REPUBBLICA ITALIANA 845/2013
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE I GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO
composta dai magistrati
(Lpd) Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
(Lpd)Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sull’appello iscritto al numero di R.G. 42973, proposto dal Ministero della difesa;
contro (Lpd), rappresentato e difeso dall’Avv.
per la riforma della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Friuli
Venezia Giulia, 16 novembre 2011, n. 242 ;
Visti gli atti e documenti di causa;
Uditi, nella pubblica udienza del 7 giugno 2013, il Consigliere relatore dott. ., il dott.
. per il Ministero della difesa, e il dott. . per l’Inps.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IL Ministero della Difesa ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe con la quale il primo
giudice ha riconosciuto al Sig. (Lpd) Aiutante dell’Esercito Italiano, collocato nella riserva a
decorre dall’1 agosto 1997, il diritto ai benefici di cui all’art. 1 della legge n. 1746 del 1962 , in
relazione al periodo di servizio prestato dal 22 giugno 1993 al 24 giugno 1994, in zona d’intervento
ONU e precisamente nello Squadrone Elicotteri ITALIA – UNIFIL in Naqoura (Libano) dove – si
legge nella prima sentenza – era stato trasferito d’autorità.
Il Ministero appellante ha sostenuto che tali benefici non spettavano da un lato per la mancanza
di una specifica norma che li disciplini in concreto e dall’altro perché il beneficio era escluso per il
personale non dirigente, che non gode di un sistema di progressione per scatti e classi.
Con memoria depositata il 10 maggio 2012 si è costituito l’appellato, che ha sostenuto
l’infondatezza dell’avverso appello, rappresentando che il limite quinquennale, previsto dall’art.
5 comma 1 del d. lgs. 165/97, della computabilità degli aumenti del periodo di servizio era
previsto in relazione a tassative ipotesi, tra le quali non rientrava la citata legge n. 1746/62.
All’udienza del 7 giugno 2013 il dott. S. ha insistito per l’accoglimento dell’atto d’appello. Il
Dott. V. B. ha dichiarato di non avere richieste conclusive per l’Istituto previdenziale, che nella
fattispecie aveva svolto il ruolo di semplice ordinatore secondario di spesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’articolo unico della legge 11 dicembre 1962 n. 1746 dispone che: “al personale militare che,
per conto dell’O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone d’intervento, sono estesi i benefici
previsti dalle norme in favore dei combattenti . Le zone d’intervento sono indicate con apposite
disposizioni dello Stato Maggiore della difesa”.
In punto di fatto è incontestato che, come risulta dal foglio matricolare allegato del Sig. (Lpd),
egli, alla data del 23.06.1993 si trovava in zona di intervento nel Libano per conto dell’ONU. Tale
annotazione contiene il riferimento alla legge 11 dicembre 1962 n. 1746, e alla determinazione n.
111/1055/1208 in data 10 luglio 1992.
Nonostante ciò il Ministero della Difesa ha opposto il diniego dei benefici combattentistici con
la nota del 07 aprile 2009 indirizzata all’INPDAP, in ragione dell’assenza “di una normativa che
preveda espressamente l’attribuzione di campagne di guerra al personale militare in servizio per
conto dell’ONU in zona d’intervento, destinatario della legge 11 dicembre 1962, n. 1746”.
Ritiene questa Sezione destituita di fondamento la tesi del Ministero della Difesa, ribadita
nell’appello, poiché è del tutto evidente che l’estensione dei benefici combattentistici ai militari
impegnati nelle missioni ONU ha la sua fonte nel chiaro disposto della legge 11 dicembre
1962, n. 1746, per il quale il servizio prestato dal militare in zone d’intervento per conto
dell’ONU, come ha chiarito la giurisprudenza, è da ritenersi equiparato, agli effetti
pensionistici, al servizio di guerra (Sez. IV, n. 80554 del 16.11.1992; id. Piemonte, n. 234 del
20.11.2009).
Del resto ha opportunamente evidenziato il primo giudice che il Ministero non è stato in grado
di chiarire quali siano, ai fini pensionistici, “i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti
” se non quelli previsti dalla normativa vigente: benefici, dunque, da individuare nel computo
delle campagne di guerra secondo la disciplina prevista dal citato art. 3 della legge 24 aprile
1950, n. 390 e dall’art. 18 del t.u. 1092 del 1973.
Condivisibile è altresì l’affermazione del primo giudice che non ha ravvisato ragioni per
limitare ai soli benefici stipendiali l’estensione dei benefici in questione ( disposta dalla citata legge
n. 1746 del 1962) ai militari inviati in zone d’intervento ONU. La legge citata estende, infatti, i
benefici combattentistici tout court, sicché non vi è ragione di limitarli solo a quelli stipendiali,
laddove invece le norme (art. 3 della legge 24 aprile 1950, n. 390, e dall’art. 18 del t.u. 1092 del
1973) verso le quali opera l’implicito rinvio prevedono anche benefici pensionistici.
Né ha fondamento la tesi del Ministero della Difesa che detti benefici sarebbero preclusi a
favore del personale non dirigenziale, per effetto del congelamento, al 31.12.1986, della
progressione temporale legata all’anzianità di servizio (art. 1, comma 3, L. n. 468 del 01.01.1987),
atteso che nessuna limitazione di questo genere è contenuta nella legge n. 1746 del 1962.
Per le esposte considerazioni va rigettato l’appello del Ministero della Difesa e integralmente
confermata la sentenza di prime cure.
Le spese legali seguono, come di regola, la soccombenza, e vengono liquidate, per questo grado
di giudizio, in via equitativa, in € 500,00
P.Q.M.
La Corte dei Conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale di Appello, respinge l’appello.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese legali a favore dell’appellato nell’importo di €
500,00.
Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio 7 giugno 2013.
L’estensore Il Presidente
F.to dott. (Lpd)F.to dott.ssa (Lpd)
Depositata in segreteria il 16 ottobre 2013
Il Dirigente
F.to Dott. (Lpd)
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