel limite delle quote stabilite per l'anno 2011, ha determinato il contingente per l'anno 2012, fissando nel numero di 5.000 gli ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44-bis, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni, e nel numero di 5.000 gli ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lett. a) del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni;
Considerato che, alla data del 30 giugno 2013, non è stato ancora pubblicato il decreto di programmazione annuale del contingente di cui all'art. 44-bis, comma 6 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni, nè il decreto di programmazione triennale di cui all'art. 9, comma 8 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76;
Decreta:
Art. 1
1. Per l'anno 2013 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato in:
a) 5000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme dell'art. 142, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
b) 5.000 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.
Art. 2
1. Le quote di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), sono ripartite tra le Regioni e Province Autonome come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo secondo la normativa vigente.
Allegato
Ripartizione alle Regioni e Province Autonome delle quote d'ingresso per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento da parte di cittadini stranieri
REGIONE
QUOTA
ABRUZZO
50
BASILICATA
30
CALABRIA
50
CAMPANIA
70
EMILIA-ROMAGNA
800
FRIULI-VENEZIA GIULIA
400
LAZIO
300
LIGURIA
300
LOMBARDIA
800
MARCHE
300
MOLISE
30
PIEMONTE
400
PUGLIA
50
SARDEGNA
50
SICILIA
50
TOSCANA
400
UMBRIA
30
VALLE D'AOSTA
30
VENETO
800
Provincia Autonoma di BOLZANO
30
Provincia Autonoma di TRENTO
30
TOTALE
5.000
D.M. 16 luglio 2013
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 44-bis
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