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mercoledì 13 novembre 2013

DISABILITÀ. TAR LAZIO ACCOGLIE RICORSO ANNULLAMENTO DECRETO 39 ELIMINATO COMMA 2 PUNTO 5.1. SU AMBULATORIALE RITORNO A ORIGINI


DISABILITÀ. TAR LAZIO ACCOGLIE RICORSO ANNULLAMENTO DECRETO 39
ELIMINATO COMMA 2 PUNTO 5.1. SU AMBULATORIALE RITORNO A ORIGINI

(DIRE) Roma, 13 nov. - Si e' pronunciato l'11 novembre il
Tribunale amministrativo regionale (Tar) per il Lazio accogliendo
il ricorso proposto dall'Associazione famiglie di disabili
intellettivi e relazionali (Anfass) di Cisterna di Latina, con
l'intervento della Federazione degli organismi per l'assistenza
alle persone disabili (Foai), e prevedendo l'annullamento del
comma 2 del punto 5.1 del "decreto del Commissario ad acta per
l'emergenza sanitaria nella Regione Lazio n.39 del 20 marzo 2012,
recante 'Assistenza territoriale - Ridefinizione dell'offerta
assistenziale residenziale a persone non autosufficienti, anche
anziane, e a persone con disabilita' fisica, psichica e
sensoriale', nonche' di ogni altro atto connesso, presupposto e
conseguenziale".
Una sentenza definitiva ed esecutiva che toglie la squalifica
ai professionisti dei centri di riabilitazione e riduce i tempi
di attesa dei pazienti, eliminando le difficolta' originate dal
comma 2 del punto 5.1. In sostanza il paziente, se con il decreto
39 doveva avere una prescrizione di uno specialista della Asl o
ospedaliero per accedere ai centri accreditati, adesso puo'
rivolgersi anche al medico di base o al pediatra superando una
burocrazia che squalificava gli specialisti dei centri
accreditati. Si ritorna quindi alle origini, prevedendo per
l'assistenza ambulatoriale la prescrizione del medico privato e
l'elaborazione del progetto di riabilitazione da parte dei centri
accreditati. Da oggi i professionisti di questi centri potranno
recuperare il loro ruolo avendo tutti i requisiti per fare
diagnosi e definire i progetti riabilitativi e le terapie. Il
ricorso, notificato il 6 luglio 2012 e depositato il successivo 8
agosto, espone, "in fatto, che con particolare riguardo alle
persone disabili aventi bisogno di interventi di riabilitazione
sono state emanate le Linee Guida del ministero della Sanita' del
7 maggio 1998 che, tra l'altro, definiscono le attivita'
sanitarie di riabilitazione come quelle non transitorie, minimali
o segmentarie che 'richiedono obbligatoriamente la presa in
carico clinica globale della persona mediante la predisposizione
di un progetto riabilitativo individuale e la sua realizzazione
mediante uno o piu' programmi'".
Il ricorrente ha affermato che "il Commissario ad acta per
l'emergenza sanitaria nella Regione Lazio e' intervenuto sulla
materia, dettando una disciplina che comprime ingiustificatamente
il diritto alla salute e i diritti del disabile sotto vari
profili". Infatti, "illegittimamente il provvedimento impugnato
prescrive che l'accesso al trattamento riabilitativo
ambulatoriale avvenga 'tramite prescrizione del medico
specialista di riferimento per la specifica disabilita', operante
in struttura pubblica (ospedaliera o territoriale)'. In tal modo
impone un inammissibile aggravamento procedimentale ed una
compressione del diritto del cittadino alla salute, imponendo
un'illegittima condizione per l'accesso alla prestazione
sanitaria. Illegittimamente dunque e' attribuita alla struttura
pubblica una potesta' autorizzatoria unilaterale". Infine, il
ricorrente sottolinea che "illegittimamente il decreto impugnato
sacrifica il diritto alla salute, costituzionalmente garantito,
ad esigenze di bilancio. Fa infatti dipendere la durata dei
progetti riabilitativi individuali (Pri) dall'anagrafe dei
disabili (adulti o soggetti minori in eta' evolutiva)
prescindendo del tutto dalla natura e dalla gravita' della
patologia invalidante". Eppure il Collegio, se da un lato ha
annullato il comma 2 del punto 5.1, dall'altro ha invece
considerato legittima la parte del decreto che disciplina i tempi
di durata del Pri perche' "contempera le indubbie esigenze di
razionalizzazione della spesa sanitaria in una Regione, quale e'
il Lazio, sottoposta al Piano di rientro, con le altrettanto
primarie esigenze degli utenti del servizio sanitario erogato
dalla stessa Regione direttamente a mezzo delle proprie strutture
o avvalendosi di quelle private accreditate".
(Wel/ Dire)
18:10 13-11-13

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