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giovedì 12 settembre 2013

Ministero dell'interno Circ. 27-8-2013 n. 5279 D.M. 16 luglio 2013, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali recante la determinazione del contingente annuale 2013 di ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.


Ministero dell'interno
Circ. 27-8-2013 n. 5279
D.M. 16 luglio 2013, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali recante la determinazione del contingente annuale 2013 di ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.
Emanata dal Ministero dell'interno.

Circ. 27 agosto 2013, n. 5279 (1).

D.M. 16 luglio 2013, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali recante la determinazione del contingente annuale 2013 di ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.

(1) Emanata dal Ministero dell'interno.



     

Alle
   

Prefetture - U.T.G.
           

Loro sedi
     

Al
   

Commissariato del Governo per la provincia autonoma di Trento
     

Al
   

Commissariato del Governo per la provincia autonoma di Bolzano
     

Alla
   

Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta
           

Aosta

e, p.c.:
   

Al
   

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
           

Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
           

Via Fornovo, 8
           

Roma
     

Al
   

Gabinetto del Ministro
           

Ufficio VII
           

Asilo e immigrazione
           

Sede
     

Al
   

Dipartimento della P.S.
           

Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere
           

Sede
       



Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia del D.M. 16 luglio 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazz. Uff. 26 agosto 2013, n. 199 Serie Generale con il quale il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha fissato il limite massimo di ingressi di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi, per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 44-bis del D.P.R. n. 394/1999.


Il Direttore centrale

Malandrino



Allegato


D.M. 16 luglio 2013

Determinazione del contingente annuale 2013, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 agosto 2013, n. 199.


Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali


Visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni;

Visto in particolare, l'art. 27, comma 1, del citato D.Lgs. n. 286/1998, che, tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lett. f), prevede l'ingresso di "persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato";

Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, recante "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286", come modificato dal D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, recante "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione";

Visto in particolare, l'art. 40, comma 9, lett. a), del citato D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni, che prevede che gli stranieri possano fare ingresso in Italia, per finalità formativa, per lo svolgimento di tirocini funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale;

Visto l'art. 44-bis, comma 5, del citato D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni, che prevede che gli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, che intendano frequentare corsi di formazione professionale, organizzati da enti di formazione accreditati ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lett. a), del citato D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni, possono essere autorizzati all'ingresso nel territorio nazionale nei limiti di un contingente annuale;

Visto l'art. 9, comma 8 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 che prevede che il contingente triennale è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di cui al D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, da emanarsi ogni tre anni entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio;

Visto altresì, che il medesimo art. 9, comma 8 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 prevede che qualora il decreto di programmazione triennale non venga adottato entro la scadenza stabilita, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre dell'anno, può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente;

Visto il D.M. 12 luglio 2012 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che, in via transitoria e nel limite delle quote stabilite per l'anno 2011, ha determinato il contingente per l'anno 2012, fissando nel numero di 5.000 gli ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'art. 44-bis, comma 5, del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni, e nel numero di 5.000 gli ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lett. a) del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni;

Considerato che, alla data del 30 giugno 2013, non è stato ancora pubblicato il decreto di programmazione annuale del contingente di cui all'art. 44-bis, comma 6 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni, nè il decreto di programmazione triennale di cui all'art. 9, comma 8 del D.L. 28 giugno 2013, n. 76;


Decreta:


Art. 1


1. Per l'anno 2013 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato in:

a) 5000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme dell'art. 142, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

b) 5.000 unità per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.


Art. 2


1. Le quote di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), sono ripartite tra le Regioni e Province Autonome come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo secondo la normativa vigente.


Allegato


Ripartizione alle Regioni e Province Autonome delle quote d'ingresso per lo svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento da parte di cittadini stranieri


REGIONE
   

QUOTA

ABRUZZO
   

50

BASILICATA
   

30

CALABRIA
   

50

CAMPANIA
   

70

EMILIA-ROMAGNA
   

800

FRIULI-VENEZIA GIULIA
   

400

LAZIO
   

300

LIGURIA
   

300

LOMBARDIA
   

800

MARCHE
   

300

MOLISE
   

30

PIEMONTE
   

400

PUGLIA
   

50

SARDEGNA
   

50

SICILIA
   

50

TOSCANA
   

400

UMBRIA
   

30

VALLE D'AOSTA
   

30

VENETO
   

800

Provincia Autonoma di BOLZANO
   

30

Provincia Autonoma di TRENTO
   

30

TOTALE
   

5.000
   



D.M. 16 luglio 2013
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 44-bis

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